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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/05/2025, n. 3026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3026 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a in nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Roma
Sezione settima civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Franco Petrolati Presidente
TA Marini Consigliere rel.
Anna Maria Giampaolino Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 5196 R.G.A.C. dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 14/05/2024 e vertente
TRA
(C.F ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Vincenzo Montone (C.F. e dall'Avv. Rosamaria C.F._2
Montone (C.F. ) elettivamente domiciliata presso il loro C.F._3
studio in Roma, Via Tomacelli n.103, giusta procura in atti;
Appellante, appellata incidentale
E
Controparte_1
– (C.F. ), in persona del legale
[...] P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Fulcieri
Paulucci de Calboli n. 20/E, presso l'avv. Paola Pellegrino (C.F. ) e l'avv. Monica Viarengo dell'Avvocatura Generale C.F._4
dell'Ente giusta procura in atti.
Appellata, appellante incidentale
(C.F. ) rappresentata e difesa Controparte_2 C.F._5
dell'Avv. Emiliano Maio (C.F. ) ed elettivamente C.F._6
domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Giuseppe Antonio Guattani n° 15, giusta procura in atti appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2928/2021 emanata dal Tribunale di
Roma – Sezione Seconda Civile – Giudice dott.ssa Alessandra Imposimato, nel proc. R.G. 42187/2019 e R.G. 43892/2019 – riuniti -, pubblicata il
17/02/2021.
Conclusioni
Per l'appellante principale, “Piaccia alla On.le Corte di Appello adita, in totale riforma della sentenza impugnata, ogni contraria istanza, eccezione, richiesta
e conclusione disattesa, annullare e/o revocare l'ordinanza con cui è stata decretata la decadenza della Sig.ra dall'alloggio Parte_2 CP_1
e decretato il rilascio – prot. 33605 del 17.05.2019, e ogni atto presupposto e conseguente;
riconoscere alla stessa il diritto ad ospitare il nipote ex filio,
, nella stessa stanza da essa abitata. Persona_1
Con vittoria di spese competenza e onorari da distrarsi a favore dei procuratori antistatari.”
Per l'appellante incidentale ““Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, per i motivi spiegati in atti, respinta ogni contraria istanza, in via principale e nel merito rigettare l'appello proposto da , e confermare Parte_1
l'impugnata sentenza, anche con diversa motivazione, nella parte in interesse;
sempre in via principale, in accoglimento del proposto appello incidentale, riformare parzialmente la sentenza impugnata rigettando le domande svolte in primo grado da , con conseguente dichiarazione di validità dell'emanato decreto Controparte_2
di rilascio e condanna della medesima alla restituzione della somma di €4.784,00”.
Per l'appellata “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis:
- Dichiarare inammissibile il ricorso in appello proposto dalla Sig.ra Parte_1
, e per l'effetto dichiarare inefficace l'appello incidentale tardivo
[...]
proposto dall' , ai sensi dell'art. 334 comma 2 c.p.c.; - Dichiarare CP_1
inammissibile l'appello incidentale proposto dall' in quanto tardivo per i CP_1
motivi esposti in narrativa. - In caso di mancata dichiarazione di inammissibilità, rigettare l'appello principale proposto dalla Sig.ra e Parte_1
l'appello incidentale tardivo proposto dall' , in quanto infondati in fatto ed CP_1
in diritto. - Con vittoria di spese, competenze ed onorari in favore dell'erario vista la ammissione al Gratuito Patrocinio in favore della odierna appellata”.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con due distinti ricorsi, che hanno dato luogo a due procedimenti,
[...]
e hanno impugnato il “decreto di rilascio di Parte_1 CP_2
alloggio di edilizia residenziale pubblica” emesso, in loro danno e nei confronti dall , Persona_1 CP_3 Controparte_4 Controparte_1
prot. n. 33605 del 17 maggio 2019. In particolare l' , sul Controparte_1
presupposto che le sig.re ed TA fossero state Parte_1
dichiarate - con Determinazione Dirigenziale n. 250/2013, del 24 giugno 2013
- decadute dall'assegnazione dell'alloggio, ai sensi dell'art. 13, comma 1 lett.
a) della legge n. 12/1999, per avere ceduto l'uso dello stesso a terzi, ed in particolare a ha intimato a tutti i soggetti sopra indicati il Persona_1
rilascio dell'immobile sito in Roma via Esperia Sperani n. 66, lotto Q, fabbricato
1, scala A, int.
1. A sostegno del proprio ricorso ha Parte_1
contestato che le circostanze addotte dall' a fondamento del CP_1
provvedimento di decadenza e quindi di rilascio, configurassero quel motivo di automatica decadenza dall'assegnazione normativamente previsto. Per tali motivi ha chiesto, oltre alla revoca del provvedimento impugnato, di
“riconoscere e dichiarare” il suo “diritto di ospitare il nipote ex filio Per_1
L' ha difeso il proprio operato, evidenziando che
[...] Controparte_1
all'esito del decesso dei sig.ri (coniuge di Persona_2 Parte_1
) e di (padre delle odierne attrici), il nucleo familiare
[...] Persona_3
assegnatario dell'alloggio fosse composto dalle sig.re Parte_1
e TA (sorelle) e dal figlio di quest'ultima, ; Controparte_4
che l'appellante principale sig.ra giammai aveva Parte_1
notiziato l'Azienda dell'ospitalità concessa al nipote Persona_1
, con il proprio ricorso ha sostenuto che la Determinazione Controparte_2
di decadenza dall'assegnazione fosse stata comunicata con una sola missiva raccomandata, destinata ad entrambe le assegnatarie dell'alloggio, allorché sarebbero occorse tante comunicazioni (e missive raccomandate) quante le destinatarie. In effetti, avendo pessimi rapporti con la Controparte_2
sorella , quest'ultima le aveva celato di avere ricevuto la consegna Parte_1
della raccomandata e di aver avuto notizia della Determinazione, e d'altronde l' aveva omesso di dar luogo alla spedizione della raccomandata CP_1
informativa (CAN) prevista dall'art. 7 legge n. 890/1982. Tutto ciò configurava motivo di nullità del decreto di rilascio, in quanto emesso in assenza di notifica o comunicazione dell'atto presupposto.
Nel merito, la sig.ra ha eccepito di essere del tutto estranea ai fatti Parte_1
contestati nel provvedimento di decadenza e quindi di rilascio, essendo rimasta all'oscuro del trasferimento, presso l'alloggio e.r.p., della residenza anagrafica del sig.
Precisava di essendosi anzi fermamente opposta all' ingresso in casa Persona_1
del nipote della sorella.
In particolare, ha evidenziato di avere indirizzato, al istanza di CP_1
cancellazione (in autotutela) dell'iscrizione di , presso la residenza. Per_1 Per_1
Riuniti i giudizi per motivi di connessione soggettiva ed oggettiva, la causa è stata decisa. Il giudice di prime cure nella decisione evidenzia di procedere esaminando distintamente le posizioni delle due sorelle in quanto non interamente sovrapponibili nonostante le impugnative concernessero il medesimo decreto di rilascio.
Con sentenza n. 2928/2021 pubblicata in data 17.02.2021 il Tribunale di Roma cosi disponeva “- rigetta l'opposizione proposta da Parte_3
avverso il decreto di rilascio prot. 33605 del 17 maggio 2019; CP_1
- condanna a rifondere, all , le spese della lite, che Parte_3 CP_1
liquida in € 4.000,00 per compensi legali (quantificati ex dm n°55/2014: scaglione da
€ 1.100,00 ad € 5.200,00), oltre spese generali al 15%, iva e cpa, come per legge;
- accoglie l'opposizione proposta da e per l'effetto annulla il Parte_4
decreto di rilascio prot. 33605 del 17 maggio 2019, nei limiti in cui riferito alla CP_1
persona di tale opponente;
- condanna l' a rifondere, in favore di , le spese della CP_1 Parte_4
lite che liquida in € 4.000,00 per compensi legali oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Emiliano Maio, dichiaratosi antistatario.”
Avverso tale sentenza ha proposto appello. Parte_1
Si è costituita Controparte_1
la ha contestato nel merito l'appello ed ha spiegato appello incidentale.
[...]
Si è costituita che ha eccepito l'inammissibilità dell'appello Controparte_2
incidentale e principale contestandoli anche nel merito.
All'udienza del 14.05.2025 la causa è stata trattenuta in decisione all'esito della discussione disposta ai sensi dell'art 127 ter cpc.
L'Appellante ha proposto quattro motivi di appello.
Con il primo motivo rubricato “asserita cessione dell'alloggio” lamenta l'appellante che la sentenza è errata laddove considera “cessione” la pura ospitalità data dalla nonna al nipote La Sig.ra Persona_1 Parte_2 , non ha ceduto, né formalmente, né di fatto, alcuna porzione
[...]
dell'alloggio limitandosi a ospitare il ragazzo bisognoso di una famiglia.
Il motivo è infondato. L'art 13 della L.R. 12/99 rubricato
(Decadenza dall'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa) prevede che 1) L'assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica destinato all'assistenza abitativa decade automaticamente dall'assegnazione ed il contratto di locazione è risolto di diritto al momento dell'accertamento da parte dell'ente gestore di una delle seguenti condizioni:
a) aver ceduto a terzi, in tutto o in parte, l'alloggio assegnatogli;
b) non abitare stabilmente l'alloggio assegnatogli, salvo il caso in cui l'ente gestore non lo autorizzi per gravi motivi;
c) aver mutato la destinazione d'uso dell'alloggio;
d) svolgere nell'alloggio attività illecite, accertate sulla base delle risultanze dell'autorità giudiziaria competente;
e) aver superato per due anni consecutivi il limite di reddito definito ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b).
2. L'ente gestore, a seguito dell'accertamento di una delle condizioni di cui al comma
1, comunica al comune ed all'assegnatario interessato l'avvenuta decadenza dall'assegnazione ed avvia le procedure per il rilascio dell'alloggio.
3. Altri casi di decadenza dell'assegnazione e relative procedure sono disciplinate nel rispetto dei criteri generali determinati nel regolamento di cui all'articolo 17, comma
1.
In riferimento al caso concreto è indubbio che la sig.ra ha Parte_1
ospitato senza alcuna preventiva richiesta ed autorizzazione il nipote Parte_5
Del resto, l'implicita ammissione di tale circostanza si rinviene nella stessa
[...]
doglianza formulata dall'appellante principale la quale afferma che ha solo dato ospitalità nella propria stanza al nipote anche se risulta pacifico il trasferimento della residenza che non è stata proceduta da alcuna comunicazione fatta all'ente gestore dell'immobile. Ad avviso di questa Corte, va condivisa la decisione del giudice di primo grado, in quanto l'ingresso stabile, in aggiunta agli assegnatari, di altra persona all'interno dell'alloggio, ove non autorizzato dall'ente gestore, non può che essere considerato cessione parziale dell'immobile da parte dell'assegnataria, come tale vietata dalla Legge regionale.
Infatti, nel caso in questione si è al di fuori della mera e temporanea ospitalità da parte dell'assegnataria, di altra persona all'interno dell'alloggio (di cui a rigore l'ente gestore andrebbe comunque informato), vi è una stabilità dell'ingresso del nipote, che è desumibile dall'avvenuto trasferimento nell'immobile della residenza.
Ne consegue che il provvedimento ricognitivo di decadenza è stato correttamente adottato dall'ente gestore secondo quanto previsto dall'art. 15 della stessa legge regionale.
Pertanto, poiché la qualificazione dell'occupazione dell'immobile come legittima o abusiva dipende dall'esistenza o meno del titolo di assegnazione, ove quest'ultimo non risulti mai emesso, ovvero successivamente revocato od annullato o -come nel caso di specie- divenuto inefficace per decadenza,
“l'occupazione predetta deve qualificarsi sempre come abusiva, non essendo configurabile un titolo di detenzione autonomo dal titolo di assegnazione, atteso che, ove quest'ultimo venga meno, la normativa vigente prevede la risoluzione di diritto del contratto di locazione sottostante, secondo il principio
“simil stabunt, simul cadent” (Cass. n. 16466/2017).
Con il secondo motivo di appello, rubricato “asserita mancata comunicazione”
l'appellante lamenta che la sentenza di primo grado è erronea laddove afferma che non vi è stata comunicazione all' , risultando detta circostanza CP_1
smentita dalle risultanze processuali. Inoltre, detta comunicazione è ininfluente.
Il motivo di appello risulta essere totalmente infondato.
In merito si evidenzia, come fatto già dal Giudice di prime cure, che nel contratto di locazione stipulato inter partes all'art. 6 si legge. “Ogni variazione in aumento nella composizione del nucleo familiare … deve essere comunicata all' entro trenta giorni dal suo verificarsi. CP_5
E' ammessa, previa autorizzazione dell'Ente gestore, l'ospitalità temporanea di terze persone per un periodo non superiore a due anni e prorogabile solo per un ulteriore biennio, qualora l'assegnatario comprovi l'esistenza di effettive esigenze di assistenza
a tempo determinato, o di altri giustificati motivi da valutarsi dall'Ente gestore. Tale ospitalità è a titolo precario e non ingenera nessun diritto al subentro e non comporta nessuna variazione gestionale.
La cessione parziale o totale dell'alloggio a qualsiasi titolo, salvo i casi previsti dalla legge, comporta … la decadenza dall'assegnazione ed il pagamento di una sanzione amministrativa … [omissis]”.
Nessuna prova è stata fornita in merito ad una preventiva comunicazione fatta dall'appellante principale all'ente gestore in merito all'ingresso del Per_1
ell'immobile dell' .
[...] CP_1
Con il terzo motivo si appello rubricato “errata interpretazione degli artt. 11 e
13 della LR 12/1999” l'appellante censura la sentenza in quanto se il giudice avesse combinato il disposto dell'art. 13 con disposto dell'art.11 sarebbe giunto a diverse conclusioni.
Il motivo è infondato.
Come già evidenziato nel mancato accoglimento del primo motivo di appello nel caso in esame è ravvisabile cessione parziale dell'immobile da parte di un'assegnataria, come tale vietata dalla legge regionale. In effetti, il Per_1
on può essere considerato un ospite atteso che in detto immobile ha
[...]
trasferito la residenza, circostanza questa che non è conciliabile con la qualifica di ospite.
Con il quarto motivo di appello, lamenta l'appellante principale che il giudice non ha preso in considerazione la legge di Bilancio 2020 la quale ha espressamente previsto che “gli anziani con problemi economici e di salute potranno ospitare persone per accudirli nelle loro case popolari…fino a prevedere che queste potranno persino ereditare l'alloggio come se fossero parte del nucleo familiare”. L'ingresso di pertanto, Persona_1
nell'alloggio ha comportato un risparmio per la Regione, per lo Stato e per l' . CP_1
La censura è infondata.
Nel caso in esame per stessa affermazione dell'appellante principale non era l'assegnataria ad avere bisogno del nipote Parte_1 Per_1
a tutt'al più il contrario, comunque non sono state rispettate le norme
[...]
contrattuali e la legge regionale che regolano l'edilizia popolare.
, a sua volta ha proposto appello incidentale per sentir riformare parzialmente la CP_1
sentenza impugnata che ha rigettato le domande svolte in primo grado da CP_2
con conseguente dichiarazione di validità dell'emanato decreto di rilascio.
[...]
La sentenza di primo grado è stata notificata il 19.02.2021, mentre l'appello incidentale
è stato depositato il 17.09.2021 e notificato il 29.09.2021 e, dunque, ben oltre il termine previsto dall'art. 325 cpc.
Invero, le impugnazioni incidentali possono essere proposte, in sede di gravame, con la comparsa di risposta tempestivamente depositata, purché risulti rispettato il termine ordinario di trenta giorni dalla notificazione della sentenza di primo grado, sicché, mentre l'inammissibilità dell'appello principale non priva di efficacia l'appello incidentale che sia stato proposto (oltre che tempestivamente ai sensi dell'art. 343 c.p.c. anche) nei termini per impugnare previsti dagli artt.
325, 326 e 327 c.p.c., un'impugnazione incidentale avanzata quando tali termini siano scaduti non potrebbe mai essere ritenuta "tempestiva", anche se rispettosa del termine di cui all'art. 343 c.p.c. ( Cass. Sez. II, Ordinanza, 22/08/2018, n. 20963).
Le spese processuali vengono regolate secondo la soccombenza.
Va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da Parte_1
e dell'appello incidentale proposto da
[...] Controparte_1
avverso la sentenza n. 2928/2021 del
[...]
Tribunale di Roma, pubblicata in data 17/02/2021, così provvede:
1) rigetta l'appello principale;
2) Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di giudizio in favore di CP_1
liquidate in € 2.906,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% oltre IVA e CPA come per legge;
3) Dichiara inammissibile l'appello incidentale;
4) Condanna alla rifusione delle spese di giudizio di CP_1 Controparte_2
ammessa al patrocinio a Spese dello Stato, in favore dell'Erario, liquidate in €
2.906,00 per compensi oltre spese generali nella misura del 15% oltre IVA e
CPA come per legge
5) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR
n. 115/2002
6) Roma, 14.05.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
TA Marini Franco Petrolati
La Corte di Appello di Roma
Sezione settima civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Franco Petrolati Presidente
TA Marini Consigliere rel.
Anna Maria Giampaolino Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 5196 R.G.A.C. dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 14/05/2024 e vertente
TRA
(C.F ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Vincenzo Montone (C.F. e dall'Avv. Rosamaria C.F._2
Montone (C.F. ) elettivamente domiciliata presso il loro C.F._3
studio in Roma, Via Tomacelli n.103, giusta procura in atti;
Appellante, appellata incidentale
E
Controparte_1
– (C.F. ), in persona del legale
[...] P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Fulcieri
Paulucci de Calboli n. 20/E, presso l'avv. Paola Pellegrino (C.F. ) e l'avv. Monica Viarengo dell'Avvocatura Generale C.F._4
dell'Ente giusta procura in atti.
Appellata, appellante incidentale
(C.F. ) rappresentata e difesa Controparte_2 C.F._5
dell'Avv. Emiliano Maio (C.F. ) ed elettivamente C.F._6
domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Giuseppe Antonio Guattani n° 15, giusta procura in atti appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2928/2021 emanata dal Tribunale di
Roma – Sezione Seconda Civile – Giudice dott.ssa Alessandra Imposimato, nel proc. R.G. 42187/2019 e R.G. 43892/2019 – riuniti -, pubblicata il
17/02/2021.
Conclusioni
Per l'appellante principale, “Piaccia alla On.le Corte di Appello adita, in totale riforma della sentenza impugnata, ogni contraria istanza, eccezione, richiesta
e conclusione disattesa, annullare e/o revocare l'ordinanza con cui è stata decretata la decadenza della Sig.ra dall'alloggio Parte_2 CP_1
e decretato il rilascio – prot. 33605 del 17.05.2019, e ogni atto presupposto e conseguente;
riconoscere alla stessa il diritto ad ospitare il nipote ex filio,
, nella stessa stanza da essa abitata. Persona_1
Con vittoria di spese competenza e onorari da distrarsi a favore dei procuratori antistatari.”
Per l'appellante incidentale ““Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, per i motivi spiegati in atti, respinta ogni contraria istanza, in via principale e nel merito rigettare l'appello proposto da , e confermare Parte_1
l'impugnata sentenza, anche con diversa motivazione, nella parte in interesse;
sempre in via principale, in accoglimento del proposto appello incidentale, riformare parzialmente la sentenza impugnata rigettando le domande svolte in primo grado da , con conseguente dichiarazione di validità dell'emanato decreto Controparte_2
di rilascio e condanna della medesima alla restituzione della somma di €4.784,00”.
Per l'appellata “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis:
- Dichiarare inammissibile il ricorso in appello proposto dalla Sig.ra Parte_1
, e per l'effetto dichiarare inefficace l'appello incidentale tardivo
[...]
proposto dall' , ai sensi dell'art. 334 comma 2 c.p.c.; - Dichiarare CP_1
inammissibile l'appello incidentale proposto dall' in quanto tardivo per i CP_1
motivi esposti in narrativa. - In caso di mancata dichiarazione di inammissibilità, rigettare l'appello principale proposto dalla Sig.ra e Parte_1
l'appello incidentale tardivo proposto dall' , in quanto infondati in fatto ed CP_1
in diritto. - Con vittoria di spese, competenze ed onorari in favore dell'erario vista la ammissione al Gratuito Patrocinio in favore della odierna appellata”.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con due distinti ricorsi, che hanno dato luogo a due procedimenti,
[...]
e hanno impugnato il “decreto di rilascio di Parte_1 CP_2
alloggio di edilizia residenziale pubblica” emesso, in loro danno e nei confronti dall , Persona_1 CP_3 Controparte_4 Controparte_1
prot. n. 33605 del 17 maggio 2019. In particolare l' , sul Controparte_1
presupposto che le sig.re ed TA fossero state Parte_1
dichiarate - con Determinazione Dirigenziale n. 250/2013, del 24 giugno 2013
- decadute dall'assegnazione dell'alloggio, ai sensi dell'art. 13, comma 1 lett.
a) della legge n. 12/1999, per avere ceduto l'uso dello stesso a terzi, ed in particolare a ha intimato a tutti i soggetti sopra indicati il Persona_1
rilascio dell'immobile sito in Roma via Esperia Sperani n. 66, lotto Q, fabbricato
1, scala A, int.
1. A sostegno del proprio ricorso ha Parte_1
contestato che le circostanze addotte dall' a fondamento del CP_1
provvedimento di decadenza e quindi di rilascio, configurassero quel motivo di automatica decadenza dall'assegnazione normativamente previsto. Per tali motivi ha chiesto, oltre alla revoca del provvedimento impugnato, di
“riconoscere e dichiarare” il suo “diritto di ospitare il nipote ex filio Per_1
L' ha difeso il proprio operato, evidenziando che
[...] Controparte_1
all'esito del decesso dei sig.ri (coniuge di Persona_2 Parte_1
) e di (padre delle odierne attrici), il nucleo familiare
[...] Persona_3
assegnatario dell'alloggio fosse composto dalle sig.re Parte_1
e TA (sorelle) e dal figlio di quest'ultima, ; Controparte_4
che l'appellante principale sig.ra giammai aveva Parte_1
notiziato l'Azienda dell'ospitalità concessa al nipote Persona_1
, con il proprio ricorso ha sostenuto che la Determinazione Controparte_2
di decadenza dall'assegnazione fosse stata comunicata con una sola missiva raccomandata, destinata ad entrambe le assegnatarie dell'alloggio, allorché sarebbero occorse tante comunicazioni (e missive raccomandate) quante le destinatarie. In effetti, avendo pessimi rapporti con la Controparte_2
sorella , quest'ultima le aveva celato di avere ricevuto la consegna Parte_1
della raccomandata e di aver avuto notizia della Determinazione, e d'altronde l' aveva omesso di dar luogo alla spedizione della raccomandata CP_1
informativa (CAN) prevista dall'art. 7 legge n. 890/1982. Tutto ciò configurava motivo di nullità del decreto di rilascio, in quanto emesso in assenza di notifica o comunicazione dell'atto presupposto.
Nel merito, la sig.ra ha eccepito di essere del tutto estranea ai fatti Parte_1
contestati nel provvedimento di decadenza e quindi di rilascio, essendo rimasta all'oscuro del trasferimento, presso l'alloggio e.r.p., della residenza anagrafica del sig.
Precisava di essendosi anzi fermamente opposta all' ingresso in casa Persona_1
del nipote della sorella.
In particolare, ha evidenziato di avere indirizzato, al istanza di CP_1
cancellazione (in autotutela) dell'iscrizione di , presso la residenza. Per_1 Per_1
Riuniti i giudizi per motivi di connessione soggettiva ed oggettiva, la causa è stata decisa. Il giudice di prime cure nella decisione evidenzia di procedere esaminando distintamente le posizioni delle due sorelle in quanto non interamente sovrapponibili nonostante le impugnative concernessero il medesimo decreto di rilascio.
Con sentenza n. 2928/2021 pubblicata in data 17.02.2021 il Tribunale di Roma cosi disponeva “- rigetta l'opposizione proposta da Parte_3
avverso il decreto di rilascio prot. 33605 del 17 maggio 2019; CP_1
- condanna a rifondere, all , le spese della lite, che Parte_3 CP_1
liquida in € 4.000,00 per compensi legali (quantificati ex dm n°55/2014: scaglione da
€ 1.100,00 ad € 5.200,00), oltre spese generali al 15%, iva e cpa, come per legge;
- accoglie l'opposizione proposta da e per l'effetto annulla il Parte_4
decreto di rilascio prot. 33605 del 17 maggio 2019, nei limiti in cui riferito alla CP_1
persona di tale opponente;
- condanna l' a rifondere, in favore di , le spese della CP_1 Parte_4
lite che liquida in € 4.000,00 per compensi legali oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Emiliano Maio, dichiaratosi antistatario.”
Avverso tale sentenza ha proposto appello. Parte_1
Si è costituita Controparte_1
la ha contestato nel merito l'appello ed ha spiegato appello incidentale.
[...]
Si è costituita che ha eccepito l'inammissibilità dell'appello Controparte_2
incidentale e principale contestandoli anche nel merito.
All'udienza del 14.05.2025 la causa è stata trattenuta in decisione all'esito della discussione disposta ai sensi dell'art 127 ter cpc.
L'Appellante ha proposto quattro motivi di appello.
Con il primo motivo rubricato “asserita cessione dell'alloggio” lamenta l'appellante che la sentenza è errata laddove considera “cessione” la pura ospitalità data dalla nonna al nipote La Sig.ra Persona_1 Parte_2 , non ha ceduto, né formalmente, né di fatto, alcuna porzione
[...]
dell'alloggio limitandosi a ospitare il ragazzo bisognoso di una famiglia.
Il motivo è infondato. L'art 13 della L.R. 12/99 rubricato
(Decadenza dall'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa) prevede che 1) L'assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica destinato all'assistenza abitativa decade automaticamente dall'assegnazione ed il contratto di locazione è risolto di diritto al momento dell'accertamento da parte dell'ente gestore di una delle seguenti condizioni:
a) aver ceduto a terzi, in tutto o in parte, l'alloggio assegnatogli;
b) non abitare stabilmente l'alloggio assegnatogli, salvo il caso in cui l'ente gestore non lo autorizzi per gravi motivi;
c) aver mutato la destinazione d'uso dell'alloggio;
d) svolgere nell'alloggio attività illecite, accertate sulla base delle risultanze dell'autorità giudiziaria competente;
e) aver superato per due anni consecutivi il limite di reddito definito ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b).
2. L'ente gestore, a seguito dell'accertamento di una delle condizioni di cui al comma
1, comunica al comune ed all'assegnatario interessato l'avvenuta decadenza dall'assegnazione ed avvia le procedure per il rilascio dell'alloggio.
3. Altri casi di decadenza dell'assegnazione e relative procedure sono disciplinate nel rispetto dei criteri generali determinati nel regolamento di cui all'articolo 17, comma
1.
In riferimento al caso concreto è indubbio che la sig.ra ha Parte_1
ospitato senza alcuna preventiva richiesta ed autorizzazione il nipote Parte_5
Del resto, l'implicita ammissione di tale circostanza si rinviene nella stessa
[...]
doglianza formulata dall'appellante principale la quale afferma che ha solo dato ospitalità nella propria stanza al nipote anche se risulta pacifico il trasferimento della residenza che non è stata proceduta da alcuna comunicazione fatta all'ente gestore dell'immobile. Ad avviso di questa Corte, va condivisa la decisione del giudice di primo grado, in quanto l'ingresso stabile, in aggiunta agli assegnatari, di altra persona all'interno dell'alloggio, ove non autorizzato dall'ente gestore, non può che essere considerato cessione parziale dell'immobile da parte dell'assegnataria, come tale vietata dalla Legge regionale.
Infatti, nel caso in questione si è al di fuori della mera e temporanea ospitalità da parte dell'assegnataria, di altra persona all'interno dell'alloggio (di cui a rigore l'ente gestore andrebbe comunque informato), vi è una stabilità dell'ingresso del nipote, che è desumibile dall'avvenuto trasferimento nell'immobile della residenza.
Ne consegue che il provvedimento ricognitivo di decadenza è stato correttamente adottato dall'ente gestore secondo quanto previsto dall'art. 15 della stessa legge regionale.
Pertanto, poiché la qualificazione dell'occupazione dell'immobile come legittima o abusiva dipende dall'esistenza o meno del titolo di assegnazione, ove quest'ultimo non risulti mai emesso, ovvero successivamente revocato od annullato o -come nel caso di specie- divenuto inefficace per decadenza,
“l'occupazione predetta deve qualificarsi sempre come abusiva, non essendo configurabile un titolo di detenzione autonomo dal titolo di assegnazione, atteso che, ove quest'ultimo venga meno, la normativa vigente prevede la risoluzione di diritto del contratto di locazione sottostante, secondo il principio
“simil stabunt, simul cadent” (Cass. n. 16466/2017).
Con il secondo motivo di appello, rubricato “asserita mancata comunicazione”
l'appellante lamenta che la sentenza di primo grado è erronea laddove afferma che non vi è stata comunicazione all' , risultando detta circostanza CP_1
smentita dalle risultanze processuali. Inoltre, detta comunicazione è ininfluente.
Il motivo di appello risulta essere totalmente infondato.
In merito si evidenzia, come fatto già dal Giudice di prime cure, che nel contratto di locazione stipulato inter partes all'art. 6 si legge. “Ogni variazione in aumento nella composizione del nucleo familiare … deve essere comunicata all' entro trenta giorni dal suo verificarsi. CP_5
E' ammessa, previa autorizzazione dell'Ente gestore, l'ospitalità temporanea di terze persone per un periodo non superiore a due anni e prorogabile solo per un ulteriore biennio, qualora l'assegnatario comprovi l'esistenza di effettive esigenze di assistenza
a tempo determinato, o di altri giustificati motivi da valutarsi dall'Ente gestore. Tale ospitalità è a titolo precario e non ingenera nessun diritto al subentro e non comporta nessuna variazione gestionale.
La cessione parziale o totale dell'alloggio a qualsiasi titolo, salvo i casi previsti dalla legge, comporta … la decadenza dall'assegnazione ed il pagamento di una sanzione amministrativa … [omissis]”.
Nessuna prova è stata fornita in merito ad una preventiva comunicazione fatta dall'appellante principale all'ente gestore in merito all'ingresso del Per_1
ell'immobile dell' .
[...] CP_1
Con il terzo motivo si appello rubricato “errata interpretazione degli artt. 11 e
13 della LR 12/1999” l'appellante censura la sentenza in quanto se il giudice avesse combinato il disposto dell'art. 13 con disposto dell'art.11 sarebbe giunto a diverse conclusioni.
Il motivo è infondato.
Come già evidenziato nel mancato accoglimento del primo motivo di appello nel caso in esame è ravvisabile cessione parziale dell'immobile da parte di un'assegnataria, come tale vietata dalla legge regionale. In effetti, il Per_1
on può essere considerato un ospite atteso che in detto immobile ha
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trasferito la residenza, circostanza questa che non è conciliabile con la qualifica di ospite.
Con il quarto motivo di appello, lamenta l'appellante principale che il giudice non ha preso in considerazione la legge di Bilancio 2020 la quale ha espressamente previsto che “gli anziani con problemi economici e di salute potranno ospitare persone per accudirli nelle loro case popolari…fino a prevedere che queste potranno persino ereditare l'alloggio come se fossero parte del nucleo familiare”. L'ingresso di pertanto, Persona_1
nell'alloggio ha comportato un risparmio per la Regione, per lo Stato e per l' . CP_1
La censura è infondata.
Nel caso in esame per stessa affermazione dell'appellante principale non era l'assegnataria ad avere bisogno del nipote Parte_1 Per_1
a tutt'al più il contrario, comunque non sono state rispettate le norme
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contrattuali e la legge regionale che regolano l'edilizia popolare.
, a sua volta ha proposto appello incidentale per sentir riformare parzialmente la CP_1
sentenza impugnata che ha rigettato le domande svolte in primo grado da CP_2
con conseguente dichiarazione di validità dell'emanato decreto di rilascio.
[...]
La sentenza di primo grado è stata notificata il 19.02.2021, mentre l'appello incidentale
è stato depositato il 17.09.2021 e notificato il 29.09.2021 e, dunque, ben oltre il termine previsto dall'art. 325 cpc.
Invero, le impugnazioni incidentali possono essere proposte, in sede di gravame, con la comparsa di risposta tempestivamente depositata, purché risulti rispettato il termine ordinario di trenta giorni dalla notificazione della sentenza di primo grado, sicché, mentre l'inammissibilità dell'appello principale non priva di efficacia l'appello incidentale che sia stato proposto (oltre che tempestivamente ai sensi dell'art. 343 c.p.c. anche) nei termini per impugnare previsti dagli artt.
325, 326 e 327 c.p.c., un'impugnazione incidentale avanzata quando tali termini siano scaduti non potrebbe mai essere ritenuta "tempestiva", anche se rispettosa del termine di cui all'art. 343 c.p.c. ( Cass. Sez. II, Ordinanza, 22/08/2018, n. 20963).
Le spese processuali vengono regolate secondo la soccombenza.
Va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da Parte_1
e dell'appello incidentale proposto da
[...] Controparte_1
avverso la sentenza n. 2928/2021 del
[...]
Tribunale di Roma, pubblicata in data 17/02/2021, così provvede:
1) rigetta l'appello principale;
2) Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di giudizio in favore di CP_1
liquidate in € 2.906,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% oltre IVA e CPA come per legge;
3) Dichiara inammissibile l'appello incidentale;
4) Condanna alla rifusione delle spese di giudizio di CP_1 Controparte_2
ammessa al patrocinio a Spese dello Stato, in favore dell'Erario, liquidate in €
2.906,00 per compensi oltre spese generali nella misura del 15% oltre IVA e
CPA come per legge
5) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR
n. 115/2002
6) Roma, 14.05.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
TA Marini Franco Petrolati