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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 15/12/2025, n. 4580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4580 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari, Prima Sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
1. Dott. Giuseppe DISABATO - Presidente
2. Dott.ssa Rosella NOCERA - Giudice
3. Dott.ssa Tiziana DI GIOIA - Giudice relatore ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 3177/2025 R.G. pendente T R A
rappresentato e difeso dall'avv. Michele Colafiglio, in virtù di Parte_1 procura in atti;
- RICORRENTE -
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Gurrado, in virtù di procura in atti;
CP_1
- RESISTENTE - N O N C H E' Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO -
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio. CONCLUSIONI: All'udienza del 5.11.2025 la causa veniva assegnata a sentenza immediata sulle conclusioni declinate dal procuratore di parte ricorrente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato l'11.3.2025 , premesso che: Parte_1
- con sentenza n. 183 del 29.12.1987 il Tribunale di Bari omologava la separazione dei coniugi;
Parte_2
- con sentenza n. 96 del 24.12.1991-10.1.1992 il Tribunale di Bari dichiarava, altresì, la cessazione degli effetti civili del matrimonio, recependo le condizioni concordate tra i coniugi che prevedevano, tra l'altro, a suo carico l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli all'epoca minorenni e collocati presso la madre, mediante la corresponsione Per_1 Per_2 alla di un contributo mensile di lire 400.000 nonché di corrispondere CP_1 un assegno divorzile a favore dell'ex coniuge di lire 150.000 mensili;
- nel 2009 sopravvenivano nuove circostanze che giustificavano la richiesta di modifica delle condizioni di divorzio;
- essendo egli in pensione, aveva visto una contrazione dei redditi rispetto al momento del divorzio;
- la situazione economica della era migliorata atteso che la stessa aveva CP_1 ereditato diversi immobili;
- a seguito di un sinistro stradale, la resistente aveva ottenuto un ingente risarcimento del danno e percepiva, altresì, un'indennità di accompagnamento;
tutto quanto premesso, chiedeva, la revoca del contributo da egli dovuto alla resistente e, in subordine, la sua riduzione. Fissata la comparizione personale delle parti e disposta la trasmissione degli atti al Pm per il suo intervento in giudizio, si costituiva con memoria del 15.9.2025 CP_1 opponendosi all'avversa richiesta di modifica;
in particolare, assumeva che:
- l'assegno divorzile ammontava, in ragione della rivalutazione istat, ad
€218,29;
- a seguito del sinistro stradale occorso l'1.3.2024, subiva l'amputazione della gamba destra e veniva dichiarata invalida al 100%;
- in ragione della riforma della sentenza di primo grado, confermata dalla Corte di Cassazione, era tenuta a restituire integralmente le somme (pari a circa
€407.000,00) ottenute dalla compagnia di assicurazione a titolo di risarcimento del danno, sicchè rischiava di perdere l'immobile ove abitava, acquistato con le dette somme;
- percepiva una pensione INPS di poche centinaia di euro;
- gli immobili ricevuti in eredità erano in comproprietà con numerosissimi eredi e non ritraeva alcun reddito;
- attesa la sua invalidità, non poteva svolgere alcun lavoro;
- il ricorrente era proprietario di diversi immobili;
tutto quanto premesso, chiedeva il rigetto dell'avversa domanda. La causa, istruita a mezzo della documentazione prodotta dalle parti, all'udienza del 5.11.2025, fallito il tentativo di conciliazione della lite, era rimessa al Collegio per la decisione. CONSIDERATO IN DIRITTO Deve premettersi che la possibilità di ottenere la modifica dei provvedimenti economici adottati con la sentenza di divorzio è subordinata alla condizione del sopravvenire di fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in sede di emissione della decisione: tale conclusione trova il suo fondamento giuridico nell'art. 473 bis.29 c.p.c. che ricollega la revoca o la modifica dei provvedimenti adottati al sopravvenire di “giustificati motivi”. La legge, infatti, non attribuisce al suddetto procedimento natura di revisio prioris istantiae, e quindi di rivisitazione (melius re perpensa) delle determinazioni già adottate nel giudizio di divorzio, ma di novum iudicium, perché lo considera finalizzato ad adeguare la regolamentazione dei rapporti economici (per quello che qui interessa) tra gli ex coniugi al mutamento della situazione di fatto, laddove una siffatta modificazione concretamente incida sulle loro condizioni patrimoniali, determinandone uno squilibrio profondo. La S. C., reiterando in subiecta materia un orientamento ormai pacifico, ha affermato che: “In tema di divorzio e di revisione delle statuizioni di carattere patrimoniale contenute nella sentenza di divorzio, con la domanda di cui all'art. 9 L. n. 898/70 il giudice non è chiamato ad un rinnovato accertamento della spettanza e ad una nuova quantificazione dell'assegno sulla base dei criteri indicati dall'art. 5, ma a valutare se siano sopravvenute circostanze tali da determinare la sua eliminazione o la modifica in aumento o in diminuzione, importando il riferimento alla sopravvenienza dei giustificati motivi l'essenziale valorizzazione delle variazioni patrimoniali intervenute successivamente al divorzio, dedotte dalla parte istante” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 13/2/2003 n. 2147). In materia di diritto di famiglia la natura stessa della decisione, emessa rebus sic stantibus e priva, quindi, del carattere dell'irretrattabilità, nonché la riconosciuta facoltà delle parti di chiedere in ogni tempo la revisione delle condizioni di separazione e divorzio in base al modificarsi della situazione sostanziale, impongono al giudice l'esame di ogni comprovato ed obiettivo mutamento verificatosi nella condizione delle parti che determini l'esigenza di un riequilibrio delle rispettive posizioni (cfr. Corte d'Appello Roma, Sez. Persone e Famiglia, 7/2/2003 n. 600). Se tale è l'oggetto della delibazione in sede di giudizio di revisione, ne consegue che lo scrutinio circa la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento o la revoca dell'assegno e/o dei criteri per la sua determinazione deve intervenire solo dopo che sia stato accertato il sopraggiungere delle nuove circostanze di fatto (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 24/9/2002 n. 13863). Nel caso di specie, parte ricorrente allega, a fondamento della richiesta di modifica, il peggioramento delle sue condizioni economiche e il miglioramento delle condizioni economiche della . CP_1
Ebbene, vagliando preliminarmente la condizione economica del , ritiene il Pt_1
Tribunale che non risulta provato un peggioramento delle sue condizioni economiche rispetto al momento della pronuncia di divorzio. Ed invero, dalla sentenza di divorzio emerge che il era titolare di un reddito Pt_1 annuo di lire 20.000.000; dalla documentazione versata in atti, relativa agli anni di imposta 2020-2023, risulta che il ricorrente gode di un reddito annuo lordo medio pari a circa €24.000,00, essendo percettore di una pensione mesile di €1.600,00 circa;
dalla analisi degli atti di causa si evince altresì che il ricorrente non sopporta spese abitative (vivendo nella casa di proprietà del coniuge) e che la figlia nata dal nuovo matrimonio è ormai indipendente economicamente;
parimenti, deve ritenersi che il non Pt_1 corrisponda più da tempo il contributo al mantenimento dei figli nati dal primo matrimonio stabilito in sede di divorzio, essendo questi, orami di 37 e 39 anni, come da allegazioni della stessa resistente, indipendenti. Conseguentemente, deve ritenersi che le condizioni economiche del ricorrente siano migliorate rispetto al momento del divorzio. Quanto alle condizioni economiche della , nel corso del giudizio è emerso che la CP_1 stessa, a seguito di un grave sinistro stradale, ha subito l'amputazione di una gamba e di essere stata dichiarata invalida al 100%; la stessa, quindi, non potendo svolgere alcuna attività di lavoro, non gode più dei redditi saltuari indicati nella sentenza di divorzio, percependo, all'attualità, la sola pensione e l'indennità di accompagnamento della misura complessiva di €880,00 mensili. Quanto agli immobili ereditati dalla resistente, questi risultano in comproprietà con diversi eredi e non risultano produttivi di redditi;
la ha inoltre dichiarato di aver CP_1 posto in vendita alcuni dei detti locali per far fronte al rimborso richiesto dalla compagnia di assicurazione: ed invero, a seguito della pronuncia della Corte di Cassazione, confermativa della sentenza della Corte d'Appello di Bari, la è tenuta a restituire CP_1 la cospicua somma in origine percepita dalla compagnia di assicurazione, come da richiesta allegata in atti, sicchè tale importo non rileva ai fini della dimostrazione del miglioramento delle condizioni economiche della resistente, costituendo, per contro, una posta negativa rispetto all'attuale suo patrimonio (oltretutto, la resistente ha dichiarato di aver impegnato le somme nell'acquisto della abitazione in cui vive). Alla luce delle considerazioni che precedono, valutata la complessiva situazione personale ed economica delle parti e l'incapacità della ad attendere a qualsivoglia CP_1 attività lavorativa, ritiene pertanto il Tribunale che le domande del ricorrente, di revoca e, in subordine, di riduzione dell'assegno divorzile, devono essere respinte, non essendovi prova, per un verso, del peggioramento delle sue condizioni economiche e, per altro verso, del miglioramento delle condizioni dell'ex-coniuge, che devono ritenersi anche peggiorate. Le spese di lite, atteso l'esito della controversia e la circostanza per cui solo in corso di causa il ricorrente ha appreso delle statuizioni assunte dall'autorità giudiziaria in forza delle quali la è tenuta alla restituzione delle somme percepite a titolo di CP_1 risarcimento del danno, devono integralmente compensarsi tra le parti. La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1 nei confronti di così provvede:
[...] CP_1
- respinge le domande proposte dal ricorrente;
- dichiara compensate le spese di lite;
- dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge. Bari, così deciso nella camera di consiglio della Sezione I Civile del Tribunale, il 2 dicembre 2025. Il Giudice estensore
Dr.ssa Tiziana Di Gioia
Il Presidente
Dr. Giuseppe Disabato
1. Dott. Giuseppe DISABATO - Presidente
2. Dott.ssa Rosella NOCERA - Giudice
3. Dott.ssa Tiziana DI GIOIA - Giudice relatore ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 3177/2025 R.G. pendente T R A
rappresentato e difeso dall'avv. Michele Colafiglio, in virtù di Parte_1 procura in atti;
- RICORRENTE -
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Gurrado, in virtù di procura in atti;
CP_1
- RESISTENTE - N O N C H E' Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO -
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio. CONCLUSIONI: All'udienza del 5.11.2025 la causa veniva assegnata a sentenza immediata sulle conclusioni declinate dal procuratore di parte ricorrente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato l'11.3.2025 , premesso che: Parte_1
- con sentenza n. 183 del 29.12.1987 il Tribunale di Bari omologava la separazione dei coniugi;
Parte_2
- con sentenza n. 96 del 24.12.1991-10.1.1992 il Tribunale di Bari dichiarava, altresì, la cessazione degli effetti civili del matrimonio, recependo le condizioni concordate tra i coniugi che prevedevano, tra l'altro, a suo carico l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli all'epoca minorenni e collocati presso la madre, mediante la corresponsione Per_1 Per_2 alla di un contributo mensile di lire 400.000 nonché di corrispondere CP_1 un assegno divorzile a favore dell'ex coniuge di lire 150.000 mensili;
- nel 2009 sopravvenivano nuove circostanze che giustificavano la richiesta di modifica delle condizioni di divorzio;
- essendo egli in pensione, aveva visto una contrazione dei redditi rispetto al momento del divorzio;
- la situazione economica della era migliorata atteso che la stessa aveva CP_1 ereditato diversi immobili;
- a seguito di un sinistro stradale, la resistente aveva ottenuto un ingente risarcimento del danno e percepiva, altresì, un'indennità di accompagnamento;
tutto quanto premesso, chiedeva, la revoca del contributo da egli dovuto alla resistente e, in subordine, la sua riduzione. Fissata la comparizione personale delle parti e disposta la trasmissione degli atti al Pm per il suo intervento in giudizio, si costituiva con memoria del 15.9.2025 CP_1 opponendosi all'avversa richiesta di modifica;
in particolare, assumeva che:
- l'assegno divorzile ammontava, in ragione della rivalutazione istat, ad
€218,29;
- a seguito del sinistro stradale occorso l'1.3.2024, subiva l'amputazione della gamba destra e veniva dichiarata invalida al 100%;
- in ragione della riforma della sentenza di primo grado, confermata dalla Corte di Cassazione, era tenuta a restituire integralmente le somme (pari a circa
€407.000,00) ottenute dalla compagnia di assicurazione a titolo di risarcimento del danno, sicchè rischiava di perdere l'immobile ove abitava, acquistato con le dette somme;
- percepiva una pensione INPS di poche centinaia di euro;
- gli immobili ricevuti in eredità erano in comproprietà con numerosissimi eredi e non ritraeva alcun reddito;
- attesa la sua invalidità, non poteva svolgere alcun lavoro;
- il ricorrente era proprietario di diversi immobili;
tutto quanto premesso, chiedeva il rigetto dell'avversa domanda. La causa, istruita a mezzo della documentazione prodotta dalle parti, all'udienza del 5.11.2025, fallito il tentativo di conciliazione della lite, era rimessa al Collegio per la decisione. CONSIDERATO IN DIRITTO Deve premettersi che la possibilità di ottenere la modifica dei provvedimenti economici adottati con la sentenza di divorzio è subordinata alla condizione del sopravvenire di fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in sede di emissione della decisione: tale conclusione trova il suo fondamento giuridico nell'art. 473 bis.29 c.p.c. che ricollega la revoca o la modifica dei provvedimenti adottati al sopravvenire di “giustificati motivi”. La legge, infatti, non attribuisce al suddetto procedimento natura di revisio prioris istantiae, e quindi di rivisitazione (melius re perpensa) delle determinazioni già adottate nel giudizio di divorzio, ma di novum iudicium, perché lo considera finalizzato ad adeguare la regolamentazione dei rapporti economici (per quello che qui interessa) tra gli ex coniugi al mutamento della situazione di fatto, laddove una siffatta modificazione concretamente incida sulle loro condizioni patrimoniali, determinandone uno squilibrio profondo. La S. C., reiterando in subiecta materia un orientamento ormai pacifico, ha affermato che: “In tema di divorzio e di revisione delle statuizioni di carattere patrimoniale contenute nella sentenza di divorzio, con la domanda di cui all'art. 9 L. n. 898/70 il giudice non è chiamato ad un rinnovato accertamento della spettanza e ad una nuova quantificazione dell'assegno sulla base dei criteri indicati dall'art. 5, ma a valutare se siano sopravvenute circostanze tali da determinare la sua eliminazione o la modifica in aumento o in diminuzione, importando il riferimento alla sopravvenienza dei giustificati motivi l'essenziale valorizzazione delle variazioni patrimoniali intervenute successivamente al divorzio, dedotte dalla parte istante” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 13/2/2003 n. 2147). In materia di diritto di famiglia la natura stessa della decisione, emessa rebus sic stantibus e priva, quindi, del carattere dell'irretrattabilità, nonché la riconosciuta facoltà delle parti di chiedere in ogni tempo la revisione delle condizioni di separazione e divorzio in base al modificarsi della situazione sostanziale, impongono al giudice l'esame di ogni comprovato ed obiettivo mutamento verificatosi nella condizione delle parti che determini l'esigenza di un riequilibrio delle rispettive posizioni (cfr. Corte d'Appello Roma, Sez. Persone e Famiglia, 7/2/2003 n. 600). Se tale è l'oggetto della delibazione in sede di giudizio di revisione, ne consegue che lo scrutinio circa la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento o la revoca dell'assegno e/o dei criteri per la sua determinazione deve intervenire solo dopo che sia stato accertato il sopraggiungere delle nuove circostanze di fatto (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 24/9/2002 n. 13863). Nel caso di specie, parte ricorrente allega, a fondamento della richiesta di modifica, il peggioramento delle sue condizioni economiche e il miglioramento delle condizioni economiche della . CP_1
Ebbene, vagliando preliminarmente la condizione economica del , ritiene il Pt_1
Tribunale che non risulta provato un peggioramento delle sue condizioni economiche rispetto al momento della pronuncia di divorzio. Ed invero, dalla sentenza di divorzio emerge che il era titolare di un reddito Pt_1 annuo di lire 20.000.000; dalla documentazione versata in atti, relativa agli anni di imposta 2020-2023, risulta che il ricorrente gode di un reddito annuo lordo medio pari a circa €24.000,00, essendo percettore di una pensione mesile di €1.600,00 circa;
dalla analisi degli atti di causa si evince altresì che il ricorrente non sopporta spese abitative (vivendo nella casa di proprietà del coniuge) e che la figlia nata dal nuovo matrimonio è ormai indipendente economicamente;
parimenti, deve ritenersi che il non Pt_1 corrisponda più da tempo il contributo al mantenimento dei figli nati dal primo matrimonio stabilito in sede di divorzio, essendo questi, orami di 37 e 39 anni, come da allegazioni della stessa resistente, indipendenti. Conseguentemente, deve ritenersi che le condizioni economiche del ricorrente siano migliorate rispetto al momento del divorzio. Quanto alle condizioni economiche della , nel corso del giudizio è emerso che la CP_1 stessa, a seguito di un grave sinistro stradale, ha subito l'amputazione di una gamba e di essere stata dichiarata invalida al 100%; la stessa, quindi, non potendo svolgere alcuna attività di lavoro, non gode più dei redditi saltuari indicati nella sentenza di divorzio, percependo, all'attualità, la sola pensione e l'indennità di accompagnamento della misura complessiva di €880,00 mensili. Quanto agli immobili ereditati dalla resistente, questi risultano in comproprietà con diversi eredi e non risultano produttivi di redditi;
la ha inoltre dichiarato di aver CP_1 posto in vendita alcuni dei detti locali per far fronte al rimborso richiesto dalla compagnia di assicurazione: ed invero, a seguito della pronuncia della Corte di Cassazione, confermativa della sentenza della Corte d'Appello di Bari, la è tenuta a restituire CP_1 la cospicua somma in origine percepita dalla compagnia di assicurazione, come da richiesta allegata in atti, sicchè tale importo non rileva ai fini della dimostrazione del miglioramento delle condizioni economiche della resistente, costituendo, per contro, una posta negativa rispetto all'attuale suo patrimonio (oltretutto, la resistente ha dichiarato di aver impegnato le somme nell'acquisto della abitazione in cui vive). Alla luce delle considerazioni che precedono, valutata la complessiva situazione personale ed economica delle parti e l'incapacità della ad attendere a qualsivoglia CP_1 attività lavorativa, ritiene pertanto il Tribunale che le domande del ricorrente, di revoca e, in subordine, di riduzione dell'assegno divorzile, devono essere respinte, non essendovi prova, per un verso, del peggioramento delle sue condizioni economiche e, per altro verso, del miglioramento delle condizioni dell'ex-coniuge, che devono ritenersi anche peggiorate. Le spese di lite, atteso l'esito della controversia e la circostanza per cui solo in corso di causa il ricorrente ha appreso delle statuizioni assunte dall'autorità giudiziaria in forza delle quali la è tenuta alla restituzione delle somme percepite a titolo di CP_1 risarcimento del danno, devono integralmente compensarsi tra le parti. La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1 nei confronti di così provvede:
[...] CP_1
- respinge le domande proposte dal ricorrente;
- dichiara compensate le spese di lite;
- dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge. Bari, così deciso nella camera di consiglio della Sezione I Civile del Tribunale, il 2 dicembre 2025. Il Giudice estensore
Dr.ssa Tiziana Di Gioia
Il Presidente
Dr. Giuseppe Disabato