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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/02/2025, n. 2425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2425 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro I
Il Giudice designato, dott. Ida Cristina Pangia, nella causa iscritta al n. 28383/2024
R.A.C.C.
TRA
con l'avv.to Carlo Renda, elettivamente domiciliato in Roma, viale Parte_1
Ettore Franceschini, n. 27
E
, in persona del legale rappresentante "pro Parte_2 tempore", con l'avv.to Beatrice Bourelly, domiciliato presso la Cancelleria di questo Tribunale
E
in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore" – contumace
FATTO E DIRITTO
1. ha depositato -in data 22.7.2024- ricorso (iscritto a ruolo in data 23.2.2024) Parte_1 poi notificato, con il quale ha formulato le seguenti conclusioni:
“…annullare il pignoramento opposto, limitatamente alla cartella impugnata, nonché la cartella stessa per i motivi indicati nel ricorso, sinteticamente indicati nella nullità e mancata prova della notifica della cartella opposta, con conseguente prescrizione del diritto di esigere il pagamento dei contributi, per decorso del termine di legge. Con condanna alle spese, competenze ed onorari da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario. Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il valore”. L' , costituitasi in giudizio con memoria, ha formulato le Parte_2 seguenti conclusioni:
”1. Dichiarare inammissibile e/o improponibile il ricorso per carenza di interesse ad agire, attesa la cessata materia del contendere in ordine al ruolo ruolo 2007/4929 contenuto nella cartella 09720080006619987000; 2. Revocare la sospensione della procedura esecutiva in relazione all'avviso di addebito n. 3972022022881477000 per i motivi sopra esplicati;
3. Rigettare, in ogni caso, tutto quanto domandato ex adverso e dichiarare la legittimità dell'atto di pignoramento n. 09784202300024610001;
4. Condannare il ricorrente alle spese e competenze del giudizio in favore della sottoscritta procuratrice, che si dichiara a tal fine antistataria.”. Acquisita la documentazione, la causa è stata rinviata per discussione alla odierna udienza durante la quale, sentiti i difensori comparsi per le parti costituite, all'esito della camera di consiglio si allega la presente sentenza.
2. propone dunque in questa sede opposizione all'esecuzione, azionata Parte_1 dall' con pignoramento presso terzi (ex art. 72 bis, d. P. R. n. 702/1973), CP_2 limitatamente alla parte relativa alla cartella di pagamento n. 0972008000661987 (come si scritto nella parte narrativa del ricorso), riguardante contributi per gli anni 2005 e CP_1 2006, nonché somme aggiuntive ed interessi, pari a complessivi € 2.638,28. L' riferisce (nella memoria di costituzione) che la predetta cartella di pagamento è CP_2 stata sgravata;
il difensore di parte ricorrente ha confermato tale sgravio (a verbale di udienza), altresì precisando che tale atto è successivo al deposito del ricorso in opposizione. L' , anche a fronte di tale deduzione di parte opponente, non ha documentato la data CP_2 dello sgravio (ciò neppure si evince dall'estratto del ruolo). Nel corso dell'odierna udienza il difensore di parte ricorrente ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere ed il difensore dell si è riportato alle conclusioni di cui alla CP_2 memoria di costituzione.
Le attuali conformi posizioni assunte dalle parti in ordine alla cartella di pagamento in oggetto, evidenziano che per tale parte sono cessate le ragioni di contrasto tra le medesime, sicché va pronunciata la relativa declaratoria.
3. La domanda avanzata dall' , di revoca della sospensione dell'esecuzione disposta CP_2 dal Giudice di tale fase limitatamente alla cartella di pagamento n.
3972022022881477000, non trova seguito atteso che resta ferma al riguardo la competenza del Giudice dell'esecuzione, ex art. 618 bis c.p.c. (d'altro canto tale cartella non è oggetto della presente opposizione e neppure l ha proposto al riguardo CP_2 alcuna domanda nel merito).
4. In ordine alle spese di lite: seguono soccombenza (anche virtuale, come da argomentazioni esposte al precedente punto n. 2, non risultando la data dello sgravio), liquidate come da dispositivo (secondo i minimi tariffari vigenti per cause previdenziali di valore da € 1.101,00 ad 5.200,00, escluso il compenso per la fase istruttoria che non ha trovato luogo), da distrarsi ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Disattesa ogni altra istanza, dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla cartella di pagamento n. 09720080006619987000; condanna l e l al pagamento delle spese Parte_2 CP_1 processuali di parte ricorrente, liquidate in € 885,00, oltre spese forfettarie pari al 15 %, oltre iva e cpa come per legge, distratte in favore del procuratore costituito.
Roma, 26 febbraio 2025
Il Giudice designato dott. Ida Cristina Pangia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro I
Il Giudice designato, dott. Ida Cristina Pangia, nella causa iscritta al n. 28383/2024
R.A.C.C.
TRA
con l'avv.to Carlo Renda, elettivamente domiciliato in Roma, viale Parte_1
Ettore Franceschini, n. 27
E
, in persona del legale rappresentante "pro Parte_2 tempore", con l'avv.to Beatrice Bourelly, domiciliato presso la Cancelleria di questo Tribunale
E
in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore" – contumace
FATTO E DIRITTO
1. ha depositato -in data 22.7.2024- ricorso (iscritto a ruolo in data 23.2.2024) Parte_1 poi notificato, con il quale ha formulato le seguenti conclusioni:
“…annullare il pignoramento opposto, limitatamente alla cartella impugnata, nonché la cartella stessa per i motivi indicati nel ricorso, sinteticamente indicati nella nullità e mancata prova della notifica della cartella opposta, con conseguente prescrizione del diritto di esigere il pagamento dei contributi, per decorso del termine di legge. Con condanna alle spese, competenze ed onorari da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario. Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il valore”. L' , costituitasi in giudizio con memoria, ha formulato le Parte_2 seguenti conclusioni:
”1. Dichiarare inammissibile e/o improponibile il ricorso per carenza di interesse ad agire, attesa la cessata materia del contendere in ordine al ruolo ruolo 2007/4929 contenuto nella cartella 09720080006619987000; 2. Revocare la sospensione della procedura esecutiva in relazione all'avviso di addebito n. 3972022022881477000 per i motivi sopra esplicati;
3. Rigettare, in ogni caso, tutto quanto domandato ex adverso e dichiarare la legittimità dell'atto di pignoramento n. 09784202300024610001;
4. Condannare il ricorrente alle spese e competenze del giudizio in favore della sottoscritta procuratrice, che si dichiara a tal fine antistataria.”. Acquisita la documentazione, la causa è stata rinviata per discussione alla odierna udienza durante la quale, sentiti i difensori comparsi per le parti costituite, all'esito della camera di consiglio si allega la presente sentenza.
2. propone dunque in questa sede opposizione all'esecuzione, azionata Parte_1 dall' con pignoramento presso terzi (ex art. 72 bis, d. P. R. n. 702/1973), CP_2 limitatamente alla parte relativa alla cartella di pagamento n. 0972008000661987 (come si scritto nella parte narrativa del ricorso), riguardante contributi per gli anni 2005 e CP_1 2006, nonché somme aggiuntive ed interessi, pari a complessivi € 2.638,28. L' riferisce (nella memoria di costituzione) che la predetta cartella di pagamento è CP_2 stata sgravata;
il difensore di parte ricorrente ha confermato tale sgravio (a verbale di udienza), altresì precisando che tale atto è successivo al deposito del ricorso in opposizione. L' , anche a fronte di tale deduzione di parte opponente, non ha documentato la data CP_2 dello sgravio (ciò neppure si evince dall'estratto del ruolo). Nel corso dell'odierna udienza il difensore di parte ricorrente ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere ed il difensore dell si è riportato alle conclusioni di cui alla CP_2 memoria di costituzione.
Le attuali conformi posizioni assunte dalle parti in ordine alla cartella di pagamento in oggetto, evidenziano che per tale parte sono cessate le ragioni di contrasto tra le medesime, sicché va pronunciata la relativa declaratoria.
3. La domanda avanzata dall' , di revoca della sospensione dell'esecuzione disposta CP_2 dal Giudice di tale fase limitatamente alla cartella di pagamento n.
3972022022881477000, non trova seguito atteso che resta ferma al riguardo la competenza del Giudice dell'esecuzione, ex art. 618 bis c.p.c. (d'altro canto tale cartella non è oggetto della presente opposizione e neppure l ha proposto al riguardo CP_2 alcuna domanda nel merito).
4. In ordine alle spese di lite: seguono soccombenza (anche virtuale, come da argomentazioni esposte al precedente punto n. 2, non risultando la data dello sgravio), liquidate come da dispositivo (secondo i minimi tariffari vigenti per cause previdenziali di valore da € 1.101,00 ad 5.200,00, escluso il compenso per la fase istruttoria che non ha trovato luogo), da distrarsi ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Disattesa ogni altra istanza, dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla cartella di pagamento n. 09720080006619987000; condanna l e l al pagamento delle spese Parte_2 CP_1 processuali di parte ricorrente, liquidate in € 885,00, oltre spese forfettarie pari al 15 %, oltre iva e cpa come per legge, distratte in favore del procuratore costituito.
Roma, 26 febbraio 2025
Il Giudice designato dott. Ida Cristina Pangia