Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 04/05/2026, n. 870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 870 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00870/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00484/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la CA
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 484 del 2020, proposto dalla
Data DI NT S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Righi, Alberto Morbidelli e Andrea Pontenani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Usl CA CE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Federigi e Liliana Molesti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della decisione 6 febbraio 2020 n. prot. P. 12652 del Direttore SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati dell'Azienda Usl CA CE, con la quale è stata respinta la richiesta della ricorrente di “annullamento diminuzione budget I semestre 2019”;
e quindi per l'accertamento
- del diritto della ricorrente ad ottenere il pagamento delle prestazioni di diagnostica medica effettuate per conto della SL CA CE nel primo semestre 2019 per un importo di € 33.118,23 senza tale “annullamento diminuzione budget”;
e per conseguente condanna
- dell'azienda SL CA CE a corrispondere alla ricorrente detto importo, comprensivo degli interessi legali secondo quanto previsto dalla direttiva 7/2011UE.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Usl CA CE;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 aprile 2026 il dott. LL RE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e RI
1. La Data DI NT S.r.l. è un istituto privato titolare di rapporto convenzionale con l’Azienda USL CA CE ai sensi degli artt. 8‑bis e ss. del d.lgs. 502/1992, e inserito nel sistema regionale di erogazione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali.
In tale contesto, alla ricorrente veniva assegnato per il 2019 un budget annuo di euro 299.126,40, nell’ambito della convenzione “storica” 2019–2020, importo scontato in ragione della progressiva entrata in vigore nel cd. Modello Competitivo.
Parallelamente, infatti, l’istituto stipulava l’“Accordo Contrattuale per l’acquisizione di prestazioni in Modello Competitivo” - fondato sulle deliberazioni aziendali n. 719/2019, 1168/2019 e 1407/2019 - sottoscritto dalla ricorrente il 06.11.2019 e controfirmato dall’Azienda il 06.02.2020.
Secondo la prospettazione della ricorrente, nel primo semestre del 2019 essa avrebbe erogato prestazioni esclusivamente in regime di accreditamento ordinario, non essendo ancora operativo il Modello Competitivo, come comprovato dalla prima prestazione MC effettuata in data 10.06.2019 e dalla comunicazione del CUP del 07.06.2019 che ne fissava la piena entrata a regime al 01.07.2019.
Essa ha pertanto domandato all’Azienda sanitaria la rimozione dell’applicazione della riduzione del 20% del budget relativamente al primo semestre 2019, richiesta inoltrata con nota del 10.12.2019 e successivamente ribadita con istanza del 23.03.2020, nella quale si rappresentava come le prestazioni rese nel periodo gennaio - giugno 2019 dovessero essere remunerate sulla base del budget pieno, trattandosi di attività svolte anteriormente all’effettiva attivazione del Modello Competitivo e pertanto estranee alla logica della riduzione programmata.
L’Azienda USL CA CE, con provvedimento del Direttore della S.O.C. Accordi Contrattuali e Convenzioni con Soggetti Privati del 06.02.2020, prot. P.12652, ha respinto la richiesta di “annullamento diminuzione budget I semestre 2019”, confermando l’integrale applicazione della riduzione del 20% per tutto l’anno 2019. L’atto afferma che l’abbattimento del budget storico 2019 discende direttamente dalle deliberazioni regionali e dagli accordi del 2019 e non poteva essere disapplicato in relazione al primo semestre dell’anno, non assumendo rilievo, ai fini della determinazione del budget ordinario, la diversa tempistica di piena operatività del Modello Competitivo.
2. Avverso tale atto è insorta l’interessata che ha notificato ricorso (il 3.06.2020), ritualmente depositato avanti questo Tribunale, con il quale lamenta l’illegittimità dell’atto impugnato nonché chiede l’accertamento del diritto di credito vantato nonché la condanna della ASL al pagamento della relativa somma.
Per resistere al gravame si è costituita l’AU CA CE (il 25.08.2020), che ha depositato memoria (il 6.03.2026), eccependo inammissibilità per difetto di interesse, nonché memoria di replica il 17.03.2026. La ricorrente ha depositato memoria il 6.03.2026 e memoria di replica il 18.03.2026.
Alla udienza pubblica del 8 aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
3. Il ricorso è infondato.
3.1. Il Collegio ritiene di poter prescindere dalla eccezione di carenza di interesse ad agire sollevata dall’amministrazione nella propria memoria in ragione degli esiti dello scrutinio nel merito della controversia.
4. La ricorrente deduce la violazione dei principi e delle norme in materia di interpretazione e disciplina delle convenzioni sanitarie accreditate, con specifico riferimento agli artt. 1322 ss. c.c., nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 8 e 18 dell’“Accordo Contrattuale per l’acquisizione di prestazioni specialistiche e diagnostiche in Modello Competitivo”, approvato con le deliberazioni del Direttore Generale dell’Azienda USL CA CE nn. 719/2019, 1168/2019 e 1407/2019 e sottoscritto dalla ricorrente il 06.11.2019 e dall’Azienda il 06.02.2020.
Secondo la prospettazione di parte ricorrente, la riduzione del 20% del budget storico 2019 non potrebbe trovare applicazione con riferimento al primo semestre dell’anno, poiché nel periodo gennaio–giugno 2019 l’Azienda non aveva ancora attivato il cd. Modello Competitivo, che costituisce - nella logica degli accordi regionali e aziendali - la necessaria condizione di operatività della riduzione stessa.
La ricorrente assume che, nel primo semestre 2019, essa avrebbe erogato esclusivamente prestazioni in regime di accreditamento ordinario, come confermato dalla stessa Azienda laddove riconosce che il Modello Competitivo entra solo gradualmente in funzione, con una prima parziale attuazione dal 10.06.2019 e un avvio a regime dal 01.07.2019, secondo quanto attestato dalla PEC del CUP del 07.06.2019. In tale situazione, le prestazioni effettuate anteriormente alla data di effettiva operatività del nuovo modello non potrebbero essere remunerate con il budget ridotto, poiché la riduzione del 20% avrebbe natura strettamente correlata al funzionamento del sistema competitivo, destinato a remunerare autonomamente le prestazioni rese in quel regime mediante la copertura economica dedicata.
La ricorrente sostiene inoltre che l’interpretazione letterale e sistematica delle clausole contrattuali confermerebbe tale conclusione. L’art. 18 dell’Accordo MC stabilisce che la convenzione produce effetti dalla data dell’ultima firma digitale, intervenuta il 06.02.2020, prevedendo contestualmente che, “nelle more della sottoscrizione, sono fatti salvi i rapporti eventualmente intercorsi secondo quanto previsto nel presente contratto”. Tale previsione, ad avviso della ricorrente, implicherebbe che le prestazioni rese anteriormente all’avvio del Modello Competitivo (M.C.) restino disciplinate dal precedente regime di accreditamento ordinario, che non contemplerebbe alcuna riduzione del budget storico in assenza della piena attivazione del nuovo modello.
La ricorrente aggiunge che anche l’art. 8 dell’Accordo M.C., nel prescrivere la necessaria distinzione tra le fatture emesse in regime competitivo e quelle afferenti ad altri rapporti convenzionali, presupporrebbe la coesistenza di due distinti strumenti regolatori, ciascuno operante nel proprio ambito temporale e funzionale.
Secondo la ricorrente, l’Azienda non potrebbe retrodatare gli effetti economici della riduzione del 20% all’intero anno 2019, giacché ciò contrasterebbe con il principio di buona fede oggettiva nell’esecuzione dei rapporti convenzionali, sancito anche dalla giurisprudenza richiamata (Cons. Stato, Ad. Plen. n. 5/2018), e lederebbe l’affidamento maturato sulla base delle indicazioni provenienti dalla stessa amministrazione, la quale ha continuato a inviare pazienti in regime ordinario sino all’attivazione del modello competitivo. In tale prospettiva, l’affermazione dell’Azienda secondo cui la riduzione varrebbe per l’intero anno 2019 non terrebbe conto - secondo la ricorrente - né della sequenza temporale dell’attuazione del nuovo modello, né della funzione perequativa della riduzione, che può operare soltanto nel momento in cui il Modello Competitivo sia effettivamente attivo, garantendo al privato accreditato un canale remuneratorio alternativo.
La ricorrente evidenzia, infine, che lo stesso prospetto contabile prodotto dall’Azienda (doc. 6 della resistente), sul quale essa fonda la pretesa inerente alle somme non riconosciute per il primo semestre 2019, confermerebbe che talune prestazioni risultano non remunerate proprio perché effettuate in periodo anteriore all’attivazione del Modello Competitivo e dunque impropriamente assoggettate alla logica della riduzione del budget. Pertanto, secondo la ricorrente, il provvedimento impugnato risulterebbe illegittimo nella parte in cui mantiene ferma l’applicazione della riduzione del 20% anche al primo semestre 2019, ponendosi in contrasto con la disciplina convenzionale, con i principi di correttezza nell’esecuzione dei rapporti e con la realtà fattuale dell’effettiva operatività del nuovo modello.
Le doglianze non meritano condivisione.
Parte ricorrente contesta l’esercizio del potere di riduzione del budget storico alla stessa riconosciuto (pari a 373.908,00 euro), ridotto del 20% (quindi pari a 299.126,40 euro) nella misura in cui questa riduzione è stata applicata a tutto l’anno 2019 e non solo al secondo semestre, periodo in cui è entrato in vigore il cd. Metodo Competitivo e che costituisce il momento dal quale, in forza di atti regionali ed aziendali, nonché delle convenzioni sottoscritte dalla stessa ricorrente, la riduzione troverebbe giustificazione.
Orbene, nel quadro della programmazione sanitaria regionale per l’anno 2019, con deliberazione della Giunta Regionale CA n. 1220 dell’08.11.2018, pubblicata sul B.U.R.T. del 09.01.2019, venivano determinati i tetti massimi annuali per ciascun erogatore, ed alla ricorrente era attribuito un limite massimo pari ad euro 512.421, demandando poi alla ASL la definizione del budget (la quale non lo ha riconosciuto sino al massimo possibile).
In attuazione del successivo processo di transizione verso il Modello Competitivo, l’Azienda USL CA CE stipulava, nell’ambito dell’accordo siglato con le associazioni rappresentative degli istituti privati accreditati in data 27.03.2019, le convenzioni conseguenti alle deliberazioni del Direttore Generale n. 717 e n. 719 del 13.05.2019, n. 1168 del 06.08.2019 e n. 1407 del 17.10.2019, le quali disciplinavano per l’anno 2019 la riduzione del 20% del tetto storico e contestualmente l’avvio del nuovo modello di acquisizione delle prestazioni sanitarie in regime concorrenziale.
Più nel dettaglio, dalla documentazione agli atti, emerge che il sistema di programmazione economico‑contrattuale per l’acquisizione di prestazioni specialistiche e diagnostiche dal privato accreditato, applicato dall’Azienda USL CA CE nel biennio 2019‑2020, si articola lungo un duplice binario costituito dal “budget storico” e dal “modello competitivo”, delineato dapprima dall’Accordo del 27 marzo 2019 tra Azienda e Sigle rappresentative degli Istituti Privati Accreditati, recante la progettualità aziendale per la revisione della distribuzione delle prestazioni e la riduzione delle liste d’attesa (cfr. doc. n. 7 di parte ricorrente).
In tale accordo viene stabilito che il budget assegnato agli erogatori privati per il 2019 corrisponde all’80% del tetto storico, mentre per il 2020 tale quota si riduce al 70%, prevedendosi contestualmente che la restante frazione pari al 20% del tetto storico nel 2019 e al 30% nel 2020 sia destinata alla redistribuzione tramite un nuovo modello di acquisizione concorrenziale, fondato sulla libera scelta dell’utente e gestito tramite il sistema CUP aziendale.
Tale impianto viene recepito dalla successiva deliberazione aziendale n. 717 del 13 maggio 2019, con cui l’Azienda prende atto dell’Accordo del 27.03.2019 e formalizza l’assetto convenzionale biennale, confermando l’assegnazione del budget storico nelle percentuali 80%/70% e preordinando l’attivazione della quota redistribuita tramite apposito Avviso di manifestazione di interesse.
L’attuazione concreta del modello competitivo è poi definita dalla deliberazione n. 719 del 13 maggio 2019, che approva l’Avviso rivolto alle strutture accreditate e lo schema dell’Accordo Contrattuale per l’acquisizione delle prestazioni ricomprese nella quota competitiva, specificando che tale modello opera tramite la messa a disposizione del 20% (per il 2019) e del 30% (per il 2020) del tetto storico complessivo, con remunerazione delle prestazioni secondo il nomenclatore tariffario regionale applicato con le riduzioni concordate nell’Accordo del 27.03.2019 e con decorrenza dalla sottoscrizione del relativo accordo bilaterale sino al 31.12.2020.
In tale contesto e sulla base delle determinazioni citate (cfr. doc. n. 9 di parte ricorrente), alla ricorrente è stato assegnato per il 2019 il succitato budget ridotto annuo di euro 299.126,40, nell’ambito della convenzione “storica” 2019–2020, il cui art. 2 fa salvi i rapporti intercorsi sin dal 01.01.2019 secondo la disciplina della medesima convenzione, comprensiva della citata riduzione programmata (cfr. doc. n. 1 parte resistente).
Dall’esame degli atti negoziali prodotti in giudizio risulta che i rapporti tra l’Azienda USL CA CE e l’Istituto Data DI NT s.r.l. sono regolati, per il biennio 2019‑2020, da due distinte convenzioni, rispettivamente relative al regime ordinario (“storico”) e al regime competitivo, entrambe richiamate dalla programmazione regionale e aziendale.
La convenzione c.d. “storica”, stipulata a seguito della deliberazione del Direttore Generale n. 834/2018 e della successiva progettualità definita nell’Accordo tra AU e le Sigle rappresentative degli operatori del settore del 27.03.2019, richiama in premessa l’esigenza di proseguire il rapporto convenzionale in coerenza con i nuovi indirizzi regionali volti all’abbattimento delle liste di attesa.
L’accordo conferma, agli artt. 1 e 2, l’erogazione da parte dell’Istituto delle prestazioni specialistiche e diagnostiche convenzionate, la durata sino al 31.12.2020 e soprattutto il budget economico annuo, fissato per Data DI in euro 299.126,40 per il 2019 e euro 261.735,60 per il 2020, con salvezza dei rapporti intercorsi dal 01.01.2019 sino alla sottoscrizione della convenzione stessa.
Tale convenzione disciplina inoltre la programmazione delle agende tramite CUP, le modalità di fatturazione secondo il Nomenclatore tariffario regionale e gli obblighi di rendicontazione e tracciabilità, delineando l’assetto tipico del regime ordinario di accreditamento.
Parallelamente, l’Istituto sottoscrive l’Accordo Contrattuale per il Modello Competitivo, adottato in attuazione delle delibere DG n. 719/2019, n. 1168/2019 e n. 1407/2019, che costituisce il segmento “variabile” del sistema di acquisizione delle prestazioni.
Le premesse richiamano il quadro normativo degli artt. 8‑bis e 8‑quinquies del d.lgs. 502/1992, i requisiti di autorizzazione e accreditamento della struttura e la programmazione aziendale fondata sul principio di libera scelta dell’assistito e sulla gestione centralizzata tramite CUP. Il contratto individua, all’art. 2, l’oggetto nelle specifiche prestazioni affidate (visite ginecologiche, consulenze cardiologiche, prestazioni di radiodiagnostica – RM, TC, ecografie), e all’art. 3 definisce il fabbisogno complessivo stimato per il 2019 in euro 4,6 milioni, ripartito per ambito territoriale e branca, fabbisogno di cui l’Istituto concorre in modo paritario insieme agli altri erogatori accreditati.
La remunerazione delle prestazioni avviene secondo le tariffe del Nomenclatore regionale, scontate nelle percentuali concordate nell’Accordo del 27.03.2019 (0,5% visite, 4,5% RM con mdc, 5% consulenze cardiologiche, 6,5% ecografie, TAC e RM senza mdc). La convenzione MC, inoltre, prevede la decorrenza dalla data dell’ultima firma digitale e contiene la clausola di “salvezza” dei rapporti medio tempore intercorsi.
Quanto al profilo del budget, le due convenzioni si collocano in un sistema duale delineato dalla programmazione regionale: la convenzione storica assegna all’Istituto un tetto fisso predeterminato (80% del tetto storico per il 2019, pari nel caso concreto a euro 299.126,40; e 70% per il 2020), mentre l’accordo MC disciplina la partecipazione alla quota variabile redistribuita dall’Azienda (pari al 20% del tetto storico nel 2019 e al 30% nel 2020), tramite il meccanismo concorrenziale della prenotazione CUP e del pagamento a prestazione secondo tariffa con scontistica. Ne risulta un sistema integrato in cui il budget storico costituisce la base economica garantita, mentre il budget competitivo rappresenta la componente legata ai volumi effettivamente attratti, con duplice regime tariffario (pieno per lo storico, scontato per il competitivo) e con differenti presupposti applicativi.
Alla stregua della convenzione “storica” 2019–2020 tra AU CA CE e Data DI NT s.r.l., risulta che le parti convengono un budget economico annuo pari a euro 299.126,40 per il 2019 stabilendo, all’art. 2, che la convenzione produce effetti dalla data di sottoscrizione ma che “sono fatti salvi i rapporti intercorsi tra le Parti dalla data del 01.01.2019 alla data di sottoscrizione, che sono regolati da quanto previsto nella presente convenzione”.
Ne discende che l’assetto economico‑contrattuale rideterminato (ossia il tetto “storico” già ridotto all’80% per il 2019) retroagisce all’intero anno a far data dal 01.01.2019, a prescindere dalla data di sottoscrizione della convenzione.
Tale clausola di retroattività regolativa - che “fa salvi” tutti i rapporti intercorsi dal 1 gennaio - rende non conferente l’argomento della ricorrente che àncora la non applicazione della decurtazione al solo fatto che il “modello competitivo” entri in operatività nel secondo semestre: la fonte negoziale che disciplina la componente storica attribuisce efficacia ex tunc alla riduzione per l’intero 2019, includendo dunque anche il primo semestre.
Tale conclusione trova riscontro coerente anche nella genesi amministrativa del nuovo impianto: l’Accordo del 27.03.2019 e la Delibera DG n. 717 del 13.05.2019 prendono atto che agli erogatori é assegnato l’80% del tetto storico nel 2019, mentre la Delibera DG n. 719 del 13.05.2019 attua il modello competitivo per la sola quota redistribuita (20% nel 2019; 30% nel 2020) da acquisire mediante accordi dedicati, con prenotazione CUP e tariffe scontate.
Nel medesimo solco, la AU nella propria memoria evidenzia, in modo non contraddetto dalla ricorrente, che vi è stata comunicazione di apertura agende già sul primo trimestre 2019 all’80% del budget 2018 (a mezzo mail 09.11.2018 e PEC 07.12.2018 con prospetto volumi massimi). Ribadisce altresì che la riduzione del 20% per il 2019 e la parallela introduzione del modello competitivo sono concordate al tavolo del 27.03.2019, recepite con 717/2019 e implementate con 719/2019, a conferma che l’80% costituisce la regola dell’intero esercizio 2019 per la componente “storica”, a prescindere dalla tempistica di piena operatività del modello competitivo (che, per sua natura, disciplina la quota “variabile”).
Quanto, poi, all’Accordo contrattuale “Modello Competitivo”, esso prevede all’art. 18 (citato da controparte a sostegno della propria tesi) che la convenzione produce effetti dalla data dell’ultima firma digitale e che “nelle more della sottoscrizione, sono fatti salvi i rapporti eventualmente intercorsi tra le parti secondo quanto previsto nel presente contratto”.
La clausola - letta nel suo oggetto tipico e nel contesto della Delibera 719/2019 - governa i rapporti riconducibili alla quota competitiva, ossia quel flusso di prestazioni allocato tramite CUP nella logica di libera scelta e tariffe scontate; non è invece idonea, né testualmente né sistematicamente, a spostare il regime economico della componente “storica” (che è già compiutamente regolata dalla distinta convenzione “storica”, comprensiva della retroattività ex art. 2) come invece preteso dalla ricorrente.
In altri termini, la “salvezza dei rapporti” nelle more della sottoscrizione opera all’interno dell’ambito del nuovo regime competitivo per evitare vuoti regolativi nel flusso competitivo anticipato/avviato, ma non elidono - né potrebbero - la diversa clausola retroattiva apposta alla convenzione storica, che prevale sul versante del tetto ordinario in quanto lex specialis della relativa componente e anteriormente perfezionata nelle sue determinazioni economiche (budget annuo 2019 pari ad euro 299.126,40, applicabile dal 01.01.2019).
Non può attribuirsi alcuna rilevanza, ai fini della disciplina del budget applicabile al primo semestre 2019, al richiamo operato dalla ricorrente alle previsioni della convenzione relativa al Modello Competitivo in materia di fatturazione, ed in particolare all’art. 8, che prescrive l’indicazione in fattura della causale “prestazioni di cui alla delibera DG n. 719/2019” per distinguere i flussi competitivi da quelli regolati da altri rapporti convenzionali.
Tale disposizione, infatti, ha una funzione meramente contabile‑ricognitiva, finalizzata a separare i flussi amministrativi riferiti alla quota competitiva, remunerata a prestazione con le tariffe scontate di cui all’accordo del 27.03.2019, rispetto alle prestazioni erogate in regime storico. Essa non disciplina in alcun modo la determinazione, la misura o la decorrenza del tetto storico applicabile al 2019, che trova invece compiuta regolazione nella distinta convenzione “storica”, la quale stabilisce espressamente un budget annuo ridotto all’80% e lo estende retroattivamente all’intero anno solare, dal 01.01.2019 sino alla data di sottoscrizione. Ne consegue che le regole di fatturazione proprie del Modello Competitivo non possono fungere da fondamento per sostenere che, nei primi sei mesi del 2019, dovesse essere applicato il budget “pieno”: esse attengono solo al regime MC e non interferiscono con la misura del tetto storico, già definita e resa efficace ex tunc dalla convenzione ordinaria.
In conclusione, alla luce delle fonti negoziali e delle premesse genetiche dell’assetto 2019–2020, la pretesa della ricorrente - volta a disapplicare la riduzione del 20% sul primo semestre 2019 assumendo che, prima dell’operatività del MC, si dovesse riconoscere il “budget storico pieno” - non risulta fondata.
Le parti hanno infatti contrattualmente previsto che il budget storico ridotto regoli tutto l’anno 2019 sin dal 01.01.2019, mentre il nuovo Accordo M.C. disciplina una quota diversa e ulteriore con propria decorrenza ed effetti, senza incidere sulla misura del tetto “storico” già definita e retroattivamente applicata.
Ciò trova conferma anche nella rendicontazione dei flussi finanziari relativi all’anno 2019, dai quali emerge la sostanziale insussistenza di un pregiudizio economico in capo alla ricorrente. L’AU rappresenta infatti che, in applicazione del regime misto storico/competitivo, Data DI NT ha percepito nel 2019 un introito complessivo pari a euro 470.545,13, di cui euro 302.092,80 riferiti alle prestazioni remunerate secondo il metodo tradizionale e euro 168.453,33 riferiti alle prestazioni rese nell’ambito del Modello Competitivo (cfr. prospetto di cui al doc. n. 6 di parte resistente).
L’Azienda evidenzia che tale importo supera anche l’ammontare che sarebbe spettato alla struttura ove fosse stato applicato il tetto “storico” non ridotto (pari a euro 373.908,00, come risultante dalla proiezione dell’AU), e che i relativi valori trovano riscontro nei mandati di pagamento allegati alla memoria, nei quali sono dettagliate le liquidazioni eseguite sia per le prestazioni erogate nel canale ordinario sia per quelle riconducibili al MC, a conferma dell’avvenuta corresponsione di quanto dovuto per l’intero anno di riferimento.
Le argomentazioni sviluppate dalla ricorrente nella memoria di replica, laddove si assume che il dato del superamento di euro 30.151,89 (per come emerge dal prospetto citato di cui al doc. n. 6 di parte resistente) rappresenterebbe un credito certo ed esigibile riferibile alle prestazioni rese nel primo semestre 2019, non possono essere condivise.
Dall’esame del prospetto contabile 2019 prodotto dall’AU risulta infatti che il valore indicato quale “superamento budget” costituisce esclusivamente la differenza tra il fatturato tradizionale dell’anno (euro 332.244,69) e il tetto economico ridotto applicabile (euro 302.092,80), come previsto dalla convenzione storica sottoscritta tra le parti e resa efficace retroattivamente dal 01.01.2019.
Tale eccedenza non rappresenta quindi un importo “dovuto” a condizioni economiche diverse né, tantomeno, l’indice che il budget pieno (100%) sarebbe rimasto applicabile nel primo semestre: essa è, più propriamente, il mero scostamento contabile rispetto al tetto annuale ridotto concordato, tetto che - per espressa volontà negoziale - regola tutti i rapporti intercorsi nel 2019, indipendentemente dalla data di sottoscrizione della convenzione stessa.
Alla luce delle considerazioni che precedono, non può ritenersi integrata alcuna violazione dei principi di buona fede oggettiva e di legittimo affidamento lamentati nel ricorso.
La scelta dell’Azienda USL CA CE di applicare per tutto il 2019 il budget ridotto all’80%, come previsto dalla convenzione storica, era infatti pienamente prevedibile, coerente con l’intero impianto programmatorio e chiaramente desumibile sia dalle premesse della convenzione storica, sia dalle deliberazioni attuative del modello di transizione (nn. 717/2019 e 719/2019 citate), sia dalle comunicazioni antecedenti l’inizio dell’anno (PEC del 07.12.2018 con prospetto dei volumi massimi; comunicazione del 09.11.2018 sull’apertura agende al limite dell’80%).
In tale cornice, la ricorrente - che ha sottoscritto la convenzione storica accettando espressamente la retroattività della disciplina economica - non poteva ragionevolmente confidare nella perdurante applicazione del tetto storico pieno per il primo semestre 2019. Parimenti, l’art. 18 della convenzione MC non genera alcun affidamento tutelabile in ordine al mantenimento del tetto pieno, trattandosi di clausola riguardante esclusivamente la decorrenza del regime competitivo, priva di incidenza sulla misura del tetto storico già determinata e retro‑prodotta dalla convenzione ordinaria. Ne deriva che la condotta dell’AU risulta pienamente coerente con i presupposti negoziali, con la programmazione formalizzata e con l’assetto contrattuale accettato dalla ricorrente, escludendo in radice ogni ipotesi di lesione dell’affidamento o di violazione del dovere di correttezza.
Neppure può attribuirsi rilievo, ai fini della configurazione di un legittimo affidamento della ricorrente o di una pretesa creditoria per le prestazioni rese nel primo semestre 2019, al fatto che il CUP aziendale abbia continuato a indirizzare pazienti verso la struttura in regime di accreditamento ordinario. L’invio di pazienti da parte del CUP non può trasformarsi in un titolo per pretendere remunerazioni oltre il tetto convenzionale, né può generare un affidamento meritevole di tutela circa la applicazione del budget “pieno”. Stando al tenore letterale della convenzione stipulata l’operatività del CUP è infatti funzionale alla gestione delle prenotazioni, non già alla definizione dei limiti economici; tali limiti erano stati comunicati alla ricorrente, ribaditi negli atti programmatori, e confermati nella convenzione stessa. Pertanto, anche sotto questo profilo, la ricorrente non può utilmente invocare l’invio dei pazienti quale indice di una volontà dell’Azienda di riconoscere prestazioni extra‑tetto o di mantenere in vigore la quota storica integrale nel primo semestre 2019.
5. Per tutto quanto precede il ricorso non è fondato e pertanto deve essere respinto.
6. Le spese di lite possono essere compensate in ragione della peculiarità dei fatti di causa e della novità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la CA (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Cacciari, Presidente
Katiuscia Papi, Consigliere
LL RE, Primo Referendario, Estensore
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| LL RE | Alessandro Cacciari |
IL SEGRETARIO