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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 04/04/2025, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2867 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...] il [...] CP_1 C.F._1
e
, C.F. , nato a [...] Controparte_2 C.F._2
il 16/09/1983,
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Lisa GROTTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
1 In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
Conclusioni delle parti: i ricorrenti insistono per l'accoglimento del ricorso,
rassegnando le seguenti conclusioni:
1) affidarsi il figlio minorenne in via condivisa ad entrambi i Persona_1
genitori, con collocamento presso la madre e con facoltà del padre di vederlo e tenerlo con sé indicativamente:
a) nei pomeriggi di lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 16.00 fino alle ore
18.00;
b) a domeniche alterne, dalle ore 9.00 sino alle ore 22.00;
c) tutti i pomeriggi dei giorni di Natale e di Pasqua;
d) sette giorni durante le vacanze estive nel periodo che le parti individueranno di comune accordo entro il 30/04 di ogni anno.
2) disporsi a carico del NO , l'obbligo di Controparte_2
corrispondere, sulle note coordinate bancarie intestate alla GN CP_1
, entro il giorno 1 di ogni mese, la somma mensile di euro 400,00
[...]
(quattrocento,00), a titolo di contributo al mantenimento del figlio minorenne,
somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT famiglie, oltre al pagamento del 100 % delle spese straordinarie, come specificate nel protocollo del Tribunale di Vicenza, che le parti dichiarano di conoscere.
3) Disporsi che l'assegno unico familiare venga corrisposto per l'intero ammontare (100%) alla GN , in quanto genitore collocatario. CP_1
4) La GN ed il NO esprimono reciproco CP_1 CP_2
2 assenso/consenso al rilascio dei documenti personali validi per l'espatrio e per l'iscrizione del figlio minorenne sui documenti di ciascuno, laddove occorrer possa.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il P.M. conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 31/07/2024 e CP_1
hanno chiesto la regolamentazione del regime di Controparte_2
affidamento e mantenimento del figlio minore , nato a [...] in Per_1
data 11/07/2010.
All'esito dell'udienza del 18/02/2025 dinanzi al Giudice relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i ricorrenti hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore, alla prevalente collocazione dello stesso presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei minori.
Le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal
3 protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno integralmente poste a carico del padre como concordato tra le parti.
Si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio dei documenti personali validi per l'espatrio e per l'iscrizione del figlio minorenne sui documenti di ciascun genitore.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
Nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico Ministero, così provvede:
a) dispone che il regime di affidamento / mantenimento del minore sia regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati;
b) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, il 3/4/2025
Il Giudice estensore
Dott. Ludovico Rossi
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2867 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...] il [...] CP_1 C.F._1
e
, C.F. , nato a [...] Controparte_2 C.F._2
il 16/09/1983,
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Lisa GROTTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
1 In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
Conclusioni delle parti: i ricorrenti insistono per l'accoglimento del ricorso,
rassegnando le seguenti conclusioni:
1) affidarsi il figlio minorenne in via condivisa ad entrambi i Persona_1
genitori, con collocamento presso la madre e con facoltà del padre di vederlo e tenerlo con sé indicativamente:
a) nei pomeriggi di lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 16.00 fino alle ore
18.00;
b) a domeniche alterne, dalle ore 9.00 sino alle ore 22.00;
c) tutti i pomeriggi dei giorni di Natale e di Pasqua;
d) sette giorni durante le vacanze estive nel periodo che le parti individueranno di comune accordo entro il 30/04 di ogni anno.
2) disporsi a carico del NO , l'obbligo di Controparte_2
corrispondere, sulle note coordinate bancarie intestate alla GN CP_1
, entro il giorno 1 di ogni mese, la somma mensile di euro 400,00
[...]
(quattrocento,00), a titolo di contributo al mantenimento del figlio minorenne,
somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT famiglie, oltre al pagamento del 100 % delle spese straordinarie, come specificate nel protocollo del Tribunale di Vicenza, che le parti dichiarano di conoscere.
3) Disporsi che l'assegno unico familiare venga corrisposto per l'intero ammontare (100%) alla GN , in quanto genitore collocatario. CP_1
4) La GN ed il NO esprimono reciproco CP_1 CP_2
2 assenso/consenso al rilascio dei documenti personali validi per l'espatrio e per l'iscrizione del figlio minorenne sui documenti di ciascuno, laddove occorrer possa.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il P.M. conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 31/07/2024 e CP_1
hanno chiesto la regolamentazione del regime di Controparte_2
affidamento e mantenimento del figlio minore , nato a [...] in Per_1
data 11/07/2010.
All'esito dell'udienza del 18/02/2025 dinanzi al Giudice relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i ricorrenti hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore, alla prevalente collocazione dello stesso presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei minori.
Le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal
3 protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno integralmente poste a carico del padre como concordato tra le parti.
Si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio dei documenti personali validi per l'espatrio e per l'iscrizione del figlio minorenne sui documenti di ciascun genitore.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
Nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico Ministero, così provvede:
a) dispone che il regime di affidamento / mantenimento del minore sia regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati;
b) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, il 3/4/2025
Il Giudice estensore
Dott. Ludovico Rossi
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
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