TRIB
Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 11/04/2025, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice Sofia Gancitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 835/2023 R.G. promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Anna Parte_1 C.F._1
Barbara Guerzoni (C.F. – p.e.c. C.F._2
ed Enrico Ruffini (C.F. – Email_1 C.F._3
p.e.c. , elettivamente domiciliata presso i difens ori in Email_2
ST (RO), via A. Volta n. 2
ATTRICE
Contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._4
Gianluca Pinotti (C.F. ), elettivamente domiciliato presso il difensore C.F._5
in GL (MN), Via Belfanti n. 20
CONVENUTO
Oggetto: accertamento della servitù e altri provvedimenti di tutela.
Conclusioni delle parti:
Parte attrice: “Preliminarmente -Rigettare l'eccezione di nullità della domanda attorea sollevata ex adverso in quanto destituita di qualsiasi fondamento in fatto ed in diritto. Nel
Merito -accertare l'esistenza sull'area destinata a servitù di passaggio di cui in narrati va, insistente sul fondo servente di cui al F. n.18, mappale n.372, di una struttura lignea con tettoia sovrastante, ivi posizionata dal proprietario del fondo servente in violazione delle legittime prerogative riservate alla proprietà del fondo dominante. -disporsi, di conseguenza, la cessazione della turbativa in essere mediante la rimozione della struttura dianzi specificata, con conseguente ripristino dello stato dei luoghi, ex art.1079 c.c. - condannarsi il convenuto al risarcimento del danno arrecato all'attore per il pregiudizio arrecato, da liquidarsi in via equitativa. -Con vittoria di spese e competenze di causa come
1 per legge”. Spese di CTU a carico della parte soccombente. Spese competenze Mediazione rifuse”.
Parte convenuta: “l'Ill.mo Tribunale adito, voglia: ammettere i mezzi istruttori non ammessi
e così come articolati nella successiva memoria integrativa ex art. 171-ter c. 2 cpc del
28.07.23, opponendosi a quelli avversari per i motivi di cui alla memoria ex art. 171 -ter c.
2 n. 3 del 28.08.23; accogliere le conclusioni già rassegnate nella comparsa di costituzione
e risposta del 31.05.23, da intendersi qui integralmente richiamate (cfr.
1. in via pregiudiziale: dichiarare la nullità della domanda di risarcimento del danno, per le motivazioni di cui al punto 1; 2. nel merito: rigettare le avverse domande per i motivi esposti ai punti 2 e 3. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio)”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. conveniva in giudizio per ottenere la condanna di quest'ultimo Parte_1 Controparte_1 alla rimozione di una struttura lignea con tettoia sovrastante posizionata dal convenuto su un fondo di sua proprietà gravato da servitù di passaggio in favore dell'immobile attoreo, nonché il risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 1079 c.c.
Deduceva: i) di essere proprietaria di un appartamento sito in Castelnovo Bariano (RO), via
Vittorio Veneto n. 364; ii) che a favore di tale immobile esiste una servitù di passaggio a carico del terreno distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Castelnovo Bariano al Foglio 18, mappale n. 372, di proprietà di , estesa per metri 23,95 in lunghezza e per metri Controparte_1
3,30 in larghezza;
iii) che sull'area riservata alla servitù di passaggio il proprietario del fondo servente ha realizzato una struttura in legno aperta con sovrastante tettoia priva di regolare titolo edilizio, che rende disagevole l'esercizio della servitù di passaggio da parte dell'attrice, la quale, ogni qualvolta deve accedere e recedere con la propria autovettura sull'area del mappale n. 372, deve effettuare manovre che richiedono una particolare perizia per evitare, da un lato, i veicoli in sosta e i materiali ivi ricoverati e, dall'altro, il marciapiede antistante il fabbricato del convenuto, sul quale è costretta a salire con le ruote a causa della riduzione dello spazio a disposizione.
Si costituiva in giudizio , contestando le deduzioni avversarie, in particolare Controparte_1 che la tettoia fosse eretta sul fondo gravato da servitù e che non vi fosse sufficiente spazio per il passaggio e chiedendo, in via preliminare, la dichiarazione di nullità della domanda avversaria e, nel merito, il suo rigetto.
La causa veniva istruita attraverso la prova orale chiesta dalle parti e con espletamento di CTU volta ad accertare lo stato dei luoghi e, in particolare, la posizione della tettoia e il suo eventuale intralcio al godimento del diritto di servitù.
2 All'udienza del 10.04.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni e discutevano la causa.
2. Le domande dell'attrice sono totalmente infondate.
Preliminarmente si rammenta che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte il
Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att.
c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla sola trattazione delle questioni - di fatto e di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata, di modo che le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse" potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Difatti, si richiama sul punto il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, in base a cui “la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c., e l'osservanza degli art. 115 e 116, c.p.c., non richiedono che il Giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario
e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito” (Cassazione civile , sez. III, 27 luglio
2006, n. 17145).
Inoltre, sempre in via preliminare, vengono in questa sede integralmente richiamate le ordinanze istruttorie rese in corso di causa e quindi vengono rigettate tutte le istanze istruttorie riproposte dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni.
L'actio confessoria servitutis regolata dall'art. 1079 c.c. - sia essa diretta al mero accertamento della servitù, che all'accertamento e alla cessazione degli impedimenti e turbative - ha carattere reale. Il Giudice è chiamato a verificare se vi sia stata una modifica dello stato dei luoghi tale da produrre un'apprezzabile riduzione delle possibilità di utilizzo della detta servitù, tenuto conto che le modifiche della situazione di fatto del fondo servente gravato da servitù di passaggio, apportate da parte del proprietario, non possono in nessun caso comportare limitazioni al contenuto della servitù di passaggio e, comunque, devono essere in grado di assicurare al titolare di essa la libera e comoda esplicazione, salvo un minimo e trascurabile disagio, del suo diritto.
3 Spetta al Giudice di merito stabilire quali misure, in concreto, risultino più idonee a contemperare l'esercizio dei due diritti, quello di apportare modifiche al fondo servente e quello di libero e comodo esercizio della servitù da parte del proprietario del fondo dominante, avuto riguardo al contenuto specifico della servitù, alle precedenti modalità del suo esercizio, allo stato e configurazione dei luoghi.
Nel caso che ci occupa, sia dalla documentazione fotografica prodotta (cfr. doc. 2, foto da 1 a
17, convenuto) sia dall'istruttoria orale espletata (cfr. verbale udienza esame testimoniale,
14.05.2024), emerge che l'attrice può agevolmente, con la sua automobile, transitare lungo il mappale n. 372, di forma rettangolare, senza dover effettuare nessuna manovra. I fotogrammi prodotti dal convenuto, infatti, dimostrano l'avanzare dell'attrice con la sua automobile fino al punto in cui ella deve svoltare per raggiungere la sua abitazione, operazione che viene rappresentata come fluida, comoda e senza necessità di manovre o di particolare perizia;
e lo stesso vale quando ella esce dalla sua abitazione per immettersi sulla pubblica via, transitando lungo il medesimo tratto. E ciò anche quando il convenuto parcheggia il proprio veicolo sotto la tettoia suddetta, come dimostrato dalle immagini prodotte.
Fondamentale ai fini del rigetto della domanda attorea, infine, risulta essere la CTU espletata, nel corso della quale si è accertato che “La struttura oggetto di causa è ubicata in parte sul mappale 374, non soggetto a servitù di passaggio, ed in parte sul mappale 372 soggetta a servitù di passaggio, come segue: a.1) I pilastri e le relative piastre di ancoraggio risultano installati sul mappale 374, non soggetto a servitù di passaggio a favore della ricorrente. a.2)
L'area totale di proiezione del coperto, sull'area cortiliva, è di mt. 2,48 x12,04, che incide: per mt. 1,40 di profondità sul mappale 374, non soggetto a servitù di passaggio;
per mt. 1,23 x
12,04 sul mappale 372, soggetta a servitù di passaggio;
l'altezza libera di passaggio, calcolata dalla pavimentazione esterna autobloccante a sotto il tubolare quadrato a sbalzo, è di mt. 2,47
(…) la struttura oggetto di causa insiste sul Mappale 372 per un'area di mt. 1,23x12,04 corrispondente alla proiezione a terra della copertura”.
Evidenziata la Consulenza tecnica d'ufficio espletata nell'ambito del giudizio, occorre sottolineare come la giurisprudenza di legittimità abbia messo in evidenza che il Giudice del merito "non è tenuto a fornire un'argomentata e dettagliata motivazione" qualora aderisca alle elaborazioni del consulente (Cass. Lav. 7701/2018); o ancora che: "il Giudice di merito che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell'ausiliare se dalla indicazione della consulenza tecnica possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state rigettate, dato che in tal caso l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione
4 della fonte dell'apprezzamento espresso" (Cass. 14638/2004). Ancora, la Corte di legittimità
(sent. 10688/08) ha altresì ribadito che "è consentito al Giudice di limitarsi a condividere le argomentazioni tecniche svolte dal proprio consulente, recependole, qualora le critiche mosse alla consulenza siano state già valutate dal consulente d'ufficio ed abbiano trovato motivata e convincente smentita in un rigoroso ragionamento logico".
La CTU depositata in atti risulta puntuale, priva di vizi logici o motivazionali, provvista di adeguata indicazione dei criteri analitici seguiti nel corso della valutazione.
La bontà delle risultanze della CTU è confermata altresì dalla mancanza di osservazioni dei consulenti di parte.
In conclusione, la tettoia è fissata a terra con dei pilastri all'interno del mappale n. 374, non gravato da servitù, e per la maggior parte della sua estensione occupa tale mappale, di proprietà del convenuto, e insiste sul mappale n. 372 per un'area di mt. 1,23x12,04 corrispondente alla proiezione a terra della copertura, ma situato – rispetto al mappale n. 372 – a un'altezza pari a
2,47 metri.
Il mappale n. 372, infatti, ha una larghezza di metri 4,17; pertanto, anche a voler considerare come limitazione all'esercizio della servitù la proiezione a terra della pensilina per metri 1,23
(ma si tratta di affermazione non confermata dai fatti, posto che si tratta di mera proiezione in altezza e non di ostacolo fisico per il passaggio dell'autovettura) residua uno spazio più che sufficiente per il passaggio dei veicoli dell'attrice, la quale – si è dimostrato – può transitare e svoltare agevolmente nell'area di interesse con la propria autovettura.
Resta assorbita la domanda di risarcimento del danno, peraltro nemmeno dimostrato.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attrice e sono liquidate in dispositivo sulla scorta del D.M. 55/2014 così come modificato dal D.M. 147/2022; lo scaglione di riferimento, in assenza di allegazioni adeguate a individuare il valore della causa ai sensi dell'art 15, comma
1, c.p.c., va individuato in “indeterminabile – complessità bassa” (cfr. art. 15, ult. co., c.p.c.); si considerano i parametri medi per tutte le fasi, con riduzione in misura del 30% per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto (art. 4, comma 4, D.M. cit.).
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così dispone:
1. Rigetta le domande di;
Parte_1
2. Condanna a rifondere a le spese di lite del presente Parte_1 Controparte_1 giudizio, che liquida in euro 5.331,20 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie, IVA e CPA come per legge;
5 3. Pone le spese di CTU, come liquidate con separato decreto del 10.04.2025, definitivamente a carico di parte attrice.
Rovigo, 11.04.2025
Il Giudice
Sofia Gancitano
6