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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IV, sentenza 14/01/2026, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 241/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VITERITTI ROSANGELA, Presidente e Relatore
DE FRANCO LOREDANA, Giudice
DONATO DONATELLA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2138/2023 depositato il 27/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Comune Di Comune Di Difensore_3
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6134 TA 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6134 TA 2021
- sul ricorso n. 2139/2023 depositato il 27/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cosenza - Piazza Dei Bruzi 87100 Cosenza CS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6134 TA 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6134 TA 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.2138/2023 notificato al Comune di Cosenza e alla società MUNICIPIA S.p.A. tramite PEC in data 27.11.2022, Ricorrente_1 ha proposto opposizione avverso l'avviso di accertamento n.6134 del 12/09/2022 per TA (prot. 476 del 26.09.2022) – anno imposta 2020 e 2021, notificatogli in data 29.09.2022 su indirizzo professionale di posta elettronica certificata Email_4, dovuta per l'immobile ubicato in Indirizzo_1
, UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI e ne ha chiesto l'annullamento per il seguente motivo: inesistenza del classamento dello immobile/appartamento in A10, giammai posto in essere da esso contribuente, trattandosi di immobile, storicamente adibito ad uso abitazione, comunque non abitato con decorrenza ottobre 2012 e quindi libero e privo di occupazione con decorrenza gennaio 2013, essendosi esso deducente trasferito in pari data in territorio estero, come si evince da documentazione proveniente dalla medesima amministrazione/Ente impositore, formalizzando la cancellazione dalla popolazione residente ed iscrivendosi in AIRE presso il Comune di Cosenza, ultimo luogo di residenza.
Municipia non si è costituita.
Il Comune di Cosenza ha presentato controdeduzioni ed ha eccepito, preliminarmente, l'inammissibilità ed improponibilità della domanda per carenza di interesse ad agire, in quanto il medesimo ricorrente ha già promosso opposizione avverso l'avviso di accertamento n.6134 nel proc. RGR N. 2137/2023, assegnato alla Sezione 6, con udienza fissata per 18/02/2025, nel merito il difetto di legittimazione passiva e l'infondatezza del ricorso.
Con il ricorso n.2139/2023 notificato al Comune di Cosenza e alla società MUNICIPIA S.p.A. tramite PEC in data 27.11.2022, Ricorrente_1 ha proposto altra opposizione avverso il medesimo avviso di accertamento n.6134 del 12/09/2022 per TA (prot. 476 del 26.09.2022) – anno imposta 2020 e 2021, per gli stessi motivi rassegnati nel proc. n.2138/2023.
Anche in questo caso nella contumacia di Municipia, si è costituito il Comune di Cosenza, chiedendo sempre l'inammissibilità ed improponibilità della domanda per carenza di interesse ad agire, in quanto il medesimo ricorrente ha già promosso opposizione avverso l'avviso di accertamento n.6134 nel proc. RGR N. 2137/2023, assegnato alla Sezione 6, con udienza fissata per 18/02/2025 e nel merito il difetto di legittimazione passiva e l'infondatezza del ricorso.
Riuniti i procedimenti 2138/2023 e 2139/2023, la Corte all'udienza del 12/1/2026, li ha trattenuti in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Risulta incontroverso tra le parti che l'avviso di accertamento n. 6134 del 12/09/2022 per TA 2020 e 2021, sia stato attinto da parte dell'odierno ricorrente da tre opposizioni
- la prima avente n. 2137/2023, definita con la sentenza n.5308/2025, resa da questa Corte all'udienza del
18/02/2025, avverso cui pende appello proposto dal ricorrente, siccome da quest'ultimo dichiarato nel verbae dell'udienza del 12.1.2026;
- la seconda e terza avente rispettivamente n. 2138/2023 e n. 2139/2023, oggetto della presente decisione.
Risulta altresì incontroverso l'identità delle tre cause, per petitum e per causa petendi, avendo il ricorrente rassegnato in tutti i procedimenti le medesime conclusioni sulla base degli stessi motivi.
Tanto premesso, deve essere dichiarata la litispendenza dei presenti procedimenti con quello n.2137/2023, allo stato pendente davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado di Catanzaro, atteso che i tre procedimenti risultano identici, sul piano soggettivo e oggettivo, come pacificamente ammesso dalle parti, mentre nulla osta il fatto che il giudizio n.2137/2023 si trovi in grado di appello.
Al riguardo, vale la pena ricordare che la suprema corte ha reiteratamente ribadito che la litispendenza ai sensi dell'art. 39 c.p.c. può essere dichiarata anche nel caso in cui le cause aventi ad oggetto la medesima domanda si trovino in gradi diversi, fermo restando che esse pendano tra uffici giudiziari differenti, circostanza ricorrente nel caso in esame, attesa la competenza distinta tra Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza e la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado di Catanzaro (Cass.2025/1782, Cass. S.U.
n.2013/27846).
Per tali ragioni, i ricorsi non possono trovare accoglimento.
Atteso l'esito del giudizio, appare equo disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
dichiara la litispendenza tra le presenti cause 2138/2023 e 2039/2023 e quella pendente davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado di Catanzaro;
dispone la cancellazione delle cause 2138/2023 e 2039/2023 dal ruolo;
dichiara le spese integralmente compensate.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VITERITTI ROSANGELA, Presidente e Relatore
DE FRANCO LOREDANA, Giudice
DONATO DONATELLA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2138/2023 depositato il 27/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Comune Di Comune Di Difensore_3
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6134 TA 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6134 TA 2021
- sul ricorso n. 2139/2023 depositato il 27/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cosenza - Piazza Dei Bruzi 87100 Cosenza CS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6134 TA 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6134 TA 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.2138/2023 notificato al Comune di Cosenza e alla società MUNICIPIA S.p.A. tramite PEC in data 27.11.2022, Ricorrente_1 ha proposto opposizione avverso l'avviso di accertamento n.6134 del 12/09/2022 per TA (prot. 476 del 26.09.2022) – anno imposta 2020 e 2021, notificatogli in data 29.09.2022 su indirizzo professionale di posta elettronica certificata Email_4, dovuta per l'immobile ubicato in Indirizzo_1
, UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI e ne ha chiesto l'annullamento per il seguente motivo: inesistenza del classamento dello immobile/appartamento in A10, giammai posto in essere da esso contribuente, trattandosi di immobile, storicamente adibito ad uso abitazione, comunque non abitato con decorrenza ottobre 2012 e quindi libero e privo di occupazione con decorrenza gennaio 2013, essendosi esso deducente trasferito in pari data in territorio estero, come si evince da documentazione proveniente dalla medesima amministrazione/Ente impositore, formalizzando la cancellazione dalla popolazione residente ed iscrivendosi in AIRE presso il Comune di Cosenza, ultimo luogo di residenza.
Municipia non si è costituita.
Il Comune di Cosenza ha presentato controdeduzioni ed ha eccepito, preliminarmente, l'inammissibilità ed improponibilità della domanda per carenza di interesse ad agire, in quanto il medesimo ricorrente ha già promosso opposizione avverso l'avviso di accertamento n.6134 nel proc. RGR N. 2137/2023, assegnato alla Sezione 6, con udienza fissata per 18/02/2025, nel merito il difetto di legittimazione passiva e l'infondatezza del ricorso.
Con il ricorso n.2139/2023 notificato al Comune di Cosenza e alla società MUNICIPIA S.p.A. tramite PEC in data 27.11.2022, Ricorrente_1 ha proposto altra opposizione avverso il medesimo avviso di accertamento n.6134 del 12/09/2022 per TA (prot. 476 del 26.09.2022) – anno imposta 2020 e 2021, per gli stessi motivi rassegnati nel proc. n.2138/2023.
Anche in questo caso nella contumacia di Municipia, si è costituito il Comune di Cosenza, chiedendo sempre l'inammissibilità ed improponibilità della domanda per carenza di interesse ad agire, in quanto il medesimo ricorrente ha già promosso opposizione avverso l'avviso di accertamento n.6134 nel proc. RGR N. 2137/2023, assegnato alla Sezione 6, con udienza fissata per 18/02/2025 e nel merito il difetto di legittimazione passiva e l'infondatezza del ricorso.
Riuniti i procedimenti 2138/2023 e 2139/2023, la Corte all'udienza del 12/1/2026, li ha trattenuti in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Risulta incontroverso tra le parti che l'avviso di accertamento n. 6134 del 12/09/2022 per TA 2020 e 2021, sia stato attinto da parte dell'odierno ricorrente da tre opposizioni
- la prima avente n. 2137/2023, definita con la sentenza n.5308/2025, resa da questa Corte all'udienza del
18/02/2025, avverso cui pende appello proposto dal ricorrente, siccome da quest'ultimo dichiarato nel verbae dell'udienza del 12.1.2026;
- la seconda e terza avente rispettivamente n. 2138/2023 e n. 2139/2023, oggetto della presente decisione.
Risulta altresì incontroverso l'identità delle tre cause, per petitum e per causa petendi, avendo il ricorrente rassegnato in tutti i procedimenti le medesime conclusioni sulla base degli stessi motivi.
Tanto premesso, deve essere dichiarata la litispendenza dei presenti procedimenti con quello n.2137/2023, allo stato pendente davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado di Catanzaro, atteso che i tre procedimenti risultano identici, sul piano soggettivo e oggettivo, come pacificamente ammesso dalle parti, mentre nulla osta il fatto che il giudizio n.2137/2023 si trovi in grado di appello.
Al riguardo, vale la pena ricordare che la suprema corte ha reiteratamente ribadito che la litispendenza ai sensi dell'art. 39 c.p.c. può essere dichiarata anche nel caso in cui le cause aventi ad oggetto la medesima domanda si trovino in gradi diversi, fermo restando che esse pendano tra uffici giudiziari differenti, circostanza ricorrente nel caso in esame, attesa la competenza distinta tra Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza e la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado di Catanzaro (Cass.2025/1782, Cass. S.U.
n.2013/27846).
Per tali ragioni, i ricorsi non possono trovare accoglimento.
Atteso l'esito del giudizio, appare equo disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
dichiara la litispendenza tra le presenti cause 2138/2023 e 2039/2023 e quella pendente davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado di Catanzaro;
dispone la cancellazione delle cause 2138/2023 e 2039/2023 dal ruolo;
dichiara le spese integralmente compensate.