Articolo 1 della Legge 11 aprile 1950, n. 194
Articolo 2
Versione
23 maggio 1950
Art. 1.
Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1949-50 e' iscritto lo stanziamento di lire 1.000.000.000 per il "Fondo nazionale di soccorso invernale".
Entrata in vigore il 23 maggio 1950