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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/04/2025, n. 1810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1810 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. 328/2022 R.G.A.C.
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Udienza del 10.4.2025
Verbale dell'udienza di discussione relativa alla causa civile iscritta al n. 328/2022 R.G., vertente tra:
, Controparte_1 CP_2 CP_3 CP_4
Controparte_5 dinanzi alla Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore
è presente per parte appellante è presente l'Avvocato Daniele Simeoli che dichiara di esser presente per delega orale dell'Avvocato Salvatore Sarracino che conclude riportandosi ai propri atti e verbali di causa.
è presente per parte appellata l'Avvocato Luigi Canale, che conclude riportandosi ai propri atti e verbali di causa.
Dopo discussione, le parti, su domanda della Corte, evidenziano che la sentenza 3538/2022 è passata in giudicato, così come la sentenza 7582/15.
Fanno presente che i numeri TF3011000950/2014 e 67115011351502007000 si riferiscono al mede- simo avviso di accertamento.
La Corte d'Appello invita a procedere alla discussione della causa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 281 sexies c.p.c..
L'Avv.to Sarracino si riporta alle richieste e conclusioni contenute negli atti e nei verbali di causa, nonché alla documentazione esibita.
L'Avv.to Canale si riporta alle richieste e conclusioni contenute negli atti e nei verbali di causa, nonché alla documentazione esibita.
La Corte, si riserva di provvedere in prosieguo.
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
1
La Corte, successivamente, in assenza delle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc
R.G. 328/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti magi- strati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 328/2022 R.G. - avente ad oggetto appello promosso avverso la sentenza n. 1842/2021 del 23.6.2021, emessa nel procedimento R.G. n.
2536/2017 dal Tribunale di Napoli Nord - vertente tra
(CF: ), (CF: Controparte_1 C.F._1 CP_2
), (CF: , C.F._2 CP_3 C.F._3 Parte_1
[.
(CF: ), rappresentati e difesi dall'Avvocato Salvatore Sar- C.F._4 racino, elettivamente domiciliati presso lo studio del loro difensore in Qualiano (Na),
Via Campana, n. 1;
appellante
e
(C.F. , in persona del legale rap- Controparte_5 P.IVA_1 presentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Luigi Canale, eletti- vamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in Napoli, Via Carrozzieri
a Monteoliveto, n.37;
appellata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo e questioni preliminari
1.1 Con atto di citazione spedito il 20.2.2017, Controparte_6 nelle more estinta e sostituita dall' , evocava in Controparte_5 giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, , Controparte_1 CP_7
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nico, per sentire dichiarare l'inefficacia dell'atto per No- CP_3 CP_4 tar Raffaele Orsi, repertorio 110.472, raccolta 69263, del 22.5.2013, con il quale aveva donato la nuda proprietà, riservando a sé l'usufrutto Controparte_1 generale vitalizio, del fabbricato sito in Giugliano in Campania, Via Antica Giardini,
I Traversa n. 2, in favore dei propri figli e Controparte_8 CP_4
A fondamento della domanda, deduceva di essere creditrice nei confronti di
[...]
della somma di euro 1.655.152,58, in relazione ai quali era stata ese- CP_1 guita la notifica dei seguenti atti:
1. avviso di accertamento n. TF3011000950/2014;
2. avviso di accertamento n. TF3011005403/2013 con allegato avviso di accerta- mento n. TF3031004978/2013 (quest'ultimo è relativo alla società di cui la era socia); CP_1
3. intimazione di pagamento n. TF31PPN005892014, avente ad oggetto avviso di accertamento n. TF3011005403/2013 (si tratta di avviso emesso a seguito di sentenza n. 7582/15);
4. intimazione di pagamento n. TF31PPD012442015, avente ad oggetto avviso di accertamento n. TF3011005403/2013 (si tratta di avviso emesso a seguito della definitività della sentenza n. 7582/15).
Dunque, sin da ora va chiarito che il credito originario fatto valere, a prescindere dall'emissione di più atti, è relativo a due avvisi di accertamento:
1. il n. TF3011000950/2014;
2. il n. TF3011005403/2013.
Secondo l' sussistevano i presupposti ex art. 2901 c.c. CP_5
Si costituivano i convenuti, contestando l'avverso dedotto, sia in rito, sia nel merito, sostenendo altresì che l'atto di donazione era anteriore al sorgere del presunto credi- to.
Deducevano la mancanza degli altri presupposti richiesti dall'art. 2901 cc, nonché, per quel che qui interessa, che parte attrice avrebbe dovuto dimostrare la validità del- le notifiche degli atti tributari.
Nel corso del giudizio veniva depositata la sentenza n. 7243 del 17.06.2019 con la quale, la Commissione Tributaria aveva annullato l'avviso di accertamento n°TF3011005403/2013.
Il Tribunale, con la sentenza impugnata, ha accolto la domanda.
Secondo il Giudice di primo grado, “in fase di precisazione delle conclusioni, i con- venuti hanno fornito evidenza dell'intervenuto annullamento, da parte della
[...]
– con sentenza n. 7243 depositata il Controparte_9
17.06.2019, passata in giudicato – dell'avviso di accertamento n.
TF3011005403/2013 per euro 298.618,64, posto alla base, tra gli altri, della pretesa impositiva erariale. Hanno, quindi, affermato di aver proposto all' Parte_2
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[...]
trate istanza di sgravio degli ulteriori avvisi di accertamento n. TF3IPPD012442015
e n. TF31PPN005892015 poiché consequenziali all'avviso di accertamento
n°TF3011005403/2013 annullato. Sulla scorta di ciò, hanno ribadito l'inesistenza di una valida pretesa creditoria in capo all'Agente , evidenziando, nel- Controparte_10 la memoria di replica ex art. 190 c.p.c., che il presunto credito erariale residuo am- monterebbe ad euro 3.883,98, in forza dell'avviso di accertamento
n°TF3011000950/2014.
Orbene, osserva il Tribunale che, se è vero che l'avviso di accertamento n.
TF3011005403/2013 risulta effettivamente annullato nelle more del giudizio, non meno vero è che restano in piedi, allo stato, gli ulteriori titoli su cui l'Agente della
Riscossione fonda la sua pretesa impositiva. Non ha, invero, formato oggetto di an- nullamento in sede giurisdizionale l'avviso di accertamento n. TF3011000950/2014 per euro 3.883,98, che rappresenta una pretesa affatto distinta rispetto a quella cui si riferisce il titolo caducato. In ordine, poi, alle intimazioni di pagamento di cui
ha chiesto lo sgravio poiché conseguenziali all'avviso di ac- Controparte_1 certamento annullato, va rilevato, innanzitutto, che non risulta effettivamente inviata
o protocollata l'istanza di sgravio versata in atti. Inoltre, dalla lettura delle intima- zioni di pagamento in questione si evince che esse sono sì relative all'avviso di ac- certamento in seguito annullato dal Giudice tributario, e, tuttavia, hanno ad oggetto imposte e sanzioni dovute in virtù della sentenza definitiva n. 7582715/15 della
Commissione tributaria provinciale di Napoli. In ogni caso, tali titoli non risultano, allo stato, caducati e, pertanto, sulla scorta dei principi su esposti – secondo cui an- che il credito eventuale legittima l'esperimento dell'azione revocatoria – integrano validamente il presupposto di esercizio dell'azione de qua”.
Avverso l'indicata pronuncia, con atto del 21.1.2022, gli istanti hanno promosso ap- pello, costituendosi il 25.1.2022.
Gli appellanti hanno dedotto l'inesistenza del credito: “parte attrice fonda la propria domanda sul presupposto di dover procedere alla riscossione di un credito già ac- certato e consolidato nei confronti della Sig.ra per l'importo Controparte_1 di € 1.655.152,58 e relativo agli ad un avviso di accertamento anno di imposta
2008/2009 nonché due intimazioni di pagamento sempre relative a tale avviso , al fi- ne di ottenere la declaratoria di inefficacia dell'atto dispositivo della nuda proprietà degli immobili soprindicati.
In corso di causa è intervenuta la sentenza n.7243/2019 della commissione Tributa- ria Provinciale di Napoli, che accoglieva il ricorso annullando l'avviso di accerta- mento nn.TF3011005403 residuando un debito di € 3.883,98. E' bene sottolineare che l'esistenza del credito (con riguardo all'indagine di tale requisito) andrà valuta- ta all'atto dell'esercizio dell'azione, tenendo conto che se tale presupposto dovesse risultare mancante o venir meno nel corso del giudizio difetterebbe in tal caso anche
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l'interesse ad agire in capo all'attore.
Nel caso in esame, la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli con la sentenza
n. 7243/2019, ha annullato l'avviso di accertamento TF3011005403/2013, titolo esecutivo posto a fondamento delle intimazioni di pagamento TF31PPN005892014-
TF31PPD012442015 , ne consegue che non sussiste più la debenza in essi indicati
,rilevato altresì spirati sia i termini di decadenza sia i termini prescrizionali per
l'emissione di un nuovo avviso di accertamento relativo agli anni di imposta IRPEF
2008/2009.
Da ultimo va evidenziato che la somma residua di € 3.883,98 è stata oggetto di ra- teizzo pertanto non esiste più alcun debito nei confronti dell'appellato, come è dato evincersi dagli atti che si depositano”.
Gli appellanti hanno anche allegato l'inesistenza dell'eventus damni e del consilium fraudis.
Si è costituita l' contestando l'avverso dedotto e chiedendo il rigetto CP_5 dell'impugnazione.
Nel corso del giudizio, in ragione della fumosità della vicenda, la Corte ha chiesto chiarimenti.
Parte appellante ha prodotto sentenza n. 3538/2022 del 21.03.2022, emessa su ricorso per revocazione straordinaria della sentenza 7243/19, con la quale il ricorso del con- cessionario è stato dichiarato inammissibile.
2. Il Merito
2.1 Come è noto, l'art. 2901 cc, nel disciplinare l'esercizio dell'azione revocatoria, prevede che il creditore, anche se il credito sia soggetto a condizione o a termine, possa domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposi- zione del patrimonio coi quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni:
• che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del cre- ditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolo- samente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
• che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.
Necessario presupposto dell'azione revocatoria è, dunque, in primo luogo, l'esistenza di un credito, ancorché sottoposto a termine o condizione.
Non è necessario che il credito sia "liquido", ossia determinato nel suo ammontare o facilmente liquidabile (Cassazione civile, sez. I, 2 aprile 2004, n. 6511).
Inoltre, l'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esi- stenza di un debito, e non anche la sua concreta esigibilità (Cassazione civile, sez.
III, 27 giugno 2002, n. 9349; Cass. civ. VI-III, 03/06/2020, n. 10522).
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Anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'in- sorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria
(Cass. civ., Sez. Unite, 18/05/2004, n. 9440; Cass. civ. VI-III, 05/02/2019, n. 3369) e senza che vi sia necessità della preventiva introduzione di un giudizio di accertamen- to del medesimo credito o della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione di tale azione, che non persegue fini restitutori (Cass. civ., VI-III, 19.2.2020, n. 4212).
Per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, per atti successivi al sorgere del credito, è sufficiente una ragione di credito anche eventuale ed il requisito dell'anteriorità, rispetto all'atto impugnato, del credito a tutela del quale la predetta azione viene esperita, deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito stesso insorga e non a quello del suo accertamento giudiziale (Cassazione civile, sez.
I, 10 febbraio 1996, n. 1050; Cass. civ., III, 05/09/2019, n. 22161).
Infatti, va detto che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di conte- stazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 c.c., avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (Cass. civ., Sez. Unite, 18/05/2004, n. 9440; Cass. civ. VI-III, 05/02/2019,
n. 3369; su questo punto, pure subito infra).
Ulteriore necessario presupposto per l'esercizio dell'azione revocatoria è l'eventus damni, ovvero il pregiudizio che dall'atto revocando può derivare alle ragioni del creditore.
L'eventus damni può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimo- nio del debitore (ad esempio, conseguente alla dismissione dei beni), ma anche ad una variazione qualitativa (Cassazione ci-vile, sez. III, 6 maggio 1998, n. 4578; cfr. anche Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 17/05/2022, n. 15866; cfr. Cassazione Civ., I,
26.2.2002, n. 2792; Cassazione civile, sez. II, 29 ottobre 1999, n. 12144; Cass. civ.
Sez. I Ord., 27/02/2024, n. 5113).
Nel caso in cui il debitore disponga del suo patrimonio mediante vendita contestuale di una pluralità di beni, l'esistenza e la consapevolezza sua e dei terzi acquirenti del pregiudizio patrimoniale che tali atti recano alle ragioni del creditore ai fini dell'esercizio da parte di quest'ultimo dell'azione pauliana, sono in re ipsa (Cassa- zione civile, sez. III, 21 giugno 1999, n. 6248; Cass. civ., III, 25/07/2013, n. 18034).
Perché l'atto venga revocato, è necessario altresì che il comportamento del debitore sia caratterizzato, sotto il profilo soggettivo, da un intento frodatorio.
Per la sussistenza del requisito, in caso di atto successivo al sorgere del credito, è ne- cessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi dei cre- ditori (cfr. Cassazione civile, sez. I, 26 febbraio 2002, n. 2792; Cass. civ., III, 1.6.
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2000, n. 7262; Cass. civ., III, 29.7.2004, n. 14489).
Invece, quando l'atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito, va dato atto che le Sezioni Unite, di recente, hanno richiesto il requisito del c.d. dolo specifico
(Cass. civ., Sez. Unite, Sent., 27/01/2025, n. 1898).
La partecipatio fraudis del terzo è richiesta invece per i soli atti di disposizione a tito- lo oneroso (Cassazione civile, sez. I, 12 aprile 2000, n. 4642; Cass. civ., sez. II,
17/05/2010, n. 12045; Cass. civ., Sez. III, 24/01/2020, n. 1580).
2.2 A questo punto occorre cercare di fare chiarezza.
Ed infatti, per ciò che concerne il credito dal maggior importo, in ordine all'avviso di accertamento n. TF3011005403/2013, vi è stata vicenda giudiziaria alquanto singola- re, atteso che l'avviso è stato una prima volta impugnato e il giudizio è stato deciso con la sentenza 7582/15 (ecco la spiegazione delle due intimazioni, una prima a se- guito della sentenza, una seconda a seguito della definitività della pronuncia, appun- to, indicata come definitiva dall'agenzia delle Entrate).
In questo giudizio il contraddittore era l'Ente impositore.
Nondimeno, sempre il medesimo avviso, unitamente a due cartelle, è stato successi- vamente annullato in altro giudizio (impugnazione di estratto di ruolo), appunto, quello concluso con la sentenza n. 7243/19, dalla cui certificazione del 23.1.2020, si desume il passaggio in giudicato, evidentemente successivo alla prima.
Infatti, nell'intimazione n. TF31PPD012442015, si legge che “la sentenza 7582/15 è divenuta definitiva il 27/10/2015, con riguardo all'avviso di accertamento n.
TF3011005403 per l'anno 2008 (si veda anche sentenza del 21.3.2022, pronunciata su ricorso per revocazione, in cui si legge che l' Controparte_11
“afferma che la contribuente aveva presentato altro ricorso che era stato rigettato con sentenza 7582/15/15 di questa Commissione, passata in giudicato…”).
Seppure la sentenza 7243/19 sia caratterizzata da sinteticità, l'esame complessivo della stessa induce la Corte a ritenere effettivamente annullato anche l'avviso (cfr. pag. 1, in cui l'avviso è riportato tra gli atti impugnati;
pag. 2 in cui si legge: la parte ricorrente, (recte: ), impugna le seguenti cartelle Controparte_1 CP_1 sottese a degli estratti di ruolo reperiti a seguito di accesso al concessionario: […]
C) avviso di accertamento n. TF3011005403/2013 notificato in data 3.12.2013 rela- tiva a 2008 (euro 307.820,06); pag. 3: l'esposizione che precede dimo- Parte_3 stra la fondatezza del ricorso; cfr. dispositivo: accoglie il ricorso).
Per completezza va detto che, all'odierna udienza, le parti hanno evidenziato che la sentenza 3538/2022, emessa in sede di ricorso per revocazione, è passata in giudica- to, così come la sentenza 7582/15.
2.3 Orbene, occorre chiedersi, seppure con valutazione meramente incidentale e ai soli fini della verifica del primo presupposto richiesto dall'art. 2901 c.c.:
a) quali siano gli effetti consequenziali all'annullamento dell'avviso
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TF3011005403/2013 e in particolare in ordine alle successive intimazioni;
b) quali conseguenze ne derivano in ordine al presente giudizio.
Ed infatti, nella specie, viene in rilievo, in ragione del soggetto che ha agito, unica- mente la pronuncia 7243/19, intervenuta tra e l' Controparte_1 [...]
. Controparte_12
Dunque, a parere della Corte, l'ultimo accertamento fa inevitabilmente stato, esclu- dendo la rilevanza del credito fondato sull'avviso TF3011005403/2013, con conse- guente travolgimento anche degli atti successivi e consequenziali.
Tanto si dice anche in ragione dell'insegnamento della Suprema Corte, stante la sua valenza generale, secondo cui in tema di contenzioso tributario, l'esito favorevole del giudizio promosso dal contribuente avverso l'atto impositivo presupposto integra un fatto estintivo della pretesa tributaria necessariamente destinato a ripercuotersi sull'i- scrizione a ruolo, che resta priva di titolo, e sulla cartella di pagamento, che viene a mancare dell'obbligazione: ciò anche qualora su tali atti dipendenti sia intervenuto, in senso sfavorevole al contribuente, il giudicato, travolto in virtù dell'effetto espansivo esterno di cui all'art. 336 c.p.c. (Cass. civ., V, 13.1.2017, n. 718; cfr. anche Cass. n.
718 del 13/01/2017; Cass. n. 21801 del 29/08/2019; Cass. n. 32187 del 10/12/2019;
Cass. civ. 20.12.2023, n. 35602; cfr. Cass. civ., Sez. V, Ord., 30/11/2023, n. 33425, secondo cui l'esito favorevole del giudizio promosso dal contribuente avverso l'atto presupposto integra un fatto estintivo della pretesa tributaria necessariamente desti- nato a [...] atti presupponenti, anche se emanati nei confronti di altri soggetti che restano privi di titolo giustificativo per mancanza sopravvenuta dell'ob- bligazione tributaria: ciò anche qualora su tali atti dipendenti sia intervenuto, in senso sfavorevole al contribuente, il giudicato, travolto in virtù dell'effetto espansivo ester- no di cui all'art. 336 c.p.c.).
Si è ancora affermato, ad esempio, che il processo tributario è un processo costitutivo rivolto all'annullamento di atti autoritativi, di talché, considerato che i ricorsi dei condebitori in solido hanno per oggetto un identico atto impositivo, l'annullamento di un atto non può che valere erga omnes (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 09/02/2018, n.
3205).
Il principio, per quanto fin qui detto, deve necessariamente reputarsi applicabile an- che in questa sede.
Pertanto, seppure con valutazione meramente incidentale - e sempre in ragione della valutazione della sussistenza del credito ai soli fini delle previsioni contenute nell'art. 2901 c.c. - le ulteriori voci, e cioè le due intimazioni, come detto, stretta- mente consequenziali all'avviso principale, non possono non reputarsi, incise anch'esse.
Tenuto conto dell'epoca delle vicende in esame, vale altresì richiamare il principio a tenore del quale, nel processo tributario, il giudicato formatosi tra il contribuente e
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l'agente della riscossione spiega in ogni caso effetti anche nei confronti dell'ente im- positore, indipendentemente dalla "denuntiatio litis" all' , la cui Controparte_11 partecipazione alla lite deve essere sollecitata dall'agente e rileva unicamente nel rapporto interno ex art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, senza che costituisca requisito per l'opponibilità delle statuizioni, attesa la scissione tra titolarità ed esercizio del credito tributario (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 26/05/2021, n. 14566).
E pertanto, nella peculiarissima fattispecie che viene in rilievo, occorre pure applica- re il principio, di ordine generale, secondo cui in caso di contrasto tra giudicati, al fi- ne di stabilire quale fra due giudicati debba prevalere, occorre fare ricorso al criterio temporale, nel senso che il secondo giudicato prevale sul primo, salvo che la senten- za contraria ad altra precedente non sia stata sottoposta a revocazione (Cass. civ.,
Sez. III, Ordinanza, 25/01/2024, n. 2462).
Ed a questo punto occorre eseguire l'ultima valutazione e cioè se questo accertamen- to, si badi, meramente incidentale, sia possibile da parte della Corte.
Ad avviso del Collegio la risposta è positiva.
La titolarità di un diritto di credito, anche "sub iudice", costituisce condizione dell'a- zione revocatoria, sotto il profilo della "legitimatio ad causam" dell'attore, con la conseguenza che il sopravvenire in corso di causa di un giudicato, che ne accerti l'i- nesistenza, determina la cessazione dell'interesse alla detta azione revocatoria, non sussistendo più l'esigenza di dichiarare l'inefficacia dell'atto di disposizione del pa- trimonio del debitore. Ne deriva che il sopraggiunto difetto delle menzionate condi- zioni dell'azione - "legitimatio ad causam" ed interesse dell'attore - che sia fatto con- stare in sede di legittimità deve essere rilevato dalla S.C. la quale, indipendentemente dall'originaria fondatezza o meno della domanda, la rigetterà nel merito, ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., ove non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto
(Cass. civ., VI, 30/06/2020, n. 12975).
L'Agenzia, con note del 29.1.2025 ha scritto: “L'avviso di accertamento esecutivo n.
67115011351502007000 (Ente creditore
[...]
è stato rateizzato e paga- Controparte_13 to.
A seguito della sentenza della CTP n. 7243/2019, più volte citata dagli appellanti, sfavorevole all' , si precisa che le cartelle impugnate, la n. Controparte_14
07120160043871079002 e la n. 07120170041859434000, sono state annullate da sospensione AG16615 (Autorità Giudiziaria da sentenza in quanto non si è impugna- to il giudizio).
Per l'AVI, n. 67114011099010008000 (AVV. DI ACCERT. n. TF3011005403 Impo- sta: IRPEFALTRO anno 2008), oltre all'annullamento l'Ente Impositore ha comuni- cato l'emissione dei provvedimenti COMMA 6/BIS DEF. IN DATA 26/02/2024 ac- quisiti nel sistema con flusso del 28/02/2024.
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Le somme riportate nell'avviso di accertamento esecutivo n.
67115012600523000000 (€ 869.468,48) e nell'avviso di accertamento esecutivo n.
67116013035585002000 (€ 587.115,97), per entrambi Ente creditore CP_15
Parte_4 CP_16 come indicate nell'allegato elenco sono dovute.
[...]
Alla luce di quanto esposto, i dati riportati corrispondono a quelli risultanti dai si- stemi informatici dell'Agente della Riscossione alla data del 24.12.2024, e pertanto gli appellanti sono debitori della somma di € 1.456.584,51)”.
Seppure nella complessità e necessaria genericità delle allegazioni, nonché della stampa prodotta, dal confronto del “carico affidato” e dalle date di notifica riportati nella stampa allegata alle dette note (rispettivamente, euro 754.053,81 ed euro
508.834,32, nonché 19.6.2015 e 24.11.2015), e il carico iscritto a ruolo risultante dall'estratto prodotto in data 29.6.2024, si desume che queste due voci sono riferibili alle due intimazioni.
In ogni caso, quella prodotta con le note, è mera stampa che alcuna valenza può as- sumere, se non in senso sfavorevole all'appellata.
Sempre con valutazione meramente incidentale, per ciò che concerne l'ulteriore cre- dito, seppure non con cristallina chiarezza in ordine all'indicazione dell'atto (avviso di accertamento n. TF3011000950/2014 e n. 67115011351502007000), anche in questo caso, in ragione delle allegazioni della stessa Agenzia (L'Avviso… n.
67115011351502007000 … è stato rateizzato e pagato), della data di notifica dell'atto (1.4.2014), e dell'anno di imposta (irpef 2009), deve concludersi che vi sia stato pagamento (si confronti anche pag. 1 dell'estratto di ruolo allegato con la cita- zione in primo grado e pag. 15 dell'istanza di rateizzo allegata alle note del
31.1.2022).
Ora, i rilievi sin qui resi inducono la Corte a ritenere non dimostrata l'attuale esisten- za del requisito del credito fatto valere con l'atto di citazione.
L'appello va quindi accolto, con conseguente rigetto della domanda proposta in pri- mo grado.
Il giudice di appello, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse de- ve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia
(Cassazione civile, Sez. III, 04/06/2007, n. 12963).
L'assoluta eccezionalità della questione prospettata, caratterizzata dall'esistenza di giudizi contrastanti inerenti al credito, nonché l'avvenuto pagamento, sempre in cor- so di giudizio, della restante voce del credito, induce la Corte a ritenere esistenti i presupposti per dichiarare integralmente compensate le spese di entrambi i gradi di giudizio.
10
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, definitivamente decidendo, sull'appello promosso av- verso la sentenza n. 1842/2021 del 23.6.2021, emessa nel procedimento R.G. n.
2536/2017 dal Tribunale di Napoli Nord, così provvede:
• accoglie l'appello e - in riforma dell'impugnata sentenza - rigetta la domanda proposta da;
Controparte_11
• dichiara integralmente compensate le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso, in Napoli, in data 10.4.2025.
Il Consigliere estensore dott. Fabio Magistro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
11
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Udienza del 10.4.2025
Verbale dell'udienza di discussione relativa alla causa civile iscritta al n. 328/2022 R.G., vertente tra:
, Controparte_1 CP_2 CP_3 CP_4
Controparte_5 dinanzi alla Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore
è presente per parte appellante è presente l'Avvocato Daniele Simeoli che dichiara di esser presente per delega orale dell'Avvocato Salvatore Sarracino che conclude riportandosi ai propri atti e verbali di causa.
è presente per parte appellata l'Avvocato Luigi Canale, che conclude riportandosi ai propri atti e verbali di causa.
Dopo discussione, le parti, su domanda della Corte, evidenziano che la sentenza 3538/2022 è passata in giudicato, così come la sentenza 7582/15.
Fanno presente che i numeri TF3011000950/2014 e 67115011351502007000 si riferiscono al mede- simo avviso di accertamento.
La Corte d'Appello invita a procedere alla discussione della causa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 281 sexies c.p.c..
L'Avv.to Sarracino si riporta alle richieste e conclusioni contenute negli atti e nei verbali di causa, nonché alla documentazione esibita.
L'Avv.to Canale si riporta alle richieste e conclusioni contenute negli atti e nei verbali di causa, nonché alla documentazione esibita.
La Corte, si riserva di provvedere in prosieguo.
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
1
La Corte, successivamente, in assenza delle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc
R.G. 328/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti magi- strati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 328/2022 R.G. - avente ad oggetto appello promosso avverso la sentenza n. 1842/2021 del 23.6.2021, emessa nel procedimento R.G. n.
2536/2017 dal Tribunale di Napoli Nord - vertente tra
(CF: ), (CF: Controparte_1 C.F._1 CP_2
), (CF: , C.F._2 CP_3 C.F._3 Parte_1
[.
(CF: ), rappresentati e difesi dall'Avvocato Salvatore Sar- C.F._4 racino, elettivamente domiciliati presso lo studio del loro difensore in Qualiano (Na),
Via Campana, n. 1;
appellante
e
(C.F. , in persona del legale rap- Controparte_5 P.IVA_1 presentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Luigi Canale, eletti- vamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in Napoli, Via Carrozzieri
a Monteoliveto, n.37;
appellata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo e questioni preliminari
1.1 Con atto di citazione spedito il 20.2.2017, Controparte_6 nelle more estinta e sostituita dall' , evocava in Controparte_5 giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, , Controparte_1 CP_7
2
nico, per sentire dichiarare l'inefficacia dell'atto per No- CP_3 CP_4 tar Raffaele Orsi, repertorio 110.472, raccolta 69263, del 22.5.2013, con il quale aveva donato la nuda proprietà, riservando a sé l'usufrutto Controparte_1 generale vitalizio, del fabbricato sito in Giugliano in Campania, Via Antica Giardini,
I Traversa n. 2, in favore dei propri figli e Controparte_8 CP_4
A fondamento della domanda, deduceva di essere creditrice nei confronti di
[...]
della somma di euro 1.655.152,58, in relazione ai quali era stata ese- CP_1 guita la notifica dei seguenti atti:
1. avviso di accertamento n. TF3011000950/2014;
2. avviso di accertamento n. TF3011005403/2013 con allegato avviso di accerta- mento n. TF3031004978/2013 (quest'ultimo è relativo alla società di cui la era socia); CP_1
3. intimazione di pagamento n. TF31PPN005892014, avente ad oggetto avviso di accertamento n. TF3011005403/2013 (si tratta di avviso emesso a seguito di sentenza n. 7582/15);
4. intimazione di pagamento n. TF31PPD012442015, avente ad oggetto avviso di accertamento n. TF3011005403/2013 (si tratta di avviso emesso a seguito della definitività della sentenza n. 7582/15).
Dunque, sin da ora va chiarito che il credito originario fatto valere, a prescindere dall'emissione di più atti, è relativo a due avvisi di accertamento:
1. il n. TF3011000950/2014;
2. il n. TF3011005403/2013.
Secondo l' sussistevano i presupposti ex art. 2901 c.c. CP_5
Si costituivano i convenuti, contestando l'avverso dedotto, sia in rito, sia nel merito, sostenendo altresì che l'atto di donazione era anteriore al sorgere del presunto credi- to.
Deducevano la mancanza degli altri presupposti richiesti dall'art. 2901 cc, nonché, per quel che qui interessa, che parte attrice avrebbe dovuto dimostrare la validità del- le notifiche degli atti tributari.
Nel corso del giudizio veniva depositata la sentenza n. 7243 del 17.06.2019 con la quale, la Commissione Tributaria aveva annullato l'avviso di accertamento n°TF3011005403/2013.
Il Tribunale, con la sentenza impugnata, ha accolto la domanda.
Secondo il Giudice di primo grado, “in fase di precisazione delle conclusioni, i con- venuti hanno fornito evidenza dell'intervenuto annullamento, da parte della
[...]
– con sentenza n. 7243 depositata il Controparte_9
17.06.2019, passata in giudicato – dell'avviso di accertamento n.
TF3011005403/2013 per euro 298.618,64, posto alla base, tra gli altri, della pretesa impositiva erariale. Hanno, quindi, affermato di aver proposto all' Parte_2
3
[...]
trate istanza di sgravio degli ulteriori avvisi di accertamento n. TF3IPPD012442015
e n. TF31PPN005892015 poiché consequenziali all'avviso di accertamento
n°TF3011005403/2013 annullato. Sulla scorta di ciò, hanno ribadito l'inesistenza di una valida pretesa creditoria in capo all'Agente , evidenziando, nel- Controparte_10 la memoria di replica ex art. 190 c.p.c., che il presunto credito erariale residuo am- monterebbe ad euro 3.883,98, in forza dell'avviso di accertamento
n°TF3011000950/2014.
Orbene, osserva il Tribunale che, se è vero che l'avviso di accertamento n.
TF3011005403/2013 risulta effettivamente annullato nelle more del giudizio, non meno vero è che restano in piedi, allo stato, gli ulteriori titoli su cui l'Agente della
Riscossione fonda la sua pretesa impositiva. Non ha, invero, formato oggetto di an- nullamento in sede giurisdizionale l'avviso di accertamento n. TF3011000950/2014 per euro 3.883,98, che rappresenta una pretesa affatto distinta rispetto a quella cui si riferisce il titolo caducato. In ordine, poi, alle intimazioni di pagamento di cui
ha chiesto lo sgravio poiché conseguenziali all'avviso di ac- Controparte_1 certamento annullato, va rilevato, innanzitutto, che non risulta effettivamente inviata
o protocollata l'istanza di sgravio versata in atti. Inoltre, dalla lettura delle intima- zioni di pagamento in questione si evince che esse sono sì relative all'avviso di ac- certamento in seguito annullato dal Giudice tributario, e, tuttavia, hanno ad oggetto imposte e sanzioni dovute in virtù della sentenza definitiva n. 7582715/15 della
Commissione tributaria provinciale di Napoli. In ogni caso, tali titoli non risultano, allo stato, caducati e, pertanto, sulla scorta dei principi su esposti – secondo cui an- che il credito eventuale legittima l'esperimento dell'azione revocatoria – integrano validamente il presupposto di esercizio dell'azione de qua”.
Avverso l'indicata pronuncia, con atto del 21.1.2022, gli istanti hanno promosso ap- pello, costituendosi il 25.1.2022.
Gli appellanti hanno dedotto l'inesistenza del credito: “parte attrice fonda la propria domanda sul presupposto di dover procedere alla riscossione di un credito già ac- certato e consolidato nei confronti della Sig.ra per l'importo Controparte_1 di € 1.655.152,58 e relativo agli ad un avviso di accertamento anno di imposta
2008/2009 nonché due intimazioni di pagamento sempre relative a tale avviso , al fi- ne di ottenere la declaratoria di inefficacia dell'atto dispositivo della nuda proprietà degli immobili soprindicati.
In corso di causa è intervenuta la sentenza n.7243/2019 della commissione Tributa- ria Provinciale di Napoli, che accoglieva il ricorso annullando l'avviso di accerta- mento nn.TF3011005403 residuando un debito di € 3.883,98. E' bene sottolineare che l'esistenza del credito (con riguardo all'indagine di tale requisito) andrà valuta- ta all'atto dell'esercizio dell'azione, tenendo conto che se tale presupposto dovesse risultare mancante o venir meno nel corso del giudizio difetterebbe in tal caso anche
4
l'interesse ad agire in capo all'attore.
Nel caso in esame, la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli con la sentenza
n. 7243/2019, ha annullato l'avviso di accertamento TF3011005403/2013, titolo esecutivo posto a fondamento delle intimazioni di pagamento TF31PPN005892014-
TF31PPD012442015 , ne consegue che non sussiste più la debenza in essi indicati
,rilevato altresì spirati sia i termini di decadenza sia i termini prescrizionali per
l'emissione di un nuovo avviso di accertamento relativo agli anni di imposta IRPEF
2008/2009.
Da ultimo va evidenziato che la somma residua di € 3.883,98 è stata oggetto di ra- teizzo pertanto non esiste più alcun debito nei confronti dell'appellato, come è dato evincersi dagli atti che si depositano”.
Gli appellanti hanno anche allegato l'inesistenza dell'eventus damni e del consilium fraudis.
Si è costituita l' contestando l'avverso dedotto e chiedendo il rigetto CP_5 dell'impugnazione.
Nel corso del giudizio, in ragione della fumosità della vicenda, la Corte ha chiesto chiarimenti.
Parte appellante ha prodotto sentenza n. 3538/2022 del 21.03.2022, emessa su ricorso per revocazione straordinaria della sentenza 7243/19, con la quale il ricorso del con- cessionario è stato dichiarato inammissibile.
2. Il Merito
2.1 Come è noto, l'art. 2901 cc, nel disciplinare l'esercizio dell'azione revocatoria, prevede che il creditore, anche se il credito sia soggetto a condizione o a termine, possa domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposi- zione del patrimonio coi quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni:
• che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del cre- ditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolo- samente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
• che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.
Necessario presupposto dell'azione revocatoria è, dunque, in primo luogo, l'esistenza di un credito, ancorché sottoposto a termine o condizione.
Non è necessario che il credito sia "liquido", ossia determinato nel suo ammontare o facilmente liquidabile (Cassazione civile, sez. I, 2 aprile 2004, n. 6511).
Inoltre, l'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esi- stenza di un debito, e non anche la sua concreta esigibilità (Cassazione civile, sez.
III, 27 giugno 2002, n. 9349; Cass. civ. VI-III, 03/06/2020, n. 10522).
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Anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'in- sorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria
(Cass. civ., Sez. Unite, 18/05/2004, n. 9440; Cass. civ. VI-III, 05/02/2019, n. 3369) e senza che vi sia necessità della preventiva introduzione di un giudizio di accertamen- to del medesimo credito o della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione di tale azione, che non persegue fini restitutori (Cass. civ., VI-III, 19.2.2020, n. 4212).
Per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, per atti successivi al sorgere del credito, è sufficiente una ragione di credito anche eventuale ed il requisito dell'anteriorità, rispetto all'atto impugnato, del credito a tutela del quale la predetta azione viene esperita, deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito stesso insorga e non a quello del suo accertamento giudiziale (Cassazione civile, sez.
I, 10 febbraio 1996, n. 1050; Cass. civ., III, 05/09/2019, n. 22161).
Infatti, va detto che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di conte- stazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 c.c., avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (Cass. civ., Sez. Unite, 18/05/2004, n. 9440; Cass. civ. VI-III, 05/02/2019,
n. 3369; su questo punto, pure subito infra).
Ulteriore necessario presupposto per l'esercizio dell'azione revocatoria è l'eventus damni, ovvero il pregiudizio che dall'atto revocando può derivare alle ragioni del creditore.
L'eventus damni può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimo- nio del debitore (ad esempio, conseguente alla dismissione dei beni), ma anche ad una variazione qualitativa (Cassazione ci-vile, sez. III, 6 maggio 1998, n. 4578; cfr. anche Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 17/05/2022, n. 15866; cfr. Cassazione Civ., I,
26.2.2002, n. 2792; Cassazione civile, sez. II, 29 ottobre 1999, n. 12144; Cass. civ.
Sez. I Ord., 27/02/2024, n. 5113).
Nel caso in cui il debitore disponga del suo patrimonio mediante vendita contestuale di una pluralità di beni, l'esistenza e la consapevolezza sua e dei terzi acquirenti del pregiudizio patrimoniale che tali atti recano alle ragioni del creditore ai fini dell'esercizio da parte di quest'ultimo dell'azione pauliana, sono in re ipsa (Cassa- zione civile, sez. III, 21 giugno 1999, n. 6248; Cass. civ., III, 25/07/2013, n. 18034).
Perché l'atto venga revocato, è necessario altresì che il comportamento del debitore sia caratterizzato, sotto il profilo soggettivo, da un intento frodatorio.
Per la sussistenza del requisito, in caso di atto successivo al sorgere del credito, è ne- cessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi dei cre- ditori (cfr. Cassazione civile, sez. I, 26 febbraio 2002, n. 2792; Cass. civ., III, 1.6.
6
2000, n. 7262; Cass. civ., III, 29.7.2004, n. 14489).
Invece, quando l'atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito, va dato atto che le Sezioni Unite, di recente, hanno richiesto il requisito del c.d. dolo specifico
(Cass. civ., Sez. Unite, Sent., 27/01/2025, n. 1898).
La partecipatio fraudis del terzo è richiesta invece per i soli atti di disposizione a tito- lo oneroso (Cassazione civile, sez. I, 12 aprile 2000, n. 4642; Cass. civ., sez. II,
17/05/2010, n. 12045; Cass. civ., Sez. III, 24/01/2020, n. 1580).
2.2 A questo punto occorre cercare di fare chiarezza.
Ed infatti, per ciò che concerne il credito dal maggior importo, in ordine all'avviso di accertamento n. TF3011005403/2013, vi è stata vicenda giudiziaria alquanto singola- re, atteso che l'avviso è stato una prima volta impugnato e il giudizio è stato deciso con la sentenza 7582/15 (ecco la spiegazione delle due intimazioni, una prima a se- guito della sentenza, una seconda a seguito della definitività della pronuncia, appun- to, indicata come definitiva dall'agenzia delle Entrate).
In questo giudizio il contraddittore era l'Ente impositore.
Nondimeno, sempre il medesimo avviso, unitamente a due cartelle, è stato successi- vamente annullato in altro giudizio (impugnazione di estratto di ruolo), appunto, quello concluso con la sentenza n. 7243/19, dalla cui certificazione del 23.1.2020, si desume il passaggio in giudicato, evidentemente successivo alla prima.
Infatti, nell'intimazione n. TF31PPD012442015, si legge che “la sentenza 7582/15 è divenuta definitiva il 27/10/2015, con riguardo all'avviso di accertamento n.
TF3011005403 per l'anno 2008 (si veda anche sentenza del 21.3.2022, pronunciata su ricorso per revocazione, in cui si legge che l' Controparte_11
“afferma che la contribuente aveva presentato altro ricorso che era stato rigettato con sentenza 7582/15/15 di questa Commissione, passata in giudicato…”).
Seppure la sentenza 7243/19 sia caratterizzata da sinteticità, l'esame complessivo della stessa induce la Corte a ritenere effettivamente annullato anche l'avviso (cfr. pag. 1, in cui l'avviso è riportato tra gli atti impugnati;
pag. 2 in cui si legge: la parte ricorrente, (recte: ), impugna le seguenti cartelle Controparte_1 CP_1 sottese a degli estratti di ruolo reperiti a seguito di accesso al concessionario: […]
C) avviso di accertamento n. TF3011005403/2013 notificato in data 3.12.2013 rela- tiva a 2008 (euro 307.820,06); pag. 3: l'esposizione che precede dimo- Parte_3 stra la fondatezza del ricorso; cfr. dispositivo: accoglie il ricorso).
Per completezza va detto che, all'odierna udienza, le parti hanno evidenziato che la sentenza 3538/2022, emessa in sede di ricorso per revocazione, è passata in giudica- to, così come la sentenza 7582/15.
2.3 Orbene, occorre chiedersi, seppure con valutazione meramente incidentale e ai soli fini della verifica del primo presupposto richiesto dall'art. 2901 c.c.:
a) quali siano gli effetti consequenziali all'annullamento dell'avviso
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TF3011005403/2013 e in particolare in ordine alle successive intimazioni;
b) quali conseguenze ne derivano in ordine al presente giudizio.
Ed infatti, nella specie, viene in rilievo, in ragione del soggetto che ha agito, unica- mente la pronuncia 7243/19, intervenuta tra e l' Controparte_1 [...]
. Controparte_12
Dunque, a parere della Corte, l'ultimo accertamento fa inevitabilmente stato, esclu- dendo la rilevanza del credito fondato sull'avviso TF3011005403/2013, con conse- guente travolgimento anche degli atti successivi e consequenziali.
Tanto si dice anche in ragione dell'insegnamento della Suprema Corte, stante la sua valenza generale, secondo cui in tema di contenzioso tributario, l'esito favorevole del giudizio promosso dal contribuente avverso l'atto impositivo presupposto integra un fatto estintivo della pretesa tributaria necessariamente destinato a ripercuotersi sull'i- scrizione a ruolo, che resta priva di titolo, e sulla cartella di pagamento, che viene a mancare dell'obbligazione: ciò anche qualora su tali atti dipendenti sia intervenuto, in senso sfavorevole al contribuente, il giudicato, travolto in virtù dell'effetto espansivo esterno di cui all'art. 336 c.p.c. (Cass. civ., V, 13.1.2017, n. 718; cfr. anche Cass. n.
718 del 13/01/2017; Cass. n. 21801 del 29/08/2019; Cass. n. 32187 del 10/12/2019;
Cass. civ. 20.12.2023, n. 35602; cfr. Cass. civ., Sez. V, Ord., 30/11/2023, n. 33425, secondo cui l'esito favorevole del giudizio promosso dal contribuente avverso l'atto presupposto integra un fatto estintivo della pretesa tributaria necessariamente desti- nato a [...] atti presupponenti, anche se emanati nei confronti di altri soggetti che restano privi di titolo giustificativo per mancanza sopravvenuta dell'ob- bligazione tributaria: ciò anche qualora su tali atti dipendenti sia intervenuto, in senso sfavorevole al contribuente, il giudicato, travolto in virtù dell'effetto espansivo ester- no di cui all'art. 336 c.p.c.).
Si è ancora affermato, ad esempio, che il processo tributario è un processo costitutivo rivolto all'annullamento di atti autoritativi, di talché, considerato che i ricorsi dei condebitori in solido hanno per oggetto un identico atto impositivo, l'annullamento di un atto non può che valere erga omnes (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 09/02/2018, n.
3205).
Il principio, per quanto fin qui detto, deve necessariamente reputarsi applicabile an- che in questa sede.
Pertanto, seppure con valutazione meramente incidentale - e sempre in ragione della valutazione della sussistenza del credito ai soli fini delle previsioni contenute nell'art. 2901 c.c. - le ulteriori voci, e cioè le due intimazioni, come detto, stretta- mente consequenziali all'avviso principale, non possono non reputarsi, incise anch'esse.
Tenuto conto dell'epoca delle vicende in esame, vale altresì richiamare il principio a tenore del quale, nel processo tributario, il giudicato formatosi tra il contribuente e
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l'agente della riscossione spiega in ogni caso effetti anche nei confronti dell'ente im- positore, indipendentemente dalla "denuntiatio litis" all' , la cui Controparte_11 partecipazione alla lite deve essere sollecitata dall'agente e rileva unicamente nel rapporto interno ex art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, senza che costituisca requisito per l'opponibilità delle statuizioni, attesa la scissione tra titolarità ed esercizio del credito tributario (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 26/05/2021, n. 14566).
E pertanto, nella peculiarissima fattispecie che viene in rilievo, occorre pure applica- re il principio, di ordine generale, secondo cui in caso di contrasto tra giudicati, al fi- ne di stabilire quale fra due giudicati debba prevalere, occorre fare ricorso al criterio temporale, nel senso che il secondo giudicato prevale sul primo, salvo che la senten- za contraria ad altra precedente non sia stata sottoposta a revocazione (Cass. civ.,
Sez. III, Ordinanza, 25/01/2024, n. 2462).
Ed a questo punto occorre eseguire l'ultima valutazione e cioè se questo accertamen- to, si badi, meramente incidentale, sia possibile da parte della Corte.
Ad avviso del Collegio la risposta è positiva.
La titolarità di un diritto di credito, anche "sub iudice", costituisce condizione dell'a- zione revocatoria, sotto il profilo della "legitimatio ad causam" dell'attore, con la conseguenza che il sopravvenire in corso di causa di un giudicato, che ne accerti l'i- nesistenza, determina la cessazione dell'interesse alla detta azione revocatoria, non sussistendo più l'esigenza di dichiarare l'inefficacia dell'atto di disposizione del pa- trimonio del debitore. Ne deriva che il sopraggiunto difetto delle menzionate condi- zioni dell'azione - "legitimatio ad causam" ed interesse dell'attore - che sia fatto con- stare in sede di legittimità deve essere rilevato dalla S.C. la quale, indipendentemente dall'originaria fondatezza o meno della domanda, la rigetterà nel merito, ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., ove non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto
(Cass. civ., VI, 30/06/2020, n. 12975).
L'Agenzia, con note del 29.1.2025 ha scritto: “L'avviso di accertamento esecutivo n.
67115011351502007000 (Ente creditore
[...]
è stato rateizzato e paga- Controparte_13 to.
A seguito della sentenza della CTP n. 7243/2019, più volte citata dagli appellanti, sfavorevole all' , si precisa che le cartelle impugnate, la n. Controparte_14
07120160043871079002 e la n. 07120170041859434000, sono state annullate da sospensione AG16615 (Autorità Giudiziaria da sentenza in quanto non si è impugna- to il giudizio).
Per l'AVI, n. 67114011099010008000 (AVV. DI ACCERT. n. TF3011005403 Impo- sta: IRPEFALTRO anno 2008), oltre all'annullamento l'Ente Impositore ha comuni- cato l'emissione dei provvedimenti COMMA 6/BIS DEF. IN DATA 26/02/2024 ac- quisiti nel sistema con flusso del 28/02/2024.
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Le somme riportate nell'avviso di accertamento esecutivo n.
67115012600523000000 (€ 869.468,48) e nell'avviso di accertamento esecutivo n.
67116013035585002000 (€ 587.115,97), per entrambi Ente creditore CP_15
Parte_4 CP_16 come indicate nell'allegato elenco sono dovute.
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Alla luce di quanto esposto, i dati riportati corrispondono a quelli risultanti dai si- stemi informatici dell'Agente della Riscossione alla data del 24.12.2024, e pertanto gli appellanti sono debitori della somma di € 1.456.584,51)”.
Seppure nella complessità e necessaria genericità delle allegazioni, nonché della stampa prodotta, dal confronto del “carico affidato” e dalle date di notifica riportati nella stampa allegata alle dette note (rispettivamente, euro 754.053,81 ed euro
508.834,32, nonché 19.6.2015 e 24.11.2015), e il carico iscritto a ruolo risultante dall'estratto prodotto in data 29.6.2024, si desume che queste due voci sono riferibili alle due intimazioni.
In ogni caso, quella prodotta con le note, è mera stampa che alcuna valenza può as- sumere, se non in senso sfavorevole all'appellata.
Sempre con valutazione meramente incidentale, per ciò che concerne l'ulteriore cre- dito, seppure non con cristallina chiarezza in ordine all'indicazione dell'atto (avviso di accertamento n. TF3011000950/2014 e n. 67115011351502007000), anche in questo caso, in ragione delle allegazioni della stessa Agenzia (L'Avviso… n.
67115011351502007000 … è stato rateizzato e pagato), della data di notifica dell'atto (1.4.2014), e dell'anno di imposta (irpef 2009), deve concludersi che vi sia stato pagamento (si confronti anche pag. 1 dell'estratto di ruolo allegato con la cita- zione in primo grado e pag. 15 dell'istanza di rateizzo allegata alle note del
31.1.2022).
Ora, i rilievi sin qui resi inducono la Corte a ritenere non dimostrata l'attuale esisten- za del requisito del credito fatto valere con l'atto di citazione.
L'appello va quindi accolto, con conseguente rigetto della domanda proposta in pri- mo grado.
Il giudice di appello, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse de- ve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia
(Cassazione civile, Sez. III, 04/06/2007, n. 12963).
L'assoluta eccezionalità della questione prospettata, caratterizzata dall'esistenza di giudizi contrastanti inerenti al credito, nonché l'avvenuto pagamento, sempre in cor- so di giudizio, della restante voce del credito, induce la Corte a ritenere esistenti i presupposti per dichiarare integralmente compensate le spese di entrambi i gradi di giudizio.
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P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, definitivamente decidendo, sull'appello promosso av- verso la sentenza n. 1842/2021 del 23.6.2021, emessa nel procedimento R.G. n.
2536/2017 dal Tribunale di Napoli Nord, così provvede:
• accoglie l'appello e - in riforma dell'impugnata sentenza - rigetta la domanda proposta da;
Controparte_11
• dichiara integralmente compensate le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso, in Napoli, in data 10.4.2025.
Il Consigliere estensore dott. Fabio Magistro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
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