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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 09/06/2025, n. 604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 604 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2171/2023 V.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai IGg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente Relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 2171/23 R.G. V.G. posta in decisione all'udienza del 04/06/2025 e promossa
da
elettivamente domiciliata in Busto Arsizio presso lo studio dell'avv. Maria Luisa Parte_1
Murdolo, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
-RICORRENTE contro
elettivamente domiciliato in Varese presso lo studio dell'avv. Maila Controparte_1
Zambon, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla memoria di costituzione di nuovo procuratore;
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
e
CON L'INTERVENTO DEL CURATORE SPECIALE DELLA MINORE AVV.
RAFFAELLA CATTORINI, con ammissione al patrocinio a spese dello Stato
OGGETTO: regolamentazione dei rapporti con i figli nati fuori dal matrimonio. CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE: Rigettata ogni avversa eccezione e conclusione, voglia il Tribunale:
1) Disporre l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i Persona_1
genitori, con collocamento prevalente presso la residenza della mamma in
Castellanza via via Marconi n. 8, con facoltà di esercizio della potestà disgiunta relativamente alle scelte di ordinaria amministrazione. Voglia il Tribunale confermare l'autorizzazione già emessa all'udienza del 19.02.2025 affinché la minore frequenti dal prossimo anno scolastico 25/26 la scuola media L. Da Vinci di
Castellanza.
2) Quanto al diritto di frequentazione del padre rispetto alla minore, salvo diverso accordo di volta in volta tra i genitori, esso sarà strutturato secondo i turni della IG.ra
, che la stessa comunicherà anticipatamente e precisamente: turno della Pt_1
mattina: la mamma si occuperà di assicurarsi che venga accompagnata a Per_1 scuola da un adulto con cui la minore ha familiarità e che all'uscita da scuola, possa contare sulla presenza della mamma o di altro adulto con cui la Per_1
minore ha familiarità (intendendosi la sorella maggiore o la nonna). Il resto della giornata verrà trascorso con la mamma, compreso il pernottamento;
quindi, quando la IG.ra presta attività lavorativa nel turno della mattina, non è previsto il Pt_1
diritto di visita del papà. Turno del pomeriggio: verrà accompagnata a Per_1
scuola dalla mamma e il papà si occuperà di prelevarla da scuola alla fine delle lezioni, potendo delegare la nonna paterna o la sorella maggiore di . La Per_1
minore trascorrerà il pomeriggio e cenerà con il padre, il quale la riaccompagnerà presso l'abitazione materna per le 21:00; salvo diverso accordo tra i genitori che potranno di volta in volta convenire che pernotti Per_1 presso il padre. Turno notturno: trascorrerà l'intera giornata con la Per_1 madre, che ne curerà l'accompagnamento a scuola e il ritorno a casa, la minore cenerà e dormirà presso il padre, che provvederà a passare a prenderla presso
l'abitazione materna, indicativamente per le 19.00. Nei giorni di riposo della madre dal lavoro trascorrerà l'intera giornata con la madre. I fine Per_1
settimana, compatibilmente con quanto precede, saranno gestiti dai genitori secondo il criterio dell'alternanza dal sabato mattina alle 9.00 alla domenica sera fino alle
21:00.
Ferie: durante le vacanze estive, stabilire che trascorra con il padre un periodo Per_1
continuativo di 10 (dieci) giorni da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno, con obbligo per il padre di comunicare alla mamma il luogo di villeggiatura, assicurando la possibilità del contatto telefonico giornaliero tra e la mamma. Festività di calendario: Per_1
disporre che la minore trascorra con ciascun genitore le festività di calendario secondo il criterio dell'alternanza, ma dando precedenza agli impegni lavorativi (turni) della IG.ra
[...]
. Disporsi che quando si trova presso il papà per il pernottamento abbia Pt_1 Per_1 un'idonea collocazione con un letto proprio e spazi dove studiare e giocare, diversamente stabilire che il padre tenga con sé la minore presso la residenza anagrafica di quest'ultimo in
Solbiate Olona Via IV Novembre 14, dove risiede il fratello maggiore di Per_1
3) Statuire che l'assegno unico per il nucleo familiare erogato dall' continui ad CP_2
essere percepito al 100% dalla IG.ra . Parte_1
4) Disporre a carico del IG. l'obbligo di contribuire al Controparte_1
mantenimento della minore versando alla madre anticipatamente entro il giorno 10 di ogni mese la somma pari ad € 300,00 mensili rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, come per legge e di concorrere nella misura del 50% alle spese di natura straordinaria secondo quanto stabilito nel protocollo distrettuale elaborato dalla Corte d'Appello di Milano.
Spese e competenze rifuse.
CONCLUSIONI DEL RESISTENTE:
Il resistente chiede che:
- Il pernotto della figlia minore venga consentito anche presso di sé; Per_1
- I week end siano oggetto di rispetto da parte della IGnora , indipendentemente dalla Parte_1
turnistica lavorativa della stessa, e in ottemperanza alla vicendevole alternanza;
- La minore possa – anche, occorrendo, previo ascolto della medesima da parte del Servizio Per_1
Tutela Minori del luogo territorialmente competente (Busto Arsizio) – liberamente frequentare la nuova compagna del padre, IGnora , con la quale ha già instaurato un rapporto Controparte_3
sereno e privo di criticità;
- L'assegno di mantenimento – considerato che la IGnora percepisce per intero Parte_1
l'assegno unico – venga proporzionalmente ridotto con riferimento alla quota oggetto di rinuncia da parte del IG. . Controparte_1
CONCLUSIONI DEL CURATORE SPECIALE DELLA MINORE:
Disporre l'affido condiviso di ad entrambi i genitori;
Per_1 Collocare in via prevalente presso l'abitazione della mamma in Busto Arsizio, via Luigi Per_1
Maino n.10;
Disporre che il papà possa vedere e tenere con sé presso l'abitazione di Solbiate Olona, via Per_1
IV Novembre n.14:
a) Infrasettimanalmente per due/tre pomeriggi alla settimana da concordare con la madre all'inizio del mese dopo la consegna dei turni da parte del datore di lavoro, riportandola a scuola o presso la casa della madre il mattino successivo;
b) a fine settimana alterni dal venerdì alle ore 18.00 al lunedì mattina, allorché la riaccompagnerà a scuola;
c) durante le vacanze estive 15 giorni anche non consecutivi da concordare con la madre entro il 31/05 di ogni anno;
d) 1 settimana durante le vacanze natalizie alternativamente dal 24/12 al 31/12 e dal 31/12 al 6/01;
e) le vacanze di Pasqua ed i ponti alternativamente tra i genitori ogni anno;
Disporre che il papà versi entro il giorno 10 di ogni mese la somma di € 300,00 quale contributo per il mantenimento di somma da rivalutarsi annualmente, oltre al 50% delle spese straordinarie Per_1
come da Linee Guida della Corte di Appello di Milano;
Disporre che l'assegno unico sia percepito in via esclusiva dalla mamma;
Demandare ai Servizi Sociali territorialmente competenti di monitorare l'intero nucleo familiare, nonché il percorso intrapreso presso il Sert dal Signor a far tempo dal 24/1/2025, Controparte_1
riferendo a codesto Tribunale in caso di pregiudizio;
Demandare ai Servizi Sociali territorialmente competenti di attivare un percorso di sostegno alla genitorialità per entrambi i genitori;
Demandare ai Servizi Sociali di modificare le frequentazioni tra ed il papà con facoltà di Per_1 ampliarle o ridurle all'esito delle suddette indagini tossicologiche in corso;
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 28/04/2023 chiedeva disporsi l'affidamento condiviso con il Parte_1
collocamento presso di sé della minore nata il [...] dalla relazione con Per_1 CP_1
la regolamentazione delle visite paterne e la determinazione a carico del convenuto di un
[...] contributo al mantenimento della bambina di € 300 mensili, oltre il 50% della retta della scuola, della mensa e delle restanti spese straordinarie, nonché oltre il 100% dell'assegno unico.
All'udienza del 25/07/2024, nella contumacia del resistente, il precedente il Giudice Delegato assumeva i provvedimenti provvisori consistenti nell'affidamento condiviso con il collocamento di presso la madre, nella regolamentazione delle visite paterne e nella fissazione a carico del Per_1 padre di un contributo per la figlia di € 300 mensili rivalutabili annualmente, oltre il 50% delle spese straordinarie ed il 100% dell'assegno unico.
Contestualmente, venivano disposti accertamenti sul nucleo familiare a mezzo dei Servizi Sociali dei
Comuni di Busto Arsizio e di Solbiate Olona.
Successivamente, si costituiva in giudizio il convenuto, insistendo sia per la concessione del pernottamento della figlia presso di sé, in quanto l'opposizione manifestata dalla ricorrente era dovuta alla sua convivenza con un'altra donna, sia per la riduzione del contributo al mantenimento in proporzione alla quota di assegno unico di sua spettanza ma percepito dalla madre.
Veniva, altresì, nominata l'avv. Raffaella Cattorini quale Curatore Speciale della minore, con
“l'incarico di provvedere all'audizione della minore e di dare per quanto possibile esecuzione o comunque vigilare che venga dato esecuzione a quanto indicato dai servizi sociali nella loro relazione finale”.
Infine, subentrato il nuovo Giudice Delegato, la causa veniva discussa ed introitata a sentenza.
Per quanto concerne i provvedimenti concernenti la prole, non si ravvisano circostanze ostative alla conferma dell'affidamento condiviso di con il suo collocamento prevalente presso la madre, Per_1
su cui, peraltro, le parti hanno rassegnato conclusioni convergenti.
Per quanto concerne la regolamentazione delle visite paterne, deve rilevarsi che nella relazione del
14/02/2025 i Servizi Sociali del Comune di Busto Arsizio hanno relazionato quanto segue:
“Durante l'ultimo colloquio, la IG.ra è apparsa molto provata: la donna ha infatti Pt_1
esplicitato alle di aver perso la propria madre nel mese di dicembre dopo un lungo periodo Parte_2
di malattia.
Negli ultimi mesi la IG.ra avrebbe fornito assistenza continua al genitore e pertanto Pt_1
avrebbe chiesto al IG. una maggiore disponibilità e flessibilità nella gestione della figlia CP_1
. Per_1
A tal proposito la IGnora riferisce che lei ed il IG. sarebbero riusciti ad accordarsi CP_1 senza ricorrere all'ausilio dei legali. Ad oggi la regolamentazione stabilita da codesta Autorità
Giudiziaria avrebbe pertanto subito delle modifiche, decise dalle parti, sia a causa della situazione contingente della nonna materna che della turnistica di lavoro della madre.
La IGnora riporta infatti che verrebbero mantenuti i fine settimana alternati con pernotto presso
l'abitazione paterna mentre i pomeriggi verrebbero organizzati a seconda dei suoi turni lavorativi.
Inoltre, con la ripresa della scuola dopo la sospensione natalizia, la IG.ra avrebbe previsto Pt_1
la possibilità che pernotti anche un giorno infrasettimanale presso il padre in concomitanza Per_1
con il suo turno di notte.
La IGnora fornirebbe settimanalmente i turni di lavoro all'ex compagno. Relativamente ai giorni di spettanza del padre e più in generale in merito alla relazione padre-figlia, la IG.ra si dichiara maggiormente serena rispetto a qualche mese fa: a suo parere si Pt_1 Per_1 recherebbe volentieri dal papà e dalla compagna di quest'ultimo e rientrerebbe presso l'abitazione materna apparentemente tranquilla e contenta di aver trascorso del tempo con il genitore.
Inoltre, nell'ultimo colloquio, la IG.ra è apparsa maggiormente tollerante verso la figura Pt_1 dell'attuale compagna del IG. ; la forte preoccupazione esplicitata dalla stessa nei mesi addietro CP_1 nei confronti della donna sembrerebbe essersi ridimensionata presumibilmente a fronte di una parziale accettazione del coinvolgimento di quest'ultima nella quotidianità della figlia. La IGnora sembrerebbe aver colto che tra la minore e la donna vi sia un legame basato su momenti di gioco che Per_1 apprezzerebbe”.
Pertanto, si ritiene opportuno recepire la regolamentazione delle visite paterne spontaneamente adottata dai genitori, in quanto idonea a preservare un valido ed equilibrato rapporto tra ed entrambe le figure Per_1 genitoriali.
Riguardo alla regolamentazione dei rapporti economici, deve confermarsi il contributo al mantenimento di già stabilito in € 300 mensili, oltre la rivalutazione annua ISTAT, cui si Per_1 aggiunge l'obbligo di rimborsare il 50% delle spese straordinarie secondo le disposizioni del protocollo della Corte di Appello di Milano e il 100% dell'assegno unico (sulla cui attribuzione alla madre il convenuto non si è opposto).
Del resto, la , che lavora come OSS presso l'Ospedale di Legnano, risulta aver percepito nel Pt_1
2023 un reddito pari a € 26.932,23 lordi come da CU 2024 in atti, con cui deve far fronte al canone per la locazione del suo appartamento in via Maino per € 7.200 (come da contratto di locazione sub doc 5), nonché a costi fissi mensili per € 238,40 per un finanziamento acceso per l'acquisto dell'automobile e per € 251 mediante trattenuta sullo stipendio a seguito di un pignoramento;
dal canto suo, il svolge attività di elettricista in proprio, ha autocertificato (senza CP_1 documentarlo) di percepire in media € 1.600 al mese, è comproprietario con la madre ed il fratello dell'appartamento sito in Solbiate Olona, che egli occupava in precedenza a titolo gratuito prima dell'insorgenza di problematiche con i congiunti, a seguito delle quali egli si è trasferito altrove con la sua nuova compagna ed il figlio maggiorenne di primo letto, Per_2
In considerazione dell'esito del giudizio, possono compensarsi tra le parti le spese di lite, mentre il compenso del Curatore Speciale deve essere posto a carico di entrambi in via solidale nella misura liquidata in dispositivo, con il versamento diretto in favore dell'Erario a condizione della definitiva ammissione di al beneficio del patrocinio a spese dello Stato ma senza il dimezzamento dei Per_1 compensi alla stregua dell'orientamento della Suprema Corte, secondo cui: “In tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del D.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo D.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità (Cass. sez. II, sentenza n. 19 del 3 gennaio
2020)”.
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via definitiva:
1) Affida la minore ad entrambi i genitori con il suo collocamento presso la madre e con Per_1
facoltà per il padre di incontrarla e tenerla con sé secondo quanto statuito in motivazione;
2) Pone a carico del resistente un contributo al mantenimento della minore dell'importo mensile di €
300, oltre la rivalutazione annua ISTAT ed oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo della Corte di Appello di Milano;
3) Attribuisce alla ricorrente il 100% dell'assegno unico;
4) Compensa tra le parti le spese di lite;
5) Pone a carico delle parti, in via tra loro solidale, il compenso del Curatore Speciale, che si liquida in € 1.500, oltre gli accessori di legge, con il versamento diretto all'Erario a condizione della definitiva ammissione della minore al patrocinio a spese dello Stato.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di conIGlio del 05/06/2025
Il Presidente Estensore
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai IGg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente Relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 2171/23 R.G. V.G. posta in decisione all'udienza del 04/06/2025 e promossa
da
elettivamente domiciliata in Busto Arsizio presso lo studio dell'avv. Maria Luisa Parte_1
Murdolo, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
-RICORRENTE contro
elettivamente domiciliato in Varese presso lo studio dell'avv. Maila Controparte_1
Zambon, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla memoria di costituzione di nuovo procuratore;
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
e
CON L'INTERVENTO DEL CURATORE SPECIALE DELLA MINORE AVV.
RAFFAELLA CATTORINI, con ammissione al patrocinio a spese dello Stato
OGGETTO: regolamentazione dei rapporti con i figli nati fuori dal matrimonio. CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE: Rigettata ogni avversa eccezione e conclusione, voglia il Tribunale:
1) Disporre l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i Persona_1
genitori, con collocamento prevalente presso la residenza della mamma in
Castellanza via via Marconi n. 8, con facoltà di esercizio della potestà disgiunta relativamente alle scelte di ordinaria amministrazione. Voglia il Tribunale confermare l'autorizzazione già emessa all'udienza del 19.02.2025 affinché la minore frequenti dal prossimo anno scolastico 25/26 la scuola media L. Da Vinci di
Castellanza.
2) Quanto al diritto di frequentazione del padre rispetto alla minore, salvo diverso accordo di volta in volta tra i genitori, esso sarà strutturato secondo i turni della IG.ra
, che la stessa comunicherà anticipatamente e precisamente: turno della Pt_1
mattina: la mamma si occuperà di assicurarsi che venga accompagnata a Per_1 scuola da un adulto con cui la minore ha familiarità e che all'uscita da scuola, possa contare sulla presenza della mamma o di altro adulto con cui la Per_1
minore ha familiarità (intendendosi la sorella maggiore o la nonna). Il resto della giornata verrà trascorso con la mamma, compreso il pernottamento;
quindi, quando la IG.ra presta attività lavorativa nel turno della mattina, non è previsto il Pt_1
diritto di visita del papà. Turno del pomeriggio: verrà accompagnata a Per_1
scuola dalla mamma e il papà si occuperà di prelevarla da scuola alla fine delle lezioni, potendo delegare la nonna paterna o la sorella maggiore di . La Per_1
minore trascorrerà il pomeriggio e cenerà con il padre, il quale la riaccompagnerà presso l'abitazione materna per le 21:00; salvo diverso accordo tra i genitori che potranno di volta in volta convenire che pernotti Per_1 presso il padre. Turno notturno: trascorrerà l'intera giornata con la Per_1 madre, che ne curerà l'accompagnamento a scuola e il ritorno a casa, la minore cenerà e dormirà presso il padre, che provvederà a passare a prenderla presso
l'abitazione materna, indicativamente per le 19.00. Nei giorni di riposo della madre dal lavoro trascorrerà l'intera giornata con la madre. I fine Per_1
settimana, compatibilmente con quanto precede, saranno gestiti dai genitori secondo il criterio dell'alternanza dal sabato mattina alle 9.00 alla domenica sera fino alle
21:00.
Ferie: durante le vacanze estive, stabilire che trascorra con il padre un periodo Per_1
continuativo di 10 (dieci) giorni da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno, con obbligo per il padre di comunicare alla mamma il luogo di villeggiatura, assicurando la possibilità del contatto telefonico giornaliero tra e la mamma. Festività di calendario: Per_1
disporre che la minore trascorra con ciascun genitore le festività di calendario secondo il criterio dell'alternanza, ma dando precedenza agli impegni lavorativi (turni) della IG.ra
[...]
. Disporsi che quando si trova presso il papà per il pernottamento abbia Pt_1 Per_1 un'idonea collocazione con un letto proprio e spazi dove studiare e giocare, diversamente stabilire che il padre tenga con sé la minore presso la residenza anagrafica di quest'ultimo in
Solbiate Olona Via IV Novembre 14, dove risiede il fratello maggiore di Per_1
3) Statuire che l'assegno unico per il nucleo familiare erogato dall' continui ad CP_2
essere percepito al 100% dalla IG.ra . Parte_1
4) Disporre a carico del IG. l'obbligo di contribuire al Controparte_1
mantenimento della minore versando alla madre anticipatamente entro il giorno 10 di ogni mese la somma pari ad € 300,00 mensili rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, come per legge e di concorrere nella misura del 50% alle spese di natura straordinaria secondo quanto stabilito nel protocollo distrettuale elaborato dalla Corte d'Appello di Milano.
Spese e competenze rifuse.
CONCLUSIONI DEL RESISTENTE:
Il resistente chiede che:
- Il pernotto della figlia minore venga consentito anche presso di sé; Per_1
- I week end siano oggetto di rispetto da parte della IGnora , indipendentemente dalla Parte_1
turnistica lavorativa della stessa, e in ottemperanza alla vicendevole alternanza;
- La minore possa – anche, occorrendo, previo ascolto della medesima da parte del Servizio Per_1
Tutela Minori del luogo territorialmente competente (Busto Arsizio) – liberamente frequentare la nuova compagna del padre, IGnora , con la quale ha già instaurato un rapporto Controparte_3
sereno e privo di criticità;
- L'assegno di mantenimento – considerato che la IGnora percepisce per intero Parte_1
l'assegno unico – venga proporzionalmente ridotto con riferimento alla quota oggetto di rinuncia da parte del IG. . Controparte_1
CONCLUSIONI DEL CURATORE SPECIALE DELLA MINORE:
Disporre l'affido condiviso di ad entrambi i genitori;
Per_1 Collocare in via prevalente presso l'abitazione della mamma in Busto Arsizio, via Luigi Per_1
Maino n.10;
Disporre che il papà possa vedere e tenere con sé presso l'abitazione di Solbiate Olona, via Per_1
IV Novembre n.14:
a) Infrasettimanalmente per due/tre pomeriggi alla settimana da concordare con la madre all'inizio del mese dopo la consegna dei turni da parte del datore di lavoro, riportandola a scuola o presso la casa della madre il mattino successivo;
b) a fine settimana alterni dal venerdì alle ore 18.00 al lunedì mattina, allorché la riaccompagnerà a scuola;
c) durante le vacanze estive 15 giorni anche non consecutivi da concordare con la madre entro il 31/05 di ogni anno;
d) 1 settimana durante le vacanze natalizie alternativamente dal 24/12 al 31/12 e dal 31/12 al 6/01;
e) le vacanze di Pasqua ed i ponti alternativamente tra i genitori ogni anno;
Disporre che il papà versi entro il giorno 10 di ogni mese la somma di € 300,00 quale contributo per il mantenimento di somma da rivalutarsi annualmente, oltre al 50% delle spese straordinarie Per_1
come da Linee Guida della Corte di Appello di Milano;
Disporre che l'assegno unico sia percepito in via esclusiva dalla mamma;
Demandare ai Servizi Sociali territorialmente competenti di monitorare l'intero nucleo familiare, nonché il percorso intrapreso presso il Sert dal Signor a far tempo dal 24/1/2025, Controparte_1
riferendo a codesto Tribunale in caso di pregiudizio;
Demandare ai Servizi Sociali territorialmente competenti di attivare un percorso di sostegno alla genitorialità per entrambi i genitori;
Demandare ai Servizi Sociali di modificare le frequentazioni tra ed il papà con facoltà di Per_1 ampliarle o ridurle all'esito delle suddette indagini tossicologiche in corso;
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 28/04/2023 chiedeva disporsi l'affidamento condiviso con il Parte_1
collocamento presso di sé della minore nata il [...] dalla relazione con Per_1 CP_1
la regolamentazione delle visite paterne e la determinazione a carico del convenuto di un
[...] contributo al mantenimento della bambina di € 300 mensili, oltre il 50% della retta della scuola, della mensa e delle restanti spese straordinarie, nonché oltre il 100% dell'assegno unico.
All'udienza del 25/07/2024, nella contumacia del resistente, il precedente il Giudice Delegato assumeva i provvedimenti provvisori consistenti nell'affidamento condiviso con il collocamento di presso la madre, nella regolamentazione delle visite paterne e nella fissazione a carico del Per_1 padre di un contributo per la figlia di € 300 mensili rivalutabili annualmente, oltre il 50% delle spese straordinarie ed il 100% dell'assegno unico.
Contestualmente, venivano disposti accertamenti sul nucleo familiare a mezzo dei Servizi Sociali dei
Comuni di Busto Arsizio e di Solbiate Olona.
Successivamente, si costituiva in giudizio il convenuto, insistendo sia per la concessione del pernottamento della figlia presso di sé, in quanto l'opposizione manifestata dalla ricorrente era dovuta alla sua convivenza con un'altra donna, sia per la riduzione del contributo al mantenimento in proporzione alla quota di assegno unico di sua spettanza ma percepito dalla madre.
Veniva, altresì, nominata l'avv. Raffaella Cattorini quale Curatore Speciale della minore, con
“l'incarico di provvedere all'audizione della minore e di dare per quanto possibile esecuzione o comunque vigilare che venga dato esecuzione a quanto indicato dai servizi sociali nella loro relazione finale”.
Infine, subentrato il nuovo Giudice Delegato, la causa veniva discussa ed introitata a sentenza.
Per quanto concerne i provvedimenti concernenti la prole, non si ravvisano circostanze ostative alla conferma dell'affidamento condiviso di con il suo collocamento prevalente presso la madre, Per_1
su cui, peraltro, le parti hanno rassegnato conclusioni convergenti.
Per quanto concerne la regolamentazione delle visite paterne, deve rilevarsi che nella relazione del
14/02/2025 i Servizi Sociali del Comune di Busto Arsizio hanno relazionato quanto segue:
“Durante l'ultimo colloquio, la IG.ra è apparsa molto provata: la donna ha infatti Pt_1
esplicitato alle di aver perso la propria madre nel mese di dicembre dopo un lungo periodo Parte_2
di malattia.
Negli ultimi mesi la IG.ra avrebbe fornito assistenza continua al genitore e pertanto Pt_1
avrebbe chiesto al IG. una maggiore disponibilità e flessibilità nella gestione della figlia CP_1
. Per_1
A tal proposito la IGnora riferisce che lei ed il IG. sarebbero riusciti ad accordarsi CP_1 senza ricorrere all'ausilio dei legali. Ad oggi la regolamentazione stabilita da codesta Autorità
Giudiziaria avrebbe pertanto subito delle modifiche, decise dalle parti, sia a causa della situazione contingente della nonna materna che della turnistica di lavoro della madre.
La IGnora riporta infatti che verrebbero mantenuti i fine settimana alternati con pernotto presso
l'abitazione paterna mentre i pomeriggi verrebbero organizzati a seconda dei suoi turni lavorativi.
Inoltre, con la ripresa della scuola dopo la sospensione natalizia, la IG.ra avrebbe previsto Pt_1
la possibilità che pernotti anche un giorno infrasettimanale presso il padre in concomitanza Per_1
con il suo turno di notte.
La IGnora fornirebbe settimanalmente i turni di lavoro all'ex compagno. Relativamente ai giorni di spettanza del padre e più in generale in merito alla relazione padre-figlia, la IG.ra si dichiara maggiormente serena rispetto a qualche mese fa: a suo parere si Pt_1 Per_1 recherebbe volentieri dal papà e dalla compagna di quest'ultimo e rientrerebbe presso l'abitazione materna apparentemente tranquilla e contenta di aver trascorso del tempo con il genitore.
Inoltre, nell'ultimo colloquio, la IG.ra è apparsa maggiormente tollerante verso la figura Pt_1 dell'attuale compagna del IG. ; la forte preoccupazione esplicitata dalla stessa nei mesi addietro CP_1 nei confronti della donna sembrerebbe essersi ridimensionata presumibilmente a fronte di una parziale accettazione del coinvolgimento di quest'ultima nella quotidianità della figlia. La IGnora sembrerebbe aver colto che tra la minore e la donna vi sia un legame basato su momenti di gioco che Per_1 apprezzerebbe”.
Pertanto, si ritiene opportuno recepire la regolamentazione delle visite paterne spontaneamente adottata dai genitori, in quanto idonea a preservare un valido ed equilibrato rapporto tra ed entrambe le figure Per_1 genitoriali.
Riguardo alla regolamentazione dei rapporti economici, deve confermarsi il contributo al mantenimento di già stabilito in € 300 mensili, oltre la rivalutazione annua ISTAT, cui si Per_1 aggiunge l'obbligo di rimborsare il 50% delle spese straordinarie secondo le disposizioni del protocollo della Corte di Appello di Milano e il 100% dell'assegno unico (sulla cui attribuzione alla madre il convenuto non si è opposto).
Del resto, la , che lavora come OSS presso l'Ospedale di Legnano, risulta aver percepito nel Pt_1
2023 un reddito pari a € 26.932,23 lordi come da CU 2024 in atti, con cui deve far fronte al canone per la locazione del suo appartamento in via Maino per € 7.200 (come da contratto di locazione sub doc 5), nonché a costi fissi mensili per € 238,40 per un finanziamento acceso per l'acquisto dell'automobile e per € 251 mediante trattenuta sullo stipendio a seguito di un pignoramento;
dal canto suo, il svolge attività di elettricista in proprio, ha autocertificato (senza CP_1 documentarlo) di percepire in media € 1.600 al mese, è comproprietario con la madre ed il fratello dell'appartamento sito in Solbiate Olona, che egli occupava in precedenza a titolo gratuito prima dell'insorgenza di problematiche con i congiunti, a seguito delle quali egli si è trasferito altrove con la sua nuova compagna ed il figlio maggiorenne di primo letto, Per_2
In considerazione dell'esito del giudizio, possono compensarsi tra le parti le spese di lite, mentre il compenso del Curatore Speciale deve essere posto a carico di entrambi in via solidale nella misura liquidata in dispositivo, con il versamento diretto in favore dell'Erario a condizione della definitiva ammissione di al beneficio del patrocinio a spese dello Stato ma senza il dimezzamento dei Per_1 compensi alla stregua dell'orientamento della Suprema Corte, secondo cui: “In tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del D.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo D.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità (Cass. sez. II, sentenza n. 19 del 3 gennaio
2020)”.
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via definitiva:
1) Affida la minore ad entrambi i genitori con il suo collocamento presso la madre e con Per_1
facoltà per il padre di incontrarla e tenerla con sé secondo quanto statuito in motivazione;
2) Pone a carico del resistente un contributo al mantenimento della minore dell'importo mensile di €
300, oltre la rivalutazione annua ISTAT ed oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo della Corte di Appello di Milano;
3) Attribuisce alla ricorrente il 100% dell'assegno unico;
4) Compensa tra le parti le spese di lite;
5) Pone a carico delle parti, in via tra loro solidale, il compenso del Curatore Speciale, che si liquida in € 1.500, oltre gli accessori di legge, con il versamento diretto all'Erario a condizione della definitiva ammissione della minore al patrocinio a spese dello Stato.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di conIGlio del 05/06/2025
Il Presidente Estensore