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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 21/05/2025, n. 2178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2178 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1332/2021
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
T R I B U N A L E D I P A L E R M O
S E Z I O N E T E R Z A C I V I L E
Il Giudice, dott.ssa Simona Maria Cipitì ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 13324 del ruolo generale affari contenziosi civili dell'anno 2021
TRA
) n.q. di erede di Parte_1 C.F._1 Per_1
nata a [...] il [...] ed ivi deceduta il 30.7.2018,
[...]
rappresentato e difeso dall'avv. Serena Lombardo
giusta procura allegata al fascicolo Email_1
informatico
ATTORE
E
) e Controparte_1 P.IVA_1
Controparte_2
in persona del rispettivo legale rappresentante pro P.IVA_2
tempore rappresentate e difese dall'avv. Daniela Marò CP_3
giusta procura allegata al fascicolo Email_2
informatico
CONVENUTE
avente ad oggetto: risarcimento danni conclusioni: come all'udienza del 30.1.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, nella qualità Parte_1
di erede della madre ha convenuto in giudizio dinnanzi Persona_1
1 R.G. n. 1332/2021
al Tribunale di Palermo, la e la Controparte_4
in persona Controparte_2
rispettivamente del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, nella medesima persona fisica di costituitosi nella suddetta CP_3
qualità per entrambe le società, al fine di sentirle condannare in solido al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dalla congiunta durante la degenza presso la casa di riposo denominata “I miei nonnini”.
In punto di fatto, a fondamento della domanda l'attore ha allegato: i) di essere figlio ed erede di;
ii) avere affidato la propria Persona_1
madre all'assistenza ed alle cure della casa di riposo “I Persona_1
miei nonnini”, sita in Palermo via Sandro Botticelli n. 23, gestita dalle e dalla Controparte_1 [...]
iii) che, invero, la predetta TE
, dichiarata invalida al 100% nell'anno 2014, ed affetta Persona_1
da oltre trent'anni da cardiopatia ischemico-ipertensiva e diabete mellito,
accusava già all'epoca gravi difficoltà a deambulare e deficit cognitivo e visivo, patologie per le quali la stessa necessitava di assistenza continua ed aiuto da parte di terzi per l'espletamento delle attività quotidiane;
iv) che il giorno 11.10.2016, mentre era seduta sul divano del soggiorno della predetta struttura “I miei nonnini” senza alcun presidio anticaduta, ed in assenza del personale preposto alla struttura, la SInora era caduta Per_1
cagionandosi un trauma facciale con frattura delle ossa nasali ed una frattura spiroide scomposta del terzo inferiore dell'omero destro, con interessamento del nervo radiale;
v) che, nell'immediatezza la predetta veniva trasportata, a mezzo del 118, chiamato dal gestore della struttura,
al P.S. dell'Azienda Ospedaliera Villa Sofia – Cervello, dove la frattura del braccio destro veniva trattata con applicazione di apparecchio gessato e tutore, atteso che i sanitari avevano sconSIliato un intervento operatorio,
a causa dell'età avanzata e dello stato di salute della donna;
vi) che sospese nel gennaio del 2017 le cure fisioterapiche, la donna era deceduta nel luglio del 2018 senza avere mai ripreso a deambulare.
2 R.G. n. 1332/2021
Invocando, pertanto, ai sensi degli artt. 1218-1228 c.c., la responsabilità
contrattuale delle società convenute, l'attore ha chiesto iure ereditatis la condanna delle stesse al risarcimento del danno, quantificato in €
149.863,01 oltre interessi e rivalutazione monetaria, subito dalla madre,
sua dante causa, in occasione del sinistro verificatosi all'interno della casa di riposo, a causa della negligente, imprudente, ed imperita esecuzione delle prestazioni assistenziali cui si era obbligata la predetta struttura presso cui era ricoverata la propria madre.
Alla prima udienza di comparizione, dichiarata la contumacia delle convenute regolarmente citate e non costituitesi, sono stati concessi i termini di cui all'art. 183 comma VI cpc.
Nel corso del giudizio si sono tardivamente costituite le convenute e Controparte_1 Controparte_2
in persona del medesimo legale
[...]
rappresentante pro tempore le quali hanno CP_3
preliminarmente eccepito il difetto di integrità del contraddittorio nei confronti degli altri eredi della danneggiata e Persona_1
segnatamente: (figlio), nonchè per Controparte_6 Controparte_7
rappresentazione a (figlia). Controparte_8
La società ha inoltre Controparte_1
eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva poichè estranea all'attività svolta dalla casa di riposo “I miei Nonnini”. In particolare, ha allegato che nel 2016, anno nel quale si è verificato il sinistro, la stessa aveva sede in via Giusti n. 24 e non in via Botticelli n. 23, precisando altresì che la stessa è stata cancellata dall'albo degli enti privati di assistenza delle comunità alloggio a far data dal 2018.
Con riguardo alla Controparte_2
, nel merito parte convenuta ha eccepito che la struttura aveva
[...]
esattamente adempimento alle proprie prestazioni assistenziali, e la caduta della SI.ra era stata imprevedibile ed accidentale, non sussistendo, Per_1
peraltro alcun obbligo in capo alla struttura di utilizzare presidi anticaduta.
3 R.G. n. 1332/2021
Quanto ai danni lamentati, parte convenuta ha eccepito il difetto di prova circa l'aggravamento delle pregresse condizioni patologiche della
SI.ra , allegando altresì, che in ogni caso, come dimostrato dalla Per_1
documentazione sanitaria in atti, l'eventuale aggravamento delle stesse sarebbe da ricondurre esclusivamente al rifiuto della stessa SI.ra Per_1
di affrontare l'intervento chirurgico, prospettatole. Infine, parte convenuta ha contestato il quantum della pretesa risarcitoria avversaria, tenuto conto dell'età della danneggiata al momento dell'evento e del fatto che la stessa era stata trasferita in altra struttura successivamente al sinistro.
Alla stregua delle difese sopra compendiate, le convenute hanno concluso per il rigetto della domanda risarcitoria proposta nei loro confronti.
Istruita attraverso l'interrogatorio formale del legale rappresentate delle società convenute, l'escussione dei testi indicati da parte attrice e l'espletamento della consulenza medico legale affidata al dott. Per_2
, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. Indi,
[...]
all'udienza che precede è stata spedita in decisione.
***
Così sinteticamente ricostruito il thema decidendum, è innanzitutto a dirsi che parte attrice, che ha agito iure ereditatis per conseguire il risarcimento del danno non patrimoniale sofferto dalla propria dante causa Per_1
in dipendenza dei fatti dedotti, ha fornito la prova della propria
[...]
legittimazione attiva, avendo prodotto certificato anagrafico comprovante il rapporto di filiazione tra l'attore e la danneggiata (doc. n. 9 allegato alla citazione), costituente, ai sensi dell'art. 566 c.c., criterio ex lege di delazione dell'eredità in assenza di testamento (non risultante agli atti).
D'altro canto, la proposizione della presente azione da parte dell'attore, con l'espressa spendita della qualità di erede della predetta
, costituisce accettazione tacita dell'eredità della de cuius Persona_1
ad egli devoluta ex lege.
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Tanto precisato, è infondata l'eccezione sollevata dalle convenute,
concernente il difetto di integrità del contraddittorio rispetto agli altri eredi della de cuius . Persona_1
Sostiene la difesa della Controparte_9
che
[...] Controparte_2
parte attrice avrebbe dovuto integrare il contraddittorio nei confronti degli altri eredi della de cuius in quanto litisconsorti Persona_1
necessari nel presente giudizio risarcitorio.
Osservato che l'attore ha documentato la rinunzia all'eredità della sorella e per rappresentazione della di lei figlia, con riferimento agli altri discendenti della danneggiata, l'eccezione è priva di pregio giuridico alla luce dell'ormai consolidato principio giurisprudenziale espresso dalla
Suprema Corte nella pronuncia a Sezioni Unite n. 24657/2007 (vedasi anche Cass. Civ. sez. VI 20.11.2017 n. 27417) secondo cui, sebbene i crediti ereditari (come quello risarcitorio, fatto valere in questa sede) a differenza dei debiti, non si dividono automaticamente tra i coeredi in ragione delle rispettive quote, entrando invece a far parte della comunione ereditaria;
tuttavia, in applicazione del principio generale a mente del quale ciascun soggetto partecipante alla comunione può esercitare singolarmente le azioni a vantaggio della cosa comune senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri partecipanti
(atteso che il diritto di ciascuno di essi investe la cosa comune nella sua interezza. Così: Cass. 22 ottobre 1998 n. 10478, 17 novembre 1999 n.
12767, 28 giugno 2001 n. 8842, 6 ottobre 2005 n. 19460); deve riconoscersi a ciascun coerede la legittimazione ad agire in giudizio per ottenere la riscossione dell'intero credito ereditario, senza la necessità della partecipazione al giudizio di tutti gli eredi del creditore;
atteso che la pronuncia sul diritto comune fatto valere dal singolo coerede spiega i propri effetti nei riguardi di tutte le parti interessate, restando peraltro estranei all'ambito della tutela del diritto azionato i rapporti patrimoniali interni tra coeredi, destinati ad essere definiti con la divisione.
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Alla luce dell'ormai consolidato principio ora riportato, l'eccezione
è dunque infondata.
*°*°*
È invece fondata l'eccezione concernente il difetto di legittimazione passiva della vieppiù a fronte Controparte_1
delle contestazioni mosse al riguardo dalla stessa parte convenuta, pur tardivamente costituitasi in giudizio.
Al riguardo, si ricorda che la contestazione circa la titolarità
passiva del rapporto dedotto in giudizio costituisce mera difesa, come tale deducibile dal convenuto, prima non costituito in giudizio, in qualunque stato e grado del giudizio, e vieppiù rilevabile d'ufficio.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la titolarità del rapporto dedotto in giudizio costituisce elemento costitutivo della domanda proposta da parte attrice, sulla quale grava conseguentemente l'onere della relativa prova. Corrispondentemente, la contestazione della titolarità passiva del rapporto (risarcitorio nel caso specifico) posto a fondamento della domanda non è un'eccezione in senso stretto, con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo della pretesa attore, come tale proponibile, a pena di decadenza, solo in sede di costituzione in giudizio e non rilevabile d'ufficio. L'eccezione concernente il difetto di titolarità del rapporto dedotto in giudizio, pertanto, può essere proposta in ogni fase del giudizio e può anche essere rilevata d'ufficio (ex multis, Cass. n. 2951/2016 e Cass. n. 12729/2016).
Ne discende, che anche nel caso di contumacia della parte convenuta, (ipotesi in cui l'attore non può giovarsi del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.), e vieppiù a fronte della contestazione di fatto mossa nel caso di specie da parte convenuta, grava sull'attore l'onere della prova circa la titolarità in capo alla suddetta società convenuta del rapporto contrattuale dedotto in giudizio, e dunque della riferibilità alla società convenuta della struttura ricettizia e assistenziale all'interno della quale è avvenuto il fatto generativo del danno allegato a fondamento della domanda risarcitoria.
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Sul punto parte attrice si è limitata a produrre copia della visura camerale riferibile alla suddetta società cooperativa dalla quale non è dato evincersi senz'altro la riferibilità alla società predetta, all'epoca della verificazione del sinistro (11/10/2016), della struttura “I miei nonnini”
(e dunque degli obblighi assistenziali assunti dal soggetto gestore); atteso che dalle relative certificazioni tale collegamento, in disparte la coincidenza della persona fisica del legale rappresentante di entrambe le società, può essere riscontrato soltanto a decorrere dal 20.06.2019 (si deva doc. n. 1 alla memoria depositata da parte attrice con la propria memoria depositata ai sensi dell'art. 183 comma VI n. II c.p.c.), epoca a partire dalla quale la società ha spostato la propria sede sociale presso l'indirizzo in cui ha sede la struttura ospitante la SI.ra ; circostanza, peraltro, non Per_1
univoca nel senso che qui interessa, stante la materiale disponibilità dei locali da parte della persona fisica legale rappresentante di entrambe le società convenute. L'attore non ha fornito alcun indice di riconducibilità,
all'epoca dei fatti dedotti in giudizio, della gestione della struttura “I miei nonnini” alla società che solo Controparte_1
successivamente (a decorrere dal 2019) risulta avere sede sociale in
Palermo via Botticelli n. 23, all'indirizzo ove è ubicata la struttura ricettivo
– assistenziale, a presso cui risiedeva la SI.ra ; non Persona_1
avendo fornito, esemplificativamente, il contratto in forma scritta intestato anche alla società suddetta, né ricevute dei pagamenti della retta effettuati in suo favore, dai quali si potesse evincere il soggetto giuridico cui fa capo il rapporto di assistenza;
né, infine ha articolato sul punto, mezzi di prova costituende.
Di contro, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., sussiste la legittimazione passiva rispetto alle domande svolte in giudizio dall'attore, in capo alla società della società , Controparte_2
che non ha contestato la propria legittimazione, e che peraltro dalla relativa visura camerale risulta avere continuativamente sede presso il medesimo indirizzo della struttura “I miei nonnini”.
*°*°*
7 R.G. n. 1332/2021
Ciò posto, venendo al merito delle domande proposte da parte attrice, sono opportune alcune premesse sull'inquadramento giuridico della responsabilità delle strutture sanitarie e assistenziali e sul riparto dell'onere probatorio.
A partire dalla nota sentenza 1 luglio 2002, n. 9556, la Suprema
Corte ha definitivamente sposato l'orientamento alla stregua del quale il rapporto che lega la struttura sanitaria pubblica o privata al paziente ha fonte in un contratto obbligatorio atipico (c.d. contratto di «spedalità» o di
«assistenza sanitaria») che si perfeziona anche sulla base di fatti concludenti — con la sola accettazione del malato presso la struttura
(Cass. 13 aprile 2007, n. 8826) — e che ha ad oggetto l'obbligo di quest'ultima di adempiere sia prestazioni principali di carattere strettamente sanitario, sia prestazioni secondarie ed accessorie (fra cui prestare assistenza al malato, fornire vitto e alloggio in caso di ricovero,
ecc.).
Si tratta di un contratto a prestazioni corrispettive da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (da parte del paziente,
dell'assicuratore ovvero del Servizio Sanitario Nazionale) insorgono, a carico della struttura sanitaria, accanto a quelli di tipo alberghiero
(somministrazione di vitto e alloggio), obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico, nonché di apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista del manifestarsi di eventuali complicazioni o emergenze (cfr., Cass., sez. Un.,
n. 9556/2002, cit.; in senso conforme, Cass. Sez. III, 11 maggio 2009, n.
10473; si devano anche Cass., sez. III, 14 giugno 2007, n. 13593, Cass.
Sez. III, 26 gennaio 2006, n. 1698, Cass., sez. III, 14 luglio 2004, n.
13066).
In particolare, per le Case di Riposo – che sono strutture diversa dalle
RSA per le quali viene erogata anche e soprattutto la prestazione sanitaria
- la responsabilità riguarda essenzialmente l'assistenza al di fuori dell'ambito sanitario, con prestazioni più propriamente riconducibili al contratto d'albergo, a fronte del pagamento del prezzo.
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CP_1 Il rapporto fra di per anziani e gli ospiti è definito CP_11
“locatio operis” ed è caratterizzato dall'obbligo della struttura di erogare prestazioni di tipo organizzativo, connesse all'assistenza agli anziani, alla sicurezza delle attrezzature, dei macchinari, alla vigilanza e alla custodia degli ospiti.
Con il contratto, anche in forma verbale, stipulato fra le parti, la casa di riposo assume l'obbligo di salvaguardia dell'anziano contro le aggressioni provenienti dalla struttura medesima o comunque rientranti nella sua sfera di controllo;
trattasi quindi di un obbligo di garanzia idoneo a qualificare e fondare il diritto risarcitorio dell'ospite o dei suoi aventi causa, in caso di omesso impedimento degli eventi che arrechino danno al soggetto affidato (cfr Tribunale di Bari, sez. II 21.2.2012).
Ne deriva che la responsabilità risarcitoria della struttura, per l'inadempimento e/o per l'inesatto adempimento delle prestazioni dovute in base al contratto, va inquadrata nella responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. e nessun rilievo a tal fine assume il fatto che la struttura (sia essa un ente pubblico o un soggetto di diritto privato) per adempiere le sue prestazioni si avvalga dell'opera di suoi dipendenti o di suoi collaboratori esterni — esercenti professioni sanitarie e personale ausiliario — e che la condotta dannosa sia materialmente tenuta da uno di questi soggetti.
Infatti, a norma dell'art. 1228 c.c., il debitore che per adempiere si avvale dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro.
Va rammentato però che la presunzione contenuta nell'art. 1218 c.c.
solleva il creditore dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non anche dall'onere di provare il nesso di causa tra la condotta dell'obbligato e il danno di cui si domanda il risarcimento. Ed invero, non solo il danno ma anche la sua eziologia è parte del fatto costitutivo che incombe all'attore di provare, per cui se si ascrive un danno ad una condotta non può non essere provata da colui che allega la riconducibilità in via causale del danno a quella condotta (Cass. 29315/17).
E ciò vale sia in riferimento al nesso causale materiale (derivazione dell'evento lesivo dalla condotta illecita inadempiente), che in relazione al
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nesso di causalità giuridica (ossia alla individuazione delle singole conseguenze pregiudizievoli dell'evento lesivo).
Occorre allora verificare se sia stato soddisfatto l'onere della prova del nesso di derivazione causale dell'evento ascritto alla convenuta. E a tal fine, è bene rammentare nuovamente che se è vero che soltanto nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio", non può tuttavia trascurarsi che in materia civile non è sufficiente una relazione espressa in termini di mera possibilità o probabilità, dovendo l'indagine essere condotta secondo la regola c.d. della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", (Cass. Civ. S.U. 11.1.08 n. 576;
29.2.2016 n. 3893; 22.2.2016 n. 3428).
Considerato che parte attrice ha sufficientemente delineato l'inadempimento della casa di riposo “ I miei nonnini” per avere omesso le misure di vigilanza e sicurezza la cui osservanza avrebbe evitato la causazione del sinistro in capo alla madre del per accertare se Pt_1
l'attore abbia soddisfatto l'onere probatorio di cui era gravato, alla luce dei richiamati principi, occorre allora far riferimento a quanto emerso all'esito dell'istruttoria.
Invero nessun dubbio residua in ordine al fatto che la fosse Per_1
ospite della casa di riposo, e riguardo alla verificazione del fatto storico,
ammesso dal gestore della struttura in sede di CP_3
interrogatorio formale, e comprovato dal file audio depositato dalla difesa di parte attrice, da cui risulta che lo stesso effettuò la chiamata al CP_3
118 per chiamare i soccorsi, riferendo che una degente era caduta all'interno della casa di riposo.
A ciò si aggiunga che è documentato dal verbale del PS dell'Azienda
Ospedaliera Villa Sofia Cervello, n. 104318 del 11.10.2016 con accettazione alle ore 18.02, che la paziente giunse a mezzo del 118 a causa di un incidente domestico: rif caduta accidentale in casa di riposo – I
miei nonnini - e che all'anamnesi venne annotato: “riferita caduta accidentale presso casa famiglia dove la SInora risiede con trauma cranico non commotivo con sospetta frattura ossa nasali e slot spalla dx in
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soggetto ipovedente per glaucoma bilaterale, mononefro per verosimile necrosi rene dx, midid, artereosclerosi tsa”.
Al cospetto di così lineari risultanze circa l'accadimento dei fatti e delle conseguenze derivatene, occorre quindi accertare se le lesioni riportate dalla siano riconducibili alle inadempienze della Per_1
struttura ove la stessa era ricoverata, oppure conseguenza di un evento imprevedibile come sostenuto dalla convenuta.
E' stata escussa la teste nuora della la Testimone_1 Per_1
quale ha dichiarato che era solita recarsi a fare visita alla CE una volta a settimana insieme al marito, e che talvolta era capitato di trovare la
CE seduta sul divano, precisando che i divani della struttura erano privi di presidi anticaduta.
Riguardo alla permanenza del personale all'interno della struttura,
ha raccontato che quando i familiari andavano a trovare gli ospiti, il personale era poco presente nella stanza, perché stavano fuori in balcone o in altri ambienti,
E' stata poi escussa la teste figlia dell'attore che ha Testimone_2
raccontato di andare a trovare la ON presso la struttura circa una volta a settimana.
Nel prosieguo ha dichiarato: “solitamente trovavo mia ON in soggiorno che era arredato con un tavolo delle sedie e dei divani. Il personale della struttura rimaneva fuori dal soggiorno, nella sala comune mi capitava di vedere anche altri ospiti. Non erano presenti presidi anticaduta nei divani. Avevo segnalato l'assenza di questi presidi, sia la discontinuità della presenza del personale considerato che mia ON era affetta da gravi patologie e quasi completamente non vedente. Aveva deficit motori e cognitivi, in quanto affetta da demenza senile. Non era infatti capace di orientarsi nello spazio e nel tempo I problemi di vista di mia ON erano conseguenza del diabete mellito da cui era affetta”, così rendendo dichiarazioni convergenti con la precedente testimone in ordine alla condotta del personale della struttura, e riferendo altresì delle specifiche condizioni della SI.ra . Per_1
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Lo stato di salute della e il conseguente bisogno assistenziale Per_1
della SI.ra è stato confermato anche dalla precedente testimone, Per_1
che al riguardo ha affermato: “mia CE non deambulava in quanto non vedente e affetta da demenza senile. Non era comunque capace di alzarsi autonomamente o persino di tenere retto il capo. Mia CE si spostava in sedia a rotelle con l'aiuto dei familiari, quando presenti o presumo del personale della struttura quando non eravamo presenti”.
Invero, la compromissione dello stato di salute della è Per_1
documentato dal certificato della Commissione Medica per l'Accertamento
dell'Invalidità civile del 21.8.2014 con il quale, veniva riconosciuta l'invalidità al 100% in ragione delle difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età, a causa fra l'altro di una retinopatia diabetica e della limitazione funzionale dei movimenti articolari;
nonché dal successivo certificato della medesima Commissione
del 23.2.2016, che attesta un aggravamento delle condizioni: “necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”.
Per completezza va detto che nella produzione di parte attrice risulta un certificato dell'ASP di Palermo (all.1 pag. 3) che attesta il declino cognitivo della , ma il Tribunale non ritiene di utilizzarlo ai fini del Per_1
decidere perché probabilmente per errore materiale o per difetto nella scannerizzazione del documento si evince una data successiva al decesso della danneggiata (Palermo 17.11.20); come parimenti non può trovare ingresso il certificato del 29.4.2015 rilasciato dal PTA Casa del Sole,
perché tardivamente prodotto, come già rilevato con l'ordinanza del
30.1.2024.
Orbene, atteso quanto testimoniato dalle familiari della Per_1
circa l'eSIuo controllo del personale sui degenti all'interno della struttura,
in ossequio ai principi enucleati dalla giurisprudenza sarebbe stato onere della convenuta provare di avere osservato le misure preventive adeguate idonee a scongiurare il verificarsi di danni a carico degli ospiti della struttura, nonché l'assistenza continua prestata.
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Ed invece, per stessa ammissione del gestore, i divani della struttura non erano dotati di presidi anticaduta, e quel che più rileva, al momento dell'occorso nessun assistente era presente nella sala ove si trovava la
. Per_1
Sul punto, dichiarando che il personale era in cucina e che egli aveva assistito alla scena trovandosi vicino alla porta d'ingresso, quindi non all'interno della stanza e certamente non in prossimità dell'assistita, lo ha di fatto ammesso che al momento dell'infortunio nessuno era CP_3
presente a vigilare sugli ospiti ed in particolare ad accudire la che Per_1
per la sua condizione di soggetto ipovedente e con difficoltà di deambulazione necessitava di una assistenza costante e continua.
Le condizioni e la conseguente specifica eSIenza assistenziale facente capo alla SI.ra , emergente dalla documentazione medica e Per_1
dalle dichiarazioni orali rese dei testimoni, è peraltro confermata, sulla base dell'analitico e incensurabile (sotto il profilo tecnico – logico) esame della medesima documentazione medica, dalle risultanze della relazione tecnica del nominato ctu, che a specifico quesito rassegnato dal giudice ha concluso che: “Di fatto, dunque, è possibile asserire che la paziente all'epoca dei fatti fosse affetta da condizioni generali che potevano far ritenere ragionevolmente prevedibile il rischio di cadute: la paziente, ipovedente, era affetta da turbe cerebrovascolari con difficoltà dell'orientamento e declino cognitivo-mnesico, nonché da una instabilità posturale e deambulazione difficoltosa, ovvero condizioni che possono portare ad un rischio caduta” (pag. 13 della relazione peritale depositata in data 17.06.2024).
Alla luce di quanto sopra, emerge pertanto che nonostante la SI.ra
, fosse bisognevole di assistenza continua, nessun assistente era Per_1
presente nella sala ove si ella si trovava al momento dell'incidente.
Alla luce di ciò la fondatezza della domanda non è scalfita dalla dinamica dell'evento raccontata dal gestore della struttura, sulla quale concorda anche il CTU - come si dirà nel prosieguo - secondo cui la
, è caduta dopo essersi alzata dal divano, e non da seduta;
poiché Per_1
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ciò dimostra che in violazione degli obblighi di assistenza, vigilanza e custodia gravanti sulla società titolare della struttura la SI.ra fosse Per_1
stata lasciata sola, senza la presenza di personale in sua prossimità, e dunque in condizioni di deambulare senza la supervisione del personale,
nonostante le documentate condizioni di salute che ne rendevano prevedibile il rischio di cadute, ove non sorvegliata.
Per quanto precede, non avendo la convenuta dimostrato di avere osservato tutte le misure idonee ad evitare la verificazione dell'evento,
tenuto conto delle condizioni di salute della che per il suo stato di Per_1
soggetto ipovedente con gravi problemi di funzionalità articolare avrebbe richiesto misure assistenziali rafforzate, accertata la sussistenza dei profili di negligenza ed imperizia in capo alla casa di riposo, nonché la relazione causale fra le prestazioni omesse e i danni lamentati, alle convenute va fatto carico della corrispondente obbligazione risarcitoria.
*°*°*
Venendo, adesso, alla quantificazione della prestazione risarcitoria,
va preliminarmente osservato che il C.T.U., nominato nel corso del giudizio ha accertato, sulla base della documentazione in atti la compatibilità tra la dinamica dell'incidente e le lesioni diagnosticate dai sanitari del Pronto Soccorso dell'Azienda Villa Sofia Cervello consistenti in
“trauma policontusivo ad interessamento facciale, con frattura pluriframmentaria delle ossa proprie del naso, trattata con riduzione manuale e contenzione in archetto, e dell'arto superiore di destra, sede di frattura scomposta a decorso spiroide della metafisi distale dell'omero destro, meritevole di trattamento chirurgico (rifiutato).”
Al riguardo va ribadito che sulla base delle lesioni refertate, il perito ha ritenuto verosimile la dinamica descritta dal legale rappresentante della struttura assistenziale nel corso dell'interrogatorio formale: “E' ragionevole ritenere, invero, che mentre la paziente si trovava in piedi (o perché appena alzata o perché intenta a deambulare) perdeva l'equilibrio cadendo in avanti e forse con arto superiore destro addotto al tronco nel tentativo di attutire la caduta al suolo.” ) ha affermato che la
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paziente era affetta da condizioni generali che potevano far prevedere il rischio di cadute.
Corrette appaiono dunque - tenuto conto delle considerazioni esposte dall'ausiliario circa i baremes applicabili per la valutazione del danno alla salute - sia la durata della inabilità temporanea assoluta valutata in giorni 7, sia la durata della inabilità temporanea parziale al
75% di giorni 90, sia la quantificazione della riduzione permanente dell'integrità fisica, in misura pari al 27%, quale sommatoria del danno biologico permanente pari al 3% per la frattura delle ossa nasali, e del danno biologico permanente pari al 24% per la frattura al braccio destro -
il CTU in sede di chiarimenti ha esaustivamente replicato sul punto alle osservazioni del CTP di parte attrice- .
Ora, come precisato da quattro sentenze gemelle emesse dalla Corte
di Cassazione a Sezioni Unite (le nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 del
2008), il danno biologico, quale lesione del diritto inviolabile alla salute
(art. 32 Cost.), va ricondotto nell'alveo del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. e ha una portata tendenzialmente omnicomprensiva,
confermata dalla definizione normativa adottata dal D. Lgs. 209/2005,
recante il Codice delle assicurazioni private (i cui artt. 138 e 139
statuiscono che “per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”), suscettibile di essere adottata in via generale, anche in campi diversi da quelli propri delle sedes materiae in cui è stata dettata, avendo il legislatore recepito sul punto i risultati, ormai generalmente acquisiti e condivisi, di una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale.
Per la liquidazione, necessariamente equitativa (in considerazione della natura squisitamente non patrimoniale dei beni attinti e dei pregiudizi conseguitine), del danno come sopra riconosciuto – risarcibile
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ai sensi dell'art. 2059 c.c. (secondo l'interpretazione offertane da Cass.
S.U. 26972/08), quale pregiudizio derivante dalla lesione del fondamentale diritto alla salute, di rango costituzionale - il Tribunale
aderisce ai criteri fatti propri dalle più recenti pronunce della Corte di
Cassazione in materia;
adotta, quindi, i parametri ed i valori indicati nelle
Tabelle già in uso presso il Tribunale di Milano cui i giudici di legittimità
hanno riconosciuto una “vocazione” nazionale, indicandoli come parametri equi, cioè idonei a garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti peculiarità che suggeriscano di incrementarne o ridurne l'entità (Cass.
Civ., Sez. 3, sent. n. 14402 del 30 giugno 2011; conf. Cass. Civ., Sez. 3, sent. n. 12408 del 7 giugno 2011; n. 5243 del 6 marzo 2014).
I valori tabellari adottati dall'Osservatorio milanese tengono,
peraltro, conto dei principi espressi dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte nelle note pronunce dell'11.11.2008 (nn. 26972, 26973, 26974 e
26975), muovendo proprio dall'eSIenza di addivenire ad una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale comprensiva della componente relativa alla lesione dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico – legale e dei riflessi dinamico relazionali dei postumi sulle normali abitudini di vita della persona.
Le tabelle milanesi contemplano, altresì, mediante un incremento del valore punto di danno biologico, la liquidazione della componente del danno non patrimoniale costituita dal pregiudizio morale a carattere non organico, che costituisce pur sempre una voce descrittiva di alcuni dei possibili pregiudizi connessi al fare areddituale del soggetto leso. In questo senso, le tabelle meneghine precorrono quelle ora delineate nel testo dell'art. 138 novellato dalla legge 124/2017, che al punto e) del comma 2
prevede che, al fine di considerare la componente del danno morale da lesione dell'integrità fisica, la quota corrispondente al danno biologico stabilita in applicazione dei criteri di cui alle lettere da a) a d) è
incrementata in via percentuale e progressiva per punto, individuando la
16 R.G. n. 1332/2021
percentuale di aumento di tali valori per la personalizzazione progressiva della liquidazione.
Come recentemente chiarito in più occasioni dalla Suprema Corte,
in presenza d'un danno alla salute, mentre deve escludersi la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche tipologie di sofferenza
(dolore fisico o nocicettivo, danno alla vita di relazione, danno estetico,
danno esistenziale) patite dal danneggiato, che costituirebbero vere proprie duplicazioni risarcitorie (in quanto ogni vulnus arrecato ad un interesse tutelato dalla Carta costituzionale si caratterizza, pertanto, per la sua doppia dimensione del danno relazionale/proiezione esterna dell'essere, e del danno morale/interiorizzazione intimistica della sofferenza (Cass. 901/18; 20795/18), non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale,
perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-
legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna,
la disistima di sé, la paura, la disperazione); di tal ché soltanto ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione" (Cass. 10816/19; 901/18).
Ed invero, in materia di responsabilità civile, la natura unitaria ed omnicomprensiva del danno non patrimoniale deve essere interpretata nel senso che esso può riferirsi a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica, con conseguente obbligo, per il giudice di merito, di tenere conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze "in peius" derivanti dall'evento di danno,
nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici;
ne deriva che, a fini liquidatori, si deve procedere ad una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i
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necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale, "sub specie" del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale
(che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne),
autonomamente risarcibili” (in termini la massima di Cass.
n.23469/2018).
Esclusa, dunque, la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche tipologie di sofferenza (danno alla vita di relazione, danno estetico, danno esistenziale) patite dal danneggiato, in quanto già contemplate nella nozione dinamica del danno biologico e quindi valutate sia nella determinazione della percentuale di riduzione dell'integrità psico – fisica che nella quantificazione del valore punto base
(tabellare) di danno biologico, delle peculiari e specifiche modalità di atteggiarsi del danno non patrimoniale nel singolo caso concreto il Giudice
ha il dovere di tener conto in sede di liquidazione della prestazione risarcitoria tramite la personalizzazione – in aumento o in diminuzione -
della somma a tale titolo dovuta, esplicitando in motivazione se e come abbia considerato tutte tali circostanze (Cass. 9231/13; 5243/14).
E però, proprio in ragione di quanto fin qui osservato circa la nozione di danno biologico quale compromissione delle abilità della vittima correlata alla menomazione permanente della salute, le conseguenze, sul piano della loro incidenza sulla vita quotidiana e sugli aspetti dinamico – relazionali, che sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione, non giustificano alcun aumento del risarcimento di base previsto per il danno non patrimoniale, perché già adeguatamente considerate e ristorate dai valori monetari tabellari (Cass.
civ. 7513/18), al contrario le conseguenze della menomazione che non sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito quel tipo di lesione, ma sono state patite solo dal danneggiato nel caso specifico, a
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causa delle peculiarità del caso concreto, giustificano un aumento del risarcimento di base del danno biologico.
In applicazione di tali principi, per la Corte soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendono il danno concreto più grave sotto gli aspetti indicati rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al
Giudice con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione delle liquidazioni ( vds Cass. N. 7813/19).
Facendo, dunque, applicazione al caso di specie degli illustrati criteri ed escluso qualunque ulteriore incremento personalizzante, non essendo neppure ipotizzabili ripercussioni dinamico – relazionali più intense di quelle già contemplate nel bareme, ritiene il Tribunale che la sofferenza morale nell'accezione sopra riferita possa ritenersi presuntivamente insita nel periodo di convalescenza in cui la danneggiata ha visto compromesso –
a motivo del trauma subito– il proprio stato di salute e che invece non vi sia spazio per analoga presunzione rispetto al periodo successivo alla guarigione clinica, tenuto conto che nessuna prova è stata offerta a supporto della domanda circa la storia clinica della danneggiata successivamente all'occorso.
In applicazione di tali criteri e avuto riguardo ai valori riportati nelle tabelle milanesi aggiornate -edizione 2024, con riferimento al periodo di inabilità temporanea, così come accertato dal C.T.U., va equitativamente liquidata la somma di € 115,00 per ogni giorno di inabilità temporanea parziale e quindi complessivi € 8.567,50 per l'intero periodo di invalidità
temporanea, mentre, per la permanente lesione dell'integrità psicofisica,
tenuto conto dell'età della parte lesa al tempo del sinistro (anni 74), del grado di invalidità permanente riconosciuto (pari al 27%) e del valore base
(€ 4.648,33 per punto di danno biologico ), va liquidata la somma pari ad
€ 88.263,50.
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Al riguardo, è infondata l'eccezione della convenuta secondo cui nella liquidazione dell'importo risarcibile avrebbe dovuto tenersi conto dell'età
della danneggiata e dell'intervallo di tempo compreso fra la lesione e la morte. In ipotesi di morte del danneggiato per cause indipendenti dal fatto illecito subito, il principio secondo il quale: “il danno non patrimoniale trasmissibile "iure successionis" va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato, e non a quella probabile, assume rilievo solo nel caso in cui il decesso sia avvenuto in età precoce rispetto all'ordinaria aspettativa di vita, atteso che, nel caso opposto, il punto-base di riferimento per la liquidazione del danno tiene già conto delle ridottissime aspettative di vita del danneggiato, sicchè nessuna ulteriore riduzione deve essere applicata in considerazione dell'intervenuto decesso” ( Cass. Civ. sez. III 11.10.2018 n. 25157).
Spetta inoltre all'attore il ristoro del danno rappresentato dalla mancata disponibilità del quantum dovutogli a titolo risarcitorio, derivante dal ritardo con cui viene gli viene liquidato l'equivalente in denaro del bene leso.
A tal proposito va osservato che in caso di risarcimento del danno, se la liquidazione viene effettuata per equivalente – e cioè con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito,
espresso poi in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione – è dovuto – se adeguatamente allegato dal creditore – anche il danno da ritardo e cioè il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della somma, danno che, in considerazione dell'entità delle prestazioni risarcitorie dovute, può in via presuntiva ravvisarsi nell'impossibilità di investire proficuamente il danaro.
La rivalutazione della somma liquidata e gli interessi sulla somma rivalutata assolvono, invero, a due funzioni diverse, mirando la prima alla reintegrazione del danneggiato nella situazione patrimoniale anteriore all'illecito, mentre gli interessi hanno natura compensativa, con la conseguenza che questi ultimi sono compatibili con la rivalutazione.
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Tale voce di danno deve essere provata dal creditore e, solo in caso negativo, il Giudice, nel liquidare il risarcimento ad essa relativo, può fare riferimento, quale criterio presuntivo ed equitativo, ad un tasso di interesse che, in mancanza di contrarie indicazioni suggerite dal caso concreto o di specifiche allegazioni circa gli impieghi maggiormente remunerativi cui le somme sarebbero state destinate ove tempestivamente conseguite, può
essere fissato in un valore prossimo all'interesse legale del periodo intercorrente tra la data del fatto e quella attuale della liquidazione.
Inoltre, secondo un indirizzo ormai consolidato, tali interessi,
cosiddetti compensativi, vanno calcolati non sulla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, ma sulla somma capitale
(determinata nel giorno dell'insorgenza del credito) via via rivalutata,
conformemente all'insegnamento espresso nella nota pronuncia a sezioni unite della Suprema Corte n. 1712\95 (conformi, tra le tante, Cass.
3666/96, 8459/96, 2745/97, 492/01; 18445/05).
Nell'effettuare il relativo calcolo, bisogna tener presente che è
necessaria una devalutazione nominale degli importi liquidati in valuta attuale (nel caso di specie, quelli relativi al danno non patrimoniale), sì da rapportarli all'equivalente alla data di insorgenza del danno medesimo e procedere poi alla successiva rivalutazione sì da conteggiare gli interessi sulle somme che progressivamente si incrementano per effetto della rivalutazione, con cadenza annuale alla stregua della variazione degli indici ISTAT;
gli interessi così ottenuti vanno accantonati e cumulati tra loro senza rivalutazione.
Inoltre, la decorrenza degli interessi va conteggiata nel seguente modo: sul danno da invalidità permanente dalla data di cessazione della temporanea;
sulla temporanea dal dì del fatto.
L'importo risarcitorio spettante a n.q. di erede di Parte_1
, con rivalutazione ed interessi ponderati a tutt'oggi, Persona_1
ascende dunque ad € 96.882,98 (di cui € 8.619,48 per interessi), importo sul quale matureranno gli interessi al tasso legale dalla decisione alla data del soddisfo.
21 R.G. n. 1332/2021
***
Considerato l'esito complessivo del giudizio, le spese di lite sono interamente compensate tra parte attrice e la società
[...]
in considerazione dell'unicità della costituzione Controparte_1
delle convenute e dell'unica difesa differente rispetto a quelle comuni anche alla convenuta soccombente.
Nei rapporti tra parte attrice e la società convenuta
[...]
in persona del Controparte_2
suo legale rappresentante pro tempore, le spese di lite sono ripartite secondo il principio della soccombenza, e sono pertanto poste a carico di quest'ultima, e si liquidano come in dispositivo, secondo parametri medi previsti dalle tabelle allegate dal D.M. n. 55 del 2014, come modificate dal
D.M. n. 147/2022, per le controversie di valore fino a € 260.000,00
Le spese occorse per la CTU medico legale, come liquidate in seno all'ordinanza di conferimento dell'incarico vanno, del pari, poste in via definitiva a carico della Controparte_2
in persona del suo liquidatore e legale rappresentante pro
[...]
tempore.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti;
disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa:
- Rigetta la domanda proposta da parte attrice nei confronti della in persona del suo Controparte_1
legale rappresentante pro tempore;
- In accoglimento delle domande formulate da Parte_1
n.q. di erede di nei confronti della Persona_1
Controparte_2
, in persona del suo liquidatore e legale
[...]
rappresentante pro tempore, condanna quest'ultima a pagare all'attore la complessiva somma di € 96.882,98 oltre gli interessi legali dalla data della presente decisione fino al soddisfo;
22 R.G. n. 1332/2021
- Rigetta ogni altra domanda proposta dalle parti;
- Compensa integralmente le spese di lite tra parte attrice e la società in persona del Controparte_1
suo legale rappresentante pro tempore;
- Condanna la società Controparte_2
in persona del suo liquidatore
[...]
e legale rappresentante pro tempore, alla rifusione, in favore di parte attrice, delle spese del giudizio da quest'ultima sostenute,
che liquida in euro 786,00 per spese ed euro 14.103,00, oltre
IVA e CPA come per legge e rimborso spese forfetarie ex art. 2
D.M. 55/2014, nella misura del 15% dei compensi;
- Pone definitivamente le spese relative alla CTU medico – legale,
nella misura liquidata con ordinanza di conferimento dell'incarico, a carico della . Controparte_2
Palermo, 19 maggio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Simona Maria Cipitì
23
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
T R I B U N A L E D I P A L E R M O
S E Z I O N E T E R Z A C I V I L E
Il Giudice, dott.ssa Simona Maria Cipitì ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 13324 del ruolo generale affari contenziosi civili dell'anno 2021
TRA
) n.q. di erede di Parte_1 C.F._1 Per_1
nata a [...] il [...] ed ivi deceduta il 30.7.2018,
[...]
rappresentato e difeso dall'avv. Serena Lombardo
giusta procura allegata al fascicolo Email_1
informatico
ATTORE
E
) e Controparte_1 P.IVA_1
Controparte_2
in persona del rispettivo legale rappresentante pro P.IVA_2
tempore rappresentate e difese dall'avv. Daniela Marò CP_3
giusta procura allegata al fascicolo Email_2
informatico
CONVENUTE
avente ad oggetto: risarcimento danni conclusioni: come all'udienza del 30.1.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, nella qualità Parte_1
di erede della madre ha convenuto in giudizio dinnanzi Persona_1
1 R.G. n. 1332/2021
al Tribunale di Palermo, la e la Controparte_4
in persona Controparte_2
rispettivamente del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, nella medesima persona fisica di costituitosi nella suddetta CP_3
qualità per entrambe le società, al fine di sentirle condannare in solido al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dalla congiunta durante la degenza presso la casa di riposo denominata “I miei nonnini”.
In punto di fatto, a fondamento della domanda l'attore ha allegato: i) di essere figlio ed erede di;
ii) avere affidato la propria Persona_1
madre all'assistenza ed alle cure della casa di riposo “I Persona_1
miei nonnini”, sita in Palermo via Sandro Botticelli n. 23, gestita dalle e dalla Controparte_1 [...]
iii) che, invero, la predetta TE
, dichiarata invalida al 100% nell'anno 2014, ed affetta Persona_1
da oltre trent'anni da cardiopatia ischemico-ipertensiva e diabete mellito,
accusava già all'epoca gravi difficoltà a deambulare e deficit cognitivo e visivo, patologie per le quali la stessa necessitava di assistenza continua ed aiuto da parte di terzi per l'espletamento delle attività quotidiane;
iv) che il giorno 11.10.2016, mentre era seduta sul divano del soggiorno della predetta struttura “I miei nonnini” senza alcun presidio anticaduta, ed in assenza del personale preposto alla struttura, la SInora era caduta Per_1
cagionandosi un trauma facciale con frattura delle ossa nasali ed una frattura spiroide scomposta del terzo inferiore dell'omero destro, con interessamento del nervo radiale;
v) che, nell'immediatezza la predetta veniva trasportata, a mezzo del 118, chiamato dal gestore della struttura,
al P.S. dell'Azienda Ospedaliera Villa Sofia – Cervello, dove la frattura del braccio destro veniva trattata con applicazione di apparecchio gessato e tutore, atteso che i sanitari avevano sconSIliato un intervento operatorio,
a causa dell'età avanzata e dello stato di salute della donna;
vi) che sospese nel gennaio del 2017 le cure fisioterapiche, la donna era deceduta nel luglio del 2018 senza avere mai ripreso a deambulare.
2 R.G. n. 1332/2021
Invocando, pertanto, ai sensi degli artt. 1218-1228 c.c., la responsabilità
contrattuale delle società convenute, l'attore ha chiesto iure ereditatis la condanna delle stesse al risarcimento del danno, quantificato in €
149.863,01 oltre interessi e rivalutazione monetaria, subito dalla madre,
sua dante causa, in occasione del sinistro verificatosi all'interno della casa di riposo, a causa della negligente, imprudente, ed imperita esecuzione delle prestazioni assistenziali cui si era obbligata la predetta struttura presso cui era ricoverata la propria madre.
Alla prima udienza di comparizione, dichiarata la contumacia delle convenute regolarmente citate e non costituitesi, sono stati concessi i termini di cui all'art. 183 comma VI cpc.
Nel corso del giudizio si sono tardivamente costituite le convenute e Controparte_1 Controparte_2
in persona del medesimo legale
[...]
rappresentante pro tempore le quali hanno CP_3
preliminarmente eccepito il difetto di integrità del contraddittorio nei confronti degli altri eredi della danneggiata e Persona_1
segnatamente: (figlio), nonchè per Controparte_6 Controparte_7
rappresentazione a (figlia). Controparte_8
La società ha inoltre Controparte_1
eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva poichè estranea all'attività svolta dalla casa di riposo “I miei Nonnini”. In particolare, ha allegato che nel 2016, anno nel quale si è verificato il sinistro, la stessa aveva sede in via Giusti n. 24 e non in via Botticelli n. 23, precisando altresì che la stessa è stata cancellata dall'albo degli enti privati di assistenza delle comunità alloggio a far data dal 2018.
Con riguardo alla Controparte_2
, nel merito parte convenuta ha eccepito che la struttura aveva
[...]
esattamente adempimento alle proprie prestazioni assistenziali, e la caduta della SI.ra era stata imprevedibile ed accidentale, non sussistendo, Per_1
peraltro alcun obbligo in capo alla struttura di utilizzare presidi anticaduta.
3 R.G. n. 1332/2021
Quanto ai danni lamentati, parte convenuta ha eccepito il difetto di prova circa l'aggravamento delle pregresse condizioni patologiche della
SI.ra , allegando altresì, che in ogni caso, come dimostrato dalla Per_1
documentazione sanitaria in atti, l'eventuale aggravamento delle stesse sarebbe da ricondurre esclusivamente al rifiuto della stessa SI.ra Per_1
di affrontare l'intervento chirurgico, prospettatole. Infine, parte convenuta ha contestato il quantum della pretesa risarcitoria avversaria, tenuto conto dell'età della danneggiata al momento dell'evento e del fatto che la stessa era stata trasferita in altra struttura successivamente al sinistro.
Alla stregua delle difese sopra compendiate, le convenute hanno concluso per il rigetto della domanda risarcitoria proposta nei loro confronti.
Istruita attraverso l'interrogatorio formale del legale rappresentate delle società convenute, l'escussione dei testi indicati da parte attrice e l'espletamento della consulenza medico legale affidata al dott. Per_2
, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. Indi,
[...]
all'udienza che precede è stata spedita in decisione.
***
Così sinteticamente ricostruito il thema decidendum, è innanzitutto a dirsi che parte attrice, che ha agito iure ereditatis per conseguire il risarcimento del danno non patrimoniale sofferto dalla propria dante causa Per_1
in dipendenza dei fatti dedotti, ha fornito la prova della propria
[...]
legittimazione attiva, avendo prodotto certificato anagrafico comprovante il rapporto di filiazione tra l'attore e la danneggiata (doc. n. 9 allegato alla citazione), costituente, ai sensi dell'art. 566 c.c., criterio ex lege di delazione dell'eredità in assenza di testamento (non risultante agli atti).
D'altro canto, la proposizione della presente azione da parte dell'attore, con l'espressa spendita della qualità di erede della predetta
, costituisce accettazione tacita dell'eredità della de cuius Persona_1
ad egli devoluta ex lege.
4 R.G. n. 1332/2021
Tanto precisato, è infondata l'eccezione sollevata dalle convenute,
concernente il difetto di integrità del contraddittorio rispetto agli altri eredi della de cuius . Persona_1
Sostiene la difesa della Controparte_9
che
[...] Controparte_2
parte attrice avrebbe dovuto integrare il contraddittorio nei confronti degli altri eredi della de cuius in quanto litisconsorti Persona_1
necessari nel presente giudizio risarcitorio.
Osservato che l'attore ha documentato la rinunzia all'eredità della sorella e per rappresentazione della di lei figlia, con riferimento agli altri discendenti della danneggiata, l'eccezione è priva di pregio giuridico alla luce dell'ormai consolidato principio giurisprudenziale espresso dalla
Suprema Corte nella pronuncia a Sezioni Unite n. 24657/2007 (vedasi anche Cass. Civ. sez. VI 20.11.2017 n. 27417) secondo cui, sebbene i crediti ereditari (come quello risarcitorio, fatto valere in questa sede) a differenza dei debiti, non si dividono automaticamente tra i coeredi in ragione delle rispettive quote, entrando invece a far parte della comunione ereditaria;
tuttavia, in applicazione del principio generale a mente del quale ciascun soggetto partecipante alla comunione può esercitare singolarmente le azioni a vantaggio della cosa comune senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri partecipanti
(atteso che il diritto di ciascuno di essi investe la cosa comune nella sua interezza. Così: Cass. 22 ottobre 1998 n. 10478, 17 novembre 1999 n.
12767, 28 giugno 2001 n. 8842, 6 ottobre 2005 n. 19460); deve riconoscersi a ciascun coerede la legittimazione ad agire in giudizio per ottenere la riscossione dell'intero credito ereditario, senza la necessità della partecipazione al giudizio di tutti gli eredi del creditore;
atteso che la pronuncia sul diritto comune fatto valere dal singolo coerede spiega i propri effetti nei riguardi di tutte le parti interessate, restando peraltro estranei all'ambito della tutela del diritto azionato i rapporti patrimoniali interni tra coeredi, destinati ad essere definiti con la divisione.
5 R.G. n. 1332/2021
Alla luce dell'ormai consolidato principio ora riportato, l'eccezione
è dunque infondata.
*°*°*
È invece fondata l'eccezione concernente il difetto di legittimazione passiva della vieppiù a fronte Controparte_1
delle contestazioni mosse al riguardo dalla stessa parte convenuta, pur tardivamente costituitasi in giudizio.
Al riguardo, si ricorda che la contestazione circa la titolarità
passiva del rapporto dedotto in giudizio costituisce mera difesa, come tale deducibile dal convenuto, prima non costituito in giudizio, in qualunque stato e grado del giudizio, e vieppiù rilevabile d'ufficio.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la titolarità del rapporto dedotto in giudizio costituisce elemento costitutivo della domanda proposta da parte attrice, sulla quale grava conseguentemente l'onere della relativa prova. Corrispondentemente, la contestazione della titolarità passiva del rapporto (risarcitorio nel caso specifico) posto a fondamento della domanda non è un'eccezione in senso stretto, con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo della pretesa attore, come tale proponibile, a pena di decadenza, solo in sede di costituzione in giudizio e non rilevabile d'ufficio. L'eccezione concernente il difetto di titolarità del rapporto dedotto in giudizio, pertanto, può essere proposta in ogni fase del giudizio e può anche essere rilevata d'ufficio (ex multis, Cass. n. 2951/2016 e Cass. n. 12729/2016).
Ne discende, che anche nel caso di contumacia della parte convenuta, (ipotesi in cui l'attore non può giovarsi del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.), e vieppiù a fronte della contestazione di fatto mossa nel caso di specie da parte convenuta, grava sull'attore l'onere della prova circa la titolarità in capo alla suddetta società convenuta del rapporto contrattuale dedotto in giudizio, e dunque della riferibilità alla società convenuta della struttura ricettizia e assistenziale all'interno della quale è avvenuto il fatto generativo del danno allegato a fondamento della domanda risarcitoria.
6 R.G. n. 1332/2021
Sul punto parte attrice si è limitata a produrre copia della visura camerale riferibile alla suddetta società cooperativa dalla quale non è dato evincersi senz'altro la riferibilità alla società predetta, all'epoca della verificazione del sinistro (11/10/2016), della struttura “I miei nonnini”
(e dunque degli obblighi assistenziali assunti dal soggetto gestore); atteso che dalle relative certificazioni tale collegamento, in disparte la coincidenza della persona fisica del legale rappresentante di entrambe le società, può essere riscontrato soltanto a decorrere dal 20.06.2019 (si deva doc. n. 1 alla memoria depositata da parte attrice con la propria memoria depositata ai sensi dell'art. 183 comma VI n. II c.p.c.), epoca a partire dalla quale la società ha spostato la propria sede sociale presso l'indirizzo in cui ha sede la struttura ospitante la SI.ra ; circostanza, peraltro, non Per_1
univoca nel senso che qui interessa, stante la materiale disponibilità dei locali da parte della persona fisica legale rappresentante di entrambe le società convenute. L'attore non ha fornito alcun indice di riconducibilità,
all'epoca dei fatti dedotti in giudizio, della gestione della struttura “I miei nonnini” alla società che solo Controparte_1
successivamente (a decorrere dal 2019) risulta avere sede sociale in
Palermo via Botticelli n. 23, all'indirizzo ove è ubicata la struttura ricettivo
– assistenziale, a presso cui risiedeva la SI.ra ; non Persona_1
avendo fornito, esemplificativamente, il contratto in forma scritta intestato anche alla società suddetta, né ricevute dei pagamenti della retta effettuati in suo favore, dai quali si potesse evincere il soggetto giuridico cui fa capo il rapporto di assistenza;
né, infine ha articolato sul punto, mezzi di prova costituende.
Di contro, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., sussiste la legittimazione passiva rispetto alle domande svolte in giudizio dall'attore, in capo alla società della società , Controparte_2
che non ha contestato la propria legittimazione, e che peraltro dalla relativa visura camerale risulta avere continuativamente sede presso il medesimo indirizzo della struttura “I miei nonnini”.
*°*°*
7 R.G. n. 1332/2021
Ciò posto, venendo al merito delle domande proposte da parte attrice, sono opportune alcune premesse sull'inquadramento giuridico della responsabilità delle strutture sanitarie e assistenziali e sul riparto dell'onere probatorio.
A partire dalla nota sentenza 1 luglio 2002, n. 9556, la Suprema
Corte ha definitivamente sposato l'orientamento alla stregua del quale il rapporto che lega la struttura sanitaria pubblica o privata al paziente ha fonte in un contratto obbligatorio atipico (c.d. contratto di «spedalità» o di
«assistenza sanitaria») che si perfeziona anche sulla base di fatti concludenti — con la sola accettazione del malato presso la struttura
(Cass. 13 aprile 2007, n. 8826) — e che ha ad oggetto l'obbligo di quest'ultima di adempiere sia prestazioni principali di carattere strettamente sanitario, sia prestazioni secondarie ed accessorie (fra cui prestare assistenza al malato, fornire vitto e alloggio in caso di ricovero,
ecc.).
Si tratta di un contratto a prestazioni corrispettive da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (da parte del paziente,
dell'assicuratore ovvero del Servizio Sanitario Nazionale) insorgono, a carico della struttura sanitaria, accanto a quelli di tipo alberghiero
(somministrazione di vitto e alloggio), obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico, nonché di apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista del manifestarsi di eventuali complicazioni o emergenze (cfr., Cass., sez. Un.,
n. 9556/2002, cit.; in senso conforme, Cass. Sez. III, 11 maggio 2009, n.
10473; si devano anche Cass., sez. III, 14 giugno 2007, n. 13593, Cass.
Sez. III, 26 gennaio 2006, n. 1698, Cass., sez. III, 14 luglio 2004, n.
13066).
In particolare, per le Case di Riposo – che sono strutture diversa dalle
RSA per le quali viene erogata anche e soprattutto la prestazione sanitaria
- la responsabilità riguarda essenzialmente l'assistenza al di fuori dell'ambito sanitario, con prestazioni più propriamente riconducibili al contratto d'albergo, a fronte del pagamento del prezzo.
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CP_1 Il rapporto fra di per anziani e gli ospiti è definito CP_11
“locatio operis” ed è caratterizzato dall'obbligo della struttura di erogare prestazioni di tipo organizzativo, connesse all'assistenza agli anziani, alla sicurezza delle attrezzature, dei macchinari, alla vigilanza e alla custodia degli ospiti.
Con il contratto, anche in forma verbale, stipulato fra le parti, la casa di riposo assume l'obbligo di salvaguardia dell'anziano contro le aggressioni provenienti dalla struttura medesima o comunque rientranti nella sua sfera di controllo;
trattasi quindi di un obbligo di garanzia idoneo a qualificare e fondare il diritto risarcitorio dell'ospite o dei suoi aventi causa, in caso di omesso impedimento degli eventi che arrechino danno al soggetto affidato (cfr Tribunale di Bari, sez. II 21.2.2012).
Ne deriva che la responsabilità risarcitoria della struttura, per l'inadempimento e/o per l'inesatto adempimento delle prestazioni dovute in base al contratto, va inquadrata nella responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. e nessun rilievo a tal fine assume il fatto che la struttura (sia essa un ente pubblico o un soggetto di diritto privato) per adempiere le sue prestazioni si avvalga dell'opera di suoi dipendenti o di suoi collaboratori esterni — esercenti professioni sanitarie e personale ausiliario — e che la condotta dannosa sia materialmente tenuta da uno di questi soggetti.
Infatti, a norma dell'art. 1228 c.c., il debitore che per adempiere si avvale dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro.
Va rammentato però che la presunzione contenuta nell'art. 1218 c.c.
solleva il creditore dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non anche dall'onere di provare il nesso di causa tra la condotta dell'obbligato e il danno di cui si domanda il risarcimento. Ed invero, non solo il danno ma anche la sua eziologia è parte del fatto costitutivo che incombe all'attore di provare, per cui se si ascrive un danno ad una condotta non può non essere provata da colui che allega la riconducibilità in via causale del danno a quella condotta (Cass. 29315/17).
E ciò vale sia in riferimento al nesso causale materiale (derivazione dell'evento lesivo dalla condotta illecita inadempiente), che in relazione al
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nesso di causalità giuridica (ossia alla individuazione delle singole conseguenze pregiudizievoli dell'evento lesivo).
Occorre allora verificare se sia stato soddisfatto l'onere della prova del nesso di derivazione causale dell'evento ascritto alla convenuta. E a tal fine, è bene rammentare nuovamente che se è vero che soltanto nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio", non può tuttavia trascurarsi che in materia civile non è sufficiente una relazione espressa in termini di mera possibilità o probabilità, dovendo l'indagine essere condotta secondo la regola c.d. della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", (Cass. Civ. S.U. 11.1.08 n. 576;
29.2.2016 n. 3893; 22.2.2016 n. 3428).
Considerato che parte attrice ha sufficientemente delineato l'inadempimento della casa di riposo “ I miei nonnini” per avere omesso le misure di vigilanza e sicurezza la cui osservanza avrebbe evitato la causazione del sinistro in capo alla madre del per accertare se Pt_1
l'attore abbia soddisfatto l'onere probatorio di cui era gravato, alla luce dei richiamati principi, occorre allora far riferimento a quanto emerso all'esito dell'istruttoria.
Invero nessun dubbio residua in ordine al fatto che la fosse Per_1
ospite della casa di riposo, e riguardo alla verificazione del fatto storico,
ammesso dal gestore della struttura in sede di CP_3
interrogatorio formale, e comprovato dal file audio depositato dalla difesa di parte attrice, da cui risulta che lo stesso effettuò la chiamata al CP_3
118 per chiamare i soccorsi, riferendo che una degente era caduta all'interno della casa di riposo.
A ciò si aggiunga che è documentato dal verbale del PS dell'Azienda
Ospedaliera Villa Sofia Cervello, n. 104318 del 11.10.2016 con accettazione alle ore 18.02, che la paziente giunse a mezzo del 118 a causa di un incidente domestico: rif caduta accidentale in casa di riposo – I
miei nonnini - e che all'anamnesi venne annotato: “riferita caduta accidentale presso casa famiglia dove la SInora risiede con trauma cranico non commotivo con sospetta frattura ossa nasali e slot spalla dx in
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soggetto ipovedente per glaucoma bilaterale, mononefro per verosimile necrosi rene dx, midid, artereosclerosi tsa”.
Al cospetto di così lineari risultanze circa l'accadimento dei fatti e delle conseguenze derivatene, occorre quindi accertare se le lesioni riportate dalla siano riconducibili alle inadempienze della Per_1
struttura ove la stessa era ricoverata, oppure conseguenza di un evento imprevedibile come sostenuto dalla convenuta.
E' stata escussa la teste nuora della la Testimone_1 Per_1
quale ha dichiarato che era solita recarsi a fare visita alla CE una volta a settimana insieme al marito, e che talvolta era capitato di trovare la
CE seduta sul divano, precisando che i divani della struttura erano privi di presidi anticaduta.
Riguardo alla permanenza del personale all'interno della struttura,
ha raccontato che quando i familiari andavano a trovare gli ospiti, il personale era poco presente nella stanza, perché stavano fuori in balcone o in altri ambienti,
E' stata poi escussa la teste figlia dell'attore che ha Testimone_2
raccontato di andare a trovare la ON presso la struttura circa una volta a settimana.
Nel prosieguo ha dichiarato: “solitamente trovavo mia ON in soggiorno che era arredato con un tavolo delle sedie e dei divani. Il personale della struttura rimaneva fuori dal soggiorno, nella sala comune mi capitava di vedere anche altri ospiti. Non erano presenti presidi anticaduta nei divani. Avevo segnalato l'assenza di questi presidi, sia la discontinuità della presenza del personale considerato che mia ON era affetta da gravi patologie e quasi completamente non vedente. Aveva deficit motori e cognitivi, in quanto affetta da demenza senile. Non era infatti capace di orientarsi nello spazio e nel tempo I problemi di vista di mia ON erano conseguenza del diabete mellito da cui era affetta”, così rendendo dichiarazioni convergenti con la precedente testimone in ordine alla condotta del personale della struttura, e riferendo altresì delle specifiche condizioni della SI.ra . Per_1
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Lo stato di salute della e il conseguente bisogno assistenziale Per_1
della SI.ra è stato confermato anche dalla precedente testimone, Per_1
che al riguardo ha affermato: “mia CE non deambulava in quanto non vedente e affetta da demenza senile. Non era comunque capace di alzarsi autonomamente o persino di tenere retto il capo. Mia CE si spostava in sedia a rotelle con l'aiuto dei familiari, quando presenti o presumo del personale della struttura quando non eravamo presenti”.
Invero, la compromissione dello stato di salute della è Per_1
documentato dal certificato della Commissione Medica per l'Accertamento
dell'Invalidità civile del 21.8.2014 con il quale, veniva riconosciuta l'invalidità al 100% in ragione delle difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età, a causa fra l'altro di una retinopatia diabetica e della limitazione funzionale dei movimenti articolari;
nonché dal successivo certificato della medesima Commissione
del 23.2.2016, che attesta un aggravamento delle condizioni: “necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”.
Per completezza va detto che nella produzione di parte attrice risulta un certificato dell'ASP di Palermo (all.1 pag. 3) che attesta il declino cognitivo della , ma il Tribunale non ritiene di utilizzarlo ai fini del Per_1
decidere perché probabilmente per errore materiale o per difetto nella scannerizzazione del documento si evince una data successiva al decesso della danneggiata (Palermo 17.11.20); come parimenti non può trovare ingresso il certificato del 29.4.2015 rilasciato dal PTA Casa del Sole,
perché tardivamente prodotto, come già rilevato con l'ordinanza del
30.1.2024.
Orbene, atteso quanto testimoniato dalle familiari della Per_1
circa l'eSIuo controllo del personale sui degenti all'interno della struttura,
in ossequio ai principi enucleati dalla giurisprudenza sarebbe stato onere della convenuta provare di avere osservato le misure preventive adeguate idonee a scongiurare il verificarsi di danni a carico degli ospiti della struttura, nonché l'assistenza continua prestata.
12 R.G. n. 1332/2021
Ed invece, per stessa ammissione del gestore, i divani della struttura non erano dotati di presidi anticaduta, e quel che più rileva, al momento dell'occorso nessun assistente era presente nella sala ove si trovava la
. Per_1
Sul punto, dichiarando che il personale era in cucina e che egli aveva assistito alla scena trovandosi vicino alla porta d'ingresso, quindi non all'interno della stanza e certamente non in prossimità dell'assistita, lo ha di fatto ammesso che al momento dell'infortunio nessuno era CP_3
presente a vigilare sugli ospiti ed in particolare ad accudire la che Per_1
per la sua condizione di soggetto ipovedente e con difficoltà di deambulazione necessitava di una assistenza costante e continua.
Le condizioni e la conseguente specifica eSIenza assistenziale facente capo alla SI.ra , emergente dalla documentazione medica e Per_1
dalle dichiarazioni orali rese dei testimoni, è peraltro confermata, sulla base dell'analitico e incensurabile (sotto il profilo tecnico – logico) esame della medesima documentazione medica, dalle risultanze della relazione tecnica del nominato ctu, che a specifico quesito rassegnato dal giudice ha concluso che: “Di fatto, dunque, è possibile asserire che la paziente all'epoca dei fatti fosse affetta da condizioni generali che potevano far ritenere ragionevolmente prevedibile il rischio di cadute: la paziente, ipovedente, era affetta da turbe cerebrovascolari con difficoltà dell'orientamento e declino cognitivo-mnesico, nonché da una instabilità posturale e deambulazione difficoltosa, ovvero condizioni che possono portare ad un rischio caduta” (pag. 13 della relazione peritale depositata in data 17.06.2024).
Alla luce di quanto sopra, emerge pertanto che nonostante la SI.ra
, fosse bisognevole di assistenza continua, nessun assistente era Per_1
presente nella sala ove si ella si trovava al momento dell'incidente.
Alla luce di ciò la fondatezza della domanda non è scalfita dalla dinamica dell'evento raccontata dal gestore della struttura, sulla quale concorda anche il CTU - come si dirà nel prosieguo - secondo cui la
, è caduta dopo essersi alzata dal divano, e non da seduta;
poiché Per_1
13 R.G. n. 1332/2021
ciò dimostra che in violazione degli obblighi di assistenza, vigilanza e custodia gravanti sulla società titolare della struttura la SI.ra fosse Per_1
stata lasciata sola, senza la presenza di personale in sua prossimità, e dunque in condizioni di deambulare senza la supervisione del personale,
nonostante le documentate condizioni di salute che ne rendevano prevedibile il rischio di cadute, ove non sorvegliata.
Per quanto precede, non avendo la convenuta dimostrato di avere osservato tutte le misure idonee ad evitare la verificazione dell'evento,
tenuto conto delle condizioni di salute della che per il suo stato di Per_1
soggetto ipovedente con gravi problemi di funzionalità articolare avrebbe richiesto misure assistenziali rafforzate, accertata la sussistenza dei profili di negligenza ed imperizia in capo alla casa di riposo, nonché la relazione causale fra le prestazioni omesse e i danni lamentati, alle convenute va fatto carico della corrispondente obbligazione risarcitoria.
*°*°*
Venendo, adesso, alla quantificazione della prestazione risarcitoria,
va preliminarmente osservato che il C.T.U., nominato nel corso del giudizio ha accertato, sulla base della documentazione in atti la compatibilità tra la dinamica dell'incidente e le lesioni diagnosticate dai sanitari del Pronto Soccorso dell'Azienda Villa Sofia Cervello consistenti in
“trauma policontusivo ad interessamento facciale, con frattura pluriframmentaria delle ossa proprie del naso, trattata con riduzione manuale e contenzione in archetto, e dell'arto superiore di destra, sede di frattura scomposta a decorso spiroide della metafisi distale dell'omero destro, meritevole di trattamento chirurgico (rifiutato).”
Al riguardo va ribadito che sulla base delle lesioni refertate, il perito ha ritenuto verosimile la dinamica descritta dal legale rappresentante della struttura assistenziale nel corso dell'interrogatorio formale: “E' ragionevole ritenere, invero, che mentre la paziente si trovava in piedi (o perché appena alzata o perché intenta a deambulare) perdeva l'equilibrio cadendo in avanti e forse con arto superiore destro addotto al tronco nel tentativo di attutire la caduta al suolo.” ) ha affermato che la
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paziente era affetta da condizioni generali che potevano far prevedere il rischio di cadute.
Corrette appaiono dunque - tenuto conto delle considerazioni esposte dall'ausiliario circa i baremes applicabili per la valutazione del danno alla salute - sia la durata della inabilità temporanea assoluta valutata in giorni 7, sia la durata della inabilità temporanea parziale al
75% di giorni 90, sia la quantificazione della riduzione permanente dell'integrità fisica, in misura pari al 27%, quale sommatoria del danno biologico permanente pari al 3% per la frattura delle ossa nasali, e del danno biologico permanente pari al 24% per la frattura al braccio destro -
il CTU in sede di chiarimenti ha esaustivamente replicato sul punto alle osservazioni del CTP di parte attrice- .
Ora, come precisato da quattro sentenze gemelle emesse dalla Corte
di Cassazione a Sezioni Unite (le nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 del
2008), il danno biologico, quale lesione del diritto inviolabile alla salute
(art. 32 Cost.), va ricondotto nell'alveo del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. e ha una portata tendenzialmente omnicomprensiva,
confermata dalla definizione normativa adottata dal D. Lgs. 209/2005,
recante il Codice delle assicurazioni private (i cui artt. 138 e 139
statuiscono che “per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”), suscettibile di essere adottata in via generale, anche in campi diversi da quelli propri delle sedes materiae in cui è stata dettata, avendo il legislatore recepito sul punto i risultati, ormai generalmente acquisiti e condivisi, di una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale.
Per la liquidazione, necessariamente equitativa (in considerazione della natura squisitamente non patrimoniale dei beni attinti e dei pregiudizi conseguitine), del danno come sopra riconosciuto – risarcibile
15 R.G. n. 1332/2021
ai sensi dell'art. 2059 c.c. (secondo l'interpretazione offertane da Cass.
S.U. 26972/08), quale pregiudizio derivante dalla lesione del fondamentale diritto alla salute, di rango costituzionale - il Tribunale
aderisce ai criteri fatti propri dalle più recenti pronunce della Corte di
Cassazione in materia;
adotta, quindi, i parametri ed i valori indicati nelle
Tabelle già in uso presso il Tribunale di Milano cui i giudici di legittimità
hanno riconosciuto una “vocazione” nazionale, indicandoli come parametri equi, cioè idonei a garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti peculiarità che suggeriscano di incrementarne o ridurne l'entità (Cass.
Civ., Sez. 3, sent. n. 14402 del 30 giugno 2011; conf. Cass. Civ., Sez. 3, sent. n. 12408 del 7 giugno 2011; n. 5243 del 6 marzo 2014).
I valori tabellari adottati dall'Osservatorio milanese tengono,
peraltro, conto dei principi espressi dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte nelle note pronunce dell'11.11.2008 (nn. 26972, 26973, 26974 e
26975), muovendo proprio dall'eSIenza di addivenire ad una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale comprensiva della componente relativa alla lesione dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico – legale e dei riflessi dinamico relazionali dei postumi sulle normali abitudini di vita della persona.
Le tabelle milanesi contemplano, altresì, mediante un incremento del valore punto di danno biologico, la liquidazione della componente del danno non patrimoniale costituita dal pregiudizio morale a carattere non organico, che costituisce pur sempre una voce descrittiva di alcuni dei possibili pregiudizi connessi al fare areddituale del soggetto leso. In questo senso, le tabelle meneghine precorrono quelle ora delineate nel testo dell'art. 138 novellato dalla legge 124/2017, che al punto e) del comma 2
prevede che, al fine di considerare la componente del danno morale da lesione dell'integrità fisica, la quota corrispondente al danno biologico stabilita in applicazione dei criteri di cui alle lettere da a) a d) è
incrementata in via percentuale e progressiva per punto, individuando la
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percentuale di aumento di tali valori per la personalizzazione progressiva della liquidazione.
Come recentemente chiarito in più occasioni dalla Suprema Corte,
in presenza d'un danno alla salute, mentre deve escludersi la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche tipologie di sofferenza
(dolore fisico o nocicettivo, danno alla vita di relazione, danno estetico,
danno esistenziale) patite dal danneggiato, che costituirebbero vere proprie duplicazioni risarcitorie (in quanto ogni vulnus arrecato ad un interesse tutelato dalla Carta costituzionale si caratterizza, pertanto, per la sua doppia dimensione del danno relazionale/proiezione esterna dell'essere, e del danno morale/interiorizzazione intimistica della sofferenza (Cass. 901/18; 20795/18), non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale,
perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-
legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna,
la disistima di sé, la paura, la disperazione); di tal ché soltanto ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione" (Cass. 10816/19; 901/18).
Ed invero, in materia di responsabilità civile, la natura unitaria ed omnicomprensiva del danno non patrimoniale deve essere interpretata nel senso che esso può riferirsi a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica, con conseguente obbligo, per il giudice di merito, di tenere conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze "in peius" derivanti dall'evento di danno,
nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici;
ne deriva che, a fini liquidatori, si deve procedere ad una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i
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necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale, "sub specie" del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale
(che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne),
autonomamente risarcibili” (in termini la massima di Cass.
n.23469/2018).
Esclusa, dunque, la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche tipologie di sofferenza (danno alla vita di relazione, danno estetico, danno esistenziale) patite dal danneggiato, in quanto già contemplate nella nozione dinamica del danno biologico e quindi valutate sia nella determinazione della percentuale di riduzione dell'integrità psico – fisica che nella quantificazione del valore punto base
(tabellare) di danno biologico, delle peculiari e specifiche modalità di atteggiarsi del danno non patrimoniale nel singolo caso concreto il Giudice
ha il dovere di tener conto in sede di liquidazione della prestazione risarcitoria tramite la personalizzazione – in aumento o in diminuzione -
della somma a tale titolo dovuta, esplicitando in motivazione se e come abbia considerato tutte tali circostanze (Cass. 9231/13; 5243/14).
E però, proprio in ragione di quanto fin qui osservato circa la nozione di danno biologico quale compromissione delle abilità della vittima correlata alla menomazione permanente della salute, le conseguenze, sul piano della loro incidenza sulla vita quotidiana e sugli aspetti dinamico – relazionali, che sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione, non giustificano alcun aumento del risarcimento di base previsto per il danno non patrimoniale, perché già adeguatamente considerate e ristorate dai valori monetari tabellari (Cass.
civ. 7513/18), al contrario le conseguenze della menomazione che non sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito quel tipo di lesione, ma sono state patite solo dal danneggiato nel caso specifico, a
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causa delle peculiarità del caso concreto, giustificano un aumento del risarcimento di base del danno biologico.
In applicazione di tali principi, per la Corte soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendono il danno concreto più grave sotto gli aspetti indicati rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al
Giudice con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione delle liquidazioni ( vds Cass. N. 7813/19).
Facendo, dunque, applicazione al caso di specie degli illustrati criteri ed escluso qualunque ulteriore incremento personalizzante, non essendo neppure ipotizzabili ripercussioni dinamico – relazionali più intense di quelle già contemplate nel bareme, ritiene il Tribunale che la sofferenza morale nell'accezione sopra riferita possa ritenersi presuntivamente insita nel periodo di convalescenza in cui la danneggiata ha visto compromesso –
a motivo del trauma subito– il proprio stato di salute e che invece non vi sia spazio per analoga presunzione rispetto al periodo successivo alla guarigione clinica, tenuto conto che nessuna prova è stata offerta a supporto della domanda circa la storia clinica della danneggiata successivamente all'occorso.
In applicazione di tali criteri e avuto riguardo ai valori riportati nelle tabelle milanesi aggiornate -edizione 2024, con riferimento al periodo di inabilità temporanea, così come accertato dal C.T.U., va equitativamente liquidata la somma di € 115,00 per ogni giorno di inabilità temporanea parziale e quindi complessivi € 8.567,50 per l'intero periodo di invalidità
temporanea, mentre, per la permanente lesione dell'integrità psicofisica,
tenuto conto dell'età della parte lesa al tempo del sinistro (anni 74), del grado di invalidità permanente riconosciuto (pari al 27%) e del valore base
(€ 4.648,33 per punto di danno biologico ), va liquidata la somma pari ad
€ 88.263,50.
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Al riguardo, è infondata l'eccezione della convenuta secondo cui nella liquidazione dell'importo risarcibile avrebbe dovuto tenersi conto dell'età
della danneggiata e dell'intervallo di tempo compreso fra la lesione e la morte. In ipotesi di morte del danneggiato per cause indipendenti dal fatto illecito subito, il principio secondo il quale: “il danno non patrimoniale trasmissibile "iure successionis" va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato, e non a quella probabile, assume rilievo solo nel caso in cui il decesso sia avvenuto in età precoce rispetto all'ordinaria aspettativa di vita, atteso che, nel caso opposto, il punto-base di riferimento per la liquidazione del danno tiene già conto delle ridottissime aspettative di vita del danneggiato, sicchè nessuna ulteriore riduzione deve essere applicata in considerazione dell'intervenuto decesso” ( Cass. Civ. sez. III 11.10.2018 n. 25157).
Spetta inoltre all'attore il ristoro del danno rappresentato dalla mancata disponibilità del quantum dovutogli a titolo risarcitorio, derivante dal ritardo con cui viene gli viene liquidato l'equivalente in denaro del bene leso.
A tal proposito va osservato che in caso di risarcimento del danno, se la liquidazione viene effettuata per equivalente – e cioè con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito,
espresso poi in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione – è dovuto – se adeguatamente allegato dal creditore – anche il danno da ritardo e cioè il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della somma, danno che, in considerazione dell'entità delle prestazioni risarcitorie dovute, può in via presuntiva ravvisarsi nell'impossibilità di investire proficuamente il danaro.
La rivalutazione della somma liquidata e gli interessi sulla somma rivalutata assolvono, invero, a due funzioni diverse, mirando la prima alla reintegrazione del danneggiato nella situazione patrimoniale anteriore all'illecito, mentre gli interessi hanno natura compensativa, con la conseguenza che questi ultimi sono compatibili con la rivalutazione.
20 R.G. n. 1332/2021
Tale voce di danno deve essere provata dal creditore e, solo in caso negativo, il Giudice, nel liquidare il risarcimento ad essa relativo, può fare riferimento, quale criterio presuntivo ed equitativo, ad un tasso di interesse che, in mancanza di contrarie indicazioni suggerite dal caso concreto o di specifiche allegazioni circa gli impieghi maggiormente remunerativi cui le somme sarebbero state destinate ove tempestivamente conseguite, può
essere fissato in un valore prossimo all'interesse legale del periodo intercorrente tra la data del fatto e quella attuale della liquidazione.
Inoltre, secondo un indirizzo ormai consolidato, tali interessi,
cosiddetti compensativi, vanno calcolati non sulla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, ma sulla somma capitale
(determinata nel giorno dell'insorgenza del credito) via via rivalutata,
conformemente all'insegnamento espresso nella nota pronuncia a sezioni unite della Suprema Corte n. 1712\95 (conformi, tra le tante, Cass.
3666/96, 8459/96, 2745/97, 492/01; 18445/05).
Nell'effettuare il relativo calcolo, bisogna tener presente che è
necessaria una devalutazione nominale degli importi liquidati in valuta attuale (nel caso di specie, quelli relativi al danno non patrimoniale), sì da rapportarli all'equivalente alla data di insorgenza del danno medesimo e procedere poi alla successiva rivalutazione sì da conteggiare gli interessi sulle somme che progressivamente si incrementano per effetto della rivalutazione, con cadenza annuale alla stregua della variazione degli indici ISTAT;
gli interessi così ottenuti vanno accantonati e cumulati tra loro senza rivalutazione.
Inoltre, la decorrenza degli interessi va conteggiata nel seguente modo: sul danno da invalidità permanente dalla data di cessazione della temporanea;
sulla temporanea dal dì del fatto.
L'importo risarcitorio spettante a n.q. di erede di Parte_1
, con rivalutazione ed interessi ponderati a tutt'oggi, Persona_1
ascende dunque ad € 96.882,98 (di cui € 8.619,48 per interessi), importo sul quale matureranno gli interessi al tasso legale dalla decisione alla data del soddisfo.
21 R.G. n. 1332/2021
***
Considerato l'esito complessivo del giudizio, le spese di lite sono interamente compensate tra parte attrice e la società
[...]
in considerazione dell'unicità della costituzione Controparte_1
delle convenute e dell'unica difesa differente rispetto a quelle comuni anche alla convenuta soccombente.
Nei rapporti tra parte attrice e la società convenuta
[...]
in persona del Controparte_2
suo legale rappresentante pro tempore, le spese di lite sono ripartite secondo il principio della soccombenza, e sono pertanto poste a carico di quest'ultima, e si liquidano come in dispositivo, secondo parametri medi previsti dalle tabelle allegate dal D.M. n. 55 del 2014, come modificate dal
D.M. n. 147/2022, per le controversie di valore fino a € 260.000,00
Le spese occorse per la CTU medico legale, come liquidate in seno all'ordinanza di conferimento dell'incarico vanno, del pari, poste in via definitiva a carico della Controparte_2
in persona del suo liquidatore e legale rappresentante pro
[...]
tempore.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti;
disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa:
- Rigetta la domanda proposta da parte attrice nei confronti della in persona del suo Controparte_1
legale rappresentante pro tempore;
- In accoglimento delle domande formulate da Parte_1
n.q. di erede di nei confronti della Persona_1
Controparte_2
, in persona del suo liquidatore e legale
[...]
rappresentante pro tempore, condanna quest'ultima a pagare all'attore la complessiva somma di € 96.882,98 oltre gli interessi legali dalla data della presente decisione fino al soddisfo;
22 R.G. n. 1332/2021
- Rigetta ogni altra domanda proposta dalle parti;
- Compensa integralmente le spese di lite tra parte attrice e la società in persona del Controparte_1
suo legale rappresentante pro tempore;
- Condanna la società Controparte_2
in persona del suo liquidatore
[...]
e legale rappresentante pro tempore, alla rifusione, in favore di parte attrice, delle spese del giudizio da quest'ultima sostenute,
che liquida in euro 786,00 per spese ed euro 14.103,00, oltre
IVA e CPA come per legge e rimborso spese forfetarie ex art. 2
D.M. 55/2014, nella misura del 15% dei compensi;
- Pone definitivamente le spese relative alla CTU medico – legale,
nella misura liquidata con ordinanza di conferimento dell'incarico, a carico della . Controparte_2
Palermo, 19 maggio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Simona Maria Cipitì
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