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Sentenza 25 maggio 2025
Sentenza 25 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 25/05/2025, n. 750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 750 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
I° SEZIONE PER LE CONTROVERSIE CIVILI
Composta dai seguenti magistrati:
dr. Annalisa Gianfelice Presidente
dr. Paola De Nisco Consigliere rel.
dr. Vito Savino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al n° 504/2023 del ruolo generale e promossa
DA
nata a [...] l'[...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Porto Sant'Elpidio via Elpidiense n.13, presso lo studio dell'avv. Lucia
Lupi, che la rappresenta e difende come da mandato a margine dell'atto di citazione in appello;
- appellante-
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore (c.f./p.i. ,), per Controparte_1 P.IVA_1
mezzo della mandataria con socio unico, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore (c.f./p.i. ), elettivamente domiciliata in Ascoli Piceno Piazza P.IVA_2
pagina 1 di 22 Matteotti 12 presso lo studio dell'avv. Alessandra Travaglini, rappresentata e difesa dall'avv. Raffaella
Greco, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
- appellata-
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n.1098 del 13/12/2022 pronunciata dal Tribunale di Macerata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, ogni contraria domanda disattesa e respinta:
1) IN VIA ISTRUTTORIA, per i motivi esposti in narrativa disporsi la CTU già richiesta in primo grado.
2) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere, per tutti i motivi dedotti in narrativa, il proposto appello e per l'effetto, in riforma parziale della sentenza n. 1098/2022, emessa dal Tribunale
di Macerata nel procedimento civile R.G. n. 1701/2021, pubblicata in data 13.12.2022 e mai notificata all'appellante, Voglia:
1) Accertare che il predetto mutuo stipulato in data 15.04.2011, per le motivazioni di cui in narrativa,
contiene pattuizioni usurarie ai sensi dell'art. 644, commi 1 e 4 c. p. giusta interpretazione autentica della Legge N° 24/2001;
-per l'effetto, dichiarare la nullità delle pattuizioni usurarie riscontrate nel mutuo del 15.04.2011
applicando la sanzione di cui al comma 2° dell'Art. 1815 c.c. e rideterminare il saldo del medesimo mutuo imputando tutti i pagamenti effettuati in conto rimborso del capitale mutuato e senza che alcun interesse sia dovuto dalla mutuataria e dichiarare pertanto che il debito dell'attrice, determinato alla data del 02.08.2018, risulta quindi pari ad € 88.524,43 con un credito di € 11.407,55 in linea capitale rispetto al debito residuo da piano di ammortamento originario al 30.11.2014 di € 99.931,98.
2) Accertare che il mutuo ipotecario stipulato tra le parti in causa in data 15.04.2011, per tutte le motivazioni in narrativa, viola le seguenti disposizioni civilistiche: l'art. 6 della Delibera CICR
pagina 2 di 22 9\2\2000 nonché dell'art. 117, comma 4°, d.lgs. N°385\1993 (TUB) e dell'Art. 1284 C. C.; la Delibera
CICR 9/2/2000 All. C.; l'art. 1284 c.c., l'art.1346 C.C., l'art. 1322 C.C., l'art. 123 e l'art. 117, comma
4° del d.lgs. N° 385\1993 (TUB) con le conseguenze di cui al comma 7° dell'art. 117 del TUB;
l'art. 2
punto 1 della delibera CICR del 08.07.1992, l'art. 6 della delibera CICR del 09.02.2000, l'art. 1283,
1322, 1346 C.C., l'art. 123 e l'art. 117, comma 4° del d.lgs. N° 385\1993 (TUB), con le conseguenze giuridiche riportate nel comma 7° dell'art. 117 del TUB;
-per l'effetto dichiarare che in ragione di tali violazioni il saldo dovuto dall'attrice va rielaborato, senza alcuna capitalizzazione, secondo il tasso minimo dei BOT annuali emessi nei dodici mesi precedenti il contratto o, se più favorevoli, nei medesimi 12 mesi precedenti ogni operazione e dichiarare pertanto che il debito dell'attrice, determinato alla data del 02.08.2018 risulta pari ad € 90.775,72 con un credito di 9.156,26 in linea capitale rispetto al debito residuo da piano di ammortamento originario al
30.11.2014 di € 99.931,98.
3)In ogni caso condannare l'appellata al pagamento in favore della IG.ra , a titolo di Pt_1
risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito, della somma di € 50.000,00 o di quella che l'Ill.ma Corte di Appello adita riterrà di giustizia anche invia equitativa ai sensi degli artt. 2056 e
1226 c.c. Con vittoria delle spese, diritti ed onorari di lite di entrambi i gradi del giudizio.
Per l'appellata: l'Ill.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni altra istanza e richiesta, voglia:
1) in via istruttoria: respingere la richiesta CTU in quanto la stessa appare meramente esplorativa e per le ragioni in fatto e diritto di cui in narrativa;
2) in via principale e nel merito, respingere, per tutti i motivi dedotti in narrativa, il proposto appello e per l'effetto, confermare la sentenza n. 1098/2022, emessa dal Tribunale di Macerata nel procedimento civile R.G. n. 1701/2021, pubblicata in data 13.12.2022 accertando che il predetto mutuo stipulato in data 15.04.2011, per le motivazioni di cui in narrativa, non contiene pattuizioni usurarie ai sensi dell'art. 644, commi 1 e 4 c.p. giusta interpretazione autentica della Legge n° 24/2001; - per l'effetto,
dichiarare la legittimità/liceità delle sue pattuizioni tutte.
pagina 3 di 22 3) Per l'effetto condannare gli appellanti alla corresponsione delle spese e competenza di lite del presente grado di giudizio.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Macerata ha rigettato la domanda proposta da Parte_1
contro tesa ad accertare la nullità del contratto di mutuo con garanzia
[...] Controparte_1
ipotecaria (ovvero delle condizioni economiche ivi riportate) da lei concluso con Banca delle Marche
Spa in data 15/4/2011 (di cui la convenuta era divenuta cessionaria), a rideterminare il saldo del medesimo, a cancellare le ipoteche iscritte sugli immobili di sua proprietà e infine a condannare la convenuta al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito.
In particolare, il Tribunale, previo accertamento che l'attrice non era qualificabile come consumatrice:
ha rigettato l'eccezione di nullità del contratto di mutuo per superamento della soglia dell'80% del valore dell'immobile in forza del principio di diritto affermato dalla Suprema Corte a SU con sentenza n. 33719 del 16/11/2022;
ha rigettato l'eccezione di nullità del contratto per l'omessa indicazione del TAE, sul rilievo della insussistenza di un obbligo relativo alla sua indicazione, non trattandosi di un tasso di interesse o di una condizione economica da applicare al finanziamento, ma di un elemento che svolge una mera funzione informativa, nella specie assolta dalla indicazione del TAEG, indice questo che ricomprende il TAE;
ha rigettato l'eccezione di nullità del contratto per difformità dell'ISC/TAEG indicato in contratto rispetto a quello effettivo;
ha rigettato l'eccezione di nullità per indeterminatezza del tasso di interesse variabile indicizzato alla media mensile Euribor;
ha rigettato l'eccezione di nullità per la mancata indicazione del regime finanziario, indicando espressamente la clausola n. 4 del contratto che il mutuo prevedeva l'applicazione di un ammortamento alla francese, ammortamento che non implicava l'applicazione di un fenomeno anatocistico;
pagina 4 di 22 ha rigettato l'eccezione di usurarietà del tasso di interesse moratorio, in applicazione del principio di diritto affermato dalla Suprema Corte, per cui il relativo tasso soglia deve essere individuato aumentando i TEGM pubblicati nei DDMM per gli interessi corrispettivi della misura di 2,1 punti percentuali, e rilevando che non era possibile alcuna sommatoria tra gli interessi corrispettivi e quelli moratori;
ha rigettato il rilievo per cui ai fini della verifica dell'usura nella base di calcolo doveva essere inserita anche la clausola risarcitoria/ penale di estinzione anticipata.
L'attrice ha proposto appello, articolando i seguenti motivi: 1) erroneo esame della questione relativa alla mancata indicazione del TAE nel contratto di mutuo;
2) erroneo esame della questione relativa all'indeterminatezza del tasso di interesse di ammortamento e indicizzazione;
3) erroneo esame della questione relativa alla mancata indicazione del regime finanziario applicato;
4) erroneo esame della questione relativa alla determinazione di interessi usurari nel caso di estinzione anticipata del mutuo;
5)
omesso esame della questione relativa alla mancata indicazione del TEG;
6) omesso esame della questione relativa alla erronea indicazione dell' ISC/TAEG; 7) omesso esame della questione relativa alla presenza di un TAEG usurario nell'ipotesi di decadenza dal beneficio del termine. Ha quindi concluso come in epigrafe, insistendo per l'ammissione di una CTU contabile e per la condanna della convenuta al risarcimento del danno.
si è costituita in giudizio a mezzo della indicata mandataria, instando per il rigetto Controparte_1
dell'appello.
Il primo, il terzo ed il quinto motivo di impugnazione, da esaminare congiuntamente stante la loro intima connessione, non appaiono meritevoli di accoglimento.
Lamenta l'appellante l'errata valutazione da parte del primo giudice della questione relativa alla mancata indicazione in contratto del TAE, del regime finanziario e della capitalizzazione periodica degli interessi, nonché l'omesso esame della questione relativa alla mancata indicazione del TEG.
pagina 5 di 22 A riguardo si osserva innanzitutto che i giudici di legittimità con la sentenza a sezioni Unite n. 15130
del 29/5/2024, esaminando in particolare le medesime questioni qui sollevate in riferimento ad un mutuo a tasso fisso “alla francese stantardizzato”, hanno innanzitutto escluso che la formula matematica utilizzata per il calcolo degli interessi nell'ammortamento “alla francese” proceda a qualsivoglia capitalizzazione. Si afferma infatti che “Deve escludersi che la quota di interessi in
ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente
o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo. Come osservato dalla
Procura Generale, «l'ammortamento alla francese prevede che l'obbligazione per interessi sia
calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato benché quest'ultimo non sia ancora integralmente
esigibile» ‒ come accade anche in altri sistemi di ammortamento, come quello c.d. «all'italiana» in cui
la quota di interessi è calcolata sin da subito sull'intero importo mutuato e non su quello residuo ‒
«ma non prevede che sugli interessi scaduti [e, si potrebbe aggiungere, non scaduti] maturino altri
interessi. Il metodo alla francese è, piuttosto, costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per
interessi si estingue a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito. È,
perciò, anche solo astrattamente inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un
meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi… in base di calcolo di successivi ulteriori
interessi». Una opposta conclusione non potrebbe argomentarsi rilevando semplicemente che nel
mutuo «alla francese» la capitalizzazione avviene in regime «composto» che è una espressione
descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non
(necessariamente) su altri interessi ma sul capitale (debito) residuo, né destinati (necessariamente) a
generare a loro volta (diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo
successivo (quantomeno nel regime di ammortamento «alla francese» standard e nella dinamica
fisiologica del rapporto). Se ne ha conferma nella giurisprudenza di legittimità: «nessuna
contraddizione […] può essere ravvisata fra l'utilizzo [da parte del giudice di merito] dell'aggettivo
“composto”, da intendersi come evocato in correlazione con la natura del mutuo in esame, e il
pagina 6 di 22 successivo rilievo del fatto che la quota di interessi dovuta per ciascuna rata “è calcolata applicando il
tasso convenuto solo sul capitale residuo, il che esclude l'anatocismo”» (Cass. n. 34677/2022); «la
capitalizzazione composta è quindi, nel caso di specie, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è
solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto
concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di
espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato» (Cass. n. 27823/2023 in materia
fiscale)”.
Hanno poi escluso che l'omessa specificazione in contratto “del regime finanziario” ovvero del criterio matematico di ammortamento “alla francese” comporti la indeterminatezza o indeterminabilità
dell'oggetto e, di conseguenza, la nullità (parziale) del contratto di mutuo bancario, ai sensi degli artt.
1346 e 1418, comma 2, c.c., rilevando che “L'indagine sulla determinatezza dell'oggetto del contratto
attiene alla costruzione strutturale dell'operazione negoziale, cioè è volta a verificare che essa abbia
confini ben definiti con riguardo all'an e al quantum degli interessi (non legali) che devono essere
pattuiti sulla base di criteri oggettivi e insuscettibili di dare luogo a margini di incertezza” sicché il contratto di mutuo risulta validamente stipulato quando “contenga le indicazioni proprie del tipo legale
(art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del
prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato”. Nel caso di specie tali elementi risultano tutti compiutamente specificati e facilmente evincibili (cfr. contratti acquisiti in giudizio).
I giudici di legittimità hanno anche escluso che il regime finanziario dell'ammortamento “alla francese”
implichi “un costo o «prezzo» occulto che avrebbe dovuto essere indicato nel contratto, ex art. 117,
comma 4, T.u.b.”, evidenziando in particolare che “ c) Il maggior carico di interessi del prestito non
dipende ... da un fenomeno di produzione di «interessi su interessi», cioè di calcolo degli interessi sul
capitale incrementato di interessi né su interessi «scaduti» (propriamente anatocistici), ma dal fatto
che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di
pagina 7 di 22 assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la
debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento
del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto. In mancanza di un fenomeno di
produzione di interessi su interessi, la tipologia di ammortamento adottato non incide di per sé sul
tasso annuo (TAN) che dev'essere (ed è stato) esplicitato nel contratto né sul tasso annuo effettivo
globale (TAEG) anch'esso esplicitato. Peraltro, la giurisprudenza (cfr. Cass. n. 4597, 17187 e
34889/2023, n. 39169/2021) ritiene che il TAEG sia solo un indicatore sintetico del costo complessivo
del finanziamento e non rientri nel novero dei tassi, prezzi e altre condizioni di cui all'art. 117, comma
4, T.u.b., sicché l'eventuale mancata previsione del TAEG non determina, di per sé, una maggiore
onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre
ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencate in contratto (l'obbligo di
indicare l'ISC/TAEG fu esteso ai mutui nel 2003 con le «Istruzioni di vigilanza per le banche in tema
di trasparenza» adottate dalla Banca d'Italia il 25 luglio 2003, attuative della delibera CICR del 4
marzo 2003; disposizioni specifiche al riguardo sono presenti nella legislazione più recente: nell'art.
121, commi 1, lett. m, e 3, T.u.b. in tema di «credito ai consumatori» e negli artt. 120-quinquies,
comma 1, lett. m, e 3; 120-octies, comma 2, lett. e, e 120-decies, comma 3, T.u.b. in tema di «credito
immobiliare ai consumatori»)”. Quindi, “il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di
ammortamento in questione non deriva da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli
interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o
esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma costituisce il naturale
effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una
rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente”.
A fronte dei rilievi contenuti nella comparsa conclusionale depositata dall'appellante il Collegio rileva che i richiamati principi sono stati ribaditi di recente dai giudici di legittimità anche con riferimento ai pagina 8 di 22 contratti di mutuo a tasso variabile (cfr. Cass. ord. n. 7382 del 19/03/2025), come quello dedotto in giudizio.
L'eccezione di nullità per indeterminatezza per la mancata indicazione del regime finanziario e di capitalizzazione degli interessi deve quindi essere rigettata.
Le conclusioni raggiunte impongono il rigetto della riproposta eccezione relativa alla violazione dell'art. 117 TUB, nonché della delibera CICR del 9/2/2000, per la mancata indicazione del TAE atteso che, come già puntualmente rilevato dal primo giudice, tale ultima disposizione prescrive la necessità
di indicare in contratto il valore del tasso su base annua tenuto conto degli effetti della capitalizzazione,
ma soltanto laddove venga rintracciata una capitalizzazione infrannuale degli interessi, fattispecie non attinente ai contratti di mutuo con ammortamento alla francese.
Quanto all'omessa indicazione in contratto del TEG, il Collegio osserva che non risulta oggetto di contestazione (e risulta comunque documentata nel documento di sintesi allegato al mutuo e specificamente sottoscritto dalla appellante) la circostanza che il contratto di mutuo dedotto in giudizio contenga espressa indicazione del TAEG nella misura del 3,792% annuo.
L'art. 121 TUB, che disciplina i contratti di credito al consumo, alla lettera m) del primo comma prevede che <<“tasso annuo effettivo globale” o “TAEG” indica il costo totale del credito per il
consumatore espresso in percentuale annua dell'importo totale del credito>> e ai successivi commi precisa che “
2. Nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori
connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto
avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni
offerte.
3. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, stabilisce le modalità di
calcolo del TAEG, ivi inclusa la specificazione dei casi in cui i costi di cui al comma 2 sono compresi
nel costo totale del credito”. Per effetto delle nuove disposizioni di Banca d'Italia sulla trasparenza in adempimento della direttiva europea EU 2008/48/CE, dal 1° giugno 2011 il calcolo del TAEG
comprende anche gli oneri fiscali (come, ad esempio, l'imposta di bollo sui contratti).
pagina 9 di 22 Il TEG o Tasso Effettivo Globale, che riguarda invece ai crediti alle imprese, indica il costo complessivo di un finanziamento e viene espresso in termini percentuali su base annua: come stabilito dalla legge 108/96 (Norme Antiusura), esso comprende gli oneri finanziari, le commissioni e le spese del contratto di mutuo, tranne le spese relative alle imposte e alle tasse e quelle per le eventuali polizze assicurative obbligatorie per legge.
Il TAEG rispetto al TEG comprende quindi tutte le spese accessorie da versare, come i costi di istruttoria, apertura e gestione pratica, polizze assicurative, imposte e tasse, che nel TEG non vengono considerate. Tale circostanza consente al contraente di avere più specifica contezza del costo del finanziamento e quindi maggiore garanzia di trasparenza a tutela del medesimo.
Le considerazioni che precedono impongono l'integrale rigetto dei motivi in esame.
Non meritevole di accoglimento è anche il secondo motivo di impugnazione, con il quale l'appellante lamenta l'erroneità del rigetto dell'eccezione di nullità del contratto di mutuo per indeterminatezza del tasso di interesse indicizzato mediante richiamo all'Euribor.
In punto di diritto è noto, L'Euribor (Euro Interbank Offered Rate) l'Euribor rappresenta il tasso di interesse medio applicato da un primario istituto di credito europeo ad altro primario istituto per operazioni di prestito a breve termine in euro, con scadenza da una a tre settimane e da uno a dodici mesi.
Il tasso viene rilevato (“fissato”) giornalmente dalla European Banking Federation (EBF), in base alle segnalazioni trasmesse entro le ore 11 (fuso dell'Europa centrale) all'agenzia da un insieme di CP_3
oltre 50 banche, individuate tra quelle con il maggiore volume d'affari dell'area Euro (contribuiscono per l'Italia , Unicredit, Monte dei Paschi di Siena). Parte_2
Ancorché rilevato da un organismo (EBF) riconducibile al sistema bancario europeo, su segnalazione delle principali banche, l'Euribor indica anzitutto, convenzionalmente, il rendimento di un impiego non garantito in euro a breve termine risk free. Tale deve infatti ritenersi il prestito a un soggetto solvibile, o che deve presumersi tale, quale una primaria banca europea.
pagina 10 di 22 Il valore dell'Euribor può variare a seconda della scadenza presa in considerazione (1 mese, 3 mesi, 6
mesi e 12 mesi), del giorno della rilevazione (o del richiamo ad un valore medio) e della base di calcolo del tasso, che può essere 360 o 365, a seconda se si tiene conto dell'anno commerciale o di quello solare.
Dal momento che variabili quali la durata, il giorno di rilevazione, il divisore, possono incidere sul valore dell'Euribor, tali dati devono essere indicati nel contratto di mutuo a tasso variabile, al fine di una adeguata determinazione del tasso di interesse stesso in ossequio al combinato disposto degli artt.
117 tub e 1346 c.c.. Pertanto, affinché la clausola contrattuale di indicizzazione del tasso di interesse variabile in base al parametro Euribor possa soddisfare la condizione di determinatezza è necessario che delimiti con precisione i criteri di rilevazione dell'Euribor.
In punto di fatto, il contratto di mutuo in discussione prevede (cfr. doc. 1 nel fascicolo dell'appellante e
5 dell'appellata):
- Tasso di interesse nominale annuo indicizzato: variabile del 3,569% pari al Euribor 6 mesi lettera
(div 360) media mese precedente attualmente 1,469% maggiorato di 2,100 punti percentuali
- TAEG: 3,792 %
- commissione estinzione anticipata 1,250%
-interessi di mora: tasso contrattuale + 2% da calcolare su anno civile
-spese istruttoria: € 575,00 + spese perizia tecnica pari ad € 164,69 (cfr. art. 10 del contratto)
-spese avviso scadenza: € 2,50 per ogni avviso
-spese incasso: € 2,00 per ogni RID
-recupero imposta sostitutiva: 9,250% dell'importo erogato
-altre spese: € 1.022,40.
Inoltre, come già esposto il piano di ammortamento prevede il tipo di ammortamento, la tipologia della rata con quota a capitale crescente, la periodicità mensile e il numero di rate (240).
pagina 11 di 22 Le riportate condizioni contrattuali consentono di ritenere il tasso di interesse non solo espressamente pattuito per iscritto, ma anche determinato e determinabile.
Ciò posto, occorre ribadire in questa sede i principi di diritto in più occasioni affermati da questa Corte
e cioè che “il tasso di interesse non può considerarsi indeterminato dove gli interessi corrispettivi
siano fissati con rinvio per relationem al tasso Euribor a sei mesi, atteso che l'Euribor costituisce un
indice determinabile in modo costante, sulla base di un articolato procedimento di rilevazione e
certamente sottratto a qualsiasi rischio di determinazione unilaterale a cura della sola banca;
detto
indice medio viene calcolato, e diffuso giornalmente dalla Federazione delle banche europee, sulla
base del comportamento adottato dalle principali banche europee e internazionali in relazione alle
variazioni del tasso ufficiale BCE e dunque sulla scorta di dati che si assumono oggettivi. Pertanto,
risulta rispettato il consolidato principio per cui: “in tema di contratto di mutuo affinché una clausola
di determinazione degli interessi corrispettivi sulle rate di ammortamento scadute sia validamente
stipulata ai sensi dell'art. 1346 c.c. è sufficiente che la stessa contenga un richiamo a criteri
prestabiliti ed estrinseci purché obiettivamente individuati, funzionali alla corretta determinazione del
saggio di interesse (Cass. 24690/2020, 8028/2018, 25205/2014, 12276/10, 2317/07, 17679/09)”.
Il criterio di calcolo appare quindi rispondente ai criteri di determinatezza imposti dalla legge e dalla consolidata giurisprudenza formatasi sul punto.
L'art. 3 del contratto di mutuo prevede altresì che il parametro Euribor “viene determinato in base alla
media mensile così come pubblicata nel quotidiano Il Sole 24 Ore” e che qualora cessasse detta pubblicazione, senza che altro quotidiano provveda a tali rilevazioni periodiche, “le parti convengono
che il tasso applicato alle successive rate sarà pari al “Tasso REFI Banca Centrale Europea” vigente tempo per tempo “maggiorato o diminuito di uno spraed tale che la prima rata indicizzata al nuovo
parametro sarà calcolata al medesimo tasso dell'ultima rata indicizzata all'Euribor”. La mera lettura della clausola contrattuale dà atto della agevole consultabilità dell'indice finanziario scelto quale parametro di fissazione del tasso di interessi.
pagina 12 di 22 L'ulteriore profilo di criticità denunciato dall'appellante fa generico e fumoso richiamo alla questione della manipolazione dell'Euribor, fondata su un report pubblicato dall'EBA (European Banking
Authority) in data 11/1/2013 (documento questo non prodotto in giudizio), che, dopo aver rilevato le criticità dei tassi Euribor, nelle “raccomandazioni” “consiglia alcuni correttivi da introdurre nel sistema di quotazione e di calcolo”, primo tra tutti l'utilizzo “non di quotazioni ideali, ma derivanti da transazioni effettive”.
Non ignora questa Corte che la Commissione Antitrust Europea – Direzione Generale della
Concorrenza C(2013) 8512\1 in data 4.12.2013 ha irrogato delle sanzioni ad alcuni istituti di credito
(non italiani) per violazione della normativa antitrust nell'arco temporale compreso tra il settembre
2005 e il maggio 2008, tuttavia deve innanzitutto rilevare che l'appellante, che ne era onerata, non solo non ha prodotto nel presente giudizio detto provvedimento sanzionatorio (che in quanto promanante da un organismo di carattere amministrativo non è sottoposto al principio dello iura novit curia), ma in radice non lo ha neanche richiamato.
In secondo luogo si evidenzia che la violazione de qua ha riguardato i mercati dei prodotti finanziari derivati per favorirne la circolazione a un prezzo falsato e ridurre in anticipo il fattore di incertezza che sarebbe altrimenti stato presente nel mercato sul comportamento futuro di altri competitor e l'appellante non ha in alcun modo argomentato (e men che meno provato) che la condotta illecita degli istituti bancari abbia avuto riflessi in altri settori del credito che adottano l'Euribor quale parametro di riferimento per determinare il tasso di interessi sui finanziamenti erogati.
Ancora, questa Corte ritiene di aderire a quella parte della giurisprudenza di merito (cfr. Corte Appello
di Milano 29/9/2021) che esclude l'esistenza di un collegamento funzionale tra le intese anticoncorrenziali a monte e il finanziamento a valle. Si è infatti correttamente affermato che “la
pratica anticoncorrenziale ha inciso non sull'adozione di clausole standard nei contratti di
finanziamento, passibili dì nullità in quanto direttamente frutto di pratiche contrarie alla normativa
antitrust, bensì sulla determinazione dell'entità del corrispettivo dovuto sul finanziamento concesso”,
pagina 13 di 22 non si è cioè in presenza di un vizio genetico nel senso che l'intesa illecita non ha i imposto l'inserimento automatico nei contratti di finanziamento di clausole che sono frutto di pratiche anticoncorrenziali (come nell'ipotesi della fideiussione omnibus rilasciata sulla base dello schema
ABI). Le parti hanno infatti liberamente convenuto di ancorare il tasso di interessi ad un parametro (la cui asserita manipolazione non è riconducibile alla banca mutuante), rispetto al quale è al più
discutibile un eventuale incremento del prezzo del denaro (ma nella specie non risulta svolta alcuna allegazione e non è stata offerta alcuna prova né che il valore dell'Euribor sarebbe stato inferiore né che il mutuatario avrebbe potuto accedere a condizioni di finanziamento più favorevoli di quelle effettivamente pattuite). La contestata condotta anticoncorrenziale, pertanto, darebbe astrattamente diritto alla parte contraente di ottenere il risarcimento del danno subito relativamente al maggior costo dei beni o servizi ricevuti, ove fornisca la relativa prova, ma detta domanda non risulta svolta nel presente giudizio. In conclusione, deve quindi ritenersi che “l'intesa illecita va distinta dagli effetti
prodotti dall'intesa vietata, i quali andranno sterilizzati con rimedi appropriati a seconda della natura
degli stessi. Così, se la intesa ha determinato incremento del prezzo del bene o del servizio, il rimedio
sarà quello risarcitorio, in misura pari all' entità di tale incremento. Se invece l'effetto prodotto
dall'intesa è stato quello di inserire clausole standard in una serie indefinita di contratti, tali clausole
potranno essere ritenute inefficaci in quanto frutto di intesa anticoncorrenziale”.
In ogni caso, è da escludersi che il richiamato accertamento possa estendersi de plano anche a contratti conclusi in un periodo successivo a quello oggetto di accertamento, come il mutuo in esame, in mancanza di qualsivoglia allegazione e prova, gravante su parte attrice oggi appellante, della esistenza di una intesa anticoncorrenziale anche per il periodo successivo al maggio 2008.
L'esistenza di “dubbi” non costituisce, infatti, elemento sufficiente a detta affermazione non potendosi nella specie fare ricorso ad alcuna presunzione, sicché non può che farsi applicazione del consolidato orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte per cui la prova di un illecito accordo antitrust deve essere fornita dalla parte che assume tale fatto a fondamento delle proprie pretese, secondo le pagina 14 di 22 regole ordinarie dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c. (cfr. Cass. sent. n. 22031 del 31/10/2016;
n. 9116 del 23/04/2014), principio questo affermato nei propri precedenti anche da questo Collegio
proprio nella materia de qua.
Infine, deve rilevarsi che l'affermato errore in cui sarebbe occorsa l'appellante (nel senso che ove fosse stata a conoscenza della manipolabilità del tasso Euribor, mediante quotazioni anomale o accordi di cartello, la stessa “avrebbe potuto scegliere di non contrarre il mutuo o di non indicizzare lo stesso
all'Euribor”) non è causa di nullità del contratto, ma al più di annullabilità, domanda questa che non è
stata proposta in primo grado e solo rappresentata tra le pieghe delle allegazioni difensive dell'atto di citazione in appello (cfr. pag. 12). In ogni caso il Collegio si limita a rilevare che l'appellante non ha fornito alcuna prova delle circostanze di fatto poste a fondamento dell'affermato errore e cioè della esistenza del medesimo, della sua essenzialità e della riconoscibilità da parte della Banca contraente come prescritto dall'art. 1428 c.c..
Non meritevole di accoglimento è anche il quarto motivo di appello, con il quale la Pt_1
lamenta l'erroneità del capo di sentenza che ha rigettato l'eccezione di usurarietà del tasso di interesse convenuto, ritenendo di non inserire nella base di calcolo per la sua verifica la commissione di estinzione anticipata.
A riguardo questa Corte si limita a rilevare come la Suprema Corte, superando il contrasto creatosi nella giurisprudenza di merito sul punto, ha affermato “In tema di usura bancaria, ai fini del
superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla
sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento,
non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata
dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo
scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi” (cfr. Cass. n. 7352 del 07/03/2022). La
Cassazione, infatti, dopo aver ribadito “la rilevanza della differenziazione delle componenti del costo
del credito” ai fini “ai fini della determinazione del tasso soglia”, non essendo “accomunabili, nella
pagina 15 di 22 comparazione necessaria alla verifica delle soglie usuraie, voci del costo del credito corrispondenti a
distinte funzioni”, ha ritenuto di non poter sommare la commissione di estinzione anticipata agli interessi moratori. “La prima costituisce infatti una clausola penale di recesso, che viene richiesta dal
creditore e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli
impegni di durata, per i liberi motivi di ritenuta convenienza più diversi, e per compensare, viceversa,
il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere
dal negozio;
i secondi, come noto, costituiscono una clausola penale risarcitoria volta a compensare il
ritardo nella restituzione del denaro, così da sostituire, incrementati, gli interessi corrispettivi;
ma, a
ben vedere, proprio la natura di penale per recesso, propria della commissione di estinzione
anticipata, comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà; la
commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando
tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella
corresponsione di quello;
non si è di fronte, cioè, a «una remunerazione, a favore della banca,
dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente» (arg. ex art.
2-bis, d.l.
n. 185 del 2008, quale convertito), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per
sciogliere gli impegni connessi a quella”.
Infondato si appalesa anche il sesto motivo di appello, con il quale si eccepisce l'omesso esame della questione relativa alla erronea indicazione dell'ISC/TAEG indicato in contratto.
Ed invero, a pag. 4 della sentenza il Tribunale ha espressamente rigettato l'eccezione in parola sul rilievo che “Il dato non costituisce cioè un tasso di interesse o una specifica condizione economica da
applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a
mettere il cliente nella posizione di conoscere immediatamente il costo totale effettivo del
finanziamento prima di accedervi”.
Premesso, inoltre, che la fattispecie in esame esula dall'ipotesi di credito al consumo come accertato dal
Tribunale (senza che sul punto sia stato proposto specifico motivo di impugnazione) e che in ogni caso pagina 16 di 22 non risultano applicabili al caso di specie le modifiche introdotte dal d.lgs 72/2016 all'art. 120 TUB in forza delle disposizioni transitorie previste nell'art. 3 del citato decreto, sul tema questa Corte non può
che richiamare i principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. sent. n.
39169 del 9/12/2021; ord. n. 4597 del 14/2/2023) per cui “In tema di contratti bancari, l'indice
sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore
sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri
amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la
cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione
automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una
maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur
sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto”
(nello stesso senso Cass. ord 4597 de 14/2/2023). In particolare, la Cassazione esplicita il proprio ragionamento premettendo che l'indice sintetico di costo, o indicatore sintetico di costo (ISC), detto anche tasso annuo effettivo globale (TAEG) è l'indicatore di tasso di interesse di un'operazione di finanziamento come ad esempio prestito, o acquisto rateale di beni o servizi. Esso rappresenta il costo effettivo dell'operazione, espresso in percentuale, che il cliente deve alla società che ha erogato il credito;
in altri termini, il TAEG racchiude contemporaneamente il tasso d'interesse in regime di capitalizzazione composta, e tutte le spese accessorie della pratica (spese d'istruttoria, imposte di bollo,
ecc.). Secondo la Suprema Corte, quindi, poiché l'ISC/TAEG rappresenta solo un indicatore del costo complessivo del finanziamento, avente lo scopo di mettere il cliente in grado di conoscere il costo totale effettivo del credito che gli viene erogato mediante il mutuo, tale parametro non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni la cui erronea indicazione è sanzionata dall'art. 117 TUB
mediante la sostituzione dei tassi d'interesse normativamente stabiliti a quelli pattuiti. Deve pertanto concludersi nel senso che la mancata o inesatta indicazione del TAEG/ISC all'interno del contratto di mutuo stipulato dagli appellanti non integra un vizio così grave da determinare la nullità della pagina 17 di 22 pattuizione relativa agli interessi, né parimenti l'automatica applicazione dei tassi legalmente previsti ex art. 117, comma 7 lett. a), T.U.B..
Infine, non meritevole di accoglimento è l'ultimo motivo di impugnazione, con il quale l'appellante lamenta l'omesso esame della questione relativa alla usurarietà del TAEG nell'ipotesi di decadenza dal beneficio del termine.
Assume l'appellante che ai sensi dell'art. 10 capitolato A) allegato al contratto di mutuo “Il
“Mutuatario” espressamente riconosce ed accetta che, in caso di mancato pagamento anche di una
sola rata scaduta per il rimborso del capitale o per il pagamento degli interessi, anche di
preammortamento, la “Banca” avrà la facoltà di ritenere il “Mutuatario” stesso decaduto dal
beneficio del termine ai sensi dell'articolo 1186 cod. civ., ovvero avrà diritto di risolvere ipso iure ai
sensi dell'articolo 1456 cod. civ. il contratto. In entrambi i casi senza necessità di costituzione in mora
né di domanda giudiziale”. Aggiunge che in forza della richiamata disposizione contrattuale e sulla base del prospetto redatto dal proprio perito di parte la Banca avrebbe applicato il tasso usurario del
16,207%.
Premesso che con l'invocata clausola le parti si limitano a convenire l'applicazione al contratto della richiamata disciplina codicistica, derogando solo al disposto di cui all'art. 1219 c.c., occorre rilevare che del tutto incomprensibili appaiono i criteri elaborati dal perito di parte nella relazione depositata sub doc. 5 dall'appellante. Da un lato, infatti, la risoluzione del contratto per inadempimento della mutuataria a norma dell'art. 5 del contratto e dell'art. 12 dell'allegato capitolato comporta l'obbligo del pagamento dei soli interessi mora nella misura di 2 punti percentuali in più rispetto al tasso corrispettivo, dall'altro, anche ammettendo che questo debba essere fissato nella misura accertata dal medesimo perito (cfr. all. 3 nel fascicolo dell'appellante) e cioè del 3,884%, appare evidente il mancato superamento del tasso soglia di detti interessi, che deve essere fissato nel 6,285% e non nel 4,185%
come ritenuto dall'appellante, atteso che tale ultima percentuale è indicata nel DM 29/3/2011 per gli pagina 18 di 22 interessi corrispettivi.
In punto di diritto occorre infatti affermare la necessaria applicazione nel caso di specie dei chiarimenti operati dalla Banca d'Italia in data 3/7/2013, che suggeriscono “in assenza di una previsione legislativa
che determini una specifica soglia in presenza di interessi moratori” di individuare il tasso soglia degli stessi partendo dal TEG medio pubblicato aumentato di 2,1 punti (fino al dicembre 2017, data in cui è
inserita l'indicazione separata anche dei tassi soglia moratori).
A riguardo del resto sono intervenute le Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza n. 19597 del
18/9/2020, che, dopo aver affermato che il mancato rilievo degli interessi moratori nelle rilevazioni del tasso soglia dei DDMM non ha rilevanza ermeneutica, perché la normativa secondaria non può
costituire un vincolo per il giudice all'esercizio del suo potere-dovere ermeneutico, e che “la disciplina
antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione
al contratto, si applica anche agli interessi moratori”, hanno statuito il principio di diritto per cui “la
cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude
l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi
contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne
consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della
maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con
l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma
dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della
suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.)
del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti
decreti. Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di
modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei
corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.”.
pagina 19 di 22 Quindi nell'ipotesi in cui il D.M. di riferimento contenga anche l'indicazione del tasso di mora medio applicato dagli operatori “deve ritenersi che la valutazione di usurarietà vada compiuta anche con
riferimento agli interessi di mora, ma che non possa essere parametrata al TSU individuato per gli
interessi corrispettivi, bensì ad una "soglia" costituita dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione
media degli interessi moratori (come rilevata dai decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della I.
n. 108 del 1996), moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali
previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 della I. n. 108/1996” (cfr.
anche Cass. ord. n. 15505 del 16/5/2022).
Se invece, al contrario, il D.M. di riferimento non rechi l'indicazione della maggiorazione media dei moratori (circostanza questa relativa a tutti i DDMM emessi dalla data di entrata in vigore della L.
108/1996 fino al 25/3/2003), “la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.)
del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti
decreti” (cfr. anche sentenza da ultimo citata).
E', poi, appena il caso di sottolineare che i principi di diritto sopra ricordati sono stati confermati dalla
Suprema Corte con ordinanza n. 31615 del 04/11/2021, che ha ribadito che “Il problema relativo
all'esorbitanza degli interessi corrispettivi e moratori rispetto al tasso soglia va quindi risolto in modo
differenziato. Per i primi deve ovviamente tenersi conto dell'art. 2, comma 4, 1. n. 108/1996 e aversi
riguardo al tasso medio risultante dalla rilevazione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale aumentato
della metà (essendo stato il contratto di mutuo concluso il 3 marzo 2000, e non essendo quindi ad esso
applicabile la diversa disciplina contenuta nel d.l. n. 70/2011); per gli interessi moratori assume
invece rilievo quanto precisato, di recente, dalle Sezioni Unite di questa Corte: in particolare, poiché
la 1. n. 108/1996 si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito
del tasso effettivo globale medio (TEGM) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui
all'art. 2, comma 1, della 1. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso
medio praticato dagli operatori professionali, il tasso-soglia sarà dato dal TEGM., incrementato della
pagina 20 di 22 maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con
l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma
dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della
suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il tasso effettivo globale (TEG)
del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il TEGM. così come rilevato nei suddetti
decreti”.
Nel caso di specie ricorre la prima ipotesi in quanto risulta pacifico e comunque documentato in atti che il contratto di mutuo dedotto in giudizio è stato stipulato in data 15/4/2011, sicché deve essere disposta la maggiorazione del tasso soglia per gli interessi moratori inserendo la maggiorazione in esame.
Le considerazioni svolte impongono il rigetto della reiterata richiesta di espletamento di CTU
contabile, che avrebbe mera natura esplorativa, e della pure avanzata domanda risarcitoria, assorbita dal rigetto da tutti i profili di nullità dedotti in giudizio.
In definitiva l'appello deve essere integralmente rigettato, con conferma della sentenza impugnata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori medi indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014 per le cause del relativo scaglione di valore.
Stante la soccombenza integrale dell'appellante ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 1,
comma 17 L. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n.1098 del 13/12/2022 pronunciata dal Tribunale di Macerata, così decide nel contraddittorio delle parti:
rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
pagina 21 di 22 condanna l'appellante al rimborso in favore dell'appellata delle spese di lite, liquidate nella misura di €
10.000,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA;
dichiara parte appellante tenuta pagamento di una somma pari a quella già versata a titolo di contributo unificato ex art. 1, comma 17, L. 228/2012.
Così deciso nella camera di consiglio in data 23/5/2025
Il Presidente dr. Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est. dr. Paola De Nisco
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