Art. 1.
Il Ministro per l'Africa italiana e' autorizzato ad approvare i quadri di avanzamento degli agenti nazionali del soppresso Corpo di polizia dell'Africa italiana giudicati idonei all'avanzamento stesso dalle competenti Commissioni nel periodo dal 25 luglio 1943 al 4 giugno 1944 e da conferire, con propri decreti, le relative promozioni.
Nel caso che le promozioni riguardino sottufficiali ed agenti del detto Corpo trasferiti nei ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, i singoli decreti saranno emanati di concerto col Ministro per l'interno.
Il conferimento delle singole promozioni e' condizionato all'accertata esistenza delle corrispondenti vacanze nel ruolo degli agenti di polizia prescritte dall'articolo 158, in relazione agli articoli 107 e 108 del regolamento generale del Corpo di polizia, dell'Africa italiana, approvato con regio decreto 6 giugno 1940, n. 754 , riferite al periodo indicato 25 luglio 1943-4 giugno 1944.
Il Ministro per l'Africa italiana e' autorizzato ad approvare i quadri di avanzamento degli agenti nazionali del soppresso Corpo di polizia dell'Africa italiana giudicati idonei all'avanzamento stesso dalle competenti Commissioni nel periodo dal 25 luglio 1943 al 4 giugno 1944 e da conferire, con propri decreti, le relative promozioni.
Nel caso che le promozioni riguardino sottufficiali ed agenti del detto Corpo trasferiti nei ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, i singoli decreti saranno emanati di concerto col Ministro per l'interno.
Il conferimento delle singole promozioni e' condizionato all'accertata esistenza delle corrispondenti vacanze nel ruolo degli agenti di polizia prescritte dall'articolo 158, in relazione agli articoli 107 e 108 del regolamento generale del Corpo di polizia, dell'Africa italiana, approvato con regio decreto 6 giugno 1940, n. 754 , riferite al periodo indicato 25 luglio 1943-4 giugno 1944.