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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/03/2025, n. 939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 939 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 1155/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1) dr. Raffaella Genovese Presidente
2) dr. Sebastiano Napolitano Consigliere rel.
3) dr. Arturo Avolio Consigliere
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato, all'udienza del 13.03.2025, la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1155/2024 del ruolo generale lavoro
T R A in persona del suo legale Parte_1 rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall' avv. Carmine Grillo
APPELLANTE
E
generalizzato in atti Controparte_1
Rappresentata e difesa dall'avv. Avv. Luca Sanseverino
APPELLATO
OGGETTO: Pagamento TFR. Pignoramento presso terzi di crediti relativi a rapporto di lavoro. Ordinanza di assegnazione ex artt.552, 554 c.p.c.. Assegnazione satisfattiva pro solvendo.
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 La Società appellante, nel presente giudizio, ha proposto tempestivo gravame avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, sez. Lavoro, n.2711/2024, pubblicata il 15 aprile 2024, che aveva parzialmente accolto il ricorso promosso dal lavoratore , limitatamente alla domanda Controparte_1
di pagamento del TFR e dell'ultima retribuzione relativa al mese di aprile
2018.
L'odierna appellante censura la sentenza impugnata assumendo che erroneamente il primo Giudice aveva ritenuto dovute le somme indicate come “trattenute” nelle buste paga di maggio 2018 – tfr- e aprile 2018 – ultima retribuzione-, concludendo per la riforma della sentenza nella parte a sé sfavorevole, con condanna dell'appellato ex art.96 c.p.c.; vinte le spese del doppio grado di giudizio.
Instauratosi contraddittorio anche nel presente grado di giudizio, si è costituito l'AVVENTURATO che, preliminarmente eccepita l'inammissibilità dell'appello per violazione dei nova in appello, insisteva nel merito per l'infondatezza in fatto e diritto di quanto asserito dall'appellante contestando la nuova documentazione prodotta come idonea a dimostrare il pagamento di somme a terzi pignoranti.
All'odierna udienza, sostituita con la trattazione scritta ex artt.127 c.3 e 127 ter cpc, acquisite le note depositate, la Corte, sentito in camera di consiglio il relatore ed esaminati gli atti, ha deciso come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato nei limiti di cui in motivazione.
È appena il caso di ricordare che le domande rigettate dal primo giudice e non riproposte in appello si intendono rinunciate con il conseguente passaggio in giudicato del loro rigetto.
Tanto premesso limitatamente al thema decidendum, occorre ancora evidenziare, che le seguenti circostanze incontestate, documentate o coperte da giudicato
2 interno vanno “escluse dal tema d'indagine” (cfr ex multis Cass. civ. sez. VI 20 dicembre 2016, n.26395) e, pertanto, sono sottratte all'onere probatorio gravante su una delle parti.
E, invero, l'originario ricorrente aveva maturato il credito, nei confronti della di euro 5.046,07, a titolo di Parte_1
trattamento di fine rapporto, maturato e non corrisposto al termine del rapporto di lavoro subordinato, svolto alle dipendenze della menzionata
Società dal 10.04.2015 al 30.04.2018;
l'AVVENTURATO era, al contempo, debitore della che, nella CP_2
fase esecutiva, aveva proceduto all'espropriazione forzata presso terzi - quale debitor debitoris – per esigere Parte_1
il proprio credito;
alla era stato, dunque, notificato Parte_1 Parte_1
in data 28.12.2017 l'atto di pignoramento presso terzi, autorizzato per i crediti relativi al rapporto di lavoro nei limiti del 1/5, nell'ambito della procedura esecutiva promossa dalla contro il proprio debitore esecutato, CP_2
odierno ricorrente;
la aveva reso la dichiarazione di Parte_1
debito ex art.547 cpc con i conseguenti obblighi del terzo ex art.546 cpc per l'importo complessivo di euro 1934,39;
la aveva, quindi, trattenuto la Parte_1
corrispondente somma dovuta al lavoratore a titolo di TFR, a seguito delle sue dimissioni volontarie avvenute in data 9.7.2018; con ordinanza di assegnazione ex artt.552, 553 cpc, del 3.12.2018, era stata assegnata al creditore procedente ( la somma pari ad euro 1934,39 CP_2
(e precisamente euro 1.164,12 per un 1/5 delle retribuzioni ed euro 770,27 per un 1/5 Tfr);
3 Così ricostruiti i fatti è appena il caso di ricordare che quando il terzo – debitor debitoris- si dichiara debitore di somme immediatamente esigibili, in quanto certe e liquide, o comunque esigibili in un arco di tempo non superiore ai novanta giorni, il Giudice dell'esecuzione le assegna in pagamento, in tal modo attuando un trasferimento coattivo pro solvendo in favore dei creditori concorrenti;
il creditore assegnatario dovrà, cioè, prima escutere il terzo debitore e, solo in caso di incapienza, potrà proseguire nella sua azione esecutiva contro il debitore originario.
In tema di espropriazione presso terzi, l'assegnazione in pagamento del credito, ex art. 553 c.p.c., in quanto disposta "salvo esazione", non opera anche l'immediata estinzione del credito per cui si è proceduto in via esecutiva, essendo quest'ultima assoggettata alla condizione sospensiva del pagamento che il terzo assegnato esegua al creditore assegnatario, evento con il quale si realizza il duplice effetto estintivo dell'obbligazione del "debitor debitoris" nei confronti del soggetto esecutato e del debito di quest'ultimo verso il creditore assegnatario (vedasi Cass. civ. n.
30862/2018).
La natura di cessione pro solvendo si ricava, appunto, dall'uso dell'espressione
“salvo esazione”. Vale rimarcare, quindi, che l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione assegna al creditore procedente la somma dovuta dal terzo al debitore esecutato, non comporta anche l'estinzione del diritto del creditore assegnatario verso il debitore esecutato, in quanto i due diritti di credito rimangono coesistenti. Avverso la stessa è esperibile il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 2, ma non direttamente il ricorso in Cassazione ex art. 111 Cost.
Nel momento in cui il terzo debitore paghi il suo debito al creditore assegnatario, si estinguerà, per quantità corrispondenti, anche il credito dell'assegnatario verso il debitore esecutato.
4 Nel caso in esame non è stato dedotto, né documentato, che l'originario ricorrente abbia estinto la sua originaria obbligazione pagando il creditore assegnatario, né il terzo debitore avrebbe, evidentemente, potuto versare al suo debitore l'importo assegnato all'originario creditore, diversamente violando gli obblighi di cui all'art.546 cpc.
Ne consegue l'accoglimento dell'appello limitatamente a detto importo, non essendovi prova di ulteriori dichiarazioni di debito, assegnazione di ulteriori somme, né versamenti pro soluto per crediti del dipendente, non essendo idonei a tal fine semplici disposizioni di bonifico.
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260, Cass.
Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663). Argomenti diversi non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti, coperti da giudicato interno, non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
In parziale accoglimento dell'appello, dunque, e in parziale riforma dell'impugnata sentenza che si conferma per il resto, va accolta la domanda di pagamento del TFR e per l'effetto va condannata la Società resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 3.121,68 (= 5.056,07
- 1934,39), oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei crediti al saldo.
In punto di regolamentazione delle spese di lite, l'esito complessivo del giudizio, la complessità e la natura squisitamente ermeneutica e la peculiarità della questione giuridica trattata, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018, tali da imporne la compensazione delle spese
5 di lite del presente grado di giudizio;
vanno, invece, confermate quelle del primo grado, essendo immutato lo scaglione di riferimento, anche a seguito della parziale riforma.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie parzialmente l'appello e in parziale riforma della impugnata sentenza, condanna la Società al pagamento Parte_1
in favore della somma di euro 3.121,68 (= Controparte_1
5.056,07 - 1934,39) a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei crediti al saldo.
Conferma per il resto l'impugnata sentenza, anche in ordine alle spese di lite del grado;
Compensa le spese del presente grado di giudizio
Così deciso in Napoli in data 13 marzo 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Sebastiano Napolitano Dott.ssa Raffaella Genovese
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1) dr. Raffaella Genovese Presidente
2) dr. Sebastiano Napolitano Consigliere rel.
3) dr. Arturo Avolio Consigliere
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato, all'udienza del 13.03.2025, la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1155/2024 del ruolo generale lavoro
T R A in persona del suo legale Parte_1 rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall' avv. Carmine Grillo
APPELLANTE
E
generalizzato in atti Controparte_1
Rappresentata e difesa dall'avv. Avv. Luca Sanseverino
APPELLATO
OGGETTO: Pagamento TFR. Pignoramento presso terzi di crediti relativi a rapporto di lavoro. Ordinanza di assegnazione ex artt.552, 554 c.p.c.. Assegnazione satisfattiva pro solvendo.
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 La Società appellante, nel presente giudizio, ha proposto tempestivo gravame avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, sez. Lavoro, n.2711/2024, pubblicata il 15 aprile 2024, che aveva parzialmente accolto il ricorso promosso dal lavoratore , limitatamente alla domanda Controparte_1
di pagamento del TFR e dell'ultima retribuzione relativa al mese di aprile
2018.
L'odierna appellante censura la sentenza impugnata assumendo che erroneamente il primo Giudice aveva ritenuto dovute le somme indicate come “trattenute” nelle buste paga di maggio 2018 – tfr- e aprile 2018 – ultima retribuzione-, concludendo per la riforma della sentenza nella parte a sé sfavorevole, con condanna dell'appellato ex art.96 c.p.c.; vinte le spese del doppio grado di giudizio.
Instauratosi contraddittorio anche nel presente grado di giudizio, si è costituito l'AVVENTURATO che, preliminarmente eccepita l'inammissibilità dell'appello per violazione dei nova in appello, insisteva nel merito per l'infondatezza in fatto e diritto di quanto asserito dall'appellante contestando la nuova documentazione prodotta come idonea a dimostrare il pagamento di somme a terzi pignoranti.
All'odierna udienza, sostituita con la trattazione scritta ex artt.127 c.3 e 127 ter cpc, acquisite le note depositate, la Corte, sentito in camera di consiglio il relatore ed esaminati gli atti, ha deciso come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato nei limiti di cui in motivazione.
È appena il caso di ricordare che le domande rigettate dal primo giudice e non riproposte in appello si intendono rinunciate con il conseguente passaggio in giudicato del loro rigetto.
Tanto premesso limitatamente al thema decidendum, occorre ancora evidenziare, che le seguenti circostanze incontestate, documentate o coperte da giudicato
2 interno vanno “escluse dal tema d'indagine” (cfr ex multis Cass. civ. sez. VI 20 dicembre 2016, n.26395) e, pertanto, sono sottratte all'onere probatorio gravante su una delle parti.
E, invero, l'originario ricorrente aveva maturato il credito, nei confronti della di euro 5.046,07, a titolo di Parte_1
trattamento di fine rapporto, maturato e non corrisposto al termine del rapporto di lavoro subordinato, svolto alle dipendenze della menzionata
Società dal 10.04.2015 al 30.04.2018;
l'AVVENTURATO era, al contempo, debitore della che, nella CP_2
fase esecutiva, aveva proceduto all'espropriazione forzata presso terzi - quale debitor debitoris – per esigere Parte_1
il proprio credito;
alla era stato, dunque, notificato Parte_1 Parte_1
in data 28.12.2017 l'atto di pignoramento presso terzi, autorizzato per i crediti relativi al rapporto di lavoro nei limiti del 1/5, nell'ambito della procedura esecutiva promossa dalla contro il proprio debitore esecutato, CP_2
odierno ricorrente;
la aveva reso la dichiarazione di Parte_1
debito ex art.547 cpc con i conseguenti obblighi del terzo ex art.546 cpc per l'importo complessivo di euro 1934,39;
la aveva, quindi, trattenuto la Parte_1
corrispondente somma dovuta al lavoratore a titolo di TFR, a seguito delle sue dimissioni volontarie avvenute in data 9.7.2018; con ordinanza di assegnazione ex artt.552, 553 cpc, del 3.12.2018, era stata assegnata al creditore procedente ( la somma pari ad euro 1934,39 CP_2
(e precisamente euro 1.164,12 per un 1/5 delle retribuzioni ed euro 770,27 per un 1/5 Tfr);
3 Così ricostruiti i fatti è appena il caso di ricordare che quando il terzo – debitor debitoris- si dichiara debitore di somme immediatamente esigibili, in quanto certe e liquide, o comunque esigibili in un arco di tempo non superiore ai novanta giorni, il Giudice dell'esecuzione le assegna in pagamento, in tal modo attuando un trasferimento coattivo pro solvendo in favore dei creditori concorrenti;
il creditore assegnatario dovrà, cioè, prima escutere il terzo debitore e, solo in caso di incapienza, potrà proseguire nella sua azione esecutiva contro il debitore originario.
In tema di espropriazione presso terzi, l'assegnazione in pagamento del credito, ex art. 553 c.p.c., in quanto disposta "salvo esazione", non opera anche l'immediata estinzione del credito per cui si è proceduto in via esecutiva, essendo quest'ultima assoggettata alla condizione sospensiva del pagamento che il terzo assegnato esegua al creditore assegnatario, evento con il quale si realizza il duplice effetto estintivo dell'obbligazione del "debitor debitoris" nei confronti del soggetto esecutato e del debito di quest'ultimo verso il creditore assegnatario (vedasi Cass. civ. n.
30862/2018).
La natura di cessione pro solvendo si ricava, appunto, dall'uso dell'espressione
“salvo esazione”. Vale rimarcare, quindi, che l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione assegna al creditore procedente la somma dovuta dal terzo al debitore esecutato, non comporta anche l'estinzione del diritto del creditore assegnatario verso il debitore esecutato, in quanto i due diritti di credito rimangono coesistenti. Avverso la stessa è esperibile il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 2, ma non direttamente il ricorso in Cassazione ex art. 111 Cost.
Nel momento in cui il terzo debitore paghi il suo debito al creditore assegnatario, si estinguerà, per quantità corrispondenti, anche il credito dell'assegnatario verso il debitore esecutato.
4 Nel caso in esame non è stato dedotto, né documentato, che l'originario ricorrente abbia estinto la sua originaria obbligazione pagando il creditore assegnatario, né il terzo debitore avrebbe, evidentemente, potuto versare al suo debitore l'importo assegnato all'originario creditore, diversamente violando gli obblighi di cui all'art.546 cpc.
Ne consegue l'accoglimento dell'appello limitatamente a detto importo, non essendovi prova di ulteriori dichiarazioni di debito, assegnazione di ulteriori somme, né versamenti pro soluto per crediti del dipendente, non essendo idonei a tal fine semplici disposizioni di bonifico.
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260, Cass.
Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663). Argomenti diversi non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti, coperti da giudicato interno, non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
In parziale accoglimento dell'appello, dunque, e in parziale riforma dell'impugnata sentenza che si conferma per il resto, va accolta la domanda di pagamento del TFR e per l'effetto va condannata la Società resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 3.121,68 (= 5.056,07
- 1934,39), oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei crediti al saldo.
In punto di regolamentazione delle spese di lite, l'esito complessivo del giudizio, la complessità e la natura squisitamente ermeneutica e la peculiarità della questione giuridica trattata, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018, tali da imporne la compensazione delle spese
5 di lite del presente grado di giudizio;
vanno, invece, confermate quelle del primo grado, essendo immutato lo scaglione di riferimento, anche a seguito della parziale riforma.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie parzialmente l'appello e in parziale riforma della impugnata sentenza, condanna la Società al pagamento Parte_1
in favore della somma di euro 3.121,68 (= Controparte_1
5.056,07 - 1934,39) a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei crediti al saldo.
Conferma per il resto l'impugnata sentenza, anche in ordine alle spese di lite del grado;
Compensa le spese del presente grado di giudizio
Così deciso in Napoli in data 13 marzo 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Sebastiano Napolitano Dott.ssa Raffaella Genovese
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