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21 agosto 2013
21 agosto 2013
Art. 1. 1. Il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 , recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del decreto-legge 24 giugno 2013, n. 72 , recante misure urgenti per i pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale, non convertite in legge.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Avvertenza:
Il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 , e' stato pubblicato nel S.O. n. 50/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 144 del 21 giugno 2013.
A norma dell' art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio di Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questo stesso Supplemento Ordinario alla pag. 95.
2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del decreto-legge 24 giugno 2013, n. 72 , recante misure urgenti per i pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale, non convertite in legge.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Avvertenza:
Il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 , e' stato pubblicato nel S.O. n. 50/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 144 del 21 giugno 2013.
A norma dell' art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio di Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questo stesso Supplemento Ordinario alla pag. 95.
Commentari • 12
- 1. Diritto di recesso dell’investitore nel contratto di vendita fuori sede di strumenti finanziari e sanzione di nullitàDiritto Bancario · https://www.dirittobancario.it/ · 28 novembre 2016 · 8.400682
[…] La pronuncia si uniforma all'orientamento prevalente di legittimità, già intrapreso dalle Sezioni Unite con sent. n. 13905/2013, che ha escluso la natura interpretativa autentica della norma di cui all'art. 1, co. 1, legge 98/2013, che, intrepretato letteralmente, imporrebbe la previsione della facoltà di recesso dell'investitore a pena di nullità ex art. 30, co. 6, d. lgs. 56/1998, solo nei contratti di vendita di strumenti finanziari, diversi dai servizi di collocamento, sottoscritti a decorrere dal 1° settembre 2013. (Cass Civ., sez. […]
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Giurisprudenza • 112
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- sussistente.·
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