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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/04/2025, n. 2456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2456 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
così composta:
dr. Marianna D'AVINO Presidente
dr. Francesca FALLA TRELLA Consigliere
Avv. Paola CASTRIOTA SCANDERBEG Relatore
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1598 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, posta in decisione all'udienza del giorno 12
settembre 2024 e vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Roma Parte_1 C.F._1
Lungotevere Flaminio n.22, presso lo studio dell'avv. Maria Rosaria Guarino che lo rappresenta e difende, per procura allegata all'atto di appello,
Appellante
CONTRO
, Controparte_1
1 appellato contumace
NONCHE'
, (già (P. IVA Controparte_2 Controparte_3
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, P.IVA_1
anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Marco Ferraro e Michele Sprovieri ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Viale Regina Margherita n.
278, giusta procura allegata alla busta di deposito del presente atto –
appellata
OGGETTO: appello avverso sentenza n.706 del Tribunale di Civitavecchia pubblicata il
12.8.2018.
FATTO
Con atto d'appello ritualmente notificato, impugnava la sentenza Parte_1
indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Civitavecchia, in parziale accoglimento della domanda da esso proposta nei confronti di e Controparte_1 [...]
aveva dichiarato il concorso di colpa al 50% dei due antagonisti nella CP_2
determinazione del sinistro del 25.11.2006; con condanna dei convenuti al risarcimento dei relativi danni come da dispositivo della sentenza.
Con l'appello censurava la sentenza in ordine al disposto concorso di Parte_1
colpa, nonché alla quantificazione dei danni, segnalando gli errori in cui sarebbe incorso il primo giudice.
Chiedeva, pertanto, la riforma della sentenza con condanna dei convenuti in solido al pagamento delle somme come indicate.
Con comparsa del 27.6.2019, si costituiva , la quale Controparte_2
rilevava l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 cpc e ne chiedeva, in ogni caso, il rigetto nel merito per assoluta infondatezza.
2 Verificato il deposito di note di trattazione scritta, all'udienza cartolare del 12.9.2024,
la causa veniva trattenuta a sentenza sulle conclusioni come precisate, con la concessione dei termini per il deposito di memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente rigettarsi l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata da . Controparte_2
Il tema della specificità dei motivi d'appello, più volte affrontato dalla S.C., è
pacificamente inteso nel senso che all'appellante non è richiesto il rispetto di particolari forme sacrali, ritenendosi sufficiente che siano indicate con chiarezza le parti di sentenza che si vogliono impugnare e le doglianze mosse alla sentenza;
dovendo la parte appellante mettere il giudice nelle condizioni di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrare di aver compreso le ragioni del primo giudice ed indicare il perché siano censurabili (Cass.8571/2018).
L'appello, pertanto, ammissibile, va deciso nel merito.
si lagna della statuizione della sentenza di primo grado relativa al Parte_1
concorso di colpa, rilevando di essere stata l'unica parte, stante la contumacia del convenuto, ad aver provata la responsabilità avversa.
Il motivo è parzialmente fondato e va accolto nei limiti di seguito indicati.
In realtà, la sentenza, ha valutato una responsabilità concorsuale sulla base di varie emergenze processuali tra cui si annoverano il superamento dei limiti di velocità
prescritti da parte della moto (ammesso dallo stesso in sede di CP_1
interrogatorio formale che ha affermato “sulla velocità posso dire che marciavamo a circa 60km/h”! laddove, è provato, sussistere il limite di 50 Km/h); la posizione della moto al momento dell'impatto nei pressi della linea di mezzeria;
l'assenza di tracce di frenata;
il fondo stradale dissestato che avrebbe richiesto una ridotta velocità, ecc.
3 Tutti questi elementi, certamente rilevanti ai fini dell'individuazione di una percentuale di concorso di colpa a carico dell'appellante nella determinazione del sinistro -o, almeno, nella gravità delle conseguenze verificatesi- non possono, tuttavia essere equiparati, a parere di questa corte, alla condotta dell'automobilista altrettanto illegittima che, nell'effettuare la svolta a sinistra su un rettilineo, ha omesso di dare la precedenza alla moto che sopraggiungeva in senso contrario.
Se difatti è vero che una velocità rispettosa del limite prescritto-o il rispetto della destra- avrebbe potuto se non escludere, quanto meno limitare i danni conseguenti all'evento, è pur vero che, in difetto della condotta illegittima dell'automobilista, il sinistro non si sarebbe verificato.
Pertanto, appare equo ridurre la percentuale di concorso di colpa del motociclista nella misura del 30%, essendo evidente dagli atti la diversa gravità dei comportamenti tenuti dalle parti.
Sul punto va ribadito che, per pacifico orientamento giurisprudenziale, il superamento della presunzione di cui all'art. 2054 cc, si basa non solo sulla prova della responsabilità altrui, ma necessita anche di quella propria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Dall'istruttoria emerge che, considerato lo stato dei luoghi, il motociclista anche ad aver avuto la velocità ridotta a 50Kmh, nulla avrebbe potuto fare per evitare l'impatto.
Il motivo, pertanto va parzialmente accolto con la riforma della percentuale di responsabilità del nel sinistro del 30%. Pt_1
Quanto al motivo relativo al quantum l'appellante (approvando l'applicazione delle tabelle di Milano ed i punti di invalidità attribuiti dal ctu), contesta la personalizzazione del danno -ritenendola esigua- e l'errore nella indicazione dell'età
del danneggiato che inficerebbe la base del conteggio ai fini risarcitori.
4 La prima censura non considera le puntuali motivazioni della sentenza e genericamente reclama una percentuale maggiore di personalizzazione sulla scorta della gravità delle lesioni.
La lagnanza non può essere accolta.
E' stato reiteratamente ribadito da questa corte che, ai fini della “personalizzazione”
del danno forfettariamente individuato (in termini monetari) attraverso i meccanismi tabellari cui la sentenza abbia fatto riferimento (e che devono ritenersi destinati alla riparazione delle conseguenze “ordinarie” inerenti ai pregiudizi che qualunque vittima di lesioni analoghe normalmente subirebbe), spetta al giudice fare emergere e valorizzare, dandone espressamente conto in motivazione, in coerenza con le risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse all'esito del dibattito processuale, specifiche circostanze di fatto, peculiari nel caso sottoposto ad esame,
legate all'irrepetibile ed eccezionale singolarità dell'esperienza di vita individuale in quanto caratterizzata da aspetti legati alle dinamiche emotive della vita interiore o all'uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sé tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento (Cass. 2788/19;
28988/19; 5865/21; 31681/2024). Sicchè sul punto va confermata la statuizione della sentenza in linea con la giurisprudenza citata.
Quanto al profilo dell'errore sull'età del danneggiato, la censura è fondata.
Risulta dagli atti che il danneggiato alla data del sinistro aveva 19 anni mentre il conteggio elaborato dal primo giudice ha posto a base l'età di 29 anni. La svista è
palese e va emendata.
Alla luce delle considerazioni innanzi esposte, e considerato che l'appello non contiene censure in ordine alla tabella applicata ed alla percentuale di danno biologico come determinata dal ctu, in applicazione delle medesime tabelle di Milano
2018, emendata l'età del danneggiato a 19 anni, il danno residuo (al netto delle somme di €. 100.300,00 delle quali ha dato atto la sentenza di primo grado ed al
5 netto del 30% quale percentuale di danno a carico dello stesso danneggiato), va determinato equitativamente in €. 180.520,54 a fronte di quella di €. 121.443,24
indicata dal primo giudice;
con la conseguenza che, va Controparte_2
condannata, in solido con , al pagamento del suindicato importo di €. Controparte_1
180.520,54 dal quale dovranno essere sottratti i versamenti già effettuati dalla compagnia in esito alla sentenza di primo grado.
Restano assorbiti tutti gli altri motivi proposti, in assenza di specifiche allegazioni in ordine alle censure proposte.
Per quanto innanzi l'appello va accolto nei limiti indicati con relativa riforma della sentenza.
Le spese del presente grado di giudizio stante l'accoglimento parziale dell'appello si compensano per il 50% con il restante 50% a carico di e sono Controparte_2
liquidate come da dispositivo detratta la fase istruttoria non esperita.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma quinta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Civitavecchia n. 706/18, in parziale riforma della stessa, così provvede:
- accoglie parzialmente l'appello e perciò determina nel 30% il concorso di colpa dell'appellante nella determinazione del sinistro del 25.11.2006;
- per l'effetto quantifica in €.180.520,54 il residuo avere da in esito al Parte_1
sinistro per cui è causa e condanna in solido con Controparte_2 CP_1
, al pagamento, nei confronti di della somma di €.180.520,54,
[...] Parte_1
oltre interessi compensativi come liquidati dal giudice di primo grado, dalla quale vanno detratti i versamenti effettuati da in esito alla sentenza Controparte_2
di primo grado;
6 - condanna , al pagamento nei confronti di Controparte_2 Parte_1
del 50% delle spese del presente grado di giudizio che liquide in €. 4.000,00, oltre accessori di legge e di tariffa.
Compensa il restante 50%.
Conferma, per il resto, l'impugnata sentenza.
Roma, 14.4.2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Avv. Paola Castriota Scanderbeg Dr. Marianna D'Avino
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