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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 24/04/2025, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, così composta: R. Gen. N. 1115/2021
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott.ssa Vittoria Gabriele Consigliere
Dott.ssa Annamaria Laneri Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A NON DEFINITIVA
nella causa civile n. R.G. 1115/2021 promossa con atto di citazione notificato in data 29 ottobre 2021 e posta in decisione all'udienza
collegiale del 8 gennaio 2025
OGGETTO: Bancari d a
(deposito bancario,
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1 cassetta di sicurezza, residente in Pontoglio (BS), Vicolo Quarterazzo n. 1; rappresentata e apertura di credito difesa dall'avv. Luca Berni del Foro di Parma ed elettivamente domiciliata bancario, anticipazione presso il suo studio in Parma, Strada agli Ospizi Civili n. 2/b, in virtù di bancaria, conto corrente procura allegata all'atto di citazione in appello;
bancario, sconto
APPELLANTE bancario)
c o n t r o Codice: 140041
(C.F. e P.I.V.A. n. , con sede legale Parte_1 P.IVA_1
in Conegliano (TV), via Vittorio Alfieri n. 1, in persona della procuratrice (C.F. e P.I. , con sede legale in Messina, via Parte_2 P.IVA_2
Bonsignore n. 1, giusta procura a rogito dal Notaio di Persona_1
Pordenone del 31/05/2016 al n. Rep. 292541, racc. n. 27743, atto registrato a Pordenone il 09/06/2016 N. 6039 Serie 1T; rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Barbaro del Foro di Messina, giusta procura generale alle liti autenticata nella firma dal notaio di Messina il Persona_2
9.07.2010 al n.27259 Rep., n.10274 Racc., ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Claudio Cambedda, in Brescia, via Carlo Zima
n. 2;
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia, pubblicata in data
1° aprile 2021, n. 895/2021.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis rejectis, previa ogni e più
opportuna declaratoria del caso e di Legge, ivi compresa la sospensione della sua immediata esecutività, riformare integralmente l'impugnata
Sentenza del Tribunale di Brescia n. 895/2021 (Giudice Dott.ssa A.
Castellani) emessa il 31/3/2021, pubblicata l'1/4/2021 (resa nella causa civile R.G. n. 15185/2017) non notificata, il tutto per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate in primo grado che di seguito si trascrivono integralmente: “Piaccia all'adito Tribunale di Brescia, contrariis rejectis,
così giudicare: IN VIA PREGIUDIZIALE: accertato e dichiarato che la materia è tra quelle per cui è obbligatorio esperire la procedura di mediazione in quanto afferente i contratti bancari assicurativi ai sensi del
D. Lgs 28/2010 (come modificato dal D.L. 69/2013, convertito in legge dall'art. 1 comma 1 L. 98/2013) per l'effetto sospendere il presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e ordinare che venga instaurata la procedura davanti ad un idoneo organismo;
IN VIA
PRELIMINARE: revocare il decreto ingiuntivo n. 2752/2017 del
16/5/2017 in quanto emesso in assenza dei presupposti previsti per legge,
come tale dichiararlo nullo e di nessun effetto;
IN VIA PRELIMINARE
NEL MERITO e nella denegata ipotesi in cui l'opposta insistesse per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n.
2752/2017 del Tribunale di Brescia, rigettare tale istanza per le ragioni e le argomentazioni tutte di cui in narrativa, sia in fatto che in diritto,
essendo l'opposizione fondata su prova scritta e di pronta e facile soluzione;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: - Dichiarare nullo e/o invalido e/o inefficace nel rito e nel merito il decreto ingiuntivo opposto n. 2752/2017 per le ragioni di cui in narrativa, sia in fatto che in diritto,
disponendone la revoca;
- Accertare e dichiarare la nullità del contratto di contratto di finanziamento n. 2124110 ex Art. 1419 c.c. in relazione all'Art. 1284, 3° comma, Cod. Civ. relativamente all'imputazione di oneri finanziari non validamente pattuiti in quanto superiori al tasso espresso in contratto, ricalcolando il piano di ammortamento del contratto in questione con imputazione degli interessi nella misura legale fin dalla sua stipula e conseguentemente accertare e dichiarare l'esatto e inferiore importo eventualmente ancora dovuto dalla Sig.ra a mezzo di idonea CP_1 c.t.u. tecnico contabile che fin da ora si chiede sul rapporto in questione;
IN VIA ISTRUTTORIA: con espressa riserva di altro dedurre, produrre e capitolare entro i termini di legge in apposite memorie, si chiede fin da ora ammissione di consulenza tecnica d'ufficio contabile econometria al fine di determinare l'esatto dare-avere tra le parti, tenuto conto degli esiti delle
Consulenze di Parte agli atti anche in considerazione dei principi di cui all'art. 644 3° comma seconda parte c.p. IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compenso professionale interamente rifusi, oltre oneri come per legge e con distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario.
Le presenti conclusioni devono ritenersi integrate dalle istanze tutte, anche in linea istruttoria dedotte nelle prime, seconde e terze memorie ex art. 183, 6° comma c.p.c. rispettivamente depositate il 28/5/2019, 24/6/2019 e
19/7/2019”. In via istruttoria: previa rimessione in istruttoria, si chiede sin da ora accogliersi le istanze istruttorie come formulate nella memoria n. 2
ai sensi dell'art. 183, VI comma c.p.c., da parte dell'odierna attrice nell'ambito del giudizio di primo grado. In ogni caso: Vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio e con distrazione delle spese in favore del sottoscritto procuratore antistatario”
Dell'appellata
“1.- In via preliminare, rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, non sussistendone i presupposti di legge nel caso in esame;
2.- Ritenere e dichiarare inammissibili in diritto e infondati in fatto i motivi di appello per quanto esposto in narrativa e,
per l'effetto, confermare la sentenza impugnata;
3.- In subordine, nella remota ipotesi di accoglimento, anche parziale, dei motivi di opposizione,
ritenere e dichiarare infondate in fatto e inammissibili in diritto le domande attoree per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto,
condannare l'appellante al pagamento degli importi liquidati nella sentenza impugnata o della diversa somma che dovesse risultare dovuta in corso di causa, oltre interessi come da domanda dal dovuto sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio. Salvis iuribus”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato ha Controparte_1
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2752/2017 col quale il Tribunale di Brescia le ha ingiunto di pagare la somma di € 14.370,15,
oltre interessi convenzionali e spese di procedura, in favore di Parte_2
procuratrice di in quanto cessionaria del credito Parte_1
originariamente vantato da quale debito residuo del Controparte_2
contratto di finanziamento n. 2124110, stipulato tra le parti in data 3 marzo
2011.
In particolare, l'opponente ha dedotto, in via pregiudiziale, il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria e, nel merito,
l'inidoneità della documentazione prodotta a provare l'ammontare del credito e l'erroneità del T.A.E.G., in ragione della mancata inclusione nel suo calcolo di voci di costo rilevanti ai fini della sua quantificazione.
Pertanto, ha chiesto dichiararsi nullo e revocarsi il decreto ingiuntivo opposto e, in via istruttoria, ammettersi C.T.U. contabile, con vittoria di spese.
In comparsa di costituzione e risposta ha chiesto il rigetto delle Parte_2
domande avversarie in quanto infondate in fatto o in diritto e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, previa concessione della sua provvisoria esecutività, con vittoria di spese.
Con sentenza n. 895/2021, pubblicata il 1° aprile 2021, il Tribunale di
Brescia ha ritenuto che:
- il credito azionato in via monitoria è provato sulla base del contratto,
recante le condizioni economiche applicate al rapporto, e dell'estratto conto certificato emesso ai sensi dell'art. 50 T.u.b.;
- l'opponente non ha contestato la stipula del contratto in oggetto, né ha precisato perché le risultanze contabili della banca sarebbero inattendibili;
- la mancanza del piano di ammortamento non incide sulla certezza del credito, trattandosi di un prestito personale da rimborsare in rate mensili di importo costante e predeterminato, rispetto alle quali la certificazione ai sensi dell'art. 50 T.u.b. contiene puntuali indicazioni circa gli importi dovuti a titolo di capitale e interessi;
- il T.A.E.G. è un mero indicatore del costo complessivo del finanziamento e non rappresenta il tasso di interesse pattuito;
di conseguenza, non rileva né ai fini dell'accertamento dell'usura, né come condizione contrattuale ai fini dell'applicazione della sanzione prevista dall'art. 117 T.U.B.; inoltre,
la normativa di settore non impone la specificazione nel contratto delle voci di costo rilevanti ai fini della sua determinazione, limitandosi a richiedere (l'art. 125 bis t.u.b.), nel caso del credito al consumo, la sola indicazione del predetto indice;
nel contratto de quo sono chiaramente indicati sia il T.a.n. al 6,50% che il T.a.e.g. al 7,24%, i quali non risultano usurari in base al Decreto Ministeriale di riferimento (Cfr. D.M del
23.12.2010 relativo al primo trimestre 2011), per la categoria dei finanziamenti alle imprese erogati dalle banche, qual è quello di specie;
in ogni caso, l'ipotetica e indimostrata difformità del T.A.E.G. contrattuale rispetto a quello calcolato dal perito di parte non può condurre all'applicazione del tasso sostitutivo legale, operando tale sanzione solo in caso di difformità delle “condizioni economiche” previste in contratto rispetto a quelle pubblicizzate.
Sulla scorta di tali argomentazioni, il Tribunale di Brescia ha rigettato l'opposizione, condannando l'opponente a rifondere all'opposta le spese di lite e gli accessori di legge.
Avverso la predetta pronuncia ha proposto appello Parte_3
sulla scorta di due motivi di gravame.
[...]
Si è costituita in giudizio in qualità di procuratrice di Parte_2 [...]
cessionaria dei crediti di eccependo Parte_1 Controparte_2
l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello e chiedendone, pertanto, il rigetto.
All'udienza del 16 febbraio 2022, la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
Precisate le conclusioni, all'udienza dell'8 gennaio 2025, la Corte ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini previsti dall'art. 190 cod. proc. civ. per il deposito delle comparse conclusioni e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante contesta la statuizione del Tribunale
secondo cui la mancata produzione del piano di ammortamento non incide sulla certezza del credito.
In particolare, sottolinea che, in base all'art. 3 del contratto, “gli interessi
corrispettivi sono calcolati mediante piano di ammortamento alla
francese”, il quale comporta la capitalizzazione composta degli interessi,
con imputazione occulta e non concordata di un tasso effettivo maggiore rispetto a quello pattuito. Dunque, la mancata produzione del piano di ammortamento determina il difetto di prova del credito e incide sulla sua determinabilità.
Pertanto, nel caso in esame, gli interessi non possono dirsi validamente pattuiti, con conseguente violazione dell'art. 1284 co. III cod. civ. e la relativa clausola non può dirsi determinata, con la conseguenza che il contratto è parzialmente nullo ai sensi degli artt. 1418 e 1346 cod. civ.
Con il secondo motivo l'appellante ha censurato le statuizioni del
Tribunale secondo le quali “è noto che il TAEG rappresenta un mero
indicatore di costo che sintetizza, ai fini della trasparenza e della
confrontabilità delle offerte, il costo complessivo del finanziamento;
non
è, invece, rappresentativo del tasso di interesse pattuito, non potendo di
conseguenza essere considerato né ai fini dell'accertamento del tasso soglia usura né dell'applicazione della sanzione ex art. 117 TUB, quale
condizione contrattuale” e “quanto alla lamentata omessa indicazione in
contratto delle voci di costo rilevanti ai fini della determinazione del
T.A.E.G. è sufficiente osservare che la normativa di settore non impone
detta specificazione, limitandosi a richiedere, in determinati casi (come
nelle ipotesi del credito al consumo), l'indicazione del predetto indice
sintetico”.
Al riguardo lamenta che, nel calcolo del T.A.E.G., non è stato incluso il costo dell'assicurazione “fatta obbligatoriamente stipulare” dalla mutuante e che la sua esclusione ha determinato l'indicazione di tale onere in misura errata (7,24% in luogo del 9,66% stimato dal c.t.p.). Ciò
comporta la nullità della relativa clausola per scorretta indicazione dell' .A.E.G., nel caso del credito al consumo, quale è quello in CP_3
esame, come desumibile dal contratto prodotto che, oltre alle condizioni generali, contiene la sezione “informazioni europee di base sul credito ai consumatori”.
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello
ex art. 342 c.p.c. sollevata dall'appellata.
Ritiene, infatti, la Corte che parte appellante abbia illustrato in maniera chiara e compiuta nei motivi di appello le singole censure mosse al provvedimento impugnato nonché i principi di diritto che, a suo dire, il giudice avrebbe violato e la diversa regolamentazione che avrebbe dovuto adottare. Va ricordato che in questo senso si è già pronunciata la Corte di
Cassazione a Sezioni Unite (27199/2017) che ha chiarito che <
342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv.
con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.>>
L'eccezione va, pertanto, disattesa.
Sempre in via preliminare si osserva che, sebbene la non abbia CP_1
formulato uno specifico motivo di censura sul punto, nelle conclusioni ha comunque riproposto l'eccezione relativa al mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria. Tale eccezione è infondata perché, come già evidenziato nella sentenza impugnata e risultante dalla documentazione in atti (cfr. verbale negativo depositato da il Parte_2
28 giugno 2018), il procedimento in oggetto è stato regolarmente svolto e si è concluso con esito negativo.
Il primo motivo è infondato. Le contestazioni sollevate attengono alla mancanza di prova della pretesa creditizia e all'indeterminatezza della clausola relativa agli interessi a seguito della mancata produzione in atti del piano di ammortamento alla francese relativo al finanziamento per cui è causa e, in ogni caso, per la divergenza tra il tasso pattuito e quello effettivo - occulto e non concordato
- più sfavorevole per il cliente derivante dalla capitalizzazione composta che caratterizza l'ammortamento alla francese, il cui accertamento comporterebbe la nullità parziale del contratto.
Per accertare la determinatezza o determinabilità dell'oggetto dell'obbligazione accessoria relativa agli interessi, è indispensabile che gli elementi estrinseci o i parametri volti alla determinazione degli interessi ad un tasso diverso da quello legale siano specifici.
Pertanto, si ha indeterminatezza quando le clausole, pur apparendo analitiche da un punto di vista matematico - finanziario, sono formulate in modo tale da non dar luogo ad un'univoca applicazione, ma prevedono la scelta applicativa tra più alternative possibili, ciascuna delle quali comportante l'applicazione di tassi di interessi diversi e, pertanto, tali clausole non possono dirsi determinate o determinabili nel loro oggetto come richiesto dagli artt. 1418 e 1346 cod. civ.; al contrario, la determinabilità è definibile come la possibilità di identificare chiaramente l'oggetto della clausola sulla base dagli elementi prestabiliti dalle parti.
Se le clausole contrattuali che dovrebbero consentire di determinare il piano di rimborso di un prestito non consentono un'univoca applicazione, ma prevedono una scelta tra più alternative possibili, il piano risulta indeterminato, perché dalle disposizioni contrattuali dovrebbe essere possibile determinare ex ante in modo preciso un univoco piano di ammortamento.
Il Collegio rileva come i parametri relativi alle modalità di ammortamento siano nella fattispecie ben rintracciabili all'interno delle disposizioni contrattuali e, di conseguenza, siano tali da non potersi ritenere l'indeterminatezza o indeterminabilità delle condizioni economiche del mutuo da un punto di vista matematico-finanziario, poiché
sufficientemente indicati per capirne il funzionamento generale.
Diversamente da quanto prospettato dall'appellante, la nullità parziale del contratto non può discendere neppure dal fatto che le parti abbiano optato per il piano di ammortamento “alla francese” (art. 3 delle condizioni generali di contratto).
Infatti, è noto che tale tipologia di ammortamento rappresenta una modalità di calcolo degli interessi in ciascuna rata, che consente di determinare in modo analitico la composizione della rata stessa,
distinguendo la quota capitale e la quota interessi.
Come tutte le forme di rimborso che prevedono il pagamento annuo degli interessi sul debito ancora esistente, l'ammortamento alla francese,
configura per il debitore un onere equivalente a quello derivante dall'applicazione dell'interesse composto, la cui formula, nel caso in esame, viene impiegata solamente per il calcolo dell'importo della rata costante. Infatti, una volta fissato l'importo della rata, gli interessi inclusi in essa sono calcolati esclusivamente sul capitale residuo e mai su interessi già maturati, escludendosi così ogni forma di anatocismo e incertezza sull'importo degli stessi.
In materia è di recente intervenuta la Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 15340/2024, nella quale si afferma il seguente principio di diritto: <In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale
del prestito regolato da un piano di ammortamento «alla francese» di tipo
standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto
la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di
capitalizzazione «composto» degli interessi debitori, per indeterminatezza
o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della
normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei
rapporti tra gli istituti di credito e i clienti>> e ciò anche se
l'ammortamento “alla Francese” può determinare un significativo
incremento del costo complessivo del denaro preso a prestito per effetto
del regime “composto” di capitalizzazione degli interessi, il quale
rappresenta un ulteriore “prezzo” da esplicitare chiaramente nel
contratto, poiché <<l prodotto in ogni periodo si somma al>
capitale e produce a sua volta interessi>>.
Nel caso sottoposto alle Sezioni Unite, il Tribunale rimettente aveva chiesto altresì se la maggior quota di interessi complessamente dovuti in presenza di ammortamento «alla francese» rispetto a quello «all'italiana» costituisca un prezzo ulteriore e occulto che rende il tasso d'interesse effettivo maggiore di quello nominale (TAN) e del TAEG dichiarati nel contratto, di cui il cliente dovrebbe essere informato, con conseguente nullità parziale della relativa clausola contrattuale per violazione dell'articolo 117, comma 4, T.u.b.
A riguardo, i Giudici di legittimità hanno chiarito che la differenza tra i due piani di ammortamento non dipende dal fatto che il tasso di interesse effettivo nel caso di ammortamento “alla francese” sia complessivamente maggiore di quello nominale, <quanto piuttosto dall'essere tale effetto
riconducibile alla scelta concordata del tempo e del modo del rimborso
del capitale, in cui le rate iniziali prevedono interessi più elevati perché è
più elevato il capitale (non ancora restituito) di cui il debitore ha
beneficiato>> e tale differenza è ascrivibile alla circostanza che nell'ammortamento “all'italiana” il capitale si abbatte più velocemente
(con pagamento di rate iniziali più alte) e, quindi, gli interessi che maturano sul capitale residuo sono inevitabilmente più bassi.
Il maggior carico di interessi derivante dell'ammortamento alla
“francese”, prosegue la Suprema Corte, <non deriva dunque da un
fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non
maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo,
prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul
TAEG, ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di
prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente>>.
Escluso, quindi, che l'ammortamento alla francese possa dare luogo ad anatocismo in contrasto col divieto posto dall'art. 1283 cod. civ., il
Collegio rileva che il contratto in esame riporta specificamente l'ammontare dell'importo finanziato e di quello erogato, i tassi di interesse applicati (T.A.N. al 6,50% e T.A.E.G. al 7,24%), il numero delle rate (60),
la cadenza mensile ed il relativo importo (412,45 €) e che l'accettazione del piano di ammortamento richiamato in contratto ricomprende anche l'accettazione delle modalità matematico -finanziarie di costruzione del medesimo.
Dunque, fin dalla stipula del contratto, la ha avuto conoscenza CP_1
delle condizioni del finanziamento e, in particolare, dei parametri relativi alle modalità di ammortamento, i quali sono ben rintracciabili all'interno delle disposizioni contrattuali, recanti una dettagliata rappresentazione dei costi del finanziamento e delle modalità di restituzione del prestito;
ciò è
sufficiente a costruire in modo univoco e determinato il piano dei pagamenti necessari alla estinzione del mutuo, sicché si deve escludere che l'ammortamento alla francese implichi l'indeterminatezza del tasso di interesse, l'applicazione di un tasso superiore a quello indicato nel contratto e la violazione del divieto di anatocismo.
Correttamente, quindi, il Giudice di primo grado, nella sentenza impugnata, ha ritenuto che la mancata produzione del piano di ammortamento non inficiasse la certezza del saldo e non comportasse alcuna indeterminatezza del tasso.
Passando ad esaminare il secondo motivo il Collegio rileva quanto segue.
Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, il contratto in oggetto è un prestito personale stipulato da una persona fisica per
“esigenze familiari” e rientra, pertanto, nella categoria dei crediti al consumo, ricomprendente tutti i finanziamenti erogati da istituti di credito a favore di una “persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività
imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta” (art. 3, co. I, lett. a), del codice del consumo).
L'appellante, esattamente inquadrando il contratto de quo nel credito al consumo, lamenta l'errata indicazione nel contratto del T.A.E.G./I.S.C.
dovuta alla mancata inclusione in esso del “Premio Assicurativo
Richiedente”, pagato contestualmente alla stipula del finanziamento, e domanda dichiararsi la nullità in parte qua del contratto.
Ai sensi dell'art. 121, co. I, lett. e), T.u.b., nel testo vigente a seguito delle modifiche apportate al capo II del Titolo VI dal D.lgs. 13 agosto 2010, n.
141, emanato in attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, il “costo totale del credito” include “gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza”. Nel costo totale del credito, ai sensi del comma 2 del predetto articolo, “sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte”.
La lettera m) del medesimo articolo fornisce poi la definizione del "tasso annuo effettivo globale" o "TAEG", che indica “il costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua dell'importo totale del credito”.
Dunque, anche il premio assicurativo, ove rivesta i suddetti requisiti, deve essere obbligatoriamente considerato ai fini della quantificazione dell' .A.E.G. CP_3
Anche la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, pronunciatasi varie volte sul tema, con la recentissima sentenza n. 337 del 13 marzo 2025, ha ribadito che: <ai sensi dell'articolo 3, lettera g), della direttiva 2008/48,
la nozione di “costo totale del credito per il consumatore” include “tutti
i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre
spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito
e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili”.
Conformemente a tale disposizione, detti costi comprendono anche i costi
relativi ai servizi accessori connessi con il contratto di credito, a
condizione che la conclusione di un contratto avente ad oggetto un
servizio sia obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle
condizioni contrattuali offerte>> e che <
i), della direttiva 2008/48, il TAEG corrisponde al costo totale del credito al consumatore espresso in percentuale annua dell'importo totale del
credito>>.
Tale indicatore, che normalmente assolve ad una funzione meramente informativa, nell'ambito del credito al consumo, riveste carattere essenziale, la cui mancata o erronea indicazione determina l'invalidità
parziale del contratto.
Infatti l'art. 125 bis co. VI T.U.B., ferma la validità del contratto nel suo complesso, sanziona con la nullità le singole clausole contrattuali che non includano nel T.A.E.G. pubblicizzato i costi o li includano in modo non corretto e prevede che “nei casi di assenza o di nullità delle relative clausole contrattuali: a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal
Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese;
b) la durata del credito è di trentasei mesi”.
Fatte queste premesse, ritiene la Corte che il premio assicurativo in oggetto
(pari ad euro 1080,00), il cui importo è stato versato contestualmente alla concessione del credito, tanto che l'importo finanziato ne ricomprende l'importo, è espressamente indicato in contratto come prevista a
“Protezione del credito personale”, da cui si evince come essa fosse necessaria per la concessione del credito in quanto assicurazione connessa e volta a garantire la restituzione del credito;
essa rientra, pertanto, nella nozione di costo totale del credito per il consumatore ai sensi dell'art. 121,
co. I e II, del T.u.b. e dell'art. 3, lettera g), della Direttiva 2008/48, per come interpretato anche dalla Corte di Giustizia nella sentenza succitata,
ed è quindi rilevante ai fini del calcolo del T.A.E.G.
Pertanto, la causa deve essere rimessa sul ruolo per procedersi ad attività
istruttoria finalizzata a verificare se, nel calcolo del T.A.E.G./I.S.C.
indicato in contratto, sia stato ricompreso il costo dell'assicurazione e, nel caso in cui non sia stato considerato, stante la nullità della clausola in oggetto, determinare il valore del tasso sostitutivo previsto dall'art. 125
bis co. VI T.U.B., per l'intera durata del contratto.
Spese con la sentenza definitiva
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, non definitivamente pronunciando:
1) rigetta il primo motivo d'appello proposto da Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Brescia n. 895/2021 pubblicata in data 01 aprile 2021;
2) dispone procedersi, in relazione al secondo motivo, ad ulteriore attività
istruttoria, come da separata ordinanza;
3) spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 16 aprile 2025.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Annamaria Laneri Giuseppe Magnoli
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, così composta: R. Gen. N. 1115/2021
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott.ssa Vittoria Gabriele Consigliere
Dott.ssa Annamaria Laneri Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A NON DEFINITIVA
nella causa civile n. R.G. 1115/2021 promossa con atto di citazione notificato in data 29 ottobre 2021 e posta in decisione all'udienza
collegiale del 8 gennaio 2025
OGGETTO: Bancari d a
(deposito bancario,
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1 cassetta di sicurezza, residente in Pontoglio (BS), Vicolo Quarterazzo n. 1; rappresentata e apertura di credito difesa dall'avv. Luca Berni del Foro di Parma ed elettivamente domiciliata bancario, anticipazione presso il suo studio in Parma, Strada agli Ospizi Civili n. 2/b, in virtù di bancaria, conto corrente procura allegata all'atto di citazione in appello;
bancario, sconto
APPELLANTE bancario)
c o n t r o Codice: 140041
(C.F. e P.I.V.A. n. , con sede legale Parte_1 P.IVA_1
in Conegliano (TV), via Vittorio Alfieri n. 1, in persona della procuratrice (C.F. e P.I. , con sede legale in Messina, via Parte_2 P.IVA_2
Bonsignore n. 1, giusta procura a rogito dal Notaio di Persona_1
Pordenone del 31/05/2016 al n. Rep. 292541, racc. n. 27743, atto registrato a Pordenone il 09/06/2016 N. 6039 Serie 1T; rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Barbaro del Foro di Messina, giusta procura generale alle liti autenticata nella firma dal notaio di Messina il Persona_2
9.07.2010 al n.27259 Rep., n.10274 Racc., ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Claudio Cambedda, in Brescia, via Carlo Zima
n. 2;
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia, pubblicata in data
1° aprile 2021, n. 895/2021.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis rejectis, previa ogni e più
opportuna declaratoria del caso e di Legge, ivi compresa la sospensione della sua immediata esecutività, riformare integralmente l'impugnata
Sentenza del Tribunale di Brescia n. 895/2021 (Giudice Dott.ssa A.
Castellani) emessa il 31/3/2021, pubblicata l'1/4/2021 (resa nella causa civile R.G. n. 15185/2017) non notificata, il tutto per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate in primo grado che di seguito si trascrivono integralmente: “Piaccia all'adito Tribunale di Brescia, contrariis rejectis,
così giudicare: IN VIA PREGIUDIZIALE: accertato e dichiarato che la materia è tra quelle per cui è obbligatorio esperire la procedura di mediazione in quanto afferente i contratti bancari assicurativi ai sensi del
D. Lgs 28/2010 (come modificato dal D.L. 69/2013, convertito in legge dall'art. 1 comma 1 L. 98/2013) per l'effetto sospendere il presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e ordinare che venga instaurata la procedura davanti ad un idoneo organismo;
IN VIA
PRELIMINARE: revocare il decreto ingiuntivo n. 2752/2017 del
16/5/2017 in quanto emesso in assenza dei presupposti previsti per legge,
come tale dichiararlo nullo e di nessun effetto;
IN VIA PRELIMINARE
NEL MERITO e nella denegata ipotesi in cui l'opposta insistesse per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n.
2752/2017 del Tribunale di Brescia, rigettare tale istanza per le ragioni e le argomentazioni tutte di cui in narrativa, sia in fatto che in diritto,
essendo l'opposizione fondata su prova scritta e di pronta e facile soluzione;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: - Dichiarare nullo e/o invalido e/o inefficace nel rito e nel merito il decreto ingiuntivo opposto n. 2752/2017 per le ragioni di cui in narrativa, sia in fatto che in diritto,
disponendone la revoca;
- Accertare e dichiarare la nullità del contratto di contratto di finanziamento n. 2124110 ex Art. 1419 c.c. in relazione all'Art. 1284, 3° comma, Cod. Civ. relativamente all'imputazione di oneri finanziari non validamente pattuiti in quanto superiori al tasso espresso in contratto, ricalcolando il piano di ammortamento del contratto in questione con imputazione degli interessi nella misura legale fin dalla sua stipula e conseguentemente accertare e dichiarare l'esatto e inferiore importo eventualmente ancora dovuto dalla Sig.ra a mezzo di idonea CP_1 c.t.u. tecnico contabile che fin da ora si chiede sul rapporto in questione;
IN VIA ISTRUTTORIA: con espressa riserva di altro dedurre, produrre e capitolare entro i termini di legge in apposite memorie, si chiede fin da ora ammissione di consulenza tecnica d'ufficio contabile econometria al fine di determinare l'esatto dare-avere tra le parti, tenuto conto degli esiti delle
Consulenze di Parte agli atti anche in considerazione dei principi di cui all'art. 644 3° comma seconda parte c.p. IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compenso professionale interamente rifusi, oltre oneri come per legge e con distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario.
Le presenti conclusioni devono ritenersi integrate dalle istanze tutte, anche in linea istruttoria dedotte nelle prime, seconde e terze memorie ex art. 183, 6° comma c.p.c. rispettivamente depositate il 28/5/2019, 24/6/2019 e
19/7/2019”. In via istruttoria: previa rimessione in istruttoria, si chiede sin da ora accogliersi le istanze istruttorie come formulate nella memoria n. 2
ai sensi dell'art. 183, VI comma c.p.c., da parte dell'odierna attrice nell'ambito del giudizio di primo grado. In ogni caso: Vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio e con distrazione delle spese in favore del sottoscritto procuratore antistatario”
Dell'appellata
“1.- In via preliminare, rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, non sussistendone i presupposti di legge nel caso in esame;
2.- Ritenere e dichiarare inammissibili in diritto e infondati in fatto i motivi di appello per quanto esposto in narrativa e,
per l'effetto, confermare la sentenza impugnata;
3.- In subordine, nella remota ipotesi di accoglimento, anche parziale, dei motivi di opposizione,
ritenere e dichiarare infondate in fatto e inammissibili in diritto le domande attoree per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto,
condannare l'appellante al pagamento degli importi liquidati nella sentenza impugnata o della diversa somma che dovesse risultare dovuta in corso di causa, oltre interessi come da domanda dal dovuto sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio. Salvis iuribus”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato ha Controparte_1
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2752/2017 col quale il Tribunale di Brescia le ha ingiunto di pagare la somma di € 14.370,15,
oltre interessi convenzionali e spese di procedura, in favore di Parte_2
procuratrice di in quanto cessionaria del credito Parte_1
originariamente vantato da quale debito residuo del Controparte_2
contratto di finanziamento n. 2124110, stipulato tra le parti in data 3 marzo
2011.
In particolare, l'opponente ha dedotto, in via pregiudiziale, il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria e, nel merito,
l'inidoneità della documentazione prodotta a provare l'ammontare del credito e l'erroneità del T.A.E.G., in ragione della mancata inclusione nel suo calcolo di voci di costo rilevanti ai fini della sua quantificazione.
Pertanto, ha chiesto dichiararsi nullo e revocarsi il decreto ingiuntivo opposto e, in via istruttoria, ammettersi C.T.U. contabile, con vittoria di spese.
In comparsa di costituzione e risposta ha chiesto il rigetto delle Parte_2
domande avversarie in quanto infondate in fatto o in diritto e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, previa concessione della sua provvisoria esecutività, con vittoria di spese.
Con sentenza n. 895/2021, pubblicata il 1° aprile 2021, il Tribunale di
Brescia ha ritenuto che:
- il credito azionato in via monitoria è provato sulla base del contratto,
recante le condizioni economiche applicate al rapporto, e dell'estratto conto certificato emesso ai sensi dell'art. 50 T.u.b.;
- l'opponente non ha contestato la stipula del contratto in oggetto, né ha precisato perché le risultanze contabili della banca sarebbero inattendibili;
- la mancanza del piano di ammortamento non incide sulla certezza del credito, trattandosi di un prestito personale da rimborsare in rate mensili di importo costante e predeterminato, rispetto alle quali la certificazione ai sensi dell'art. 50 T.u.b. contiene puntuali indicazioni circa gli importi dovuti a titolo di capitale e interessi;
- il T.A.E.G. è un mero indicatore del costo complessivo del finanziamento e non rappresenta il tasso di interesse pattuito;
di conseguenza, non rileva né ai fini dell'accertamento dell'usura, né come condizione contrattuale ai fini dell'applicazione della sanzione prevista dall'art. 117 T.U.B.; inoltre,
la normativa di settore non impone la specificazione nel contratto delle voci di costo rilevanti ai fini della sua determinazione, limitandosi a richiedere (l'art. 125 bis t.u.b.), nel caso del credito al consumo, la sola indicazione del predetto indice;
nel contratto de quo sono chiaramente indicati sia il T.a.n. al 6,50% che il T.a.e.g. al 7,24%, i quali non risultano usurari in base al Decreto Ministeriale di riferimento (Cfr. D.M del
23.12.2010 relativo al primo trimestre 2011), per la categoria dei finanziamenti alle imprese erogati dalle banche, qual è quello di specie;
in ogni caso, l'ipotetica e indimostrata difformità del T.A.E.G. contrattuale rispetto a quello calcolato dal perito di parte non può condurre all'applicazione del tasso sostitutivo legale, operando tale sanzione solo in caso di difformità delle “condizioni economiche” previste in contratto rispetto a quelle pubblicizzate.
Sulla scorta di tali argomentazioni, il Tribunale di Brescia ha rigettato l'opposizione, condannando l'opponente a rifondere all'opposta le spese di lite e gli accessori di legge.
Avverso la predetta pronuncia ha proposto appello Parte_3
sulla scorta di due motivi di gravame.
[...]
Si è costituita in giudizio in qualità di procuratrice di Parte_2 [...]
cessionaria dei crediti di eccependo Parte_1 Controparte_2
l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello e chiedendone, pertanto, il rigetto.
All'udienza del 16 febbraio 2022, la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
Precisate le conclusioni, all'udienza dell'8 gennaio 2025, la Corte ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini previsti dall'art. 190 cod. proc. civ. per il deposito delle comparse conclusioni e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante contesta la statuizione del Tribunale
secondo cui la mancata produzione del piano di ammortamento non incide sulla certezza del credito.
In particolare, sottolinea che, in base all'art. 3 del contratto, “gli interessi
corrispettivi sono calcolati mediante piano di ammortamento alla
francese”, il quale comporta la capitalizzazione composta degli interessi,
con imputazione occulta e non concordata di un tasso effettivo maggiore rispetto a quello pattuito. Dunque, la mancata produzione del piano di ammortamento determina il difetto di prova del credito e incide sulla sua determinabilità.
Pertanto, nel caso in esame, gli interessi non possono dirsi validamente pattuiti, con conseguente violazione dell'art. 1284 co. III cod. civ. e la relativa clausola non può dirsi determinata, con la conseguenza che il contratto è parzialmente nullo ai sensi degli artt. 1418 e 1346 cod. civ.
Con il secondo motivo l'appellante ha censurato le statuizioni del
Tribunale secondo le quali “è noto che il TAEG rappresenta un mero
indicatore di costo che sintetizza, ai fini della trasparenza e della
confrontabilità delle offerte, il costo complessivo del finanziamento;
non
è, invece, rappresentativo del tasso di interesse pattuito, non potendo di
conseguenza essere considerato né ai fini dell'accertamento del tasso soglia usura né dell'applicazione della sanzione ex art. 117 TUB, quale
condizione contrattuale” e “quanto alla lamentata omessa indicazione in
contratto delle voci di costo rilevanti ai fini della determinazione del
T.A.E.G. è sufficiente osservare che la normativa di settore non impone
detta specificazione, limitandosi a richiedere, in determinati casi (come
nelle ipotesi del credito al consumo), l'indicazione del predetto indice
sintetico”.
Al riguardo lamenta che, nel calcolo del T.A.E.G., non è stato incluso il costo dell'assicurazione “fatta obbligatoriamente stipulare” dalla mutuante e che la sua esclusione ha determinato l'indicazione di tale onere in misura errata (7,24% in luogo del 9,66% stimato dal c.t.p.). Ciò
comporta la nullità della relativa clausola per scorretta indicazione dell' .A.E.G., nel caso del credito al consumo, quale è quello in CP_3
esame, come desumibile dal contratto prodotto che, oltre alle condizioni generali, contiene la sezione “informazioni europee di base sul credito ai consumatori”.
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello
ex art. 342 c.p.c. sollevata dall'appellata.
Ritiene, infatti, la Corte che parte appellante abbia illustrato in maniera chiara e compiuta nei motivi di appello le singole censure mosse al provvedimento impugnato nonché i principi di diritto che, a suo dire, il giudice avrebbe violato e la diversa regolamentazione che avrebbe dovuto adottare. Va ricordato che in questo senso si è già pronunciata la Corte di
Cassazione a Sezioni Unite (27199/2017) che ha chiarito che <
342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv.
con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.>>
L'eccezione va, pertanto, disattesa.
Sempre in via preliminare si osserva che, sebbene la non abbia CP_1
formulato uno specifico motivo di censura sul punto, nelle conclusioni ha comunque riproposto l'eccezione relativa al mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria. Tale eccezione è infondata perché, come già evidenziato nella sentenza impugnata e risultante dalla documentazione in atti (cfr. verbale negativo depositato da il Parte_2
28 giugno 2018), il procedimento in oggetto è stato regolarmente svolto e si è concluso con esito negativo.
Il primo motivo è infondato. Le contestazioni sollevate attengono alla mancanza di prova della pretesa creditizia e all'indeterminatezza della clausola relativa agli interessi a seguito della mancata produzione in atti del piano di ammortamento alla francese relativo al finanziamento per cui è causa e, in ogni caso, per la divergenza tra il tasso pattuito e quello effettivo - occulto e non concordato
- più sfavorevole per il cliente derivante dalla capitalizzazione composta che caratterizza l'ammortamento alla francese, il cui accertamento comporterebbe la nullità parziale del contratto.
Per accertare la determinatezza o determinabilità dell'oggetto dell'obbligazione accessoria relativa agli interessi, è indispensabile che gli elementi estrinseci o i parametri volti alla determinazione degli interessi ad un tasso diverso da quello legale siano specifici.
Pertanto, si ha indeterminatezza quando le clausole, pur apparendo analitiche da un punto di vista matematico - finanziario, sono formulate in modo tale da non dar luogo ad un'univoca applicazione, ma prevedono la scelta applicativa tra più alternative possibili, ciascuna delle quali comportante l'applicazione di tassi di interessi diversi e, pertanto, tali clausole non possono dirsi determinate o determinabili nel loro oggetto come richiesto dagli artt. 1418 e 1346 cod. civ.; al contrario, la determinabilità è definibile come la possibilità di identificare chiaramente l'oggetto della clausola sulla base dagli elementi prestabiliti dalle parti.
Se le clausole contrattuali che dovrebbero consentire di determinare il piano di rimborso di un prestito non consentono un'univoca applicazione, ma prevedono una scelta tra più alternative possibili, il piano risulta indeterminato, perché dalle disposizioni contrattuali dovrebbe essere possibile determinare ex ante in modo preciso un univoco piano di ammortamento.
Il Collegio rileva come i parametri relativi alle modalità di ammortamento siano nella fattispecie ben rintracciabili all'interno delle disposizioni contrattuali e, di conseguenza, siano tali da non potersi ritenere l'indeterminatezza o indeterminabilità delle condizioni economiche del mutuo da un punto di vista matematico-finanziario, poiché
sufficientemente indicati per capirne il funzionamento generale.
Diversamente da quanto prospettato dall'appellante, la nullità parziale del contratto non può discendere neppure dal fatto che le parti abbiano optato per il piano di ammortamento “alla francese” (art. 3 delle condizioni generali di contratto).
Infatti, è noto che tale tipologia di ammortamento rappresenta una modalità di calcolo degli interessi in ciascuna rata, che consente di determinare in modo analitico la composizione della rata stessa,
distinguendo la quota capitale e la quota interessi.
Come tutte le forme di rimborso che prevedono il pagamento annuo degli interessi sul debito ancora esistente, l'ammortamento alla francese,
configura per il debitore un onere equivalente a quello derivante dall'applicazione dell'interesse composto, la cui formula, nel caso in esame, viene impiegata solamente per il calcolo dell'importo della rata costante. Infatti, una volta fissato l'importo della rata, gli interessi inclusi in essa sono calcolati esclusivamente sul capitale residuo e mai su interessi già maturati, escludendosi così ogni forma di anatocismo e incertezza sull'importo degli stessi.
In materia è di recente intervenuta la Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 15340/2024, nella quale si afferma il seguente principio di diritto: <In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale
del prestito regolato da un piano di ammortamento «alla francese» di tipo
standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto
la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di
capitalizzazione «composto» degli interessi debitori, per indeterminatezza
o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della
normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei
rapporti tra gli istituti di credito e i clienti>> e ciò anche se
l'ammortamento “alla Francese” può determinare un significativo
incremento del costo complessivo del denaro preso a prestito per effetto
del regime “composto” di capitalizzazione degli interessi, il quale
rappresenta un ulteriore “prezzo” da esplicitare chiaramente nel
contratto, poiché <<l prodotto in ogni periodo si somma al>
capitale e produce a sua volta interessi>>.
Nel caso sottoposto alle Sezioni Unite, il Tribunale rimettente aveva chiesto altresì se la maggior quota di interessi complessamente dovuti in presenza di ammortamento «alla francese» rispetto a quello «all'italiana» costituisca un prezzo ulteriore e occulto che rende il tasso d'interesse effettivo maggiore di quello nominale (TAN) e del TAEG dichiarati nel contratto, di cui il cliente dovrebbe essere informato, con conseguente nullità parziale della relativa clausola contrattuale per violazione dell'articolo 117, comma 4, T.u.b.
A riguardo, i Giudici di legittimità hanno chiarito che la differenza tra i due piani di ammortamento non dipende dal fatto che il tasso di interesse effettivo nel caso di ammortamento “alla francese” sia complessivamente maggiore di quello nominale, <quanto piuttosto dall'essere tale effetto
riconducibile alla scelta concordata del tempo e del modo del rimborso
del capitale, in cui le rate iniziali prevedono interessi più elevati perché è
più elevato il capitale (non ancora restituito) di cui il debitore ha
beneficiato>> e tale differenza è ascrivibile alla circostanza che nell'ammortamento “all'italiana” il capitale si abbatte più velocemente
(con pagamento di rate iniziali più alte) e, quindi, gli interessi che maturano sul capitale residuo sono inevitabilmente più bassi.
Il maggior carico di interessi derivante dell'ammortamento alla
“francese”, prosegue la Suprema Corte, <non deriva dunque da un
fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non
maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo,
prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul
TAEG, ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di
prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente>>.
Escluso, quindi, che l'ammortamento alla francese possa dare luogo ad anatocismo in contrasto col divieto posto dall'art. 1283 cod. civ., il
Collegio rileva che il contratto in esame riporta specificamente l'ammontare dell'importo finanziato e di quello erogato, i tassi di interesse applicati (T.A.N. al 6,50% e T.A.E.G. al 7,24%), il numero delle rate (60),
la cadenza mensile ed il relativo importo (412,45 €) e che l'accettazione del piano di ammortamento richiamato in contratto ricomprende anche l'accettazione delle modalità matematico -finanziarie di costruzione del medesimo.
Dunque, fin dalla stipula del contratto, la ha avuto conoscenza CP_1
delle condizioni del finanziamento e, in particolare, dei parametri relativi alle modalità di ammortamento, i quali sono ben rintracciabili all'interno delle disposizioni contrattuali, recanti una dettagliata rappresentazione dei costi del finanziamento e delle modalità di restituzione del prestito;
ciò è
sufficiente a costruire in modo univoco e determinato il piano dei pagamenti necessari alla estinzione del mutuo, sicché si deve escludere che l'ammortamento alla francese implichi l'indeterminatezza del tasso di interesse, l'applicazione di un tasso superiore a quello indicato nel contratto e la violazione del divieto di anatocismo.
Correttamente, quindi, il Giudice di primo grado, nella sentenza impugnata, ha ritenuto che la mancata produzione del piano di ammortamento non inficiasse la certezza del saldo e non comportasse alcuna indeterminatezza del tasso.
Passando ad esaminare il secondo motivo il Collegio rileva quanto segue.
Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, il contratto in oggetto è un prestito personale stipulato da una persona fisica per
“esigenze familiari” e rientra, pertanto, nella categoria dei crediti al consumo, ricomprendente tutti i finanziamenti erogati da istituti di credito a favore di una “persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività
imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta” (art. 3, co. I, lett. a), del codice del consumo).
L'appellante, esattamente inquadrando il contratto de quo nel credito al consumo, lamenta l'errata indicazione nel contratto del T.A.E.G./I.S.C.
dovuta alla mancata inclusione in esso del “Premio Assicurativo
Richiedente”, pagato contestualmente alla stipula del finanziamento, e domanda dichiararsi la nullità in parte qua del contratto.
Ai sensi dell'art. 121, co. I, lett. e), T.u.b., nel testo vigente a seguito delle modifiche apportate al capo II del Titolo VI dal D.lgs. 13 agosto 2010, n.
141, emanato in attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, il “costo totale del credito” include “gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza”. Nel costo totale del credito, ai sensi del comma 2 del predetto articolo, “sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte”.
La lettera m) del medesimo articolo fornisce poi la definizione del "tasso annuo effettivo globale" o "TAEG", che indica “il costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua dell'importo totale del credito”.
Dunque, anche il premio assicurativo, ove rivesta i suddetti requisiti, deve essere obbligatoriamente considerato ai fini della quantificazione dell' .A.E.G. CP_3
Anche la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, pronunciatasi varie volte sul tema, con la recentissima sentenza n. 337 del 13 marzo 2025, ha ribadito che: <ai sensi dell'articolo 3, lettera g), della direttiva 2008/48,
la nozione di “costo totale del credito per il consumatore” include “tutti
i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre
spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito
e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili”.
Conformemente a tale disposizione, detti costi comprendono anche i costi
relativi ai servizi accessori connessi con il contratto di credito, a
condizione che la conclusione di un contratto avente ad oggetto un
servizio sia obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle
condizioni contrattuali offerte>> e che <
i), della direttiva 2008/48, il TAEG corrisponde al costo totale del credito al consumatore espresso in percentuale annua dell'importo totale del
credito>>.
Tale indicatore, che normalmente assolve ad una funzione meramente informativa, nell'ambito del credito al consumo, riveste carattere essenziale, la cui mancata o erronea indicazione determina l'invalidità
parziale del contratto.
Infatti l'art. 125 bis co. VI T.U.B., ferma la validità del contratto nel suo complesso, sanziona con la nullità le singole clausole contrattuali che non includano nel T.A.E.G. pubblicizzato i costi o li includano in modo non corretto e prevede che “nei casi di assenza o di nullità delle relative clausole contrattuali: a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal
Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese;
b) la durata del credito è di trentasei mesi”.
Fatte queste premesse, ritiene la Corte che il premio assicurativo in oggetto
(pari ad euro 1080,00), il cui importo è stato versato contestualmente alla concessione del credito, tanto che l'importo finanziato ne ricomprende l'importo, è espressamente indicato in contratto come prevista a
“Protezione del credito personale”, da cui si evince come essa fosse necessaria per la concessione del credito in quanto assicurazione connessa e volta a garantire la restituzione del credito;
essa rientra, pertanto, nella nozione di costo totale del credito per il consumatore ai sensi dell'art. 121,
co. I e II, del T.u.b. e dell'art. 3, lettera g), della Direttiva 2008/48, per come interpretato anche dalla Corte di Giustizia nella sentenza succitata,
ed è quindi rilevante ai fini del calcolo del T.A.E.G.
Pertanto, la causa deve essere rimessa sul ruolo per procedersi ad attività
istruttoria finalizzata a verificare se, nel calcolo del T.A.E.G./I.S.C.
indicato in contratto, sia stato ricompreso il costo dell'assicurazione e, nel caso in cui non sia stato considerato, stante la nullità della clausola in oggetto, determinare il valore del tasso sostitutivo previsto dall'art. 125
bis co. VI T.U.B., per l'intera durata del contratto.
Spese con la sentenza definitiva
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, non definitivamente pronunciando:
1) rigetta il primo motivo d'appello proposto da Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Brescia n. 895/2021 pubblicata in data 01 aprile 2021;
2) dispone procedersi, in relazione al secondo motivo, ad ulteriore attività
istruttoria, come da separata ordinanza;
3) spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 16 aprile 2025.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Annamaria Laneri Giuseppe Magnoli