TRIB
Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 03/10/2025, n. 963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 963 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa NA AR, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 2.10.2025, nella causa iscritta al n. 2820 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024
Tra
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv. Gianni Emilio Iacobelli, il quale elegge domicilio P.E.C.: all'indirizzo
-, giusta procura in calce al ricorso;
Email_1 OPPONENTE E in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall' avv. Enza Mascolo, giusta procura generale;
elettivamente domiciliata in Napoli, presso Affari Legali Territoriali Sud, sito alla Piazza Matteotti n.2; OPPOSTO FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.6.2024 ha proposto opposizione avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 190/2024 notificato in data 17.05.2024 con il quale al Rubbo è stato ingiunto di pagare in favore di CP_1 somma di € 20.228,42 in virtù del verbale di conciliazione sindacale sottoscritto tra le parti in data 09.10.2008. Nel merito ha esposto:
-di essere stato assunto da in seguito alla sentenza n. 3058/17 della Corte CP_1 di Appello di Napoli con la quale è stata dichiarata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato intercorso tra il e;
Parte_1 Controparte_1
-di avere stipulato in data del 09.10.200 8un accordo sindacale in quanto terrorizzato dalla possibilità di poter esser licenziato e privato di altri redditi, senza l'assistenza del proprio legale, con rinuncia agli effetti giuridici ed economici disposti in Sentenza nonché ad ogni altra ulteriore pretesa;
-che l'accordo prevedeva in particolare l'obbligo del lavoratore a restituire la somma lorda pari ad euro 50.570,99 , benché di fatto l' avesse corrisposto in favore del CP_2 lavoratore soltanto la somma netta di € 32.362,37;
-che l' accordo è parzialmente nullo ex art.1419 , 2' comma, c.c. nella parte in cui ha previsto, in violazione di norme imperative di legge, come avvalorate da costante giurisprudenza di merito e di legittimità la restituzione delle somme al lordo anzicché al netto, ovvero di quanto effettivamente corrisposto al lavoratore;
-che il Decreto ingiuntivo è palesemente nullo e comunque illegittimo in quanto vengono ingiunte somme, per legge, non dovute all' giammai percepite CP_3 dal lavoratore. Tanto premesso ha chiesto di: “2. previo accertamento della nullità, anche parziale, e/o annullamento dell'atto di transazione del 09.10.2008 accertare e dichiarare l'illegittimità della pretesa azionata dall' e conseguentemente revocare ed CP_2 annullare (e/o comunque rendere inefficace), il Decreto ingiuntivo opposto tenuto conto di quanto effettivamente versato al Sig. dall' e di quanto Parte_1 CP_2 effettivamente restituito dall' dal lavoratore, in ragione del suddetto atto di CP_2 transazione per un importo pari a complessivi euro 30.342,57, come riconosciuto dall' ;
3. in mero subordine, ferma l'illegittimità e comunque annullabilità e/o CP_2 inefficacia dell'Ingiunzione di pagamento, revocato in ogni caso il Decreto ingiuntivo con ogni conseguenza anche in ordine al principio di soccombenza, rideterminare l'importo dovuto dal ricorrente tenuto conto di quanto effettivamente versato al Sig. dall' e di quanto effettivamente restituito dall' in ragione Parte_1 CP_2 CP_2 del suddetto atto di transazione dichiarandosi il ricorrente, sin da ora disponibile a versare, anche banco judicis, la differenza tra quanto effettivamente versato in suo favore e quanto ipoteticamente ancora dovuto all in virtù dell'accordo CP_2 conciliativo, laddove ritenuto parzialmente efficace;
4. Condannare l'opposta Società al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione al sottoscritto avvocato anticipatario”. Si è costituita chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata. CP_1 La causa è stata rinviata per la trattazione nel merito e, data la natura documentale della controversia, è stata rinviata per la discussione. Alla scadenza del termine concesso per il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
*
Al fine di verificare la legittimità dell'opposizione occorre brevemente ripercorrere le vicende che hanno determinato l'odierno giudizio Con Sentenza n. 3058/17 del 17.04.2007, la Corte di Appello di Napoli – sez. Lavoro , dichiarava l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra le parti dal 1.6.2001 e condannava l' a riammettere in servizio il lavoratore con la CP_2 qualifica attribuita al momento della risoluzione del rapporto nonché al pagamento a titolo di risarcimento del danno, di una somma di ammontare pari alle retribuzioni maturate dalla notifica del ricorso in primo grado alla reintegra. In data 14.7.2007 il intimava, pertanto, all'azienda al pagamento entro 10 giorni Pt_1 di € 52.979,11.
con comunicazione del 31.10.2007 invitava il a presentarsi presso CP_1 Pt_1 gli uffici struttura regionale Risorse Umane SUD per il ripristino del rapporto di lavoro e, successivamente, con assegno del 9.1.2008 corrispondeva al ricorrente l'importo di
€. 32.362,37 , a titolo di retribuzioni arretrate. Con comunicazione del 23.9.2008 invitava il ricorrente a presentarsi CP_1 presso la sede dell' di Avellino ai fini della formalizzazione di Parte_2 un verbale di conciliazione avendo il ricorrente aderito a quanto previsto dall'accordo sindacale del 10 luglio 2008 , avente ad oggetto il consolidamento dei rapporti di lavoro degli ex CTD riammessi, attualmente in servizio. In data 09.10.2008 le parti sottoscrivevano un verbale di conciliazione in sede sindacale nel quale era previsto, per quanto qui di interesse, l'obbligo del lavoratore a restituire la somma lorda di € 50.570,99 .
* in tale sede impugna l'accordo sindacale deducendo la nullità parziale ex Parte_1 art.1419 , 2' comma, c.c. nella parte in cui ha previsto, in violazione di norme imperative di legge, la restituzione delle somme al lordo anziché al netto, ovvero di quanto effettivamente corrisposto al lavoratore E' opportuno premettere che il primo comma dell'art. 2113 c.c. (nel testo introdotto dall'art. 6 legge n. 533/1973) sancisce la invalidità delle rinunzie e delle transazioni aventi ad oggetto diritti del lavoratore derivanti da disposizioni inderogabili di legge e dei contratti collettivi;
il secondo comma onera il lavoratore della impugnativa (con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, ai sensi del successivo comma terzo) delle predette rinunzie e transazioni , stabilendo un termine decadenziale di sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o transazione se successiva alla cessazione stessa. La mancata impugnazione della rinunzia o transazione, entro il termine stabilito a pena di decadenza, ne determina la inoppugnabilità, con la conseguenza che l'ordinamento consente una forma indiretta di disposizione dei propri diritti da parte del lavoratore (ritenuta costituzionalmente legittima da Corte Cost. n. 77 del 1974); viene pertanto in rilievo un regime di indisponibilità relativa dei diritti del lavoratore derivanti da disposizioni inderogabili di legge e dei contratti collettivi, attesa l'acquisizione di definitiva validità dell'atto di rinunzia o della transazione conseguente alla mancata impugnativa nel termine decadenziale. La previsione di un onere di impugnativa nel termine decadenziale, inoltre, induce a qualificare in termini di annullabilità ex artt. 1425 e ss c.c. (e non di nullità ex artt. 1418 e ss. c.c.) la invalidità sancita dalla norma in esame, con conseguente irrilevabilità ex officio, prescrizione estintiva quinquennale della relativa azione (una volta impedita la decadenza) e natura costitutiva della sentenza. A tale peculiare regime sono espressamente sottratte le conciliazioni raggiunte in sede giudiziale, sindacale ed amministrativa che il legislatore esclude dalla comminatoria di invalidità (art. 2113 u.c. c.c.); invero, tali conciliazioni sono considerate valide ab origine ancorchè contengano rinunzie a diritti del lavoratore parzialmente indisponibili in quanto in tali casi la volontà del lavoratore è ritenuta adeguatamente "assistita" e la sua posizione adeguatamente protetta nei confronti del datore di lavoro per effetto dell'intervento in funzione garantista di un soggetto terzo (Cass., n. 11107/02; 2244/95). Invero, la ratio di tale deroga risiede, secondo giurisprudenza e dottrina concordi, nella presunzione che l'intervento di soggetti terzi o l'assistenza dell'organizzazione sindacale costituiscano un rimedio adeguato alla debolezza contrattuale ed alla soggezione del lavoratore, escludendosi così ogni rischio di coazione e di approfittamento da parte del datore di lavoro. Tuttavia, per giurisprudenza pacifica, le conciliazioni in esame, pur sottratte all'impugnativa prevista dall'art. 2113 c.c., possono essere oggetto di azione di nullità e/o di annullamento in base alla disciplina comune dei contratti;
pertanto, il lavoratore può chiedere l'annullamento del negozio sostanziale racchiuso nel verbale di conciliazione per incapacità naturale (artt. 1425, II comma e 428 c.c.) o legale (art. 1425 comma I c.c.) ovvero per un vizio della volontà (errore, violenza e dolo ai sensi degli artt. 1427 e ss. c.c.) con l'esclusione del solo errore di diritto relativo alle questioni oggetto di transazione ex art. 1969 c.c.; parimenti, il lavoratore può esperire azione ordinaria di nullità del negozio ai sensi degli artt. 1418 e ss. c.c. (si veda, ad esempio, Cass. n. 1552/84 in una fattispecie di illiceità della causa;
Cass. n. 10056/91 in tema di determinabilità dell'oggetto del negozio transattivo). L'art. 2113 non importa inoppugnabilità in relazione ai motivi di annullamento dei negozi generali (v. anche Cass. Sez. L, Sentenza n. 12929 del 03/12/1991, Rv. 474853- 01, secondo la quale perfino la conciliazione giudiziale in materia di diritti del lavoratore garantiti da disposizioni inderogabili di legge si sottrae all'impugnazione prevista dall'art. 2113 cod. civ., ma non ai mezzi ordinariamente concessi alle parti di un contratto per farne valere i vizi che possono inficiarlo, ivi compresi quelli incidenti sulla formazione del consenso). Cass. Sez. L ord. 9617/2024, in particolare, rileva che "dal combinato disposto dell'art. 2113 c.c. e dell'art. 411 c.p.c. non è dato rinvenire, come viceversa opinato dalla odierna ricorrente, limitazioni attinenti ai motivi di impugnazione da parte del lavoratore del negozio giuridico di rinunzia o transazione;
la disciplina dettata dall'art. 2113 c.c. in tema di rinunzie e transazioni aventi ad oggetto diritti derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti e accordi collettivi rende inoppugnabili tali negozi in caso di conciliazioni avvenute in sede protetta ma non limita in relazione a tale ambito la rilevanza dei vizi della volontà alla base del negozio stipulato".(Cassazione civile sez. lav.,n.20457 del 21/07/2025). Tanto rilevato, la conciliazione raggiunta dalle parti in sede sindacale in data 09.10.2008 in atti, in quanto sottratta alla impugnativa prevista dall'art. 2113 c.c., in quanto valida ab origine ed inoppugnabile ex art. 2113 c.c., può essere soltanto oggetto delle generali azioni di nullità ed annullabilità previste dal diritto comune dei contratti.
*
Tanto premesso il punto 13 del Verbale di Conciliazione prevede che il ricorrente “si obbliga a restituire alla Società gli importi complessivamente liquidati dall'Azienda per i periodi non lavorati pari a Euro 50.570,99…secondo lo specifico piano di rateizzazione condiviso con la società”.
Parte ricorrente deduce che tale clausola dell'accordo transattivo che ha previsto la restituzione dell'intero importo al loro delle ritenute fiscali sarebbe a mente dell'art.1419 , comma 2 , c.c. nulla perché contraria a norme di legge, in particolare all'art.38 del DPR 602/1973 e sue successive modifiche ed integrazioni. A parere della Scrivente, in continuità con quanto già deciso da altri Tribunali, l'opposizione deve essere respinta. Non vi è dubbio che con la suddetta transazione non vengono modificati aspetti afferenti al preesistente rapporto, bensì se ne generano di nuovi, intervenendo sulle condizioni e sulle modalità di restituzione delle somme ivi menzionate, che non hanno più alcun riferimento causale alla retribuzione comprensiva di ritenute. Del resto, come espressamente convenuto dalle stesse parti, il verbale di conciliazione prodotto in atti ha natura di accordo «transattivo generale e novativo» (v. punto 14 terzo capoverso). Esso non è stato impugnato dal lavoratore per vizi del consenso e, stante il suo chiaro suo tenore letterale, non consente interpretazioni diverse laddove stabilisce l'obbligo a carico di quest'ultima di corrispondere al datore di lavoro la somma complessiva di € € 32.362,37 «con la rateizzazione concordata fra le parti». È noto che l'efficacia novativa della transazione presuppone una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall'accordo transattivo, in virtù della quale le obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti devono ritenersi oggettivamente diverse da quelle preesistenti, con la conseguenza che – al di fuori dell'ipotesi in cui sussista un'espressa manifestazione di volontà delle parti in tal senso – il giudice di merito deve accertare se le parti, nel comporre l'originario rapporto litigioso, abbiano inteso o meno addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, costitutivo di autonome obbligazioni, ovvero (Cass. 14/07/2011, n.15444) se esse si siano limitate ad apportare modifiche alle obbligazioni preesistenti senza elidere il collegamento con il precedente contratto, il quale si pone come causa dell'accordo transattivo, che, di regola, non è volto a trasformare il rapporto controverso (Cass. 02.03.2020, n. 5674, in motiv. p. 5). Orbene, nella specie, il verbale di conciliazione non solo costituisce espressamente, come detto, per volontà della stessa parte, un nuovo «accordo generale novativo» (si rammenta all'uopo che con la transazione “generale” le parti in lite chiudono definitivamente ogni contestazione su tutti i loro pregressi rapporti, costituendo una nuova situazione, all'interno della quale non è necessario individuare una concessione in relazione ad ogni singola vicenda implicata nel contratto, potendo la concessione di ciascuna parte tradursi anche nel totale sacrificio di una sola posizione, relativa ad uno dei vari affari coinvolti nel componimento di interessi, v. Cass. n. 5139/2003), ma dà atto, altresì, che quest'ultima (v. punti 2, 3 e 4) rinuncia «agli effetti giuridici ed economici della sentenza di riammissione in servizio», per cui non vengono modificati aspetti afferenti al preesistente rapporto, bensì se ne generano di nuovi intervenendo sulle condizioni e sulle modalità di restituzione delle somme ivi menzionate. Pertanto, una volta riconosciuto l'ammontare del debito quale «liquidato dall' , CP_2 così come concordemente determinato in base al verbale di conciliazione sindacale, non è ammissibile, se non sulla scorta di comprovati dati errati e inesatti, la successiva contestazione della quantificazione (v. sul punto Cass. 11 novembre 2016, n. 23093). E allora non può che concludersi che, nell'ambito della conciliazione, avente come detto carattere transattivo e novativo, le parti erano libere di pattuire, nella loro autonomia, le rispettive controprestazioni, laddove l'importo che il lavoratore si è impegnato a restituire rappresentava, in sostanza, il costo dell'operazione imposto dalla sentenza di primo grado a carico di per l'arco temporale in cui non vi era stata Controparte_1 alcuna prestazione, nessun rapporto lavorativo e nessuna valida posizione contributiva.
In altre parole, nel contemplare l'aliquid datum e aliquid retentum, nel mentre si stabiliva che il dipendente non aveva diritto ad alcuna retribuzione, né ad alcun contributo previdenziale, a carico di per il periodo antecedente la Controparte_1 nuova assunzione, ben potevano i contraenti convenire che, in cambio di un diritto alla assunzione (all'epoca della conciliazione ancora sub iudice), lo stesso lavoratore si obbligasse a corrispondere all'azienda un importo complessivo pari, come detto, al costo dell'operazione imposto dalla sentenza di primo grado. La somma non aveva, quindi, natura retributiva (e/o contributiva), sicché non poteva darsi luogo ad alcuna questione relativa a lordo e netto (cfr., in termini, anche Corte d'Appello di Firenze, sentenza n.421/2017 del 06.04.2017): l'impegno restitutorio assunto nell'accordo concerne piuttosto un importo predeterminato nell'ammontare, senza alcuna specificazione in termini di lordo-netto e, soprattutto, senza alcun riferimento agli oneri previdenziali per il periodo di non lavoro (cfr., Corte d'Appello di Firenze, n. 421/2017, cit.). D'altra parte, in nessuna pattuizione del verbale di conciliazione e neppure nell'allegato piano di rateizzazione viene fatto alcun riferimento a somme corrisposte a titolo retributivo e/o contributivo. Ne consegue l'infondatezza dell'eccezione di nullità non essendo stata violata alcuna norma imperativa. D'altronde siffatto obbligo di restituzione trova piena giustificazione nelle pattuizioni raggiunte tra le parti, nel senso che, a fronte della stabilizzazione del rapporto di lavoro, il ricorrente ha formulato delle rinunce che precludono la possibilità di rivendicare importi connessi alla restituzione delle somme versate da in esecuzione della CP_1 sentenza di riammissione in servizio, e di avanzare rivendicazioni riconducibili al periodo precedente la stipulazione dell'accordo. Il ricorrente, infatti, non solo ha espressamente rinunciato “agli effetti giuridici ed economici della sentenza di riammissione in servizio” e, quindi, a tutto ciò che nella predetta pronuncia gli era stato dalla stessa riconosciuto (tra cui le retribuzioni per i periodi non lavorati) ma anche, in maniera altrettanto esplicita ed inequivoca “ad ogni pretesa e/o vertenza concernente provvedimenti di trasferimento e/o provvisoria applicazione adottati dalla Società in sede di riammissione”, nonché “ad ogni diritto, credito e/o pretesa, anche di carattere risarcitorio derivante e/o comunque connesso/a alle modalità e termini di riammissione come sopra espressamente accettate […]” (cfr. punti 2 e 5 del Verbale di Conciliazione). Pertanto egli ha definitivamente ed espressamente rinunciato a far valere qualsiasi pretesa, diritto e/o domanda (tra cui anche quelle per cui è causa, inclusa la domanda risarcitoria), che tragga origine dal rapporto di lavoro intercorso con nel periodo precedente la data di stipulazione della conciliazione. CP_1
Nel senso dell'inaccoglibilità delle pretese di dipendenti in identiche situazioni di
[...]
si sono espresse anche la Corte d'Appello di Genova (per tutte sent. 174/2013), CP_1 nonché plurimi Tribunali, in funzione di giudice del lavoro. Sulla scorta delle precedenti considerazioni, l'opposizione va rigettata con conferma del decreto ingiuntivo opposto
* Sussistono gravi motivi per la compensazione delle spese stante la natura interpretativa delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 190/2024;
2. compensa le spese. Così deciso in Benevento, il 3.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa NA AR
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa NA AR, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 2.10.2025, nella causa iscritta al n. 2820 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024
Tra
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv. Gianni Emilio Iacobelli, il quale elegge domicilio P.E.C.: all'indirizzo
-, giusta procura in calce al ricorso;
Email_1 OPPONENTE E in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall' avv. Enza Mascolo, giusta procura generale;
elettivamente domiciliata in Napoli, presso Affari Legali Territoriali Sud, sito alla Piazza Matteotti n.2; OPPOSTO FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.6.2024 ha proposto opposizione avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 190/2024 notificato in data 17.05.2024 con il quale al Rubbo è stato ingiunto di pagare in favore di CP_1 somma di € 20.228,42 in virtù del verbale di conciliazione sindacale sottoscritto tra le parti in data 09.10.2008. Nel merito ha esposto:
-di essere stato assunto da in seguito alla sentenza n. 3058/17 della Corte CP_1 di Appello di Napoli con la quale è stata dichiarata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato intercorso tra il e;
Parte_1 Controparte_1
-di avere stipulato in data del 09.10.200 8un accordo sindacale in quanto terrorizzato dalla possibilità di poter esser licenziato e privato di altri redditi, senza l'assistenza del proprio legale, con rinuncia agli effetti giuridici ed economici disposti in Sentenza nonché ad ogni altra ulteriore pretesa;
-che l'accordo prevedeva in particolare l'obbligo del lavoratore a restituire la somma lorda pari ad euro 50.570,99 , benché di fatto l' avesse corrisposto in favore del CP_2 lavoratore soltanto la somma netta di € 32.362,37;
-che l' accordo è parzialmente nullo ex art.1419 , 2' comma, c.c. nella parte in cui ha previsto, in violazione di norme imperative di legge, come avvalorate da costante giurisprudenza di merito e di legittimità la restituzione delle somme al lordo anzicché al netto, ovvero di quanto effettivamente corrisposto al lavoratore;
-che il Decreto ingiuntivo è palesemente nullo e comunque illegittimo in quanto vengono ingiunte somme, per legge, non dovute all' giammai percepite CP_3 dal lavoratore. Tanto premesso ha chiesto di: “2. previo accertamento della nullità, anche parziale, e/o annullamento dell'atto di transazione del 09.10.2008 accertare e dichiarare l'illegittimità della pretesa azionata dall' e conseguentemente revocare ed CP_2 annullare (e/o comunque rendere inefficace), il Decreto ingiuntivo opposto tenuto conto di quanto effettivamente versato al Sig. dall' e di quanto Parte_1 CP_2 effettivamente restituito dall' dal lavoratore, in ragione del suddetto atto di CP_2 transazione per un importo pari a complessivi euro 30.342,57, come riconosciuto dall' ;
3. in mero subordine, ferma l'illegittimità e comunque annullabilità e/o CP_2 inefficacia dell'Ingiunzione di pagamento, revocato in ogni caso il Decreto ingiuntivo con ogni conseguenza anche in ordine al principio di soccombenza, rideterminare l'importo dovuto dal ricorrente tenuto conto di quanto effettivamente versato al Sig. dall' e di quanto effettivamente restituito dall' in ragione Parte_1 CP_2 CP_2 del suddetto atto di transazione dichiarandosi il ricorrente, sin da ora disponibile a versare, anche banco judicis, la differenza tra quanto effettivamente versato in suo favore e quanto ipoteticamente ancora dovuto all in virtù dell'accordo CP_2 conciliativo, laddove ritenuto parzialmente efficace;
4. Condannare l'opposta Società al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione al sottoscritto avvocato anticipatario”. Si è costituita chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata. CP_1 La causa è stata rinviata per la trattazione nel merito e, data la natura documentale della controversia, è stata rinviata per la discussione. Alla scadenza del termine concesso per il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
*
Al fine di verificare la legittimità dell'opposizione occorre brevemente ripercorrere le vicende che hanno determinato l'odierno giudizio Con Sentenza n. 3058/17 del 17.04.2007, la Corte di Appello di Napoli – sez. Lavoro , dichiarava l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra le parti dal 1.6.2001 e condannava l' a riammettere in servizio il lavoratore con la CP_2 qualifica attribuita al momento della risoluzione del rapporto nonché al pagamento a titolo di risarcimento del danno, di una somma di ammontare pari alle retribuzioni maturate dalla notifica del ricorso in primo grado alla reintegra. In data 14.7.2007 il intimava, pertanto, all'azienda al pagamento entro 10 giorni Pt_1 di € 52.979,11.
con comunicazione del 31.10.2007 invitava il a presentarsi presso CP_1 Pt_1 gli uffici struttura regionale Risorse Umane SUD per il ripristino del rapporto di lavoro e, successivamente, con assegno del 9.1.2008 corrispondeva al ricorrente l'importo di
€. 32.362,37 , a titolo di retribuzioni arretrate. Con comunicazione del 23.9.2008 invitava il ricorrente a presentarsi CP_1 presso la sede dell' di Avellino ai fini della formalizzazione di Parte_2 un verbale di conciliazione avendo il ricorrente aderito a quanto previsto dall'accordo sindacale del 10 luglio 2008 , avente ad oggetto il consolidamento dei rapporti di lavoro degli ex CTD riammessi, attualmente in servizio. In data 09.10.2008 le parti sottoscrivevano un verbale di conciliazione in sede sindacale nel quale era previsto, per quanto qui di interesse, l'obbligo del lavoratore a restituire la somma lorda di € 50.570,99 .
* in tale sede impugna l'accordo sindacale deducendo la nullità parziale ex Parte_1 art.1419 , 2' comma, c.c. nella parte in cui ha previsto, in violazione di norme imperative di legge, la restituzione delle somme al lordo anziché al netto, ovvero di quanto effettivamente corrisposto al lavoratore E' opportuno premettere che il primo comma dell'art. 2113 c.c. (nel testo introdotto dall'art. 6 legge n. 533/1973) sancisce la invalidità delle rinunzie e delle transazioni aventi ad oggetto diritti del lavoratore derivanti da disposizioni inderogabili di legge e dei contratti collettivi;
il secondo comma onera il lavoratore della impugnativa (con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, ai sensi del successivo comma terzo) delle predette rinunzie e transazioni , stabilendo un termine decadenziale di sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o transazione se successiva alla cessazione stessa. La mancata impugnazione della rinunzia o transazione, entro il termine stabilito a pena di decadenza, ne determina la inoppugnabilità, con la conseguenza che l'ordinamento consente una forma indiretta di disposizione dei propri diritti da parte del lavoratore (ritenuta costituzionalmente legittima da Corte Cost. n. 77 del 1974); viene pertanto in rilievo un regime di indisponibilità relativa dei diritti del lavoratore derivanti da disposizioni inderogabili di legge e dei contratti collettivi, attesa l'acquisizione di definitiva validità dell'atto di rinunzia o della transazione conseguente alla mancata impugnativa nel termine decadenziale. La previsione di un onere di impugnativa nel termine decadenziale, inoltre, induce a qualificare in termini di annullabilità ex artt. 1425 e ss c.c. (e non di nullità ex artt. 1418 e ss. c.c.) la invalidità sancita dalla norma in esame, con conseguente irrilevabilità ex officio, prescrizione estintiva quinquennale della relativa azione (una volta impedita la decadenza) e natura costitutiva della sentenza. A tale peculiare regime sono espressamente sottratte le conciliazioni raggiunte in sede giudiziale, sindacale ed amministrativa che il legislatore esclude dalla comminatoria di invalidità (art. 2113 u.c. c.c.); invero, tali conciliazioni sono considerate valide ab origine ancorchè contengano rinunzie a diritti del lavoratore parzialmente indisponibili in quanto in tali casi la volontà del lavoratore è ritenuta adeguatamente "assistita" e la sua posizione adeguatamente protetta nei confronti del datore di lavoro per effetto dell'intervento in funzione garantista di un soggetto terzo (Cass., n. 11107/02; 2244/95). Invero, la ratio di tale deroga risiede, secondo giurisprudenza e dottrina concordi, nella presunzione che l'intervento di soggetti terzi o l'assistenza dell'organizzazione sindacale costituiscano un rimedio adeguato alla debolezza contrattuale ed alla soggezione del lavoratore, escludendosi così ogni rischio di coazione e di approfittamento da parte del datore di lavoro. Tuttavia, per giurisprudenza pacifica, le conciliazioni in esame, pur sottratte all'impugnativa prevista dall'art. 2113 c.c., possono essere oggetto di azione di nullità e/o di annullamento in base alla disciplina comune dei contratti;
pertanto, il lavoratore può chiedere l'annullamento del negozio sostanziale racchiuso nel verbale di conciliazione per incapacità naturale (artt. 1425, II comma e 428 c.c.) o legale (art. 1425 comma I c.c.) ovvero per un vizio della volontà (errore, violenza e dolo ai sensi degli artt. 1427 e ss. c.c.) con l'esclusione del solo errore di diritto relativo alle questioni oggetto di transazione ex art. 1969 c.c.; parimenti, il lavoratore può esperire azione ordinaria di nullità del negozio ai sensi degli artt. 1418 e ss. c.c. (si veda, ad esempio, Cass. n. 1552/84 in una fattispecie di illiceità della causa;
Cass. n. 10056/91 in tema di determinabilità dell'oggetto del negozio transattivo). L'art. 2113 non importa inoppugnabilità in relazione ai motivi di annullamento dei negozi generali (v. anche Cass. Sez. L, Sentenza n. 12929 del 03/12/1991, Rv. 474853- 01, secondo la quale perfino la conciliazione giudiziale in materia di diritti del lavoratore garantiti da disposizioni inderogabili di legge si sottrae all'impugnazione prevista dall'art. 2113 cod. civ., ma non ai mezzi ordinariamente concessi alle parti di un contratto per farne valere i vizi che possono inficiarlo, ivi compresi quelli incidenti sulla formazione del consenso). Cass. Sez. L ord. 9617/2024, in particolare, rileva che "dal combinato disposto dell'art. 2113 c.c. e dell'art. 411 c.p.c. non è dato rinvenire, come viceversa opinato dalla odierna ricorrente, limitazioni attinenti ai motivi di impugnazione da parte del lavoratore del negozio giuridico di rinunzia o transazione;
la disciplina dettata dall'art. 2113 c.c. in tema di rinunzie e transazioni aventi ad oggetto diritti derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti e accordi collettivi rende inoppugnabili tali negozi in caso di conciliazioni avvenute in sede protetta ma non limita in relazione a tale ambito la rilevanza dei vizi della volontà alla base del negozio stipulato".(Cassazione civile sez. lav.,n.20457 del 21/07/2025). Tanto rilevato, la conciliazione raggiunta dalle parti in sede sindacale in data 09.10.2008 in atti, in quanto sottratta alla impugnativa prevista dall'art. 2113 c.c., in quanto valida ab origine ed inoppugnabile ex art. 2113 c.c., può essere soltanto oggetto delle generali azioni di nullità ed annullabilità previste dal diritto comune dei contratti.
*
Tanto premesso il punto 13 del Verbale di Conciliazione prevede che il ricorrente “si obbliga a restituire alla Società gli importi complessivamente liquidati dall'Azienda per i periodi non lavorati pari a Euro 50.570,99…secondo lo specifico piano di rateizzazione condiviso con la società”.
Parte ricorrente deduce che tale clausola dell'accordo transattivo che ha previsto la restituzione dell'intero importo al loro delle ritenute fiscali sarebbe a mente dell'art.1419 , comma 2 , c.c. nulla perché contraria a norme di legge, in particolare all'art.38 del DPR 602/1973 e sue successive modifiche ed integrazioni. A parere della Scrivente, in continuità con quanto già deciso da altri Tribunali, l'opposizione deve essere respinta. Non vi è dubbio che con la suddetta transazione non vengono modificati aspetti afferenti al preesistente rapporto, bensì se ne generano di nuovi, intervenendo sulle condizioni e sulle modalità di restituzione delle somme ivi menzionate, che non hanno più alcun riferimento causale alla retribuzione comprensiva di ritenute. Del resto, come espressamente convenuto dalle stesse parti, il verbale di conciliazione prodotto in atti ha natura di accordo «transattivo generale e novativo» (v. punto 14 terzo capoverso). Esso non è stato impugnato dal lavoratore per vizi del consenso e, stante il suo chiaro suo tenore letterale, non consente interpretazioni diverse laddove stabilisce l'obbligo a carico di quest'ultima di corrispondere al datore di lavoro la somma complessiva di € € 32.362,37 «con la rateizzazione concordata fra le parti». È noto che l'efficacia novativa della transazione presuppone una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall'accordo transattivo, in virtù della quale le obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti devono ritenersi oggettivamente diverse da quelle preesistenti, con la conseguenza che – al di fuori dell'ipotesi in cui sussista un'espressa manifestazione di volontà delle parti in tal senso – il giudice di merito deve accertare se le parti, nel comporre l'originario rapporto litigioso, abbiano inteso o meno addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, costitutivo di autonome obbligazioni, ovvero (Cass. 14/07/2011, n.15444) se esse si siano limitate ad apportare modifiche alle obbligazioni preesistenti senza elidere il collegamento con il precedente contratto, il quale si pone come causa dell'accordo transattivo, che, di regola, non è volto a trasformare il rapporto controverso (Cass. 02.03.2020, n. 5674, in motiv. p. 5). Orbene, nella specie, il verbale di conciliazione non solo costituisce espressamente, come detto, per volontà della stessa parte, un nuovo «accordo generale novativo» (si rammenta all'uopo che con la transazione “generale” le parti in lite chiudono definitivamente ogni contestazione su tutti i loro pregressi rapporti, costituendo una nuova situazione, all'interno della quale non è necessario individuare una concessione in relazione ad ogni singola vicenda implicata nel contratto, potendo la concessione di ciascuna parte tradursi anche nel totale sacrificio di una sola posizione, relativa ad uno dei vari affari coinvolti nel componimento di interessi, v. Cass. n. 5139/2003), ma dà atto, altresì, che quest'ultima (v. punti 2, 3 e 4) rinuncia «agli effetti giuridici ed economici della sentenza di riammissione in servizio», per cui non vengono modificati aspetti afferenti al preesistente rapporto, bensì se ne generano di nuovi intervenendo sulle condizioni e sulle modalità di restituzione delle somme ivi menzionate. Pertanto, una volta riconosciuto l'ammontare del debito quale «liquidato dall' , CP_2 così come concordemente determinato in base al verbale di conciliazione sindacale, non è ammissibile, se non sulla scorta di comprovati dati errati e inesatti, la successiva contestazione della quantificazione (v. sul punto Cass. 11 novembre 2016, n. 23093). E allora non può che concludersi che, nell'ambito della conciliazione, avente come detto carattere transattivo e novativo, le parti erano libere di pattuire, nella loro autonomia, le rispettive controprestazioni, laddove l'importo che il lavoratore si è impegnato a restituire rappresentava, in sostanza, il costo dell'operazione imposto dalla sentenza di primo grado a carico di per l'arco temporale in cui non vi era stata Controparte_1 alcuna prestazione, nessun rapporto lavorativo e nessuna valida posizione contributiva.
In altre parole, nel contemplare l'aliquid datum e aliquid retentum, nel mentre si stabiliva che il dipendente non aveva diritto ad alcuna retribuzione, né ad alcun contributo previdenziale, a carico di per il periodo antecedente la Controparte_1 nuova assunzione, ben potevano i contraenti convenire che, in cambio di un diritto alla assunzione (all'epoca della conciliazione ancora sub iudice), lo stesso lavoratore si obbligasse a corrispondere all'azienda un importo complessivo pari, come detto, al costo dell'operazione imposto dalla sentenza di primo grado. La somma non aveva, quindi, natura retributiva (e/o contributiva), sicché non poteva darsi luogo ad alcuna questione relativa a lordo e netto (cfr., in termini, anche Corte d'Appello di Firenze, sentenza n.421/2017 del 06.04.2017): l'impegno restitutorio assunto nell'accordo concerne piuttosto un importo predeterminato nell'ammontare, senza alcuna specificazione in termini di lordo-netto e, soprattutto, senza alcun riferimento agli oneri previdenziali per il periodo di non lavoro (cfr., Corte d'Appello di Firenze, n. 421/2017, cit.). D'altra parte, in nessuna pattuizione del verbale di conciliazione e neppure nell'allegato piano di rateizzazione viene fatto alcun riferimento a somme corrisposte a titolo retributivo e/o contributivo. Ne consegue l'infondatezza dell'eccezione di nullità non essendo stata violata alcuna norma imperativa. D'altronde siffatto obbligo di restituzione trova piena giustificazione nelle pattuizioni raggiunte tra le parti, nel senso che, a fronte della stabilizzazione del rapporto di lavoro, il ricorrente ha formulato delle rinunce che precludono la possibilità di rivendicare importi connessi alla restituzione delle somme versate da in esecuzione della CP_1 sentenza di riammissione in servizio, e di avanzare rivendicazioni riconducibili al periodo precedente la stipulazione dell'accordo. Il ricorrente, infatti, non solo ha espressamente rinunciato “agli effetti giuridici ed economici della sentenza di riammissione in servizio” e, quindi, a tutto ciò che nella predetta pronuncia gli era stato dalla stessa riconosciuto (tra cui le retribuzioni per i periodi non lavorati) ma anche, in maniera altrettanto esplicita ed inequivoca “ad ogni pretesa e/o vertenza concernente provvedimenti di trasferimento e/o provvisoria applicazione adottati dalla Società in sede di riammissione”, nonché “ad ogni diritto, credito e/o pretesa, anche di carattere risarcitorio derivante e/o comunque connesso/a alle modalità e termini di riammissione come sopra espressamente accettate […]” (cfr. punti 2 e 5 del Verbale di Conciliazione). Pertanto egli ha definitivamente ed espressamente rinunciato a far valere qualsiasi pretesa, diritto e/o domanda (tra cui anche quelle per cui è causa, inclusa la domanda risarcitoria), che tragga origine dal rapporto di lavoro intercorso con nel periodo precedente la data di stipulazione della conciliazione. CP_1
Nel senso dell'inaccoglibilità delle pretese di dipendenti in identiche situazioni di
[...]
si sono espresse anche la Corte d'Appello di Genova (per tutte sent. 174/2013), CP_1 nonché plurimi Tribunali, in funzione di giudice del lavoro. Sulla scorta delle precedenti considerazioni, l'opposizione va rigettata con conferma del decreto ingiuntivo opposto
* Sussistono gravi motivi per la compensazione delle spese stante la natura interpretativa delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 190/2024;
2. compensa le spese. Così deciso in Benevento, il 3.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa NA AR