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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVIII, sentenza 16/02/2026, n. 955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 955 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 955/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 18, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MARCO ANTONIO, Presidente
SILIPO RA, Relatore
GUADAGNI LUIGI, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3974/2024 depositato il 13/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Latina
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 151/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LATINA sez. 2 e pubblicata il 25/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720199007976190000 BOLLO 2005 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 622/2026 depositato il
05/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta
Resistente/Appellato: si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1, come in atti rappresentata e difesa, appella la sentenza n. 151/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Latina, che aveva rigettato il ricorso contro l'intimazione di pagamento n. 05720199007976190000 notificata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione.
Motivi dell'appello:
1.Nullità della notifica delle cartelle presupposte
La Corte di primo grado ha ritenuto regolare la notifica, ma la ricorrente contesta la mancata prova dell'invio delle raccomandate informative (CAD) previste dagli artt. 139 e 140 c.p.c.
Secondo giurisprudenza, in caso di consegna a persona diversa dal destinatario, è obbligatorio dimostrare l'invio e la ricezione della CAD.
Nel caso di specie, 6 cartelle su 7 sono state notificate a soggetti diversi (fratello, figlio, marito), senza prova della CAD.
2.Omesso deposito degli atti interruttivi della prescrizione
ADER ha prodotto solo le relate di notifica delle intimazioni, non gli atti stessi, impedendo di verificare il collegamento con le cartelle impugnate.
Pertanto, non possono considerarsi validi atti interruttivi.
3.Prescrizione dei crediti
Anche volendo ritenere valide le notifiche, i crediti sarebbero prescritti alla data dell'intimazione (16/03/2022).
Le cartelle dal 2011 al 2016 hanno la prescrizione maturata tra il 2014 e il 2019.
4.Prescrizione degli interessi
Gli interessi si prescrivono in 5 anni (art. 2948 c.c.).
Per le cartelle del 2011 e 2012, gli interessi sono comunque prescritti.
La ricorrente chiede l'accoglimento dell'appello come in atti con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Deposita memorie illustrative e riafferma quanto in atti
L'Agenzia delle Entrate Riscossione rispondendo alle motivazioni dell'appellante chiede il rigetto dell'appello con vittoria di spese e competenze.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Sulla dedotta nullità delle notifiche delle cartelle per mancanza di CAD/CAN
L'appellante assume che, essendo le cartelle consegnate in più casi a persona diversa dal destinatario
(familiare), fosse obbligatoria la raccomandata informativa e che la sua mancata prova determini nullità della notifica.
La censura è infondata.
Per gli atti della riscossione, l'art. 26, comma 1, DPR 602/1973 consente la notifica “diretta” mediante raccomandata A/R dell'agente della riscossione, senza ricorso all'ufficiale giudiziario;
in tale ipotesi, la notifica si perfeziona alla data risultante dall'avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario o da persona abilitata alla ricezione (familiare convivente, addetto alla casa, portiere). La Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che non è dovuta un'ulteriore raccomandata informativa (CAN) nelle notifiche dirette ex art. 26, e che la consegna a persona di famiglia perfeziona la notifica alla data della consegna (Cass., ord. n.
12470/2020; Cass., ord. n. 20736/2021; v. anche Corte cost., sent. n. 175/2018, sulla legittimità del regime differenziato della notifica diretta).
Nel diverso caso di notifica ex art. 140 c.p.c. (temporanea irreperibilità), è dovuta la CAD (comunicazione di avvenuto deposito), che richiede prova dell'invio (e, secondo l'orientamento, anche della ricezione) della raccomandata informativa;
tuttavia, nel presente giudizio, la gran parte delle cartelle risulta notificata direttamente a mani del familiare o del destinatario, fattispecie nella quale la CAD/CAN non è richiesta.
Le relate depositate comprovano che:
cartelle del 2011 (consegna al fratello), 2015 (due consegne al marito), 2016 (consegna al figlio), e altre in raccomandata ritirata da familiare/destinatario, sono regolarmente perfezionate ai sensi dell'art. 26 DPR
602/73; non era quindi dovuta la CAN.
quanto all'intimazione 2019 notificata ex art. 140 c.p.c., anche prescindendo dalla sua validità (per come eccepita), restano in ogni caso efficaci le altre intimazioni regolarmente notificate (2014, 2017, 2018, 2022), idonee ad interrompere la prescrizione.
Ne consegue che la sentenza di primo grado, nel ritenere regolare la notifica delle cartelle presupposte, è conforme alla giurisprudenza e va confermata.
2) Sull'asserito omesso deposito degli atti interruttivi e sul loro collegamento alle cartelle
L'appellante deduce che ADER avrebbe prodotto solo le relate di notifica delle intimazioni interruttive, senza gli atti integrali, impedendo la verifica di riferibilità alle cartelle opposte.
La censura è infondata.
In appello tributario, l'art. 58 D.Lgs. 546/1992 consente la produzione di nuovi documenti, senza le limitazioni dell'art. 345 c.p.c.; la Cassazione ha ribadito che tale norma consente anche la produzione di documenti idonei come indizi (Cass., n. 6772/2023). Nel caso di specie, ADER ha depositato sei intimazioni con relative relate di notifica, numerate e riconducibili alle cartelle impugnate (2014: 05720149010393980000; 2014: 05720149020893983000; 2017: 05720179002968683000; 2018: 05720179006372988000; 2019:
05720189011082314000; 2022: 05720199007976190000), come indica la sentenza di primo grado e le controdeduzioni. Tali relate, recanti numero atto, data, destinatario/consegnatario, costituiscono prova sufficiente della notifica e del collegamento ai crediti in riscossione)
Pertanto, l'eccezione di difetto di prova non può essere accolta.
3) Sulla prescrizione dei crediti
L'appellante invoca la prescrizione (triennale/quinquennale) dei crediti di tassa automobilistica e, comunque, la prescrizione maturata prima dell'intimazione del 16/03/2022.
La censura è infondata.
Le intimazioni del 2014, 2017, 2018, 2019 e 2022 – tutte ritualmente notificate – sono atti idonei ad interrompere la prescrizione. Dopo ciascuna interruzione il termine ricomincia a decorrere dal giorno dell'atto interruttivo;
ne discende che, alla data del 16/03/2022, i crediti non erano prescritti. Le Sezioni Unite hanno chiarito che la notifica della cartella non muta il termine proprio del credito (che resta quello previsto per il tributo/sanzione), ma gli atti successivi (come le intimazioni) interrompono la prescrizione (Cass., SS.UU.
n. 23397/2016). In concreto, la sequenza di atti allegata da ADER impedisce il maturare del termine fra una intimazione e l'altra)
4) Sulla prescrizione degli interessi
L'appellante deduce la prescrizione quinquennale degli interessi per le cartelle del 2011 e 2012.
La censura è infondata.
È vero che gli interessi soggiacciono al termine quinquennale (art. 2948, n. 4, c.c.) e che la cartella non
“converte” tale prescrizione in decennale (Cass., SS.UU. n. 23397/2016); tuttavia, le intimazioni regolarmente notificate costituiscono atti interruttivi anche per gli interessi, con conseguente ridecorrenza del termine e insussistenza della prescrizione alla data dell'atto del 2022)
Sulla confusione CAD/CAN e sulla regolarità della notifica “diretta”
L'appellante sovrappone la CAD (comunicazione di avvenuto deposito ex art. 140 c.p.c.) alla CAN
(comunicazione di avvenuta notifica nell'ipotesi di consegna a soggetto diverso). La giurisprudenza esclude la necessità della CAN nelle notifiche dirette ex art. 26 DPR 602/73: basta l'avviso di ricevimento sottoscritto dal soggetto abilitato alla ricezione. La sentenza impugnata si pone in linea con tale indirizzo e deve essere confermata le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 150,00 oltre oneri accessori se dovuti.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 18, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MARCO ANTONIO, Presidente
SILIPO RA, Relatore
GUADAGNI LUIGI, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3974/2024 depositato il 13/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Latina
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 151/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LATINA sez. 2 e pubblicata il 25/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720199007976190000 BOLLO 2005 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 622/2026 depositato il
05/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta
Resistente/Appellato: si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1, come in atti rappresentata e difesa, appella la sentenza n. 151/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Latina, che aveva rigettato il ricorso contro l'intimazione di pagamento n. 05720199007976190000 notificata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione.
Motivi dell'appello:
1.Nullità della notifica delle cartelle presupposte
La Corte di primo grado ha ritenuto regolare la notifica, ma la ricorrente contesta la mancata prova dell'invio delle raccomandate informative (CAD) previste dagli artt. 139 e 140 c.p.c.
Secondo giurisprudenza, in caso di consegna a persona diversa dal destinatario, è obbligatorio dimostrare l'invio e la ricezione della CAD.
Nel caso di specie, 6 cartelle su 7 sono state notificate a soggetti diversi (fratello, figlio, marito), senza prova della CAD.
2.Omesso deposito degli atti interruttivi della prescrizione
ADER ha prodotto solo le relate di notifica delle intimazioni, non gli atti stessi, impedendo di verificare il collegamento con le cartelle impugnate.
Pertanto, non possono considerarsi validi atti interruttivi.
3.Prescrizione dei crediti
Anche volendo ritenere valide le notifiche, i crediti sarebbero prescritti alla data dell'intimazione (16/03/2022).
Le cartelle dal 2011 al 2016 hanno la prescrizione maturata tra il 2014 e il 2019.
4.Prescrizione degli interessi
Gli interessi si prescrivono in 5 anni (art. 2948 c.c.).
Per le cartelle del 2011 e 2012, gli interessi sono comunque prescritti.
La ricorrente chiede l'accoglimento dell'appello come in atti con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Deposita memorie illustrative e riafferma quanto in atti
L'Agenzia delle Entrate Riscossione rispondendo alle motivazioni dell'appellante chiede il rigetto dell'appello con vittoria di spese e competenze.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Sulla dedotta nullità delle notifiche delle cartelle per mancanza di CAD/CAN
L'appellante assume che, essendo le cartelle consegnate in più casi a persona diversa dal destinatario
(familiare), fosse obbligatoria la raccomandata informativa e che la sua mancata prova determini nullità della notifica.
La censura è infondata.
Per gli atti della riscossione, l'art. 26, comma 1, DPR 602/1973 consente la notifica “diretta” mediante raccomandata A/R dell'agente della riscossione, senza ricorso all'ufficiale giudiziario;
in tale ipotesi, la notifica si perfeziona alla data risultante dall'avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario o da persona abilitata alla ricezione (familiare convivente, addetto alla casa, portiere). La Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che non è dovuta un'ulteriore raccomandata informativa (CAN) nelle notifiche dirette ex art. 26, e che la consegna a persona di famiglia perfeziona la notifica alla data della consegna (Cass., ord. n.
12470/2020; Cass., ord. n. 20736/2021; v. anche Corte cost., sent. n. 175/2018, sulla legittimità del regime differenziato della notifica diretta).
Nel diverso caso di notifica ex art. 140 c.p.c. (temporanea irreperibilità), è dovuta la CAD (comunicazione di avvenuto deposito), che richiede prova dell'invio (e, secondo l'orientamento, anche della ricezione) della raccomandata informativa;
tuttavia, nel presente giudizio, la gran parte delle cartelle risulta notificata direttamente a mani del familiare o del destinatario, fattispecie nella quale la CAD/CAN non è richiesta.
Le relate depositate comprovano che:
cartelle del 2011 (consegna al fratello), 2015 (due consegne al marito), 2016 (consegna al figlio), e altre in raccomandata ritirata da familiare/destinatario, sono regolarmente perfezionate ai sensi dell'art. 26 DPR
602/73; non era quindi dovuta la CAN.
quanto all'intimazione 2019 notificata ex art. 140 c.p.c., anche prescindendo dalla sua validità (per come eccepita), restano in ogni caso efficaci le altre intimazioni regolarmente notificate (2014, 2017, 2018, 2022), idonee ad interrompere la prescrizione.
Ne consegue che la sentenza di primo grado, nel ritenere regolare la notifica delle cartelle presupposte, è conforme alla giurisprudenza e va confermata.
2) Sull'asserito omesso deposito degli atti interruttivi e sul loro collegamento alle cartelle
L'appellante deduce che ADER avrebbe prodotto solo le relate di notifica delle intimazioni interruttive, senza gli atti integrali, impedendo la verifica di riferibilità alle cartelle opposte.
La censura è infondata.
In appello tributario, l'art. 58 D.Lgs. 546/1992 consente la produzione di nuovi documenti, senza le limitazioni dell'art. 345 c.p.c.; la Cassazione ha ribadito che tale norma consente anche la produzione di documenti idonei come indizi (Cass., n. 6772/2023). Nel caso di specie, ADER ha depositato sei intimazioni con relative relate di notifica, numerate e riconducibili alle cartelle impugnate (2014: 05720149010393980000; 2014: 05720149020893983000; 2017: 05720179002968683000; 2018: 05720179006372988000; 2019:
05720189011082314000; 2022: 05720199007976190000), come indica la sentenza di primo grado e le controdeduzioni. Tali relate, recanti numero atto, data, destinatario/consegnatario, costituiscono prova sufficiente della notifica e del collegamento ai crediti in riscossione)
Pertanto, l'eccezione di difetto di prova non può essere accolta.
3) Sulla prescrizione dei crediti
L'appellante invoca la prescrizione (triennale/quinquennale) dei crediti di tassa automobilistica e, comunque, la prescrizione maturata prima dell'intimazione del 16/03/2022.
La censura è infondata.
Le intimazioni del 2014, 2017, 2018, 2019 e 2022 – tutte ritualmente notificate – sono atti idonei ad interrompere la prescrizione. Dopo ciascuna interruzione il termine ricomincia a decorrere dal giorno dell'atto interruttivo;
ne discende che, alla data del 16/03/2022, i crediti non erano prescritti. Le Sezioni Unite hanno chiarito che la notifica della cartella non muta il termine proprio del credito (che resta quello previsto per il tributo/sanzione), ma gli atti successivi (come le intimazioni) interrompono la prescrizione (Cass., SS.UU.
n. 23397/2016). In concreto, la sequenza di atti allegata da ADER impedisce il maturare del termine fra una intimazione e l'altra)
4) Sulla prescrizione degli interessi
L'appellante deduce la prescrizione quinquennale degli interessi per le cartelle del 2011 e 2012.
La censura è infondata.
È vero che gli interessi soggiacciono al termine quinquennale (art. 2948, n. 4, c.c.) e che la cartella non
“converte” tale prescrizione in decennale (Cass., SS.UU. n. 23397/2016); tuttavia, le intimazioni regolarmente notificate costituiscono atti interruttivi anche per gli interessi, con conseguente ridecorrenza del termine e insussistenza della prescrizione alla data dell'atto del 2022)
Sulla confusione CAD/CAN e sulla regolarità della notifica “diretta”
L'appellante sovrappone la CAD (comunicazione di avvenuto deposito ex art. 140 c.p.c.) alla CAN
(comunicazione di avvenuta notifica nell'ipotesi di consegna a soggetto diverso). La giurisprudenza esclude la necessità della CAN nelle notifiche dirette ex art. 26 DPR 602/73: basta l'avviso di ricevimento sottoscritto dal soggetto abilitato alla ricezione. La sentenza impugnata si pone in linea con tale indirizzo e deve essere confermata le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 150,00 oltre oneri accessori se dovuti.