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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 12/02/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Relatore dott.ssa Chiara Zito Giudice dott. Antonio Miele Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3746/2022 promossa da:
nata a Bucarest in [...] il [...] (C.F. Parte_1
) con il patrocinio dell'Avv. Maria De Cono C.F._1
RICORRENTE contro nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
) con il patrocinio dell'Avv. GAUDENZI GIOVANNA e C.F._2 dell'Avv. ANDRUCCIOLI SILVIA
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Svolgimento del processo
chiedeva che fosse pronunziata la separazione Parte_1 personale dal resistente, esponendo che da tempo la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile e rassegnava le domande così come indicate in ricorso.
Si costituiva nel presente procedimento il resistente, rassegnando le domande così come indicate in comparsa di costituzione e risposta.
Nella successiva fase contenziosa interveniva il Pubblico Ministero.
pagina 1 di 3 Nel corso del giudizio le parti addivenivano ad un accordo e pertanto, all'udienza del
07.02.2024 le parti precisavano le conclusioni congiuntamente e la causa veniva posta in decisione.
Con ordinanza del 24.04.2024 il Collegio rimetteva la causa sul ruolo invitando le parti a produrre la documentazione in loro possesso attestante la definizione del procedimento avanti al Tribunale per i Minorenni, oltre ad eventuali relazioni redatte dai Servizi Sociali. All'udienza del 22.01.2025 le parti rilevavano che, nonostante i plurimi rinvii, alcuna informazione perveniva dal Tribunale per i Minorenni di Bologna e pertanto, insistevano per l'accoglimento delle conclusioni congiunte già depositate e chiedevano di mantenere eventualmente l'incarico di vigilanza al Servizio Sociale già conferito dal Tribunale per i Minorenni di Bologna. Il Giudice, quindi, tratteneva la causa in decisione.
Motivi della decisione
L'esito negativo del tentativo di conciliazione nonché la richiesta concorde delle parti costituiscono evidenti indici sintomatici della intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve, dunque, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, alle condizioni da essi concordate, siccome esaustive di tutti i possibili profili, ivi compresa la ripartizione delle spese legali, come di seguito trascritte:
“1) Affido condiviso delle figlie minori con il collocamento presso la madre;
Per_ 2) Il padre contribuirà al mantenimento delle figlie ed con un assegno di Per_2 mantenimento mensile di € 400,00 (€ 200,00 per ciascuna figlia) che verserà alla madre entro il 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario;
tale importo verrà aggiornato annualmente secondo gli indici Istat al consumo;
3) Le spese straordinarie per entrambe le minori, individuate come da protocollo del
Tribunale di Bologna, saranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno.
4) Il padre terrà con sé le figlie due week-end al mese alternati e un pomeriggio alla settimana dalle ore 18 fino alle ore 21,00. Potrà tenere con sé le figlie anche tutti i pomeriggi dalle ore 18 fino alle ore 20,00 o alternativamente fino alle 21 dopo cena, previo accordo con la madre, e secondo gli interessi primari delle minori.
5) Per le festività natalizie e pasquali si seguirà il criterio dell'alternanza. Durante il periodo estivo i genitori potranno tenere con sé le figlie per un periodo consecutivo di 10 giorni, salvo diverso accordo, previa comunicazione di almeno 10 giorni“.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la separazione personale di , nata a Parte_1
Bucarest in ROMANIA il 26/01/1983, e nato a Controparte_1
CORREGGIO (RE) il 01/11/1975, avendo gli stessi contratto matrimonio in
NG DI MA (RN) in data 06/10/2012, trascritto nei registri dello stato civile di detto Comune anno 2012, n. 54, parte 2, serie A alle condizioni sopra riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
pagina 2 di 3 2) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di NG DI MA (RN) l'annotazione prevista dall'art. 69 lett. D) D.P.R. n. 396 del
3/11/2000;
3) Fermo l'incarico di vigilanza al Servizio Sociale territorialmente competente - già conferito dal Tribunale per i Minorenni di Bologna;
4) Spese compensate.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 06.02.2025
Il Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Relatore dott.ssa Chiara Zito Giudice dott. Antonio Miele Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3746/2022 promossa da:
nata a Bucarest in [...] il [...] (C.F. Parte_1
) con il patrocinio dell'Avv. Maria De Cono C.F._1
RICORRENTE contro nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
) con il patrocinio dell'Avv. GAUDENZI GIOVANNA e C.F._2 dell'Avv. ANDRUCCIOLI SILVIA
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Svolgimento del processo
chiedeva che fosse pronunziata la separazione Parte_1 personale dal resistente, esponendo che da tempo la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile e rassegnava le domande così come indicate in ricorso.
Si costituiva nel presente procedimento il resistente, rassegnando le domande così come indicate in comparsa di costituzione e risposta.
Nella successiva fase contenziosa interveniva il Pubblico Ministero.
pagina 1 di 3 Nel corso del giudizio le parti addivenivano ad un accordo e pertanto, all'udienza del
07.02.2024 le parti precisavano le conclusioni congiuntamente e la causa veniva posta in decisione.
Con ordinanza del 24.04.2024 il Collegio rimetteva la causa sul ruolo invitando le parti a produrre la documentazione in loro possesso attestante la definizione del procedimento avanti al Tribunale per i Minorenni, oltre ad eventuali relazioni redatte dai Servizi Sociali. All'udienza del 22.01.2025 le parti rilevavano che, nonostante i plurimi rinvii, alcuna informazione perveniva dal Tribunale per i Minorenni di Bologna e pertanto, insistevano per l'accoglimento delle conclusioni congiunte già depositate e chiedevano di mantenere eventualmente l'incarico di vigilanza al Servizio Sociale già conferito dal Tribunale per i Minorenni di Bologna. Il Giudice, quindi, tratteneva la causa in decisione.
Motivi della decisione
L'esito negativo del tentativo di conciliazione nonché la richiesta concorde delle parti costituiscono evidenti indici sintomatici della intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve, dunque, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, alle condizioni da essi concordate, siccome esaustive di tutti i possibili profili, ivi compresa la ripartizione delle spese legali, come di seguito trascritte:
“1) Affido condiviso delle figlie minori con il collocamento presso la madre;
Per_ 2) Il padre contribuirà al mantenimento delle figlie ed con un assegno di Per_2 mantenimento mensile di € 400,00 (€ 200,00 per ciascuna figlia) che verserà alla madre entro il 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario;
tale importo verrà aggiornato annualmente secondo gli indici Istat al consumo;
3) Le spese straordinarie per entrambe le minori, individuate come da protocollo del
Tribunale di Bologna, saranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno.
4) Il padre terrà con sé le figlie due week-end al mese alternati e un pomeriggio alla settimana dalle ore 18 fino alle ore 21,00. Potrà tenere con sé le figlie anche tutti i pomeriggi dalle ore 18 fino alle ore 20,00 o alternativamente fino alle 21 dopo cena, previo accordo con la madre, e secondo gli interessi primari delle minori.
5) Per le festività natalizie e pasquali si seguirà il criterio dell'alternanza. Durante il periodo estivo i genitori potranno tenere con sé le figlie per un periodo consecutivo di 10 giorni, salvo diverso accordo, previa comunicazione di almeno 10 giorni“.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la separazione personale di , nata a Parte_1
Bucarest in ROMANIA il 26/01/1983, e nato a Controparte_1
CORREGGIO (RE) il 01/11/1975, avendo gli stessi contratto matrimonio in
NG DI MA (RN) in data 06/10/2012, trascritto nei registri dello stato civile di detto Comune anno 2012, n. 54, parte 2, serie A alle condizioni sopra riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
pagina 2 di 3 2) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di NG DI MA (RN) l'annotazione prevista dall'art. 69 lett. D) D.P.R. n. 396 del
3/11/2000;
3) Fermo l'incarico di vigilanza al Servizio Sociale territorialmente competente - già conferito dal Tribunale per i Minorenni di Bologna;
4) Spese compensate.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 06.02.2025
Il Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi
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