Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 12/06/2025, n. 1055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1055 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 01055/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00123/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 123 del 2025, proposto da
NA RA, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimiliano Musio, Tommaso Serrano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Anna Bucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Per l’ottemperanza
della sentenza del Tar Puglia – Lecce Sez. I n. 1817/2019, resa nel giudizio n. 1469/2015 R.G., che ha disposto l’annullamento della Delibera di G.R. n. 176/2015, recante l’approvazione del Piano Paesaggistico territoriale della Regione Puglia e del Piano in parola, nella parte in cui sottopone a vincolo l’area di proprietà della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con ricorso rubricato sub n. 1469/2015, il sig. IO RA, unitamente ai sig.ri PA VE, IA De AS e MA AG, hanno agito dinanzi a questo Tar, nella loro qualità di comproprietari del fondo rustico denominato “Profichi”, ubicato in agro di Salve e meglio identificato in catasto al fg. 9 p. lle 11 – 25 – 29- 30 – 31 – 32 – 33 – 34 – 35 e fg. 11 p.lla 1, per l’annullamento della deliberazione della Giunta Regionale per la Puglia n. 176/2015 di approvazione del PPTR, nonché del medesimo Piano nella parte riguardante la perimetrazione delle particelle in parola come facenti parte della struttura “ Ecosistema e Ambientale ”, ulteriori contesti “ Prati e pascoli naturali ”;
- con sentenza n. 1817/2019, questo Tar ha annullato, nei limiti dell’interesse fatto valere in giudizio, la delibera di G.R. n. 176/2015 di approvazione del PPTR nonché il detto Piano;
- l’Ente regionale non dava seguito alla pronuncia di annullamento;
Premesso, altresì, che:
- con l’odierno ricorso, la sig.ra NA RA, quale erede del sig. IO RA, ha agito dinanzi a questo Tar per l’esecuzione del dictum giudiziale;
- in data 8.5.2025 la Regione Puglia ha prodotto in giudizio la nota prot. n. 258004 del 15.5.2025, con cui il Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia ha comunicato che “ in data 14.05.2025 si è provveduto alla pubblicazione degli shape files aggiornati delle componenti del PPTR, che comprendono anche il suolo sito in agro di Salve oggetto di ottemperanza; … (omissis) … Detta procedura costituisce ottemperanza alla Sentenza n. 01817/2019 … (omissis) … Con nota prot. n. 0256104/2025 del 15/05/2025 è stato inviato, ai fini della pubblicazione sul BURP, l’avviso recante “Aggiornamento e revisione del piano paesaggistico territoriale regionale approvato con DGR n. 145 del 07.04.2025 e a seguito della sentenza 01817/2019” … (omissis) …”;
- con istanza in data 5.6.2025, la ricorrente ha confermato che “l’ente regionale, successivamente al deposito del ricorso, ha provveduto a dare esecuzione alla Sentenza del Tar Lecce Sez. I n. 1817/2019”, sicché può essere dichiarata “cessata la materia del contendere”;
Considerato che il soddisfacimento della pretesa sostanziale attivata in giudizio determina la cessazione della materia del contendere;
Ritenuto che la soccombenza virtuale dell’Amministrazione - che ha provveduto a eseguire la sentenza del Giudice ordinario soltanto a seguito del deposito del ricorso - comporta la condanna della Regione Puglia al pagamento delle spese di lite nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna la Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate complessivamente nella misura di € 1.500,00, oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato, ove effettivamente versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Silvio Giancaspro, Presidente FF, Estensore
Daniela Rossi, Referendario
Elio Cucchiara, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Silvio Giancaspro |
IL SEGRETARIO