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Decreto 18 aprile 2025
Decreto 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, decreto 18/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1867 /2024
TRIBUNALE DI RAGUSA
DECRETO DI OMOLOGA
Il Giudice del lavoro, Gop, letti gli atti e i documenti della causa promossa da
Parte_1 C.F._1
contro
CP_
P.IVA_1
rilevato che le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non risultano contestate dalle parti mediante atto scritto depositato in cancelleria entro il termine perentorio di cui all'art. 445 bis, 4° co., c.p.c.,; ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 196 c.p.c.;
O M O L O G A
l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio:
PRESTAZIONE DI RIFERIMENTO : pensione di inabilità; handicap grave art 3 c 3 L 104/92
ACCERTAMENTO DEL REQUISITO SANITARIO : positivo per entrambi con decorrenza dicembre 2023
CP_ Pone a carico dell' le spese processuali di parte ricorrente, che liquida in complessivi € 1000,00 per compensi, oltre CPA e IVA come per legge, distraendole in favore dell'avvocato di parte ricorrente dichiaratosi antistatario
CP_ Pone definitivamente a carico dell' le spese dell'accertamento peritale, liquidate con separato decreto.
Ragusa, 16/04/2025
Il Giudice del lavoro - Gop
(dott. Corrado Celeste )
Pagina 1
TRIBUNALE DI RAGUSA
DECRETO DI OMOLOGA
Il Giudice del lavoro, Gop, letti gli atti e i documenti della causa promossa da
Parte_1 C.F._1
contro
CP_
P.IVA_1
rilevato che le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non risultano contestate dalle parti mediante atto scritto depositato in cancelleria entro il termine perentorio di cui all'art. 445 bis, 4° co., c.p.c.,; ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 196 c.p.c.;
O M O L O G A
l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio:
PRESTAZIONE DI RIFERIMENTO : pensione di inabilità; handicap grave art 3 c 3 L 104/92
ACCERTAMENTO DEL REQUISITO SANITARIO : positivo per entrambi con decorrenza dicembre 2023
CP_ Pone a carico dell' le spese processuali di parte ricorrente, che liquida in complessivi € 1000,00 per compensi, oltre CPA e IVA come per legge, distraendole in favore dell'avvocato di parte ricorrente dichiaratosi antistatario
CP_ Pone definitivamente a carico dell' le spese dell'accertamento peritale, liquidate con separato decreto.
Ragusa, 16/04/2025
Il Giudice del lavoro - Gop
(dott. Corrado Celeste )
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