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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 07/04/2025, n. 1170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1170 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. 4380/2024 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice, nella persona del dott. Emanuele Alcidi;
nel procedimento di secondo grado r.g.n. 4380/2024; avente a oggetto: “lesione personale”; pronuncia, ex artt. 350 comma 3, 350-bis e 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
(P.IVA Parte_1
, nella sua qualità di impresa designata P.IVA_1 dal FGVS per la Regione Emilia Romagna, in persona del legale rapp.te p.t., Dirett ore Sinistri, dott.
, rapp.ta e difesa dall'Avv. Parte_2 Parte_3
(C.F. ) ed elett.te
[...] C.F._1
dom.to presso il suo studio sito in Santa Maria Capua
Vetere, Via Cardarelli n. 5; appellante
E
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in Mondragone alla via
Settembrini n. 7 presso lo studio dell'Avv. Clotilde
Daniela Ambrisi (C.F. dalla quale C.F._3
è rappresentata e difesa;
appellata
CONCLUSIONI
Come da atti, verbali, note di trattazione e discussi one orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte appellante impugnava la sentenza 308/2023 del
Giudice di Pace di Carinola.
Si costituiva chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'appello.
All'udienza del 07.04.2025 questo giudice riservava la causa in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies comma
3 c.p.c.
In diritto
Questo giudice, tenuto conto della ridotta complessità della causa, decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 350 comma 3, 350 -bis e
281-sexies c.p.c. e, in virtù di quanto statuito dall'art. 350-bis comma 3 c.p.c., motiva sinteticamente la sentenza mediante esclusivo riferimento ai punti di
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fatto e/o alle questioni di diritto ritenuti risolutivi e/o mediante rinvio a precedenti c onformi.
Si deve, altresì, premettere che in ossequio al principio della ragione più liquida, la causa può essere decisa direttamente nel merito.
Tanto premesso l'appello va accolto, dovendosi condividere la censura circa la mancata denuncia.
Orbene, se è vero che in caso di sinistro stradale con veicolo non identificato la previa e tempestiva presentazione della denuncia non è una condizione di proponibilità o di procedibilità, così come è vero (come indicato dall'appellata) che non costituisce un obbligo, cionondimeno è necessario che non incida, sulla circostanza che il responsabile sia rimasto sconosciuto
(con conseguente onere economico gravante sul FGVT), la condotta non diligente della vittima.
Deve ricordarsi, infatti, che sebbene, appunto,
“l'accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione o meno della denuncia o della querela costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile” esso, tuttavia ha a oggetto “la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima” (cfr. C. 9873/2021).
Sulla scorta di tali presupposti, dunque, non può non tenersi conto della condotta non diligente della danneggiata che, nel non presentare mai la denuncia
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(nemmeno in ritardo), non ha consentito l'identificazione del veicolo rimasto sconosciuto.
In proposito, si specifichi, di certo non si chiede al danneggiato di procedere con la denuncia in via istantanea ma, quantomeno, che avvenga un tempestivo coinvolgimento delle autorità finalizzato a consentire l'identificazione del veicolo rimasto sconosciuto. L'assenza di denuncia, dunque, comporta che la mancata identificazione del veicolo deve imputarsi alla condotta non dili gente della vittima che, a ben vedere, ha indubbiamente inciso sulla concreta ed effettiva possibilità che le autorità potessero attivarsi con profitto nella ricerca della vettura sinistrante non identificata. Anche, si chiarisca, ove si voglia eventualmente ritenere che le fasi concitate abbiano impedito una imminente attivazione al momento del fatto, non può reputarsi che quella diligenza minima richiesta sia stata tenuta quantomeno una volta che dette fasi potevano dirsi superate e attraverso la presentazione di denuncia sì successivamente ma in tempi ragionevoli e tali da consentire una pronta, seppur non immediata, attivazione da parte delle autorità .
Se, dunque, l'immediata chiamata delle forze dell'ordine potrebbe ritenersi quale condotta sorpassante la minima diligenza, non può dirsi lo stesso anche in relazione al successivo onere di presentazione di denuncia in termini consoni e idonei
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a poter comportare un efficace intervento delle autorità.
Né si condivide quanto riferito dall'appellata, ossia che sarebbe stata data la prova dell'uso dell'ordinaria diligenza anche in assenza di denuncia;
prova che si rinverrebbe, a detta della nella CP_1 circostanza che né essa né la teste sono stati in grado di trascrivere il numero di targa. Detto aspetto, infatti, non esclude in alcun modo che, invece, le autorità, ove tempestivamente coinvolte, avreb bero potuto, svolgendo le proprie attività investigative, individuare il veicolo rimasto sconosciuto. Si pensi, a titolo esemplificativo, alla possibilità che le forze dell'ordine hanno di accedere alle acquisizioni video delle videocamere pubbliche di sicurezza che ben avrebbero potuto ritrarre il veicolo rimasto sconosciuto e la cui targa né l'appellata né la teste sono riusciti a segnare, per cui non può assolutamente dirsi che una denuncia alle autorità sarebbe stata vana;
documentazione video che, tuttavia, è temporalmente limitata e, pertanto, sarebbe stata più che mai necessaria una pronta denuncia proprio al fine di consentire de tta (o altre diverse) attività di indagine finalizzate all'individuazione del veicolo responsabile rimasto non identificato. In assenza di una denuncia tempestiva (e di altre differenti prove da cui possa desumersi ch e, comunque, le autorità siano state messe nelle condizioni di poter identificare il responsabile) non può ritenersi che il veicolo sia rimasto non identificato
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per circostanze obiettive, dovendosi, i nvece, imputare detto esito anche alla negligenza della vittima.
In virtù di tutto quanto esposto, dunque, l'appello va accolto.
Sulle spese
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza.
Tenuto conto del carattere sintetico degli scritti di primo grado da parte dell'appellata si ritiene di applicare le riduzioni di cui all'art. 4 comma 1 D.M.
55/2014.
Vista l'assenza di attività istruttoria in appello, la circostanza che il giudizio si è articolato in sole tre udienze e il carattere sintetico della discussione orale , si ritiene di non liquidare la fase istruttoria/trattazione e di dover applicare le riduzi oni di cui all'art. 4 comma 1 D.M. 55/2014 per quanto riguarda la fase decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima
Sezione Civile, definitivamente pronunciando , così provvede:
• Accoglie l'appello;
• Per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda presentata in primo grado da
; Controparte_1
• Condanna al pagamento, in Controparte_1
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favore della società Parte_1
delle spese di giudizio di primo grado,
[...] pari a € 633,00 oltre IVA, CPA e spese generali, come per legge;
• Condanna al pagamento, in Controparte_1 favore della società Parte_1
delle spese di giudizio di secondo grado,
[...] pari a € 400,00 per spese vive ed € 1.276,00 oltre
IVA, CPA e spese generali, come per legge, per onorari.
S. Maria C.V., 07.04.2025.
Il giudice dott. Emanuele Alcidi
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