Sentenza 11 novembre 1985
Massime • 5
La licenza edilizia che ha la funzione di rendere legittimo, nei confronti della P.a., l'Esercizio dello ius aedificandi, non incide nei rapporti tra privati, rispetto ai quali la conformità o meno della costruzione alla licenza edilizia non costituisce titolo per azioni a tutela di diritti soggettivi esercitabili avanti al giudice ordinario, poiché soltanto la violazione di norme edilizie costituisce il fondamento dell'Azione avanti all'a.G.o. Contro il costruttore (per i soli danni o anche per la riduzione in pristino, a seconda che le norme violate siano o meno integrative di quelle del codice) senza che la conformità della costruzione alle prescrizioni della P.a. Possa interferire sul fondamento della Azione risarcitoria, non essendo la licenza (salvo il caso delle cosiddette licenze in deroga) produttrice di effetti nei rapporti intersoggettivi di diritto privato. ( V 908/80, mass n 404430).*
L'appello incidentale, salvo il diverso regolamento formale, è soggetto alla stessa disciplina dell'appello principale e, quindi, per la sua proposizione deve ritenersi prescritta a pena di nullità la Determinazione dell'oggetto della domanda, con l'indicazione della pronuncia che si chiede al giudice d'appello in sostituzione di quella contenuta nel capo della sentenza della quale si pretende la riforma. ( V 472/80, mass n 403853).*
L'appellato, rimasto soccombente su capi autonomi della sentenza, se intende provocarne il riesame da parte del giudice superiore, ha l'Onere di proporre, avverso quei capi, gravame incidentale, da svolgersi, salvo che l'interesse a proporlo sia sorto per effetto dell'appello proposto da parte diversa dall'appellante principale, nella prima comparsa o, in difetto di Costituzione in cancelleria, nella prima udienza o in quella prevista dagli artt. 331 e 332 (art. 343, primo comma, cod. proc. civ.). ( V 2064/63, mass n 263186).*
Le cosiddette norme di salvaguardia hanno come destinataria la P.a. (norme di Azione) e mirano a regolare la corretta attività dell'amministrazione nel campo dell'edilizia, a tutela degli interessi pubblicistici che devono presiedere allo sviluppo edilizio, ma non interferiscono nei rapporti tra privati per il fondamentale principio che la legittimità o meno della licenza edilizia non condiziona la legittimità della costruzione eseguita, la quale, solo se violatrice delle norme che regolano i rapporti tra privati (norme cosiddette di relazione), potrà integrare lesione di diritti soggettivi perfetti, tutelabili di fronte all'a.G.o. ( V 2953/83, mass n 427866; ( V 3189/80, mass n 406987).*
In caso di successione di norme, il giudizio della legittimità di una costruzione va compiuto in base alla disciplina (precedente o successiva) vigente nel momento in cui l'edificio abbia raggiunto uno sviluppo tale da farlo considerare "costruzione", ancorché non completa. ( V 5230/83, mass n 430109; ( V 2193/81, mass n 412928 e 412929).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 11/11/1985, n. 5505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5505 |
| Data del deposito : | 11 novembre 1985 |
Testo completo
L'appellato, rimasto soccombente su capi autonomi della sentenza, se intende provocarne il riesame da parte del giudice superiore, ha l'Onere di proporre, avverso quei capi, gravame incidentale, da svolgersi, salvo che l'interesse a proporlo sia sorto per effetto dell'appello proposto da parte diversa dall'appellante principale, nella prima comparsa o, in difetto di Costituzione in cancelleria, nella prima udienza o in quella prevista dagli artt. 331 e 332 (art. 343, primo comma, cod. proc. civ.). ( V 2064/63, mass n 263186).*