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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/05/2025, n. 3976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3976 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. 13125/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Anna Cattaneo Presidente rel. est. dott. Giuseppe Gennari Giudice dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 08/04/2024, rimessa al Collegio per la decisone sullo status alla udienza dell'8.5.2025, discussa nella Camera di Consiglio del 14/05/2025 promossa
DA
c.f. nata a [...] il [...], rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. PIRRO ANTONELLA con studio in VIA PONTE SEVESO, 41 MILANO presso la quale è elettivamente domiciliata, come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. , nato in [...] il Controparte_1 C.F._2
30/05/1983 , rappresentato e difeso dall'avv. PETTINICCHIO LAURA con studio in VIA
BELLINCIONE N. 26 MILANO presso il quale è elettivamente domiciliato, come da procura in atti, ammesso al patrocinio a spese dello Stato come da delibera dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Milano nr. 2023/7298 del 19/12/2023
PARTE RESISTENTE
pagina 1 di 4 E CON
L'avv. ALESSANDRO CERRATO del foro di Milano curatore speciale della minore
[...]
nata il [...], costituito in proprio e ammesso al patrocinio a spese dello Persona_1
Stato come da delibera dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano nr. 2024/5560 del 19/9/2024
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data
4.5.2024
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
In via principale: dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi,
autorizzandoli a vivere separati
Per : Controparte_1
Pronunciare la separazione personale tra i coniugi e , Controparte_1 Parte_1 con addebito alla moglie ex art. 151 c.c.;
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto Parte_1 Controparte_1
matrimonio civile a HU (MESSICO) in data 14 DICEMBRE 2010 (UFFICIO 17, LIBRO
97, ATTO N. 986), il matrimonio veniva regolarmente trascritto, in regime di comunione di beni, nei registri dello stato civile del Comune di SANT'ANGELO LODIGIANO (LO) con Atto N. 21 parte 2 serie C - anno 2016,
dal matrimonio è nata la minore 23 marzo 2016, Per_1 pagina 2 di 4 all'udienza di prima comparizione tenutasi in data 17.9.2024, fallito il tentativo di conciliazione, sentite liberamente le parti, venivano pronunciati i provvedimenti temporanei ed urgenti con i quali i coniugi venivano autorizzati a vivere separati, la minore era affidata ai Servizi Sociali del
Comune di Milano con limitazione della responsabilità genitoriale delle parti quanto alle decisioni di maggior interesse per la figlia relative alla salute, alla istruzione alla educazione, alla fissazione della residenza abituale, ai tempi e modalità di frequentazione della minore con la madre ed agli incarichi delegati al servizio, con collocamento prevalente della minore, anche ai fini della residenza anagrafica,
presso il padre in Milano in via De Andrè 8, e con vari incarichi ai servizi sociali del comune di Milano di indagine e di sostegno delle parti e della minore, con divieto ad entrambi i genitori di allontanarsi con la minore dall'Italia senza l'autorizzazione del giudice,
alla successiva udienza di prosecuzione della udienza di prima comparizione, tenutasi in data
8.5.2025, sentite nuovamente le parti e lette le relazioni dei servizi sociali e dei servizi sanitari specialistici,
veniva ammessa CTU psicologica sul nucleo familiare quindi, sulla istanza di parte ricorrente con adesione della parte resistente, la causa era rimessa al Collegio per la pronuncia della sentenza parziale di separazione,
la causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 14.5.2025.
Considerato in diritto
Giurisdizione e Legge Applicabile allo status
Sussiste la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento UE n.
1111/2019 essendo in Italia la residenza abituale dei coniugi .
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 lettera a) del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato in cui le parti risiedono abitualmente.
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Il fallimento del tentativo di conciliazione e la natura delle domande svolte sono invero elementi tutti idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
pagina 3 di 4 La causa deve essere rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso del giudizio, ed a ciò si procede con separata ordinanza.
Spese al definitivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, NON definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. Dichiara la separazione personale, ex art. 151 comma 1° c.c. dei coniugi Parte_1
e che hanno contratto matrimonio civile
[...] Controparte_1
a HU (MESSICO) in data 14 DICEMBRE 2010 (UFFICIO 17, LIBRO 97, ATTO
N. 986), trascritto, in regime di comunione di beni, nei registri dello stato civile del Comune di
SANT'ANGELO LODIGIANO (LO) con Atto N. 21 parte 2 serie C - anno 2016,
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SANT'ANGELO
LODIGIANO (LO) affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge,
3. Provvede con separata ordinanza alla rimessione della causa innanzi al giudice relatore per la prosecuzione del giudizio,
4. Spese al definitivo.
Così deciso in Milano il 14/05/2025
Il Presidente dott.ssa Anna Cattaneo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Anna Cattaneo Presidente rel. est. dott. Giuseppe Gennari Giudice dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 08/04/2024, rimessa al Collegio per la decisone sullo status alla udienza dell'8.5.2025, discussa nella Camera di Consiglio del 14/05/2025 promossa
DA
c.f. nata a [...] il [...], rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. PIRRO ANTONELLA con studio in VIA PONTE SEVESO, 41 MILANO presso la quale è elettivamente domiciliata, come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. , nato in [...] il Controparte_1 C.F._2
30/05/1983 , rappresentato e difeso dall'avv. PETTINICCHIO LAURA con studio in VIA
BELLINCIONE N. 26 MILANO presso il quale è elettivamente domiciliato, come da procura in atti, ammesso al patrocinio a spese dello Stato come da delibera dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Milano nr. 2023/7298 del 19/12/2023
PARTE RESISTENTE
pagina 1 di 4 E CON
L'avv. ALESSANDRO CERRATO del foro di Milano curatore speciale della minore
[...]
nata il [...], costituito in proprio e ammesso al patrocinio a spese dello Persona_1
Stato come da delibera dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano nr. 2024/5560 del 19/9/2024
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data
4.5.2024
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
In via principale: dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi,
autorizzandoli a vivere separati
Per : Controparte_1
Pronunciare la separazione personale tra i coniugi e , Controparte_1 Parte_1 con addebito alla moglie ex art. 151 c.c.;
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto Parte_1 Controparte_1
matrimonio civile a HU (MESSICO) in data 14 DICEMBRE 2010 (UFFICIO 17, LIBRO
97, ATTO N. 986), il matrimonio veniva regolarmente trascritto, in regime di comunione di beni, nei registri dello stato civile del Comune di SANT'ANGELO LODIGIANO (LO) con Atto N. 21 parte 2 serie C - anno 2016,
dal matrimonio è nata la minore 23 marzo 2016, Per_1 pagina 2 di 4 all'udienza di prima comparizione tenutasi in data 17.9.2024, fallito il tentativo di conciliazione, sentite liberamente le parti, venivano pronunciati i provvedimenti temporanei ed urgenti con i quali i coniugi venivano autorizzati a vivere separati, la minore era affidata ai Servizi Sociali del
Comune di Milano con limitazione della responsabilità genitoriale delle parti quanto alle decisioni di maggior interesse per la figlia relative alla salute, alla istruzione alla educazione, alla fissazione della residenza abituale, ai tempi e modalità di frequentazione della minore con la madre ed agli incarichi delegati al servizio, con collocamento prevalente della minore, anche ai fini della residenza anagrafica,
presso il padre in Milano in via De Andrè 8, e con vari incarichi ai servizi sociali del comune di Milano di indagine e di sostegno delle parti e della minore, con divieto ad entrambi i genitori di allontanarsi con la minore dall'Italia senza l'autorizzazione del giudice,
alla successiva udienza di prosecuzione della udienza di prima comparizione, tenutasi in data
8.5.2025, sentite nuovamente le parti e lette le relazioni dei servizi sociali e dei servizi sanitari specialistici,
veniva ammessa CTU psicologica sul nucleo familiare quindi, sulla istanza di parte ricorrente con adesione della parte resistente, la causa era rimessa al Collegio per la pronuncia della sentenza parziale di separazione,
la causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 14.5.2025.
Considerato in diritto
Giurisdizione e Legge Applicabile allo status
Sussiste la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento UE n.
1111/2019 essendo in Italia la residenza abituale dei coniugi .
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 lettera a) del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato in cui le parti risiedono abitualmente.
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Il fallimento del tentativo di conciliazione e la natura delle domande svolte sono invero elementi tutti idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
pagina 3 di 4 La causa deve essere rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso del giudizio, ed a ciò si procede con separata ordinanza.
Spese al definitivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, NON definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. Dichiara la separazione personale, ex art. 151 comma 1° c.c. dei coniugi Parte_1
e che hanno contratto matrimonio civile
[...] Controparte_1
a HU (MESSICO) in data 14 DICEMBRE 2010 (UFFICIO 17, LIBRO 97, ATTO
N. 986), trascritto, in regime di comunione di beni, nei registri dello stato civile del Comune di
SANT'ANGELO LODIGIANO (LO) con Atto N. 21 parte 2 serie C - anno 2016,
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SANT'ANGELO
LODIGIANO (LO) affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge,
3. Provvede con separata ordinanza alla rimessione della causa innanzi al giudice relatore per la prosecuzione del giudizio,
4. Spese al definitivo.
Così deciso in Milano il 14/05/2025
Il Presidente dott.ssa Anna Cattaneo
pagina 4 di 4