Ordinanza collegiale 17 dicembre 2024
Ordinanza collegiale 13 febbraio 2025
Ordinanza collegiale 31 ottobre 2025
Sentenza breve 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza breve 14/01/2026, n. 722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 722 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00722/2026 REG.PROV.COLL.
N. 12077/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 12077 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Formica, Pietro Siciliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
Ricorso per l''annullamento del provvedimento reso in data 04.10.2024, notificato nella medesima giornata, con il quale il Centro di Selezione di Palermo giudicava la ricorrente “INIDONEO agli accertamenti psicofisici per le seguenti cause: B3-Documentata tiroidite di Hashimoto” in relazione alla procedura concorsuale indetta con Decreto M_D AB05933 REG2023 0602854 del 16.10.2023 del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, per il reclutamento di 6.200 volontari in ferma prefissata iniziale.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 14\1\2025 :
ricorso per l'annullamento previa sua sospensione deldecreto n. M_D AB05933 REG20240732127 del 17.12.2024, emesso dal Ministero della Difesa, Direzione Generale per il personale militare, non notificato alla ricorrente, con il quale “...Art.1 E’ approvata ai sensi dell’articolo 11 del bando di reclutamento citato nelle premesse, la seguente graduatoria di merito, relativa al 3° blocco 2024, dei VF1 dell’Esercito per incarico principale che sarà assegnato dalla Forza Armata, redatta dalla commissione valutatrice secondo le modalità previste dagli articolo 9 e 11 dello stesso bando…” ;
-nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente a quelli impugnati con i presenti motivi aggiunti ed in ogni caso connesso a quelli impugnati con ricorso iscritto sub n. 12077/24 R.G., in questa sede integralmente richiamati e trascritti;
e per il riconoscimento del diritto della ricorrente ad essere dichiarata idonea ai fini concorsuali con l’adozione di ogni conseguente statuizione.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 14\1\2025 :
del decreto n. M_D AB05933 REG20240732127 del 17.12.2024, emesso dal Ministero della Difesa, Direzione Generale per il personale militare, non notificato alla ricorrente, con il quale “...Art.1 E’ approvata ai sensi dell’articolo 11 del bando di reclutamento citato nelle premesse, la seguente graduatoria di merito, relativa al 3° blocco 2024, dei VF1 dell’Esercito per incarico principale che sarà assegnato dalla Forza Armata, redatta dalla commissione valutatrice secondo le modalità previste dagli articolo 9 e 11 dello stesso bando…” ;
-nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente a quelli impugnati con i presenti motivi aggiunti ed in ogni caso connesso a quelli impugnati con ricorso iscritto sub n. 12077/24 R.G., in questa sede integralmente richiamati e trascritti;
e per il riconoscimento del diritto della ricorrente ad essere dichiarata idonea ai fini concorsuali con l’adozione di ogni conseguente statuizione.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 gennaio 2026 il dott. VA IA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato
- che l’istruttoria è completa e che le parti sono state sentite in ordine alla definizione del giudizio mediante sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
- che con il ricorso in epigrafe -OMISSIS-ha contestato il giudizio di inidoneità riportato nell’ambito del concorso pubblico, per esami e titoli, indetta dal Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, per il reclutamento di 6.200 volontari in ferma prefissata iniziale, 3° blocco 2024;
- che il giudizio di inidoneità è basato sulla seguente diagnosi: “B3 documentata tiroide di Hashimoto”;
- che si è costituita in giudizio l’Avvocatura Generale dello Stato per il Ministero della Difesa;
- che con ricorso per motivi aggiunti, ritualmente notificato e depositato in data 14 gennaio 2025, la ricorrente ha esteso l’impugnazione alla graduatoria del concorso, nel frattempo pubblicata;
- che con ordinanza n. -OMISSIS-del 13 febbraio 2025 è stata disposta verificazione, affidata alla Commissione Medica Interforze di II Istanza - Comando Sanitaria e Veterinaria, Roma;
- che l’8 ottobre 2025 è stata depositata relazione di verificazione, con il seguente esito:
“ In considerazione della documentazione sanitaria in atti, tenuto delle risultanze della visita specialistica endocrinologica effettuata in data 23/09/2025 presso il Policlinico Militare di Roma, considerato quanto previsto nel Decreto del Ministro della Difesa 4 giugno 2014 (direttiva tecnica per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e la direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare) è possibile valutare la ricorrente idonea al servizio militare e non idonea al reclutamento come volontario in ferma iniziale (VFI) nell’Esercito Italiano, con profilo nella fascia B e coefficiente 3 per la caratteristica somatofunzionale AV - EM ”;
- che memoria depositata in data 24 ottobre 2025, la ricorrente ha eccepito la nullità della verificazione per violazione del contraddittorio, per la mancata comunicazione del referto redatto dallo specialista e la conseguente impossibilità di enunciare, a mezzo del proprio consulente, le proprie osservazioni;
- che, con ordinanza n. -OMISSIS-del 31 ottobre 2025, è stato disposto un supplemento di verificazione, affinché l’Organo verificatore, acquisite dalla ricorrente le osservazioni scritte del consulente di parte della stessa, tenesse presenti tali osservazioni ai fini della formulazione del giudizio conclusivo e ne desse conto nella nuova relazione di verificazione;
- che in data 10 dicembre 2025 l’Organo verificatore, in adempimento dell’ordinanza n. -OMISSIS-del 31 ottobre 2025 ha depositato nuova relazione di verificazione, con conferma della valutazione di ricorrente idoneità al servizio militare, ma di non idoneità al reclutamento come volontario in ferma iniziale (VFI) nell’Esercito Italiano, con profilo nella fascia B e coefficiente 3 per la caratteristica somatofunzionale AV - EM;
- che parte ricorrente ha depositato memoria e nuova documentazione medica;
- che nella camera di consiglio del 7 gennaio 2026 il Collegio si è riservato di definire la controversia con sentenza in forma semplificata e ha assegnato la causa in decisione;
Considerato
- che il Collegio non ravvisa motivo di discostarsi dalle conclusioni cui è giunto l’Organo verificatore, che ha condotto le operazioni con rigoroso criterio metodologico e con adeguato approfondimento del caso sottoposto alla valutazione di esso e che, pertanto, l’esito della verificazione ha dato sufficiente conferma del giudizio di inidoneità espresso in sede concorsuale;
- che il ricorso, pertanto, deve essere rigettato;
- che le spese di verificazione devono essere poste a carico del ricorrente e che debba reputarsi congrua la relativa liquidazione nella misura di euro 500,00 (cinquecento/00), richiesta dall’Organo verificatore, da corrispondersi secondo le modalità indicate dal medesimo Organo nella nota allegata alla relazione di verificazione, depositata in atti;
- che, tenuto conto dell’andamento del processo, appare equo compensare le spese di giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa le spese del giudizio.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di verificazione, che liquida nell’importo di euro 500,00 (cinquecento/00), da corrispondersi in favore dell’Organo verificatore con le modalità indicate in motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
VA IA, Presidente, Estensore
Claudio Vallorani, Consigliere
Gianluca Amenta, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| VA IA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.