Sentenza 8 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 08/06/2025, n. 543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 543 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 459/2020.
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
- Patrizia Morabito Presidente
- Viviana Cusolito Consigliera
- Nicola Alessandro Vecchio Relatore ed estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 459/2020 R.G. e vertente tra
(C.F. ), con l'avv. SISSI BARONE (C.F. Parte_1 C.F._1
CodiceFiscale_2 Email_1
-appellante- nei confronti di
C.F.-R.I. , già denominata “ Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
, in persona del suo Procuratore p.t. e qui di seguito anche solo “
[...] [...]
”, con l'avv. GIOVANNI DOMENICO TRAVIA (C.F. CP_3
; CodiceFiscale_3 Email_2
(C.F. ), contumace in appello CP_4 C.F._4
-appellati-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 399/2020 del Tribunale di Palmi, pubblicata il
30/06/2020 ed emessa all'esito del giudizio iscritto al n. 826/2016 R.G..
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* * *
Conclusioni delle parti
Come in atti e come da note scritte telematicamente depositate, qui da intendersi integralmente riprodotte, in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
13.02.2025.
* * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.1.- Con atto di citazione ritualmente notificato la parte ha adito il Parte_1
Tribunale di Palmi, instaurando il giudizio di 1° grado (n. 826/2016 R.G.) e ivi in particolare rappresentando che:
(A) in data 9.04.2014 alcuni tecnici di , verificando il misuratore Controparte_2
posto a servizio del suo distributore ENI sito in Rizziconi, riscontravano alcune CP_2
irregolarità nel prelievo di energia elettrica, procedendo alla rimozione del relativo contatore;
(B) tali irregolarità erano tuttavia riconducibili a manomissione effettuata dal
[...]
, il quale aveva effettuato un allaccio abusivo, tramite deviazione collegata a CP_4
monte del misuratore, in favore della propria abitazione, venendo per tale ragione altresì condannato in sede penale (giusta sentenza del Tribunale di Palmi-Sez. Penale del
22.05.2014), essendo stata invece riconosciuta la sua totale estraneità (giusto decreto di archiviazione relativo, invece, alla sua posizione);
(C) il misuratore asportato era stato poi riallacciato solo a seguito di provvedimento ex art. 700 c.p.c. del Tribunale di Palmi del 10.08.2015 (cautela attuata nel settembre 2015 e confermata in sede di reclamo);
(D) tale asportazione, da ritenersi illecita e imputabile a (ex artt. Controparte_2
2043 o comunque 2049 c.c.), gli aveva comportato un danno ingiusto, quantificabile in €
62.498,00, oltre interessi e rivalutazione.
In virtù di ciò tale parte ha domandato al Tribunale di voler condannare la
[...]
al risarcimento di tutti i danni subiti a causa della rimozione del CP_2
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misuratore di corrente in data 9.04.2014, da quantificare in € 62.498,00, oltre interessi e rivalutazione.
I.1.2.- Con comparsa del 26.09.2016 si è poi costituita la (nuova Controparte_1
denominazione assunta da ), sottolineando, in particolare ed ex aliis, Controparte_5
“la estrema genericità della domanda di risarcimento dei danni”, poiché fondata solo su alcune fatture provenienti dalla stessa parte attrice e dunque prive di valenza probatoria, e altresì chiedendo di essere autorizzato al differimento ex art. 269 c.p.c. per la chiamata in causa del terzo al fine di rivalersi ed esercitare nei suoi confronti il CP_4
regresso ex art. 2055 c.c..
I.1.3.- A seguito, poi, dell'autorizzazione e della relativa vocatio il predetto terzo chiamato
, già dichiarato contumace (cfr. verbale del 28.03.2017), si è poi CP_4
costituito con comparsa del 3.06.2019 (venendo conseguentemente revocata la contumacia – cfr. pag. 9, ult. cpv., della sentenza di 1° grado), aderendo alle richieste attoree e chiedendone l'accoglimento.
I.1.4.- All'esito, poi, del giudizio di 1° grado, istruito con le produzioni documentali delle parti e con l'audizione di n. 5 testi [ e all'udienza del Testimone_1 CP_6
3.10.2018, , e all'udienza del 4.06.2019], è Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4
stata emessa la sentenza qui gravata (n. 399/2020 del 30/06/2020), nella quale il Tribunale di prime cure ha:
(a) rigettato la domanda attorea;
(b) condannato attore e terzo chiamato, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta.
I.2.1.- Avverso tale sentenza è stato poi proposto il presente appello (n. 459/2020 R.G.)dalla parte , la quale ha in particolare dedotto: Parte_1
(1) il carattere in re ipsa del danno;
(2) la piena idoneità, in ogni caso e anche considerando l'altrui difetto di contestazione, dei documenti prodotti – i.e. (A) fatture, (B) bonifici e (C) auto-fatturazioni - a dimostrare il danno fatto valere.
[... I.2.2.- Con comparsa del 22.12.2020 si è poi costituita anche in questo grado la
, contestando le avverse prospettazioni e in particolare eccependo CP_3
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l'infondatezza dell'appello, nonché, in via gradata, il proprio diritto di regresso ex art. 2055
c.c. nei confronti del . CP_4
I.2.3.- Non si è invece costituito in questo grado, sebbene regolarmente citato, l'appellato
, conseguentemente dichiarato contumace con provvedimento del 26.- CP_4
29.04.2024, con il quale l'appello è stato altresì contestualmente rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13.02.2025.
I.2.4.- All'esito di quest'ultima udienza e in particolare con provvedimento del 14.02.2025,
l'appello è stato poi definitivamente assegnato a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico.
III.- Ante omnia, occorre precisare che:
(A) non spiega qui specifica rilevanza la circostanza che entrambi i difensori dell'appellante abbiano rinunciato, in momenti diversi, al mandato difensivo (l'avv. ROCCO CARBONE già in data 29.05.2023 – cfr. allegati alla nota di deposito del 30.05.2023 –, con conseguente concentrazione della difesa in capo all'avv. SISSI BARONE, a sua volta tuttavia rinunciante in data 5.02.2024 – cfr. allegati alla nota di deposito sempre del 5.02.2024), considerando il mancato conferimento dell'incarico e del potere rappresentativo ex art. 84 della parte ad alcun altro legale e la conseguente operatività del disposto dell'art. 85 c.p.c., con conseguente conservazione delle funzioni e prerogative difensive, non essendovi alcuna vacatio dello ius postulandi (la cui perdita è correlata solo all'avvenuta sostituzione del procuratore rinunciante), né alcuna cessazione della rappresentanza per tutti gli atti del processo (v., funditus sul tema, già Cass. civ., Sez. Un., 28/10/1995, n. 11303);
(B) “l'ambito della cognizione del giudice d'appello”, poi, “è definito dai motivi di impugnazione formulati e dalle domande ed eccezioni riproposte, e non consiste … in una rinnovata pronuncia sulla domanda giudiziale e sulla intera situazione sostanziale oggetto del giudizio di primo grado” (v., da ultimo e in questi termini, Cass. civ., Sez. un.,
16/02/2023, n. 4835, richiamando Cass. civ., Sez. un., 16/11/2017, n. 27199 e Cass. civ., Sez. un., 21/03/2019, n. 7940), “esplicandosi e consumandosi il diritto di impugnazione con l'atto di appello, il quale fissa i limiti della devoluzione della controversia in sede di gravame” (cfr.
Cass. civ., 24/05/2001, n. 7088), conseguentemente delimitata e circoscritta alle sole questioni
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oggetto di espressa impugnativa, risultando invece ogni ulteriore questione affrontata in prime cure e qui non puntualmente gravata, nonché ivi non espressamente vagliata e in questa sede non esplicitamente riproposta ai sensi dell'art. 346 c.p.c. [apparendo qui opportuno ribadire, considerando il caso di specie (v. supra, sub I.2.3.), che “il principio sancito dall'art. 346
c.p.c. … trova applicazione anche nei riguardi dell'appellato rimasto contumace in sede di gravame, in coerenza con il carattere devolutivo dell'appello, così ponendosi appellato e appellante su un piano di parità – senza attribuirsi alla parte, rimasta inattiva ed estranea alla fase di appello, una posizione sostanzialmente di maggior favore – sì da far gravare su entrambi, e non solo sull'appellante, l'onere di prospettare al giudice del gravame le questioni (domande ed eccezioni in senso stretto) risolte in senso ad essi sfavorevole” (cfr., ex multis, Cass. civ., 12/11/2007, n. 23489)], divenuta ormai definitivamente irretrattabile, poiché passata in giudicato.
IV.- Svolte tali preliminari precisazioni, nel merito l'appello proposto è poi da disattendere, a ciò conseguendo l'integrale conferma della sentenza impugnata.
V.- In quest'ultima, in specie e in ossequio al modulo decisionale della “ragione più liquida”
(cfr. pag. 10, punto I.1., della pronuncia di prime cure), la richiesta di risarcimento attorea è stata respinta per difetto di prova del danno, avendo il Tribunale di prime cure a tal riguardo in particolare evidenziato che, non avendo l'attore sufficientemente assolto al proprio “onere di provare”, “nell'an et quantum debeatur”, “il danno” lamentato e congruamente dimostrato, in specie, “l'esistenza ed entità delle conseguenze pregiudizievoli” asseritamente derivanti
“dai fatti contestati alla convenuta”, ciò di per sé evidentemente precludeva l'accoglimento della domanda risarcitoria avanzata (cfr. pagg. 10-11, punto I.2., della sentenza di 1° grado).
V.1.- In senso contrario a ciò l'appellante ha qui sostenuto, per un verso [v. supra, sub I.2.1., punto (1)], il carattere “in re ipsa” del danno, in quanto derivante da un altrui
“comportamento” illecito e “arbitrario” (cfr. pag. 9, ult. cpv., dell'atto di gravame) e, per altro verso [v. supra, sub I.2.1., punto (2)], la piena sufficienza e idoneità dei riscontri offerti
(fatture, bonifici, auto-fatturazioni) a dimostrare i pregiudizi patiti.
Entrambe tali prospettazioni, come qui di seguito esaminate [v. infra, sub VI.-VII.6.1.], risultano tuttavia da disattendere.
VI.- Quanto al dedotto danno “in re ipsa” [v. supra, sub I.2.1., punto (1)], e dunque di per sé
“immanente alla violazione del diritto”:
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(A) si tratta di prospettazione pacificamente “inaccettabile”, considerando che “il danno oggetto dell'obbligazione risarcitoria aquiliana è esclusivamente il danno conseguenza del fatto lesivo”, sicché, “se sussiste solo il fatto lesivo, ma non vi è un danno-conseguenza, non vi è l'obbligazione risarcitoria”;
(B) non v'è dubbio, infatti e in base alle “distinzione fra evento di danno e danno conseguenza” - che costituisce il “caposaldo della teoria del risarcimento del danno” -, che il danno “non può essere in re ipsa”, “tenuto conto che il danno risarcibile si identifica non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento, ma con le conseguenze di tale lesione”:
“affinché un danno risarcibile vi sia, perfezionandosi così la fattispecie del danno ingiusto”, pertanto, è evidentemente necessario “che al profilo dell'ingiustizia, garantito dalla violazione del diritto, si associ quello del danno conseguenza, e perciò la perdita subita e/o il mancato guadagno che, sulla base del nesso di causalità giuridica, siano conseguenza immediata e diretta dell'evento dannoso”, atteso che “la perdita subita e il mancato guadagno (art. 1223)” “non sono un posterius rispetto al danno ingiusto, ma sono i criteri di determinazione di quest'ultimo, secondo la lettera dell'art. 2056”, da ciò discendendo che “in assenza delle conseguenze previste dall'art. 1223 c.c., non vi è alcuna responsabilità risarcitoria da accertare perché non vi è danno da risarcire”, in quanto, in definitiva, “se non c'è danno conseguenza non c'è danno”;
(C) se pertanto “il danno risarcibile … è sempre un danno conseguenza”, “ciò” evidentemente “comporta che esso”, a prescindere dall'illecito sotteso e dalla sua gravità
(“non essendo” invero “ammissibile la ritenuta esistenza di tale danno … come danno in re ipsa” persino “se conseguente a reato”), “deve essere, anzitutto, allegato e, quindi, provato”,
a ciò conseguendo che “l'attore che domanda il risarcimento del danno” è evidentemente e in ogni caso tenuto non solo a “indicare analiticamente e con rigore” “in cosa è consistito il pregiudizio” e “con quali criteri di calcolo dovrà essere computato”, ma anche, ex art. 2697
c.c., a dimostrarlo, fornendo “elementi certi” comprovanti “la esistenza e l'ammontare del danno”, e dunque “l'utilità patrimoniale” perduta ovvero che “avrebbe conseguito” senz'altro in difetto dell'altrui condotte (secondo la consueta bipartizione danno emergente/lucro cessante), provando, come rammentato in prime cure e al di là dell'illecito, an e quantum delle “conseguenze pregiudizievoli” e delle “perdite” concretamente patite a causa di quest'ultimo [cfr. il dictum nomofilattico di Cass. civ., Sez. un., 15/11/2022, n.
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33645, nonché Cass. civ., 22/01/2024, n. 2203; Cass. civ., 8/03/2018, n. 5613; Cass. civ.,
30/06/2015, n. 13328; Cass. civ., 28/06/2011, n. 14273; Cass. civ., 12/04/2011, n. 8421; Cass. civ., 20/11/2007, n. 24140 e, sul tema ed ex multis, Cass. civ., 9/04/2025, n. 9314; Cass. civ.,
2/04/2025, n. 8758; Cass. civ., 3/02/2025, n. 2525; Cass. civ., 3/12/2015, n. 24632; Cass. civ.,
20/05/2011, n. 11254; Cass. civ., 10/08/2004, n. 15418; Cass. civ., 19/12/2006, n. 27149;
Cass. civ., 10/11/2003, n. 16832; Cass. civ., 13/02/2002, n. 2070; Cass. civ., 29/01/2001, n.
13409; Cass. civ., 17/01/1999, n. 12757; Cass. civ., 3/09/1994, n. 7647].
VII.- Onere probatorio, quest'ultimo, evidentemente insuscettibile di ritenersi qui ottemperato sulla scorta degli elementi in atti [v. supra, sub I.2.1., punto (2)], non potendosi ritenere sufficienti, in particolare e per le complessive ragioni già evidenziate in prime cure e qui da ribadirsi, né le fatture [v. infra, sub VII.1.-VII.2.3.], né i bonifici [v. infra, sub VII.3.-
VII.4.2.], né, infine, le auto-fatturazioni [v. infra, sub VII.5.-VII.6.1.].
VII.1.- Muovendo, in particolare, dalle fatture prodotte sub all. 5 fasc. attoreo di 1° grado e relative, in thesi, al prospettato noleggio del generatore sostitutivo (in seguito alla rimozione di cui al 9.04.2014 – v. supra, sub I.1.1.), il Tribunale di 1° grado ha correttamente evidenziato (cfr. pagg. 11-12, punto A., della pronuncia gravata) sia la loro inidoneità a dimostrare ex se l'effettivo esborso [trattandosi, “in mancanza di una qualsiasi forma di quietanza”, di “semplici documenti fiscali” “privi di valore certificativo dell'eseguito pagamento”], sia l'insufficienza e contraddittorietà delle emergenze istruttorie a tal riguardo
[non avendo tali fatture trovato conferma alcuna neanche tramite i testi, avendo “l'attore” invero “rinunciato”, “significativamente e immotivatamente”, all'escussione del soggetto emittente (i.e. – la cui testimonianza era stata già ammessa con ordinanza Controparte_7
del 7.11.2017 ed effettivamente rinunciato dall'attore, con l'adesione delle altre parti ex art. 245, comma II, c.p.c., all'udienza del 6.11.2019) e avendo uno dei testi esaminati (
[...]
, esaminato all'udienza del 4.06.2019) riferito circostanze confliggenti e Tes_4
incompatibili (avendo esposto di aver provveduto lui, e non già il a noleggiare il CP_7
gruppo elettrogeno, facendo poi riferimento, senza alcuna indicazione quantitativa e temporale, a “bonifici” e “fatture” tuttavia non prodotti e diversi da quelli in atti – “Le fatture che ho emesso e i bonifici che ho ricevuto non sono quelli che mi vengono posti in visione
(all.ti 5 e 7 all'atto di citazione) che si riferiscono ad altra impresa”: cfr. pag. 7 del verbale del 4.06.2019].
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VII.2.- Né, a fronte della (pacifica) decisività di quanto precede, possono evidentemente ritenersi accoglibili le deduzioni dell'odierno appellante [cfr. pagg. 10-15 dell'atto di gravame], il quale ha in particolare invocato la rilevanza probatoria di tali fatture sulla scorta:
(a) della lettera di messa in mora inviata dal CP_7
(b) del principio di non contestazione;
(c) di alcuni precedenti giurisprudenziali valorizzanti le fatture e deponenti, a suo avviso, in senso contrario a quanto statuito in prime cure (cfr. Cass. civ., 19/07/2011, n. 15832; Cass. civ., 19/02/2010, n. 3990; Cass. civ., 7/08/1990, n. 7976; Cass. civ., 1/05/2007, n. 10860;
Cass. civ., 21/10/2019, n. 26801);
VII.2.1.- Quanto al documento richiamato supra, sub VII.2., punto (a), e dunque alla lettera di sollecito trasmessa, per il tramite del suo legale, da un terzo estraneo al giudizio e asseritamente emittente le fatture esibite (all. 6 fasc. attoreo di 1° grado), occorre osservare che:
(A) “le dichiarazioni scritte provenienti da terzi estranei alla lite sui fatti aventi relazione con questa”, come noto [cfr., ex multis, Cass. civ., 23/10/2017, n. 24976, nonché, più di recente,
Cass. civ., 9/03/2020, n. 6650], “non possono esplicare efficacia probatoria nel giudizio se non siano convalidate attraverso la testimonianza”, e dunque sulla scorta di un mezzo istruttorio qui senz'altro non assunto [peraltro, come detto, per espressa determinazione proprio dell'attore: v. supra, sub VII.1., nonché verbale del 6.11.2019 – “l'avv. Carbone rinuncia al teste e chiede un rinvio per la precisazione delle Controparte_7 conclusioni”)];
(B) tale missiva, peraltro e in ogni caso, non può evidentemente ritenersi ex se idonea a dimostrare la tesi attorea, valendo invece solo a confermare che si trattasse mere fatture anticipate, e dunque emesse prima del versamento del corrispettivo (come evidenziato anche dal Tribunale di prime cure – cfr. pag. 11, ult. cpv., della sentenza di 1° grado), il cui effettivo esborso - ovviamente non dimostrato né da tale richiesta di sollecito proprio al pagamento, né da tali fatture anticipate [prive di alcuna “quietanza” e accettazione e pacificamente “non” integranti “prova del danno”, né “delle prestazioni eseguite” (cfr., ex multis, Cass. civ., 28/08/2024, n. 23214; Cass. civ., 12/02/2018, n. 3293; Cass. civ.,
20/7/2015, n. 15176; Cass. n. 15832/2011, cit.)] – non è stato poi neanche aliunde provato dall'attore in prime cure e odierno appellante [v. infra, sub VII.3.].
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VII.2.2.- Quanto poi al prospettato meccanismo di non contestazione [v. supra, sub VII.2., punto (b)], è evidente che esso non possa qui in alcun modo trovare applicazione, considerando, al contempo:
(A) la pacifica non invocabilità di tale principio “in ordine alla sussistenza di un danno”, potendo invero la non contestazione “operare” solo “in relazione a fatti, costitutivi, modificativi o estintivi del diritto azionato (cfr. Cass. n. 17966/2016) e non anche rispetto a fattispecie giuridiche, come l'accertamento del diritto al risarcimento del danno, che richiedono un riscontro sulla condotta, sul nesso di causalità, sull'evento e sul pregiudizio economico, a carattere fortemente valutativo, che devono essere necessariamente ricondotte al thema probandum come disciplinato dall'art. 2697 c.c.” [cfr. Cass. civ., 19/08/2019, n.
21460 e Cass. civ., 28/09/2016, n. 19181];
(B) l'ontologica inapplicabilità del meccanismo ex art. 115 c.p.c., poi, rispetto ai documenti allegati dalle parti [cfr., ex multis, Cass. civ., 1/09/2021, n. 23719; Cass. civ., 5/03/2020, n.
6172; Cass. civ., 9/11/2017, n. 26623; Cass. civ., 22/09/2017, n. 22055; Cass. civ.,
21/06/2016, n. 12748; Cass. civ., 6/04/2016, n. 6606] e in specie rispetto “alla portata dimostrativo-valutativa” delle “fatture commerciali” [il cui mero “richiamo” - a prescindere dal “principio di non contestazione”, che senz'altro “non” può “estendersi” a tale profilo
“dimostrativo-valutativo” - “non” può chiaramente “costituire elemento sufficiente per ritenere provato il quantum” (cfr., da ultimo ed ex aliis, Cass. civ., 23/05/2024, n. 14399;
Cass. civ., 24/01/2024, n. 2356; Cass. civ., 7/11/2023, n. 30936; Cass. civ., 6/07/2023, n.
19102; Cass. civ., 26/06/2023, n. 18221; Cass. civ., 23/03/2023, n. 8347; Cass. civ.,
10/11/2022, n. 33208; Cass. civ., 17/11/2021, n. 35037; Cass. civ., 5/03/2020, n. 6172; Cass. civ., 21/12/2017, n. 30744)];
(C) l'evidente non operatività di un tale principio, ancora, con riguardo a evenienze non riferibili alla parte destinataria dell'allegazione, bensì a un terzo estraneo al giudizio [come appunto nel caso di specie, trattandosi di fatture emesse da un terzo (cfr. ancora all. 5 fasc. attoreo di 1° grado), pacificamente poi neanche esaminato in giudizio proprio per scelta processuale della stessa parte attrice (v. supra, sub VII.1., nonché verbale del 6.11.2019)], essendo pacifico che “l'onere di non contestazione” “non può estendersi” a “una circostanza nota esclusivamente alla attrice e ad un soggetto terzo, rimasto estraneo al giudizio”, in quanto ovviamente non rientrante nella “sfera di diretta conoscibilità da parte della
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convenuta” e dunque nell'onere di contestazione su di essa gravante [cfr., ex multis, Cass. civ., 18/07/2016, n. 14652 e Cass. civ., 13/02/2013, n. 3576, nonché, proprio sul punto, Trib.
Bari, 2/02/2021, n. 361, in Leggi d'Italia.it];
(D) la non ravvisabilità nell'odierna fattispecie, infine e in ogni caso, di alcun chiaro e riconoscibile contegno non contestativo - essendo evidente che, a fronte della mera deduzione attorea, genericamente prospettante la spettanza di un dato quantum, risultava ampiamente sufficiente ad escludere qualsivoglia eventuale “effetto di relevatio ab onere probandi” la replica ex adverso qui compiutamente realizzata [replica fondata sulla “sostanziale mancata prova degli assunti attorei” e comunque “di contenuto tale da investire necessariamente ogni allegazione” avversaria, anche in punto di quantum (avendo la convenuta specificamente e tempestivamente “contesta[to]”, fin dalla propria comparsa di costituzione di 1° grado, anche
“il costo di noleggio del gruppo elettrogeno” nonché il generale difetto di adempimento attoreo all'“onere probatorio” “a supporto della pretesa risarcitoria”, evidenziando che “la pretesa è comunque infondata nel quantum per le già evidenziate carenze di supporto probatorio”: cfr. pagg. 13-17 della comparsa del 26.09.2016), non ricorrendo pertanto alcuna non contestazione, neanche in parte qua, né “argomenti logicamente incompatibili con il disconoscimento dei fatti medesimi” e tali da far ritenere questi ultimi addirittura “pacifici”
(cfr., ex multis ed evidenziando la rigorosa “circolarità” e “proporzionalità” fra gli oneri di allegazione e contestazione, Cass. n. 23214/2024, cit.; Cass. civ., 4/12/2019, n. 31704; Cass. civ., 24/10/2017, n. 25148; Cass. civ., 9/02/2012, n. 1878; Cass. civ., Sez. un., 17/06/2004, n.
11353; Cass. civ., Sez. un., 23/01/2002, n. 761; Cass. civ., 20/10/2000, n. 13904, nonché, nel merito ed ex aliis, Trib. Napoli Nord, 11/10/2023, n. 4035].
VII.2.3.- Quanto, infine, al profilo della giurisprudenza [v. supra, sub VII.2., punto (c)], è evidente che essa non valga a smentire, ma a corroborare ulteriormente le statuizioni di prime cure, atteso che:
(1) anche nelle pronunce menzionate dall'appellante invero si ribadisce il pacifico principio
[affermato innumerevoli volte dalla giurisprudenza di legittimità – cfr., ex multis, Cass. civ.,
29/12/2024, n. 34831; Cass. civ., 12/07/2023, n. 19944; Cass. civ., 12/01/2016, n. 299; Cass. civ., 13/10/2016, n. 20690; Cass. civ., 17/07/2015, n. 15037; Cass. civ., 30/11/2010, n. 24208;
Cass. civ., 28/06/2010, n. 15383; Cass. civ., 20/05/2004, n. 9593] in base al quale “la fattura non ha alcun valore probatorio in sede di giudizio di merito” e “non costituisce prova del
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credito vantato” (cfr. Cass. n. 10860/2007, cit.), trattandosi di un atto di “carattere puramente unilaterale” “che non costituisce un atto scritto avente natura contrattuale” (cfr.
Cass. n. 3990/2010, cit.);
(2) in piena coerenza, poi, con quanto precede, ivi altresì si aggiunge che tale atto -
“puramente unilaterale” e che “non costituisce prova” - può eventualmente spiegare rilievo, ma solo se si tratti di fattura emessa dalla controparte e da quest'ultima non contestata
[come in Cass. n. 26801/2019, cit., e in Cass. n. 15832/2011, cit.], mentre “non può costituire fonte di prova documentale” rispetto a “terzi estranei” [cfr. Cass. n. 7976/1990, cit.], essendo dunque evidente che, vertendosi nel caso di specie in fatture riferibili proprio a terzi estranei
( e non corroborate da alcun altro elemento [neanche dichiarativo (attesa la rinuncia CP_7
al teste e le dichiarazioni, confliggenti con la ricostruzione attorea, rese dal teste CP_7
: v. supra, sub VII.1., nonché verbali del 4.06.2019 e del 6.11.2019)], le Testimone_4
predette fatture - anche alla luce dei principi ribaditi nelle pronunce richiamate dall'appellante
- non possono costituire “fonte di prova documentale”, né “prova del credito vantato”, non avendo, in definitiva, “alcun valore probatorio” ai fini della dimostrazione del danno domandato.
VII.3.- Passando, poi, ai bonifici esibiti sub all. 7 fasc. attoreo di 1° grado, anch'essi asseritamente riguardanti il prospettato noleggio del generatore sostitutivo (in seguito alla rimozione di cui al 9.04.2014 – v. supra, sub I.1.1.), pur in tal caso il Tribunale di prime cure risulta aver del tutto correttamente sottolineato [cfr. pag. 12, punto B., della sentenza di 1° grado] la loro inidoneità e insufficienza probatoria, tanto perché il loro beneficiario risultava pur sempre (riproponendosi pertanto tutte le criticità CP_7 Controparte_8
relative alle fatture – v. supra, sub VII.1.), quanto considerando che non ne risultava dimostrato l'effettivo accredito (risultando meramente “inoltrati” e non sussistendo elementi ulteriori – quali, e.g., e/c ovvero la “conferma testimoniale da parte del beneficiario”).
VII.4.- A fronte di ciò l'appellante, oltre a riportarsi alle deduzioni già svolte (anche in punto di asserita “non contestazione” ex adverso – con meccanismo tuttavia evidentemente neanche in questo caso invocabile per le complessive ragioni già evidenziate supra, sub VII.
2.2. e da intendersi qui integralmente richiamate), si è poi limitato a prospettare che i bonifici prodotti, pur mediante la formula “inoltrati”, varrebbero ad attestare l'effettivo esborso.
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VII.4.1.- E tuttavia, fermo il carattere già di per sé del tutto dirimente delle valutazioni innanzi esposte in ordine al difetto di prova del rapporto contrattuale sotteso [non dimostrato né documentalmente (essendo state prodotte mere fatture non quietanzate: cfr. all. 5 fasc. attoreo di 1° grado), né tramite testi (non essendo stato esaminato il e avendo uno dei CP_7
testi addirittura contraddetto la prospettazione attorea, esponendo di un rapporto non a quest'ultimo, ma a sé riferibile – v. ancora supra, sub VII.1.)], occorre poi rammentare che, come noto, “il pagamento … si perfeziona solo allorché la rimessa entri materialmente nella disponibilità dell'avente diritto e non anche quando (e per il solo fatto che) il debitore abbiainoltrato alla propria banca” il “bonifico” (e ciò persino nel caso in cui “questa abbia dichiarato di avervi dato corso” e dunque a fortiori nei casi, analoghi a quello di specie, in cui una tale dichiarazione non sia stata prodotta), atteso che “il pagamento postula il trasferimento, concretantesi in una traditio, anche se non necessariamente materiale, della somma dovuta dalla sfera patrimoniale del solvens a quella dello accipiens e quindi il conseguimento effettivo da parte di quest'ultimo della disponibilità della somma, effetto che non può ritenersi conseguito, neppure in via presuntiva … ove non risulti che le somme siano state sicuramente incamerate” [cfr., ex multis, Cass. civ., 21/03/2023, n. 8046 e Cass. civ.
10/01/2003, n. 149, nonché Cass. n. 15359/2019; Cass. n. 27520/2008; Cass. n. 10632/1996;
Cass. n. 4910/1982; Cass. n. 4205/1982].
VII.4.2.- In virtù di ciò è del tutto evidente che, al di là delle circostanze genericamente invocate dall'appellante [in punto, e.g., di causale (qui ovviamente irrilevante, non discutendosi della riferibilità di un pagamento all'uno o all'altro rapporto, ma dello stesso perfezionamento di quest'ultimo – v. supra, sub VII.4.1.) ovvero di prospettate (e non documentate) differenze terminologiche fra istituti di credito], nel caso di specie non sia stato affatto dimostrata l'effettiva esecuzione dei pagamenti - pacificamente non provati né dai
“bonifici” prodotti (poiché meramente “inoltrati” e dunque non comprovanti il
“perfezionamento del pagamento”: cfr. Cass. n. 8046/2023, cit., e Cass. n. 149/2003, cit.), né da alcun altro elemento istruttorio (in difetto tanto di riscontri testimoniali, quanto di alcun documento contabile – anche costituito, e.g. e come evidenziato in prime cure, da un e/c attoreo attestante l'addebito e dunque l'effettiva fuoriuscita delle somme) idoneo a corroborare la relativa ricostruzione.
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VII.5.- Venendo, infine, alle auto-fatturazioni prodotte dall'attore con riguardo al gasolio asseritamente impiegato per il funzionamento del generatore sostitutivo [all. 8 fasc. attoreo di
1° grado], anche in quest'ultimo caso il Tribunale risulta aver del tutto correttamente statuito, avendo in particolare condivisibilmente sottolineato [cfr. pag. 13, punto C., della sentenza di
1° grado] la loro insufficienza e inidoneità dimostrativa, tanto considerando la loro natura di mere fatture [e dunque di documenti “non” aventi “valore di prova”], quanto ulteriori ragioni preclusive [risultando “emesse dallo stesso attore che intende avvalersene” – peraltro “senza il conforto dall'estratto autentico delle scritture contabili” - e “non” essendo “corroborate da altri elementi di prova” - “quali il listino prezzi relativo al tipo di gasolio utilizzato”,
“l'avvenuto versamento dell'i.v.a.” ed elementi tali da dimostrare “la congruità dell'importo fatturato (e, quindi, del gasolio utilizzato) rispetto all'effettivo fabbisogno energetico del distributore per il periodo in questione”].
VII.6.- Molteplicità di ragioni, queste ultime, evidentemente poi insuscettibili di essere sovvertite sulla scorta delle deduzioni della parte appellante, invero limitatasi a tal riguardo ad argomentare sulla natura dell'auto-fatturazione come “legittima operazione imponibile”
[profilo tuttavia qui ovviamente del tutto irrilevante, fondandosi il rigetto non già su considerazioni tributarie (evidentemente estranee, del resto, alla cognizione dell'A.G.O.), bensì sulla loro (pacifica) inidoneità dimostrativa] e sulla dedotta “non esosità” degli importi riportati a fronte della continuativa operatività del generatore [deduzione non supportata da alcuna evidenza documentale (trattandosi di mera prospettazione di parte, peraltro genericamente formulata – facendosi riferimento al carattere meramente “plausibile” di un consumo “abbastanza rilevante”: cfr. pag. 18 dell'atto di gravame) e in ogni caso evidentemente insufficiente a superare tutte le ragioni reiettive evidenziate in prime cure
(ciascuna delle quali invero sufficiente, anche di per sé sola, a imporre il rigetto anche della richiesta attorea fondata su tali auto-fatturazioni – essendo evidente che la fattura, che già di per sé “non ha alcun valore probatorio in sede di giudizio di merito”, a fortiori non può valere come “prova del danno” “se proviene dalla stessa parte che intende utilizzarla”, trattandosi in tal caso di “un documento proveniente dalla parte che intenda giovarsene” e che dunque ovviamente “non” può “costitui[r]e prova in favore della parte stessa”: cfr. Cass.
n. 3293/2018, cit., e Cass. n. 15176/2015, cit., nonché, in linea generale, Cass. civ.,
27/04/2016, n. 8290)].
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VII.6.1.- A fronte di ciò, attesa l'evidente correttezza e condivisibilità anche a tal riguardo delle statuizioni di prime cure e l'inaccoglibilità, per converso, delle contestazioni dell'appellante [peraltro non strettamente “correla[t]e”, come evidenziato, allo specifico
“ordito motivazionale” della “decisione di primo grado”, conseguentemente non
“motivatamente sottoposta a critica” e dunque insuscettibile, anche per tale ragione, di essere
“oggetto di una meditata rivisitazione” (cfr., ex aliis, Cass. civ., 5/11/2014, n. 23553 e Cass.,
Sez. un., n. 27199/2017, cit.)], è pacifico che anche tale ultima doglianza, riguardante i documenti prodotti sub all. 8 fasc. attoreo di 1° grado, sia da completamente disattendere.
VIII.- Risultando pertanto le diverse ragioni di censura avanzate dall'appellante globalmente inaccoglibili [v. supra, sub V.-VII.6.1.] e ciò evidentemente valendo ad esaurire l'intera materia del contendere [risultando tale statuizione reiettiva ovviamente integralmente assorbente anche della richiesta della parte appellata ex art. 2055 c.c. (v. supra, sub I.2.2.), poiché espressamente (e altresì logicamente) subordinata alla sola eventualità, qui tuttavia non realizzatasi, di accoglimento dell'altrui gravame (cfr. pag. 19, 2° cpv. – “in via subordinata” e per la “denegata ipotesi in cui la Società convenuta venisse ritenuta responsabile dei danni” -
e pag. 33, ult. punto – “in via gradata”-, della comparsa di costituzione in appello del
22.12.2020)], occorre evidentemente ribadire, come detto [v. supra, sub IV.] e come da dispositivo che segue, il rigetto dell'appello e la conseguente conferma della sentenza impugnata.
IX.- Venendo, infine, al regolamento delle spese di lite, da liquidarsi esclusivamente in relazione al presente grado di giudizio [attesa l'integrale conferma della sentenza di 1° grado e il difetto di alcuno specifico gravame, anche incidentale, con riguardo alle statuizioni ex art. 91 c.p.c. di prime cure, ciò precludendo in questa sede ogni “nuovo regolamento” a tal riguardo: cfr., da ultimo, Cass. civ., 19/12/2024, n. 33412; Cass. civ., 14/10/2024, n. 26623;
Cass. civ., 13/06/2024, n. 16526)], occorre distinguere fra le parti costituite [v. infra, sub
IX.1.] e la parte appellata rimasta contumace [v. infra, sub IX.2.].
IX.1.- Quanto al primo rapporto, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo avendo riguardo:
(A) alle norme del D.M. 55/2014 e ss.mm. (tenendo altresì conto del D.M. 147/2022, da ultimo intervenuto);
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(B) alle voci di compenso dei giudizi innanzi alla Corte d'Appello per domande comprese nello scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00 [così determinato in base al valore della causa, non mutato nel grado di appello (€ 62.498,20)];
(D) alle fasi espletate [ivi compresa quella di trattazione, occorrendo rammentare che “nel giudizio di appello la fase di trattazione è ineludibile e coincide con le attività previste dall'art. 350 c.p.c.” (cfr. Cass. civ., 27/10/2023, n. 29857)] e alla necessità di apportare di tutti gli adeguamenti che si rendono opportuni, a norma dell'art. 4, comma I, D.M. 55/2014, in ragione del carattere documentale della vertenza, del limitato numero di attività svolte
[anche in fase decisionale (deposito di un unico scritto conclusivo) e anche alla luce delle rinunce al mandato dei difensori dell'appellante intervenute già in corso di causa (v. supra, sub III., punto (B))] e del non eccessivo numero e grado di complessità e specificità delle questioni di fatto e di diritto qui trattate (involgenti solo alcuni specifici e circoscritti profili), tutto ciò complessivamente giustificando – in perfetta coerenza e consonanza a quanto già sul punto statuito, del resto, in prime cure (cfr. pag. 13, punto II, della sentenza di 1° grado) - la mancata applicazione dei valori medi dello scaglione di riferimento.
IX.2.- Quanto invece all'appellato rimasto contumace, alcuna statuizione in punto di spese è da adottarsi, non avendo quest'ultimo ovviamente “sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (Cass. n. 16174 del 2018; Cass. n. 17432 del 2011)” (v., da ultimo, Cass. civ.,
15/05/2019, n. 12897) e non trattandosi evidentemente di parte soccombente [essendo rimasta integralmente assorbita, come detto, la domanda di regresso (v. supra, sub VIII.) e non risultando nei confronti di tale parte (già parte del giudizio di 1° grado e dunque qui evocata) né alcuna altra domanda, né alcuna modifica specificamente sfavorevole rispetto alla regolazione di 1° grado].
IX.3.- Trattandosi, infine, di appello proposto dopo il 30 gennaio 2013 (cfr. art. 1, commi 18 e
561, della Legge n. 228 del 2012), occorre dare atto, come in dispositivo, della sussistenza del presupposto processuale di cui alla 1° parte dell'art. 13, c. 1 quater, T.U.S.G. [cfr. Cass. civ.,
Sez. un., 20/02/2020, n. 4315].
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio iscritto al n. 459/2020, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. appello avverso la sentenza n. 399/2020 del
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Tribunale di Palmi, pubblicata il 30/06/2020 ed emessa all'esito del giudizio iscritto al n.
826/2016 R.G., disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1) RIGETTA l'appello e per l'effetto CONFERMA la sentenza impugnata;
2) CONDANNA l'appellante alla refusione delle spese del presente grado di giudizio in favore della parte appellata , spese liquidate in € 7.160,00, oltre Controparte_1
R.S.F. al 15% e oltre C.P.A. e I.V.A. come per legge;
3) NULLA per le spese dell'appellato contumace;
4) DÀ , con riguardo alla parte appellante, della sussistenza del presupposto CP_9 processuale di cui alla 1° parte dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Reggio Calabria, Camera di Consiglio da remoto del 6 giugno 2025.
Il Cons. est. La Presidente
dott. N.A. Vecchio dott.ssa Patrizia Morabito
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