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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 27/03/2025, n. 569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 569 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R. G. 298/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Andrea Lama Presidente
Dott. Antonella Romano Consigliere
Dott. Luca Marchi Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 298 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa da
(c.f. ) in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore in carica, rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Barone (c.f.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via del C.F._1
Triumvirato n. 40 a Bologna, giusta procura in atti
APPELLANTE contro
(c.f. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore in carica, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Cavallotti (c.f.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Corso Italia n. C.F._2
90 a San Giovanni in Persiceto (BO), giusta procura in atti
APPELLATA
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 3003/2022 del 30.11.2022, pubblicata in pari data.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza del 30.4.2024:
Appellante ): Parte_1
“respingere tutte le domande formulate da controparte in quanto infondate in fatto e in diritto
pagina 1 di 8 per i motivi sopra esposti;
- accertare e dichiarare lo scioglimento del contratto di appalto per causa non imputabile ad alcuna delle parti;
- accertare e dichiarare il diritto della unipersonale di ritenere l'acconto ricevuto Parte_1 quale corrispettivo per l'opera realizzata e i lavori eseguiti in adempimento del contratto;
- condannare la unipersonale a restituire alla unipersonale Controparte_1 Parte_1
l'importo di € 27.228,63, pagato a seguito della sentenza appellata.
In ogni caso con vittoria di spese, compenso professionale, del primo grado e del grado di appello, oltre spese generali 15%, Iva e Cpa come per legge.”
Appellata ): Controparte_1
“1) in via preliminare e in rito, dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla
[...]
in quanto privo di ragionevole probabilità di essere accolto ai sensi Parte_2 dell'art. 348 bis c.p.c. per i motivi indicati in comparsa di costituzione;
2) nel merito, dare atto che la Soc. ripropone nel presente Controparte_1 procedimento tutte le domande formulate nel procedimento di primo grado e respingere
l'appello proposto dalla perché infondato in fatto e in diritto Parte_2 con rigetto della domanda restitutoria formulata, di conseguenza confermando integralmente la sentenza di primo grado;
3) condannare l'Appellante alla rifusione delle spese di lite del grado (compenso ai sensi del
d.m. n. 55/ 2014, e successive modifiche, oltre spese e oneri accessori).”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La società (da qui ), con ricorso ex art. 702 Controparte_1 CP_1
bis c.p.c. del 16.7.2020, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Bologna la società
(da qui , esponendo: Parte_1 Pt_1
- con contratto del 7.2.2020, aveva preso a noleggio da uno stand da CP_1 Pt_1
allestirsi in occasione dell'evento fieristico MIDO in programma a Milano nelle giornate tra il 29 febbraio e il 2 marzo 2020, per un corrispettivo di € 32.000,00 oltre IVA;
- aveva provveduto al versamento a di € 17.893,34 come da fattura n. 5/25 CP_1 Pt_1
del 29.01.2020;
- la società organizzatrice della fiera il 22 - 26 febbraio 2020, annullava l'evento a causa della pandemia da COVID-19 e quindi non aveva provveduto a consegnare e Pt_1
noleggiare lo stand;
- il noleggio dello stand era divenuto impossibile per causa non imputabile al debitore, con conseguente estinzione della relativa obbligazione ai sensi dell'art. 1256 c.c.;
- aveva chiesto il rimborso di € 17.893,34, ma aveva rifiutato di restituire CP_1 Pt_1
la somma ed era stata avviata la procedura di negoziazione assistita che aveva dato esito negativo;
pagina 2 di 8 - l'annullamento dell'evento fieristico aveva determinato un'ipotesi di impossibilità
sopravvenuta della prestazione per entrambe le parti con conseguente risoluzione del contratto e relativi effetti restitutori ex art. 1463 c.c..
concludeva chiedendo, previo accertamento della risoluzione del contratto per CP_1
impossibilità sopravvenuta della prestazione, la condanna di alla restituzione della Pt_1
somma di € 17.893,34, oltre interessi legali.
2. Si costituiva in giudizio esponendo: Parte_1
- il contratto prevedeva l'appalto, integrato dal progetto esecutivo, per la realizzazione di un'opera complessa (stand di 180 mq e dell'altezza di 4 metri) per il corrispettivo di €
32.000,00 oltre IVA;
- il progetto dello stand era stato sviluppato da secondo le varie richieste di Pt_1
; CP_1
- aveva ottenuto uno stand personalizzato ed aveva versato un acconto di € CP_1
17.893,34;
- aveva costruito lo stand nei propri magazzini, acquistando i materiali necessari, e Pt_1
era già pronto per il trasporto alla Fiera di Milano, dove avrebbe dovuto aver luogo il montaggio;
- il 26.2.2020 era sopraggiunta la notizia dell'annullamento dell'evento fieristico a causa dell'emergenza sanitaria causata dal COVID-19;
- le strutture e gli arredi erano stati scaricati dal camion ed erano conservati ancora imballati nei magazzini di Pt_1
- la fattispecie integrava un contratto di appalto in quanto aveva commissionato CP_1
alla STAFF il compimento di un'opera, verso un corrispettivo in denaro;
- in qualità di appaltatrice aveva adempiuto alle obbligazioni assunte con il Pt_1
contratto realizzando l'opera e quindi l'acconto versato dalla committente costituiva il corrispettivo;
- l'annullamento della Fiera era avvenuto il 26/02/2020, quando lo stand era in procinto di essere trasportato a Milano e nessun inadempimento era imputabile alla convenuta;
- il richiamo all'art. 1463 c.c era inconferente ed in ogni caso, lo stand era a disposizione di che lo avrebbe potuto riutilizzare per altre manifestazioni;
CP_1
- l'acconto ricevuto copriva appena le spese sostenute da quantificate in € Pt_1
15.129,47, oltre IVA.
La convenuta concludeva chiedendo anch'essa la risoluzione del contratto per impossibilità
pagina 3 di 8 della prestazione ed il rigetto della domanda attrice, con conseguente diritto di STAFF a trattenere l'acconto ricevuto quale corrispettivo per l'opera realizzata.
3. Disposto il mutamento del rito in ordinario ed assunte le prove orali, all'esito della trattazione, il Tribunale di Bologna con sentenza n. 3003/2022 accoglieva la domanda attrice condannando al pagamento di € 17.893,34. Pt_1
4. Avverso la suddetta decisione ha proposto appello affidandosi Parte_1
a due motivi di gravame.
5. Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1
dell'appello.
6. All'udienza del 30.4.2024, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione di termini di legge per memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Con il primo motivo di gravame, l'appellante ritiene che il Tribunale abbia fatto erronea applicazione dell'art. 1458 co. 1 c.c. condannando alla restituzione della somma Pt_1
ricevuta in acconto;
l'appellante sostiene che nella fattispecie sarebbe intercorso un contratto di appalto e non di “noleggio”, in quanto avrebbe commissionato un'opera e CP_1 Pt_1
l'avrebbe realizzata secondo le specifiche richieste della committente verso un corrispettivo.
Tuttavia, non avendo potuto consegnare lo stand per causa di forza maggiore (emergenza
COVID-19), avrebbe diritto a trattenere la somma ricevuta in acconto, per coprire Pt_1
almeno i costi sostenuti per realizzare l'opera (€ 15.129,47+IVA). Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ritiene censurabile la decisione impugnata laddove ha escluso l'applicabilità dell'art. 1672 c.c.; sostiene che si tratti di un contratto di appalto Pt_1 avendo realizzato un'opera su misura, con materiali specifici e sulla base di un progetto personalizzato per . I materiali non sarebbero quindi riutilizzabili da mentre CP_1 Pt_1
avrebbe potuto riusare lo stand per una prossima edizione della Fiera Mido di Milano, CP_1
conseguendone l'utilità ex art. 1672 c.c. (previa detrazione dell'importo per un eventuale nuovo allestimento).
8. I motivi di appello, che possono essere trattati congiuntamente attesa la loro stretta connessione logico-giuridica, sono infondati.
9. La Corte ritiene opportuno procedere preliminarmente alla qualificazione giuridica del pagina 4 di 8 rapporto intercorso fra le parti;
l'appellante sostiene che si tratti di un contratto di appalto, mentre l'appellata che si rientri nello schema del contratto di “noleggio”.
10. Il contratto di “noleggio”, così come è comunemente inteso, non è contemplato espressamente dal Codice Civile e può essere definito come quel negozio nel quale una parte
(noleggiatore) si obbliga a far godere ad un'altra (noleggiante) una cosa mobile di sua proprietà, per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo. Il contratto di noleggio è consensuale, è a forma libera e prevede sempre una determinazione di durata.
11. Quanto al contenuto delle rispettive obbligazioni, la consegna del bene da parte del noleggiatore, riveste un'importanza fondamentale, con la conseguenza che senza tale consegna il noleggiante ha diritto a domandare la risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale. Da parte sua, il noleggiante deve prendere in consegna il bene, conservarlo e custodirlo con diligenza, avendo attenzione ad utilizzarlo per il solo uso pattuito o per quello altrimenti desumibile dalla natura dello stesso bene, pagare il canone concordato entro i termini stabiliti e riconsegnare il bene noleggiato nello stesso stato in cui l'ha ricevuto, con l'ovvia esclusione del normale deterioramento o consumo risultante dall'uso.
12. Il contratto di noleggio può avere alcuni tratti in comune con il contratto di appalto, soprattutto quando all'obbligazione principale del noleggiatore (ovvero la consegna del bene) si aggiungano altre prestazioni, come quella di realizzare o adattare il bene alle specifiche richieste del noleggiante. Purtuttavia, anche in tale ipotesi la causa concreta del negozio va individuata nella prestazione principale del “dare” il bene in godimento al noleggiatore per un determinato periodo di tempo, con l'obbligo di quest'ultimo di restituirlo alla scadenza. Tale ultima obbligazione assume il carattere distintivo del noleggio rispetto al contratto di appalto: mentre nell'appalto l'opera – una volta realizzata dall'appaltatore ed accettata – diviene di proprietà del committente che la potrà utilizzare liberamente e senza limiti di tempo, nel noleggio il bene rimane di proprietà del noleggiatore e deve essere riconsegnato alla scadenza.
13. Nella fattispecie ricorrono tutti gli elementi caratterizzanti la figura giuridica del noleggio e va esclusa, per contro, la sua sussunzione nel contratto di appalto. In particolare, appare dirimente quanto previsto nel preventivo predisposto da nel quale non è previsto che Pt_1
lo stand rimanga di proprietà di “Tutti i materiali che sono oggetto della presente Pt_1 offerta rimangono di proprietà della ditta esecutrice dei lavori d'allestimento, ad eccezione di quelli espressamente dichiarati e concordati” (v. pag. 7)… “Si precisa che l'impianto elettrico è dimensionato in potenza per il solo funzionamento degli impianti inerenti la
pagina 5 di 8 struttura stand di proprietà della ditta (v. pag. 8). Dunque, lo stand e tutto il Parte_1
materiale sono di proprietà di che si obbliga a metterlo a disposizione di verso Pt_1 CP_1
il pagamento del corrispettivo comprensivo dei servizi di trasporto, montaggio ed allestimento in situ, per poi smontarlo e riprenderselo alla scadenza del periodo (nel caso di specie coincidente con la chiusura della fiera).
14. In conclusione, dal tenore letterale e dalla natura del preventivo predisposto dalla STAFF
(doc. 2 fasc. app.nte) ed accettato da , emerge come le parti abbiano inteso costituire CP_1
un rapporto che non può essere ricondotto nello schema contrattuale dell'appalto, bensì del contratto di “noleggio”. D'altra parte, tale volontà trova conferma anche nella fattura emessa dalla stessa nella quale la causale è indicata come “acconto noleggio stand Pt_1
manifestazione Italia Fiera MIDO Milano febbraio 2020”.
15. Chiarita la qualificazione giuridica del rapporto, nella fattispecie non può trovare applicazione l'art. 1672 c.c. invocato dall'appellante, in quanto disciplina specifica riferita all'appalto. Trova invece applicazione la disciplina generale per il caso di impossibilità della prestazione per causa non imputabile (art. 1256 e 1463 c.c.) con i conseguenti effetti restitutori.
16. Invero, l'impossibilità sopravvenuta totale nel ricevere la prestazione comporta la risoluzione di diritto del contratto inter partes (v. Cass. n. 18047/2018). L'estinzione dell'obbligazione e la risoluzione del contratto derivano non solo dalla totale impossibilità sopravvenuta di utilizzazione della prestazione, per il venir meno della relazione di interdipendenza funzionale in cui la medesima si trova con la prestazione della controparte, ma anche quando l'interesse dell'altra parte a riceverla sia venuto meno, andando così ad incidere sulla “causa concreta” del negozio. La causa concreta attiene all'aspetto della funzione economico-sociale del negozio giuridico e va intesa quale scopo pratico del contratto, in quanto sintesi degli interessi che il singolo negozio è concretamente diretto a realizzare, al di là del modello negoziale utilizzato;
essa conferisce rilevanza ai motivi, sempre che questi abbiano assunto un valore determinante nell'economia del negozio, assurgendo a presupposti causali, e siano comuni alle parti o, se riferibili ad una sola di esse, siano comunque conoscibili dall'altra (cfr. Cass. n. 8100/2013; n. 12069/2017). Costituisce quindi principio consolidato quello secondo il quale “la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione, con la conseguente possibilità di attivare i rimedi restitutori, ai sensi dell'art. 1463 cod. civ., può essere invocata da entrambe le parti del rapporto obbligatorio sinallagmatico, e cioè sia dalla parte la cui prestazione sia
pagina 6 di 8 divenuta impossibile sia da quella la cui prestazione sia rimasta possibile. In particolare,
l'impossibilità sopravvenuta della prestazione si ha non solo nel caso in cui sia divenuta impossibile l'esecuzione della prestazione del debitore, ma anche nel caso in cui sia divenuta impossibile l'utilizzazione della prestazione della controparte, quando tale impossibilità sia comunque non imputabile al creditore e il suo interesse a riceverla sia venuto meno, verificandosi in tal caso la sopravvenuta irrealizzabilità della finalità essenziale in cui consiste la causa concreta del contratto e la conseguente estinzione dell'obbligazione” (Cass.
n. 26958/2007; v. n. 20811/2014 e n. 8766/2019).
17. Nella fattispecie, pare evidente che - a fronte dell'insorgenza della pandemia -
l'annullamento della fiera abbia fatto venire meno la causa concreta del contratto intercorso inter partes, incidendo sulla stessa finalità del rapporto negoziale: era venuta meno la finalità del contratto che connota la sua “causa concreta”, e cioè la consegna ed il montaggio dello stand per la partecipazione alla fiera. La mancata partecipazione all'evento fieristico di
Milano ha determinato una mancanza di interesse in capo a a ricevere la prestazione CP_1
da parte di che era funzionale all'evento anzidetto. Se l'obbligazione a carico del Pt_1
creditore della prestazione divenuta impossibile non è ancora stata adempiuta, detta obbligazione rimane estinta ipso iure, nello stesso momento in cui la prestazione della corrispondente obbligazione diventa impossibile: le due obbligazioni corrispettive si estinguono contemporaneamente, l'una ex art. 1256 c.c., l'altra ex art. 1463 c.c. Va peraltro precisato che la progettazione e realizzazione dello stand non esauriva la prestazione di
STAFF, dovendolo consegnare e montare in fiera nel periodo previsto. Va pertanto confermata la risoluzione del rapporto contrattuale (peraltro richiesta da entrambe le parti) per impossibilità sopravvenuta ex art. 1463 c.c. con i conseguenti effetti restitutori: “la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta deve restituire quella che abbia già ricevuta secondo le norme relative alla ripartizione dell'indebito”.
18. Quanto alla restituzione delle somme già versate richieste da , la pretesa di CP_1
di compensare i costi sostenuti per l'acquisto e la realizzazione dello stand da Pt_1
noleggiare con l'acconto ricevuto, sono somme per la maggior parte relative all'acquisto di materiali da soggetti terzi che non rilevano, in quanto la prestazione di aveva ad Pt_1
oggetto il noleggio e non la produzione e/o vendita degli stessi. Peraltro, i predetti materiali oltre a non essere mai stati consegnati a , sono di proprietà (secondo quanto previsto CP_1
dal contratto) della che li possiede nei propri magazzini (come pacificamente Pt_1
ammesso dalla stessa). Pertanto, la somma già versata da non può essere imputata ai CP_1
pagina 7 di 8 costi sostenuti dalla Pt_1
19. In conclusione, l'appello deve essere rigettato con conseguente conferma della decisione impugnata.
20. Le spese di lite, in ragione del principio di causalità che le governa, seguono la soccombenza e sono liquidate per il presente grado di appello come in dispositivo in applicazione del D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147/2022, trattandosi di liquidazione successiva al 23.10.2022.
21. Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228/2012,
art. 1, co. 17), applicabile ratione temporis (essendo stato l'appello proposto successivamente al 31.1.2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte dell'appellante a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Bologna n. 3003/2022 del 30.11.2022;
- condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_1 le spese di lite del presente giudizio di appello, che liquida in € 3.966,00
[...]
per compensi oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico di Parte_1
il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002.
Bologna, 28 gennaio 2025.
Il Presidente
Dott. Andrea Lama
Il Consigliere Ausiliario Relatore
Dott. Luca Marchi
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Andrea Lama Presidente
Dott. Antonella Romano Consigliere
Dott. Luca Marchi Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 298 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa da
(c.f. ) in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore in carica, rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Barone (c.f.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via del C.F._1
Triumvirato n. 40 a Bologna, giusta procura in atti
APPELLANTE contro
(c.f. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore in carica, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Cavallotti (c.f.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Corso Italia n. C.F._2
90 a San Giovanni in Persiceto (BO), giusta procura in atti
APPELLATA
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 3003/2022 del 30.11.2022, pubblicata in pari data.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza del 30.4.2024:
Appellante ): Parte_1
“respingere tutte le domande formulate da controparte in quanto infondate in fatto e in diritto
pagina 1 di 8 per i motivi sopra esposti;
- accertare e dichiarare lo scioglimento del contratto di appalto per causa non imputabile ad alcuna delle parti;
- accertare e dichiarare il diritto della unipersonale di ritenere l'acconto ricevuto Parte_1 quale corrispettivo per l'opera realizzata e i lavori eseguiti in adempimento del contratto;
- condannare la unipersonale a restituire alla unipersonale Controparte_1 Parte_1
l'importo di € 27.228,63, pagato a seguito della sentenza appellata.
In ogni caso con vittoria di spese, compenso professionale, del primo grado e del grado di appello, oltre spese generali 15%, Iva e Cpa come per legge.”
Appellata ): Controparte_1
“1) in via preliminare e in rito, dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla
[...]
in quanto privo di ragionevole probabilità di essere accolto ai sensi Parte_2 dell'art. 348 bis c.p.c. per i motivi indicati in comparsa di costituzione;
2) nel merito, dare atto che la Soc. ripropone nel presente Controparte_1 procedimento tutte le domande formulate nel procedimento di primo grado e respingere
l'appello proposto dalla perché infondato in fatto e in diritto Parte_2 con rigetto della domanda restitutoria formulata, di conseguenza confermando integralmente la sentenza di primo grado;
3) condannare l'Appellante alla rifusione delle spese di lite del grado (compenso ai sensi del
d.m. n. 55/ 2014, e successive modifiche, oltre spese e oneri accessori).”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La società (da qui ), con ricorso ex art. 702 Controparte_1 CP_1
bis c.p.c. del 16.7.2020, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Bologna la società
(da qui , esponendo: Parte_1 Pt_1
- con contratto del 7.2.2020, aveva preso a noleggio da uno stand da CP_1 Pt_1
allestirsi in occasione dell'evento fieristico MIDO in programma a Milano nelle giornate tra il 29 febbraio e il 2 marzo 2020, per un corrispettivo di € 32.000,00 oltre IVA;
- aveva provveduto al versamento a di € 17.893,34 come da fattura n. 5/25 CP_1 Pt_1
del 29.01.2020;
- la società organizzatrice della fiera il 22 - 26 febbraio 2020, annullava l'evento a causa della pandemia da COVID-19 e quindi non aveva provveduto a consegnare e Pt_1
noleggiare lo stand;
- il noleggio dello stand era divenuto impossibile per causa non imputabile al debitore, con conseguente estinzione della relativa obbligazione ai sensi dell'art. 1256 c.c.;
- aveva chiesto il rimborso di € 17.893,34, ma aveva rifiutato di restituire CP_1 Pt_1
la somma ed era stata avviata la procedura di negoziazione assistita che aveva dato esito negativo;
pagina 2 di 8 - l'annullamento dell'evento fieristico aveva determinato un'ipotesi di impossibilità
sopravvenuta della prestazione per entrambe le parti con conseguente risoluzione del contratto e relativi effetti restitutori ex art. 1463 c.c..
concludeva chiedendo, previo accertamento della risoluzione del contratto per CP_1
impossibilità sopravvenuta della prestazione, la condanna di alla restituzione della Pt_1
somma di € 17.893,34, oltre interessi legali.
2. Si costituiva in giudizio esponendo: Parte_1
- il contratto prevedeva l'appalto, integrato dal progetto esecutivo, per la realizzazione di un'opera complessa (stand di 180 mq e dell'altezza di 4 metri) per il corrispettivo di €
32.000,00 oltre IVA;
- il progetto dello stand era stato sviluppato da secondo le varie richieste di Pt_1
; CP_1
- aveva ottenuto uno stand personalizzato ed aveva versato un acconto di € CP_1
17.893,34;
- aveva costruito lo stand nei propri magazzini, acquistando i materiali necessari, e Pt_1
era già pronto per il trasporto alla Fiera di Milano, dove avrebbe dovuto aver luogo il montaggio;
- il 26.2.2020 era sopraggiunta la notizia dell'annullamento dell'evento fieristico a causa dell'emergenza sanitaria causata dal COVID-19;
- le strutture e gli arredi erano stati scaricati dal camion ed erano conservati ancora imballati nei magazzini di Pt_1
- la fattispecie integrava un contratto di appalto in quanto aveva commissionato CP_1
alla STAFF il compimento di un'opera, verso un corrispettivo in denaro;
- in qualità di appaltatrice aveva adempiuto alle obbligazioni assunte con il Pt_1
contratto realizzando l'opera e quindi l'acconto versato dalla committente costituiva il corrispettivo;
- l'annullamento della Fiera era avvenuto il 26/02/2020, quando lo stand era in procinto di essere trasportato a Milano e nessun inadempimento era imputabile alla convenuta;
- il richiamo all'art. 1463 c.c era inconferente ed in ogni caso, lo stand era a disposizione di che lo avrebbe potuto riutilizzare per altre manifestazioni;
CP_1
- l'acconto ricevuto copriva appena le spese sostenute da quantificate in € Pt_1
15.129,47, oltre IVA.
La convenuta concludeva chiedendo anch'essa la risoluzione del contratto per impossibilità
pagina 3 di 8 della prestazione ed il rigetto della domanda attrice, con conseguente diritto di STAFF a trattenere l'acconto ricevuto quale corrispettivo per l'opera realizzata.
3. Disposto il mutamento del rito in ordinario ed assunte le prove orali, all'esito della trattazione, il Tribunale di Bologna con sentenza n. 3003/2022 accoglieva la domanda attrice condannando al pagamento di € 17.893,34. Pt_1
4. Avverso la suddetta decisione ha proposto appello affidandosi Parte_1
a due motivi di gravame.
5. Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1
dell'appello.
6. All'udienza del 30.4.2024, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione di termini di legge per memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Con il primo motivo di gravame, l'appellante ritiene che il Tribunale abbia fatto erronea applicazione dell'art. 1458 co. 1 c.c. condannando alla restituzione della somma Pt_1
ricevuta in acconto;
l'appellante sostiene che nella fattispecie sarebbe intercorso un contratto di appalto e non di “noleggio”, in quanto avrebbe commissionato un'opera e CP_1 Pt_1
l'avrebbe realizzata secondo le specifiche richieste della committente verso un corrispettivo.
Tuttavia, non avendo potuto consegnare lo stand per causa di forza maggiore (emergenza
COVID-19), avrebbe diritto a trattenere la somma ricevuta in acconto, per coprire Pt_1
almeno i costi sostenuti per realizzare l'opera (€ 15.129,47+IVA). Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ritiene censurabile la decisione impugnata laddove ha escluso l'applicabilità dell'art. 1672 c.c.; sostiene che si tratti di un contratto di appalto Pt_1 avendo realizzato un'opera su misura, con materiali specifici e sulla base di un progetto personalizzato per . I materiali non sarebbero quindi riutilizzabili da mentre CP_1 Pt_1
avrebbe potuto riusare lo stand per una prossima edizione della Fiera Mido di Milano, CP_1
conseguendone l'utilità ex art. 1672 c.c. (previa detrazione dell'importo per un eventuale nuovo allestimento).
8. I motivi di appello, che possono essere trattati congiuntamente attesa la loro stretta connessione logico-giuridica, sono infondati.
9. La Corte ritiene opportuno procedere preliminarmente alla qualificazione giuridica del pagina 4 di 8 rapporto intercorso fra le parti;
l'appellante sostiene che si tratti di un contratto di appalto, mentre l'appellata che si rientri nello schema del contratto di “noleggio”.
10. Il contratto di “noleggio”, così come è comunemente inteso, non è contemplato espressamente dal Codice Civile e può essere definito come quel negozio nel quale una parte
(noleggiatore) si obbliga a far godere ad un'altra (noleggiante) una cosa mobile di sua proprietà, per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo. Il contratto di noleggio è consensuale, è a forma libera e prevede sempre una determinazione di durata.
11. Quanto al contenuto delle rispettive obbligazioni, la consegna del bene da parte del noleggiatore, riveste un'importanza fondamentale, con la conseguenza che senza tale consegna il noleggiante ha diritto a domandare la risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale. Da parte sua, il noleggiante deve prendere in consegna il bene, conservarlo e custodirlo con diligenza, avendo attenzione ad utilizzarlo per il solo uso pattuito o per quello altrimenti desumibile dalla natura dello stesso bene, pagare il canone concordato entro i termini stabiliti e riconsegnare il bene noleggiato nello stesso stato in cui l'ha ricevuto, con l'ovvia esclusione del normale deterioramento o consumo risultante dall'uso.
12. Il contratto di noleggio può avere alcuni tratti in comune con il contratto di appalto, soprattutto quando all'obbligazione principale del noleggiatore (ovvero la consegna del bene) si aggiungano altre prestazioni, come quella di realizzare o adattare il bene alle specifiche richieste del noleggiante. Purtuttavia, anche in tale ipotesi la causa concreta del negozio va individuata nella prestazione principale del “dare” il bene in godimento al noleggiatore per un determinato periodo di tempo, con l'obbligo di quest'ultimo di restituirlo alla scadenza. Tale ultima obbligazione assume il carattere distintivo del noleggio rispetto al contratto di appalto: mentre nell'appalto l'opera – una volta realizzata dall'appaltatore ed accettata – diviene di proprietà del committente che la potrà utilizzare liberamente e senza limiti di tempo, nel noleggio il bene rimane di proprietà del noleggiatore e deve essere riconsegnato alla scadenza.
13. Nella fattispecie ricorrono tutti gli elementi caratterizzanti la figura giuridica del noleggio e va esclusa, per contro, la sua sussunzione nel contratto di appalto. In particolare, appare dirimente quanto previsto nel preventivo predisposto da nel quale non è previsto che Pt_1
lo stand rimanga di proprietà di “Tutti i materiali che sono oggetto della presente Pt_1 offerta rimangono di proprietà della ditta esecutrice dei lavori d'allestimento, ad eccezione di quelli espressamente dichiarati e concordati” (v. pag. 7)… “Si precisa che l'impianto elettrico è dimensionato in potenza per il solo funzionamento degli impianti inerenti la
pagina 5 di 8 struttura stand di proprietà della ditta (v. pag. 8). Dunque, lo stand e tutto il Parte_1
materiale sono di proprietà di che si obbliga a metterlo a disposizione di verso Pt_1 CP_1
il pagamento del corrispettivo comprensivo dei servizi di trasporto, montaggio ed allestimento in situ, per poi smontarlo e riprenderselo alla scadenza del periodo (nel caso di specie coincidente con la chiusura della fiera).
14. In conclusione, dal tenore letterale e dalla natura del preventivo predisposto dalla STAFF
(doc. 2 fasc. app.nte) ed accettato da , emerge come le parti abbiano inteso costituire CP_1
un rapporto che non può essere ricondotto nello schema contrattuale dell'appalto, bensì del contratto di “noleggio”. D'altra parte, tale volontà trova conferma anche nella fattura emessa dalla stessa nella quale la causale è indicata come “acconto noleggio stand Pt_1
manifestazione Italia Fiera MIDO Milano febbraio 2020”.
15. Chiarita la qualificazione giuridica del rapporto, nella fattispecie non può trovare applicazione l'art. 1672 c.c. invocato dall'appellante, in quanto disciplina specifica riferita all'appalto. Trova invece applicazione la disciplina generale per il caso di impossibilità della prestazione per causa non imputabile (art. 1256 e 1463 c.c.) con i conseguenti effetti restitutori.
16. Invero, l'impossibilità sopravvenuta totale nel ricevere la prestazione comporta la risoluzione di diritto del contratto inter partes (v. Cass. n. 18047/2018). L'estinzione dell'obbligazione e la risoluzione del contratto derivano non solo dalla totale impossibilità sopravvenuta di utilizzazione della prestazione, per il venir meno della relazione di interdipendenza funzionale in cui la medesima si trova con la prestazione della controparte, ma anche quando l'interesse dell'altra parte a riceverla sia venuto meno, andando così ad incidere sulla “causa concreta” del negozio. La causa concreta attiene all'aspetto della funzione economico-sociale del negozio giuridico e va intesa quale scopo pratico del contratto, in quanto sintesi degli interessi che il singolo negozio è concretamente diretto a realizzare, al di là del modello negoziale utilizzato;
essa conferisce rilevanza ai motivi, sempre che questi abbiano assunto un valore determinante nell'economia del negozio, assurgendo a presupposti causali, e siano comuni alle parti o, se riferibili ad una sola di esse, siano comunque conoscibili dall'altra (cfr. Cass. n. 8100/2013; n. 12069/2017). Costituisce quindi principio consolidato quello secondo il quale “la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione, con la conseguente possibilità di attivare i rimedi restitutori, ai sensi dell'art. 1463 cod. civ., può essere invocata da entrambe le parti del rapporto obbligatorio sinallagmatico, e cioè sia dalla parte la cui prestazione sia
pagina 6 di 8 divenuta impossibile sia da quella la cui prestazione sia rimasta possibile. In particolare,
l'impossibilità sopravvenuta della prestazione si ha non solo nel caso in cui sia divenuta impossibile l'esecuzione della prestazione del debitore, ma anche nel caso in cui sia divenuta impossibile l'utilizzazione della prestazione della controparte, quando tale impossibilità sia comunque non imputabile al creditore e il suo interesse a riceverla sia venuto meno, verificandosi in tal caso la sopravvenuta irrealizzabilità della finalità essenziale in cui consiste la causa concreta del contratto e la conseguente estinzione dell'obbligazione” (Cass.
n. 26958/2007; v. n. 20811/2014 e n. 8766/2019).
17. Nella fattispecie, pare evidente che - a fronte dell'insorgenza della pandemia -
l'annullamento della fiera abbia fatto venire meno la causa concreta del contratto intercorso inter partes, incidendo sulla stessa finalità del rapporto negoziale: era venuta meno la finalità del contratto che connota la sua “causa concreta”, e cioè la consegna ed il montaggio dello stand per la partecipazione alla fiera. La mancata partecipazione all'evento fieristico di
Milano ha determinato una mancanza di interesse in capo a a ricevere la prestazione CP_1
da parte di che era funzionale all'evento anzidetto. Se l'obbligazione a carico del Pt_1
creditore della prestazione divenuta impossibile non è ancora stata adempiuta, detta obbligazione rimane estinta ipso iure, nello stesso momento in cui la prestazione della corrispondente obbligazione diventa impossibile: le due obbligazioni corrispettive si estinguono contemporaneamente, l'una ex art. 1256 c.c., l'altra ex art. 1463 c.c. Va peraltro precisato che la progettazione e realizzazione dello stand non esauriva la prestazione di
STAFF, dovendolo consegnare e montare in fiera nel periodo previsto. Va pertanto confermata la risoluzione del rapporto contrattuale (peraltro richiesta da entrambe le parti) per impossibilità sopravvenuta ex art. 1463 c.c. con i conseguenti effetti restitutori: “la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta deve restituire quella che abbia già ricevuta secondo le norme relative alla ripartizione dell'indebito”.
18. Quanto alla restituzione delle somme già versate richieste da , la pretesa di CP_1
di compensare i costi sostenuti per l'acquisto e la realizzazione dello stand da Pt_1
noleggiare con l'acconto ricevuto, sono somme per la maggior parte relative all'acquisto di materiali da soggetti terzi che non rilevano, in quanto la prestazione di aveva ad Pt_1
oggetto il noleggio e non la produzione e/o vendita degli stessi. Peraltro, i predetti materiali oltre a non essere mai stati consegnati a , sono di proprietà (secondo quanto previsto CP_1
dal contratto) della che li possiede nei propri magazzini (come pacificamente Pt_1
ammesso dalla stessa). Pertanto, la somma già versata da non può essere imputata ai CP_1
pagina 7 di 8 costi sostenuti dalla Pt_1
19. In conclusione, l'appello deve essere rigettato con conseguente conferma della decisione impugnata.
20. Le spese di lite, in ragione del principio di causalità che le governa, seguono la soccombenza e sono liquidate per il presente grado di appello come in dispositivo in applicazione del D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147/2022, trattandosi di liquidazione successiva al 23.10.2022.
21. Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228/2012,
art. 1, co. 17), applicabile ratione temporis (essendo stato l'appello proposto successivamente al 31.1.2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte dell'appellante a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Bologna n. 3003/2022 del 30.11.2022;
- condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_1 le spese di lite del presente giudizio di appello, che liquida in € 3.966,00
[...]
per compensi oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico di Parte_1
il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002.
Bologna, 28 gennaio 2025.
Il Presidente
Dott. Andrea Lama
Il Consigliere Ausiliario Relatore
Dott. Luca Marchi
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