TRIB
Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/06/2025, n. 8521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8521 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
AR EN Presidente
Cecilia Pratesi GI rel.
TE AN GI
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 34176/2024 , vertente
TRA
(ROMA (RM), 21/03/1977), con il Parte_1 patrocinio dell'avv. IACOMINI VALERIA;
ricorrente
E
(ROMA (RM), 22/04/1976), con il patrocinio Controparte_1 dell'avv. GIUDICI MARCO;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione e divorzio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha chiesto al Tribunale di pronunciare la Parte_1
sua separazione personale da , rappresentando che il Controparte_1
matrimonio era stato celebrato in data 19/09/2009 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza 2
intollerabile; , senza opporsi alla pronuncia sullo Controparte_1
status, ha formulato inizialmente richieste alternative in ordine ai provvedimenti accessori alla separazione.
Le parti sono addivenute tuttavia ad una intesa in ordine alle condizioni della loro separazione, ed hanno formulato le seguenti conclusioni congiunte:
Perso affidamento della minore ad entrambi i genitori, con prevalente collocamento presso la madre;
nei periodi ordinari, salvi diversi
Perso accordi, starà con il padre una settimana nei pomeriggi di martedi e giovedi, e la seguente il pomeriggio del mercoledi, nonché nei fine settimana dalla cena del venerdi al sabato sera quando il padre ha il sabato libero o dal sabato sera alla domenica sera quando il padre ha la domenica libera;
in estate ogni genitore terrà con sé la figlia indicativamente per 15
giorni consecutivi;
le festività sia natalizie che pasquali saranno alternate sulla base dei turni di lavoro;
se il padre avrà ferie nel periodo natalizio il periodo medesimo sarà diviso in parti uguali tra i genitori;
Il padre verserà per il mantenimento ordinario della minore un assegno perequativo di € 450,00 mensili da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese;
Perso
le spese straordinarie per saranno divise per il 60% a carico del padre e per il 40% a carico della madre e regolate secondo il protocollo di intesa in uso presso questo ufficio che i difensori consegneranno alle parti.
le parti concordano che eventuali spese di veterinario per l'animale domestico di famiglia (Luna) saranno divise in pari quota tra loro;
Spese compensate.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di 3
prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta alla ricezione delle condizioni concordate.
La causa deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, come già disposto con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando: dichiara la separazione personale dei coniugi
[...]
OMA (RM), 21/03/1977) e Parte_1 Controparte_1
(ROMA (RM), 22/04/1976), che hanno contratto matrimonio in Roma in data 19/09/2009 , trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune
di Roma al n. 197, Parte 2 , Serie A02 Anno 2009 , alle condizioni di cui in parte motiva;
- dispone la rimessione della causa sul ruolo per la definizione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
- Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 28/05/2025
Il GI estensore
Cecilia Pratesi
Il Presidente
AR EN
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
AR EN Presidente
Cecilia Pratesi GI rel.
TE AN GI
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 34176/2024 , vertente
TRA
(ROMA (RM), 21/03/1977), con il Parte_1 patrocinio dell'avv. IACOMINI VALERIA;
ricorrente
E
(ROMA (RM), 22/04/1976), con il patrocinio Controparte_1 dell'avv. GIUDICI MARCO;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione e divorzio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha chiesto al Tribunale di pronunciare la Parte_1
sua separazione personale da , rappresentando che il Controparte_1
matrimonio era stato celebrato in data 19/09/2009 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza 2
intollerabile; , senza opporsi alla pronuncia sullo Controparte_1
status, ha formulato inizialmente richieste alternative in ordine ai provvedimenti accessori alla separazione.
Le parti sono addivenute tuttavia ad una intesa in ordine alle condizioni della loro separazione, ed hanno formulato le seguenti conclusioni congiunte:
Perso affidamento della minore ad entrambi i genitori, con prevalente collocamento presso la madre;
nei periodi ordinari, salvi diversi
Perso accordi, starà con il padre una settimana nei pomeriggi di martedi e giovedi, e la seguente il pomeriggio del mercoledi, nonché nei fine settimana dalla cena del venerdi al sabato sera quando il padre ha il sabato libero o dal sabato sera alla domenica sera quando il padre ha la domenica libera;
in estate ogni genitore terrà con sé la figlia indicativamente per 15
giorni consecutivi;
le festività sia natalizie che pasquali saranno alternate sulla base dei turni di lavoro;
se il padre avrà ferie nel periodo natalizio il periodo medesimo sarà diviso in parti uguali tra i genitori;
Il padre verserà per il mantenimento ordinario della minore un assegno perequativo di € 450,00 mensili da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese;
Perso
le spese straordinarie per saranno divise per il 60% a carico del padre e per il 40% a carico della madre e regolate secondo il protocollo di intesa in uso presso questo ufficio che i difensori consegneranno alle parti.
le parti concordano che eventuali spese di veterinario per l'animale domestico di famiglia (Luna) saranno divise in pari quota tra loro;
Spese compensate.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di 3
prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta alla ricezione delle condizioni concordate.
La causa deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, come già disposto con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando: dichiara la separazione personale dei coniugi
[...]
OMA (RM), 21/03/1977) e Parte_1 Controparte_1
(ROMA (RM), 22/04/1976), che hanno contratto matrimonio in Roma in data 19/09/2009 , trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune
di Roma al n. 197, Parte 2 , Serie A02 Anno 2009 , alle condizioni di cui in parte motiva;
- dispone la rimessione della causa sul ruolo per la definizione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
- Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 28/05/2025
Il GI estensore
Cecilia Pratesi
Il Presidente
AR EN