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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 13/12/2025, n. 1063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1063 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 8572/2025
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
In persona dei magistrati dott. Bruno Perla Presidente dott.ssa Roberta Cinosuro Giudice Relatore dott.ssa Francesca Neri Giudice Componente ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 8572/2025 del Ruolo Generale
promossa dai coniugi
(c.f. ), nato a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1 Calderara di Reno (BO), Via Gramsci n. 18, rappresentato e difeso dall'Avvocata MAZZONE IRENE e dall'Avvocata DE GENNARO SIMONA, entrambe del Foro di Bologna;
e
(c.f. , nata a [...] il [...] e residente a Parte_2 C.F._2 Calderara di Reno (BO) via Rizzola Levante n. 36, rappresentata e difesa dall'Avvocato FORMARO VINCENZO del Foro di Bologna;
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna in data 12.09.2025.
OGGETTO: Cessazione effetti civili
IL TR I B U N A L E
Vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso depositato il 18.06.2025;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c. rilevato che dall'unione dei coniugi sono nati due figli, ancora minorenni, , nata Persona_1 a Bologna il 23.06.2016, e , nato a [...] il [...]; Persona_2 rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione definito con sentenza del Tribunale di Bologna del 12.09.2023;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono ai figli minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
visto l'intervento del P.M. in data 12.09.2025, il quale esprime parere favorevole;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra nato a [...] Parte_1 il 23.05.1983, e , nata a [...] il [...], celebrato a Bologna il Parte_2 24.05.2014 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bologna al n. 45, parte 2, serie A, anno 2014; 2. recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la cessazione degli effetti civili del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni:
− assegna la casa familiare sita in Calderara di Reno, Via Rizzola Levante n .36, alla signora
, che ivi manterrà la propria residenza anagrafica unitamente ai figli minori Parte_2 e;
Per_1 Per_2
− affida con modalità condivisa dei figli e , nati a Bologna il 23/06/2016 e Per_1 Per_2 a Bentivoglio (Bo) il 20/12/2017, ad entrambi i genitori, i quali condivideranno e adotteranno consensualmente le decisioni di più rilevante interesse per la prole, relative alla residenza anagrafica, all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale, delle aspirazioni e delle esigenze di e di Per_1
, tra l'altro relativamente all'indirizzo scolastico, alle attività educative e Per_2 formative extrascolastiche, alle attività sportive e ricreative;
− ciascun genitore, nella contestualità dei tempi di permanenza dei figli presso di sé, potrà esercitare disgiuntamente la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione riferite ai minori ex art. 337 ter c.c.;
− i genitori dovranno reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative ai figli;
− colloca i minori e presso l'uno e l'altro genitore secondo una Per_1 Per_2 calendarizzazione che prevede n. 15 pernottamenti dei figli presso la madre e n. 13 pernottamenti presso il padre su 4 settimane, fatti salvi diversi e migliori accordi tra i genitori nell'interesse dei minori (di cui allo schema inserito in ricorso da intendersi richiamato);
− ciascun genitore gestirà e godrà dei giorni di sua spettanza in via esclusiva e per l'intero tempo, garantendo contatti telefonici liberi e quotidiani tra i figli e l'altro genitore.
− pertanto, anche quando i giorni spettanti al padre coincideranno con un giorno festivo nel quale il medesimo non lavora (ad es. 25 aprile, 1 maggio, 8 dicembre, ponte di novembre, etc.), egli potrà: - trattenere con sé e , laddove la notte precedente abbiano Per_1 Per_2 con lui pernottato;
- tenerli con sé dalle ore 10,00, laddove la notte precedente il giorno festivo abbiano -da calendario- pernottato con la madre, la quale si occuperà di condurli presso il domicilio paterno al predetto orario;
− il genitore che avrà tenuto con sé i figli la notte, avrà cura, al mattino seguente, di condurli a scuola (o presso il domicilio dell'altro genitore o al campo estivo, ove frequentato, nel periodo extrascolastico); allo stesso modo, ritirerà e all'uscita da scuola Per_1 Per_2 al termine delle lezioni (o presso il domicilio dell'altro genitore o al campo estivo, ove frequentato, nel periodo extrascolastico), il genitore che li terrà presso di sé per il pernottamento, curando di accompagnarli ai corsi sportivi eventualmente frequentati, scelti di comune accordo fra i genitori;
− i genitori concordano di fare praticare a ciascun figlio un solo sport, al momento individuato nella danza per e nel tennis per , e cureranno di scegliere in Per_1 Per_2 accordo i giorni e gli orari infrasettimanali di frequenza (ove non prestabiliti con modalità fisse dalla associazione sportiva), in modo da distribuire equamente fra loro i correlati incombenti e oneri organizzativi;
− quando nei giorni di spettanza del padre l'istituto scolastico rimarrà chiuso per eventi straordinari (sciopero, alluvione, altre calamità, etc.), ove il signor dovesse Pt_1 comunque recarsi al lavoro, la madre potrà tenere con sé e dal mattino, Per_1 Per_2 ore 10.00, allorché li preleverà presso l'abitazione paterna, sino alle ore 17.00, orario in cui il signor li andrà a riprendere presso l'abitazione della madre;
Pt_1
− a) vacanze natalizie e pasquali: durante le vacanze natalizie, e Per_1 Per_2 trascorreranno sette giorni consecutivi con l'uno e con l'altro genitore, comprensivi del giorno di Natale o di quello di Capodanno, ad anni alterni. Durante le vacanze pasquali, e trascorreranno tre giorni consecutivi con l'uno e con l'altro genitore, Per_1 Per_2 comprensivi, ad anni alterni, del giorno di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo;
− b) vacanze estive: durante il periodo estivo di vacanza scolastica, entrambi i genitori potranno trascorrere tre settimane con i figli (anche non consecutive), da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno;
in caso di disaccordo, la priorità di scelta spetterà alla madre negli anni dispari e al padre negli anni pari;
− c) restante periodo extrascolastico: nel restante periodo extrascolastico (ovvero, dalla chiusura dell'anno scolastico nel mese di giugno alla riapertura nel mese di settembre) e ferme le 3 settimane di spettanza esclusiva di ciascun genitore di cui al punto sub 3.b), si applicherà il calendario ordinario, fatta eccezione per le giornate del mercoledì, nelle quali la madre -senza delegare l'accudimento di e a terzi- al termine del Per_1 Per_2 pernottamento del martedì potrà trattenere con sé i figli sino alle ore 17,00 del mercoledì successivo, allorché il padre andrà a riprendere e presso il domicilio Per_1 Per_2 materno;
− pone a carico del signor con decorrenza dalla sottoscrizione del presente Parte_1 ricorso, l'obbligo di versare entro il giorno 5 di ogni mese alla signora a Parte_2 titolo di assegno di mantenimento in favore dei figli e , l'importo mensile Per_1 Per_2 complessivo di € 200,00, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat, oltre al 60% delle spese straordinarie, ad eccezione di quelle sportive da dividersi tra i genitori nella misura del 50%; spese disciplinate secondo il Protocollo dell'agosto 2017 in uso presso il Tribunale di Bologna e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
d) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese lenti a contatto, se prescritti (previa scelta concordata dello specialista); spese mediche aventi carattere d'urgenza; e) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
f) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
Spese straordinarie da concordare preventivamente: a) tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi:
- Rimborso delle spese straordinarie: il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese;
− viene dato atto che i ricorrenti si impegnano a concordare tra loro i tempi e le modalità per procedere, entro e non oltre mesi 2 dalla sottoscrizione del presente ricorso, alla chiusura del conto corrente ancora cointestato;
− viene dato atto che i ricorrenti manifestano reciprocamente l'assenso al rilascio del passaporto per i figli, con spese da dividersi al 50% e con obbligo espresso a carico di ciascun genitore di comunicare tempestivamente all'altro la meta e la durata di eventuali viaggi all'estero da effettuarsi con e con . Il signor custodirà Per_1 Per_2 Parte_1 i passaporti dei minori, impegnandosi a consegnarli alla signora almeno 20 Parte_2 giorni prima della partenza programmata, allorché costei ne faccia richiesta con congruo anticipo, documentando le date e la destinazione del viaggio da intraprendersi con Per_1 e con;
Per_2
− viene dato atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi ragione o titolo, al di fuori dell'esatto adempimento delle condizioni predette;
− viene dato atto che nel caso in cui, successivamente allo scioglimento del matrimonio, la signora decidesse di adire l'autorità giudiziaria competente al fine di ottenere la Pt_2 delibazione della sentenza ecclesiastica di annullamento del matrimonio, il signor Pt_1 aderirà alla domanda congiunta senza sopportarne tuttavia alcun costo, che sarà integralmente a carico della signora;
Pt_2
3. ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di Bologna di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
4. spese compensate. Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 10.12.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Roberta Cinosuro IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
In persona dei magistrati dott. Bruno Perla Presidente dott.ssa Roberta Cinosuro Giudice Relatore dott.ssa Francesca Neri Giudice Componente ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 8572/2025 del Ruolo Generale
promossa dai coniugi
(c.f. ), nato a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1 Calderara di Reno (BO), Via Gramsci n. 18, rappresentato e difeso dall'Avvocata MAZZONE IRENE e dall'Avvocata DE GENNARO SIMONA, entrambe del Foro di Bologna;
e
(c.f. , nata a [...] il [...] e residente a Parte_2 C.F._2 Calderara di Reno (BO) via Rizzola Levante n. 36, rappresentata e difesa dall'Avvocato FORMARO VINCENZO del Foro di Bologna;
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna in data 12.09.2025.
OGGETTO: Cessazione effetti civili
IL TR I B U N A L E
Vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso depositato il 18.06.2025;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c. rilevato che dall'unione dei coniugi sono nati due figli, ancora minorenni, , nata Persona_1 a Bologna il 23.06.2016, e , nato a [...] il [...]; Persona_2 rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione definito con sentenza del Tribunale di Bologna del 12.09.2023;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono ai figli minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
visto l'intervento del P.M. in data 12.09.2025, il quale esprime parere favorevole;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra nato a [...] Parte_1 il 23.05.1983, e , nata a [...] il [...], celebrato a Bologna il Parte_2 24.05.2014 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bologna al n. 45, parte 2, serie A, anno 2014; 2. recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la cessazione degli effetti civili del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni:
− assegna la casa familiare sita in Calderara di Reno, Via Rizzola Levante n .36, alla signora
, che ivi manterrà la propria residenza anagrafica unitamente ai figli minori Parte_2 e;
Per_1 Per_2
− affida con modalità condivisa dei figli e , nati a Bologna il 23/06/2016 e Per_1 Per_2 a Bentivoglio (Bo) il 20/12/2017, ad entrambi i genitori, i quali condivideranno e adotteranno consensualmente le decisioni di più rilevante interesse per la prole, relative alla residenza anagrafica, all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale, delle aspirazioni e delle esigenze di e di Per_1
, tra l'altro relativamente all'indirizzo scolastico, alle attività educative e Per_2 formative extrascolastiche, alle attività sportive e ricreative;
− ciascun genitore, nella contestualità dei tempi di permanenza dei figli presso di sé, potrà esercitare disgiuntamente la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione riferite ai minori ex art. 337 ter c.c.;
− i genitori dovranno reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative ai figli;
− colloca i minori e presso l'uno e l'altro genitore secondo una Per_1 Per_2 calendarizzazione che prevede n. 15 pernottamenti dei figli presso la madre e n. 13 pernottamenti presso il padre su 4 settimane, fatti salvi diversi e migliori accordi tra i genitori nell'interesse dei minori (di cui allo schema inserito in ricorso da intendersi richiamato);
− ciascun genitore gestirà e godrà dei giorni di sua spettanza in via esclusiva e per l'intero tempo, garantendo contatti telefonici liberi e quotidiani tra i figli e l'altro genitore.
− pertanto, anche quando i giorni spettanti al padre coincideranno con un giorno festivo nel quale il medesimo non lavora (ad es. 25 aprile, 1 maggio, 8 dicembre, ponte di novembre, etc.), egli potrà: - trattenere con sé e , laddove la notte precedente abbiano Per_1 Per_2 con lui pernottato;
- tenerli con sé dalle ore 10,00, laddove la notte precedente il giorno festivo abbiano -da calendario- pernottato con la madre, la quale si occuperà di condurli presso il domicilio paterno al predetto orario;
− il genitore che avrà tenuto con sé i figli la notte, avrà cura, al mattino seguente, di condurli a scuola (o presso il domicilio dell'altro genitore o al campo estivo, ove frequentato, nel periodo extrascolastico); allo stesso modo, ritirerà e all'uscita da scuola Per_1 Per_2 al termine delle lezioni (o presso il domicilio dell'altro genitore o al campo estivo, ove frequentato, nel periodo extrascolastico), il genitore che li terrà presso di sé per il pernottamento, curando di accompagnarli ai corsi sportivi eventualmente frequentati, scelti di comune accordo fra i genitori;
− i genitori concordano di fare praticare a ciascun figlio un solo sport, al momento individuato nella danza per e nel tennis per , e cureranno di scegliere in Per_1 Per_2 accordo i giorni e gli orari infrasettimanali di frequenza (ove non prestabiliti con modalità fisse dalla associazione sportiva), in modo da distribuire equamente fra loro i correlati incombenti e oneri organizzativi;
− quando nei giorni di spettanza del padre l'istituto scolastico rimarrà chiuso per eventi straordinari (sciopero, alluvione, altre calamità, etc.), ove il signor dovesse Pt_1 comunque recarsi al lavoro, la madre potrà tenere con sé e dal mattino, Per_1 Per_2 ore 10.00, allorché li preleverà presso l'abitazione paterna, sino alle ore 17.00, orario in cui il signor li andrà a riprendere presso l'abitazione della madre;
Pt_1
− a) vacanze natalizie e pasquali: durante le vacanze natalizie, e Per_1 Per_2 trascorreranno sette giorni consecutivi con l'uno e con l'altro genitore, comprensivi del giorno di Natale o di quello di Capodanno, ad anni alterni. Durante le vacanze pasquali, e trascorreranno tre giorni consecutivi con l'uno e con l'altro genitore, Per_1 Per_2 comprensivi, ad anni alterni, del giorno di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo;
− b) vacanze estive: durante il periodo estivo di vacanza scolastica, entrambi i genitori potranno trascorrere tre settimane con i figli (anche non consecutive), da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno;
in caso di disaccordo, la priorità di scelta spetterà alla madre negli anni dispari e al padre negli anni pari;
− c) restante periodo extrascolastico: nel restante periodo extrascolastico (ovvero, dalla chiusura dell'anno scolastico nel mese di giugno alla riapertura nel mese di settembre) e ferme le 3 settimane di spettanza esclusiva di ciascun genitore di cui al punto sub 3.b), si applicherà il calendario ordinario, fatta eccezione per le giornate del mercoledì, nelle quali la madre -senza delegare l'accudimento di e a terzi- al termine del Per_1 Per_2 pernottamento del martedì potrà trattenere con sé i figli sino alle ore 17,00 del mercoledì successivo, allorché il padre andrà a riprendere e presso il domicilio Per_1 Per_2 materno;
− pone a carico del signor con decorrenza dalla sottoscrizione del presente Parte_1 ricorso, l'obbligo di versare entro il giorno 5 di ogni mese alla signora a Parte_2 titolo di assegno di mantenimento in favore dei figli e , l'importo mensile Per_1 Per_2 complessivo di € 200,00, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat, oltre al 60% delle spese straordinarie, ad eccezione di quelle sportive da dividersi tra i genitori nella misura del 50%; spese disciplinate secondo il Protocollo dell'agosto 2017 in uso presso il Tribunale di Bologna e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
d) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese lenti a contatto, se prescritti (previa scelta concordata dello specialista); spese mediche aventi carattere d'urgenza; e) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
f) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
Spese straordinarie da concordare preventivamente: a) tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi:
- Rimborso delle spese straordinarie: il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese;
− viene dato atto che i ricorrenti si impegnano a concordare tra loro i tempi e le modalità per procedere, entro e non oltre mesi 2 dalla sottoscrizione del presente ricorso, alla chiusura del conto corrente ancora cointestato;
− viene dato atto che i ricorrenti manifestano reciprocamente l'assenso al rilascio del passaporto per i figli, con spese da dividersi al 50% e con obbligo espresso a carico di ciascun genitore di comunicare tempestivamente all'altro la meta e la durata di eventuali viaggi all'estero da effettuarsi con e con . Il signor custodirà Per_1 Per_2 Parte_1 i passaporti dei minori, impegnandosi a consegnarli alla signora almeno 20 Parte_2 giorni prima della partenza programmata, allorché costei ne faccia richiesta con congruo anticipo, documentando le date e la destinazione del viaggio da intraprendersi con Per_1 e con;
Per_2
− viene dato atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi ragione o titolo, al di fuori dell'esatto adempimento delle condizioni predette;
− viene dato atto che nel caso in cui, successivamente allo scioglimento del matrimonio, la signora decidesse di adire l'autorità giudiziaria competente al fine di ottenere la Pt_2 delibazione della sentenza ecclesiastica di annullamento del matrimonio, il signor Pt_1 aderirà alla domanda congiunta senza sopportarne tuttavia alcun costo, che sarà integralmente a carico della signora;
Pt_2
3. ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di Bologna di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
4. spese compensate. Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 10.12.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Roberta Cinosuro IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla