Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 29/05/2025, n. 1438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1438 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
ICA ITALI
N. 1748/2024 R.G.
Tribunale Civile di Genova
Sezione Prima
Addì 29/05/2025 avanti al giudice istruttore dott. Daniele Bianchi, nella causa indicata in epigrafe sono presenti i procuratori delle parti 1. l'avv. Cecchi per parte attrice Parte 1
[...] per parte convenuta 2. l'avv. IMBRAGUGLIA MICHELE
CP 1 che precisano le rispettive conclusioni come foglio di conclusioni per parte opponente e per parte opposta come da note conclusive.
Il Giudice invita le parti alla discussione ex art 281 sexies cpc.
A questo punto il G.I., udita la discussione sulle conclusioni oggi precisate, si ritira in camera di consiglio. il Giudice esce dalla Camera di consiglio e pronuncia la seguente sentenza, di cui da lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE I CIVILE
nella persona del giudice unico Dott. Daniele Bianchi, ha pronunciato, mediante lettura in udienza, ai sensi dell'art. 281 sexies срс, laseguente
nella causa N. 1748/2024 R.G. pendente tra le parti sopra indicate nell'odierno verbale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato in fatto e considerato in diritto:
CP 1 notaio in Genova chiedeva e che otteneva dal Tribunale di Genova il decreto ingiuntivo n. 51/2024 emesso in data 10/01/2024 nei confronti di
- anch'egli notaio in Genova - Parte 1
ed avente ad oggetto il pagamento di un debito di € 639.689,30 (comprensivo di interessi al 6% annuo) sulla base di una ricognizione di debito sottoscritta da Pt 1 in data
18/02/2024 e relativa a:
a) debito di € 25.823 residuo di un debito complessivo di 500.000.000 di lire risalente al 2001 e saldato solo parzialmente fino "all'inizio dell'anno 2006" (doc. 2 opposto p.1);
b) debito di € 10.000 contratto in data 23/02/04 ed avente ad oggetto un anticipo di CP 1 a Parte 2 per conto di Pt 1 (doc.3 opposto);
c) debito di € 38.000 per l'incasso da parte del solo di una parcella per la pratica di cessione diPt 1 azienda di Parte 3 conclusasi nel 2005
(doc.4 opposto); d) debito di €260.250 maturato "nel periodo compreso tra marzo 2010 e settembre 2010", già oggetto di ricognizione di debito in data 15/10/2010 (doc. 5 opposto);
e) debito di € 28.200 maturato tra giugno e luglio 2010 per gli anticipi fatti da CP_2 per conto di Pt 1 per l'estinzione dei debiti sul c/c dell'associazione professionale BMNotai (doc. 6 opposto); f) debito di € 32.361,15 riferito agli anticipi fatti da CP_2 Pt 1per conto di per il pagamento dei fornitori, delle rate dei rientri verso le banche e dei contributi INPS e INAIL dell'associazione professionale BMNotai dell'anno 2013 (doc. 30 opposto); g) debito di € 6.000 relativo a tre assegni firmati in data
03/01/2014 (doc.7 opposto);
h) debito di € 91.372,33 relativo a prelievi effettuati nell'anno 2012 sul c/c dell'associazione professionale (doc.8 opposto); che con atto di citazione ritualmente notificato,
[...] si opponeva al citato decreto ingiuntivo, Parte 1
allegando: I. il disconoscimento della firma apposta alla ricognizione di debito del 18/02/2024;
II. la conseguente prescrizione del debito;
III. che il debito è già stato considerato in sede di liquidazione dell'associazione professionale BMNotai che Pt 1 e CP 1 avevano costituito insieme per l'esercizio dell'attività di notai;
IV. di essere a sua volta creditore della somma di €
84.131,00 nei confronti di CP_1 per essersi accollato l'intero debito dell'associazione professionale nei confronti di RO TO e per aver effettuato alcuni versamenti in contanti che sono quindi da imputare a parziale estinzione del debito oggetto di causa;
che quindi Pt 1 avanzava domanda di revoca del decreto ingiuntivo o, in subordine, la compensazione del debito risultante dalla ricognizione del 18/02/2014 con il credito generato dall'accollo del debito dell'associazione nei confronti di RO TO (doc. 9 opponente) e dai citati versamenti in contanti in favore del CP 1 che si costituiva CP_1 chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo;
che all'udienza del 12/05/2025 la difesa di Pt 1 rinunciava al disconoscimento della ricognizione di debito;
che le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa
-
veniva assunta in decisione;
che l'opposizione va respinta;
è provato dalla che, infatti, il credito vantato da CP 1
-
ricognizione di debito a firma di del 18/02/2014 (doc. Pt 1
2 opposto); che la difesa dell'opponente, con dichiarazione resa all'udienza del 12/05/2025 (cfr. verbale udienza 12/05/2025 p.1), ha infatti rinunciato al disconoscimento (di cui sub I) della sottoscrizione della ricognizione di debito del 18/02/2014; che ai sensi del combinato disposto degli art. 2701 c.c. e 215
-
c.1 n. 2 c.p.c. la scrittura privata non disconosciuta è legalmente considerata come riconosciuta e pertanto costituisce piena prova della provenienza da chi l'ha sottoscritta;
che non ha pregio la tesi dell'opponente Pt 1 volta a sostenere l'incoerenza della ricognizione di debito del 18/02/2014 rispetto alla minuta manoscritta da Pt 1 stesso in data 17/02/2014 (doc. 1 opposto); che infatti quest'ultima è da ritenere assorbita nella citata (e
-
successiva) ricognizione di debito, così come ogni altra questione relativa alla debenza di quanto in essa attestato;
che comunque non sono state allegate né sono emerse specifiche contraddizioni tra i due documenti, essendosi peraltro Pt 1 limitato nella minuta del 17/02 - a
- sollecitare CP 1 a predisporre lui stesso la ricognizione (cfr. doc.1 opposto "scrivila tu per me");
-che per brevità di riproduce qui di seguito - la citata minuta del 17/2/23; a faco Benett
7her
Caro lado, ti allegu be ricognizione di delato. Scrivila the p fulere, ogy. beno a La Spria, te la frano dowen malting. WA ME (Groved them) schrible offerti sottocivere cule tudha reppent all it ricognane:
i) ricoopone del delito compleno veen of te, cul antere come quell & Alexcudo;
il) RO cant della high-done amocioneve In il perado 2017 / 2012 e lurzo 2013, can i hash afferti e preten;
iii) canto delle pervelle du exique (for chipperle caniche treenattivation of sulle citarie calle rep delitche inoti rischi fizik). ein cute deaf e arthanan relevan alle Baude in ordre du creat poprod.
Unlest 18/02/0131 che in subordine va comunque osservato che la ricognizione azionata costituisce un sostanziale riepilogo di altre precedenti ricognizioni (cfr. docc. da 2 a 8 opposto) mai disconosciute dall'opponente;
che risulta infondata l'eccezione di prescrizione di cui al punto
-
II; che, infatti, ai sensi dell'art. 2944 c.c., la ricognizione di debito
-
del 18/02/2014 ha interrotto la prescrizione dei debiti in essa riconosciuti;
che alla data della citata ricognizione non era ancora maturata
-
la prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. di detti crediti in quanto:
• non può considerarsi prescritto il debito sub a), poiché:
- il tenore letterale della ricognizione di debito (doc.1 CP_1 attesta che tra le parti era stato convenuto il pagamento dilazionato che nel 2006 non era stato ancora ultimato ("tale prestito è stato recuperato da te [...] negli anni successivi, tra il 2002 e il 2006") avendo versato il solamente somme a titolo di Pt 1
acconto ("...all'inizio del 2006 residuava ancora a tuo favore un credito); Pt 1 riconosce quindi la natura di acconto dei pagamenti effettuati fino al
2006; tali acconti versati fino al 2006 costituiscono notoriamente atti interruttivi della prescrizione dell'intero credito, che ricomincia pertanto a decorrere (cfr. fra le altre Cass. sez. VI sent. del 27/03/2017, n. 7820); neppure può considerarsi prescritto il debito sub c) dato che:
l'assegno per il pagamento delle prestazioni professionali che sono state svolte dalla BMNotai a favore di
"negli anni Parte 3
2004/2005" è stato consegnato, e poi incassato, "a fine di tale pratica" (cfr. doc. 1 CP 1 e quindi evidentemente
,
nel 2005;
e quindi la ricognizione di debito del
18/02/2014 è idonea ad interrompere la prescrizione ordinaria;
tutti gli altri crediti sub b), d), e), f), g) e h) sono pacificamente sorti entro il decennio precedente alla ricognizione di debito del 18/02/2014 qui azionata;
che, successivamente, CP 1 interrompeva il decorso della prescrizione con l'intimazione di pagamento del debito effettuata in data 03/10/2023 (doc. 3 opponente); che neppure ha pregio l'eccezione di prescrizione quinquennale degli interessi;
che infatti nel ricorso monitorio (in atti) sono stati richiesti esclusivamente interessi maturati dal 18.12.2018 e cioè nel quinquennio antecedente al ricorso stesso (18.12.2023); che comunque il CP 1 aveva interrotto la prescrizione
-
mediante l'intimazione di pagamento del 03/10/2023 (doc. 3 Pt 1 ), cosicché avrebbero potuto essere richiesti gli interessi anche da data anteriore (cioè dal 03/10/2018);
che per quanto attiene al punto III, la ricognizione di debito determina l'inversione dell'onere della prova in capo al debitore ex art. 1988 c.c. e che quindi è l'opponente che deve provare il pagamento o l'estinzione del debito;
che tuttavia difetta la prova dell'avvenuto pagamento o estinzione del debito oggetto della ricognizione del
18/02/2014; che in particolare il Pt 1 si limita a sostenere che "nelle operazioni di liquidazione le posizioni di debito credito tra i soci erano state integralmente definite" (cfr. atto di citazione pag. 2) senza però offrire nemmeno nei successivi atti alcuna prova in
― -
merito; che inoltre non merita accoglimento la tesi dell'opponente secondo cui la procedura di liquidazione e scioglimento dell'associazione professionale "assorbe i singoli presunti crediti" (cfr. mem. 171 ter cpc, pag. 5) di cui alla ricognizione;
che Pt 1 fonda tale assunto sulla base di quanto statuito dal punto 4) dell'atto integrativo dell'atto di scioglimento dell'associazione che recita: "qualunque evento, atto o rapporto sorto ante 1° marzo 2013 sarà comunque riferito all'attività dell Parte_4 (doc. 2 opponente); che l'assunto non ha pregio, in quanto risulta sprovvisto di
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prova che i debiti oggetto della ricognizione del 2014 siano stati presi in considerazione e quindi pagati o compensati - dalla procedura di liquidazione dell'associazione, non essendo stati prodotti: né il bilancio di liquidazione, né eventuali resoconti dell'attività liquidatoria;
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che a nulla rileva la mera comunicazione di cessazione dell'attività professionale dei liquidatori della BMNotai inviata dagli stessi all'Agenzia delle Entrate in data 14/01/2020 (doc. 11 Pt 1 ), in quanto la stessa non contiene alcun riferimento ad eventuali pagamenti o altre cause estintive dei debiti oggetto di questo giudizio;
- -che comunque al di là di detta comunicazione la
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liquidazione non può ritenersi perfezionate senza la redazione del bilancio finale, analogamente a quanto avviene in tema di liquidazione delle società in nome collettivo ex art. 2311 c.c. e delle società di capitali ex art. 2942 c.c.;
che infine non può essere accolta l'eccezione dell'opponente di cui sub IV, in quanto il citato accollo da parte di Pt 1 del debito dell'associazione professionale nei confronti di RO TO (per Euro 67.131,00) e il versamento al CP 1 di Euro
17.000,00 in contanti costituivano l'adempimento parziale di un ulteriore e diverso debito di € 150.000 di Pt 1 nei confronti figlio dell'odierno opposto;
di Persona 1 che infatti in atto di citazione (pag. 8) è la stessa difesa di Pt 1 che ove si riferisce ai versamenti effettuati in sede di
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transazione con RO TO e alle somme pagate in contanti - allega: che CP 1 lo aveva contattato dichiarandosi creditore della somma di € 150.000" "fondata su altra ricognizione di debito afferente un prestito" (su cui è pendente diverso procedimento civile RG
11740/23) e Parte 1 per soddisfare la richiesta che quindi CP_1 ha effettuato alcune operazioni e pagamenti di in favore del medesimo" (e cioè l'accollo del debito verso RO TO ed il versamento a CP 1 di Euro 17.000); che tutto ciò premesso, il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato integralmente;
1 Si riporta lo stralcio citato dell'atto di citazione a pag. 8: "4.1 E' opportuno osservare che pende dinanzi a codesto medesimo Ill.mo Tribunale altra controversia tra l'esponente prof. Pt 1 e il figlio del Notaio CP 1 Persona 1 per opposizione a decreto ingiuntivo da questi ottenuto nei confronti dell'esponente (doc. 7 e 8). In tale procedimento l'esponente, opponendosi ad ingiunzione fondata da Persona 1 (figlio di
CP 1) su altra ricognizione di debito afferente un prestito, ha riferito, e chiesto di dimostrare per interpello e testi, che nel febbraio 2022 CP 1 lo aveva contattato dopo anni di silenzio dichiarandosi il creditore della somma di 150.000 formalmente prestata a Parte 1 da
Persona 1 nel 2013, nonché confessando di averne necessità, e chiedendone il pagamento. Da tale momento Parte 1 per soddisfare la richiesta di CP 1 ha effettuato alcune operazioni e pagamenti in favore del medesimo e così in particolare:
- ha raggiunto in data 21 marzo 2022 un accordo con RO TO accollandosi integralmente un credito della disciolta associazione professionale Parte 5 per complessivi Euro 134.262,26, ottenendo una favorevole transazione per Euro 75.000, poi elevato ad Euro 80.000 ed effettuando i relativi pagamenti rateali il 28/6/2022 (per Euro 7.504,20) il 14/9/2022 (Euro 22.504,20) il 23/11/2022 (per Euro 15.004,20), il 03/05/2023 (per Euro 5.004,20): alcune rate devono ancora essere corrisposte ma il beneficio complessivamente rinveniente in capo a CP 1 è pari alla quota (50%) di suo debito estinta e così di Euro 67.131,00 (cfr doc. 9); ha effettuato pagamenti in contanti (come da prelevamenti sul proprio conto corrente) e mediante bonifici in favore di CP 1 nel periodo febbraio 2023/maggio 2023) per una somma complessiva non inferiore ad Euro 17.000,00 (cfr doc. 10)". che le spese seguono la soccombenza come da dispositivo (valore della controversia € € 639.689,30);
P. Q. M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, così provvede:
1. respinge l'opposizione e per l'effetto condanna
[...] al pagamento in favore di [...] Parte 1 CP 1 di tutte le somme (ivi comprese anche quelle a titolo di spese giudiziali) indicate nel decreto ingiuntivo qui opposto (n. 51/2024 emesso in data 10/01/2024); alla rifusione in 2. condanna Parte_1 delle spese del presente favore di CP 1
procedimento, liquidate in € 40.000 per prestazioni professionali oltre spese non imponibili per € 843,00, esborsi forfettari e accessori di legge.
Così deciso e letto in udienza in Genova, addì 29/05/2025
Il Giudice
(Daniele Bianchi)