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Sentenza 26 gennaio 2025
Sentenza 26 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 26/01/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO composta da:
Giuliana Melandri Presidente
Paolo Viarengo Consigliere
Maria Grazia Cassia Consigliera rel. all'esito di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 16 gennaio
2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n R.G. 230 /2023 promossa da:
(C.F. , assistita e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. CLAUDIO LALLI ) C.F._2
appellante e
(C.F. Controparte_1
), (C.F. (C.F. P.IVA_1 Controparte_2 C.F._3
) e (C.F. assistiti e
[...] CP_3 CodiceFiscale_4
difesi dall'Avv. LAURA MARCHIO' C.F._5
appellato principale ed incidentale
(C.F. ), assistito e difeso dagli Avv.ti ILARIA CP_4 P.IVA_2
RAFFANTI ( ) e ALBERTO FUOCHI (C.F. C.F._6
C.F._7
appellato/appellante incidentale
OGGETTO: qualificazione CONCLUSIONI: per : come da nota per trattazione scritta. Parte_2
per , Controparte_1 [...]
e come da nota per trattazione scritta. CP_2 CP_3
per : come da memoria di costituzione. CP_4
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 126/2023 pubblicata il 17.5.2023 il Tribunale di Massa ha rigettato il ricorso depositato in data 24.4.2020 da al fine Parte_1
di ottenere l'accertamento del rapporto di lavoro subordinato full time per lo svolgimento di attività di estetista intercorso con la
[...]
già Controparte_1 Controparte_5
dal 10 settembre 2001 al 31.3.2017 ma regolarizzato unicamente
[...]
quale lavoro intermittente dal 10.9.2010 al 31.10.2012 e quale lavoro part time dal 2.11.2012 al 31.12.2015 e dal 4.1.2016 al 31.3.2017; ha rigettato conseguentemente la domanda di condanna della suddetta società (nonché dei soci e (questi ultimi limitatamente al Controparte_2 CP_3
periodo sino al 30.4.2018, data della trasformazione della al Controparte_6
pagamento di differenze retributive commisurate al IV liv. CCNL di settore, inclusi interessi e rivalutazione al 31.1.2020, ed al pagamento dei contributi di legge;
domanda per la quale è stato evocato in giudizio anche l' . CP_4
Il Tribunale ha rigettato anche la domanda subordinata, volta ad ottenere il pagamento di differenze retributive in relazione al solo periodo di lavoro subordinato regolarizzato.
Il Tribunale, all'esito dell'espletata istruttoria, ha accertato l'insussistenza degli indici della subordinazione nonché dei presupposti per la pag. 2/9 collaborazione etero-organizzata ex art. 2 co.
1. D.lgs n. 81/2015 ritenendo la natura autonoma della collaborazione, anche nei periodi di formalizzazione quale lavoro subordinato, non essendo vincolante la qualificazione operata dalle parti a fronte del diverso svolgimento fattuale del rapporto.
Con ricorso depositato in data 04/08/2023 Parte_1
propone appello per i seguenti motivi:
1) il Tribunale ha errato nel ritenere nullo perché in frode alla legge il rapporto di lavoro regolarizzato come subordinato in assenza di domanda di parte;
per detto periodo, dovendosi presumere la subordinazione, la domanda subordinata andava accolta in quanto i maggiori tempi di lavoro erano incontestati, sicché le differenze retributive andavano riconosciute, previa ammissione di CTU per quantificarne l'entità;
2) quanto al periodo non regolarizzato, parte appellante, rinunciata la domanda per il periodo precedente alla prima regolarizzazione
(2001/2010), osserva che in relazione al periodo 1.4.2017 – 31.5.2019 va applicata la normativa sulla subordinazione, vertendosi al più in ipotesi di collaborazione organizzata dal committente ex art. 2 d.lgs. 81/2015; chiede quindi darsi corso a CTU per la quantificazione delle differenze retributive spettanti per il maggior orario di lavoro asseritamente prestato.
, Controparte_1 [...]
e costituiti con difesa congiunta, CP_2 CP_3
resistono all'appello.
L' si costituisce e, per l'ipotesi di accoglimento dell'appello, svolge CP_4
appello incidentale condizionato, chiedendo la condanna degli appellati al pag. 3/9 pagamento dei contributi da determinarsi nei limiti della prescrizione decennale, con le sanzioni maturate e maturande.
Espletato vanamente il tentativo di conciliazione e dato corso all'interrogatorio formale delle parti, all'esito di discussione mediante trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 16 gennaio 2025 la causa
è stata decisa nella camera di consiglio del 21 gennaio 2025 sulla base dei seguenti motivi.
Ω Ω Ω
Parte appellante nel ricorso introduttivo allega che il rapporto con i convenuti non è stato ufficializzato nel periodo dal 11/09/2001 al
09/09/2010 e dal 01/04/2017 al termine del rapporto (31.5.2019); nel periodo intermedio, il rapporto di lavoro risulta ufficializzato nei seguenti termini: dal 10/09/2010 al 31/10/2012 come lavoro subordinato intermittente a tempo indeterminato, per le attività di manicure;
dal
02/11/2012 al 31/12/2015 come lavoro subordinato a tempo determinato con orario parziale verticale sempre per le attività di manicure;
dal
04/01/2016 al 31/03/2017 come lavoro subordinato a tempo indeterminato con orario parziale orizzontale ancora per le attività di estetista.
La ricorrente sostiene di aver lavorato senza soluzione di continuità, percependo una retribuzione fissa ed osservando il seguente orario di lavoro: nel periodo estivo dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20, tutti i giorni esclusi la domenica e il lunedì; nel periodo invernale dal martedì al giovedì dalle 9 alle 18,30 con sosta di mezz'ora e il venerdì e il sabato dalle 9 alle
19,30 con sosta di mezz'ora.
Nell'atto di appello la rinuncia alle domande in relazione al Pt_1
periodo dal 2001 al settembre 2010 sicché, come prontamente rilevato dalla pag. 4/9 controparte, l'accertamento in punto ad insussistenza della subordinazione in relazione a tale periodo risulta passato in giudicato.
A fronte della incontestata (e documentata) regolarizzazione del rapporto nel periodo successivo al settembre 2010, con il primo motivo di appello la sostiene che il giudice avrebbe accertato la natura fittizia dei Pt_1
contratti di lavoro subordinato d'ufficio ed in violazione del principio del contraddittorio e che, viceversa, la presenza di contratti di lavoro subordinato imponeva di dare per provata la subordinazione.
Secondo l'appellante il giudice non poteva indagare la natura (subordinata piuttosto che autonoma) del rapporto ma doveva limitarsi ad accertare la sussistenza del diritto alle differenze retributive per il maggior orario di lavoro dedotto in ricorso.
Articola quindi il primo motivo di appello unicamente sull'esame della questione degli orari di lavoro, osservando che nella memoria di costituzione non esistono specifiche contestazioni in merito all'orario indicato in ricorso.
I convenuti in realtà sin dalla costituzione in primo grado allegano molteplici indici della natura autonoma della collaborazione, affermando in particolare che nel settembre del 2010 vi era stato un accertamento dell'Agenzia delle Entrate, e che siccome la si rifiutava di aprire la Pt_1
partita iva, le parti avevano deciso di regolarizzare il rapporto al solo fine di evitare problemi in caso di controlli;
sostengono che dall'aprile 2017 era cessato il ricorso a tale espediente in quanto la aveva dichiarato di Pt_1
non voler più corrispondere la metà dei contributi previdenziali, sicché su sua richiesta non si era dato più corso alla sottoscrizione di fittizi contratti di lavoro subordinato: parti resistenti sostengono quindi che per l'intero pag. 5/9 periodo dedotto in ricorso difettavano gli indici della subordinazione.
Articolano diversi capitoli di prova per dimostrare che la non Pt_1
voleva vincoli, aveva propri clienti esterni che seguiva andando e venendo dal negozio a sua discrezione, aveva scelto e pagato la strumentazione necessaria ad arredare la cabina di estetista asportandola all'atto della cessazione della collaborazione, pagava un rimborso spese forfettario per l'uso del materiale di consumo e del personale del negozio per la fissazione degli appuntamenti.
Non è quindi fondato il rilievo dall'appellante secondo cui la simulazione del contratto di lavoro subordinato sarebbe stata rilevata d'ufficio in sentenza, con conseguente violazione da parte del Tribunale dell'obbligo di instaurare il previo contraddittorio sul punto, in quanto la simulazione del rapporto di lavoro subordinato è stata tempestivamente dedotta in giudizio in via di eccezione, con puntuale articolazione di allegazioni e richiesta di prova per testi, sicché la questione appartiene al thema disputandum.
Deve inoltre osservarsi che nella sentenza impugnata vengono esaminate analiticamente ed approfonditamente le molteplici deposizioni testimoniali,
e messo in evidenza cosa può ritenersi accertato, ossia: che la ricorrente lavorava nei locali aziendali, utilizzava il personale del negozio per la fissazione, tramite l'utenza telefonica aziendale, della maggior parte degli appuntamenti nell'agenda cartacea e poi nell'apposito software gestionale, nonché la cassa, anche se il pagamento delle prestazioni di estetica avveniva separatamente ed in contanti;
che la ricorrente utilizzava anche gli asciugamani, il cotone e la carta a disposizione delle dipendenti del negozio.
pag. 6/9 Il Tribunale inoltre osserva che se è vero che vi sono testi che hanno confermato la presenza della ricorrente durante l'orario di apertura del negozio, nessuno dei testi è stato in grado di riferire in merito agli accordi tra le parti.
Quanto all'organizzazione del lavoro, dalle deposizioni testimoniali emerge effettivamente quanto evidenziato dal Tribunale, ossia che era la ricorrente a decidere gli appuntamenti ed a non dar loro eventualmente seguito, a sua completa discrezione ed anche a rischio di perdere il cliente;
la Pt_1
inoltre non riceveva ordini e direttive dai titolari del negozio;
non chiedeva il permesso al titolare per andarsene e si autodeterminava per la pausa pranzo;
non svolgeva, al contrario dei dipendenti, attività accessorie come pulire per terra o portare via la spazzatura e non partecipava alle riunioni di staff; si limitava a svolgere, in via esclusiva e senza alternarsi con personale dei convenuti, specifiche prestazioni consistenti in trattamenti estetici;
aveva anche clienti propri che serviva a domicilio ed aveva lavorato per due / tre mesi in un centro di abbronzatura denominato Coka Club, gestito dal cugino, che era posizionato sotto il negozio di parte resistente.
E' risultato infine che la ricorrente utilizzava per i trattamenti estetici i suoi prodotti ed usava in via esclusiva la cabina per lavorare ma anche per intrattenersi con i clienti, conoscenti e familiari;
provvedeva a determinare il prezzo dei trattamenti estetici, che venivano specificati e pagati a parte dai clienti, in contanti e senza rilascio di ricevuta fiscale o scontrino, a differenza dei trattamenti di spettanza del parrucchiere.
L'accertamento dell'insussistenza del vincolo della subordinazione deve pertanto essere confermato, essendo conseguentemente fittizi i rapporti di lavoro subordinato intervenuti tra le parti: accertamento compiuto anche pag. 7/9 nei confronti dell' , in quanto parte del giudizio, ed in applicazione del CP_4
principio di indisponibilità del tipo contrattuale (autonomo/subordinato).
Il primo motivo di appello è pertanto infondato.
Quanto al secondo motivo di appello, con cui si afferma la sussistenza quanto meno della fattispecie di cui all'art. 2 D.lgs. 81/2015 per il periodo non regolarizzato successivo al marzo 2015, erroneamente esclusa dal
Tribunale, deve osservarsi che è pacifico che l'argomento è stato introdotto per la prima volta in sede di discussione nel giudizio di primo grado, ed infatti le controparti eccepiscono trattarsi di fattispecie non tempestivamente dedotta in giudizio.
L'eccezione è fondata, in quanto l'onere di allegazione e prova di chi agisce in giudizio per ottenere l'accertamento della sussistenza della fattispecie di cui l'art. 2 del d.lgs. 81/2015 è diverso da quello di chi agisce per l'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro in quanto l'etero-organizzazione è concetto diverso e distinto dalla etero-direzione.
In particolare, difetta l'esercizio del potere direttivo, disciplinare e di controllo che caratterizzano il rapporto di lavoro subordinato, essendo per contro richiesto che l'attività del collaboratore sia organizzata dal committente nel tempo e nello spazio.
L'appello viene conseguentemente respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo quanto al rapporto processuale tra l'appellante e gli appellati
[...]
Controparte_1 [...]
e considerata anche la disponibilità dei CP_2 CP_3
suddetti ad aderire alla proposta conciliativa formulata dal Collegio, ed a pag. 8/9 proporre all'appellante altresì una ulteriore soluzione conciliativa ancor più favorevole.
Al rigetto dell'appello consegue, ex lege (art. 1, commi 17-18, L.
228/2012), la dichiarazione che l'appellante è tenuto all'ulteriore pagamento di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Le spese di lite tra l'appellante e l' vengono compensate, considerata CP_4
la particolarità della controversia e la contenuta attività difensiva svolta dall'ente previdenziale.
P.Q.M.
Visto l'art. 127 ter c.p.c. respinge l'appello.
Condanna la parte appellante al pagamento, in favore delle parti appellate
, Controparte_1 [...]
e delle spese di lite del presente grado del CP_2 CP_3
giudizio, che liquida in € 9.500,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
Compensa le spese di lite tra l'appellante e l' . CP_4
Dichiara la sussistenza delle condizioni processuali per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 21.1.2025.
La Consigliera est. La Presidente
Maria Grazia Cassia Giuliana Melandri
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO composta da:
Giuliana Melandri Presidente
Paolo Viarengo Consigliere
Maria Grazia Cassia Consigliera rel. all'esito di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 16 gennaio
2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n R.G. 230 /2023 promossa da:
(C.F. , assistita e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. CLAUDIO LALLI ) C.F._2
appellante e
(C.F. Controparte_1
), (C.F. (C.F. P.IVA_1 Controparte_2 C.F._3
) e (C.F. assistiti e
[...] CP_3 CodiceFiscale_4
difesi dall'Avv. LAURA MARCHIO' C.F._5
appellato principale ed incidentale
(C.F. ), assistito e difeso dagli Avv.ti ILARIA CP_4 P.IVA_2
RAFFANTI ( ) e ALBERTO FUOCHI (C.F. C.F._6
C.F._7
appellato/appellante incidentale
OGGETTO: qualificazione CONCLUSIONI: per : come da nota per trattazione scritta. Parte_2
per , Controparte_1 [...]
e come da nota per trattazione scritta. CP_2 CP_3
per : come da memoria di costituzione. CP_4
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 126/2023 pubblicata il 17.5.2023 il Tribunale di Massa ha rigettato il ricorso depositato in data 24.4.2020 da al fine Parte_1
di ottenere l'accertamento del rapporto di lavoro subordinato full time per lo svolgimento di attività di estetista intercorso con la
[...]
già Controparte_1 Controparte_5
dal 10 settembre 2001 al 31.3.2017 ma regolarizzato unicamente
[...]
quale lavoro intermittente dal 10.9.2010 al 31.10.2012 e quale lavoro part time dal 2.11.2012 al 31.12.2015 e dal 4.1.2016 al 31.3.2017; ha rigettato conseguentemente la domanda di condanna della suddetta società (nonché dei soci e (questi ultimi limitatamente al Controparte_2 CP_3
periodo sino al 30.4.2018, data della trasformazione della al Controparte_6
pagamento di differenze retributive commisurate al IV liv. CCNL di settore, inclusi interessi e rivalutazione al 31.1.2020, ed al pagamento dei contributi di legge;
domanda per la quale è stato evocato in giudizio anche l' . CP_4
Il Tribunale ha rigettato anche la domanda subordinata, volta ad ottenere il pagamento di differenze retributive in relazione al solo periodo di lavoro subordinato regolarizzato.
Il Tribunale, all'esito dell'espletata istruttoria, ha accertato l'insussistenza degli indici della subordinazione nonché dei presupposti per la pag. 2/9 collaborazione etero-organizzata ex art. 2 co.
1. D.lgs n. 81/2015 ritenendo la natura autonoma della collaborazione, anche nei periodi di formalizzazione quale lavoro subordinato, non essendo vincolante la qualificazione operata dalle parti a fronte del diverso svolgimento fattuale del rapporto.
Con ricorso depositato in data 04/08/2023 Parte_1
propone appello per i seguenti motivi:
1) il Tribunale ha errato nel ritenere nullo perché in frode alla legge il rapporto di lavoro regolarizzato come subordinato in assenza di domanda di parte;
per detto periodo, dovendosi presumere la subordinazione, la domanda subordinata andava accolta in quanto i maggiori tempi di lavoro erano incontestati, sicché le differenze retributive andavano riconosciute, previa ammissione di CTU per quantificarne l'entità;
2) quanto al periodo non regolarizzato, parte appellante, rinunciata la domanda per il periodo precedente alla prima regolarizzazione
(2001/2010), osserva che in relazione al periodo 1.4.2017 – 31.5.2019 va applicata la normativa sulla subordinazione, vertendosi al più in ipotesi di collaborazione organizzata dal committente ex art. 2 d.lgs. 81/2015; chiede quindi darsi corso a CTU per la quantificazione delle differenze retributive spettanti per il maggior orario di lavoro asseritamente prestato.
, Controparte_1 [...]
e costituiti con difesa congiunta, CP_2 CP_3
resistono all'appello.
L' si costituisce e, per l'ipotesi di accoglimento dell'appello, svolge CP_4
appello incidentale condizionato, chiedendo la condanna degli appellati al pag. 3/9 pagamento dei contributi da determinarsi nei limiti della prescrizione decennale, con le sanzioni maturate e maturande.
Espletato vanamente il tentativo di conciliazione e dato corso all'interrogatorio formale delle parti, all'esito di discussione mediante trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 16 gennaio 2025 la causa
è stata decisa nella camera di consiglio del 21 gennaio 2025 sulla base dei seguenti motivi.
Ω Ω Ω
Parte appellante nel ricorso introduttivo allega che il rapporto con i convenuti non è stato ufficializzato nel periodo dal 11/09/2001 al
09/09/2010 e dal 01/04/2017 al termine del rapporto (31.5.2019); nel periodo intermedio, il rapporto di lavoro risulta ufficializzato nei seguenti termini: dal 10/09/2010 al 31/10/2012 come lavoro subordinato intermittente a tempo indeterminato, per le attività di manicure;
dal
02/11/2012 al 31/12/2015 come lavoro subordinato a tempo determinato con orario parziale verticale sempre per le attività di manicure;
dal
04/01/2016 al 31/03/2017 come lavoro subordinato a tempo indeterminato con orario parziale orizzontale ancora per le attività di estetista.
La ricorrente sostiene di aver lavorato senza soluzione di continuità, percependo una retribuzione fissa ed osservando il seguente orario di lavoro: nel periodo estivo dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20, tutti i giorni esclusi la domenica e il lunedì; nel periodo invernale dal martedì al giovedì dalle 9 alle 18,30 con sosta di mezz'ora e il venerdì e il sabato dalle 9 alle
19,30 con sosta di mezz'ora.
Nell'atto di appello la rinuncia alle domande in relazione al Pt_1
periodo dal 2001 al settembre 2010 sicché, come prontamente rilevato dalla pag. 4/9 controparte, l'accertamento in punto ad insussistenza della subordinazione in relazione a tale periodo risulta passato in giudicato.
A fronte della incontestata (e documentata) regolarizzazione del rapporto nel periodo successivo al settembre 2010, con il primo motivo di appello la sostiene che il giudice avrebbe accertato la natura fittizia dei Pt_1
contratti di lavoro subordinato d'ufficio ed in violazione del principio del contraddittorio e che, viceversa, la presenza di contratti di lavoro subordinato imponeva di dare per provata la subordinazione.
Secondo l'appellante il giudice non poteva indagare la natura (subordinata piuttosto che autonoma) del rapporto ma doveva limitarsi ad accertare la sussistenza del diritto alle differenze retributive per il maggior orario di lavoro dedotto in ricorso.
Articola quindi il primo motivo di appello unicamente sull'esame della questione degli orari di lavoro, osservando che nella memoria di costituzione non esistono specifiche contestazioni in merito all'orario indicato in ricorso.
I convenuti in realtà sin dalla costituzione in primo grado allegano molteplici indici della natura autonoma della collaborazione, affermando in particolare che nel settembre del 2010 vi era stato un accertamento dell'Agenzia delle Entrate, e che siccome la si rifiutava di aprire la Pt_1
partita iva, le parti avevano deciso di regolarizzare il rapporto al solo fine di evitare problemi in caso di controlli;
sostengono che dall'aprile 2017 era cessato il ricorso a tale espediente in quanto la aveva dichiarato di Pt_1
non voler più corrispondere la metà dei contributi previdenziali, sicché su sua richiesta non si era dato più corso alla sottoscrizione di fittizi contratti di lavoro subordinato: parti resistenti sostengono quindi che per l'intero pag. 5/9 periodo dedotto in ricorso difettavano gli indici della subordinazione.
Articolano diversi capitoli di prova per dimostrare che la non Pt_1
voleva vincoli, aveva propri clienti esterni che seguiva andando e venendo dal negozio a sua discrezione, aveva scelto e pagato la strumentazione necessaria ad arredare la cabina di estetista asportandola all'atto della cessazione della collaborazione, pagava un rimborso spese forfettario per l'uso del materiale di consumo e del personale del negozio per la fissazione degli appuntamenti.
Non è quindi fondato il rilievo dall'appellante secondo cui la simulazione del contratto di lavoro subordinato sarebbe stata rilevata d'ufficio in sentenza, con conseguente violazione da parte del Tribunale dell'obbligo di instaurare il previo contraddittorio sul punto, in quanto la simulazione del rapporto di lavoro subordinato è stata tempestivamente dedotta in giudizio in via di eccezione, con puntuale articolazione di allegazioni e richiesta di prova per testi, sicché la questione appartiene al thema disputandum.
Deve inoltre osservarsi che nella sentenza impugnata vengono esaminate analiticamente ed approfonditamente le molteplici deposizioni testimoniali,
e messo in evidenza cosa può ritenersi accertato, ossia: che la ricorrente lavorava nei locali aziendali, utilizzava il personale del negozio per la fissazione, tramite l'utenza telefonica aziendale, della maggior parte degli appuntamenti nell'agenda cartacea e poi nell'apposito software gestionale, nonché la cassa, anche se il pagamento delle prestazioni di estetica avveniva separatamente ed in contanti;
che la ricorrente utilizzava anche gli asciugamani, il cotone e la carta a disposizione delle dipendenti del negozio.
pag. 6/9 Il Tribunale inoltre osserva che se è vero che vi sono testi che hanno confermato la presenza della ricorrente durante l'orario di apertura del negozio, nessuno dei testi è stato in grado di riferire in merito agli accordi tra le parti.
Quanto all'organizzazione del lavoro, dalle deposizioni testimoniali emerge effettivamente quanto evidenziato dal Tribunale, ossia che era la ricorrente a decidere gli appuntamenti ed a non dar loro eventualmente seguito, a sua completa discrezione ed anche a rischio di perdere il cliente;
la Pt_1
inoltre non riceveva ordini e direttive dai titolari del negozio;
non chiedeva il permesso al titolare per andarsene e si autodeterminava per la pausa pranzo;
non svolgeva, al contrario dei dipendenti, attività accessorie come pulire per terra o portare via la spazzatura e non partecipava alle riunioni di staff; si limitava a svolgere, in via esclusiva e senza alternarsi con personale dei convenuti, specifiche prestazioni consistenti in trattamenti estetici;
aveva anche clienti propri che serviva a domicilio ed aveva lavorato per due / tre mesi in un centro di abbronzatura denominato Coka Club, gestito dal cugino, che era posizionato sotto il negozio di parte resistente.
E' risultato infine che la ricorrente utilizzava per i trattamenti estetici i suoi prodotti ed usava in via esclusiva la cabina per lavorare ma anche per intrattenersi con i clienti, conoscenti e familiari;
provvedeva a determinare il prezzo dei trattamenti estetici, che venivano specificati e pagati a parte dai clienti, in contanti e senza rilascio di ricevuta fiscale o scontrino, a differenza dei trattamenti di spettanza del parrucchiere.
L'accertamento dell'insussistenza del vincolo della subordinazione deve pertanto essere confermato, essendo conseguentemente fittizi i rapporti di lavoro subordinato intervenuti tra le parti: accertamento compiuto anche pag. 7/9 nei confronti dell' , in quanto parte del giudizio, ed in applicazione del CP_4
principio di indisponibilità del tipo contrattuale (autonomo/subordinato).
Il primo motivo di appello è pertanto infondato.
Quanto al secondo motivo di appello, con cui si afferma la sussistenza quanto meno della fattispecie di cui all'art. 2 D.lgs. 81/2015 per il periodo non regolarizzato successivo al marzo 2015, erroneamente esclusa dal
Tribunale, deve osservarsi che è pacifico che l'argomento è stato introdotto per la prima volta in sede di discussione nel giudizio di primo grado, ed infatti le controparti eccepiscono trattarsi di fattispecie non tempestivamente dedotta in giudizio.
L'eccezione è fondata, in quanto l'onere di allegazione e prova di chi agisce in giudizio per ottenere l'accertamento della sussistenza della fattispecie di cui l'art. 2 del d.lgs. 81/2015 è diverso da quello di chi agisce per l'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro in quanto l'etero-organizzazione è concetto diverso e distinto dalla etero-direzione.
In particolare, difetta l'esercizio del potere direttivo, disciplinare e di controllo che caratterizzano il rapporto di lavoro subordinato, essendo per contro richiesto che l'attività del collaboratore sia organizzata dal committente nel tempo e nello spazio.
L'appello viene conseguentemente respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo quanto al rapporto processuale tra l'appellante e gli appellati
[...]
Controparte_1 [...]
e considerata anche la disponibilità dei CP_2 CP_3
suddetti ad aderire alla proposta conciliativa formulata dal Collegio, ed a pag. 8/9 proporre all'appellante altresì una ulteriore soluzione conciliativa ancor più favorevole.
Al rigetto dell'appello consegue, ex lege (art. 1, commi 17-18, L.
228/2012), la dichiarazione che l'appellante è tenuto all'ulteriore pagamento di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Le spese di lite tra l'appellante e l' vengono compensate, considerata CP_4
la particolarità della controversia e la contenuta attività difensiva svolta dall'ente previdenziale.
P.Q.M.
Visto l'art. 127 ter c.p.c. respinge l'appello.
Condanna la parte appellante al pagamento, in favore delle parti appellate
, Controparte_1 [...]
e delle spese di lite del presente grado del CP_2 CP_3
giudizio, che liquida in € 9.500,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
Compensa le spese di lite tra l'appellante e l' . CP_4
Dichiara la sussistenza delle condizioni processuali per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 21.1.2025.
La Consigliera est. La Presidente
Maria Grazia Cassia Giuliana Melandri
pag. 9/9