TRIB
Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/10/2025, n. 4155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4155 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione specializzata agraria -
Rg 7061/2020
Ud del 17.10.2025
Innanzi al collegio giudicante composto dai seguenti magistrati
1) Dr. AN UC – Presidente
2) Dr. Gustavo Danise – Giudice estensore
3) Dr. Giuseppe Barbato – Giudice
4) Dr. De NI MI – ES
5) Dr. AB AR – ES
Sono comparsi per parte ricorrente l'avv Clemente Giovanni e parti resistenti l'avv Pizzuti anche per delega degli avv.ti Cesaro e Di Rubbo
I difensori discutono oralmente la causa riportandosi ai rispettivi atti e memorie conclusionali
La Sezione
Si ritira in camera di consiglio per la decisione
Il Cancelliere Il Presidente
IS LI dr AN UC
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Specializzata Agraria -
La sezione specializzata agraria, composta dai seguenti magistrati:
1) Dr. AN UC – Presidente
2) Dr. Gustavo Danise – Giudice estensore
3) Dr. Giuseppe Barbato – Giudice
4) Dr. De NI MI – ES
5) Dr. AB AR – ES
All'esito della camera di consiglio, ha emesso il seguente dispositivo di
S E N T E N Z A
pagina 1 di 4 nella causa agraria iscritta al n. 7061/2020 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, vertente tra
, nato il [...] a [...] ed ivi residente a[...] C.F._1
- rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Clemente presso il quale elett.te domicilia in Eboli al
[...]
Viale Amendola,84;
- ricorrente –
E
nata ad [...] il 04\11\1937, , Controparte_1 CodiceFiscale_2 [...]
nata a [...] l'11\04\1979 , nato a [...]_3 CP_3
LI il 15\12\1978, , tutti rapp.ti e difesi per mandato in atti sia CodiceFiscale_4 congiuntamente che disgiuntamente dall'Avv. Francesco Cesaro, dall'Avv. Antonio Di Rubbo, nonché dall'avv.to Pasquale Pizzuti, codifensore per le posizioni di e tutti Controparte_1 Controparte_2 elett.te dom.ti come in atti;
- resistenti -
Oggetto: contratto agrario.
Conclusioni: per parte ricorrente: “a) Accertare e dichiarare, per le ragioni illustrate in assertiva, ex art.6 legge 203/82, il possesso della qualifica di coltivatore diretto del ricorrente al momento della stipula del contratto verbale di affitto - ultima decade di luglio 2009 - del fondo “Belvedere” di Battipaglia, di ettari cinque circa, coltivato a broccoli di rape, a mais da foraggio ed a grano, avvalendosi di mezzi meccanici e dell'apporto della moglie e della sorella Persona_1 CP_2
b) Dichiarare stipulato contratto di affitto a coltivatore diretto ai sensi degli artt.6 - 27 e 41 della L.
3.5.1982 n°203, nell'ultima decade del mese di luglio 2009, tra il concedente Dr.GE RA, nato il [...] a [...], ed il ricorrente nato il [...] a [...], coltivatore diretto, ad oggetto il fondo ”Belvedere” in agro di Battipaglia Parte_1 costituito dagli appezzamenti n°1-2-3-4 e 5, di ettari 6.18.17 catastali (descritti nella relazione del 22-07-2020) Pt_2 per la sola superficie coltivabile di Ha 5.16.23 circa, a fronte di un canone convenzionale annuo di euro mille ad ettaro, oltre il costo della custodia e la manutenzione periodica della restante superficie di circa Ha 1.01.94, ricadente lungo le strade pubbliche;
c) Stabilire la scadenza legale di tale contratto ex art.1 L.203/82 al 10.11.2024, per le ragioni di diritto illustrate in assertiva;
d) Quantificare il credito del ricorrente maturato per tutte le attività di bonifica, estirpazione delle ceppaie del vecchio impianto fruttifero, taglio ed asporto della vegetazione arborea ed erbacea spontanea, sistemazione del piano di campagna nella misura indicata dal ctp in euro 48 mila circa o in quella somma maggiore o minore che l'adita Sezione vorrà stabilire Persona_2
a mezzo di c.t.u.
pagina 2 di 4 e) Compensare, ex art.1242 e segg. c.c., il credito del ricorrente maturato per le attività eseguite nella primavera del 2009, nella misura indicata dal ctp Dr. o, in subordine, in quella minore o maggiore determinata dal Tribunale, con il Persona_2 credito del concedente , costituito dal canone di affitto annuale fissato in euro 1.000 per ogni ettaro coltivabile, a partire CP_2 dal mese di agosto del 2009 fino al luglio del 2014 e condannare gli eredi a pagare la differenza di euro 23.000 CP_2 spettante al ricorrente o quella somma che sarà determinata con c.t.u. integrata da interessi e rivalutazione dal luglio 2009 al soddisfo. Con salvezza dei maggiori danni da richiedersi all'esito del presente giudizio;
Solo in via subordinata, come già anticipato con le note del 24-1-2025, sulla scorta di quanto allegato dal dr. Persona_2 con la sua relazione, chiede che Voglia l'adita Sezione nominare proprio ausiliario per verificare la veridicità di quanto stabilito dal precitato tecnico in ordine ai costi sostenuti dal per l'esecuzione dei lavori di bonifica del fondo nella Pt_1 primavera del 2009 ed accertare la sussistenza, in capo allo stesso, della qualifica di coltivatore diretto ai sensi dell'art.6
L.203/1982 e quant'altro ritenuto necessario ai fini di giustizia”; per parti resistenti
“In via pregiudiziale e preliminare dichiarare il ricorso e le domande improcedibili, inammissibili ed improponibili per violazione dell'art.46 L.203\1982 non avendo mai ricevuto la convocazione il Sig. e con la emissione di ogni CP_3 conseguente provvedimento di legge;
In via preliminare, accertarsi e dichiararsi il difetto di legittimazione del ricrrente per le ragioni illustrate, con emissione di ogni consequenziale provvedimento di legge;
Nel merito rigettare integralmente il ricorso e tutte le domande per siccome formulate per assoluta improcedibilita', inammissibilita', improponibilità ed infondatezza in fatto ed in diritto e per l'effetto, dichiarare che tra le parti non risulta stipulato alcun contratto d'affitto; rigettare la domanda per i motivi di cui alla pregressa comparsa di costituzione nonché revocare l'ordinanza ammissiva della prova e, comunque, disporre la sospensione del presente giudizio in attesa della definizione di quello attualmente pendente innanzi la Corte di Appello di Salerno tra le medesime parti ed avente ad oggetto parte del fondo di cui se ne rivendica la detenzione in virtù di un rapporto di fitto, già negato con i precedenti provvedimenti interdittali nonché con la sentenza n.2697/22.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione Specializzata Agraria, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta le domande di cui alle lett a) e b) delle conclusioni rassegnate in ricorso;
2. in accoglimento parziale della domanda di cui alla lett d) ed e) delle conclusioni condanna i resistenti a pagare al ricorrente l'importo di € 1.500,00 oltre interessi legali dal giorno della messa in mora fino all'effettivo soddisfo;
3. dichiara assorbita la ulteriore domanda di cui alle lett c) delle conclusioni;
4. compensa integralmente le spese di giudizio;
pagina 3 di 4 5. fissa in giorni 30 il termine per il deposito della motivazione;
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 17.10.2025.
Il Giudice relatore
Dott. Gustavo Danise
Il Presidente
Dr AN UC
pagina 4 di 4
- Sezione specializzata agraria -
Rg 7061/2020
Ud del 17.10.2025
Innanzi al collegio giudicante composto dai seguenti magistrati
1) Dr. AN UC – Presidente
2) Dr. Gustavo Danise – Giudice estensore
3) Dr. Giuseppe Barbato – Giudice
4) Dr. De NI MI – ES
5) Dr. AB AR – ES
Sono comparsi per parte ricorrente l'avv Clemente Giovanni e parti resistenti l'avv Pizzuti anche per delega degli avv.ti Cesaro e Di Rubbo
I difensori discutono oralmente la causa riportandosi ai rispettivi atti e memorie conclusionali
La Sezione
Si ritira in camera di consiglio per la decisione
Il Cancelliere Il Presidente
IS LI dr AN UC
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Specializzata Agraria -
La sezione specializzata agraria, composta dai seguenti magistrati:
1) Dr. AN UC – Presidente
2) Dr. Gustavo Danise – Giudice estensore
3) Dr. Giuseppe Barbato – Giudice
4) Dr. De NI MI – ES
5) Dr. AB AR – ES
All'esito della camera di consiglio, ha emesso il seguente dispositivo di
S E N T E N Z A
pagina 1 di 4 nella causa agraria iscritta al n. 7061/2020 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, vertente tra
, nato il [...] a [...] ed ivi residente a[...] C.F._1
- rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Clemente presso il quale elett.te domicilia in Eboli al
[...]
Viale Amendola,84;
- ricorrente –
E
nata ad [...] il 04\11\1937, , Controparte_1 CodiceFiscale_2 [...]
nata a [...] l'11\04\1979 , nato a [...]_3 CP_3
LI il 15\12\1978, , tutti rapp.ti e difesi per mandato in atti sia CodiceFiscale_4 congiuntamente che disgiuntamente dall'Avv. Francesco Cesaro, dall'Avv. Antonio Di Rubbo, nonché dall'avv.to Pasquale Pizzuti, codifensore per le posizioni di e tutti Controparte_1 Controparte_2 elett.te dom.ti come in atti;
- resistenti -
Oggetto: contratto agrario.
Conclusioni: per parte ricorrente: “a) Accertare e dichiarare, per le ragioni illustrate in assertiva, ex art.6 legge 203/82, il possesso della qualifica di coltivatore diretto del ricorrente al momento della stipula del contratto verbale di affitto - ultima decade di luglio 2009 - del fondo “Belvedere” di Battipaglia, di ettari cinque circa, coltivato a broccoli di rape, a mais da foraggio ed a grano, avvalendosi di mezzi meccanici e dell'apporto della moglie e della sorella Persona_1 CP_2
b) Dichiarare stipulato contratto di affitto a coltivatore diretto ai sensi degli artt.6 - 27 e 41 della L.
3.5.1982 n°203, nell'ultima decade del mese di luglio 2009, tra il concedente Dr.GE RA, nato il [...] a [...], ed il ricorrente nato il [...] a [...], coltivatore diretto, ad oggetto il fondo ”Belvedere” in agro di Battipaglia Parte_1 costituito dagli appezzamenti n°1-2-3-4 e 5, di ettari 6.18.17 catastali (descritti nella relazione del 22-07-2020) Pt_2 per la sola superficie coltivabile di Ha 5.16.23 circa, a fronte di un canone convenzionale annuo di euro mille ad ettaro, oltre il costo della custodia e la manutenzione periodica della restante superficie di circa Ha 1.01.94, ricadente lungo le strade pubbliche;
c) Stabilire la scadenza legale di tale contratto ex art.1 L.203/82 al 10.11.2024, per le ragioni di diritto illustrate in assertiva;
d) Quantificare il credito del ricorrente maturato per tutte le attività di bonifica, estirpazione delle ceppaie del vecchio impianto fruttifero, taglio ed asporto della vegetazione arborea ed erbacea spontanea, sistemazione del piano di campagna nella misura indicata dal ctp in euro 48 mila circa o in quella somma maggiore o minore che l'adita Sezione vorrà stabilire Persona_2
a mezzo di c.t.u.
pagina 2 di 4 e) Compensare, ex art.1242 e segg. c.c., il credito del ricorrente maturato per le attività eseguite nella primavera del 2009, nella misura indicata dal ctp Dr. o, in subordine, in quella minore o maggiore determinata dal Tribunale, con il Persona_2 credito del concedente , costituito dal canone di affitto annuale fissato in euro 1.000 per ogni ettaro coltivabile, a partire CP_2 dal mese di agosto del 2009 fino al luglio del 2014 e condannare gli eredi a pagare la differenza di euro 23.000 CP_2 spettante al ricorrente o quella somma che sarà determinata con c.t.u. integrata da interessi e rivalutazione dal luglio 2009 al soddisfo. Con salvezza dei maggiori danni da richiedersi all'esito del presente giudizio;
Solo in via subordinata, come già anticipato con le note del 24-1-2025, sulla scorta di quanto allegato dal dr. Persona_2 con la sua relazione, chiede che Voglia l'adita Sezione nominare proprio ausiliario per verificare la veridicità di quanto stabilito dal precitato tecnico in ordine ai costi sostenuti dal per l'esecuzione dei lavori di bonifica del fondo nella Pt_1 primavera del 2009 ed accertare la sussistenza, in capo allo stesso, della qualifica di coltivatore diretto ai sensi dell'art.6
L.203/1982 e quant'altro ritenuto necessario ai fini di giustizia”; per parti resistenti
“In via pregiudiziale e preliminare dichiarare il ricorso e le domande improcedibili, inammissibili ed improponibili per violazione dell'art.46 L.203\1982 non avendo mai ricevuto la convocazione il Sig. e con la emissione di ogni CP_3 conseguente provvedimento di legge;
In via preliminare, accertarsi e dichiararsi il difetto di legittimazione del ricrrente per le ragioni illustrate, con emissione di ogni consequenziale provvedimento di legge;
Nel merito rigettare integralmente il ricorso e tutte le domande per siccome formulate per assoluta improcedibilita', inammissibilita', improponibilità ed infondatezza in fatto ed in diritto e per l'effetto, dichiarare che tra le parti non risulta stipulato alcun contratto d'affitto; rigettare la domanda per i motivi di cui alla pregressa comparsa di costituzione nonché revocare l'ordinanza ammissiva della prova e, comunque, disporre la sospensione del presente giudizio in attesa della definizione di quello attualmente pendente innanzi la Corte di Appello di Salerno tra le medesime parti ed avente ad oggetto parte del fondo di cui se ne rivendica la detenzione in virtù di un rapporto di fitto, già negato con i precedenti provvedimenti interdittali nonché con la sentenza n.2697/22.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione Specializzata Agraria, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta le domande di cui alle lett a) e b) delle conclusioni rassegnate in ricorso;
2. in accoglimento parziale della domanda di cui alla lett d) ed e) delle conclusioni condanna i resistenti a pagare al ricorrente l'importo di € 1.500,00 oltre interessi legali dal giorno della messa in mora fino all'effettivo soddisfo;
3. dichiara assorbita la ulteriore domanda di cui alle lett c) delle conclusioni;
4. compensa integralmente le spese di giudizio;
pagina 3 di 4 5. fissa in giorni 30 il termine per il deposito della motivazione;
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 17.10.2025.
Il Giudice relatore
Dott. Gustavo Danise
Il Presidente
Dr AN UC
pagina 4 di 4