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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 04/06/2025, n. 683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 683 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R. G. 3837/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Maria Eugenia Pupa Presidente
Manuela Palvarini Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione giudiziale promosso in data 23.10.2024 da:
(C.F. ), con l'Avv. MARIA Parte_1 C.F._1
CARMINE PORETTI,
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. , con l'Avv. MARCELLO PALESARI, CP_1 C.F._2
RESISTENTE con l'intervento necessario del Pubblico Ministero Sede.
Conclusioni: come da accordo perfezionatosi tra le parti private all'udienza celebrata in data
29.05.2025 aderendo alla proposta conciliativa formulata dal giudice relatore ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. di seguito riportata per esteso con l'ulteriore integrazione inter partes concordata:
“1) i vivranno separati con reciproco rispetto;
Pt_2
2) La figlia iene affidata in via condivisa ai genitori con collocamento presso la residenza materna in Per_1
Arconate Via XXIV Maggio n. 8 unitamente a maggiorenne ma non ancora indipendente ed il Per_2
padre potrà vedere la figlia prendendo accordi diretti in considerazione della ormai prossima maggior età della ragazza;
3) Il padre contribuirà al mantenimento dei figli e corrispondendo alla madre un importo Per_1 Per_2
mensile di € 500,00 omnicomprensivo per entrambi i figli (€ 250,00 per ciascuno, di cui € 50,00 da imputare alle spese straordinarie) entro il 10 di ogni mese in via anticipata per 12 mensilità all'anno, mediante bonifico sul conto corrente acceso dalla moglie sul Banco BPM IBAN IT14 R 05034 33190 000000007381; detto assegno sarà soggetto a rivalutazione annuale secondo l'indice Istat Costo Vita (con primo adeguamento all'ottobre 2026, base Istat ottobre 2025); resta inteso che il predetto importo mensile di € 50,00 per ciascun figlio andrà imputato alle spese extra straordinarie che i genitori concorreranno in ragione del 50% ciascuno come da protocollo vigente presso la C.d.A. di Milano, fatto salvo il conguaglio annuale entro il 31 gennaio di ogni anno;
4) L'Assegno Unico universale spettante alla prole verrà percepito integralmente dalla madre collocataria;
5) L'autoveicolo Peugeot 307 TG DL913BS rimane assegnato alla moglie, che provvederà conseguentemente a farsi carico delle relative spese, tutte, di assicurazione, di bollo, di manutenzione, etc.; le parti si impegnano a cambiare l'intestazione del veicolo entro 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza, con spese a carico di entrambi;
6) I coniugi si obbligano ad estinguere il C.C.BPM filiale di Inveruno IBAN IT 72 A 05034 3319;
7) Il Signor si obbliga a rimborsare alla moglie a titolo di arretrati per omessi mantenimenti, spese extra CP_1
ed utenze domestiche maturati al 29.05.2025 la somma complessiva di € 920,00 mediante rate mensili di €
50,00 a fare tempo dalla mensilità di giugno 2025.
8) I coniugi dichiarano di essere indipendenti;
9) Le spese legali vengono interamente compensate”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 14.11.1974 nel Comune di Roma1 (RO), optando per il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Dall'unione sono nati i figli (il 25.06.2002) e il 12.08.2007). Per_2 Per_1
A mezzo del ricorso depositato in data 23.10.2024, per quello che qui rileva, la ricorrente ha dedotto di avere rilasciato la casa familiare a marzo 2024 a cagione dei “gravi comportamenti tenuti dal marito anche alla presenza dei figli”, di essersi trasferita con i figli nell'immobile sito in Arconate,
Via 24 Maggio, n. 8/12, che conduce in locazione versando un canone mensile di € 350,00 e che il resistente “è rimasto nella casa familiare instaurando fra l'altro una convivenza con una altra donna”. Ciò premesso, ha chiesto pronunciare la separazione personale dei coniugi, disporre l'affido condiviso di il suo collocamento prevalente presso di sé nell'immobile condotto in Per_1
locazione e, considerata anche la disomogeneità delle condizioni reddituali dei coniugi, porre a carico del padre l'obbligo di concorrere al mantenimento ordinario indiretto dei figli versando 1 V. doc. 5 di parte ricorrente Pag. 2 di 4 l'importo ritenuto equo, comunque non inferiore a € 400,00 per figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute per la prole.
Alla prima udienza celebrata in data 22.01.2025 la ricorrente, tra l'altro, ha dichiarato di convivere con il figlio maggiorenne, di percepire a titolo di assegno unico per i figli l'importo mensile di € 210,00, di lavorare in forza di contratto a tempo indeterminato e percepire uno stipendio netto mensile di circa € 480,00/500,00 e che il marito non ha nessun contatto con il figlio da oltre un anno e con la figlia da oltre due anni e le versa l'importo mensile di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli.
Previa rinnovazione della notificazione degli atti introduttivi del giudizio al resistente, quest'ultimo si è costituito in giudizio in data 25.03.2025, ha aderito alla domanda sullo status e alla richiesta di affidamento condiviso della figlia e, rinunciando alla propria quota di Assegno
Unico spettante per la prole, ha chiesto quantificare nell'importo mensile di € 150,00 per figlio il proprio contributo al loro mantenimento ordinario indiretto, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute per questi ultimi.
All'udienza celebrata in data 30.04.2025, tra l'altro, la ricorrente ha dichiarato che il figlio maggiore “ha conseguito la laurea triennale e sta proseguendo gli studi universitari con buoni risultati godendo della borsa di studio”, che, non avendo presentato l'ISEE, percepisce l'importo mensile di € 54,00 a titolo di assegno unico, che i figli non frequentano e non sentono il padre e che il ricorrente le versa l'importo mensile omnicomprensivo di € 300,00 per i figli.
Il resistente, tra l'altro, ha sostenuto di percepire un reddito mensile di € 1.700,00 circa, avendo un pignoramento di € 470,00 mensili.
Il Giudice istruttore, in via provvisoria e urgente, tra l'altro, ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha disposto l'affido condiviso della figlia ha posto in capo al resistente l'obbligo Per_1
di contribuire al mantenimento ordinario indiretto dei figli versando l'importo mensile di €
250,00 per figlio (id est: € 500,00 totali), dei quali € 50,00 da imputare alle spese straordinarie da sostenere per la prole nella misura del 50% (come da protocollo vigente presso la C.d.A. di
Milano), fatto salvo il conguaglio annuale entro il 31 gennaio di ogni anno, ha autorizzato la madre a percepire l'intero importo dell'assegno unico spettante per la prole e ha proposto alle parti di definire il presente procedimento con la conferma dei provvedimenti innanzi richiamati a spese di lite compensate.
Pag. 3 di 4 All'udienza con trattazione scritta celebrata in data 29.05.2025 le parti hanno dichiarato di accettare la proposta conciliativa formulata dal Giudice ex art. 185-bis c.p.c. integrata come da accordo innanzi integralmente riportato.
***
Alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (invero già cessata ante causam).
Le condizioni accettate/concordate dalle parti non presentano profili di contrarietà né all'ordine pubblico né al buon costume e, ove puntualmente rispettate, appaiono idonee a contenere i pregiudizi derivati alla prole dalla disgregazione del nucleo familiare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, come innanzi composto, definitivamente pronunciando:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1
alle condizioni innanzi integralmente richiamate;
CP_1
2) ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data
04.06.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Manuela Palvarini Maria Eugenia Pupa
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R. G. 3837/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Maria Eugenia Pupa Presidente
Manuela Palvarini Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione giudiziale promosso in data 23.10.2024 da:
(C.F. ), con l'Avv. MARIA Parte_1 C.F._1
CARMINE PORETTI,
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. , con l'Avv. MARCELLO PALESARI, CP_1 C.F._2
RESISTENTE con l'intervento necessario del Pubblico Ministero Sede.
Conclusioni: come da accordo perfezionatosi tra le parti private all'udienza celebrata in data
29.05.2025 aderendo alla proposta conciliativa formulata dal giudice relatore ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. di seguito riportata per esteso con l'ulteriore integrazione inter partes concordata:
“1) i vivranno separati con reciproco rispetto;
Pt_2
2) La figlia iene affidata in via condivisa ai genitori con collocamento presso la residenza materna in Per_1
Arconate Via XXIV Maggio n. 8 unitamente a maggiorenne ma non ancora indipendente ed il Per_2
padre potrà vedere la figlia prendendo accordi diretti in considerazione della ormai prossima maggior età della ragazza;
3) Il padre contribuirà al mantenimento dei figli e corrispondendo alla madre un importo Per_1 Per_2
mensile di € 500,00 omnicomprensivo per entrambi i figli (€ 250,00 per ciascuno, di cui € 50,00 da imputare alle spese straordinarie) entro il 10 di ogni mese in via anticipata per 12 mensilità all'anno, mediante bonifico sul conto corrente acceso dalla moglie sul Banco BPM IBAN IT14 R 05034 33190 000000007381; detto assegno sarà soggetto a rivalutazione annuale secondo l'indice Istat Costo Vita (con primo adeguamento all'ottobre 2026, base Istat ottobre 2025); resta inteso che il predetto importo mensile di € 50,00 per ciascun figlio andrà imputato alle spese extra straordinarie che i genitori concorreranno in ragione del 50% ciascuno come da protocollo vigente presso la C.d.A. di Milano, fatto salvo il conguaglio annuale entro il 31 gennaio di ogni anno;
4) L'Assegno Unico universale spettante alla prole verrà percepito integralmente dalla madre collocataria;
5) L'autoveicolo Peugeot 307 TG DL913BS rimane assegnato alla moglie, che provvederà conseguentemente a farsi carico delle relative spese, tutte, di assicurazione, di bollo, di manutenzione, etc.; le parti si impegnano a cambiare l'intestazione del veicolo entro 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza, con spese a carico di entrambi;
6) I coniugi si obbligano ad estinguere il C.C.BPM filiale di Inveruno IBAN IT 72 A 05034 3319;
7) Il Signor si obbliga a rimborsare alla moglie a titolo di arretrati per omessi mantenimenti, spese extra CP_1
ed utenze domestiche maturati al 29.05.2025 la somma complessiva di € 920,00 mediante rate mensili di €
50,00 a fare tempo dalla mensilità di giugno 2025.
8) I coniugi dichiarano di essere indipendenti;
9) Le spese legali vengono interamente compensate”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 14.11.1974 nel Comune di Roma1 (RO), optando per il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Dall'unione sono nati i figli (il 25.06.2002) e il 12.08.2007). Per_2 Per_1
A mezzo del ricorso depositato in data 23.10.2024, per quello che qui rileva, la ricorrente ha dedotto di avere rilasciato la casa familiare a marzo 2024 a cagione dei “gravi comportamenti tenuti dal marito anche alla presenza dei figli”, di essersi trasferita con i figli nell'immobile sito in Arconate,
Via 24 Maggio, n. 8/12, che conduce in locazione versando un canone mensile di € 350,00 e che il resistente “è rimasto nella casa familiare instaurando fra l'altro una convivenza con una altra donna”. Ciò premesso, ha chiesto pronunciare la separazione personale dei coniugi, disporre l'affido condiviso di il suo collocamento prevalente presso di sé nell'immobile condotto in Per_1
locazione e, considerata anche la disomogeneità delle condizioni reddituali dei coniugi, porre a carico del padre l'obbligo di concorrere al mantenimento ordinario indiretto dei figli versando 1 V. doc. 5 di parte ricorrente Pag. 2 di 4 l'importo ritenuto equo, comunque non inferiore a € 400,00 per figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute per la prole.
Alla prima udienza celebrata in data 22.01.2025 la ricorrente, tra l'altro, ha dichiarato di convivere con il figlio maggiorenne, di percepire a titolo di assegno unico per i figli l'importo mensile di € 210,00, di lavorare in forza di contratto a tempo indeterminato e percepire uno stipendio netto mensile di circa € 480,00/500,00 e che il marito non ha nessun contatto con il figlio da oltre un anno e con la figlia da oltre due anni e le versa l'importo mensile di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli.
Previa rinnovazione della notificazione degli atti introduttivi del giudizio al resistente, quest'ultimo si è costituito in giudizio in data 25.03.2025, ha aderito alla domanda sullo status e alla richiesta di affidamento condiviso della figlia e, rinunciando alla propria quota di Assegno
Unico spettante per la prole, ha chiesto quantificare nell'importo mensile di € 150,00 per figlio il proprio contributo al loro mantenimento ordinario indiretto, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute per questi ultimi.
All'udienza celebrata in data 30.04.2025, tra l'altro, la ricorrente ha dichiarato che il figlio maggiore “ha conseguito la laurea triennale e sta proseguendo gli studi universitari con buoni risultati godendo della borsa di studio”, che, non avendo presentato l'ISEE, percepisce l'importo mensile di € 54,00 a titolo di assegno unico, che i figli non frequentano e non sentono il padre e che il ricorrente le versa l'importo mensile omnicomprensivo di € 300,00 per i figli.
Il resistente, tra l'altro, ha sostenuto di percepire un reddito mensile di € 1.700,00 circa, avendo un pignoramento di € 470,00 mensili.
Il Giudice istruttore, in via provvisoria e urgente, tra l'altro, ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha disposto l'affido condiviso della figlia ha posto in capo al resistente l'obbligo Per_1
di contribuire al mantenimento ordinario indiretto dei figli versando l'importo mensile di €
250,00 per figlio (id est: € 500,00 totali), dei quali € 50,00 da imputare alle spese straordinarie da sostenere per la prole nella misura del 50% (come da protocollo vigente presso la C.d.A. di
Milano), fatto salvo il conguaglio annuale entro il 31 gennaio di ogni anno, ha autorizzato la madre a percepire l'intero importo dell'assegno unico spettante per la prole e ha proposto alle parti di definire il presente procedimento con la conferma dei provvedimenti innanzi richiamati a spese di lite compensate.
Pag. 3 di 4 All'udienza con trattazione scritta celebrata in data 29.05.2025 le parti hanno dichiarato di accettare la proposta conciliativa formulata dal Giudice ex art. 185-bis c.p.c. integrata come da accordo innanzi integralmente riportato.
***
Alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (invero già cessata ante causam).
Le condizioni accettate/concordate dalle parti non presentano profili di contrarietà né all'ordine pubblico né al buon costume e, ove puntualmente rispettate, appaiono idonee a contenere i pregiudizi derivati alla prole dalla disgregazione del nucleo familiare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, come innanzi composto, definitivamente pronunciando:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1
alle condizioni innanzi integralmente richiamate;
CP_1
2) ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data
04.06.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Manuela Palvarini Maria Eugenia Pupa
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