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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 07/10/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
composto dai magistrati dr. GI EN IA Presidente
dr. ssa Vincenza Bennici Giudice
dr.ssa Giovanna Claudia Ragusa Giudice
dei quali il primo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 912 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli
Affari di Volontaria Giurisdizione promossa
DA
nata il [...] a [...], cod. Parte 1
fisc. C.F. 1
e nato il [...] a [...], cod. fisc. Parte_2
و entrambi residenti a [...](92029 C.F. 2
c.a.p.) alla Via Magnani Anna n.ro 3,
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio del sottoscritto
Avv. Lillo Fumo, cod. fisc. C.F. 3 sito a Ravanusa
alla Via Roma n.ro 113, , pec che li Email 1
rappresenta e difende E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
interveniente necessario
OGGETTO: Separazione consensuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 473 bis.51 c.p.c. del 7 ottobre 2025.
DEL PM: cfr. visto del 4 luglio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I coniugi in epigrafe, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni concordate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare e provvedendo al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis.51, comma 3,
c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 17 giugno 2025 innanzi al Presidente relatore i procuratori delle parti hanno insistito nell'accoglimento del ricorso.
Il P.M., ritualmente sentito, non si è opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale merita di essere accolta, in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Il Tribunale, ravvisato che le condizioni della separazione non sono in contrasto con norme imperative, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, esser recepita, in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici tra i coniugi, nonché i loro obblighi nei riguardi del figlio minore Per_1
Spese irripetibili, stante la natura congiunta del ricorso.
P.Q.M.
I1 Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difese: autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
omologa la separazione consensuale dei coniugi Pt 1
[...] nata il [...] a [...], e Parte 2 nato il [...] a [...], i quali hanno contratto matrimonio a Ravanusa il giorno 15 del mese di novembre dell'anno
2016, atto trascritto al n. 10, parte I del registro degli atti di matrimonio del Comune di Ravanusa, alle condizioni concordate in ricorso, qui integralmente richiamate;
spese irripetibili.
Dispone che questa sentenza sia a trasmessa a cura della cancelleria al competente Ufficiale dello stato civile.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il 7 ottobre 2025.
Il Presidente estensore
GI EN
IA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
composto dai magistrati dr. GI EN IA Presidente
dr. ssa Vincenza Bennici Giudice
dr.ssa Giovanna Claudia Ragusa Giudice
dei quali il primo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 912 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli
Affari di Volontaria Giurisdizione promossa
DA
nata il [...] a [...], cod. Parte 1
fisc. C.F. 1
e nato il [...] a [...], cod. fisc. Parte_2
و entrambi residenti a [...](92029 C.F. 2
c.a.p.) alla Via Magnani Anna n.ro 3,
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio del sottoscritto
Avv. Lillo Fumo, cod. fisc. C.F. 3 sito a Ravanusa
alla Via Roma n.ro 113, , pec che li Email 1
rappresenta e difende E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
interveniente necessario
OGGETTO: Separazione consensuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 473 bis.51 c.p.c. del 7 ottobre 2025.
DEL PM: cfr. visto del 4 luglio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I coniugi in epigrafe, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni concordate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare e provvedendo al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis.51, comma 3,
c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 17 giugno 2025 innanzi al Presidente relatore i procuratori delle parti hanno insistito nell'accoglimento del ricorso.
Il P.M., ritualmente sentito, non si è opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale merita di essere accolta, in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Il Tribunale, ravvisato che le condizioni della separazione non sono in contrasto con norme imperative, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, esser recepita, in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici tra i coniugi, nonché i loro obblighi nei riguardi del figlio minore Per_1
Spese irripetibili, stante la natura congiunta del ricorso.
P.Q.M.
I1 Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difese: autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
omologa la separazione consensuale dei coniugi Pt 1
[...] nata il [...] a [...], e Parte 2 nato il [...] a [...], i quali hanno contratto matrimonio a Ravanusa il giorno 15 del mese di novembre dell'anno
2016, atto trascritto al n. 10, parte I del registro degli atti di matrimonio del Comune di Ravanusa, alle condizioni concordate in ricorso, qui integralmente richiamate;
spese irripetibili.
Dispone che questa sentenza sia a trasmessa a cura della cancelleria al competente Ufficiale dello stato civile.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il 7 ottobre 2025.
Il Presidente estensore
GI EN
IA