Ordinanza cautelare 22 aprile 2015
Sentenza 30 marzo 2016
Rigetto
Sentenza 4 febbraio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, ordinanza cautelare 22/04/2015, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2015 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00298/2015 REG.PROV.CAU.
N. 00521/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 521 del 2015, proposto da:
EA Iannotta, rappresentato e difeso dagli avv.ti Nicola Pirozzi e Francesco Fidanza, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Raffaella Cungi in Firenze, Via Lorenzo di Credi 20;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , Comando Militare Esercito Toscana, in persona del Comandante pro tempore , rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la cui sede sono domiciliati in Firenze, Via degli Arazzieri 4;
nei confronti di
RI GR, EA Scagliusi;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
a) della nota prot. M_DE25218/46389 Cod. Id. CTE Ind. Cl. 5.8.1 del 23.12.2014, comunicata in data 7.01.2015, recante riscontro alla istanza di conferimento presentata dal ricorrente;
b) degli elementi di risposta prot. MDE 24849 Cod. Id. AG ALL Ind. Cl. 1.13.11.2 dell'8.05.2014, elaborati dal Comando Militare Esercito Toscana e di tutti gli atti presupposti connessi e conseguenti ivi compresi i criteri di proporzionalita' ivi citati per il riparto degli alloggi AST tra ufficiali, sottoufficiali e volontari in servizio permanente con carico di famiglia;
c) ove lesiva, della nota prot. n. MDE 24849/20556 del 20.11.2013 recante assegnazione dell'alloggio demaniale classificato AST n. EFI375;
d) ove lesiva, della nota prot. MDE 24849/20548 del 20.11.2013 recante assegnazione dell'alloggio demaniale classificato AST n. EFI0338;
e) delle note sulla scorta delle quali si e' proceduto a classificare quali ASI gli alloggi demaniali n. EFI375 e n. EFI338;
f) di ogni ulteriore atto presupposto, preordinato, connesso e conseguente se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente;
nonché per il riconoscimento del diritto del ricorrente all'assegnazione di un alloggio AST in forma della graduatoria del 2° quadrimestre 2013 ovvero, qualora non fosse possibile il ristoro in forma specifica, per il risarcimento dei danni per equivalente monetario subiti e subendi che ci si riserva di meglio quantificare in corso di causa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Militare Esercito Toscana;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2015 il dott. Pierpaolo Grauso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato:
- che nella camera di consiglio del 22 aprile 2015 il difensore del ricorrente, munito di manato speciale, ha dichiarato di rinunciare allo stato alla domanda cautelare;
- che la difesa erariale non ha fatto opposizione alla rinuncia, la quale dà pertanto luogo all’estinzione del subprocedimento cautelare;
- che le spese della presente fase possono essere compensate, avuto riguardo alla natura della controversia;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) dichiara estinto il subprocedimento cautelare.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2015 con l'intervento dei magistrati:
Armando Pozzi, Presidente
Gianluca Bellucci, Consigliere
Pierpaolo Grauso, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/04/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)