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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 29/09/2025, n. 1217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1217 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 806/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASSINO
Sezione CIVILE
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice designato dott.ssa Francesca Di Giorno, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 806 del ruolo generale per l'anno 2018, trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c., all'udienza del 9 luglio 2025, e vertente
TRA
(C.F. ) nata a [...] il [...], ed RT C.F._1 elettivamente domiciliata in Pontecorvo Via Mura S. Andrea n. 14, presso lo studio dell'Avv. Franco
Izzo, che la rappresenta e difende giusta delega in calce all'atto di citazione;
ATTRICE
E ià denominata (numero di iscrizione al TE Controparte_2
Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e Partita I.V.A. ), in persona del suo procuratore P.IVA_1 ad negotia, avv. Maurizio Oropallo, in virtù di procura in autentica a rogito Notaio di Persona_1
Corbetta del 9 novembre 2005, rep. 114563/4, elettivamente domiciliata in Cassino, alla Via G.
Rossini, n. 33, presso lo studio dell'Avv. G. Giannichedda, rappresentata e difesa dall'Avv. Piero
Tomaselli, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
NONCHE'
CP_3
CONVENUTA CONTUMACE
E
OGGETTO: risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 25.06.2025.
pagina 1 di 11 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio la RT
(di seguito, per brevità, anche “ ), quale impresa con cui era TE CP_1 assicurato il veicolo del responsabile civile, e la quale proprietaria del veicolo BMW M6 CP_3 targato DN473PG, nell'occasione condotto da al fine di sentire accogliere le Controparte_4 seguenti conclusioni: “-Dichiarare la esclusiva responsabilità di nella causazione Controparte_4
Co del sinistro de quo -Condannare in persona del legale rapp.te al TE risarcimento in favore di , di tutti danni materiali subiti dal veicolo di sua RT proprietà nel sinistro de quo, quantificati in complessivi € 51.163,80 -Condannare sempre la suddetta compagnia al pagamento delle spese e compensi professionali del presente giudizio”.
In particolare, a sostegno della domanda l'attrice deduceva che: - in data 22 novembre 2010, alle ore 15,00 circa, , alla guida del veicolo BMW M6 targato DN473PG di proprietà di A_
, nel percorrere la corsia di sorpasso dell'A1 con direzione Napoli, giunto alla RT chilometrica 665+850 in comune di Piedimonte San Germano, veniva urtato sulla fiancata latero- posteriore destra dal veicolo BMW X6 targato DZ635WW di proprietà della e condotto CP_3 da - quest'ultima viaggiava nella stessa direzione di , ma sulla Controparte_4 A_ corsia centrale e al sopraggiungere del veicolo attoreo, senza segnalazione alcuna ed improvvisamente, iniziava la manovra di sorpasso per superare un' altra autovettura che la precedeva;
- tentando di spostarsi sulla corsia di sorpasso in quel frangente occupata dal veicolo condotto da , lo A_ urtava, provocandone l'uscita di strada sulla propria destra;
- il veicolo BMW X6 andava a tamponare il veicolo Seat Ibiza targato AE839NS di proprietà di e condotta da PA
, che la precedeva sulla corsia centrale;
- a seguito del suddetto urto il veicolo di Persona_3 proprietà di riportava danni materiali che venivano quantificati in complessivi € RT
51.163,80; - sul luogo dell'evento intervenivano gli agenti della Polstrada di Cassino i quali redigevano verbale;
- veniva richiesto più volte alla con cui risultava assicurato il TE veicolo di proprietà della il risarcimento dei danni tutti subiti, senza, tuttavia, esito CP_3 positivo. Tanto esposto, l'attrice concludeva nei termini anzidetti.
Si costituiva la eccependo il difetto di legittimazione attiva della TE
, essendo il veicolo BMW M6 di proprietà di e, in ogni caso, la prescrizione RT Controparte_7 dell'avversa pretesa creditoria. Nel merito contestava la fondatezza della domanda attorea, essendosi il sinistro verificato per esclusiva responsabilità del sig. e non avendo comunque l'attrice Per_2 provato l'avvenuta riparazione del mezzo. Ciò posto, la convenuta concludeva chiedendo: “- in via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione attiva della SI.ra ; - RT
pagina 2 di 11 sempre in via preliminare, dichiarare prescritte le pretese avanzate dalla SI.ra RT
; - nel merito, in linea principale, respingere per infondatezza le domande proposte dalla SI.ra
[...]
; - in estremo subordine e salvo gravame, nella denegata e non creduta ipotesi RT di accoglimento, anche parziale, delle domande avversarie, ritenere comunque la concorsuale responsabilità del conducente del mezzo attoreo;
per l'effetto, liquidare secondo giustizia i reali danni effettivamente accertati, con riduzione proporzionale alla ritenuta quota di responsabilità concorsuale, rigettando ogni diversa pretesa e domanda. Con condanna al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre rimborso forfettario, C.P.A. ed I.V.A., come per legge.”.
La non si costituiva in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia. CP_3
Concessi i termini ai sensi dell'art. 183 comma 6 c.p.c., la causa veniva istruita tramite prova testimoniale, e veniva disposta c.t.u. per la quantificazione dei danni lamentati dall'attrice.
All'udienza del 9 luglio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione assegnando i termini ridotti di cui all'art. 190 c.p.c., di giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e giorni venti per le memorie di replica.
***
2. Anzitutto, attesa la reiterazione ad opera delle parti, in sede di precisazione delle conclusioni, delle proprie istanze istruttorie non ammesse, si conferma l'ordinanza di ammissione delle prove dell'11.2.2021, richiamando e confermando a tal fine le valutazioni già compiute con tale provvedimento.
3. Preliminarmente va disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dalla compagnia assicurativa convenuta. Per giurisprudenza costante e condivisibile, il difetto di legittimazione riguarda la mancata astratta coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti destinatari della pronuncia richiesta. "La questione relativa alla legittimazione, pertanto, si distingue nettamente dall'accertamento in concreto che l'attore ed il convenuto siano, dal lato attivo e passivo, effettivamente titolari del rapporto fatto valere in giudizio" (Cass. civ. sent. n. 5912 del 24.3.2004). Si tratta quindi di una verifica intrinseca alla domanda giudiziale, mentre è questione soltanto di merito accertare se la dedotta responsabilità, o anche la sola competenza in materia del soggetto convenuto, sussistano o meno.
Nel caso di specie, è evidente che tale astratta coincidenza sussiste;
è poi questione di merito accertare la fondatezza della domanda attorea. Detta questione, quindi, non attenendo al difetto di legitimatio ad causam, bensì di titolarità del rapporto giuridico controverso, non può dar luogo ad una pronuncia di rito sulla legittimazione, bensì ad una decisione nel merito.
pagina 3 di 11 Tanto chiarito, tale eccezione è infondata, posto che dalla documentazione versata in atti può ritenersi che la AT sia proprietaria del veicolo in questione nei limiti di cui si dirà.
L'attrice, a fronte dell'eccezione sollevata dalla ha dedotto, all'udienza del 30 maggio CP_1
2018 e con la prima memoria istruttoria, la sussistenza della comunione legale tra i coniugi, e, quindi, di essere proprietaria dell'autovettura BMW M6, essendo questa stata acquisita dal marito in costanza di matrimonio (cfr. estratto di matrimonio allegato alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.).
Al riguardo, va premesso che il regime di comunione legale dei beni prevede che tutti gli acquisti compiuti durante il matrimonio dai coniugi che lo abbiano adottato, divengano comuni, salvo le eccezioni previste dall'art. 179 c.c. L'art. 177 c.c. prevede infatti che "Costituiscono oggetto della comunione: a) gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali;
b) i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione;
c) i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati;
d) le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio. Qualora si tratti di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio, ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi". Affinché un bene rientri in comunione legale diretta, dunque, è sufficiente che sia acquistato in costanza di matrimonio, a prescindere dalla circostanza che sia stato acquistato da uno o da entrambi i coniugi e con risorse di uno o di entrambi. Questo perché la ratio propria della comunione legale è, la soddisfazione delle esigenze della famiglia, attuata rendendo comuni tutte le risorse che vi giungano e che siano destinate a tale scopo. La logica di tale scelta normativa è intrinseca: gli acquisti dei coniugi rientrano nella comunione dei beni (art. 177 c.c.) a meno che non si tratti di un bene personale come da dichiarazione (art. 179 c.c.), presumendosi de jure un pari apporto economico per l'acquisizione del bene, sia pure indiretto e realizzato attraverso il risparmio ed il lavoro domestico del coniuge economicamente più debole. L'art. 179 c.c. prevede, tuttavia, alcune eccezioni al regime della comunione dei beni disponendo che non ne costituiscono oggetto e sono beni personali del coniuge: a) i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento;
b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell'atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione;
c) i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori;
d) i beni che servono all'esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di una azienda facente parte della comunione;
e) i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno, nonchè la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa;
f) i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purchè ciò sia espressamente pagina 4 di 11 dichiarato all'atto dell'acquisto. L'acquisto di beni immobili, o di beni mobili elencati nell'articolo 2683, effettuato dopo il matrimonio, è escluso dalla comunione, ai sensi delle lettere c), d) ed f) del precedente comma, quando tale esclusione risulti dall'atto di acquisto se di esso sia stato parte anche l'altro coniuge.
Tanto premesso va evidenziato che nel caso di specie è provato documentalmente e comunque incontestato che l'autovettura in questione è stata intestata solo al marito come da Controparte_7 certificato di proprietà in atti (doc. allegato atto di citazione), avendola acquistata nel 2015. Dal certificato di matrimonio prodotto dall'attrice risulta, inoltre, in assenza di diverse annotazioni, come il regime patrimoniale tra i coniugi al tempo fosse quello della comunione legale dei beni.
Deve quindi concludersi che la suddetta autovettura, anche se intestata a è Controparte_7 entrata automaticamente nel patrimonio di entrambi i coniugi, non avendo la convenuta allegato e provato la ricorrenza di alcuna delle eccezioni al regime della comunione dei beni previste all'art. 179
c.c.. Tale situazione avrebbe senz'altro legittimato la per la proposizione dell'azione RT risarcitoria per i danni subito al bene comune. Difatti, ai sensi dell'art. 180 cod. civ. i coniugi possono compiere disgiuntamente anche in giudizio gli atti che non eccedono l'ordinaria amministrazione e quindi possono disgiuntamente anche proporre azione giudiziale a tutela del diritto comune al risarcimento del danno (Cass. Sez. 3 29 - 9 - 2005 n. 19167 Rv. 584288 - 01).
Tuttavia, nel caso in esame parte convenuta ha documentato l'intervenuto decesso del sig.
[...] in data 30 ottobre 2017 (cfr. certificato di morte allegato alla memoria ex art. 183 comma 6 n. CP_7
2 c.p.c. della convenuta), e, dunque, già al tempo dell'introduzione del presente giudizio (notificazione della citazione effettuata nel febbraio 2018).
La morte del coniuge intestatario determina lo scioglimento del matrimonio (art. 149 comma 1
c.c.) e, a sua volta, lo scioglimento del matrimonio fa sciogliere la comunione legale dei beni (art. 191 comma 1 c.c.).
Come noto, la comunione legale tra coniugi a differenza della comunione ordinaria, costituisce una comunione senza quote, nella quale, cioè, i coniugi, anche nei rapporti con i terzi, sono solidalmente titolari di un diritto avente ad oggetto tutti i beni di essa ma “la natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi permane, tuttavia, solo fino al momento in cui - per effetto, ad esempio, della morte di uno dei coniugi - si verifichi, a norma dell'art. 191
c.c., il suo scioglimento: in tal caso, infatti, venuta meno l'applicabilità delle relative norme, i beni e i diritti che ne fanno parte cadono in comunione ordinaria tra loro (Cass. n. 8803 del 2017) fino alla divisione (in parti necessariamente uguali: Cass. n. 11467 del 2003): ciascun coniuge (ovvero, in caso di morte, i relativi eredi), divenuto titolare della sua quota del diritto o del pagina 5 di 11 bene a suo tempo acquisto alla comunione legale, può, in conseguenza, liberamente e separatamente disporne (Cass. n. 8803 del 2017).
Ciò posto, nella fattispecie in esame, la sig.ra , quale coniuge superstite, a seguito dello RT scioglimento della comunione legale per morte del coniuge e della configurazione della comunione ordinaria sul veicolo in questione, deve ritenersi proprietaria, in proprio, del 50% (presumendosi la sussistenza di quote uguali). Quanto alla restante quota del 50% sul bene, non avendo la stessa agito iure ereditatis, oltre a non aver comunque provato l'eventuale qualità di erede di Controparte_7 nulla può disporsi. Di conseguenza – accertato lo scioglimento della comunione legale e la sussistenza di una comunione ordinaria sull'autovettura de qua – la pretesa risarcitoria dalla stessa azionata non potrà che essere limitata alla propria quota di proprietà sul veicolo danneggiato pari al 50%.
4 . Affermata la titolarità della sul veicolo BMW M6 nei limiti anzidetti, e così RT delimitato il thema decidendum, occorre esaminare l'eccezione di prescrizione sollevata dalla società convenuta.
Tale eccezione è infondata e va disattesa.
L'attrice ha infatti documentato l'esistenza di plurimi atti interruttivi della prescrizione biennale prevista dall'art. 2947 comma 2 c.c., in caso di risarcimento danni derivante dalla circolazione stradale di veicoli di ogni specie. Dalla documentazione in atti, la risulta aver inoltrato alla compagnia RT assicuratrice convenuta, anche a proprio nome, varie diffide per richiedere il risarcimento dei danni subiti al veicolo a seguito del sinistro per cui è causa. Trattasi, nella specie, delle raccomandate inviate in data:
a) 18 aprile 2012;
b) 10 giugno 2013;
c) 2 febbraio 2015;
d) 18 gennaio 2017
I suddetti atti, ritualmente depositatati con modalità telematica (cfr. allegato alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. parte attrice) e non specificamente e tempestivamente contestati dalla convenuta – se non tardivamente in sede di memoria di replica – hanno, senz'altro, interrotto il termine di prescrizione dal momento della verificazione del fatto (11 novembre 2010) al momento dell'introduzione della presente causa.
Ad ogni modo, tale termine di prescrizione può dirsi interrotto anche dalle richieste stragiudiziali per il risarcimento danni inoltrate alla compagnia assicurativa da (cfr. allegato atto di Controparte_7 citazione, sussistendo in quel tempo tra i coniugi il regime di comunione dei beni, ed essendo, quindi, i predetti, nei rapporti con i terzi, titolari in solido di un diritto sul bene comune. Ciò determina, pertanto, pagina 6 di 11 l'applicazione della disciplina di cui all'art. 1310 c.c.., alla stregua del quale “Gli atti con i quali (…) uno dei creditori in solido interrompe la prescrizione contro il comune debitore, hanno effetto riguardo
(…) agli altri creditori”.
5. Nel merito, tuttavia, la dinamica del sinistro prospettata dall'attrice non risulta sufficientemente corroborata dalle risultanze istruttorie acquisite.
In particolare, la Polizia di Stato di Cassino, intervenuta sul posto a seguito del sinistro, alla luce degli accertamenti esperiti, dei danni riportati ai veicoli, e delle dichiarazioni acquisite dai testimoni oculari presenti sul posto, ha accertato la seguente dinamica: “in prossimità del Km 665+850 sud dell'A/1 MI-NA il veicolo “C” (ossia BMW M6), andava a collidere con il veicolo “B” (BMW X6) che al momento occupava la corsia di marcia centrale (2° corsia), preceduta dal veicolo “A” (Seat Ibiza) sulla stessa corsia…A seguito dell'urto tra questi due veicoli, il veicolo “C” entrava in sbandamento attraversando la carreggiata, oltrepassando la cunetta scolo acque, danneggiando il segnale verticale
(indicazione piazzola di sosta), salendo sulla scarpata ascendente, per poi ricadere sulla carreggiata, assumendo posizione statica (…) contraria all'originario senso di marcia, con la parte laterale dx sulla corsia di emergenza e metà nella cunetta scolo acque. Il veicolo “B”, invece, a seguito dell'urto con il veicolo “C” entrava in sbandamento, urtando con la parte anteriore il veicolo “A” che lo precedeva sulla stessa corsia, per poi deviare verso dx e finire sulla scarpata ascendente, dopo aver oltrepassato la cunetta scolo acque, si ribaltava terminando la corsa (665+950 sud) nel fosso raccolta acque che si trova sulla cresta della scarpata, in senso contrario di marcia adagiato sulla fiancata sx e tetto. Il veicolo “A” invece, a seguito della violenta spinta ricevuta dal veicolo “B” fuoriusciva dalla carreggiata terminando anch'ella la corsa (KM 666+090 sud) nel fosso raccolto acque, sulla cima della scarpata, assumendo la posizione di quiete in senso contrario di marcia. L'urto tra il veicolo “B”
e “C” si concretizzava tra la parte laterale dx del veicolo “C” e la parte laterale sx del veicolo “B”, mentre l'urto tra il veicolo “B” e il veicolo“A” si concretizzava tra la parte anteriore del veicolo “B”
e la parte posteriore del veicolo “A””. La polizia intervenuta ha quindi ricondotto la causa del sinistro in esame “ad una condotta di guida non adeguata alle condizioni ambientali (infatti si aveva fondo stradale bagnato con leggera pioggia) relativa alla velocità non commisurata tenuta dal veicolo “C””
(cfr. doc. 5 atto citazione).
Tale ricostruzione, come sopra detto, è stata effettuata anche sulla base delle dichiarazioni rese alla Polizia Stradale da testimoni oculari presenti sul luogo dell'incidente. In particolare, TE
pur non avendo assistito alla dinamica del sinistro (“in quanto tra il chilometro 664+000 sud
[...]
e il chilometro 665+000 sud vi è una curva a sinistra che ne limita la visibilità”) aveva riferito agli agenti di aver visto un'autovettura “di colore rosso amaranto” BMW procedere “a fortissima pagina 7 di 11 velocità”. Segnatamente, aveva dichiarato: “Percorrevo questa A/1 proveniente da Ferentino a diretto
a Spigno Saturnia quanto giunto nei pressi del chilometro 664+000 sud al momento viaggiavamo ad una velocità di 130 km/h circa verificata dal navigatore, in quel punto venivamo superati da un'autovettura di colore rosso amaranto modello BMW che dopo 1 km la trovavamo coinvolta in un sinistro stradale, che viaggiava a fortissima velocità (…)”.
Analoga circostanza è stata riferita dal teste oculare che aveva dichiarato agli Testimone_2
Agenti di Polizia di aver visto l'autovettura BMW M6, che in precedenza lo aveva sorpassato, procedere a velocità elevatissima “zig zagando”; che “… appena superatoci 100 metri dopo circa e alla nostra visuale effettuava diversi sorpassi a destra continuando a zig zagare”, e che improvvisamente aveva visto alcuni veicoli finire sulla scarpata fuori strada e il veicolo BMW M6 entrare in testa coda finendo dentro la cunetta scolo acqua. Il sentito in qualità di teste nel Tes_2 presente giudizio ha confermato le dichiarazioni precedentemente rese.
Non si ritiene attendibile, invece, il testimone di parte attrice il quale ha Testimone_3 confermato la dinamica del sinistro riferita da parte attrice. Segnatamente, il predetto ha confermato quanto indicato al capitolo 1 della seconda memoria istruttoria di parte attrice (ossia: “1) vero è che in data 22/11/2010 alle ore 15,00 circa alla guida del veicolo BMW M6 targato A_
DN473PG di proprietà di , percorreva la corsia di sorpasso dell'A1 con RT direzione Napoli, quando giunto alla chilometrica 665+850 in comune di Piedimonte San Germano, veniva urtato sulla fiancata latero-posteriore destra dal veicolo BMW X6 targato DZ635WW di proprietà della e condotto da ?”) dichiarando di conoscere tale CP_3 Controparte_4 circostanza in quanto seguiva con la propria autovettura l'amico conducente del A_ veicolo BMW M6. Ha poi confermato i capitoli, di cui alla seconda memoria istruttoria, n. 2(“vero è che viaggiava nella stessa direzione di ma sulla corsia Controparte_4 A_ centrale”); e n. 3 (“vero è che , al sopraggiungere del veicolo attoreo, senza Controparte_4 segnalazione alcuna ed improvvisamente, iniziava la manovra di sorpasso per superare un'altra autovettura che la precedeva, quindi tentando di spostarsi sulla corsia di sorpasso in quel frangente occupata dal veicolo condotto da , lo urtava”), dichiarando di aver visto personalmente A_ la manovra compiuta dal veicolo BMW X6 condotto dalla sig.ra (ossia il tentativo di spostarsi CP_4 sulla manovra di sorpasso sulla corsia percorsa dal , affermando che: “La vettura BMW M6 Per_2 di era a sinistra e la BMW X6 di colore scuro ha toccato la ruota posteriore della BMW M6 Per_2 bordeaux che ha fatto delle piroette fino a terminare fuori dalla carreggiata mentre la BMW X6 toccava la macchina che avanti”. Ha poi dichiarato di non essere stato sentito dalla Polizia né nell'immediatezza del sinistro né successivamente, e che dopo il sinistro si era spaventato e si era pagina 8 di 11 quindi fermato a 50/100 m dai veicoli identificati. Ha inoltre riferito di aver portato lui a casa
[...] circa 5 minuti dopo l'arrivo della Polizia. Per_4
Le suddette dichiarazioni non appaiono, ad avviso di questo giudice, veritiere.
Orbene, in ordine alla valutazione dell'attendibilità del teste deve ribadirsi il consolidato indirizzo espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “In materia di prova testimoniale, la verifica in ordine all'attendibilità del teste - che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso - forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti e anche all'eventuale Interesse a un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità” (ex multis, Cassazione civile, sez. II, sent. n.
20865/ 2019).
Le dichiarazioni rese dal teste non trovano riscontro in alcun altro elemento probatorio, Tes_3 neppure nelle deposizioni rese dai testi oculari che nell'immediatezza hanno rilasciato dichiarazioni alla Polizia di Stato, e che hanno univocamente riferito della guida spregiudicata tenuta dal Per_2 che aveva in quel frangente effettuato diversi sorpassi anche a destra “zigzagando” e tenendo una velocità elevatissima nonostante il manto stradale bagnato. Circostanza, questa, sulla quale il Tes_3 seppure trovandosi (secondo quanto dichiarato) dietro il veicolo attoreo, nulla ha riferito.
Inoltre, non appare verosimile, sulla base delle comuni massime d'esperienza, che il suddetto testimone, subito dopo il sinistro in cui è rimasto coinvolto l'amico si sia fermato con A_ il proprio veicolo a circa 50/100 metri, per lo spavento, senza prestare soccorso all'amico e sincerarsi delle sue condizioni e senza nulla riferire agli Agenti di Polizia intervenuti sul posto, ed, anzi, allontanandosi dopo circa 5 minuti dall'arrivo delle forze dell'ordine per riaccompagnare il a Per_2 casa (come dallo stesso riferito). Né lo stesso ha inteso successivamente riferire, dal lontano 2010
(anno del sinistro), alcunché alla Polizia circa la dinamica dell'incidente. Ciò nonostante la ricostruzione in senso sfavorevole al operata dalle Forze dell'Ordine, che hanno infatti Per_2 ricondotto la causa dello scontro alla velocità non adeguata tenuta dallo stesso.
Pertanto, alla luce delle anzidette considerazioni complessivamente considerate e tenuto conto della qualità del suddetto testimone, amico del conducente del veicolo (figlio dell'odierna attrice), si ritiene di non dover attribuire alcun rilievo alla deposizione resa dal predetto, poiché non attendibile.
Deve, quindi, in considerazione delle ulteriori risultanze istruttorie sopra esaminate, qualificarsi come imprudente la condotta posta in essere da conducente dell'autovettura BMW M6 A_
pagina 9 di 11 e attribuirsi la causa esclusiva del sinistro in esame allo stesso, il quale ha urtato il veicolo di parte convenuta dopo aver effettuato diversi sorpassi spregiudicati, anche sulla destra, e tenendo una velocità non adeguata allo stato dei luoghi.
Al riguardo deve infatti considerarsi che l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei due conducenti libera l'altro dalla presunzione della concorrente responsabilità, fissata in via sussidiaria dall'art. 2054 c.c., nonché dall'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. La prova liberatoria per il superamento della presunzione non necessariamente deve essere fornita in modo diretto, e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione dell'incidente, ma può anche risultare indirettamente tramite l'accertamento del comportamento dell'altro conducente (Cass. civ. Sez. 3 Sent., 22/04/2009, n. 9550).
Alla luce di quanto sopra esposto, e non essendo emerso dall'istruttoria alcun elemento sulla base del quale desumere una condotta colposa della conducente del veicolo di proprietà della CP_3 avente efficacia causale concorrente nella verificazione del sinistro, deve affermarsi la responsabilità esclusiva di nella verificazione dello stesso, e, di conseguenza, della , in A_ RT quanto proprietaria (al 50%) della vettura in questione. Non vi è prova, infatti, stante la non attendibilità del testimone di parte attrice, di una condotta negligente in capo alla conducente del veicolo di parte convenuta.
Pertanto, deve rigettarsi la domanda di risarcimento del danno proposto dall'attrice, in assenza di responsabilità della convenuta nella causazione del sinistro. Il rigetto della domanda in punto di an debeatur rende superfluo l'esame del quantum.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'attrice in favore di secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della TE causa (in base al petitum) e dell'attività processuale svolta. Nulla va disposto con riguardo alle spese di lite in favore di in quanto rimasta contumace. CP_3
Le spese di c.t.u., già liquidate con separato decreto, nei rapporti interni tra le parti, vanno definitivamente poste a carico dell'attrice, stante l'esito del giudizio.
p.q.m.
Il Giudice Unico del Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta la domanda proposta da;
RT
pagina 10 di 11 2. condanna al pagamento delle spese di lite in favore di RT [...]
nella misura di € 7616,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per TE legge;
3. nulla dispone per le spese di lite con riguardo a CP_3
4. pone le spese di c.t.u., nei rapporti interni tra le parti, definitivamente a carico di RT
.
[...]
Cassino, 26 settembre 2025 Il Giudice dott.ssa Francesca Di Giorno
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASSINO
Sezione CIVILE
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice designato dott.ssa Francesca Di Giorno, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 806 del ruolo generale per l'anno 2018, trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c., all'udienza del 9 luglio 2025, e vertente
TRA
(C.F. ) nata a [...] il [...], ed RT C.F._1 elettivamente domiciliata in Pontecorvo Via Mura S. Andrea n. 14, presso lo studio dell'Avv. Franco
Izzo, che la rappresenta e difende giusta delega in calce all'atto di citazione;
ATTRICE
E ià denominata (numero di iscrizione al TE Controparte_2
Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e Partita I.V.A. ), in persona del suo procuratore P.IVA_1 ad negotia, avv. Maurizio Oropallo, in virtù di procura in autentica a rogito Notaio di Persona_1
Corbetta del 9 novembre 2005, rep. 114563/4, elettivamente domiciliata in Cassino, alla Via G.
Rossini, n. 33, presso lo studio dell'Avv. G. Giannichedda, rappresentata e difesa dall'Avv. Piero
Tomaselli, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
NONCHE'
CP_3
CONVENUTA CONTUMACE
E
OGGETTO: risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 25.06.2025.
pagina 1 di 11 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio la RT
(di seguito, per brevità, anche “ ), quale impresa con cui era TE CP_1 assicurato il veicolo del responsabile civile, e la quale proprietaria del veicolo BMW M6 CP_3 targato DN473PG, nell'occasione condotto da al fine di sentire accogliere le Controparte_4 seguenti conclusioni: “-Dichiarare la esclusiva responsabilità di nella causazione Controparte_4
Co del sinistro de quo -Condannare in persona del legale rapp.te al TE risarcimento in favore di , di tutti danni materiali subiti dal veicolo di sua RT proprietà nel sinistro de quo, quantificati in complessivi € 51.163,80 -Condannare sempre la suddetta compagnia al pagamento delle spese e compensi professionali del presente giudizio”.
In particolare, a sostegno della domanda l'attrice deduceva che: - in data 22 novembre 2010, alle ore 15,00 circa, , alla guida del veicolo BMW M6 targato DN473PG di proprietà di A_
, nel percorrere la corsia di sorpasso dell'A1 con direzione Napoli, giunto alla RT chilometrica 665+850 in comune di Piedimonte San Germano, veniva urtato sulla fiancata latero- posteriore destra dal veicolo BMW X6 targato DZ635WW di proprietà della e condotto CP_3 da - quest'ultima viaggiava nella stessa direzione di , ma sulla Controparte_4 A_ corsia centrale e al sopraggiungere del veicolo attoreo, senza segnalazione alcuna ed improvvisamente, iniziava la manovra di sorpasso per superare un' altra autovettura che la precedeva;
- tentando di spostarsi sulla corsia di sorpasso in quel frangente occupata dal veicolo condotto da , lo A_ urtava, provocandone l'uscita di strada sulla propria destra;
- il veicolo BMW X6 andava a tamponare il veicolo Seat Ibiza targato AE839NS di proprietà di e condotta da PA
, che la precedeva sulla corsia centrale;
- a seguito del suddetto urto il veicolo di Persona_3 proprietà di riportava danni materiali che venivano quantificati in complessivi € RT
51.163,80; - sul luogo dell'evento intervenivano gli agenti della Polstrada di Cassino i quali redigevano verbale;
- veniva richiesto più volte alla con cui risultava assicurato il TE veicolo di proprietà della il risarcimento dei danni tutti subiti, senza, tuttavia, esito CP_3 positivo. Tanto esposto, l'attrice concludeva nei termini anzidetti.
Si costituiva la eccependo il difetto di legittimazione attiva della TE
, essendo il veicolo BMW M6 di proprietà di e, in ogni caso, la prescrizione RT Controparte_7 dell'avversa pretesa creditoria. Nel merito contestava la fondatezza della domanda attorea, essendosi il sinistro verificato per esclusiva responsabilità del sig. e non avendo comunque l'attrice Per_2 provato l'avvenuta riparazione del mezzo. Ciò posto, la convenuta concludeva chiedendo: “- in via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione attiva della SI.ra ; - RT
pagina 2 di 11 sempre in via preliminare, dichiarare prescritte le pretese avanzate dalla SI.ra RT
; - nel merito, in linea principale, respingere per infondatezza le domande proposte dalla SI.ra
[...]
; - in estremo subordine e salvo gravame, nella denegata e non creduta ipotesi RT di accoglimento, anche parziale, delle domande avversarie, ritenere comunque la concorsuale responsabilità del conducente del mezzo attoreo;
per l'effetto, liquidare secondo giustizia i reali danni effettivamente accertati, con riduzione proporzionale alla ritenuta quota di responsabilità concorsuale, rigettando ogni diversa pretesa e domanda. Con condanna al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre rimborso forfettario, C.P.A. ed I.V.A., come per legge.”.
La non si costituiva in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia. CP_3
Concessi i termini ai sensi dell'art. 183 comma 6 c.p.c., la causa veniva istruita tramite prova testimoniale, e veniva disposta c.t.u. per la quantificazione dei danni lamentati dall'attrice.
All'udienza del 9 luglio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione assegnando i termini ridotti di cui all'art. 190 c.p.c., di giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e giorni venti per le memorie di replica.
***
2. Anzitutto, attesa la reiterazione ad opera delle parti, in sede di precisazione delle conclusioni, delle proprie istanze istruttorie non ammesse, si conferma l'ordinanza di ammissione delle prove dell'11.2.2021, richiamando e confermando a tal fine le valutazioni già compiute con tale provvedimento.
3. Preliminarmente va disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dalla compagnia assicurativa convenuta. Per giurisprudenza costante e condivisibile, il difetto di legittimazione riguarda la mancata astratta coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti destinatari della pronuncia richiesta. "La questione relativa alla legittimazione, pertanto, si distingue nettamente dall'accertamento in concreto che l'attore ed il convenuto siano, dal lato attivo e passivo, effettivamente titolari del rapporto fatto valere in giudizio" (Cass. civ. sent. n. 5912 del 24.3.2004). Si tratta quindi di una verifica intrinseca alla domanda giudiziale, mentre è questione soltanto di merito accertare se la dedotta responsabilità, o anche la sola competenza in materia del soggetto convenuto, sussistano o meno.
Nel caso di specie, è evidente che tale astratta coincidenza sussiste;
è poi questione di merito accertare la fondatezza della domanda attorea. Detta questione, quindi, non attenendo al difetto di legitimatio ad causam, bensì di titolarità del rapporto giuridico controverso, non può dar luogo ad una pronuncia di rito sulla legittimazione, bensì ad una decisione nel merito.
pagina 3 di 11 Tanto chiarito, tale eccezione è infondata, posto che dalla documentazione versata in atti può ritenersi che la AT sia proprietaria del veicolo in questione nei limiti di cui si dirà.
L'attrice, a fronte dell'eccezione sollevata dalla ha dedotto, all'udienza del 30 maggio CP_1
2018 e con la prima memoria istruttoria, la sussistenza della comunione legale tra i coniugi, e, quindi, di essere proprietaria dell'autovettura BMW M6, essendo questa stata acquisita dal marito in costanza di matrimonio (cfr. estratto di matrimonio allegato alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.).
Al riguardo, va premesso che il regime di comunione legale dei beni prevede che tutti gli acquisti compiuti durante il matrimonio dai coniugi che lo abbiano adottato, divengano comuni, salvo le eccezioni previste dall'art. 179 c.c. L'art. 177 c.c. prevede infatti che "Costituiscono oggetto della comunione: a) gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali;
b) i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione;
c) i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati;
d) le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio. Qualora si tratti di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio, ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi". Affinché un bene rientri in comunione legale diretta, dunque, è sufficiente che sia acquistato in costanza di matrimonio, a prescindere dalla circostanza che sia stato acquistato da uno o da entrambi i coniugi e con risorse di uno o di entrambi. Questo perché la ratio propria della comunione legale è, la soddisfazione delle esigenze della famiglia, attuata rendendo comuni tutte le risorse che vi giungano e che siano destinate a tale scopo. La logica di tale scelta normativa è intrinseca: gli acquisti dei coniugi rientrano nella comunione dei beni (art. 177 c.c.) a meno che non si tratti di un bene personale come da dichiarazione (art. 179 c.c.), presumendosi de jure un pari apporto economico per l'acquisizione del bene, sia pure indiretto e realizzato attraverso il risparmio ed il lavoro domestico del coniuge economicamente più debole. L'art. 179 c.c. prevede, tuttavia, alcune eccezioni al regime della comunione dei beni disponendo che non ne costituiscono oggetto e sono beni personali del coniuge: a) i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento;
b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell'atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione;
c) i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori;
d) i beni che servono all'esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di una azienda facente parte della comunione;
e) i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno, nonchè la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa;
f) i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purchè ciò sia espressamente pagina 4 di 11 dichiarato all'atto dell'acquisto. L'acquisto di beni immobili, o di beni mobili elencati nell'articolo 2683, effettuato dopo il matrimonio, è escluso dalla comunione, ai sensi delle lettere c), d) ed f) del precedente comma, quando tale esclusione risulti dall'atto di acquisto se di esso sia stato parte anche l'altro coniuge.
Tanto premesso va evidenziato che nel caso di specie è provato documentalmente e comunque incontestato che l'autovettura in questione è stata intestata solo al marito come da Controparte_7 certificato di proprietà in atti (doc. allegato atto di citazione), avendola acquistata nel 2015. Dal certificato di matrimonio prodotto dall'attrice risulta, inoltre, in assenza di diverse annotazioni, come il regime patrimoniale tra i coniugi al tempo fosse quello della comunione legale dei beni.
Deve quindi concludersi che la suddetta autovettura, anche se intestata a è Controparte_7 entrata automaticamente nel patrimonio di entrambi i coniugi, non avendo la convenuta allegato e provato la ricorrenza di alcuna delle eccezioni al regime della comunione dei beni previste all'art. 179
c.c.. Tale situazione avrebbe senz'altro legittimato la per la proposizione dell'azione RT risarcitoria per i danni subito al bene comune. Difatti, ai sensi dell'art. 180 cod. civ. i coniugi possono compiere disgiuntamente anche in giudizio gli atti che non eccedono l'ordinaria amministrazione e quindi possono disgiuntamente anche proporre azione giudiziale a tutela del diritto comune al risarcimento del danno (Cass. Sez. 3 29 - 9 - 2005 n. 19167 Rv. 584288 - 01).
Tuttavia, nel caso in esame parte convenuta ha documentato l'intervenuto decesso del sig.
[...] in data 30 ottobre 2017 (cfr. certificato di morte allegato alla memoria ex art. 183 comma 6 n. CP_7
2 c.p.c. della convenuta), e, dunque, già al tempo dell'introduzione del presente giudizio (notificazione della citazione effettuata nel febbraio 2018).
La morte del coniuge intestatario determina lo scioglimento del matrimonio (art. 149 comma 1
c.c.) e, a sua volta, lo scioglimento del matrimonio fa sciogliere la comunione legale dei beni (art. 191 comma 1 c.c.).
Come noto, la comunione legale tra coniugi a differenza della comunione ordinaria, costituisce una comunione senza quote, nella quale, cioè, i coniugi, anche nei rapporti con i terzi, sono solidalmente titolari di un diritto avente ad oggetto tutti i beni di essa ma “la natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi permane, tuttavia, solo fino al momento in cui - per effetto, ad esempio, della morte di uno dei coniugi - si verifichi, a norma dell'art. 191
c.c., il suo scioglimento: in tal caso, infatti, venuta meno l'applicabilità delle relative norme, i beni e i diritti che ne fanno parte cadono in comunione ordinaria tra loro (Cass. n. 8803 del 2017) fino alla divisione (in parti necessariamente uguali: Cass. n. 11467 del 2003): ciascun coniuge (ovvero, in caso di morte, i relativi eredi), divenuto titolare della sua quota del diritto o del pagina 5 di 11 bene a suo tempo acquisto alla comunione legale, può, in conseguenza, liberamente e separatamente disporne (Cass. n. 8803 del 2017).
Ciò posto, nella fattispecie in esame, la sig.ra , quale coniuge superstite, a seguito dello RT scioglimento della comunione legale per morte del coniuge e della configurazione della comunione ordinaria sul veicolo in questione, deve ritenersi proprietaria, in proprio, del 50% (presumendosi la sussistenza di quote uguali). Quanto alla restante quota del 50% sul bene, non avendo la stessa agito iure ereditatis, oltre a non aver comunque provato l'eventuale qualità di erede di Controparte_7 nulla può disporsi. Di conseguenza – accertato lo scioglimento della comunione legale e la sussistenza di una comunione ordinaria sull'autovettura de qua – la pretesa risarcitoria dalla stessa azionata non potrà che essere limitata alla propria quota di proprietà sul veicolo danneggiato pari al 50%.
4 . Affermata la titolarità della sul veicolo BMW M6 nei limiti anzidetti, e così RT delimitato il thema decidendum, occorre esaminare l'eccezione di prescrizione sollevata dalla società convenuta.
Tale eccezione è infondata e va disattesa.
L'attrice ha infatti documentato l'esistenza di plurimi atti interruttivi della prescrizione biennale prevista dall'art. 2947 comma 2 c.c., in caso di risarcimento danni derivante dalla circolazione stradale di veicoli di ogni specie. Dalla documentazione in atti, la risulta aver inoltrato alla compagnia RT assicuratrice convenuta, anche a proprio nome, varie diffide per richiedere il risarcimento dei danni subiti al veicolo a seguito del sinistro per cui è causa. Trattasi, nella specie, delle raccomandate inviate in data:
a) 18 aprile 2012;
b) 10 giugno 2013;
c) 2 febbraio 2015;
d) 18 gennaio 2017
I suddetti atti, ritualmente depositatati con modalità telematica (cfr. allegato alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. parte attrice) e non specificamente e tempestivamente contestati dalla convenuta – se non tardivamente in sede di memoria di replica – hanno, senz'altro, interrotto il termine di prescrizione dal momento della verificazione del fatto (11 novembre 2010) al momento dell'introduzione della presente causa.
Ad ogni modo, tale termine di prescrizione può dirsi interrotto anche dalle richieste stragiudiziali per il risarcimento danni inoltrate alla compagnia assicurativa da (cfr. allegato atto di Controparte_7 citazione, sussistendo in quel tempo tra i coniugi il regime di comunione dei beni, ed essendo, quindi, i predetti, nei rapporti con i terzi, titolari in solido di un diritto sul bene comune. Ciò determina, pertanto, pagina 6 di 11 l'applicazione della disciplina di cui all'art. 1310 c.c.., alla stregua del quale “Gli atti con i quali (…) uno dei creditori in solido interrompe la prescrizione contro il comune debitore, hanno effetto riguardo
(…) agli altri creditori”.
5. Nel merito, tuttavia, la dinamica del sinistro prospettata dall'attrice non risulta sufficientemente corroborata dalle risultanze istruttorie acquisite.
In particolare, la Polizia di Stato di Cassino, intervenuta sul posto a seguito del sinistro, alla luce degli accertamenti esperiti, dei danni riportati ai veicoli, e delle dichiarazioni acquisite dai testimoni oculari presenti sul posto, ha accertato la seguente dinamica: “in prossimità del Km 665+850 sud dell'A/1 MI-NA il veicolo “C” (ossia BMW M6), andava a collidere con il veicolo “B” (BMW X6) che al momento occupava la corsia di marcia centrale (2° corsia), preceduta dal veicolo “A” (Seat Ibiza) sulla stessa corsia…A seguito dell'urto tra questi due veicoli, il veicolo “C” entrava in sbandamento attraversando la carreggiata, oltrepassando la cunetta scolo acque, danneggiando il segnale verticale
(indicazione piazzola di sosta), salendo sulla scarpata ascendente, per poi ricadere sulla carreggiata, assumendo posizione statica (…) contraria all'originario senso di marcia, con la parte laterale dx sulla corsia di emergenza e metà nella cunetta scolo acque. Il veicolo “B”, invece, a seguito dell'urto con il veicolo “C” entrava in sbandamento, urtando con la parte anteriore il veicolo “A” che lo precedeva sulla stessa corsia, per poi deviare verso dx e finire sulla scarpata ascendente, dopo aver oltrepassato la cunetta scolo acque, si ribaltava terminando la corsa (665+950 sud) nel fosso raccolta acque che si trova sulla cresta della scarpata, in senso contrario di marcia adagiato sulla fiancata sx e tetto. Il veicolo “A” invece, a seguito della violenta spinta ricevuta dal veicolo “B” fuoriusciva dalla carreggiata terminando anch'ella la corsa (KM 666+090 sud) nel fosso raccolto acque, sulla cima della scarpata, assumendo la posizione di quiete in senso contrario di marcia. L'urto tra il veicolo “B”
e “C” si concretizzava tra la parte laterale dx del veicolo “C” e la parte laterale sx del veicolo “B”, mentre l'urto tra il veicolo “B” e il veicolo“A” si concretizzava tra la parte anteriore del veicolo “B”
e la parte posteriore del veicolo “A””. La polizia intervenuta ha quindi ricondotto la causa del sinistro in esame “ad una condotta di guida non adeguata alle condizioni ambientali (infatti si aveva fondo stradale bagnato con leggera pioggia) relativa alla velocità non commisurata tenuta dal veicolo “C””
(cfr. doc. 5 atto citazione).
Tale ricostruzione, come sopra detto, è stata effettuata anche sulla base delle dichiarazioni rese alla Polizia Stradale da testimoni oculari presenti sul luogo dell'incidente. In particolare, TE
pur non avendo assistito alla dinamica del sinistro (“in quanto tra il chilometro 664+000 sud
[...]
e il chilometro 665+000 sud vi è una curva a sinistra che ne limita la visibilità”) aveva riferito agli agenti di aver visto un'autovettura “di colore rosso amaranto” BMW procedere “a fortissima pagina 7 di 11 velocità”. Segnatamente, aveva dichiarato: “Percorrevo questa A/1 proveniente da Ferentino a diretto
a Spigno Saturnia quanto giunto nei pressi del chilometro 664+000 sud al momento viaggiavamo ad una velocità di 130 km/h circa verificata dal navigatore, in quel punto venivamo superati da un'autovettura di colore rosso amaranto modello BMW che dopo 1 km la trovavamo coinvolta in un sinistro stradale, che viaggiava a fortissima velocità (…)”.
Analoga circostanza è stata riferita dal teste oculare che aveva dichiarato agli Testimone_2
Agenti di Polizia di aver visto l'autovettura BMW M6, che in precedenza lo aveva sorpassato, procedere a velocità elevatissima “zig zagando”; che “… appena superatoci 100 metri dopo circa e alla nostra visuale effettuava diversi sorpassi a destra continuando a zig zagare”, e che improvvisamente aveva visto alcuni veicoli finire sulla scarpata fuori strada e il veicolo BMW M6 entrare in testa coda finendo dentro la cunetta scolo acqua. Il sentito in qualità di teste nel Tes_2 presente giudizio ha confermato le dichiarazioni precedentemente rese.
Non si ritiene attendibile, invece, il testimone di parte attrice il quale ha Testimone_3 confermato la dinamica del sinistro riferita da parte attrice. Segnatamente, il predetto ha confermato quanto indicato al capitolo 1 della seconda memoria istruttoria di parte attrice (ossia: “1) vero è che in data 22/11/2010 alle ore 15,00 circa alla guida del veicolo BMW M6 targato A_
DN473PG di proprietà di , percorreva la corsia di sorpasso dell'A1 con RT direzione Napoli, quando giunto alla chilometrica 665+850 in comune di Piedimonte San Germano, veniva urtato sulla fiancata latero-posteriore destra dal veicolo BMW X6 targato DZ635WW di proprietà della e condotto da ?”) dichiarando di conoscere tale CP_3 Controparte_4 circostanza in quanto seguiva con la propria autovettura l'amico conducente del A_ veicolo BMW M6. Ha poi confermato i capitoli, di cui alla seconda memoria istruttoria, n. 2(“vero è che viaggiava nella stessa direzione di ma sulla corsia Controparte_4 A_ centrale”); e n. 3 (“vero è che , al sopraggiungere del veicolo attoreo, senza Controparte_4 segnalazione alcuna ed improvvisamente, iniziava la manovra di sorpasso per superare un'altra autovettura che la precedeva, quindi tentando di spostarsi sulla corsia di sorpasso in quel frangente occupata dal veicolo condotto da , lo urtava”), dichiarando di aver visto personalmente A_ la manovra compiuta dal veicolo BMW X6 condotto dalla sig.ra (ossia il tentativo di spostarsi CP_4 sulla manovra di sorpasso sulla corsia percorsa dal , affermando che: “La vettura BMW M6 Per_2 di era a sinistra e la BMW X6 di colore scuro ha toccato la ruota posteriore della BMW M6 Per_2 bordeaux che ha fatto delle piroette fino a terminare fuori dalla carreggiata mentre la BMW X6 toccava la macchina che avanti”. Ha poi dichiarato di non essere stato sentito dalla Polizia né nell'immediatezza del sinistro né successivamente, e che dopo il sinistro si era spaventato e si era pagina 8 di 11 quindi fermato a 50/100 m dai veicoli identificati. Ha inoltre riferito di aver portato lui a casa
[...] circa 5 minuti dopo l'arrivo della Polizia. Per_4
Le suddette dichiarazioni non appaiono, ad avviso di questo giudice, veritiere.
Orbene, in ordine alla valutazione dell'attendibilità del teste deve ribadirsi il consolidato indirizzo espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “In materia di prova testimoniale, la verifica in ordine all'attendibilità del teste - che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso - forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti e anche all'eventuale Interesse a un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità” (ex multis, Cassazione civile, sez. II, sent. n.
20865/ 2019).
Le dichiarazioni rese dal teste non trovano riscontro in alcun altro elemento probatorio, Tes_3 neppure nelle deposizioni rese dai testi oculari che nell'immediatezza hanno rilasciato dichiarazioni alla Polizia di Stato, e che hanno univocamente riferito della guida spregiudicata tenuta dal Per_2 che aveva in quel frangente effettuato diversi sorpassi anche a destra “zigzagando” e tenendo una velocità elevatissima nonostante il manto stradale bagnato. Circostanza, questa, sulla quale il Tes_3 seppure trovandosi (secondo quanto dichiarato) dietro il veicolo attoreo, nulla ha riferito.
Inoltre, non appare verosimile, sulla base delle comuni massime d'esperienza, che il suddetto testimone, subito dopo il sinistro in cui è rimasto coinvolto l'amico si sia fermato con A_ il proprio veicolo a circa 50/100 metri, per lo spavento, senza prestare soccorso all'amico e sincerarsi delle sue condizioni e senza nulla riferire agli Agenti di Polizia intervenuti sul posto, ed, anzi, allontanandosi dopo circa 5 minuti dall'arrivo delle forze dell'ordine per riaccompagnare il a Per_2 casa (come dallo stesso riferito). Né lo stesso ha inteso successivamente riferire, dal lontano 2010
(anno del sinistro), alcunché alla Polizia circa la dinamica dell'incidente. Ciò nonostante la ricostruzione in senso sfavorevole al operata dalle Forze dell'Ordine, che hanno infatti Per_2 ricondotto la causa dello scontro alla velocità non adeguata tenuta dallo stesso.
Pertanto, alla luce delle anzidette considerazioni complessivamente considerate e tenuto conto della qualità del suddetto testimone, amico del conducente del veicolo (figlio dell'odierna attrice), si ritiene di non dover attribuire alcun rilievo alla deposizione resa dal predetto, poiché non attendibile.
Deve, quindi, in considerazione delle ulteriori risultanze istruttorie sopra esaminate, qualificarsi come imprudente la condotta posta in essere da conducente dell'autovettura BMW M6 A_
pagina 9 di 11 e attribuirsi la causa esclusiva del sinistro in esame allo stesso, il quale ha urtato il veicolo di parte convenuta dopo aver effettuato diversi sorpassi spregiudicati, anche sulla destra, e tenendo una velocità non adeguata allo stato dei luoghi.
Al riguardo deve infatti considerarsi che l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei due conducenti libera l'altro dalla presunzione della concorrente responsabilità, fissata in via sussidiaria dall'art. 2054 c.c., nonché dall'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. La prova liberatoria per il superamento della presunzione non necessariamente deve essere fornita in modo diretto, e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione dell'incidente, ma può anche risultare indirettamente tramite l'accertamento del comportamento dell'altro conducente (Cass. civ. Sez. 3 Sent., 22/04/2009, n. 9550).
Alla luce di quanto sopra esposto, e non essendo emerso dall'istruttoria alcun elemento sulla base del quale desumere una condotta colposa della conducente del veicolo di proprietà della CP_3 avente efficacia causale concorrente nella verificazione del sinistro, deve affermarsi la responsabilità esclusiva di nella verificazione dello stesso, e, di conseguenza, della , in A_ RT quanto proprietaria (al 50%) della vettura in questione. Non vi è prova, infatti, stante la non attendibilità del testimone di parte attrice, di una condotta negligente in capo alla conducente del veicolo di parte convenuta.
Pertanto, deve rigettarsi la domanda di risarcimento del danno proposto dall'attrice, in assenza di responsabilità della convenuta nella causazione del sinistro. Il rigetto della domanda in punto di an debeatur rende superfluo l'esame del quantum.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'attrice in favore di secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della TE causa (in base al petitum) e dell'attività processuale svolta. Nulla va disposto con riguardo alle spese di lite in favore di in quanto rimasta contumace. CP_3
Le spese di c.t.u., già liquidate con separato decreto, nei rapporti interni tra le parti, vanno definitivamente poste a carico dell'attrice, stante l'esito del giudizio.
p.q.m.
Il Giudice Unico del Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta la domanda proposta da;
RT
pagina 10 di 11 2. condanna al pagamento delle spese di lite in favore di RT [...]
nella misura di € 7616,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per TE legge;
3. nulla dispone per le spese di lite con riguardo a CP_3
4. pone le spese di c.t.u., nei rapporti interni tra le parti, definitivamente a carico di RT
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[...]
Cassino, 26 settembre 2025 Il Giudice dott.ssa Francesca Di Giorno
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