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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 27/05/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.A.C.L. 144/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Giada Rutili ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 127-ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.A.C.L. n. 144/2023, cui sono state riunite le cause iscritte ai R.A.C.L. nn. 145,
146, 156, 157, 158, 159 e 160 del 2023
TRA
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
, nata ad [...] il [...], C.F. Parte_2 C.F._2
nata a [...] il [...], C.F. , Parte_3 C.F._3
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_4 C.F._4
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_5 C.F._5
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_6 C.F._6
nata a [...] il [...], C.F. , Parte_7 C.F._7
, nata a [...] l'[...], C.F. , Parte_8 C.F._8
tutte rappresentate e difese dall'avv. Domenico de Angelis (C.F. ), del Foro di C.F._9
Campobasso, con studio in via Monforte n. 7, 86100 Campobasso, ricorrenti -
CONTRO
, C.F./P.IVA , con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Lanusei, via Piscinas n. 5, in persona del legale rappresentante pro tempore;
rappresentata e difesa dall'avv. Marcello Caddori (C.F. ), con studio in Tortolì, elettivamente C.F._10
domiciliata presso il medesimo studio;
pagina 1 di 2 resistente -
Oggetto: pagamento retribuzione – materia contrattuale - lavoro
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con distinti ricorsi ex art. 414 c.p.c., successivamente riuniti per identità oggettiva e soggettiva, le ricorrenti - infermiere professionali inquadrate nei livelli D1-D4 del CCNL Comparto Sanità Pubblica - hanno chiesto l'accertamento del proprio diritto alla monetizzazione delle ore lavorative svolte nei giorni festivi infrasettimanali del 2022, in assenza di fruizione del riposo compensativo. Hanno invocato l'applicazione dell'art. 9 CCNL integrativo del 2001 e dell'art. 29 comma 6 CCNL 2016–2018, che prevedono il diritto, su richiesta del dipendente, al compenso per straordinario festivo o al riposo compensativo. Le ricorrenti sostengono di aver sempre lavorato nei giorni festivi, senza aver optato per il riposo e senza averlo fruito, maturando così il diritto alla retribuzione per lavoro straordinario festivo e/o notturno, oltre l'indennità di disagio già riconosciuta.
L' resistente si è costituita contestando le domande e sostenendo la non spettanza delle richieste CP_1
indennità, trattandosi di personale turnista, cui spetterebbe solo l'indennità per turno festivo, già corrisposta, e non il compenso straordinario. Ha richiamato, a sostegno, prassi amministrative, interpretazioni dell'ARAN e giurisprudenza di merito.
Con ordinanza del 3 febbraio 2025 il Giudice ha formulato la seguente proposta conciliativa: " propone la definizione del giudizio (con quelli oggi riuniti di cui sopra) con il pagamento in favore delle parti ricorrenti da parte dell'Amministrazione del 70% del capitale indicato nei ricorsi oltre ad un contributo spese pari a euro 90,00 per ogni ricorrente oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato".
Con note di trattazione depositate il 6 e 7 maggio 2025, entrambe le parti hanno dichiarato di accettare la proposta formulata dal Giudice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanusei, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere dando atto che le parti hanno aderito alla proposta conciliativa formulata con ordinanza del 3 febbraio 2025; spese come da proposta.
Lanusei, 27 maggio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giada Rutili
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Giada Rutili ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 127-ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.A.C.L. n. 144/2023, cui sono state riunite le cause iscritte ai R.A.C.L. nn. 145,
146, 156, 157, 158, 159 e 160 del 2023
TRA
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
, nata ad [...] il [...], C.F. Parte_2 C.F._2
nata a [...] il [...], C.F. , Parte_3 C.F._3
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_4 C.F._4
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_5 C.F._5
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_6 C.F._6
nata a [...] il [...], C.F. , Parte_7 C.F._7
, nata a [...] l'[...], C.F. , Parte_8 C.F._8
tutte rappresentate e difese dall'avv. Domenico de Angelis (C.F. ), del Foro di C.F._9
Campobasso, con studio in via Monforte n. 7, 86100 Campobasso, ricorrenti -
CONTRO
, C.F./P.IVA , con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Lanusei, via Piscinas n. 5, in persona del legale rappresentante pro tempore;
rappresentata e difesa dall'avv. Marcello Caddori (C.F. ), con studio in Tortolì, elettivamente C.F._10
domiciliata presso il medesimo studio;
pagina 1 di 2 resistente -
Oggetto: pagamento retribuzione – materia contrattuale - lavoro
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con distinti ricorsi ex art. 414 c.p.c., successivamente riuniti per identità oggettiva e soggettiva, le ricorrenti - infermiere professionali inquadrate nei livelli D1-D4 del CCNL Comparto Sanità Pubblica - hanno chiesto l'accertamento del proprio diritto alla monetizzazione delle ore lavorative svolte nei giorni festivi infrasettimanali del 2022, in assenza di fruizione del riposo compensativo. Hanno invocato l'applicazione dell'art. 9 CCNL integrativo del 2001 e dell'art. 29 comma 6 CCNL 2016–2018, che prevedono il diritto, su richiesta del dipendente, al compenso per straordinario festivo o al riposo compensativo. Le ricorrenti sostengono di aver sempre lavorato nei giorni festivi, senza aver optato per il riposo e senza averlo fruito, maturando così il diritto alla retribuzione per lavoro straordinario festivo e/o notturno, oltre l'indennità di disagio già riconosciuta.
L' resistente si è costituita contestando le domande e sostenendo la non spettanza delle richieste CP_1
indennità, trattandosi di personale turnista, cui spetterebbe solo l'indennità per turno festivo, già corrisposta, e non il compenso straordinario. Ha richiamato, a sostegno, prassi amministrative, interpretazioni dell'ARAN e giurisprudenza di merito.
Con ordinanza del 3 febbraio 2025 il Giudice ha formulato la seguente proposta conciliativa: " propone la definizione del giudizio (con quelli oggi riuniti di cui sopra) con il pagamento in favore delle parti ricorrenti da parte dell'Amministrazione del 70% del capitale indicato nei ricorsi oltre ad un contributo spese pari a euro 90,00 per ogni ricorrente oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato".
Con note di trattazione depositate il 6 e 7 maggio 2025, entrambe le parti hanno dichiarato di accettare la proposta formulata dal Giudice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanusei, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere dando atto che le parti hanno aderito alla proposta conciliativa formulata con ordinanza del 3 febbraio 2025; spese come da proposta.
Lanusei, 27 maggio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giada Rutili
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