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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 24/12/2025, n. 881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 881 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4166/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 4166/2025 promosso da:
, nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. BENEDETTA Parte_1
ROSINI;
e
, nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. BENEDETTA Parte_2
ROSINI;
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI MATRIMONIO.
CONCLUSIONI:
“1) i ricorrenti vivranno separati, nel reciproco rispetto, con obbligo di comunicarsi le rispettive residenze e ogni eventuale variazione;
2) la casa coniugale sita in Serra San IC (AN) alla Via Serralta n.42, viene assegnata in via esclusiva alla sig.ra con le pertinenze e quanto l'arreda e correda e la stessa Parte_1 quindi continuerà ad abitarci insieme alla figlia;
Per_1
- 1 - 3) il sig. ha già provveduto a lasciare la casa coniugale a Serra San IC e si è Parte_2 trasferito, previo consenso della moglie, in un immobile di proprietà dei genitori sito a
Castelplanio ove attualmente abita;
4) La figlia continuerà ad essere residente nella casa coniugale sita a Serra San Persona_2
IC (AN) alla Via Serralta n.42;
5) Il padre si impegna a rendere/mantenere la propria abitazione funzionale all'accoglimento e al pernottamento della figlia;
6) La figlia ormai maggiorenne frequenta l'università a Forlì; Per_1
7) ferma restando l'ampia libertà dei genitori di gestire la figlia, i coniugi stabiliscono che:
- la figlia, salva sua diversa determinazione, in quanto ha raggiunto la maggiore età, resterà collocata anagraficamente e in via preferenziale presso la madre nell'immobile Parte_1 sito in Serra San IC (AN) alla Via Serralta n.42;
8) i ricorrenti, essendo entrambi economicamente indipendenti, rinunciano a qualsiasi reciproca pretesa a titolo di mantenimento;
9) il sig. provvederà a versare a titolo di contributo al mantenimento in favore della Parte_2 figlia, non indipendente economicamente, la somma di € 400,00 mensili da rivalutare secondo gli indici ISTAT da pagarsi a mezzo bonifico bancario sul C/C intestato alla sig.ra Parte_1 al seguente IBAN [...] entro e on oltre il giorno 10 di ogni mese;
10) I ricorrenti stabiliscono che l'assegno unico universale INPS (o altra misura di sostegno economico alle famiglie con figli comunque denominata che dovesse essere introdotta) verrà percepito dalla sig.ra così come le detrazioni fiscali, se previste dalla legge e in Parte_1 vigore, spetteranno al 100% alla sig.ra ; Parte_1
11) Le spese straordinarie necessarie per la figlia , fino al raggiungimento della Per_1 completa autosufficienza economica della stessa, verranno divise nella misura del 50% a carico della signora e del 50% a carico del signor;
Parte_1 Parte_2
- I ricorrenti precisano, a scanso di equivoci, che si intende qui trascritto quanto previsto dal
Protocollo del Tribunale di Ancona in ogni caso tra le spese straordinarie da ripartire al 50 % fra i genitori sono quelle relative all'iscrizione, frequentazione e permanenza all'università
(tasse-affitto-viaggi);
- Per il rimborso spese sarà sufficiente che chi le abbia affrontate fornisca all'altro obbligato al sostentamento della figlia scontrini fiscali, ricevute, fatture o comunque documenti provenienti
- 2 - da terzi che attestino l'avvenuto pagamento, nonché prescrizioni mediche. La refusione delle spese straordinarie dovrà avvenire entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione dei documenti che le comprovano con il pagamento a mezzo bonifico bancario unitamente al mantenimento;
12) I ricorrenti corrisponderanno a favore della figlia l'importo di euro 200,00 mensili Per_1
a titolo di “paghetta” in particolare ciascun genitore provvederà al versamento dell'importo di
€ 100,00 di sua spettanza entro il 10 di ogni mese in un conto intestato alla stessa ragazza e che quest'ultima potrà utilizzare per le proprie esigenze di vita;
detto importo a titolo di paghetta sarà suscettibile di essere rivalutato e modificato in accordo delle parti in virtù di future esigenze personali della figlia;
Per_1
14) I coniugi hanno altresì già trovato un accordo per gli altri beni mobili ed in particolare per gli arredi di cui alla casa coniugale sita in Serra san IC alla via Serralta n.42, acquistati in costanza di matrimonio al fine di far fronte alle esigenze familiari, i coniugi riconoscono che gli stessi rimarranno a servizio esclusivo della ridetta abitazione e che pertanto rimarranno nella proprietà, nel possesso e godimento della signora , che ivi abita, con rinuncia Parte_1 ad ogni pretesa da parte del signor . Parte_2
15) Tutto quanto sopra costituisce perfetta soddisfazione dei diritti aventi causa nel pregresso regime di comunione matrimoniale.
16) Restano ferme le condizioni stabilite nella separazione consensuale e non modificate nel presente atto
17) per quanto attiene alle spese del giudizio, ogni parte provvederà al pagamento delle competenze maturate dal proprio legale di fiducia;
”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e hanno chiesto la Parte_1 Parte_2 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a San Severino Marche (MC) il
24/07/2004 rappresentando che dalla loro unione è nata la figlia (Ancona, il 16/12/2005), Per_1 che il matrimonio è entrato in crisi tanto che si sono separati con sentenza del 19/06/2024 e che a seguito della separazione hanno vissuto separatamente e non è intervenuta riconciliazione.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
- 3 - 3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. che ha espresso parere favorevole in data 18/11/2025.
4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con sentenza n. 185 del 19/06/2024, diventata irrevocabile, il Tribunale di Ancona ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, che erano comparsi innanzi al Giudice relatore. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a San Severino
Marche (MC) il 24/07/2004 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Serra San
IC (AN) al n. 7, parte 2, serie B, Ufficio 1 dell'anno 2004.
5. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti (che hanno reciprocamente rinunciato al mantenimento, avendo dichiarato di essere economicamente autonomi) e corrispondenti agli interessi dell'unica figlia, maggiorenne ma economicamente non indipendente, studentessa universitaria, in favore della quale le parti hanno previsto un contributo al mantenimento, a carico del padre, di € 400,00 mensili (a cui si aggiunge l'ulteriore importo di
€200,00 versato dai due genitori direttamente alla figlia).
Nel ricorso le parti hanno precisato che la disciplina delle spese straordinarie seguirà, salvo quanto diversamente concordato, quanto previsto nel protocollo vigente presso il Tribunale di
Ancona.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti, non ravvisando profili di contrasto con l'ordine pubblico.
6. Le spese del procedimento sono compensate in ragione dell'accordo delle parti sul punto.
P.Q.M.
- 4 - Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 Pt_2
a San Severino Marche (MC) il 24/07/2004 e trascritto nel Registro dello Stato Civile
[...] del Comune di Serra San IC (AN) al n. 7, parte 2, serie B, Ufficio 1 dell'anno 2004; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di competenza di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 22/12/2025
Il Presidente rel.
dott. Silvia Corinaldesi
- 5 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 4166/2025 promosso da:
, nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. BENEDETTA Parte_1
ROSINI;
e
, nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. BENEDETTA Parte_2
ROSINI;
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI MATRIMONIO.
CONCLUSIONI:
“1) i ricorrenti vivranno separati, nel reciproco rispetto, con obbligo di comunicarsi le rispettive residenze e ogni eventuale variazione;
2) la casa coniugale sita in Serra San IC (AN) alla Via Serralta n.42, viene assegnata in via esclusiva alla sig.ra con le pertinenze e quanto l'arreda e correda e la stessa Parte_1 quindi continuerà ad abitarci insieme alla figlia;
Per_1
- 1 - 3) il sig. ha già provveduto a lasciare la casa coniugale a Serra San IC e si è Parte_2 trasferito, previo consenso della moglie, in un immobile di proprietà dei genitori sito a
Castelplanio ove attualmente abita;
4) La figlia continuerà ad essere residente nella casa coniugale sita a Serra San Persona_2
IC (AN) alla Via Serralta n.42;
5) Il padre si impegna a rendere/mantenere la propria abitazione funzionale all'accoglimento e al pernottamento della figlia;
6) La figlia ormai maggiorenne frequenta l'università a Forlì; Per_1
7) ferma restando l'ampia libertà dei genitori di gestire la figlia, i coniugi stabiliscono che:
- la figlia, salva sua diversa determinazione, in quanto ha raggiunto la maggiore età, resterà collocata anagraficamente e in via preferenziale presso la madre nell'immobile Parte_1 sito in Serra San IC (AN) alla Via Serralta n.42;
8) i ricorrenti, essendo entrambi economicamente indipendenti, rinunciano a qualsiasi reciproca pretesa a titolo di mantenimento;
9) il sig. provvederà a versare a titolo di contributo al mantenimento in favore della Parte_2 figlia, non indipendente economicamente, la somma di € 400,00 mensili da rivalutare secondo gli indici ISTAT da pagarsi a mezzo bonifico bancario sul C/C intestato alla sig.ra Parte_1 al seguente IBAN [...] entro e on oltre il giorno 10 di ogni mese;
10) I ricorrenti stabiliscono che l'assegno unico universale INPS (o altra misura di sostegno economico alle famiglie con figli comunque denominata che dovesse essere introdotta) verrà percepito dalla sig.ra così come le detrazioni fiscali, se previste dalla legge e in Parte_1 vigore, spetteranno al 100% alla sig.ra ; Parte_1
11) Le spese straordinarie necessarie per la figlia , fino al raggiungimento della Per_1 completa autosufficienza economica della stessa, verranno divise nella misura del 50% a carico della signora e del 50% a carico del signor;
Parte_1 Parte_2
- I ricorrenti precisano, a scanso di equivoci, che si intende qui trascritto quanto previsto dal
Protocollo del Tribunale di Ancona in ogni caso tra le spese straordinarie da ripartire al 50 % fra i genitori sono quelle relative all'iscrizione, frequentazione e permanenza all'università
(tasse-affitto-viaggi);
- Per il rimborso spese sarà sufficiente che chi le abbia affrontate fornisca all'altro obbligato al sostentamento della figlia scontrini fiscali, ricevute, fatture o comunque documenti provenienti
- 2 - da terzi che attestino l'avvenuto pagamento, nonché prescrizioni mediche. La refusione delle spese straordinarie dovrà avvenire entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione dei documenti che le comprovano con il pagamento a mezzo bonifico bancario unitamente al mantenimento;
12) I ricorrenti corrisponderanno a favore della figlia l'importo di euro 200,00 mensili Per_1
a titolo di “paghetta” in particolare ciascun genitore provvederà al versamento dell'importo di
€ 100,00 di sua spettanza entro il 10 di ogni mese in un conto intestato alla stessa ragazza e che quest'ultima potrà utilizzare per le proprie esigenze di vita;
detto importo a titolo di paghetta sarà suscettibile di essere rivalutato e modificato in accordo delle parti in virtù di future esigenze personali della figlia;
Per_1
14) I coniugi hanno altresì già trovato un accordo per gli altri beni mobili ed in particolare per gli arredi di cui alla casa coniugale sita in Serra san IC alla via Serralta n.42, acquistati in costanza di matrimonio al fine di far fronte alle esigenze familiari, i coniugi riconoscono che gli stessi rimarranno a servizio esclusivo della ridetta abitazione e che pertanto rimarranno nella proprietà, nel possesso e godimento della signora , che ivi abita, con rinuncia Parte_1 ad ogni pretesa da parte del signor . Parte_2
15) Tutto quanto sopra costituisce perfetta soddisfazione dei diritti aventi causa nel pregresso regime di comunione matrimoniale.
16) Restano ferme le condizioni stabilite nella separazione consensuale e non modificate nel presente atto
17) per quanto attiene alle spese del giudizio, ogni parte provvederà al pagamento delle competenze maturate dal proprio legale di fiducia;
”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e hanno chiesto la Parte_1 Parte_2 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a San Severino Marche (MC) il
24/07/2004 rappresentando che dalla loro unione è nata la figlia (Ancona, il 16/12/2005), Per_1 che il matrimonio è entrato in crisi tanto che si sono separati con sentenza del 19/06/2024 e che a seguito della separazione hanno vissuto separatamente e non è intervenuta riconciliazione.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
- 3 - 3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. che ha espresso parere favorevole in data 18/11/2025.
4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con sentenza n. 185 del 19/06/2024, diventata irrevocabile, il Tribunale di Ancona ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, che erano comparsi innanzi al Giudice relatore. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a San Severino
Marche (MC) il 24/07/2004 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Serra San
IC (AN) al n. 7, parte 2, serie B, Ufficio 1 dell'anno 2004.
5. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti (che hanno reciprocamente rinunciato al mantenimento, avendo dichiarato di essere economicamente autonomi) e corrispondenti agli interessi dell'unica figlia, maggiorenne ma economicamente non indipendente, studentessa universitaria, in favore della quale le parti hanno previsto un contributo al mantenimento, a carico del padre, di € 400,00 mensili (a cui si aggiunge l'ulteriore importo di
€200,00 versato dai due genitori direttamente alla figlia).
Nel ricorso le parti hanno precisato che la disciplina delle spese straordinarie seguirà, salvo quanto diversamente concordato, quanto previsto nel protocollo vigente presso il Tribunale di
Ancona.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti, non ravvisando profili di contrasto con l'ordine pubblico.
6. Le spese del procedimento sono compensate in ragione dell'accordo delle parti sul punto.
P.Q.M.
- 4 - Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 Pt_2
a San Severino Marche (MC) il 24/07/2004 e trascritto nel Registro dello Stato Civile
[...] del Comune di Serra San IC (AN) al n. 7, parte 2, serie B, Ufficio 1 dell'anno 2004; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di competenza di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 22/12/2025
Il Presidente rel.
dott. Silvia Corinaldesi
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