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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 09/07/2025, n. 987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 987 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3006/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 3006/2025 R.G. promosso da
(C.F. , elettivamente domiciliata a Brescia (BS) presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. CHIARI SIMONA che la rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso e
(C.F. ) elettivamente domiciliato a Palazzolo sull'Oglio (BS) Parte_2 C.F._2 presso lo studio dell'Avv. SERINA ALESSANDRA che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 13.6.2025)
“1. I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Il figlio minore viene affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori e vivrà presso la casa Per_1 coniugale unitamente alla madre sita in Chiari (BS) Via Cimitero n.5, ove avrà residenza e collocazione. I coniugi si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura del figlio minore, nel prioritario interesse del minore, garantendo altresì un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi
1 i genitori I coniugi concordano che la responsabilità genitoriale venga esercitata da entrambi. Le decisioni di maggior interesse per il figlio minore relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dovranno essere assunte di comune accordo fra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. Le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione (per tali intendendosi quelle attinenti la vita quotidiana del minore) verranno assunte disgiuntamente da ciascun genitore quando terrà presso di sé il figlio.
3. La casa coniugale viene assegnata alla sig.ra di cui è proprietaria, con gli arredi ivi esistenti Parte_1 di cui i coniugi sono comproprietari.
4. Tutte le spese ordinarie e straordinarie della casa coniugale e le utenze domestiche (quali luce, gas, telefono, assicurazione, tasse e imposte ...), sono poste a carico esclusivo della moglie.
5. Il IG. allo stato, è in fase di reperire a breve una unità immobiliare dove si trasferirà entro Parte_2 il 31.03.2025, e che comunicherà prontamente alla moglie in modo da regolarizzare le visite, anche nel fine settimana, con il figlio minore, come di seguito concordate. Il IG. entro il 28.02.2025 Parte_2 provvederà, altresì, ad asportare i suoi effetti personali dalla casa coniugale.
6. I coniugi di comune accordo hanno stabilito nel Piano Genitoriale, tenuto conto delle esigenze scolastiche, sociali e ricreative del figlio minore, le modalità di frequentazione e collocazione dello stesso.
Tale piano, al quale si rimanda integralmente, è da considerarsi parte integrante del presente atto.
Detto Piano Genitoriale prevede in particolare che:
- il figlio starà con il padre a week-end alternati dal venerdì alle ore 15,30 fino alla domenica alle ore Per_1
20:00 compresa la cena, prendendolo a scuola (o presso il domicilio materno nel periodo non scolastico) e riportandolo al domicilio materno;
nel frattempo, in attesa che il padre reperisca una nuova abitazione, egli potrà tenere il figlio a week-end alternati dal sabato alle ore 14:00 fino alle ore 20:00 compresa la Per_1 cena, e la domenica dalle ore 9:00 alle ore 15:30, prendendolo e riportandolo al domicilio materno.
- nella settimana in cui il padre ha con sé il figlio nel week-end: il figlio starà con il padre dal mercoledì Per_1 dalle ore 15.45 andando a ritirarlo al nido/scuola o presso il domicilio materno nel periodo non scolastico,
e fino alle ore 20:00 compresa la cena, riportandolo al domicilio materno;
- nella settimana in cui il padre non ha con sé il figlio nel week-end: il figlio starà con il padre il Per_1 mercoledì e venerdì dalle ore 15:45, andando a ritirarlo al nido/scuola o presso il domicilio materno nel periodo non scolastico e fino alle ore 20:00 compresa la cena, riportandolo al domicilio materno.
- le vacanze invernali vengono suddivise tra ciascun genitore dal 23 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio che comprenderà, ad anni alterni, il Natale presso la madre ed il Capodanno presso il padre, e viceversa per l'anno successivo;
- Ciascun genitore starà con il figlio per 3 giorni durante le festività pasquali. La festività di Pasqua e di
Pasquetta saranno trascorse con il genitore con il quale il figlio non ha trascorso il Santo Natale, e viceversa per l'anno successivo;
per la Pasqua e Pasquetta 2025 il figlio starà con la madre;
Per_1
2 - I genitori alterneranno fra loro i ponti e le festività di ogni anno, anche con riguardo al calendario scolastico (es. carnevale, XXV Aprile, 1° maggio, 2 Giugno), avendo cura di alternare fra loro detti ponti e festività anche di anno in anno. - Ciascun genitore potrà festeggiare il proprio compleanno con il figlio.
- per il giorno del compleanno del figlio che è il giorno 06.01 di ogni anno, il figlio starà con Per_2 il genitore ad anni alterni;
per l'anno 2025 il figlio minore festeggerà il compleanno con la madre.
- ciascun genitore starà con il figlio per quindici giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive: tale periodo dovrà essere concordato tra i coniugi entro il 30 aprile di ogni anno.
Quanto sopra, nel rispetto delle esigenze scolastiche, sociali e ricreative del figlio minore. Il padre inoltre potrà sentire/vedere con videochiamata ogni giorno al telefono il figlio minore. I coniugi, in ogni caso, potranno in caso di comprovato impedimento quale malattia del figlio o del genitore, modificare i giorni e orari sopra indicati.
I genitori concordano e acconsentono che ciascuno di essi possa avvalersi della collaborazione della zia paterna, IG.ra per tenere il figlio allorquando essi sono impegnati al lavoro e il minore Parte_3 Per_1 non è all'asilo/scuola, ciascuno a proprie spese.
7. Il sig. verserà alla IG.ra a titolo di contributo al mantenimento del figlio Parte_2 Parte_1 minore la somma di euro 600,00 al mese, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 10 Per_1 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della stessa, Codice Iban IT
38W0200854341000421152584 a decorrere dalla sottoscrizione del presente accordo di separazione.
L'obbligo in capo al padre di versare l'assegno di mantenimento per il figlio permarrà fino alla Per_1 maggiore età dello stesso e, comunque, fino al raggiungimento della sua indipendenza economica.
Le parti dichiarano espressamente di escludere sull'assegno di mantenimento la rivalutazione monetaria annuale in base agli indici Istat fino al 31.12.2028, dando atto che fino ad oggi il padre ha sempre contribuito nel mantenimento del figlio, precisato che l'importo dell'assegno di mantenimento fornisce il necessario supporto finanziario al minore. La 1^ rivalutazione Istat dell'assegno di mantenimento avverrà pertanto a partire dal 01.01.2029.
8. I genitori si obbligano reciprocamente a contribuire, nella misura del 50% ciascuno, al pagamento delle spese straordinarie, che dovranno essere documentate, ossia quelle non coperte dall'assegno periodico che eventualmente si rendessero necessarie per il figlio minore, con rimborso al coniuge che le ha anticipate entro 15 giorni dalla richiesta documentata, secondo il Protocollo d'Intesa del 14.07.2016 raggiunto tra il
Tribunale di Brescia e l'Ordine degli Avvocati di Brescia come di seguito indicate:
Spese per la salute:
a) Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
i) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
ii) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
iii) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ma prescritti dal Medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione iv) tickets sanitari;
3 b) Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
i) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
ii) cure termali e fisioterapiche;
iii) farmaci particolari;
Spese per l'istruzione:
a) Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
i) tasse universitarie imposte da istituti pubblici;
ii) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
iii) gite scolastiche senza pernottamento;
iv) trasporto pubblico;
b) Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
i) tasse universitarie imposte da istituti privati;
ii) corsi di specializzazione;
iii) gite scolastiche con pernottamento;
iv) corsi di recupero e lezioni private;
v) alloggio presso la sede universitaria;
c) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
Spese per la custodia di prole minorenne:
Spese (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
i) spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i coniugi, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o altre alternative gratuite;
ii) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Spese per il divertimento:
Spese (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
i) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
ii) corsi di lingua straniera;
iii) viaggi e vacanze. CP_
9. Gli assegni erogandi dall' e/o assegno unico a sostegno del reddito verranno richiesti dalla IG.ra e dalla stessa verranno incassati come tutt'ora lo sono. La moglie si fa carico di pagare Parte_1 interamente la mensa del figlio minore dell'asilo/scuola.
10. Con la sottoscrizione delle presenti condizioni di separazione, i coniugi si danno reciprocamente atto di avere definito tra loro prima d'ora ogni questione patrimoniale e di non avere alcun'altra pretesa da avanzare al riguardo per qualsivoglia motivo/ragione/causale derivante dal matrimonio.
11. I coniugi danno atto di trarre adeguato sostentamento dalle loro attività e, pertanto, stante l'autonomia economica e patrimoniale, dichiarano di rinunciare entrambi all'assegno di mantenimento.
12. I coniugi prestano reciproco assenso al rinnovo/rilascio della carta d'identità e del passaporto o di altro documento equipollente del figlio minore.
13. Le spese e i compensi professionali di lite sono compensati fra le parti, ragione per cui ciascuno provvederà a pagare il proprio difensore.
14. I coniugi dichiarano di accettare la giurisdizione del giudice italiano e chiedono applicarsi la legge italiana per la loro separazione personale.
15. I coniugi, infine, ritengono stante la tenera età del figlio minore, di rinunciare all'ascolto dello stesso.”
4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile a CHIARI (BS) in data 12.1.2018, iscritto presso il registro dello stato civile del Comune di CHIARI al n. 1, parte I, anno 2018, con il regime patrimoniale della separazione dei beni. Dall'unione è nato il figlio il 6.1.2021. Per_1
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge, nonché all'interesse del figlio della coppia che si
è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione della tenera età di Per_1
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma
1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu iscritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; dispone la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 19.6.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 3006/2025 R.G. promosso da
(C.F. , elettivamente domiciliata a Brescia (BS) presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. CHIARI SIMONA che la rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso e
(C.F. ) elettivamente domiciliato a Palazzolo sull'Oglio (BS) Parte_2 C.F._2 presso lo studio dell'Avv. SERINA ALESSANDRA che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 13.6.2025)
“1. I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Il figlio minore viene affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori e vivrà presso la casa Per_1 coniugale unitamente alla madre sita in Chiari (BS) Via Cimitero n.5, ove avrà residenza e collocazione. I coniugi si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura del figlio minore, nel prioritario interesse del minore, garantendo altresì un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi
1 i genitori I coniugi concordano che la responsabilità genitoriale venga esercitata da entrambi. Le decisioni di maggior interesse per il figlio minore relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dovranno essere assunte di comune accordo fra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. Le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione (per tali intendendosi quelle attinenti la vita quotidiana del minore) verranno assunte disgiuntamente da ciascun genitore quando terrà presso di sé il figlio.
3. La casa coniugale viene assegnata alla sig.ra di cui è proprietaria, con gli arredi ivi esistenti Parte_1 di cui i coniugi sono comproprietari.
4. Tutte le spese ordinarie e straordinarie della casa coniugale e le utenze domestiche (quali luce, gas, telefono, assicurazione, tasse e imposte ...), sono poste a carico esclusivo della moglie.
5. Il IG. allo stato, è in fase di reperire a breve una unità immobiliare dove si trasferirà entro Parte_2 il 31.03.2025, e che comunicherà prontamente alla moglie in modo da regolarizzare le visite, anche nel fine settimana, con il figlio minore, come di seguito concordate. Il IG. entro il 28.02.2025 Parte_2 provvederà, altresì, ad asportare i suoi effetti personali dalla casa coniugale.
6. I coniugi di comune accordo hanno stabilito nel Piano Genitoriale, tenuto conto delle esigenze scolastiche, sociali e ricreative del figlio minore, le modalità di frequentazione e collocazione dello stesso.
Tale piano, al quale si rimanda integralmente, è da considerarsi parte integrante del presente atto.
Detto Piano Genitoriale prevede in particolare che:
- il figlio starà con il padre a week-end alternati dal venerdì alle ore 15,30 fino alla domenica alle ore Per_1
20:00 compresa la cena, prendendolo a scuola (o presso il domicilio materno nel periodo non scolastico) e riportandolo al domicilio materno;
nel frattempo, in attesa che il padre reperisca una nuova abitazione, egli potrà tenere il figlio a week-end alternati dal sabato alle ore 14:00 fino alle ore 20:00 compresa la Per_1 cena, e la domenica dalle ore 9:00 alle ore 15:30, prendendolo e riportandolo al domicilio materno.
- nella settimana in cui il padre ha con sé il figlio nel week-end: il figlio starà con il padre dal mercoledì Per_1 dalle ore 15.45 andando a ritirarlo al nido/scuola o presso il domicilio materno nel periodo non scolastico,
e fino alle ore 20:00 compresa la cena, riportandolo al domicilio materno;
- nella settimana in cui il padre non ha con sé il figlio nel week-end: il figlio starà con il padre il Per_1 mercoledì e venerdì dalle ore 15:45, andando a ritirarlo al nido/scuola o presso il domicilio materno nel periodo non scolastico e fino alle ore 20:00 compresa la cena, riportandolo al domicilio materno.
- le vacanze invernali vengono suddivise tra ciascun genitore dal 23 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio che comprenderà, ad anni alterni, il Natale presso la madre ed il Capodanno presso il padre, e viceversa per l'anno successivo;
- Ciascun genitore starà con il figlio per 3 giorni durante le festività pasquali. La festività di Pasqua e di
Pasquetta saranno trascorse con il genitore con il quale il figlio non ha trascorso il Santo Natale, e viceversa per l'anno successivo;
per la Pasqua e Pasquetta 2025 il figlio starà con la madre;
Per_1
2 - I genitori alterneranno fra loro i ponti e le festività di ogni anno, anche con riguardo al calendario scolastico (es. carnevale, XXV Aprile, 1° maggio, 2 Giugno), avendo cura di alternare fra loro detti ponti e festività anche di anno in anno. - Ciascun genitore potrà festeggiare il proprio compleanno con il figlio.
- per il giorno del compleanno del figlio che è il giorno 06.01 di ogni anno, il figlio starà con Per_2 il genitore ad anni alterni;
per l'anno 2025 il figlio minore festeggerà il compleanno con la madre.
- ciascun genitore starà con il figlio per quindici giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive: tale periodo dovrà essere concordato tra i coniugi entro il 30 aprile di ogni anno.
Quanto sopra, nel rispetto delle esigenze scolastiche, sociali e ricreative del figlio minore. Il padre inoltre potrà sentire/vedere con videochiamata ogni giorno al telefono il figlio minore. I coniugi, in ogni caso, potranno in caso di comprovato impedimento quale malattia del figlio o del genitore, modificare i giorni e orari sopra indicati.
I genitori concordano e acconsentono che ciascuno di essi possa avvalersi della collaborazione della zia paterna, IG.ra per tenere il figlio allorquando essi sono impegnati al lavoro e il minore Parte_3 Per_1 non è all'asilo/scuola, ciascuno a proprie spese.
7. Il sig. verserà alla IG.ra a titolo di contributo al mantenimento del figlio Parte_2 Parte_1 minore la somma di euro 600,00 al mese, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 10 Per_1 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della stessa, Codice Iban IT
38W0200854341000421152584 a decorrere dalla sottoscrizione del presente accordo di separazione.
L'obbligo in capo al padre di versare l'assegno di mantenimento per il figlio permarrà fino alla Per_1 maggiore età dello stesso e, comunque, fino al raggiungimento della sua indipendenza economica.
Le parti dichiarano espressamente di escludere sull'assegno di mantenimento la rivalutazione monetaria annuale in base agli indici Istat fino al 31.12.2028, dando atto che fino ad oggi il padre ha sempre contribuito nel mantenimento del figlio, precisato che l'importo dell'assegno di mantenimento fornisce il necessario supporto finanziario al minore. La 1^ rivalutazione Istat dell'assegno di mantenimento avverrà pertanto a partire dal 01.01.2029.
8. I genitori si obbligano reciprocamente a contribuire, nella misura del 50% ciascuno, al pagamento delle spese straordinarie, che dovranno essere documentate, ossia quelle non coperte dall'assegno periodico che eventualmente si rendessero necessarie per il figlio minore, con rimborso al coniuge che le ha anticipate entro 15 giorni dalla richiesta documentata, secondo il Protocollo d'Intesa del 14.07.2016 raggiunto tra il
Tribunale di Brescia e l'Ordine degli Avvocati di Brescia come di seguito indicate:
Spese per la salute:
a) Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
i) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
ii) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
iii) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ma prescritti dal Medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione iv) tickets sanitari;
3 b) Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
i) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
ii) cure termali e fisioterapiche;
iii) farmaci particolari;
Spese per l'istruzione:
a) Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
i) tasse universitarie imposte da istituti pubblici;
ii) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
iii) gite scolastiche senza pernottamento;
iv) trasporto pubblico;
b) Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
i) tasse universitarie imposte da istituti privati;
ii) corsi di specializzazione;
iii) gite scolastiche con pernottamento;
iv) corsi di recupero e lezioni private;
v) alloggio presso la sede universitaria;
c) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
Spese per la custodia di prole minorenne:
Spese (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
i) spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i coniugi, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o altre alternative gratuite;
ii) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Spese per il divertimento:
Spese (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
i) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
ii) corsi di lingua straniera;
iii) viaggi e vacanze. CP_
9. Gli assegni erogandi dall' e/o assegno unico a sostegno del reddito verranno richiesti dalla IG.ra e dalla stessa verranno incassati come tutt'ora lo sono. La moglie si fa carico di pagare Parte_1 interamente la mensa del figlio minore dell'asilo/scuola.
10. Con la sottoscrizione delle presenti condizioni di separazione, i coniugi si danno reciprocamente atto di avere definito tra loro prima d'ora ogni questione patrimoniale e di non avere alcun'altra pretesa da avanzare al riguardo per qualsivoglia motivo/ragione/causale derivante dal matrimonio.
11. I coniugi danno atto di trarre adeguato sostentamento dalle loro attività e, pertanto, stante l'autonomia economica e patrimoniale, dichiarano di rinunciare entrambi all'assegno di mantenimento.
12. I coniugi prestano reciproco assenso al rinnovo/rilascio della carta d'identità e del passaporto o di altro documento equipollente del figlio minore.
13. Le spese e i compensi professionali di lite sono compensati fra le parti, ragione per cui ciascuno provvederà a pagare il proprio difensore.
14. I coniugi dichiarano di accettare la giurisdizione del giudice italiano e chiedono applicarsi la legge italiana per la loro separazione personale.
15. I coniugi, infine, ritengono stante la tenera età del figlio minore, di rinunciare all'ascolto dello stesso.”
4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile a CHIARI (BS) in data 12.1.2018, iscritto presso il registro dello stato civile del Comune di CHIARI al n. 1, parte I, anno 2018, con il regime patrimoniale della separazione dei beni. Dall'unione è nato il figlio il 6.1.2021. Per_1
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge, nonché all'interesse del figlio della coppia che si
è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione della tenera età di Per_1
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma
1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu iscritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; dispone la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 19.6.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
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