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Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 05/04/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI nella persona del Giudice designato dott. Roberto Colonnello ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta presso il Tribunale di Rieti al n. 1293 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 14 novembre 2024 e vertente
TRA
in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., P. Iva P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Brucchietti del Foro di Rieti, presso il quale è elettivamente domiciliata giusta procura in atti
ATTRICE - OPPONENTE
E
(di seguito: Controparte_1
), C.F. in persona del Team Leader dott. CP_1 P.IVA_2 [...]
nato a Napoli il [...], a [...] abilitato in virtù di procura CP_2 conferita con atto autenticato per notar in data 30 Persona_1 dicembre 2020 rep. 49.482 racc. 22.816 rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Graziani del Foro di Rieti presso il quale è elettivamente domiciliata giusta procura in atti
CONVENUTA – OPPOSTA
sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
1
come da note scritte depositate dalle parti ex art. 127 ter cpc rispettivamente l'11 e il 12 novembre 2024
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione regolarmente notificato alla convenuta indicata in epigrafe, ha introdotto il Parte_1 giudizio di merito avente ad oggetto l'opposizione all'esecuzione che ha fatto seguito alla fase sommaria dell'opposizione già svoltasi ex art. 615, comma 2 c.p.c. dinanzi il giudice dell'esecuzione e conclusasi con l'ordinanza da questo resa l'8 luglio 2020 che aveva denegato la richiesta di sospensione del processo esecutivo rubricato sub R.G.E. 221/2018.
L'attrice, a sostegno della propria opposizione - con la quale ha contestato il diritto di di procedere ad esecuzione forzata nel CP_1 procedimento di esecuzione immobiliare o comunque il diritto di percepire l'importo per come precisato da detta creditrice in detta procedura - ha dedotto ed eccepito:
1) l'inesistenza ab origine di un valido titolo esecutivo o comunque l'”inidoneità e/o l'inefficacia esecutiva dello stesso” in ragione del fatto che il contratto di mutuo dal quale l'allora creditore
[...]
Parte_2
e ora il nuovo titolare del credito , sosteneva essere originato il CP_1 diritto di credito azionato e che essa riteneva integrare l'idoneo titolo esecutivo stragiudiziale sulla base del quale quest'ultima aveva ritenuto di instaurare il processo esecutivo, in realtà non si era mai perfezionato, trattandosi di contratto reale e non essendo mai stata materialmente consegnata ad essa opponente, tuttavia, la cosa mutuata, ovvero il danaro la cui restituzione ora veniva pretesa;
2) l'erroneità dell'importo preteso in via esecutiva in quanto gli interessi moratori previsti nel contratto di mutuo, che pure erano stati conteggiati dalla erano in realtà usurari, con conseguente Pt_2 gratuità del mutuo ex art. 1815, comma 2 c.c.;
2 3) che sussistono gravi elementi di indeterminatezza tali da determinare la nullità dell'intero negozio;
ciò in quanto non era indicato l'Indice Sintetico di Costo (ISC);
4) che era stato previsto un sistema di ammortamento alla francese, che comportava l'illecita capitalizzazione degli interessi;
5) che, a seguito del ricalcolo dei pagamenti effettuato dal proprio consulente contabile e a seguito della loro imputazione al solo capitale mutuato, era risultato che alla data dell'ultimo pagamento effettuato essa opponente aveva versato maggiori somme per € 450.253,28 e quindi il debito residuo risultava essere pari ad € 224.206,96, rendendo di fatto adempiente essa mutuataria, secondo l'ultimo piano di ammortamento rinegoziato, fino al 30.09.2019, con conseguente illegittimità del notificato precetto.
Ha chiesto, quindi:
“ACCERTARE e DICHIARARE, la illegittimità della attivata procedura esecutiva per inesistenza ab origine di titolo esecutivo e/o per inidoneità
e/o inefficacia esecutiva dello stesso, non potendosi configurare valido titolo esecutivo il “Contratto di mutuo” a rogito Notaio Dott.
[...]
Rep. n. 43975, Racc. 14031, per carenza dei requisiti richiesti Per_2 ex art. 474, comma 2, n. 3, c.p.c.;
IN VIA PRINCIPALE:
- ACCERTARE e DICHIARARE che la resistente ha Pt_2 contrattualmente applicato, al predetto contratto di mutuo ipotecario, in violazione della L. n. 108/96, tassi di interessi superiori a quelli soglia:
e per l'effetto:
- ACCERTARE E DICHIARARE applicabile alla fattispecie l'art. 1815, comma 2, c.c. , con riconteggio ed imputazione sia della quota capitale che della quota interessi a decurtazione del capitale;
e per ulteriore effetto:
- ACCERTARE E DICHIARARE che alla data dell'ultimo pagamento effettuato il mutuatario risultava aver versato maggiori somme per €.
450.253,28, con conseguente debito residuo pari ad €. 224.206,96, ciò che rende di fatto adempiente il mutuatario stesso, secondo l'ultimo piano di ammortamento rinegoziato, fino al 30.09.2019, con
3 conseguente illegittimità della decadenza dal beneficio del termine e del successivo precetto;
- IN VIA SUBORDINATA:
- ACCERTARE E DICHIARARE la nullità del “Contratto di mutuo” Rep. n.
43975, Racc. 14031 a rogito Notaio Dott. per Persona_2 indeterminatezza dell'oggetto.
Con vittoria di spese e compensi professionali.” Si è costituita in giudizio Controparte_1
(di seguito anche solo ) la quale ha contestato le avverse CP_1 deduzioni e ha chiesto rigettarsi l'opposizione.
Il giudizio è stato istruito documentalmente.
Il 14.11.2024 la causa è stata trattenuta in decisione previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Tanto premesso, va esaminata con priorità logica la questione sintetizzata supra, sub 1), inerente l'inesistenza del titolo esecutivo di formazione stragiudiziale in ragione della sostenuta (dall'opponente) mancata conclusione del contratto di mutuo.
Muovendo dalla ricostruzione del dato fattuale, va rilevato anzitutto che nel contratto di mutuo (prodotto da parte opponente) stipulato dall'odierna opponente (mutuataria) e l'allora
[...]
Parte_2
(alla cui posizione giuridica è succeduta l'odierna opposta in virtù di una scissione societaria) in data 17.04.2002 questi si davano reciprocamente atto che la seconda aveva corrisposto al primo la somma mutuata e che la mutuataria rilasciava, per ciò, “ampia e definitiva quietanza” (art. 1 del contratto); che immediatamente dopo la somma veniva riconsegnata alla a titolo di deposito cauzionale;
che il depositario Pt_2 era la stessa e che tale deposito cauzionale veniva disposto a Pt_2 garanzia di tutti gli obblighi posti a carico della parte mutuataria, ovvero quello di far iscrivere alla un'ipoteca su determinati immobili a Pt_2 garanzia del credito e, ancora, quello di procurarsi una garanzia fideiussoria.
4 Le parti in tale contratto avevano previsto, poi, che la somma oggetto del deposito cauzionale sarebbe stata svincolata a condizione dell'adempimento da parte del mutuatario di tali obblighi.
Questi essendo i fatti, la questione di diritto che questo Tribunale è chiamato a risolvere è la seguente: se un contratto reale quale è il mutuo, che si perfeziona con la traditio rei, si concluda anche quando il mutuatario non acquisisca la disponibilità materiale, ma solo giuridica, del capitale, e quindi, in sostanza, se possa configurarsi traditio anche quando viene acquisita la disponibilità solo giuridica del danaro.
Orbene, questo Tribunale ritiene che un'interpretazione evolutiva del concetto di realità del contratto imponga di affermare che la consegna idonea a perfezionare il contratto reale di mutuo non vada intesa nei soli termini di materiale e fisica "traditio" del danaro (o di altre cose fungibili), rivelandosi, invero, sufficiente il conseguimento della sua disponibilità giuridica da parte del mutuatario. Tale interpretazione evolutiva scaturisce dalla progressiva dematerializzazione dei valori mobiliari e della loro sostituzione con annotazioni contabili, nonchè delle conseguenze portate dalla normativa antiriciclaggio la quale ha imposto misure normative tese a limitare l'uso di contante nelle transazioni commerciali e che hanno accentuato l'utilizzo di strumenti alternativi al trasferimento di danaro (cfr. al riguardo Cass. Civ. sent. 27/08/2015, n. 17194).
Sulla base di tale esegesi è stato affermato condivisibilmente in giurisprudenza, ad esempio, che “in tema di perfezionamento del contratto, il mutuo è contratto di natura reale che si perfeziona con la consegna di una determinata quantità di danaro (o di altre cose fungibili) ovvero con il conseguimento della giuridica disponibilità di questa da parte del mutuatario;
ne consegue che la "tradito rei" può essere realizzata mediante l'accreditamento in conto corrente della somma mutuata a favore del mutuatario, poiché in tal modo il mutuante crea, con l'uscita delle somme dal proprio patrimonio, un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, irrilevante essendo che le somme stesse siano destinate al ripianamento del saldo negativo del conto stesso” (Tribunale Bologna sez.
III, 11/03/2022, n. 645).
5 È stato così correttamente affermato anche che il deposito della somma mutuata su un libretto di risparmio al portatore – in luogo della consegna materiale del danaro - soddisfi il requisito della realità in quanto in tal caso il danaro è uscito dalla disponibilità del mutuante ed è entrato nel patrimonio del mutuatario (Tribunale Avezzano, sez. I. 17.02.2022, n. 44;
Tribunale Terni, sez. I, 08/06/2020, n. 343).
Del resto, nel momento stesso in cui il danaro mutuato viene conferito su un deposito infruttifero, il mutuatario può dare disposizioni sulle modalità e sui tempi di utilizzo dello stesso (come evidenziato da Tribunale Lecce, sez.
III, sent. 16.12.2021, n. 3416). La costituzione di un deposito cauzionale infruttifero avente ad oggetto il danaro mutuato conferma, d'altra parte,
l'acquisizione da parte del mutuatario della disponibilità dello stesso, atteso che l'istituto di credito viene a trovarsi nel possesso del denaro non già perché non ha provveduto in concreto ad erogare il finanziamento, bensì perché ha acquisito un diverso ed autonomo titolo giuridico, rappresentato appunto dalla garanzia cauzionale provvisoriamente costituita in suo favore dal beneficiario (in tal senso v. anche Tribunale di Roma, sez. IV, sent.
1.10.2020)
Anche nell'ipotesi in cui le parti abbiano inserito nel contratto specifiche pattuizioni consistenti nell'incarico conferito dal mutuatario al mutuante di impiegare la somma mutuata per soddisfare un proprio interesse deve ritenersi che il danaro sia entrato nella disponibilità e nel patrimonio del mutuatario (Tribunale di Pistoia, sez. I, sent. 27.09.2021, n. 774).
Poste tali premesse e rilevato come il principio della equivalenza tra traditio rei e disponibilità giuridica della res sia ormai recepito in giurisprudenza tanto da far parte del diritto vivente, nel caso per cui è processo il contratto reale di mutuo può dirsi sicuramente perfezionato.
Infatti:
- anche a prescindere dal dirimente rilievo per cui il mutuatario ha rilasciato quietanza di ricezione delle somme erogate dalla va Pt_2 evidenziato come il fatto stesso che, contestualmente alla loro ricezione, abbia stipulato con la stessa un contratto di deposito cauzionale (il Pt_2 quale altro non è che un negozio collegato al contratto di mutuo) avente
6 ad oggetto tali somme indica che ne ha potuto negozialmente disporre, impiegandole a scopi di garanzia;
- attraverso la conclusione del contratto di deposito cauzionale, del resto, tali somme sono uscite dalla disponibilità della (che invero, Pt_2 non le ha potute investire o prestare ad altri soggetti).
Nel caso di specie, poi, pur nell'assorbenza delle superiori considerazioni, vi
è da evidenziare – per completezza d'esame - anche ciò: le parti avevano previsto, come sopra indicato, anche che tali somme sarebbero state svincolate dal deposito e consegnate (anche) materialmente alla parte mutuataria alla ricorrenza di determinati eventi che costituivano oggetto di condizioni, ovvero l'iscrizione di ipoteca su determinati immobili destinati a garanzia da parte della e la conclusione di un contratto di fideiussione Pt_2 con soggetto terzo.
Orbene, l'opponente non ha mai contestato l'avveramento degli eventi oggetto di tali condizioni, né ha mai dedotto che la somma mutuata non gli sia stata consegnata, anche materialmente, in un momento alla stipula del contratto di mutuo.
3. Chiarito che il contratto di mutuo si è perfezionato e che esso nel caso di specie costituisce titolo esecutivo stragiudiziale (ciò in quanto la volontà delle parti e la traditio rei sono consacrate in atto pubblico ex art. 474, comma 2, n. 3 cpc), va ora esaminata la questione prospettata dall'opponente, e sopra sintetizzata sub § 1, n. 2), inerente la presunta usurarietà degli interessi moratori pattuiti, con conseguente asserita necessità di ricalcolare l'importo da restituire alla in ragione Pt_2 dell'esigenza di scomputare la quota corrispondente agli interessi medesimi, giusta il disposto dell'art. 1815, comma 2 c.c.
Vero è, a tal riguardo, che la disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori.
Le Sezioni Unite (Cass. SS.UU., sent. 19597/2020) hanno invero chiarito che, alla luce delle rationes legis sottese alla disciplina antiusura (quali la tutela del fruitore del finanziamento, la repressione della criminalità economica, la direzione del mercato creditizio e la stabilità del sistema bancario) ed in particolare dell'esigenza di piena tutela del soggetto
7 debitore, il concetto di interesse usurario e la relativa disciplina repressiva non possono dirsi estranei all'interesse moratorio.
Tutela che, ad avviso del Collegio, non sarebbe adeguata se fosse solo consentito il ricorso allo strumento di cui all'art. 1384 cod. civ. (riduzione della penale ad equità) come sostenuto dai fautori delle tesi restrittive per le quali solo gli interessi corrispettivi erano assoggettati alla disciplina antiusura: questa soluzione infatti non solo potrebbe dare adito ad applicazioni differenti sul piano nazionale, ma anche, verosimilmente, condurre al mero abbattimento dell'interesse pattuito al tasso soglia.
Per le Sezioni Unite sussiste, invece, l'esigenza primaria di non lasciare il debitore alla mercé del finanziatore: il quale ultimo, se è subordinato al rispetto del limite della soglia usuraria quando pattuisce i costi complessivi del credito, non può dirsi immune dal controllo quando, scaduta la rata o decorso il termine pattuito per la restituzione della somma, il denaro non venga restituito e siano applicati gli interessi di mora, alla cui misura l'ordinamento (cfr. art. 41 Cost.) e la disciplina ad hoc dettata dal legislatore ordinario non restano indifferenti.
La disciplina antiusura, in sostanza, intende sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi, convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, inclusi gli interessi moratori che sono comunque convenuti e costituiscono un possibile debito per il finanziato: se i primi considerano il presupposto della puntualità dei pagamenti dovuti, i secondi incorporano l'incertus an e l'incertus quando del pagamento, trasformandosi il meccanismo tecnico- giuridico da quello del termine a quello della condizione, e dunque anche tale costo deve soggiacere ai limiti antiusura.
Chiarita, dunque, l'assoggettabilità del tasso di mora alla disciplina antiusura, nell'individuazione dei tassi soglia deve farsi riferimento ai
Decreti ministeriali cui è dalla legge (art. 644 cpc e L. n. 108/1996) demandata l'individuazione dei tassi soglia stessi, come vigenti al momento del contratto. A tal riguardo le chiamate Sezioni Unite hanno chiarito che, qualora il D.M. di riferimento contenga anche l'indicazione del tasso di mora medio applicato dagli operatori, sebbene indicato
8 separatamente dal in aderenza al principio di simmetria già CP_3 espresso nella precedente sentenza n. 16303 del 2018 con riferimento alle commissioni di massimo scoperto, di questo tasso medio di mora debba pure tenersi conto nell'individuazione della soglia limite per gli interessi moratori. Se, al contrario, il D.M. di riferimento non rechi neppure l'indicazione della maggiorazione media degli interessi moratori, allora ai fini dell'individuazione del tasso soglia resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato.
Tanto chiarito, va rilevato che nel contratto di mutuo (prodotto da parte opponente) stipulato il 17.04.2002 le parti avevano previsto all'art. 5 che gli interessi moratori (da applicare, quindi, in caso di inadempimento) sarebbero stati quantificati muovendo dai tassi globali medi rilevati trimestralmente nei decreti ministeriali, previo loro aumento della metà e previo arrotondamento in difetto di cinque centesimi. Dunque tale clausola, mediante il rinvio al tasso soglia, non solo ha limitato il tasso ad un valore non superiore ad esso nel momento genetico del rapporto (che è l'unico che rileverebbe, in astratto, ai fini della disciplina antiusura), ma anche in ogni momento del periodo di esecuzione del contratto, ponendo un limite ai tassi variabili pattuiti, costruiti sugli indici mutevoli nel corso del tempo.
Chiarito, dunque, che la clausola del contratto, così formulata, non è nulla, al più l'attrice avrebbe potuto lamentare l'infondatezza della richiesta della di corresponsione di interessi moratori in misura Pt_2 superiore a quelli che sarebbero stati calcolati arrestandosi al tasso soglia in quanto, in ipotesi, non fondata sulla predetta clausola, che fissa il detto limite (sì da trattarsi, in sostanza, di una prestazione patrimoniale non oggetto di un obbligo di pagamento per essere questo, a sua volta, privo di fonte).
Trattasi, dunque, di una domanda diversa, che non è stata proposta e che quindi non è oggetto del thema decidendum, la quale, oltre ad essere caratterizzata da diverso petitum, avrebbe dovuto poggiarsi su una causa petendi diversa: l'allegazione dell'importo preteso dalla Pt_2 proprio e solo a titolo di interessi moratori, dell'importo sulla base del quale tali interessi erano stati calcolati in percentuale, dell'arco
9 temporale di maturazione degli interessi calcolati dalla sì da Pt_2 consentire di verificare se questa, nel pretendere un determinato importo a titolo di interessi, avesse o no calcolato quest'ultimo sulla base di un tasso non superiore a quello soglia (come del resto pattuito anche nel contratto di mutuo) o superiore ad esso e, come tale, indebito e dunque suscettibile di ripetizione .
4. Passando ora ad esaminare l'eccezione di indeterminatezza sollevata dall'opponente (sintetizzata supra, § 1, n. 3) asseritamente dovuta alla mancata indicazione dell“'ISC” nel contratto [cui è equiparabile il
TAEG] la giurisprudenza ha da tempo condivisibilmente chiarito che tale indicatore “non rappresenta un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto;
esso è previsto solo a fini pubblicitari e di trasparenza, cosicché la sua erronea indicazione non incide sulla validità delle clausole contrattuali, ma può al massimo rilevare sotto il profilo della responsabilità della banca e del risarcimento dei danni qualora ne vengano dedotti gli elementi costitutivi” (così Trib.
Civitavecchia, sent. 31 maggio 2023, n. 624; ma v. anche, ex plurimis, Trib.
Bergamo, sent. 3 marzo 2023, n. 419; Trib. Modena, sente. 258/2023; Trib.
Lamezia Terme, sent. 22/2023; Corte App. Venezia, sent. 1369/2022; Trib.
Roma, sent. 15480/2020, che rileva che “'ISC non rappresenta una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, svolgendo unicamente una funzione informativa finalizzata a porre il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima Par di accedervi. L'erronea quantificazione del , quindi, non potrebbe comportare una maggiore onerosità del finanziamento”.
Dunque non trova applicazione nel caso di specie l'art. 117 T.U.B. e dunque il costo del mutuo non deve essere ricalcolato sulla base di tale norma come pretende l'opponente.
5. Con riferimento, infine, alla doglianza inerente la nullità della asserita determinazione contrattuale di interessi anatocistici in ragione della previsione, nel contratto di mutuo, del sistema di ammortamento alla francese, si osserva quanto segue.
Va ricordato, al riguardo, che il piano di ammortamento alla francese è caratterizzato dal fatto che il rimborso del capitale e degli interessi avviene
10 secondo un piano che prevede il pagamento del debito a "rate costanti" comprensive di una quota capitale (crescente) e di una quota interessi
(decrescente). Il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi, calcolati sin da subito sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota interessi. I matematici finanziari hanno chiarito che il piano di ammortamento in questione si sviluppa a partire dal calcolo della quota interessi e deducendo per differenza la quota capitale e non viceversa.
Il rimborso delle frazioni di capitale conglobate nella rata in scadenza produce l'abbattimento del capitale (debito) residuo e la riduzione del montante sul quale sono calcolati gli interessi (maturati nell'anno), determinando così la progressiva diminuzione della quota (della rata successiva) ascrivibile agli interessi e il corrispondente aumento della quota ascrivibile a capitale e così via.
Tanto chiarito, deve anzitutto rilevarsi che non è configurabile un effetto anatocistico derivante dalla fisiologia dei rapporti di mutuo a restituzione frazionata, riferendosi il divieto ex art. 1283 c.c. (comunque superabile alle condizioni ivi previste) al momento patologico del rapporto, cioè alla pattuizione (anticipata) avente ad oggetto la produzione di interessi su interessi "scaduti" cioè non pagati alla scadenza, mentre nel contratto di mutuo le rate sono esigibili a determinate scadenze, tanto da non potersi discorrere, nella fisiologia del rapporto contrattuale, di interessi scaduti.
Anche se si volesse prescindere da tale dirimente considerazione, dovrebbe rilevarsi come l'utilizzo del sistema di ammortamento cd. "alla francese" non comporti automaticamente un effetto anatocistico (nel senso che deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia di per sé il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo).
Una opposta conclusione non potrebbe argomentarsi rilevando semplicemente che nel mutuo "alla francese" la capitalizzazione avviene in regime "composto", che è una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non
11 (necessariamente) su altri interessi ma sul capitale (debito) residuo, né destinati (necessariamente) a generare a loro volta (diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo (quantomeno nel regime di ammortamento "alla francese" standard e nella dinamica fisiologica del rapporto).
Dunque la effettiva produzione di un vietato effetto anatocistico può dipendere di volta in volta dal singolo contratto, che va esaminato in concreto.
Per ciò, la deduzione di una parte circa l'effetto anatocistico non potrebbe essere fondata sulla mera allegazione del tipo di ammortamento (“alla francese”, appunto), ma deve essere accompagnata da specifiche deduzioni ed argomentazioni volte a dimostrare l'avvenuta concreta produzione, nella specie, di un tale risultato (Cass. n. 13144/2023; Cass.,
SS.UU, sent. n. 15130/2024). Nel caso di specie l'opponente, oltre ad indicare che il contratto di mutuo dalla stessa concluso prevedeva un ammortamento alla francese, non ha offerto – neppure attraverso il rinvio al contenuto della relazione tecnica del proprio consulente – alcuna deduzione in ordine ai calcoli effettuati che, nello specifico caso in esame, darebbero conto della produzione di interessi calcolati su altri interessi.
Neppure il prospetto dei calcoli allegato alla relazione del consulente di parte dà conto del calcolo degli interessi anatocistici, né specifica quali sono gli importi che sarebbero stati pretesi dalla a tale titolo. Al riguardo Pt_2 la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che "non può ritenersi sufficientemente specifica la censura sollevata denunciando soltanto, e del tutto astrattamente, la pretesa realizzazione, mediante l'utilizzo del sistema di ammortamento cd. "alla francese", di un risultato anatocistico, senza che tale asserzione sia accompagnata da specifiche deduzioni ed argomentazioni volte a dimostrare l'avvenuta concreta produzione, nella specie, di un tale risultato” (Cass. n. 13144/2023).
6. Conseguentemente è infondata la deduzione inerente l'insussistenza dei presupposti per la decadenza di esso opponente dal beneficio del termine che aveva reso esigibile da parte della Banca il credito avente ad oggetto il capitale mutuato nella sua integralità e dunque è infondata anche
12 la censura inerente l'illegittimità dell'atto di precetto per aver intimato il pagamento di un importo in ragione di una sua asserita inesigibilità.
7. L'opposizione all'esecuzione, pertanto, deve essere in toto rigettata.
8. Le spese di lite inerenti il presente giudizio di merito devono essere compensate in quanto le argomentazioni difensive spiegate da parte opposta sono risultate generiche, inconferenti, evasive rispetto al contenuto dei motivi di opposizione all'esecuzione, con la conseguenza che la loro efficacia processuale è del tutto equiparabile ad una mancata costituzione.
Ferme le spese già liquidate dal giudice dell'esecuzione all'esito della fase sommaria dell'opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o ritenuta assorbita, così provvede:
1) rigetta, in quanto infondata, l'opposizione all'esecuzione proposta ex art. 615, comma 2 c.p.c. da e, Parte_1 per l'effetto, tutte le domande da questo proposte;
2) spese del presente giudizio di merito integralmente compensate.
Rieti, 4 aprile 2025
IL GIUDICE dott. Roberto Colonnello
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI nella persona del Giudice designato dott. Roberto Colonnello ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta presso il Tribunale di Rieti al n. 1293 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 14 novembre 2024 e vertente
TRA
in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., P. Iva P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Brucchietti del Foro di Rieti, presso il quale è elettivamente domiciliata giusta procura in atti
ATTRICE - OPPONENTE
E
(di seguito: Controparte_1
), C.F. in persona del Team Leader dott. CP_1 P.IVA_2 [...]
nato a Napoli il [...], a [...] abilitato in virtù di procura CP_2 conferita con atto autenticato per notar in data 30 Persona_1 dicembre 2020 rep. 49.482 racc. 22.816 rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Graziani del Foro di Rieti presso il quale è elettivamente domiciliata giusta procura in atti
CONVENUTA – OPPOSTA
sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
1
come da note scritte depositate dalle parti ex art. 127 ter cpc rispettivamente l'11 e il 12 novembre 2024
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione regolarmente notificato alla convenuta indicata in epigrafe, ha introdotto il Parte_1 giudizio di merito avente ad oggetto l'opposizione all'esecuzione che ha fatto seguito alla fase sommaria dell'opposizione già svoltasi ex art. 615, comma 2 c.p.c. dinanzi il giudice dell'esecuzione e conclusasi con l'ordinanza da questo resa l'8 luglio 2020 che aveva denegato la richiesta di sospensione del processo esecutivo rubricato sub R.G.E. 221/2018.
L'attrice, a sostegno della propria opposizione - con la quale ha contestato il diritto di di procedere ad esecuzione forzata nel CP_1 procedimento di esecuzione immobiliare o comunque il diritto di percepire l'importo per come precisato da detta creditrice in detta procedura - ha dedotto ed eccepito:
1) l'inesistenza ab origine di un valido titolo esecutivo o comunque l'”inidoneità e/o l'inefficacia esecutiva dello stesso” in ragione del fatto che il contratto di mutuo dal quale l'allora creditore
[...]
Parte_2
e ora il nuovo titolare del credito , sosteneva essere originato il CP_1 diritto di credito azionato e che essa riteneva integrare l'idoneo titolo esecutivo stragiudiziale sulla base del quale quest'ultima aveva ritenuto di instaurare il processo esecutivo, in realtà non si era mai perfezionato, trattandosi di contratto reale e non essendo mai stata materialmente consegnata ad essa opponente, tuttavia, la cosa mutuata, ovvero il danaro la cui restituzione ora veniva pretesa;
2) l'erroneità dell'importo preteso in via esecutiva in quanto gli interessi moratori previsti nel contratto di mutuo, che pure erano stati conteggiati dalla erano in realtà usurari, con conseguente Pt_2 gratuità del mutuo ex art. 1815, comma 2 c.c.;
2 3) che sussistono gravi elementi di indeterminatezza tali da determinare la nullità dell'intero negozio;
ciò in quanto non era indicato l'Indice Sintetico di Costo (ISC);
4) che era stato previsto un sistema di ammortamento alla francese, che comportava l'illecita capitalizzazione degli interessi;
5) che, a seguito del ricalcolo dei pagamenti effettuato dal proprio consulente contabile e a seguito della loro imputazione al solo capitale mutuato, era risultato che alla data dell'ultimo pagamento effettuato essa opponente aveva versato maggiori somme per € 450.253,28 e quindi il debito residuo risultava essere pari ad € 224.206,96, rendendo di fatto adempiente essa mutuataria, secondo l'ultimo piano di ammortamento rinegoziato, fino al 30.09.2019, con conseguente illegittimità del notificato precetto.
Ha chiesto, quindi:
“ACCERTARE e DICHIARARE, la illegittimità della attivata procedura esecutiva per inesistenza ab origine di titolo esecutivo e/o per inidoneità
e/o inefficacia esecutiva dello stesso, non potendosi configurare valido titolo esecutivo il “Contratto di mutuo” a rogito Notaio Dott.
[...]
Rep. n. 43975, Racc. 14031, per carenza dei requisiti richiesti Per_2 ex art. 474, comma 2, n. 3, c.p.c.;
IN VIA PRINCIPALE:
- ACCERTARE e DICHIARARE che la resistente ha Pt_2 contrattualmente applicato, al predetto contratto di mutuo ipotecario, in violazione della L. n. 108/96, tassi di interessi superiori a quelli soglia:
e per l'effetto:
- ACCERTARE E DICHIARARE applicabile alla fattispecie l'art. 1815, comma 2, c.c. , con riconteggio ed imputazione sia della quota capitale che della quota interessi a decurtazione del capitale;
e per ulteriore effetto:
- ACCERTARE E DICHIARARE che alla data dell'ultimo pagamento effettuato il mutuatario risultava aver versato maggiori somme per €.
450.253,28, con conseguente debito residuo pari ad €. 224.206,96, ciò che rende di fatto adempiente il mutuatario stesso, secondo l'ultimo piano di ammortamento rinegoziato, fino al 30.09.2019, con
3 conseguente illegittimità della decadenza dal beneficio del termine e del successivo precetto;
- IN VIA SUBORDINATA:
- ACCERTARE E DICHIARARE la nullità del “Contratto di mutuo” Rep. n.
43975, Racc. 14031 a rogito Notaio Dott. per Persona_2 indeterminatezza dell'oggetto.
Con vittoria di spese e compensi professionali.” Si è costituita in giudizio Controparte_1
(di seguito anche solo ) la quale ha contestato le avverse CP_1 deduzioni e ha chiesto rigettarsi l'opposizione.
Il giudizio è stato istruito documentalmente.
Il 14.11.2024 la causa è stata trattenuta in decisione previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Tanto premesso, va esaminata con priorità logica la questione sintetizzata supra, sub 1), inerente l'inesistenza del titolo esecutivo di formazione stragiudiziale in ragione della sostenuta (dall'opponente) mancata conclusione del contratto di mutuo.
Muovendo dalla ricostruzione del dato fattuale, va rilevato anzitutto che nel contratto di mutuo (prodotto da parte opponente) stipulato dall'odierna opponente (mutuataria) e l'allora
[...]
Parte_2
(alla cui posizione giuridica è succeduta l'odierna opposta in virtù di una scissione societaria) in data 17.04.2002 questi si davano reciprocamente atto che la seconda aveva corrisposto al primo la somma mutuata e che la mutuataria rilasciava, per ciò, “ampia e definitiva quietanza” (art. 1 del contratto); che immediatamente dopo la somma veniva riconsegnata alla a titolo di deposito cauzionale;
che il depositario Pt_2 era la stessa e che tale deposito cauzionale veniva disposto a Pt_2 garanzia di tutti gli obblighi posti a carico della parte mutuataria, ovvero quello di far iscrivere alla un'ipoteca su determinati immobili a Pt_2 garanzia del credito e, ancora, quello di procurarsi una garanzia fideiussoria.
4 Le parti in tale contratto avevano previsto, poi, che la somma oggetto del deposito cauzionale sarebbe stata svincolata a condizione dell'adempimento da parte del mutuatario di tali obblighi.
Questi essendo i fatti, la questione di diritto che questo Tribunale è chiamato a risolvere è la seguente: se un contratto reale quale è il mutuo, che si perfeziona con la traditio rei, si concluda anche quando il mutuatario non acquisisca la disponibilità materiale, ma solo giuridica, del capitale, e quindi, in sostanza, se possa configurarsi traditio anche quando viene acquisita la disponibilità solo giuridica del danaro.
Orbene, questo Tribunale ritiene che un'interpretazione evolutiva del concetto di realità del contratto imponga di affermare che la consegna idonea a perfezionare il contratto reale di mutuo non vada intesa nei soli termini di materiale e fisica "traditio" del danaro (o di altre cose fungibili), rivelandosi, invero, sufficiente il conseguimento della sua disponibilità giuridica da parte del mutuatario. Tale interpretazione evolutiva scaturisce dalla progressiva dematerializzazione dei valori mobiliari e della loro sostituzione con annotazioni contabili, nonchè delle conseguenze portate dalla normativa antiriciclaggio la quale ha imposto misure normative tese a limitare l'uso di contante nelle transazioni commerciali e che hanno accentuato l'utilizzo di strumenti alternativi al trasferimento di danaro (cfr. al riguardo Cass. Civ. sent. 27/08/2015, n. 17194).
Sulla base di tale esegesi è stato affermato condivisibilmente in giurisprudenza, ad esempio, che “in tema di perfezionamento del contratto, il mutuo è contratto di natura reale che si perfeziona con la consegna di una determinata quantità di danaro (o di altre cose fungibili) ovvero con il conseguimento della giuridica disponibilità di questa da parte del mutuatario;
ne consegue che la "tradito rei" può essere realizzata mediante l'accreditamento in conto corrente della somma mutuata a favore del mutuatario, poiché in tal modo il mutuante crea, con l'uscita delle somme dal proprio patrimonio, un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, irrilevante essendo che le somme stesse siano destinate al ripianamento del saldo negativo del conto stesso” (Tribunale Bologna sez.
III, 11/03/2022, n. 645).
5 È stato così correttamente affermato anche che il deposito della somma mutuata su un libretto di risparmio al portatore – in luogo della consegna materiale del danaro - soddisfi il requisito della realità in quanto in tal caso il danaro è uscito dalla disponibilità del mutuante ed è entrato nel patrimonio del mutuatario (Tribunale Avezzano, sez. I. 17.02.2022, n. 44;
Tribunale Terni, sez. I, 08/06/2020, n. 343).
Del resto, nel momento stesso in cui il danaro mutuato viene conferito su un deposito infruttifero, il mutuatario può dare disposizioni sulle modalità e sui tempi di utilizzo dello stesso (come evidenziato da Tribunale Lecce, sez.
III, sent. 16.12.2021, n. 3416). La costituzione di un deposito cauzionale infruttifero avente ad oggetto il danaro mutuato conferma, d'altra parte,
l'acquisizione da parte del mutuatario della disponibilità dello stesso, atteso che l'istituto di credito viene a trovarsi nel possesso del denaro non già perché non ha provveduto in concreto ad erogare il finanziamento, bensì perché ha acquisito un diverso ed autonomo titolo giuridico, rappresentato appunto dalla garanzia cauzionale provvisoriamente costituita in suo favore dal beneficiario (in tal senso v. anche Tribunale di Roma, sez. IV, sent.
1.10.2020)
Anche nell'ipotesi in cui le parti abbiano inserito nel contratto specifiche pattuizioni consistenti nell'incarico conferito dal mutuatario al mutuante di impiegare la somma mutuata per soddisfare un proprio interesse deve ritenersi che il danaro sia entrato nella disponibilità e nel patrimonio del mutuatario (Tribunale di Pistoia, sez. I, sent. 27.09.2021, n. 774).
Poste tali premesse e rilevato come il principio della equivalenza tra traditio rei e disponibilità giuridica della res sia ormai recepito in giurisprudenza tanto da far parte del diritto vivente, nel caso per cui è processo il contratto reale di mutuo può dirsi sicuramente perfezionato.
Infatti:
- anche a prescindere dal dirimente rilievo per cui il mutuatario ha rilasciato quietanza di ricezione delle somme erogate dalla va Pt_2 evidenziato come il fatto stesso che, contestualmente alla loro ricezione, abbia stipulato con la stessa un contratto di deposito cauzionale (il Pt_2 quale altro non è che un negozio collegato al contratto di mutuo) avente
6 ad oggetto tali somme indica che ne ha potuto negozialmente disporre, impiegandole a scopi di garanzia;
- attraverso la conclusione del contratto di deposito cauzionale, del resto, tali somme sono uscite dalla disponibilità della (che invero, Pt_2 non le ha potute investire o prestare ad altri soggetti).
Nel caso di specie, poi, pur nell'assorbenza delle superiori considerazioni, vi
è da evidenziare – per completezza d'esame - anche ciò: le parti avevano previsto, come sopra indicato, anche che tali somme sarebbero state svincolate dal deposito e consegnate (anche) materialmente alla parte mutuataria alla ricorrenza di determinati eventi che costituivano oggetto di condizioni, ovvero l'iscrizione di ipoteca su determinati immobili destinati a garanzia da parte della e la conclusione di un contratto di fideiussione Pt_2 con soggetto terzo.
Orbene, l'opponente non ha mai contestato l'avveramento degli eventi oggetto di tali condizioni, né ha mai dedotto che la somma mutuata non gli sia stata consegnata, anche materialmente, in un momento alla stipula del contratto di mutuo.
3. Chiarito che il contratto di mutuo si è perfezionato e che esso nel caso di specie costituisce titolo esecutivo stragiudiziale (ciò in quanto la volontà delle parti e la traditio rei sono consacrate in atto pubblico ex art. 474, comma 2, n. 3 cpc), va ora esaminata la questione prospettata dall'opponente, e sopra sintetizzata sub § 1, n. 2), inerente la presunta usurarietà degli interessi moratori pattuiti, con conseguente asserita necessità di ricalcolare l'importo da restituire alla in ragione Pt_2 dell'esigenza di scomputare la quota corrispondente agli interessi medesimi, giusta il disposto dell'art. 1815, comma 2 c.c.
Vero è, a tal riguardo, che la disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori.
Le Sezioni Unite (Cass. SS.UU., sent. 19597/2020) hanno invero chiarito che, alla luce delle rationes legis sottese alla disciplina antiusura (quali la tutela del fruitore del finanziamento, la repressione della criminalità economica, la direzione del mercato creditizio e la stabilità del sistema bancario) ed in particolare dell'esigenza di piena tutela del soggetto
7 debitore, il concetto di interesse usurario e la relativa disciplina repressiva non possono dirsi estranei all'interesse moratorio.
Tutela che, ad avviso del Collegio, non sarebbe adeguata se fosse solo consentito il ricorso allo strumento di cui all'art. 1384 cod. civ. (riduzione della penale ad equità) come sostenuto dai fautori delle tesi restrittive per le quali solo gli interessi corrispettivi erano assoggettati alla disciplina antiusura: questa soluzione infatti non solo potrebbe dare adito ad applicazioni differenti sul piano nazionale, ma anche, verosimilmente, condurre al mero abbattimento dell'interesse pattuito al tasso soglia.
Per le Sezioni Unite sussiste, invece, l'esigenza primaria di non lasciare il debitore alla mercé del finanziatore: il quale ultimo, se è subordinato al rispetto del limite della soglia usuraria quando pattuisce i costi complessivi del credito, non può dirsi immune dal controllo quando, scaduta la rata o decorso il termine pattuito per la restituzione della somma, il denaro non venga restituito e siano applicati gli interessi di mora, alla cui misura l'ordinamento (cfr. art. 41 Cost.) e la disciplina ad hoc dettata dal legislatore ordinario non restano indifferenti.
La disciplina antiusura, in sostanza, intende sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi, convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, inclusi gli interessi moratori che sono comunque convenuti e costituiscono un possibile debito per il finanziato: se i primi considerano il presupposto della puntualità dei pagamenti dovuti, i secondi incorporano l'incertus an e l'incertus quando del pagamento, trasformandosi il meccanismo tecnico- giuridico da quello del termine a quello della condizione, e dunque anche tale costo deve soggiacere ai limiti antiusura.
Chiarita, dunque, l'assoggettabilità del tasso di mora alla disciplina antiusura, nell'individuazione dei tassi soglia deve farsi riferimento ai
Decreti ministeriali cui è dalla legge (art. 644 cpc e L. n. 108/1996) demandata l'individuazione dei tassi soglia stessi, come vigenti al momento del contratto. A tal riguardo le chiamate Sezioni Unite hanno chiarito che, qualora il D.M. di riferimento contenga anche l'indicazione del tasso di mora medio applicato dagli operatori, sebbene indicato
8 separatamente dal in aderenza al principio di simmetria già CP_3 espresso nella precedente sentenza n. 16303 del 2018 con riferimento alle commissioni di massimo scoperto, di questo tasso medio di mora debba pure tenersi conto nell'individuazione della soglia limite per gli interessi moratori. Se, al contrario, il D.M. di riferimento non rechi neppure l'indicazione della maggiorazione media degli interessi moratori, allora ai fini dell'individuazione del tasso soglia resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato.
Tanto chiarito, va rilevato che nel contratto di mutuo (prodotto da parte opponente) stipulato il 17.04.2002 le parti avevano previsto all'art. 5 che gli interessi moratori (da applicare, quindi, in caso di inadempimento) sarebbero stati quantificati muovendo dai tassi globali medi rilevati trimestralmente nei decreti ministeriali, previo loro aumento della metà e previo arrotondamento in difetto di cinque centesimi. Dunque tale clausola, mediante il rinvio al tasso soglia, non solo ha limitato il tasso ad un valore non superiore ad esso nel momento genetico del rapporto (che è l'unico che rileverebbe, in astratto, ai fini della disciplina antiusura), ma anche in ogni momento del periodo di esecuzione del contratto, ponendo un limite ai tassi variabili pattuiti, costruiti sugli indici mutevoli nel corso del tempo.
Chiarito, dunque, che la clausola del contratto, così formulata, non è nulla, al più l'attrice avrebbe potuto lamentare l'infondatezza della richiesta della di corresponsione di interessi moratori in misura Pt_2 superiore a quelli che sarebbero stati calcolati arrestandosi al tasso soglia in quanto, in ipotesi, non fondata sulla predetta clausola, che fissa il detto limite (sì da trattarsi, in sostanza, di una prestazione patrimoniale non oggetto di un obbligo di pagamento per essere questo, a sua volta, privo di fonte).
Trattasi, dunque, di una domanda diversa, che non è stata proposta e che quindi non è oggetto del thema decidendum, la quale, oltre ad essere caratterizzata da diverso petitum, avrebbe dovuto poggiarsi su una causa petendi diversa: l'allegazione dell'importo preteso dalla Pt_2 proprio e solo a titolo di interessi moratori, dell'importo sulla base del quale tali interessi erano stati calcolati in percentuale, dell'arco
9 temporale di maturazione degli interessi calcolati dalla sì da Pt_2 consentire di verificare se questa, nel pretendere un determinato importo a titolo di interessi, avesse o no calcolato quest'ultimo sulla base di un tasso non superiore a quello soglia (come del resto pattuito anche nel contratto di mutuo) o superiore ad esso e, come tale, indebito e dunque suscettibile di ripetizione .
4. Passando ora ad esaminare l'eccezione di indeterminatezza sollevata dall'opponente (sintetizzata supra, § 1, n. 3) asseritamente dovuta alla mancata indicazione dell“'ISC” nel contratto [cui è equiparabile il
TAEG] la giurisprudenza ha da tempo condivisibilmente chiarito che tale indicatore “non rappresenta un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto;
esso è previsto solo a fini pubblicitari e di trasparenza, cosicché la sua erronea indicazione non incide sulla validità delle clausole contrattuali, ma può al massimo rilevare sotto il profilo della responsabilità della banca e del risarcimento dei danni qualora ne vengano dedotti gli elementi costitutivi” (così Trib.
Civitavecchia, sent. 31 maggio 2023, n. 624; ma v. anche, ex plurimis, Trib.
Bergamo, sent. 3 marzo 2023, n. 419; Trib. Modena, sente. 258/2023; Trib.
Lamezia Terme, sent. 22/2023; Corte App. Venezia, sent. 1369/2022; Trib.
Roma, sent. 15480/2020, che rileva che “'ISC non rappresenta una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, svolgendo unicamente una funzione informativa finalizzata a porre il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima Par di accedervi. L'erronea quantificazione del , quindi, non potrebbe comportare una maggiore onerosità del finanziamento”.
Dunque non trova applicazione nel caso di specie l'art. 117 T.U.B. e dunque il costo del mutuo non deve essere ricalcolato sulla base di tale norma come pretende l'opponente.
5. Con riferimento, infine, alla doglianza inerente la nullità della asserita determinazione contrattuale di interessi anatocistici in ragione della previsione, nel contratto di mutuo, del sistema di ammortamento alla francese, si osserva quanto segue.
Va ricordato, al riguardo, che il piano di ammortamento alla francese è caratterizzato dal fatto che il rimborso del capitale e degli interessi avviene
10 secondo un piano che prevede il pagamento del debito a "rate costanti" comprensive di una quota capitale (crescente) e di una quota interessi
(decrescente). Il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi, calcolati sin da subito sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota interessi. I matematici finanziari hanno chiarito che il piano di ammortamento in questione si sviluppa a partire dal calcolo della quota interessi e deducendo per differenza la quota capitale e non viceversa.
Il rimborso delle frazioni di capitale conglobate nella rata in scadenza produce l'abbattimento del capitale (debito) residuo e la riduzione del montante sul quale sono calcolati gli interessi (maturati nell'anno), determinando così la progressiva diminuzione della quota (della rata successiva) ascrivibile agli interessi e il corrispondente aumento della quota ascrivibile a capitale e così via.
Tanto chiarito, deve anzitutto rilevarsi che non è configurabile un effetto anatocistico derivante dalla fisiologia dei rapporti di mutuo a restituzione frazionata, riferendosi il divieto ex art. 1283 c.c. (comunque superabile alle condizioni ivi previste) al momento patologico del rapporto, cioè alla pattuizione (anticipata) avente ad oggetto la produzione di interessi su interessi "scaduti" cioè non pagati alla scadenza, mentre nel contratto di mutuo le rate sono esigibili a determinate scadenze, tanto da non potersi discorrere, nella fisiologia del rapporto contrattuale, di interessi scaduti.
Anche se si volesse prescindere da tale dirimente considerazione, dovrebbe rilevarsi come l'utilizzo del sistema di ammortamento cd. "alla francese" non comporti automaticamente un effetto anatocistico (nel senso che deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia di per sé il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo).
Una opposta conclusione non potrebbe argomentarsi rilevando semplicemente che nel mutuo "alla francese" la capitalizzazione avviene in regime "composto", che è una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non
11 (necessariamente) su altri interessi ma sul capitale (debito) residuo, né destinati (necessariamente) a generare a loro volta (diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo (quantomeno nel regime di ammortamento "alla francese" standard e nella dinamica fisiologica del rapporto).
Dunque la effettiva produzione di un vietato effetto anatocistico può dipendere di volta in volta dal singolo contratto, che va esaminato in concreto.
Per ciò, la deduzione di una parte circa l'effetto anatocistico non potrebbe essere fondata sulla mera allegazione del tipo di ammortamento (“alla francese”, appunto), ma deve essere accompagnata da specifiche deduzioni ed argomentazioni volte a dimostrare l'avvenuta concreta produzione, nella specie, di un tale risultato (Cass. n. 13144/2023; Cass.,
SS.UU, sent. n. 15130/2024). Nel caso di specie l'opponente, oltre ad indicare che il contratto di mutuo dalla stessa concluso prevedeva un ammortamento alla francese, non ha offerto – neppure attraverso il rinvio al contenuto della relazione tecnica del proprio consulente – alcuna deduzione in ordine ai calcoli effettuati che, nello specifico caso in esame, darebbero conto della produzione di interessi calcolati su altri interessi.
Neppure il prospetto dei calcoli allegato alla relazione del consulente di parte dà conto del calcolo degli interessi anatocistici, né specifica quali sono gli importi che sarebbero stati pretesi dalla a tale titolo. Al riguardo Pt_2 la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che "non può ritenersi sufficientemente specifica la censura sollevata denunciando soltanto, e del tutto astrattamente, la pretesa realizzazione, mediante l'utilizzo del sistema di ammortamento cd. "alla francese", di un risultato anatocistico, senza che tale asserzione sia accompagnata da specifiche deduzioni ed argomentazioni volte a dimostrare l'avvenuta concreta produzione, nella specie, di un tale risultato” (Cass. n. 13144/2023).
6. Conseguentemente è infondata la deduzione inerente l'insussistenza dei presupposti per la decadenza di esso opponente dal beneficio del termine che aveva reso esigibile da parte della Banca il credito avente ad oggetto il capitale mutuato nella sua integralità e dunque è infondata anche
12 la censura inerente l'illegittimità dell'atto di precetto per aver intimato il pagamento di un importo in ragione di una sua asserita inesigibilità.
7. L'opposizione all'esecuzione, pertanto, deve essere in toto rigettata.
8. Le spese di lite inerenti il presente giudizio di merito devono essere compensate in quanto le argomentazioni difensive spiegate da parte opposta sono risultate generiche, inconferenti, evasive rispetto al contenuto dei motivi di opposizione all'esecuzione, con la conseguenza che la loro efficacia processuale è del tutto equiparabile ad una mancata costituzione.
Ferme le spese già liquidate dal giudice dell'esecuzione all'esito della fase sommaria dell'opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o ritenuta assorbita, così provvede:
1) rigetta, in quanto infondata, l'opposizione all'esecuzione proposta ex art. 615, comma 2 c.p.c. da e, Parte_1 per l'effetto, tutte le domande da questo proposte;
2) spese del presente giudizio di merito integralmente compensate.
Rieti, 4 aprile 2025
IL GIUDICE dott. Roberto Colonnello
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