Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 07/05/2025, n. 1445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1445 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Onorario, all'udienza del 7 maggio
2025, tenuta a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7120/2018 R.G., avente ad oggetto ”Opposizione ad ordinanza ingiunzione” e vertente tra
e in proprio e quale legale rappresentante p.t. Parte_1 Parte_2
della rappresentate e difese dall'Avv. Maria Lucia Nicolardi, CP_1
- Ricorrente -
contro
, in persona del Controparte_2
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa da propri Funzionari,
- Resistente -
Fatto e Diritto
Con ricorso depositato in data 13.07.2018, ritualmente notificato, Parte_1
e in proprio e quale legale rappresentante p.t. della Parte_2 CP_1
proponevano opposizione avverso l'Ordinanza-Ingiunzione n. 194/A/2018, prot. Con n. 18278 / 07.06.2018, notificata il 14.06.2018, dall' di con cui gli CP_2
veniva ingiunto il pagamento della complessiva somma di €. 3.992,20.
Le ricorrenti rassegnavano le seguenti conclusioni: “1 – nel merito ed in virtù delle eccezioni formulate negli scritti difensivi e proposte dichiarare la nullità,
l'inefficacia e l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione n. 194/A/2018, prot. n.
18278 / 07.06.2018, notificata il 14.06.2018, nei confronti di e Parte_1
l'inesistenza di alcun debito a carico di quest'ultima e per l'effetto porla nel nulla
1
presente giudizio;
2 – nel merito ed in virtù delle eccezioni formulate negli scritti difensivi e proposte dichiarare la nullità, l'inefficacia e l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione n. 194/A/2018, prot. n. 18278 / 07.06.2018, notificata Con il 14.06.2018, dall' di per l'importo di €. 3.992,20 e l'inesistenza di CP_2
alcun debito a carico delle ricorrenti , in persona del legale Parte_1 CP_1
rappresentante e della signora in proprio e per Parte_2 Parte_2
l'effetto porla nel nulla ordinandone la revoca;
3 – con vittoria di spese e competenze legali del presente giudizio.”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 7.02.2019, si costituiva nel presente giudizio l' , in persona del Controparte_2
legale rappresentante p.t., al fine di impugnare e contestare integralmente l'atto introduttivo del giudizio e chiedere l'integrale rigetto della proposta opposizione.
In particolare, la Direzione di contestava alle Controparte_2 CP_2
odierne ricorrenti la violazione di cui all'art. 3, comma 3, D.L. 22.02.2002, n. 12, come modif. con d. lgs. n. 145/2013, conv. con modif. dalla L. n. 9/2014, poiché
“ha omesso di comunicare preventivamente all'INPS l'instaurazione del rapporto di lavoro occasionale con la sig.ra , avendo provveduto Parte_3 soltanto in data 19.03.2014, giorno dell'avvenuto accesso ispettivo”, irrogando una sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 16, L. 689/81, pari ad € 3.965,00.
Con provvedimento reso in data 6.09.2018 veniva disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
La causa veniva istruita mediante la produzione documentale e la prova testimoniale;
quindi, all'odierna udienza, previo deposito di note conclusive ed a seguito di trattazione scritta, si perveniva alla definizione del giudizio, ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
§§§§§§§§§§§
L'opposizione proposta da , dalla e da Parte_1 CP_1 Parte_2
nella sua qualità in atti, merita rigetto per i seguenti motivi.
Il provvedimento oggi impugnato trae origine da un accesso ispettivo effettuato in data 19 marzo 2014, presso un negozio di vendita di abbigliamento al dettaglio sito in Maglie (LE), alla via Capece - ang. Via Umberto I;
in quella
2 circostanza, gli Ispettori del Lavoro trovavano intenta a svolgere attività lavorativa la sig.ra addetta alla vendita ed al servizio di cassa, di cui Parte_3 acquisivano le relative dichiarazioni in merito all'attività lavorativa svolta.
La , nell'immediatezza dell'accesso ispettivo, dichiarava agli Parte_3
Ispettori del Lavoro, dott.ri e , quanto segue: Persona_1 Persona_2
Cont
“Oggi sono presente presso l'attività quale insegna della ditta in CP_1
quanto sono stata chiamata al lavoro dalla titolare della ditta sig.ra ma non Pt_4
ricordo il cognome. Io risiedo a San Giovanni in Marignano e quando vengo a
Maglie a trovare i parenti alcune volte vengo chiamata dalla titolare della ditta per sostituirla in negozio. Vengo retribuita mediante buoni lavoro. Sono arrivata
a lavoro alle h 9,00 e andrò via alle h 13,00. Per il pomeriggio prenderò accordi successivamente con la titolare. Confermo di essere giunta sul luogo di lavoro e di aver aperto il negozio alle h 9,00. Ieri sera mi sono state consegnate le chiavi.
Sto svolgendo le mansioni di commessa nonché di servizio alla cassa.” (cfr. doc. in atti).
Nel corso dell'accesso ispettivo, venivano contattati telefonicamente - come si legge nel verbale di primo accesso in atti – sia la sig.ra che il Parte_2
consulente della Società, i quali riferivano di aver attivato un voucher per prestazione occasionale accessoria.
Gli accertamenti degli ispettori proseguivano con l'esibizione della documentazione per il tramite del titolare dello studio di consulenza dei ricorrenti, dott. che, in data 9 aprile 2014, trasmetteva tramite mail agli Persona_3
Ispettori del Lavoro, la documentazione richiesta con verbale di primo accesso ispettivo.
Dall'esame dei documenti acquisiti, emergeva che la comunicazione all'I.N.P.S. per l'attivazione del voucher era stata effettuata nello stesso giorno dell'accesso ispettivo e quindi la sig.ra aveva intrapreso la Parte_3
propria attività lavorativa in data 19/03/2014 in assenza delle prescritte comunicazioni agli Enti competenti a carico del datore di lavoro.
Pertanto, all'esito degli accertamenti svolti, la dott.ssa Persona_4 redigeva Verbale Unico di Accertamento e Notificazione contestando l'impiego della suddetta lavoratrice per un giorno di lavoro “in nero”.
3 Non avendo la ricorrente versato le sanzioni irrogate, in data 28/12/2015 la dott.sa redigeva rapporto ai sensi dell'art. 17 L. 689/81 al Persona_1
Direttore dell'allora Direzione Territoriale del Lavoro di il quale emetteva CP_2
l'ordinanza ingiunzione oggetto di impugnazione.
A parere della scrivente infondato è il primo motivo di opposizione, con cui parte ricorrente lamenta la carenza di elementi essenziali in seno al provvedimento impugnato.
Invero, a tal proposito, si osserva che nell'ordinanza ingiunzione per cui è causa viene dettagliatamente indicata la violazione di legge contestata e vengono, al contempo, richiamati tutti gli atti di accertamento redatti dagli ispettori del lavoro;
pertanto, il provvedimento impugnato non viola in alcun modo il diritto di difesa delle ricorrenti, le quali, in ogni caso, erano state messe in condizioni di conoscere tutti gli atti prodromici all'emissione dell'ordinanza ingiunzione in questione.
Anche la giurisprudenza di legittimità ritiene che i provvedimenti amministrativi inflittivi di sanzioni, strutturati secondo un richiamo ad atti del procedimento, siano incontestabilmente legittimi atteso che contengono elementi che consentono al privato di opporsi alla sanzione ed esercitare il diritto di difesa ed al Giudice di effettuare il controllo giurisdizionale (cfr. Cass. 30/5/00 n. 7186-
Cass. civ. sez I 21/9/1998 n. 9433 - Cass. Civ. 14/7/98 n. 6898 - Cass. civ. sez. I
3/7/1998 n. 6529).
Si richiama, altresì, un consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, secondo cui “L'art. 3, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 non è applicabile agli atti che non rientrano nella categoria dei provvedimenti amministrativi, attesa la loro inidoneità a produrre effetti innovativi rispetto alla situazione giuridica preesistente. Un esempio specifico è
l'ordinanza-ingiunzione prevista dalla Legge 689/1981, che rappresenta uno strumento deputato alla riscossione di un'obbligazione già sorta ex lege a seguito della commissione e dell'accertamento di una violazione. Di conseguenza, con riferimento alla motivazione delle ordinanze di ingiunzione, la norma di riferimento è l'art. 18, comma 2, L. 689/1981. Ai sensi di tale norma, la motivazione dell'ordinanza deve garantire all'ingiunto la possibilità di
4 difendere i propri diritti attraverso l'opposizione. Questo obbligo è considerato adempiuto quando dall'ordinanza risulti chiaramente la violazione contestata. In questo contesto, è ammessa anche una motivazione per relationem che faccia riferimento ad altri documenti del procedimento amministrativo, in particolare al verbale di accertamento, che il trasgressore conosce già a seguito della necessaria contestazione preventiva.” (Tribunale Roma sez. lav., 26/09/2023, n.8201).
Parte ricorrente, inoltre, assume, richiamando una sentenza della Suprema
Corte, che: “Nella motivazione devono essere in ogni caso considerate le deduzioni espresse in sede di audizione personale ex art. 18 legge 689/81 e devono essere illustrate le ragioni del mancato accoglimento di esse nei casi di contestazione dei fatti già contestati nel verbale di illecito”.
Come anche evidenziato dall'Amministrazione resistente, tale doglianza non può essere esaminata dal momento che, nel caso di specie, nessuna memoria difensiva è stata mai inoltrata all' né Controparte_2
tantomeno una richiesta di audizione, come previsto dalla legislazione in materia.
In merito all'individuazione dei soggetti obbligati in via diretta ovvero in via solidale al pagamento della sanzione amministrativa, oggetto dell'ingiunzione di pagamento, la scrivente osserva che l'ordinanza ingiunzione impugnata, nella prima pagina, contiene l'esatta individuazione di quale Parte_2
responsabile delle violazioni contestate;
pertanto, è evidente che l'indicazione di
(madre della ricorrente), nella seconda pagina di detto provvedimento, Parte_1
è un mero errore materiale.
Invero, anche nel Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n.
LE00001/2014-003-02 del 16.05.2014, viene correttamente indicata la CP_1
quale soggetto giuridico a carico del quale erano stati effettuati gli accertamenti e quale “obbligato in solido”, nonché (residente a[...]
n. 38, in Leverano), quale “responsabile aziendale” e quale “trasgressore” (cfr. doc. in atti).
Nel merito, si osserva che la tesi di parte ricorrente, secondo cui la lavoratrice fosse regolarmente occupata in occasione dell'accesso Parte_3
ispettivo, contrasta con la documentazione acquisita dagli Ispettori del Lavoro per il tramite del Consulente del Lavoro della ricorrente.
5 In particolare, dall'esame di tale documentazione è emerso che l'attivazione del voucher è stata effettuata successivamente all'inizio dell'attività lavorativa e, precisamente, il 19/03/2014 alle ore 10.00, a fronte di un voucher acquistato il
19/08/2013, più di 7 mesi prima.
La , come dalla stessa dichiarato nell'immediatezza agli ispettori, Parte_3
aveva iniziato a svolgere attività lavorativa ben prima della relativa attivazione del voucher, ossia dalle ore 9.00 (“Sono arrivata a lavoro alle h 9.00 e andrò via alle
h 13.00 … Confermo di essere giunta sul luogo di lavoro e di aver aperto il negozio alle h 9.00. Ieri sera mi sono state consegnate le chiavi…”).
È infatti previsto che il datore di lavoro che intende utilizzare lo strumento del voucher, ha l'onere di “attivarlo” mediante comunicazione telematica del codice fiscale del lavoratore e della data di inizio e fine della prestazione;
tale adempimento deve essere effettuato prima dell'inizio della prestazione lavorativa e la procedura I.N.P.S. rilascia una traccia certa circa la data e l'ora di inserimento della prestazione lavorativa. Quando ciò non avviene, l'attivazione del voucher deve considerarsi tamquam non esset e, di conseguenza, trova applicazione la maxi-sanzione prevista per il “lavoro nero” (cfr. art. 4 della L. 183/2010 e
Circolare M.L.P.S. 38/2010).
Quanto alle presunte difficoltà telematiche nella procedura di attivazione del voucher, si evidenzia che, in questa sede, parte ricorrente non ha offerto all'attenzione del giudicante, elementi probatori idonei a supportare tale doglianza;
né, come evidenziato dalla difesa della parte resistente, tale circostanza è stata posta all'attenzione degli Ispettori del Lavoro in sede di accesso ispettivo o successivamente.
La scrivente ritiene, senza dubbio, rilevanti a livello probatorio le dichiarazioni rese agli ispettori dalla lavoratrice interessata, in sede di primo accesso ispettivo, essendo le stesse connotate da elementi gravi, precisi e concordanti che corroborano gli esiti dell'indagine eseguita dagli agenti verbalizzanti.
Invero, tali dichiarazioni sono, senza dubbio alcuno, da considerarsi più veritiere e genuine rispetto alle dichiarazioni rese in questa sede, durante la fase istruttoria, in quanto le prime, essendo state rese nell'immediatezza dell'accesso ispettivo, sono, molto verosimilmente, scevre da alcuna soggezione reverenziale
6 nei confronti del soggetto interessato dall'ispezione e in carenza di riscontri processuali rivelatori, anche solo in via indiziaria, di un loro interesse a riferire fatti non rispondenti al vero.
Inoltre, dal raffronto tra le suddette dichiarazioni e gli esiti degli accertamenti eseguiti dagli ispettori, emerge in maniera certa la fondatezza e la legittimità dell'ordinanza ingiunzione impugnata, atteso che, può ritenersi pienamente provata la circostanza che la nel giorno dell'accesso ispettivo, aveva Pt_2
impiegato irregolarmente, e cioè “in nero”, la lavoratrice . Parte_3
In materia, si richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui: “Le dichiarazioni rese dai dipendenti, in sede di ispezione, possono bastare da sole a sanzionare il datore di lavoro per il suo comportamento contrario alla legge;
infatti, sebbene i verbali redatti dagli ispettori facciano piena prova - fino
a querela di falso - solo dei fatti che i funzionari attestano avvenuti in loro presenza, tuttavia, per le altre circostanze riferite dai verbalizzanti e per le dichiarazioni rese dai lavoratori interrogati il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice di merito, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro contenuto in concorso di altri elementi, consentano al giudice di ritenere provati
i fatti in questione” (Cass. Civ. sez. lav., n. 24416/2008); ancora, “In caso di accesso ispettivo presso il luogo di lavoro, i verbali ispettivi fanno piena prova dei fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. I verbali di dichiarazioni acquisite nell'immediatezza dei fatti e nell'ipotizzabile mancanza di condizionamenti da parte del datore di lavoro nei confronti dei lavoratori interrogati godono di un apprezzabile grado di attendibilità, e quindi il giudice può, ex art. 116 c.p.c., legittimamente privilegiare, nella formazione del proprio libero convincimento, le dichiarazioni acquisite senza alcun preavviso nel corso dell'accesso ispettivo, ritenendole verosimilmente più genuine e sincere di quelle rese successivamente.” (Tribunale Enna sez. I,
18/03/2022, n.200).
Stante tutto quanto innanzi, questo giudice ritiene che gli elementi probatori addotti in questa sede dalla parte ricorrente a conforto dei propri assunti difensivi, non possono essere ritenuti sufficienti a contrastare le risultanze degli accertamenti
7 espletati dagli ispettori del lavoro, pienamente riscontrati dalle dichiarazioni rese dalla lavoratrice , ascoltata in fase di primo accesso ispettivo. Parte_3
In conclusione, alla luce di tutto quanto innanzi, questo giudice ritiene infondata in fatto ed in diritto l'opposizione proposta da nella Parte_2
sua qualità in atti, e per l'effetto, previa revoca del provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva, conferma l'ordinanza ingiunzione impugnata.
In considerazione del fatto che l'Amministrazione convenuta è difesa da propri funzionari e che non è stato documentato alcun esborso, appare opportuno compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Onorario, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così dispone:
1. Respinge l'opposizione proposta da , dalla e da Parte_1 CP_1
in proprio e quale legale rappresentante p.t. della Parte_2 CP_1
2. per l'effetto, previa revoca del provvedimento di sospensione emesso in data 6.09.2018, conferma integralmente l'ordinanza ingiunzione n. 194/A/2018,
Con prot. n. 18278, emessa in data 7.06.2018 dall' di CP_2
3. compensa le spese di lite fra le parti;
4. dichiara la presente sentenza esecutiva ex lege.
Lecce, 7 maggio 2025
Il Giudice Onorario
Dr.ssa Elena Di Noi
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