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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 25/11/2025, n. 787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 787 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Caltanissetta, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
G.O.P. CA TA D'EO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2257/2024 R.G. del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente,
TRA
nata a [...] il [...] C.F. e Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...], C.F. Parte_2
rappresentate e difese, in virtù di procura rilasciata in calce all'atto C.F._2 di citazione su foglio separato, dall'avv. Delia Serena Picone, unitamente e disgiuntamente all'avv. Domenico Chiparo presso il cui studio in Palermo alla Via Mariano Stabile n. 241 eleggono domicilio, attrici
CONTRO
con Sede Legale in Roma, Viale Europa, 190 (C.F. Controparte_1
- P. IVA ), in persona del Legale Rappresentante P.IVA_1 P.IVA_2 CP_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela Gulino, PEC Email_1 giusta procura alle liti in Notar di Roma del 13 Novembre 2024, rep. n. Persona_1
57001, raccolta n. 16791, elettivamente domiciliata presso la Filiale di Caltanissetta, CP_1
Via Leone XIII;
convenuta
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione, le sig.re e convenivano in giudizio Parte_1 Parte_2
chiedendo il rimborso di tre buoni fruttiferi postali emessi negli anni Controparte_1
1 1998, 1999 e 2002. In particolare, deducevano di essere titolari dei seguenti titoli: buono fruttifero postale serie BA, emesso il 5 febbraio 1998, del valore di lire 1.000.000; buono fruttifero postale serie CB, emesso il 10 giugno 1999, del valore di lire 5.000.000; buono fruttifero postale serie AA5, emesso il 25 ottobre 2002, del valore di euro 2.500,00.
Esponevano che, all'atto della richiesta di rimborso, aveva negato la CP_1 liquidazione dei titoli assumendone l'intervenuta prescrizione. Contestavano tale conclusione, deducendo la violazione degli obblighi informativi gravanti sulla convenuta,
l'asserita omessa consegna dei nonché il fatto che la richiesta di Parte_3 pagamento sarebbe stata formulata oltre i termini prescrizionali per cause a loro non imputabili. Chiedevano, pertanto, in via principale, il rimborso integrale dei buoni con riconoscimento degli interessi maturati e, in subordine, dichiararsi la responsabilità di inadempimento contrattuale di e la condanna al risarcimento dei Controparte_1 danni causati, comprensivo di sorte capitale, oltre interessi maturati al saldo.
costituitasi in giudizio, eccepiva la prescrizione dei crediti azionati, Controparte_1 sostenendo che i buoni erano estinti per decorso dei termini di legge ai sensi della normativa di settore (D.P.R. n. 156/1973; D.M. 19 dicembre 2000), e deducendo l'intervenuta estinzione del credito. Assumeva altresì che i propri obblighi informativi erano stati assolti tramite pubblicazione dei decreti ministeriali sulla Gazzetta Ufficiale. In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, la convenuta chiedeva che il quantum fosse determinato al netto degli oneri fiscali, per un importo complessivo pari ad euro 7.946,01.
All'udienza del 16 maggio 2025, parte attrice eccepiva la tardività della comparsa di costituzione, sostenendo l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione ai sensi dell'art. 171, comma 2, c.p.c. La difesa di contestava la deduzione avversaria, CP_1 rilevando che la questione della prescrizione, costituiva parte integrante del thema decidendum, essendo stata introdotta dalle stesse attrici nell'atto di citazione, e che la costituzione della convenuta doveva ritenersi tempestiva essendo avvenuta venti giorni prima dell'udienza.
All'esito della discussione, il Giudice disponeva la revoca della dichiarazione di contumacia della convenuta, ammettendo integralmente la comparsa di risposta e rinviando la causa per la rimessione in decisione ai sensi dell'art. 189 c.p.c.
All'esito del deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa veniva trattenuta in decisione.
L'esame delle questioni deve procedere secondo l'ordine logico-giuridico.
2 Va preliminarmente scrutinata l'eccezione sollevata dalle attrici, secondo cui l'eccezione di prescrizione formulata da nella comparsa di costituzione dovrebbe Controparte_1 ritenersi inammissibile, ai sensi dell'art. 171, comma 2, c.p.c, con conseguente decadenza ex art. 167 e 171, comma 2, c.p.c.
L'eccezione non è fondata.
Dagli atti risulta che la comparsa di costituzione della convenuta è stata depositata oltre il termine dei settanta giorni liberi prima dell'udienza di comparizione, ma la questione è stata espressamente affrontata in udienza. Con il provvedimento reso all'udienza del 16 maggio
2025, il Giudice ha revocato la dichiarazione di contumacia della convenuta, con ciò ritenendo rituale la costituzione di e ammettendo integralmente la Controparte_1 comparsa di risposta con tutte le eccezioni e difese in essa contenute.
Deve inoltre osservarsi che, come correttamente rilevato dalla difesa della convenuta in udienza, la prescrizione del diritto di credito vantato dalle attrici non costituisce un'eccezione nuova introdotta tardivamente, ma rappresenta un elemento già inserito nel thema decidendum dalle stesse attrici, le quali, nell'atto di citazione, hanno diffusamente dedotto della maturata prescrizione dei buoni fruttiferi postali e della asserita illegittimità del rifiuto opposto da . Deve infatti rilevarsi che il fatto estintivo, come la prescrizione, è stato CP_1 introdotto dalla parte attrice, e la sua riproposizione da parte del convenuto ha natura di mera difesa e non soggiace pertanto ai termini decadenziali previsti per le eccezioni in senso stretto.
Rileva inoltre che le stesse attrici hanno dato atto, sin dall'atto introduttivo, dell'intervenuta maturazione dei termini di prescrizione;
hanno chiesto l'accertamento della illegittimità del rifiuto di , fondato sulla prescrizione, per asserita violazione degli obblighi informativi. CP_1
Ne deriva che la questione della prescrizione costituisce elemento integrante della causa petendi e non una mera eccezione difensiva, con la conseguenza che ben poteva CP_1 insistere su tale questione anche oltre i limiti delle eccezioni in senso stretto.
Né può sostenersi che la mancata riproposizione formale dell'eccezione nella comparsa conclusionale equivalga a rinuncia, poiché l'abbandono tacito di un'eccezione deve risultare da una condotta processuale in modo inequivocabile, mentre nel caso di specie la convenuta non ha mai assunto alcuna posizione incompatibile con la volontà di insistere sulla prescrizione. La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che la mancata reiterazione nelle conclusionali non integra rinuncia, ove l'eccezione sia stata ritualmente proposta e non superata da una volontà dispositiva contraria (Cassazione, sez. III Civile, sentenza 10 gennaio – 4 marzo 2014, n. 5018).
Alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi che l'eccezione di prescrizione risulti pienamente ammissibile e scrutinabile nel merito.
3 Passando al merito della causa e sulla fondatezza dell'estinzione del credito per prescrizione, giova premettere.
La disciplina dei buoni fruttiferi postali prevede che essi si prescrivano nel termine di dieci anni decorrenti dalla data di scadenza indicata sul titolo, ai sensi dell'art. 2946 c.c., in combinato disposto con l'art. 8 del D.M. 19 dicembre 2000 e l'art. 173 del D.P.R. n.
156/1973.
È principio consolidato che il termine decennale decorra automaticamente dalla data di scadenza del buono, senza necessità di ulteriori comunicazioni da parte dell'emittente, trattandosi di prescrizione estintiva di diritto comune.
Tornamdo al casa che qui ci occupa, dalla documentazione prodotta in atti risulta che: il buono serie BA, emesso il 5 febbraio 1998, è giunto a scadenza in data 5 febbraio 2003; il buono serie CB, emesso il 10 giugno 1999, è giunto a scadenza in data 10 giugno 2004; il buono serie AA5, emesso il 25 ottobre 2002, è giunto a scadenza in data 25 ottobre 2007.
Le attrici hanno formulato richiesta di rimborso solo nel corso dell'anno 2023, come da corrispondenza prodotta. Risulta dunque decorso un termine superiore ai dieci anni successivi alla scadenza di ciascun titolo.
Alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi pienamente maturata la prescrizione dei crediti azionati.
La domanda risarcitoria, invece, va accolta nei termini di seguito precisati.
Le sig.re e deducono che la prescrizione non sarebbe maturata Parte_1 Parte_2 ovvero non potrebbe essere loro opposta, essendo mancato l'adempimento degli obblighi informativi da parte di affermando di non aver ricevuto i Fogli Controparte_1
Informativi e di non aver potuto conoscere i termini di scadenza e prescrizione dei buoni.
, dal canto suo, sostiene di aver correttamente adempiuto ai propri obblighi CP_1 informativi e che le clienti, con comportamento negligente e disinteressato, avrebbero lasciato decorrere i termini applicabili ai buoni fruttiferi. Aggiunge che l'obbligo di Contr comunicazione di cui all'art. 4 della Circ. 2010 riguarda esclusivamente i rapporti dormienti e non i titoli prescritti, sicché nessun avviso sarebbe stato dovuto.
Orbene, con riferimento all'asserito inadempimento, occorre richiamare la normativa applicabile, rappresentata dal D.M. 19 dicembre 2000, che impone all'ente collocatore specifici doveri informativi. In particolare, l'art. 3 stabilisce che, per i buoni cartacei, devono essere consegnati al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizione dell'investimento; l'art. 6 impone inoltre l'obbligo di esporre al pubblico le condizioni praticate, rinviando al foglio informativo la dettagliata descrizione delle caratteristiche del buono.
4 Va premesso che il foglio informativo è stato introdotto solo nel 2000, con la conseguenza che per i titoli emessi nel 1998 e 1999 l'obbligo informativo risulta assolto mediante la pubblicazione dei relativi decreti ministeriali in Gazzetta Ufficiale. Diversamente, per i titoli successivi, l'assenza di indicazione dei termini di scadenza e prescrizione e la mancata comunicazione dell'imminente prescrizione integrano violazioni dei principi di correttezza, buona fede e trasparenza.
Quanto all'onere probatorio, ai sensi dell'art. 1218 c.c. e secondo la costante giurisprudenza di legittimità, incombe sul debitore l'onere di dimostrare l'esatto adempimento;
diversamente, si finirebbe per imporre al creditore la prova di un fatto negativo. Nel caso in esame, si limita a dedurre che per i buoni ante 2000 i fogli informativi non CP_1 erano prescritti, essendo sufficiente la pubblicazione dei decreti ministeriali (Cass. SS.UU. n.
3963/2019). Per i buoni post 2000, afferma di aver adempiuto mediante affissione degli avvisi negli uffici e consegna dei fogli informativi, anche se non firmati dai risparmiatori, senza tuttavia fornire alcuna prova al riguardo.
La consegna del foglio informativo costituisce invece elemento essenziale per la formazione del consenso, trattandosi dell'unico documento contenente le condizioni economiche e normative del prodotto, ivi compresi i termini di scadenza. Non può quindi ritenersi che tali informazioni gravassero sui clienti, ai quali l'intermediario pretende di imputare un dovere di autonoma attivazione.
Va inoltre evidenziato che gli obblighi informativi non si esauriscono al momento della sottoscrizione, ma permangono lungo l'intero rapporto, imponendo all'intermediario doveri di trasparenza anche nella fase esecutiva. Nel caso di specie, risulta che, nonostante le reiterate richieste di rimborso (da ultimo nel dicembre 2022), abbia CP_1 semplicemente opposto la prescrizione, senza fornire alcun preavviso o supporto informativo.
Giova evidenziale inoltre che , il rapporto oggetto di causa rientra tra i cd. contratti asimmetrici, nei quali il legislatore – nazionale e dell'Unione – impone al contraente forte obblighi di informazione volti a garantire una scelta consapevole da parte del risparmiatore.
Ne consegue che la mancata comunicazione di informazioni “esaurienti e appropriate” sui prodotti trattati può condurre il cliente ad assumere decisioni non pienamente consapevoli, con effetti pregiudizievoli non imputabili alla sua volontà (cfr. Trib. Monza, sent. n.
67/2024).
Alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi che, relativamente al buono fruttifero a termine serie AA5 emesso il 25 ottobre 2002, la mancata consegna del foglio informativo integri un grave inadempimento di , che ha impedito alle attrici di conoscere le CP_1 caratteristiche essenziali del prodotto – tra cui i termini di scadenza – determinando la perdita
5 del diritto al rimborso. Tale pregiudizio è quindi causalmente imputabile all'intermediario a titolo di risarcimento del danno.
Pertanto, va condannata al risarcimento dei danni subiti da Controparte_1 Parte_1
e per il mancato rimborso del capitale investito nel buoni fruttifero a termine Parte_2 serie AA5 emesso il 25 ottobre 2002.
Quanto alla quantificazione, essa va commisurata al capitale perduto, pari a euro 3265,62, tenuto conto dell'applicazione degli oneri fiscali, dovuti per legge in fase di liquidazione, come correttamente eccepito dalla convenuta, oltre agli interessi al tasso legale dalla data della diffida (21 dicembre 2022) sino al saldo.
Ricorrono giusti motivi, avuto riguardo alla natura della controversia e alla peculiarità della questione interpretativa prospettata, per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 2257/2024
R.G.A.C., ogni altra domanda o eccezione respinta, in accoglimento della domanda attorea:
-condanna a versare in favore di e la Controparte_1 Parte_1 Parte_2 somma di Euro 3265, 62, oltre interessi legali dal 22.11.2022 al saldo, a titolo di risarcimento del danno;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Caltanissetta 25 novembre 2025
Il Giudice
CA TA D'EO
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Caltanissetta, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
G.O.P. CA TA D'EO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2257/2024 R.G. del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente,
TRA
nata a [...] il [...] C.F. e Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...], C.F. Parte_2
rappresentate e difese, in virtù di procura rilasciata in calce all'atto C.F._2 di citazione su foglio separato, dall'avv. Delia Serena Picone, unitamente e disgiuntamente all'avv. Domenico Chiparo presso il cui studio in Palermo alla Via Mariano Stabile n. 241 eleggono domicilio, attrici
CONTRO
con Sede Legale in Roma, Viale Europa, 190 (C.F. Controparte_1
- P. IVA ), in persona del Legale Rappresentante P.IVA_1 P.IVA_2 CP_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela Gulino, PEC Email_1 giusta procura alle liti in Notar di Roma del 13 Novembre 2024, rep. n. Persona_1
57001, raccolta n. 16791, elettivamente domiciliata presso la Filiale di Caltanissetta, CP_1
Via Leone XIII;
convenuta
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione, le sig.re e convenivano in giudizio Parte_1 Parte_2
chiedendo il rimborso di tre buoni fruttiferi postali emessi negli anni Controparte_1
1 1998, 1999 e 2002. In particolare, deducevano di essere titolari dei seguenti titoli: buono fruttifero postale serie BA, emesso il 5 febbraio 1998, del valore di lire 1.000.000; buono fruttifero postale serie CB, emesso il 10 giugno 1999, del valore di lire 5.000.000; buono fruttifero postale serie AA5, emesso il 25 ottobre 2002, del valore di euro 2.500,00.
Esponevano che, all'atto della richiesta di rimborso, aveva negato la CP_1 liquidazione dei titoli assumendone l'intervenuta prescrizione. Contestavano tale conclusione, deducendo la violazione degli obblighi informativi gravanti sulla convenuta,
l'asserita omessa consegna dei nonché il fatto che la richiesta di Parte_3 pagamento sarebbe stata formulata oltre i termini prescrizionali per cause a loro non imputabili. Chiedevano, pertanto, in via principale, il rimborso integrale dei buoni con riconoscimento degli interessi maturati e, in subordine, dichiararsi la responsabilità di inadempimento contrattuale di e la condanna al risarcimento dei Controparte_1 danni causati, comprensivo di sorte capitale, oltre interessi maturati al saldo.
costituitasi in giudizio, eccepiva la prescrizione dei crediti azionati, Controparte_1 sostenendo che i buoni erano estinti per decorso dei termini di legge ai sensi della normativa di settore (D.P.R. n. 156/1973; D.M. 19 dicembre 2000), e deducendo l'intervenuta estinzione del credito. Assumeva altresì che i propri obblighi informativi erano stati assolti tramite pubblicazione dei decreti ministeriali sulla Gazzetta Ufficiale. In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, la convenuta chiedeva che il quantum fosse determinato al netto degli oneri fiscali, per un importo complessivo pari ad euro 7.946,01.
All'udienza del 16 maggio 2025, parte attrice eccepiva la tardività della comparsa di costituzione, sostenendo l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione ai sensi dell'art. 171, comma 2, c.p.c. La difesa di contestava la deduzione avversaria, CP_1 rilevando che la questione della prescrizione, costituiva parte integrante del thema decidendum, essendo stata introdotta dalle stesse attrici nell'atto di citazione, e che la costituzione della convenuta doveva ritenersi tempestiva essendo avvenuta venti giorni prima dell'udienza.
All'esito della discussione, il Giudice disponeva la revoca della dichiarazione di contumacia della convenuta, ammettendo integralmente la comparsa di risposta e rinviando la causa per la rimessione in decisione ai sensi dell'art. 189 c.p.c.
All'esito del deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa veniva trattenuta in decisione.
L'esame delle questioni deve procedere secondo l'ordine logico-giuridico.
2 Va preliminarmente scrutinata l'eccezione sollevata dalle attrici, secondo cui l'eccezione di prescrizione formulata da nella comparsa di costituzione dovrebbe Controparte_1 ritenersi inammissibile, ai sensi dell'art. 171, comma 2, c.p.c, con conseguente decadenza ex art. 167 e 171, comma 2, c.p.c.
L'eccezione non è fondata.
Dagli atti risulta che la comparsa di costituzione della convenuta è stata depositata oltre il termine dei settanta giorni liberi prima dell'udienza di comparizione, ma la questione è stata espressamente affrontata in udienza. Con il provvedimento reso all'udienza del 16 maggio
2025, il Giudice ha revocato la dichiarazione di contumacia della convenuta, con ciò ritenendo rituale la costituzione di e ammettendo integralmente la Controparte_1 comparsa di risposta con tutte le eccezioni e difese in essa contenute.
Deve inoltre osservarsi che, come correttamente rilevato dalla difesa della convenuta in udienza, la prescrizione del diritto di credito vantato dalle attrici non costituisce un'eccezione nuova introdotta tardivamente, ma rappresenta un elemento già inserito nel thema decidendum dalle stesse attrici, le quali, nell'atto di citazione, hanno diffusamente dedotto della maturata prescrizione dei buoni fruttiferi postali e della asserita illegittimità del rifiuto opposto da . Deve infatti rilevarsi che il fatto estintivo, come la prescrizione, è stato CP_1 introdotto dalla parte attrice, e la sua riproposizione da parte del convenuto ha natura di mera difesa e non soggiace pertanto ai termini decadenziali previsti per le eccezioni in senso stretto.
Rileva inoltre che le stesse attrici hanno dato atto, sin dall'atto introduttivo, dell'intervenuta maturazione dei termini di prescrizione;
hanno chiesto l'accertamento della illegittimità del rifiuto di , fondato sulla prescrizione, per asserita violazione degli obblighi informativi. CP_1
Ne deriva che la questione della prescrizione costituisce elemento integrante della causa petendi e non una mera eccezione difensiva, con la conseguenza che ben poteva CP_1 insistere su tale questione anche oltre i limiti delle eccezioni in senso stretto.
Né può sostenersi che la mancata riproposizione formale dell'eccezione nella comparsa conclusionale equivalga a rinuncia, poiché l'abbandono tacito di un'eccezione deve risultare da una condotta processuale in modo inequivocabile, mentre nel caso di specie la convenuta non ha mai assunto alcuna posizione incompatibile con la volontà di insistere sulla prescrizione. La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che la mancata reiterazione nelle conclusionali non integra rinuncia, ove l'eccezione sia stata ritualmente proposta e non superata da una volontà dispositiva contraria (Cassazione, sez. III Civile, sentenza 10 gennaio – 4 marzo 2014, n. 5018).
Alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi che l'eccezione di prescrizione risulti pienamente ammissibile e scrutinabile nel merito.
3 Passando al merito della causa e sulla fondatezza dell'estinzione del credito per prescrizione, giova premettere.
La disciplina dei buoni fruttiferi postali prevede che essi si prescrivano nel termine di dieci anni decorrenti dalla data di scadenza indicata sul titolo, ai sensi dell'art. 2946 c.c., in combinato disposto con l'art. 8 del D.M. 19 dicembre 2000 e l'art. 173 del D.P.R. n.
156/1973.
È principio consolidato che il termine decennale decorra automaticamente dalla data di scadenza del buono, senza necessità di ulteriori comunicazioni da parte dell'emittente, trattandosi di prescrizione estintiva di diritto comune.
Tornamdo al casa che qui ci occupa, dalla documentazione prodotta in atti risulta che: il buono serie BA, emesso il 5 febbraio 1998, è giunto a scadenza in data 5 febbraio 2003; il buono serie CB, emesso il 10 giugno 1999, è giunto a scadenza in data 10 giugno 2004; il buono serie AA5, emesso il 25 ottobre 2002, è giunto a scadenza in data 25 ottobre 2007.
Le attrici hanno formulato richiesta di rimborso solo nel corso dell'anno 2023, come da corrispondenza prodotta. Risulta dunque decorso un termine superiore ai dieci anni successivi alla scadenza di ciascun titolo.
Alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi pienamente maturata la prescrizione dei crediti azionati.
La domanda risarcitoria, invece, va accolta nei termini di seguito precisati.
Le sig.re e deducono che la prescrizione non sarebbe maturata Parte_1 Parte_2 ovvero non potrebbe essere loro opposta, essendo mancato l'adempimento degli obblighi informativi da parte di affermando di non aver ricevuto i Fogli Controparte_1
Informativi e di non aver potuto conoscere i termini di scadenza e prescrizione dei buoni.
, dal canto suo, sostiene di aver correttamente adempiuto ai propri obblighi CP_1 informativi e che le clienti, con comportamento negligente e disinteressato, avrebbero lasciato decorrere i termini applicabili ai buoni fruttiferi. Aggiunge che l'obbligo di Contr comunicazione di cui all'art. 4 della Circ. 2010 riguarda esclusivamente i rapporti dormienti e non i titoli prescritti, sicché nessun avviso sarebbe stato dovuto.
Orbene, con riferimento all'asserito inadempimento, occorre richiamare la normativa applicabile, rappresentata dal D.M. 19 dicembre 2000, che impone all'ente collocatore specifici doveri informativi. In particolare, l'art. 3 stabilisce che, per i buoni cartacei, devono essere consegnati al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizione dell'investimento; l'art. 6 impone inoltre l'obbligo di esporre al pubblico le condizioni praticate, rinviando al foglio informativo la dettagliata descrizione delle caratteristiche del buono.
4 Va premesso che il foglio informativo è stato introdotto solo nel 2000, con la conseguenza che per i titoli emessi nel 1998 e 1999 l'obbligo informativo risulta assolto mediante la pubblicazione dei relativi decreti ministeriali in Gazzetta Ufficiale. Diversamente, per i titoli successivi, l'assenza di indicazione dei termini di scadenza e prescrizione e la mancata comunicazione dell'imminente prescrizione integrano violazioni dei principi di correttezza, buona fede e trasparenza.
Quanto all'onere probatorio, ai sensi dell'art. 1218 c.c. e secondo la costante giurisprudenza di legittimità, incombe sul debitore l'onere di dimostrare l'esatto adempimento;
diversamente, si finirebbe per imporre al creditore la prova di un fatto negativo. Nel caso in esame, si limita a dedurre che per i buoni ante 2000 i fogli informativi non CP_1 erano prescritti, essendo sufficiente la pubblicazione dei decreti ministeriali (Cass. SS.UU. n.
3963/2019). Per i buoni post 2000, afferma di aver adempiuto mediante affissione degli avvisi negli uffici e consegna dei fogli informativi, anche se non firmati dai risparmiatori, senza tuttavia fornire alcuna prova al riguardo.
La consegna del foglio informativo costituisce invece elemento essenziale per la formazione del consenso, trattandosi dell'unico documento contenente le condizioni economiche e normative del prodotto, ivi compresi i termini di scadenza. Non può quindi ritenersi che tali informazioni gravassero sui clienti, ai quali l'intermediario pretende di imputare un dovere di autonoma attivazione.
Va inoltre evidenziato che gli obblighi informativi non si esauriscono al momento della sottoscrizione, ma permangono lungo l'intero rapporto, imponendo all'intermediario doveri di trasparenza anche nella fase esecutiva. Nel caso di specie, risulta che, nonostante le reiterate richieste di rimborso (da ultimo nel dicembre 2022), abbia CP_1 semplicemente opposto la prescrizione, senza fornire alcun preavviso o supporto informativo.
Giova evidenziale inoltre che , il rapporto oggetto di causa rientra tra i cd. contratti asimmetrici, nei quali il legislatore – nazionale e dell'Unione – impone al contraente forte obblighi di informazione volti a garantire una scelta consapevole da parte del risparmiatore.
Ne consegue che la mancata comunicazione di informazioni “esaurienti e appropriate” sui prodotti trattati può condurre il cliente ad assumere decisioni non pienamente consapevoli, con effetti pregiudizievoli non imputabili alla sua volontà (cfr. Trib. Monza, sent. n.
67/2024).
Alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi che, relativamente al buono fruttifero a termine serie AA5 emesso il 25 ottobre 2002, la mancata consegna del foglio informativo integri un grave inadempimento di , che ha impedito alle attrici di conoscere le CP_1 caratteristiche essenziali del prodotto – tra cui i termini di scadenza – determinando la perdita
5 del diritto al rimborso. Tale pregiudizio è quindi causalmente imputabile all'intermediario a titolo di risarcimento del danno.
Pertanto, va condannata al risarcimento dei danni subiti da Controparte_1 Parte_1
e per il mancato rimborso del capitale investito nel buoni fruttifero a termine Parte_2 serie AA5 emesso il 25 ottobre 2002.
Quanto alla quantificazione, essa va commisurata al capitale perduto, pari a euro 3265,62, tenuto conto dell'applicazione degli oneri fiscali, dovuti per legge in fase di liquidazione, come correttamente eccepito dalla convenuta, oltre agli interessi al tasso legale dalla data della diffida (21 dicembre 2022) sino al saldo.
Ricorrono giusti motivi, avuto riguardo alla natura della controversia e alla peculiarità della questione interpretativa prospettata, per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 2257/2024
R.G.A.C., ogni altra domanda o eccezione respinta, in accoglimento della domanda attorea:
-condanna a versare in favore di e la Controparte_1 Parte_1 Parte_2 somma di Euro 3265, 62, oltre interessi legali dal 22.11.2022 al saldo, a titolo di risarcimento del danno;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Caltanissetta 25 novembre 2025
Il Giudice
CA TA D'EO
6