Ordinanza cautelare 11 settembre 2024
Sentenza 28 gennaio 2025
Decreto collegiale 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bolzano, sez. I, sentenza 28/01/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bolzano |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00020/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00196/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 196 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Enrico Morcavallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Cosenza, corso Luigi Fera, n. 23;
contro
Ministero dell’Interno e Questura di Bolzano, in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata ex lege in Trento, largo Porta Nuova, n. 9;
per l’annullamento
previa sospensione cautelare
1. del provvedimento, emesso dalla Questura della provincia di Bolzano prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificato brevi manu al ricorrente in data -OMISSIS-, di divieto di accesso a tutti i luoghi del territorio nazionale ed estero dove si svolgono manifestazioni sportive di tipo calcistico relative a tutti i campionati di ogni categoria e grado, A, B, C, D, N, Eccellenza, Coppa Italia, Nazionale Italiana, Tornei Internazionali, comprese le partite amichevoli di ogni categoria che siano disciplinate ed organizzate secondo le procedure statuite dalla federazione sportiva che prevedano la presenza di un direttore di gara di federazione, per un periodo di -OMISSIS-, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento. Altresì, di divieto di accesso agli spazi adiacenti alle medesime strutture sportive ed in tutti gli altri luoghi interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle menzionate competizioni, ivi comprese le stazioni ferroviarie, i caselli autostradali, gli scali aereoportuali, autogrill, vie e piazze limitrofe all’impianto sportivo;
2. nonché di ogni altro atto propedeutico, conseguenziale e/o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura di Bolzano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2025 il consigliere Fabrizio Cavallar e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
(Salva diversa specificazione, i documenti di seguito indicati si riferiscono a quelli dimessi in giudizio dal ricorrente)
Con il provvedimento oggetto di impugnazione al ricorrente è stato contestato - a seguito dell’incontro calcistico tra il -OMISSIS- ed il -OMISSIS-, tenutosi in data -OMISSIS- all’interno dello -OMISSIS- sito in Bolzano – di aver “ indirizzato -OMISSIS- ad un altro spettatore ivi presente”.
2. Contro il suindicato provvedimento il ricorrente, previa richiesta di sospensione cautelare, fa valere i seguenti motivi di ricorso:
2.1. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 della L. n. 401/1989 - violazione degli artt. 13 e 16 cost.
Il provvedimento impugnato non specificherebbe con esattezza i luoghi interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che potrebbero partecipare o assistere alle manifestazioni sportive oggetto del divieto di accesso .
2.2. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 della L. n. 401/1989 - insussistenza dei presupposti per l’applicazione della contestata misura di prevenzione .
L’Amministrazione non avrebbe documentato l’effettiva azione violenta posta in essere dal ricorrente.
2 .3. Violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990 – carenza di motivazione – difetto di proporzionalità.
Secondo il ricorrente, ove provato, si tratterebbe di un unico episodio di violenza.
2.4. Eccesso di potere per difetto di istruttoria.
L’Amministrazione avrebbe dovuto valutare complessivamente la condotta di vita del ricorrente e non si comprenderebbe come sia stata eseguita l’identificazione del medesimo.
3. In data 5.8.2024 si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e la Questura di Bolzano.
4. In data 11.9.2024 è stata pubblicata l’ordinanza cautelare di questo Tribunale n. 86/2024, che, a fronte della contestazione del ricorrente di non aver posto in essere la condotta pericolosa descritta nel provvedimento impugnato e dell’assenza negli atti allegati al fascicolo di causa delle riprese video effettuate da personale della D.I.G.O.S. di Bolzano in data -OMISSIS-, ha accolto l’istanza cautelare, ha disposto l’acquisizione di tutto il materiale video-fotografico in merito ai fatti posti alla base del provvedimento impugnato ed ha fissato la trattazione del merito per l’udienza pubblica del 15 gennaio 2025.
5. Le Amministrazioni resistenti hanno rassegnato le proprie ragioni difensive con la memoria depositata in data 30.10.2024, unitamente alla quale sono stati depositati gli atti istruttori richiesti con l’ordinanza cautelare di questo Tribunale.
6. In data 13.1.2024 il ricorrente ha depositato istanza di passaggio in decisione senza la preventiva discussione, contenente una breve replica alla documentazione dimessa dalle Amministrazioni.
7. All’udienza pubblica del 15.1.2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Il ricorso è infondato.
9. Non merita accoglimento il primo motivo di ricorso.
9.1. L’art. 6, primo comma, della Legge 3.12.1989, n. 401, recante “ Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive” , prevede che “ Il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime, nei confronti di:
a) coloro che risultino denunciati per aver preso parte attiva a episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza;
b) coloro che, sulla base di elementi di fatto, risultino avere tenuto, anche all'estero, sia singolarmente che in gruppo, una condotta evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o da creare turbative per l'ordine pubblico nelle medesime circostanze di cui alla lettera a ); omissis .”
9.2. Nella fattispecie in esame il provvedimento impugnato è stato emesso per una fattispecie rientrante nelle previsioni di cui alla lett. b), non essendo stato il ricorrente denunciato per i fatti di violenza che gli sono stati ascritti nel provvedimento questorile e consistenti nell’aver “ indirizzato -OMISSIS- ad un altro spettatore” , “ improvvisamente e senza apparente motivo ”, mentre si trovava all'interno della tribuna "-OMISSIS-", nel settore dedicato alla tifoseria ospite, “ -OMISSIS- ”.
9.3. Per la fattispecie in esame, il dettato normativo sopra richiamato consente al ES di disporre “ il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime ”.
9.4. Ritiene il Collegio che ad un tanto abbia legittimamente provveduto il ES di Bolzano.
Le manifestazioni sportive sono state specificamente indicate e riguardano le “ manifestazioni sportive di tipo calcistico relative a tutti i campionati di ogni categoria e grado, A, B, C, D, N, Eccellenza, Coppa Italia, Nazionale Italiana, Tornei Internazionali, comprese le partite amichevoli di ogni categoria che siano disciplinate ed organizzate secondo le procedure statuite dalla federazione sportiva che prevedano la presenza di un direttore di gara di federazione ”.
Lo stesso è a dirsi per i luoghi “ interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime ”. Il provvedimento impugnato ha infatti disposto che “ Il divieto è da intendersi esteso, in occasione di ogni incontro dello sport indicato, per un periodo temporale ricompreso tra due ore prima dell'inizio e due ore dopo il termine di ciascuna manifestazione sportiva, anche alle stazioni ferroviarie, ai caselli autostradali, agli scali aerei, agli autogrill ed a tutti gli altri luoghi interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle competizioni medesime, sempre per lo stesso periodo a decorrere dalla data di notifica del presente provvedimento”. Al riguardo ha specificato che “Per luoghi interessati alla sosta, al transito e al trasporto si intendono tutte le strade, vie, piazze limitrofe all'impianto sportivo, nel raggio di 500 (cinquecento) metri dal perimetro esterno dell'impianto sportivo. Per quanto riguarda le stazioni ferroviarie, caselli autostradali, scali aerei, autogrill e tutti gli altri luoghi interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono agli incontri sportivi, il divieto opera nei confronti di tutte le diverse strutture esistenti sul territorio nazionale”.
Ritiene il Collegio che un’ulteriore specificazione, volta ad elencare tutte le stazioni ferroviarie, i caselli autostradali, gli scali aerei, gli autogrill e gli altri luoghi di transito o sosta che potrebbero essere rilevanti per le manifestazioni sportive calcistiche in Italia, non sia un compito attribuibile ad un provvedimento urgente qual è il DASPO sportivo, assegnato ad un’autorità amministrativa periferica, rappresentata dall'autorità provinciale di pubblica sicurezza. Si tratterebbe, infatti, di un compito molto complesso, vista l'ampiezza e la diversità delle infrastrutture coinvolte, che richiederebbe un procedimento amministrativo con un arco temporale alquanto lungo.
10. Nemmeno il secondo ed il quarto motivo di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente per la loro evidente connessione, trovano fondamento per poter essere accolti.
10.1. L’Amministrazione ha documentato l’effettiva azione violenta posta in essere dal ricorrente. Il filmato depositato in giudizio non lascia dubbi sulla condotta del medesimo, che ha “ indirizzato -OMISSIS- ad un altro spettatore” , “ improvvisamente e senza apparente motivo ”, mentre si trovava all'interno della tribuna "-OMISSIS-", nel settore dedicato alla tifoseria ospite, “ -OMISSIS- ”.
10.2. Il ricorrente risulta essere stato individuato mettendo a raffronto le immagini del filmato che ritrae la condotta violenta con la sua ripresa durante il passaggio ai tornelli (doc. 1 Amministrazione resistente).
10.3. Il ricorrente, nella propria istanza di passaggio in decisione senza la preventiva discussione depositata in data 13.1.2025, ha specificato che dalla produzione documentale, nonché dalla riproduzione contenuta nel file video, non sarebbe possibile individuare i soggetti coinvolti; altresì, non sarebbe stato prodotto alcun elemento tale da poter provare, oltre ogni ragionevole dubbio, che sia stato effettivamente il -OMISSIS- ad aver commesso l’atto di violenza.
Nello specifico, mancherebbe una comparazione tra la commissione dell’atto e l’identificazione dell’odierno ricorrente, atta ad individuare i soggetti coinvolti nel litigio. La stessa Questura procedente, non sarebbe stata in grado di identificare tramite comparazione tutti gli autori dell’atto a causa della scarsa risoluzione.
10.4. Ritiene il Collegio che le deduzioni difensive del ricorrente siano inammissibili perché tardive, in quanto depositate oltre il termine stabilito per le memorie di replica.
In ogni caso, si tratta di contestazioni non specifiche ai sensi dell’art. 64 c.p.a., che, pertanto, questo Giudice non può prendere in considerazione.
Il ricorrente avrebbe infatti dovuto offrire degli elementi di prova sulla propria assenza dai luoghi investigati dal filmato dedotto in giudizio, oppure la presenza sul proprio abbigliamento di elementi tali da differenziarlo o altro ancora.
Sostenere, come asserisce il ricorrente, che non sarebbe stato prodotto alcun elemento tale da poter provare, oltre ogni ragionevole dubbio , che sia stato effettivamente il -OMISSIS- ad aver commesso l’atto di violenza, trascura il fatto che la condivisa giurisprudenza amministrativa maggioritaria, considerata la natura urgente, preventiva e spesso cautelare dei provvedimenti di DASPO sportivo, si accontenta del meno severo criterio probatorio del più probabile che non, soddisfatto nel caso concreto per la notevole somiglianza tra l’individuo riconosciuto ai tornelli come il ricorrente e l’autore della violenza filmato nelle riprese di sorveglianza (cfr. doc. 1 dell’Amministrazione resistente).
Infatti, secondo il consolidato e condiviso orientamento della giurisprudenza amministrativa, “ il provvedimento di DASPO è caratterizzato da ampia discrezionalità ed è finalizzato ad anticipare la tutela dell'ordine e della pubblica sicurezza ed al contrasto di episodi di violenza nel corso delle manifestazioni sportive, sicché non esige la dimostrazione, oltre ogni ragionevole dubbio, del comportamento violento del soggetto, essendo pienamente legittima la sua adozione ove nella motivazione si dia atto di un quadro indiziario abbastanza univoco ed evidente; il suddetto provvedimento, infatti, ha funzione preventiva e la sua applicazione prescinde dalla responsabilità penale dell'interessato e consegue a fatti specifici indicati dalla legge; funzione del provvedimento non è infatti sanzionare una condotta ma prevenire la commissione di futuri fatti illeciti. Essendo incentrato su una fattispecie di pericolo per la sicurezza pubblica o per l'ordine pubblico la sua motivazione si fonda sulla logica ‘del più probabile che non’ e non è richiesta, anche per questa misura amministrativa di prevenzione al pari di quelle adottate in materia di prevenzione antimafia, la certezza ‘oltre ogni ragionevole dubbio’ che le condotte siano ascrivibili ai soggetti destinatari del provvedimento, ma una dimostrazione fondata su elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, secondo un ragionamento causale di tipo probabilistico improntato ad una elevata attendibilità” (cfr. ex multis T.A.R. Lazio, Roma, Sez. prima Stralcio, n. 2996/2024 e T.A.R. Umbria, sez. I, 5 luglio 2023, n. 433).
Oltretutto, le contestazioni del ricorrente, secondo cui la stessa Questura procedente non sarebbe stata in grado di identificare tramite comparazione tutti gli autori dell’atto a causa della scarsa risoluzione delle immagini video, non soddisfano la specificità richiesta dal citato art. 64 c.p.a.. Tale carattere, infatti, deve riguardare la posizione del ricorrente rispetto alle immagini e non quella di eventuali terzi, a meno di dimostrarne l’identità con il ricorrente dal punto di vista dell’inquadratura e del relativo angolo. Ben può accadere, infatti, che all’interno di una stessa scena non tutti i protagonisti possano essere identificati, per ragioni prospettiche o di angolazione. È comune che non tutte le persone coinvolte in un evento siano immediatamente identificabili, ma questo non preclude la possibilità di procedere nei confronti di chi è stato riconosciuto.
11. Anche il terzo motivo di ricorso è destituito di fondamento.
11.1. Lamenta il ricorrente, come mai la P.A., “da un singolo episodio di violenza, si sia determinata ad adottare una siffatta misura sanzionatoria così aspra e sproporzionata ”.
11.1. Osserva il Collegio, che il provvedimento impugnato spiega che “ in occasione della predetta manifestazione sportiva -OMISSIS-, ha tenuto una condotta che ha messo in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica, l'incolumità degli altri tifosi presenti in quanto posta in essere durante il regolare svolgimento dell'incontro di calcio”. Perciò, ha valutato che “la condotta di -OMISSIS-, assunta in un contesto sportivo, sia stata idonea a mettere a rischio il bene della sicurezza pubblica a presidio del quale si pone la necessità di adottare la misura di prevenzione del divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono le manifestazioni sportive”.
11.2. Ritiene il Collegio che tale motivazione giustifichi l’entità della misura di allontanamento disposta dal ES .
È noto, infatti, che un’-OMISSIS-, anche se apparentemente isolata, può innescare una reazione a catena, trasformandosi rapidamente in una rissa o in una situazione di disordine collettivo.
In un ambiente affollato e carico di tensione emotiva, come quello di uno stadio, poi, anche un piccolo episodio di violenza può scatenare comportamenti imitativi o reazioni di gruppo.
Infine, l'ambiente stretto e affollato delle tribune aumenta il rischio di cadute, contusioni o altre lesioni accidentali per chi cerca di allontanarsi o per chi viene spinto.
Perciò, anche un singolo episodio di violenza all’interno di uno stadio affollato può degenerare in tafferugli pericolosi per la pubblica incolumità, creare paura e panico tra gli spettatori, con conseguenze imprevedibili, come movimenti disordinati della folla, rischio di schiacciamento o problemi legati alla fuga dalle tribune.
La condotta descritta in capo al ricorrente, del resto, non ha rappresentato un'aggressione limitata perché ha determinato un significativo -OMISSIS-, che, anche se non seguito da nessuna escalation maggiore, ha rappresentato un pericolo concreto per la sicurezza pubblica nello stadio bolzanino, potendo innescare disordini più ampi, causare danni e compromettere l’ordine pubblico.
Il periodo di -OMISSIS- appare perciò proporzionato, in quanto non si tratta né della durata minima (1 anno), che avrebbe dovuto essere considerata insufficiente poiché la singola aggressione è avvenuta all’interno e non all’esterno dello stadio (dove avrebbe avuto un grado di pericolosità inferiore) ed è degenerata in -OMISSIS- (con potenziale escalation, aggravata dall’ambiente affollato e carico di tensione emotiva dello stadio), né della durata massima (5 anni), che sarebbe stata eccessiva in assenza di lesioni gravi.
La durata del DASPO deve infine tenere conto anche delle sue finalità preventive: impedire che il soggetto possa ripetere comportamenti pericolosi in contesti sportivi. Funzione del DASPO non è, invero, sanzionare una condotta, ma prevenire la commissione di futuri atti illeciti.
Ebbene, se si considera che il numero dei feriti negli stadi è in progressivo aumento (cfr. i dati del rapporto annuale 2023 dell’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive presso il Ministero dell’Interno) e che ciò vale soprattutto per la serie cadetta in cui si sono svolti i fatti in esame, un provvedimento di allontanamento di medio-lungo termine quale quello qui impugnato appare proporzionato, perché maggiormente idoneo ad incidere su questo trend di continuo incremento degli episodi di violenza negli stadi, se si considera che il DASPO sportivo rappresenta il principale strumento a disposizione dei Questori per il contrasto della pericolosità sociale in tale ambito.
Per tutte queste ragioni il provvedimento impugnato non appare affatto sproporzionato.
12. In conclusione, alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso è infondato e va rigettato.
13. Il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato con decreto della commissione per il gratuito patrocinio dell’8.8.2024, n. 5.2024.
14. È meritevole di conferma l’ammissione al gratuito patrocinio disposta dalla commissione, non essendosi in presenza di un ricorso manifestamente infondato, ovvero la cui infondatezza fosse evincibile dalla mera disamina dei motivi di ricorso, senza alcuno scrutinio degli atti istruttori.
15. La liquidazione della parcella va rinviata a successiva udienza camerale da fissarsi su istanza del ricorrente medesimo, a condizione che sia data prova dell’iscrizione del difensore all’elenco degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato con l’indicazione della data di iscrizione e dell’eventuale inserimento nell’elenco degli avvocati specializzati nella materia del diritto amministrativo, così come previsto dall’art. 81, D.P.R. n. 115/2002, e della persistenza dei requisiti di ammissione, anche reddituali.
16. Le spese possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Ammette definitivamente il ricorrente al gratuito patrocinio, con la precisazione di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Lorenza Pantozzi Lerjefors, Presidente
Edith Engl, Consigliere
Stephan Beikircher, Consigliere
Fabrizio Cavallar, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabrizio Cavallar | Lorenza Pantozzi Lerjefors |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.