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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/12/2025, n. 7855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7855 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE così composta: dr. Benedetta Thellung de Courtelary Presidente relatore dr. Marina Tucci consigliere dr. Mario Montanaro consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 6096 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, posta in decisione all'udienza del giorno 22.12.2025 e vertente TRA
con Parte_1 C.F._1
l'avvocato Carlo Mecali PARTE APPELLANTE E
Controparte_1
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello contro sentenza del tribunale di Civitavecchia n. 675/2024. Si dà atto che la causa non riguarda la materia specializzata dell'impresa. FATTO E DIRITTO
§ 1. — ha proposto appello, nei confronti Parte_1 di contro la sentenza n. 675/2024, resa tra le Controparte_1 parti dal tribunale di Civitavecchia.
§ 2. — La parte appellata è rimasta Controparte_1 contumace.
§ 3. — L'appello è stato posto in decisione all'udienza del giorno 22.12.2025.
§ 4. — L'appello è improcedibile. L'appellante, infatti, non è comparsa, mediante il deposito di note sostitutive della disposta trattazione scritta, alla prima
1 udienza del 23.6.2025, né a quella odierna di rinvio, regolarmente comunicata, anch'essa svoltasi in modalità scritta, come da decreto ex art. 127 ter c.p.c. in data 23.10.2025. Si versa dunque nell'ipotesi disciplinata dall'art. 348 c.p.c., secondo cui «Se l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito il collegio, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio».
§ 5. — Nulla per le spese, non essendosi costituita la parte appellata.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di contro la Parte_1 Controparte_1 sentenza resa tra le parti dal tribunale di Civitavecchia, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. — dichiara improcedibile l'appello;
2. — nulla per le spese.
-Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 inserito dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma il giorno 22.12.2025. Il Presidente estensore
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con Parte_1 C.F._1
l'avvocato Carlo Mecali PARTE APPELLANTE E
Controparte_1
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello contro sentenza del tribunale di Civitavecchia n. 675/2024. Si dà atto che la causa non riguarda la materia specializzata dell'impresa. FATTO E DIRITTO
§ 1. — ha proposto appello, nei confronti Parte_1 di contro la sentenza n. 675/2024, resa tra le Controparte_1 parti dal tribunale di Civitavecchia.
§ 2. — La parte appellata è rimasta Controparte_1 contumace.
§ 3. — L'appello è stato posto in decisione all'udienza del giorno 22.12.2025.
§ 4. — L'appello è improcedibile. L'appellante, infatti, non è comparsa, mediante il deposito di note sostitutive della disposta trattazione scritta, alla prima
1 udienza del 23.6.2025, né a quella odierna di rinvio, regolarmente comunicata, anch'essa svoltasi in modalità scritta, come da decreto ex art. 127 ter c.p.c. in data 23.10.2025. Si versa dunque nell'ipotesi disciplinata dall'art. 348 c.p.c., secondo cui «Se l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito il collegio, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio».
§ 5. — Nulla per le spese, non essendosi costituita la parte appellata.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di contro la Parte_1 Controparte_1 sentenza resa tra le parti dal tribunale di Civitavecchia, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. — dichiara improcedibile l'appello;
2. — nulla per le spese.
-Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 inserito dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma il giorno 22.12.2025. Il Presidente estensore
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