Sentenza 18 agosto 2023
Decreto presidenziale 22 gennaio 2025
Accoglimento
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 16/04/2025, n. 3324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3324 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03324/2025REG.PROV.COLL.
N. 09832/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9832 del 2023, proposto da
Autovia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avvocati Salvatore Mazzamuto e Michele Venturiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
CM - Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
e con l'intervento di
ad opponendum :
Associazione Movimento TO, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avvocati Paolo Fiorio e Antonio Paolo Seminara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 13366/2023, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di CM;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 aprile 2025 il Cons. Marco Poppi;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso iscritto al n. 10649/22 R.R. Autovia S.r.l., operatore del settore automotive e, in particolare, nel noleggio auto e furgoni senza conducente, impugnava dinanzi al Tar per il Lazio il provvedimento del 24 maggio 2022 con il quale l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito CM), all’esito del procedimento CV227, stabiliva che la clausola di cui all’art. 6, comma 1, lett j) delle « Condizioni generali di noleggio Autovia-Ecovia-Furgovia » laddove « prevede l’applicazione di una penale di importo pari ad € 60,00 a carico del cliente consumatore per la gestione delle contravvenzioni per violazioni del Codice della Strada relative ai veicoli noleggiati, integra una fattispecie di clausola vessatoria ai sensi degli articoli 33, commi 1 e 2, lettera f), 34 e 35 comma 1 del Codice del Consumo ».
Il Tar respingeva il ricorso con sentenza n. 13366 del 18 agosto 2023 richiamando, fra gli altri, i propri precedenti conformi n. 8560, 8565, 8571, 8574 e 8577 del 2023.
La Società impugnava la sentenza con appello depositato il 14 dicembre 2023 deducendone l’erroneità sotto svariati profili.
CM si costituiva in giudizio il 15 dicembre 2023 e con atto di intervento ad opponendum del 30 gennaio 2025 si costituiva l’Associazione Movimento TO (di seguito AM) cui era stato concesso l’accesso al fascicolo informatico con decreto presidenziale n. 49 del 22 gennaio 2025.
AM e CM depositavano memoria, rispettivamente, il 12 e 17 marzo 2025.
Con memoria di replica depositata il 18 marzo 2025 l’appellante richiamava a sostegno del fondamento delle proprie deduzioni i precedenti della Sezione n. 9659 e 9660 del 3 dicembre 2024 e n. 10001 dell’11 dicembre 2024 che annullavano, rispettivamente, le sentenze del Tar Lazio n. 8560/2023, n. 8577/2023 e n. 8574/2023 richiamate dal giudice di primo grado a sostegno della appropria decisione.
All’esito della pubblica udienza del 3 aprile 2025 la causa veniva decisa.
A fini di completezza espositiva si evidenzia che la clausola oggetto di contestazione prevede che « il Cliente, con la presa in consegna del veicolo al momento del check-out, diviene custode del veicolo stesso. Il Cliente si obbliga a: […] j) oblare qualunque contravvenzione e/o violazione del Codice della Strada contestata al Cliente durante il periodo di noleggio e a darne comunicazione al Locatore al momento della restituzione del veicolo. Qualora la violazione non oblata, ovvero oblata, ma senza relativa comunicazione di cui al periodo precedente, fosse inviata al Locatore e fosse riconducibile al periodo di noleggio in questione, la stessa verrà gestita con un aggravio di spesa addebitata al Cliente sul presente contratto pari ad Euro 60,00 iva compresa ».
La vessatorietà della clausola in disamina veniva affermata dall’Autorità ritenendo:
- che la sanzione sarebbe « ingiustificata, oltre che di importo manifestamente eccessivo, a fronte dell’attività gestionale che il professionista è tenuto a svolgere, in qualità di proprietario dell’autoveicolo noleggiato, a seguito della notifica di una contravvenzione o di qualunque altra violazione del CDS, che si sostanzia in concreto: (i)nella mera comunicazione, all’ente accertatore che ha comminato la relativa sanzione amministrativa pecuniaria o avanzato altre pretese, dei dati anagrafici e identificativi del cliente che aveva noleggiato il veicolo nel periodo cui si riferisce la contestazione, al fine di consentire la corretta notifica della sanzione o del pagamento; (ii) nella successiva informativa al cliente della notifica ricevuta e della comunicazione effettuata all’ente accertatore » (§ 28 del provvedimento impugnato);
- che sarebbe in particolare eccessiva « nell’ammontare, in quanto non trova adeguata corrispondenza, oltre che rispetto (i) alla tipologia di atti che Autovia è chiamato a porre in essere, anche in relazione (ii) al costo giornaliero del noleggio, soprattutto con riferimento ai veicoli di fascia più bassa, di solito maggiormente richiesti sul mercato, e (iii) all’entità stessa degli importi che il consumatore è tenuto a pagare per la presunta infrazione (ad esempio nei casi di sosta vietata, l’importo della prevista penale può persino superare l’ammontare della sanzione o del pagamento )» (§ 29);
- che risulterebbe evidente come « tale penale non risponda alla mera finalità di ristorare Autovia dal danno effettivo cagionato dal cliente consumatore ma risulta attribuire allo stesso professionista vantaggi maggiori di quelli conseguibili dalla regolare esecuzione del contratto, nella misura in cui pone a carico dei clienti responsabili di violazioni del CDS un costo che non deriva dal rispettivo inadempimento contrattuale ma da un più generale rischio del professionista di dover gestire le “eventuali” richieste degli enti accertatori in forza della responsabilità solidale passiva. Tale rischio risulta peraltro riconducibile a fatti imputabili a terzi, del tutto estranei al contratto, vale a dire la generalità indefinita dei clienti insolventi o non rintracciabili » (§ 31);
- che « l’illiceità della clausola oggetto di valutazione risulta corroborata dalla recente riforma normativa in relazione al Codice della Strada, in virtù della quale è stata espressamente esclusa la responsabilità in capo alle imprese di autonoleggio per il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate ai consumatori clienti per le infrazioni accertate nel corso del rispettivo periodo di noleggio, destituendo di ogni fondamento l’asserita finalità di compensazione dei costi correlati alla solidarietà passiva. Di conseguenza, a carico degli autonoleggiatori sussiste soltanto un mero onere di comunicazione, agli enti accertatori, delle generalità del cliente del servizio di noleggio, affinché il verbale possa essere correttamente notificato a quest’ultimo soggetto nella sua qualità di effettivo responsabile dell’infrazione oggetto di contestazione » (§ 33).
L’appellante premette che il provvedimento contestato in primo grado sarebbe solo formalmente motivato e censura la decisione del Tar formulando quattro capi di impugnazione sostanzialmente riproduttivi delle censure di primo grado (il primo concernente violazioni procedimentali e i successivi rivolti alla contestazione del merito della sanzione).
In particolare:
- con il primo, ribadisce l’illegittimità delle proroghe dei termini di conclusione del procedimento;
- con il secondo deduce la contraddittorietà dell’operato dell’Autorità che inizialmente riteneva la vessatorietà di due « penali risarcitorie » (€ 60 in caso di contravvenzioni al Codice della Strada recapitate alla Società in quanto proprietaria del mezzo e € 30 in caso di mancato pagamento del pedaggio autostradale), sanzionando immotivatamente, all’esito del procedimento, solo la prima (si afferma che « se è vessatorio prevedere contrattualmente penali per oneri aggiuntivi, lo dovrebbe essere per tutte le clausole e non solo per una » - pag. 13 dell’appello);
- con il terzo la sentenza viene censurata nella parte in cui configura la violazione dell’art. 33, comma 2, lett. f) del Codice del Consumo « ritenendo assorbite in questa fattispecie gli altri aspetti di vessatorietà della clausola in esame » (pag. 15 dell’appello), sostenendo di fatto che il presupposto della sanzione si rinvenga nell’applicazione della penale in sé nonostante la norma prescriva che debba essere manifestamente eccessiva;
- con il quarto l’appellante censura sotto altri profili il giudizio di vessatorietà della clausola contestando la ritenuta scarsa chiarezza della stessa.
Si rileva inoltre, ad integrazione di quanto allegato dall’appellante con le ultime difese, che anche le sentenze del Tar Lazio n. 8565/2023 e n. 8571/2023, richiamate nella sentenza impugnata, venivano annullate dalla Sezione con decisioni, rispettivamente, n. 10039 del 12 dicembre 2024 e n. 10162 del 18 dicembre 2024.
Sulla base dei principi espressi con le richiamate pronunzie della Sezione, rese in presenza di analoghe fattispecie, deve ritenersi il fondamento dell’appello.
Con il terzo capo d’impugnazione (punto 4 dell’appello) la sentenza viene censurata nella parte in cui configura la violazione dell’art. 33, comma 2, lett. f) del Codice del Consumo « ritenendo assorbite in questa fattispecie gli altri aspetti di vessatorietà della clausola in esame » (pag. 15 dell’appello).
L’appellante espone che ai sensi della citata disposizione sarebbe da presumersi la vessatorietà delle clausole che impongono al consumatore « il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d’importo manifestamente eccessivo »: ne deriverebbe che il presupposto della sanzione non potrebbe essere rinvenuto nell’applicazione della penale in sé richiedendo invece la dimostrazione della manifesta eccessività dell’importo.
A sostegno della censura deduce che l’importo della penale, al netto di IVA (€ 49,18) non coprirebbe nemmeno il costo medio unitario di gestione della pratica e che la manifesta eccessività richiesta dalla norma sarebbe da riconoscersi unicamente in presenza di una abnormità dell’importo rispetto all’interesse patrimoniale tutelato dalla clausola.
La sentenza viene in particolare censurata laddove ipotizza uno squilibrio (senza definirlo significativo) nell’imposizione di una penale « finalizzata a far gravare sul consumatore un onere economico dal quale non si può sottrarre neppure tenendo una condotta diligente: invero, va rilevato che la penale è esigibile anche in caso di illegittimità della contestazione amministrativa, non potendo il consumatore in alcun modo sottrarsi al pagamento in favore della società di autonoleggio ».
A contestazione di quanto affermato dal Tar l’appellante deduce che la clausola scatterebbe unicamente in caso di mancata oblazione della contravvenzione da parte del cliente come reso evidente dalla formulazione della stessa.
La previsione della sanzione in relazione anche alla sola mancata comunicazione del pagamento (che il Tar ritiene essere un « onere non dovuto né dirimente per la gestione della pratica da parte della società ») si giustificherebbe con i costi che l’Azienda sostiene in tali casi per l’interlocuzione con l’ente accertatore e il consumatore a seguito della notifica della contravvenzione che, se ritenuta illegittima, viene contestata dalla Società.
Non risponderebbe al vero inoltre che il consumatore non possa sottrarsi al pagamento della penale posto che ai sensi dell’art. 3.2 delle condizioni generali di contratto « il Cliente può sempre procedere agli storni degli addebiti sulla propria carta di credito, in conformità con il contratto dallo stesso sottoscritto per l’emissione della carta di credito medesima, qualora ritenga l’addebito come abusivo, ossia operato non conformemente alle presenti condizioni generali di noleggio o alla legge vigente » (clausola inserita a seguito di una precedente contestazione dell’CM).
Errata sarebbe altresì la pretesa illegittimità della previsione forfettaria dell’importo in misura sproporzionata rispetto a quanto necessario valutata dal Tar « considerando che la necessità di un’organizzazione aziendale che possa recuperare i dati anagrafici degli utilizzatori dei veicoli è connaturata con la prestazione del servizio di autonoleggio », senza valutare che gli oneri sono ulteriori al solo recupero dei dati anagrafici da inoltrare all’ente accertatore.
La Società infatti svolgerebbe un ruolo di filtro procedendo all’accesso agli atti e in particolare alle foto che documentano l’infrazione; all’eventuale contestazione della contravvenzione; all’acquisizione presso il consumatore delle informazioni necessarie; all’assistenza al consumatore in caso di contestazione basata su eccezioni soggettive ecc..
Con il quarto capo d’impugnazione (punto 5 dell’appello) che può essere scrutinato congiuntamente, l’appellante, in forma estremamente sintetica e generica, censura sotto altro profilo il giudizio di vessatorietà della clausola per scarsa chiarezza « senza chiarire perché si applicherebbe la tutela ex art. 37-bis cod. cons. ossia una norma di carattere dispositivo ».
L’Autorità sostiene che la clausola sarebbe ingiustificata e manifestamente eccessiva avuto riguardo alla tipologia dell’attività esercitata da Autovia per la gestione delle contravvenzioni, al costo giornaliero dei noleggi e all’entità delle sanzioni e dei corrispettivi per le violazioni al Codice della Strada poiché quanto richiesto al noleggiatore si risolverebbe nella sola trasmissione all’ente accertatore dei dati del cliente (dei quali è già in possesso) e nelle comunicazioni al cliente della notifica ricevuta e della comunicazione effettuata.
Espone ulteriormente che la vessatorietà sanzionata « non discende dalla natura manifestamente eccessiva dell’importo della somma richiesta ma dalla circostanza incontestata che tale somma sia richiesta indipendentemente dal fatto che la gestione della sanzione ( ) generi un significativo onere aggiuntivo per la società di autonoleggio o la esponga altrimenti un potenziale pregiudizio economico » (pag. 22 e 23 della memoria).
Quanto alla scarsa chiarezza della clausola CM ribadisce che non sarebbe sufficientemente illustrata la possibilità di sottrarsi all’addebito della penale.
Le suesposte censure sono fondate.
Come anticipato, le questioni oggetto del presente giudizio sono state ripetutamente affrontate dalla Sezione e definite con le sopra richiamate sentenze che riformavano i precedenti invocati dal Tar a sostegno della propria decisione.
Nel giudizio n. 9659, definito con sentenza n. 9659/2024, la clausola contestata prevedeva che « il Cliente è inoltre responsabile delle conseguenze delle violazioni alle norme di legge connesse alla circolazione dei veicoli in locazione. Tutte le sanzioni pecuniarie per violazioni irrogate a fronte di tali violazioni, nonché le spese di gestione inerenti alle stesse sono e restano a carico del Cliente. Quest’ultimo si impegna pertanto a pagare quanto dovuto a titolo di sanzione od onere di qualsiasi natura da esse derivante, manlevando, ovvero risarcendo il Locatore da qualsiasi conseguenza pregiudizievole, diretta o indiretta. A tal fine, il Locatore provvederà, ove possibile, a richiedere agli Enti emittenti la notifica al Cliente degli eventuali atti che gli fossero recapitati. Qualora la richiesta di notifica non fosse possibile, il Locatore provvederà direttamente al pagamento degli importi richiesti, come specificato nei verbali di infrazione, con successivo addebito in capo al Cliente a titolo di risarcimento del danno subito. In ogni caso, per ogni atto che venga recapitato al Locatore, lo stesso avrà diritto di addebitare al Cliente le spese amministrative di gestione pratica per un importo pari ad € 50 (iva inclusa) ».
La sanzione veniva annullata sul rilievo:
- che « come non appaia del tutto corretto, ed in ogni caso non appare esaustivo al fine di esprimere il giudizio di sproporzione, il riferimento all’entità della sanzione inflitta (in base al Codice della Strada), e neppure al correspettivo previsto per la prestazione principale dedotta in contratto (ovvero il noleggio) che, per altro, può variare a seconda della durata del rapporto. Infatti, “il danno”, ovvero i costi di gestione di (…) non sono correlati all’ammontare della sanzione irrogata dall’ente accertatore, né al corrispettivo pattuito per il noleggio »;
- che « la misura di €50, in senso assoluto, appare un importo comunque modesto, dovendosi pertanto esigere una rigorosa verifica concreta al fine di accertarne la supposta sproporzione »;
- che « il provvedimento appare carente, non essendo stata svolta una specifica ed accurata verifica dei dati rilevanti al fine di pervenire alla conclusione per cui l’importo di €50, di per sé tutto sommato modesto, sia invece sproporzionato, così da risolversi in un abuso del professionista a danno del consumatore ».
Nel giudizio n. 6973/2023, definito con la sentenza n. 10039/2024, la clausola contestata era del seguente tenore: « Quali sono gli ulteriori costi/oneri che potrei essere chiamato a pagare?
AR potrebbe anche addebitarLe ulteriori importi connessi ai vari eventi che possono occorrere in caso di incidenti avvenuti nel corso del Periodo di Noleggio e/o in relazione a come Lei ha utilizzato il Veicolo. L’ammontare (inclusivo di I.V.A., se applicabile) di tali oneri è elencato nel Listino AR allegato alla email di conferma (se Lei ha effettuato una prenotazione online) e disponibile nella sezione “Termini e Condizioni” del sito www.europcar.it e presso le nostre stazioni di noleggio. Tali oneri includono, senza pretesa di esaustività:
- la Penale per la violazione delle norme che regolano la circolazione dei veicoli. In caso di inadempimento all’obbligo contrattuale da Lei assunto ai sensi dell’art. 6, di rispettare le norme sulla circolazione dei veicoli, comprovato da notifica/ comunicazione ad AR di verbale per sanzioni amministrative da parte delle competenti autorità (ad es.: Polizia Stradale, Enti Autostradali, Capitaneria di Porto, Carabinieri, ecc.) il Cliente sarà tenuto a corrispondere ad AR una penale contrattuale, non inclusiva del costo della sanzione, pari all’importo riportato sulla lettera di noleggio e/o sul Listino AR di tempo in tempo vigente, ed a rimborsare quest’ultima dell’ammontare della/e sanzione/i e/o pedaggi eventualmente anticipati da AR. In questi casi, quando possibile, AR provvederà a richiedere alle autorità competenti la rinotifica presso di Lei del verbale, ove ciò non fosse possibile, AR provvederà a pagare la relativa sanzione e ad addebitarle l’importo della sanzione e della predetta penale ».
La sanzione veniva annullata sul rilievo:
- che « la manifesta eccessività della clausola penale a base della fattispecie legale, in altri termini, deve essere dimostrata dall’Autorità procedente e, solo una volta che tale dimostrazione sia stata data, opera la presunzione legale di vessatorietà, con onere a carico della parte di fornire la prova contraria »;
- che « le attività amministrative da svolgere in esito alla notifica di un verbale di accertamento di violazione al codice della strada non rientrano nella fisiologia del contratto di noleggio, rappresentando una prestazione aggiuntiva da parte del noleggiatore, il cui costo non può essere posto a carico di tutti i contraenti »;
- che « il riferimento al costo giornaliero del noleggio non è sostenuto da una ragionevole motivazione, essendo più congruo riferirsi al costo relativo alla durata media del noleggio che, plausibilmente, è superiore ad un solo giorno (è indicato dalla società, sulla base dei propri dati statistici, in circa sette giorni), dall’altro, se è vero che per talune infrazioni la sanzione da pagare è inferiore alla penale prevista, è altrettanto vero che per un congruo numero di infrazioni, verosimilmente la maggior parte, le sanzioni sono di ammontare superiore ».
Nel giudizio n. 7863, definito con sentenza n. 10162/2024, la clausola contestata veniva annullata sul rilievo:
- che « l’affermazione della manifesta eccessività di una clausola penale richiede la preventiva dimostrazione che l’incasso della penale è idoneo a determinare, a favore della parte che la riceve, un vantaggio rispetto a quello che la parte medesima si riprometteva di conseguire dalla regolare esecuzione del contratto: tale vantaggio si traduce, in pratica, nel conseguimento di un risarcimento del danno maggiore di quello che la parte potrebbe ipoteticamente conseguire a seguito dell’inadempimento contrattuale della parte tenuta a versare la penale, idoneo a determinare, tra le parti, uno squilibrio tale da rendere la relativa pattuizione non meritevole di tutela da parte dell’ordinamento giuridico. Dalla sopra riportata rassegna di giurisprudenza si evince, inoltre, che il giudice che ritiene di dover ridurre l’importo della penale deve fondarsi su allegazioni e prove rigorose e deve anche motivare la decisione, evidentemente con riferimento al materiale probatorio a disposizione »;
- che CM e il Tar avessero errato « nell’aver dato per scontato, senza una adeguata istruttoria da parte dell’Autorità, che l’attività di gestione delle pratiche relative alle infrazioni al Codice della Strada e al mancato pagamento di pedaggi autostradali non richieda nulla di sostanzialmente diverso rispetto all’attività di gestione ordinaria, non determini un costo straordinario e, più in generale, non abbia determinato un costo medio, per ciascuna pratica, manifestamente inferiore all’importo della penale, come applicata fino all’aprile 2022 »;
- che fosse errato « affermare che l’importo della penale avrebbe dovuto essere rapportato al costo giornaliero del noleggio o all’entità della sanzione: dal momento che la clausola penale integra una quantificazione anticipata del danno derivante da un determinato inadempimento, essa va modulata sull’entità del danno specifico, che nel caso in esame è rappresentato dai costi di gestione delle pratiche, cui si aggiungeva l’importo delle infrazioni e pedaggi non pagati, costi che – come dianzi argomentato – l’appellante ha indicato e che l’Autorità ha sostanzialmente ignorato in maniera immotivata, cioè senza fondarsi su precisi riscontri istruttori. Pretendere che la clausola penale venga, nel caso in esame, rapportata solo alla entità della sanzione in concreto irrogata al locatario inadempiente, o solo al canone di noleggio giornaliero, significherebbe “sganciare” la penale dalla funzione risarcitoria, poiché tali criteri non garantiscono un risarcimento commisurato all’effettivo danno, ma significherebbe anche interferire con legittime scelte imprenditoriali, poiché una clausola penale inadeguata al recupero dei danni derivanti dall’inadempimento specifico finisce per erodere l’utile di impresa. L’argomentare del primo giudice, laddove afferma che la penale relativa alle infrazioni stradali e al mancato pagamento di pedaggi dovrebbe essere commisurata alla sanzione o al canone di noleggio giornaliero, non è quindi condivisibile perché, alternativamente: (i) presuppone che la Società appellante ridistribuisca i costi di gestione delle infrazioni tra tutti i clienti e li recuperi con il canone di noleggio, circostanza questa che l’appellante contesta e che non è stata né indagata né dimostrata nel corso del procedimento; ovvero (ii) non considera che commisurando la penale al canone di noleggio, finisce per erodersi l’utile che la Società percepisce dai locatari che commettono le infrazioni, utile che non è oggetto di contestazione, come non lo è l’adeguatezza del canone di noleggio »
I suesposti principi, stante la sovrapponibilità delle fattispecie, trovano applicazione anche nel presente giudizio determinando l’accoglimento dell’appello essendo rinvenibili nel provvedimento impugnato i medesimi profili di illegittimità per omesso approfondimento istruttorio (in merito alla pretesa manifesta eccessività degli importi) e difetto di motivazione (in ordine alla pretesa vessatorietà della clausola affermato sulla base di stereotipate argomentazioni).
In particolare devono ritenersi smentite le affermazioni del Tar per le quali:
- « appare palese lo squilibrio creato dall’imposizione della clausola da parte del professionista, finalizzata a far gravare sul consumatore un onere economico dal quale non si può sottrarre neppure tenendo una condotta diligente: invero, va rilevato che la penale è esigibile anche in caso di illegittimità della contestazione amministrativa, non potendo il consumatore in alcun modo sottrarsi al pagamento in favore della società di autonoleggio »;
- « invero, l’imposizione di una tariffa à forfait appare manifestamente sproporzionata, considerato che la necessità di un’organizzazione aziendale che possa recuperare i dati anagrafici degli utilizzatori dei veicoli è connaturata con la prestazione del servizio di autonoleggio: in altre parole, risultando sempre necessario conservare la documentazione relativa ai varî contratti stipulati, sia per ragioni fiscali, sia a fini di tutela delle proprie ragioni nei confronti dei consumatori (ad esempio un danno occulto scoperto dal professionista solo dopo la riconsegna), appare evidente che la gestione della pratica concernente la sanzione amministrativa non determina alcun mutamento nell’organizzazione aziendale. Conseguentemente, risulta palese che la somma domandata non possa considerarsi necessaria a coprire i costi del servizio di cui, peraltro, non beneficia il consumatore, ma l’ente accertatore dell’infrazione »
La penale trova infatti applicazione in ultima analisi in presenza di condotte imputabili al consumatore (omesso pagamento od omessa comunicazione), come si ricava dalle FAQ (« Se vi è contestazione immediata, puoi procedere autonomamente al pagamento e, in questo caso, avvisa Autovia tramite uno qualunque dei canali (e-mail. P.e.c., fax) allegando il verbale e il pagamento effettuato. In questo caso, nulla verrà addebitato al Cliente ») e, come evidenziato, è possibile ai sensi dell’art. 3.2 delle condizioni di contratto procedere allo storno dell’addebito qualora operato al di fuori dei predefiniti presupposti.
Per le suesposte ragioni, inoltre, è innegabile che l’attività richiesta all’operatore a seguito della notifica di contravvenzioni non si risolva nella sola trasmissione dei dati anagrafici del consumatore, così come è pacifico che la fisiologica necessità di gestire un numero non insignificante di pratiche richieda la predisposizione di opportune misure organizzative con impiego di risorse aziendali, sostenendo i relativi costi: profilo in ordine al quale non è comprovato che l’importo della sanzione sia manifestamente eccessiva (avuto riguardo anche alla funzione deterrente propria della clausola) .
Per quanto precede l’appello deve essere accolto senza necessità di affrontare gli ulteriori profili di illegittimità prospettati in appello.
La specificità delle questioni trattate consente di procedere alla compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
Le questioni appena vagliate esauriscono l’ambito del contenzioso sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis , per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., Sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cass. civ., Sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663).
Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado annullando il provvedimento con esso impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Hadrian Simonetti, Presidente
Dario Simeoli, Consigliere
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Marco Poppi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Poppi | Hadrian Simonetti |
IL SEGRETARIO