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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 10/01/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza
N. R.G. 540 2024
Il Giudice del Lavoro dott. Alessandro La Vecchia, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in epigrafe, promosso da Parte_1
(c.f. ), con l'avv. RUSTICO
[...] P.IVA_1
GUGLIELMO; ricorrente contro
(c.f. ) con l'avv. Controparte_1 C.F._1
CAPPELLO EDOARDO resistente avente ad oggetto: Altre ipotesi
le parti hanno discusso la causa tramite le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Pagina 1 di 3 Il ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 26/2024 con cui il Tribunale l'ha condannato a pagare a la somma di € 5.200 oltre accessori e spese a titolo di Controparte_1
t.f.r., fondo di previdenza, indennità di ferie non godute, indennità per festività soppresse.
Il deduce l'erroneità della richiesta di pagamento al lordo Parte_1
delle ritenute, queste dovendo essere versate dal datore di lavoro agli enti competenti e non al lavoratore;
ha inoltre eccepito in compensazione un proprio controcredito di € 2.752,02 a titolo di restituzione di quanto pagato per spese di lite liquidate con la sentenza n. 515/2017 di questo
Tribunale, riformata in appello.
Ha quindi chiesto la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna dell'opposto ai sensi dell'art. 96 c.p.c. avendo questo agito per una somma alla quale sapeva di non avere diritto.
L'opposto ha chiesto il rigetto dell'opposizione.
***
Non può essere accolta la richiesta di rinvio avanzata dal difensore del non essendosi questo pronunciato sulla proposta conciliativa Parte_1
del giudice, essendo ormai decorsi quasi quattro mesi dalla relativa formulazione.
Il primo motivo è infondato dovendo le condanne per crediti da lavoro avere ad oggetto le somme dovute al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, che dovranno comunque essere effettuate dal datore di lavoro all'atto del pagamento (C. 19790/2011, C. 18044/2015).
Il secondo motivo è fondato essendo pacifica la sussistenza del controcredito vantato dal . Parte_1
Conseguentemente, il decreto va revocato, ed il condannato a Parte_1
pagare a la somma ingiunta (€ 5.200,00) oltre interessi e Controparte_1
rivalutazione, al lordo delle trattenute, detraendo dal relativo netto
Pagina 2 di 3 calcolato al momento del pagamento, l'importo del controcredito vantato dal (€ 2.752,02). Parte_1
Non si ravvisano i presupposti della lite temeraria essendo pacifico che il non avesse mai prima del presente giudizio richiesto la Parte_1
restituzione.
Le spese (comprensive della fase monitoria) vanno compensate nella misura della metà stante la parziale soccombenza reciproca, prevalente in capo al . Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale:
- revoca il proprio decreto ingiuntivo n. 26/2024;
- condanna il a pagare a la Parte_1 Controparte_1
somma di € 5.200,00 oltre interessi e rivalutazione, al lordo delle trattenute, detraendo dal relativo netto calcolato al momento del pagamento, l'importo di € 2.752,02;
- compensa le spese nella misura della metà e condanna il a rifondere a la restante metà, liquidata Parte_1 Controparte_1
in € 1.000 oltre i.v.a. c.p.a. rimborso spese forfetario nella misura del 15%.
10/01/2025
Il Giudice del Lavoro
(Dott. Alessandro La Vecchia)
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