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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 16/10/2025, n. 2100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2100 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA Il Giudice del lavoro, dott.ssa Roberta Gambardella, all'esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 15.10.2025 , ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 4012/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “altre ipotesi ” e vertente TRA
rapp.ta e difesa dagli avvocati Ciro Cutillo e Francesco Raucci ed Parte_1
o il loro studio legale sito in Capodrise (Ce) alla Via Francesco Rao n. 101 RICORRENTE E Controparte_1
– in persona del legale rappresentante p.t. rapp.to e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dai
[...]
ed ed elettivamente Controparte_2 Controparte_3 CP_4 domiciliato presso l , via Lubich n. 6 , Controparte_5
CP_5 RESISTENTE FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato, in data 03.06.2024 la ricorrente, in epigrafe indicata, docente abilitata su classe di concorso A060, assunta a tempo indeterminato alle dipendenze del resistente, in data CP_1
01.09.2019 ed attualmente in servizio presso l'Istituto Comprensivo “Aldo Moro” in Maddaloni, esponeva di aver prestato servizio prima dell'immissione in ruolo, in forza di contratti a tempo determinato stipulati con l'Amministrazione convenuta prestati con il prescritto titolo di studio;
che i servizi svolti in ciascun a.s. avevano avuto durata superiore ai 180 giorni e pertanto ciascuno doveva essere computato come un intero anno scolastico.
Lamentava la ricorrente che, pur avendo svolto servizio tali servizi, prima dell'immissione in ruolo, l'Amministrazione non aveva tenuto conto – se non in misura parziale - dei periodi di lavoro pre-ruolo ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio, avendogli riconosciuto, in seguito alla ricostruzione della propria carriera, la fascia 0 /8 con la relativa posizione stipendiale, avendo applicato la norma di cui all'articolo 485, comma 1, del D. Lgs. n. 297 del 1994.
Lamentava, altresì, che l'Amministrazione Scolastica resistente non le aveva riconosciuto gli anni di servizio pre ruolo, prestato presso le scuole paritarie.
1 Tanto premesso, la ricorrente, richiamando la normativa eurounitaria del settore e le pronunce della CGUE e della Corte di legittimità espresse sulla materia, chiedeva il riconoscimento dell'anzianità di servizio e dei connessi incrementi stipendiali maturati e non percepiti durante il periodo di precariato;
l'integrale ed immediata valutazione del servizio preruolo ai fini della ricostruzione della carriera e ai fini della collocazione nei corrispondenti scaglioni stipendiali.
Con vittoria di spese processuali ed attribuzione
Instauratosi il contraddittorio, l' resistente si costituiva in giudizio Controparte_6 eccependo, in via preliminare, la prescrizione delle pretese retributive azionate. Nel merito deduceva l'infondatezza del ricorso, per le articolate argomentazioni indicate in memoria difensiva, e concludeva per il suo rigetto, con condanna della parte attrice al pagamento delle spese di lite.
Istruita in via documentale, trattandosi di una questione di puro diritto, la causa veniva decisa, all'esito dell'odierna udienza all'esito del deposito delle note sostitutive ex art. 127 ter c.p.c. mediante il deposito della sentenza completa di motivazione.
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Preliminarmente va rigettata la domanda della parte ricorrente volta ad ottenere il riconoscimento, ai fini della ricostruzione di carriera, del servizio pre – ruolo prestato presso una scuola paritaria, negli anni scolastici 2006/2007, 2007/2008 e 2010/2011.
Circa il mancato riconoscimento del servizio pre ruolo svolto presso un Istituto paritario, la ricorrente deduce la illegittimità per contrasto con principi superiori di ordine costituzionale ed europeo dell'art. 485 citato, in quanto dal combinato disposto dell'art. 1 della legge 62/2000 e dell'art. 2, comma 2, del
D.L. 255/2001 si ricaverebbe il principio della totale equivalenza tra il servizio d'insegnamento svolto nelle scuole statali e quello svolto alle dipendenze delle scuole paritarie.
Invero, si osserva che il contenzioso in ordine all'equiparazione del servizio prestato presso istituti paritari ai fini della mobilità e/o della ricostruzione della carriera negli ultimi anni ha raggiunto proporzioni considerevoli;
ciò anche perché la giurisprudenza si è mostrata alquanto ondivaga, sino alle recentissime pronunce della Cassazione (cfr. Cass. sent. n. 32386/2019 e conformi, Cass. n.
33134/2019, n. 33137/2019), che ha finalmente chiarito i termini della questione.
Giova preliminarmente ripercorrere i tratti salienti della normativa di riferimento.
La Costituzione (art. 33, terzo comma, Cost.) sancisce il diritto dei privati di istituire scuole e istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. Essa (art. 33, secondo comma, Cost.) affida inoltre alla legge ordinaria il compito di fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, assicurando ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole statali.
Inizialmente, le scuole non statali erano disciplinate dal titolo VIII rubricato “Istruzione non statale” del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, diviso in sei capi: capo I, scuola materna;
capo II, istruzione
2 elementare;
capo III, istruzione secondaria;
capo IV, istituti musicali e scuola di musica;
capo V, scuole di danza;
capo VI, Controparte_7
L'ordinamento scolastico di interesse pubblico “fotografato” dal d.lgs n. 297/94 conosceva le seguenti categorie rilevanti di scuole non statali:
a) scuole materne, tutte soggette a mera autorizzazione (art. 333) e vigilanza (art. 332) dello Stato, per le quali erano poste certe regole (artt. 344 ss);
b) scuole elementari meramente autorizzate (artt. 343, 349). Esse erano pure soggette a vigilanza statale (art 351), ma erano tenute a conformarsi ai soli obiettivi dell'ordinamento scolastico statale, e solo “di massima” (art. 350);
c) scuole elementari sussidiate (artt. 343, 348), che erano scuole meramente autorizzate ma sovvenzionate dallo Stato in quanto operanti in zone in cui non c'erano scuole statali o parificate, e quindi svolgenti compiti in un certo senso suppletivi dell'obbligo dello Stato di garantire un servizio scolastico statale o equiparato;
d) scuole elementari parificate (artt. 343). La parificazione poteva essere ottenuta con convenzione da enti o associazioni aventi personalità giuridica (art. 344, 345). La parificazione comportava l'obbligo della scuola di adottare, quanto ad ordinamento ed orari, la disciplina della scuola statale (art. 346); e ad essa conseguiva il riconoscimento “ad ogni effetto legale” (art 344);
e) meri corsi di istruzione secondaria soggetti a mera vigilanza statale (art. 352);
f) istituzioni scolastiche secondarie legalmente riconosciute. Il riconoscimento era previsto a certe condizioni, volte a garantire l'equipollenza del servizio reso a quello offerto dalle scuole statali, e comportava il piano valore legale dei titoli di studio conseguiti (art. 355);
g) istituzioni scolastiche secondarie “pareggiate”, per le quali erano richiesti gli stessi requisiti ed altri, e si caratterizzavano per il fatto di essere gestite da enti pubblici o ecclesiastici (art. 356).
La legge 10 marzo 2000, n. 62 ha superato l'originario discrimine tra scuola privata pareggiata e quella legalmente riconosciuta, introducendo la figura unica della scuola “paritaria”.
Il d.l. 5 dicembre 2005, n. 250 (convertito in legge, con modificazioni dall'art. 1 della l. 3 febbraio 2006,
n. 27), è intervenuto in maniera più articolata in materia dettando, all'art. 1 bis “norme in materia di scuole non statali” sia per aggiornare le norme dell'ordinamento scolastico di cui al T.U. del 1994 sia per dettare norme per il passaggio dal sistema delle scuole private pareggiate e legalmente riconosciute a quello unitario delle scuole paritarie.
Si riporta per esteso il predetto articolo «
1-bis. Norme in materia di scuole non statali.
1. Le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000,
n. 62, e di scuole non paritarie.
3
2. La frequenza delle scuole paritarie costituisce assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76. La parità è riconosciuta con provvedimento adottato dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale competente per territorio, previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo
1 della citata legge n. 62 del 2000. Il riconoscimento ha effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in cui è stata presentata la relativa domanda. Nei casi di istituzione di nuovi corsi, ad iniziare dalla prima classe ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera f), della citata legge n. 62 del 2000, fatta eccezione per le scuole dell'infanzia, il riconoscimento è sottoposto alla condizione risolutiva del completamento del corso di studi, restando comunque salvi gli effetti conseguenti al riconoscimento adottato. Le modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento sono definite con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400.
3. Le scuole paritarie non possono svolgere esami di idoneità per alunni che abbiano frequentato scuole non paritarie che dipendano dallo stesso gestore o da altro con cui il gestore abbia comunque comunanza d'interessi. Il gestore o il legale rappresentante ed il coordinatore delle attività educative e didattiche della scuola paritaria devono dichiarare l'inesistenza di tale situazione per ciascun candidato ai predetti esami. La dichiarazione è inserita nel fascicolo personale del candidato stesso. La mancanza o falsità delle predette dichiarazioni comporta la nullità degli esami sostenuti e dei titoli rilasciati, fatte salve le conseguenti responsabilità civili e penali.
4. Sono scuole non paritarie quelle che svolgono un'attività organizzata di insegnamento e che presentano le seguenti condizioni di funzionamento: a) un progetto educativo e relativa offerta formativa, conformi ai princìpi della Costituzione e all'ordinamento scolastico italiano, finalizzati agli obiettivi generali e specifici di apprendimento correlati al conseguimento di titoli di studio;
b) a disponibilità di locali, arredi e attrezzature conformi alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza dei locali scolastici, e adeguati alla funzione, in relazione al numero degli studenti;
c) l'impiego di personale docente e di un coordinatore delle attività educative e didattiche forniti di titoli professionali coerenti con gli insegnamenti impartiti e con l'offerta formativa della scuola, nonché di idoneo personale tecnico e amministrativo;
d) alunni frequentanti, in età non inferiore a quella prevista dai vigenti ordinamenti scolastici, in relazione al titolo di studio da conseguire, per gli alunni delle scuole statali o paritarie.
5. Le scuole non paritarie che presentino le condizioni di cui al comma 4 sono incluse in un apposito elenco affisso all'albo dell'ufficio scolastico regionale. Lo stesso ufficio vigila sulla sussistenza e sulla permanenza delle predette condizioni, il cui venir meno comporta la cancellazione dall'elenco. Le modalità procedimentali per l'inclusione nell'elenco e per il suo mantenimento sono definite con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400. Le scuole non paritarie non possono rilasciare titoli di studio aventi valore legale, né intermedi, né finali. Esse non possono assumere denominazioni identiche o comunque corrispondenti a quelle previste dall'ordinamento vigente per le istituzioni scolastiche statali o paritarie e devono indicare nella propria denominazione la condizione di scuola non paritaria. Le sedi e le attività d'insegnamento che non presentino le condizioni di cui al comma 4 non possono assumere la denominazione di «scuola» e non possono comunque essere sedi di assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla
4 formazione. Per le scuole dell'infanzia non paritarie si prescinde dalla finalità correlata al conseguimento di un titolo di studio, di cui alla lettera a) del comma 4.
6. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non possono essere rilasciati nuove autorizzazioni, riconoscimenti legali o pareggiamenti, secondo le disposizioni di cui alla parte II, titolo VIII, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Nelle scuole che non hanno chiesto ovvero ottenuto il riconoscimento della parità di cui alla citata legge n. 62 del 2000, i corsi di studio già attivati, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base di provvedimenti di parificazione, riconoscimento legale e pareggiamento adottati ai sensi degli articoli 344, 355, 356 e 357 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, continuano a funzionare fino al loro completamento. Le convenzioni in corso con le scuole parificate non paritarie di cui all'articolo 344 del medesimo testo unico si intendono risolte di diritto al termine dell'anno scolastico in cui si completano i corsi funzionanti in base alle convenzioni;
conseguentemente, i contributi statali previsti dalle predette convenzioni sono progressivamente ridotti in ragione delle classi funzionanti in ciascun anno scolastico e degli alunni frequentanti, fino al completamento dei corsi. Le disposizioni di cui agli articoli 339, 340, 341 e 342, quelle di cui all'articolo 345 e quelle di cui agli articoli 352, comma 6, 353, 358, comma 5, 362 e 363 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994 continuano ad applicarsi nei confronti, rispettivamente, delle scuole dell'infanzia, delle scuole primarie e delle scuole secondarie riconosciute paritarie ai sensi della citata legge n. 62 del 2000. Le condizioni e le modalità per la stipula delle nuove convenzioni con le scuole primarie paritarie che ne facciano richiesta, i criteri per la determinazione dell'importo del contributo ed i requisiti prescritti per i gestori e per i docenti sono stabiliti con le norme regolamentari previste dall'articolo 345 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994. Le nuove convenzioni assicurano in via prioritaria alle scuole primarie già parificate, nel rispetto dei criteri definiti con le medesime norme regolamentari, un contributo non inferiore a quello corrisposto sulla base della convenzione di parifica in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le convenzioni di parifica attualmente in corso con le scuole primarie paritarie si risolvono di diritto al termine dell'anno scolastico in corso alla data di entrata in vigore delle norme regolamentari previste dall'articolo 345 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994.
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono abrogate le disposizioni contenute nella parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, fatto salvo quanto previsto dal comma 6, secondo e terzo periodo, del presente articolo e fatta eccezione per le disposizioni degli articoli 336, 339, 340, 341, 342, 345, 352, comma 6, degli articoli 353, 358, comma 5, e degli articoli 362 e 363, che si applicano con riferimento alle scuole paritarie, nonché per le disposizioni dell'articolo 366, riguardanti le scuole e le istituzioni culturali straniere in Italia. È fatto altresì salvo il comma 6 dell'articolo 360, le cui disposizioni continuano ad applicarsi nei confronti del personale dirigente e docente già di ruolo nelle scuole pareggiate che sia assunto con rapporto a tempo indeterminato nelle scuole statali in applicazione delle disposizioni vigenti. L'articolo 334 del citato testo unico si applica limitatamente agli effetti di cui all'articolo 1, comma 4-bis, secondo periodo, della legge 10 marzo 2000, n. 62.
L'articolo 353 si applica anche alle scuole non paritarie. Sono abrogati altresì, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli articoli 156, 157, 158, 159 e 161 del regolamento di cui al regio decreto 26 aprile
5 1928, n. 1297. L'articolo 160 del predetto regio decreto continua ad applicarsi nei confronti delle scuole primarie paritarie. All'articolo 1, comma 7, della legge 10 marzo 2000, n. 62, il secondo periodo è soppresso.
8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».
L'art. 1 della legge 62/2000 di riforma recita che “
1. Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private
e degli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita.
2. Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, in particolare per quanto riguarda
l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6”.
Le scuole paritarie costituiscono, insieme alle scuole statali, dunque, il sistema nazionale di istruzione, secondo un modello pluralistico integrato. L'articolo, nella sua formulazione letterale, si limita a dettare i requisiti che devono possedere le scuole “non statali” ai fini del riconoscimento della natura “paritaria”.
La parità è riconosciuta alle scuole non statali che ne fanno richiesta e che siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, tra cui: personale docente fornito del titolo di abilitazione;
contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnanti e che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore.
Si tratta di una previsione che, superando la precedente classificazione delle scuole non statali previste dal T.U. del 1994 (“autorizzate”, “parificate”, “pareggiate” e “legalmente riconosciute”), ha determinato i criteri per il riconoscimento delle scuole paritarie, ha dettato disposizioni generali sulla loro natura giuridica e sul servizio da queste fornito, assicurando agli alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole statali, senza regolamentare alcun aspetto relativo alla mobilità o alla carriera del personale docente di ruolo, materia che resta tutt'ora disciplinata dal d.lgs. n 297/1994, non essendo intervenute modifiche ad opera del legislatore.
Il legislatore del 2005, infatti, conformemente al precedente intervento normativo del 2000, ha precisato che alla unitaria categoria delle scuole paritarie sono “ricondotte” tutte le scuole non statali, se in precedenza parificate, legalmente riconosciute, pareggiate;
in mancanza, a quella delle scuole non paritarie. Ha altresì abrogato i capi I, II e III (dedicati rispettivamente alla scuola materna, all'istruzione elementare e all'istruzione secondaria) di cui alla parte II, titolo VIII “Istruzione non statale”, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 facendo salve, tuttavia, al comma 7, alcune disposizioni, puntualmente e specificamente indicate, che continuano ad applicarsi alle scuole paritarie e al relativo personale.
Tra le disposizioni del testo unico del 1994 abrogate non figurano quelle della parte III del titolo VIII che, disciplinando lo status giuridico del personale, si occupano del riconoscimento del servizio agli effetti della carriera (Capo III, sezione IV e segnatamente, l'art 485 successivamente riportato).
6 La materia della ricostruzione della carriera degli insegnanti al momento della immissione in ruolo, ovvero del passaggio da un ruolo ad altro dell'amministrazione scolastica, è dunque ancora disciplinata dall'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 che così dispone al comma 1: “Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.”
Sempre con riferimento alla ricostruzione della carriera dei docenti delle scuole di istruzione secondaria, aggiunge il comma 2 che “Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, è riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all'estero, nonché nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie”. Quanto invece ai docenti delle scuole elementari, stabilisce poi il terzo comma dell'art. 485 che “Al personale docente delle scuole elementari è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonché i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali”.
L'art. 485 prevedeva e prevede tuttora, quindi, che una volta nominato in ruolo nella scuola statale, il docente ottiene il riconoscimento come parte del servizio di ruolo, per intero per i primi 4 anni, e limitatamente per i successivi, dei soli servizi non di ruolo resi (per quanto qui interessa): i) nella scuola statale di ogni ordine e grado;
ii) nelle scuole secondarie “pareggiate”; iii) nelle scuole elementari
“parificate”; iv) nelle scuole elementari “sussidiate”; v) nelle scuole materne comunali.
I servizi pre-ruolo resi nelle scuole materne private, nelle scuole elementari meramente autorizzate, nei corsi di scuola secondaria soggetti a mera vigilanza, e nelle scuole private secondarie legalmente riconosciute, non risultavano valutabili, e la “ratio” appare agevolmente riscontrabile nelle caratteristiche che avevano in comune: esse non corrispondevano alle regole dell'istruzione statale per ordinamento, o se lo facevano (come nel caso delle istituzioni di scuola secondaria legalmente riconosciuti), non svolgevano un compito sostitutivo del sistema scolastico propriamente pubblico, ma davano sfogo all'esercizio di una libera opzione per la scuola privata.
Ne discende quindi che, sulla base della normativa originariamente dettata dal legislatore nel predetto
T.U., per i docenti della scuola secondaria si potevano valutare i servizi prestati nelle scuole statali e pareggiate dello stesso ordine (oltre a quello prestato negli educandati femminili statali nonché nelle scuole elementari statali e parificate), mentre non si potevano computare il servizio prestato nelle scuole superiori legalmente riconosciute e parificate (come conosciute anteriormente alla legge n. 62/2000).
7 A differenza di quanto sostenuto dalla parte attrice, il decreto legislativo n. 297/1994 non prevede dunque una completa equiparazione tra il servizio prestato dai docenti negli istituti scolastici secondari privati e il servizio prestato nei corrispondenti istituti statali, avendo il legislatore espressamente assimilato a questi ultimi, ai fini che qui rilevano, solo gli istituti pareggiati – non anche le scuole paritarie secondarie.
Si tratta di previsioni che non possono trovare applicazione al caso di specie, avendo la ricorrente dedotto, in ricorso, che l'Istituto presso cui ha espletato il servizio pre ruolo è un Istituto Paritario;
né ha allegato e dunque neppure provato – che l'Istituto presso cui è stato svolto il pre-ruolo fosse istituto già riconosciuto come “pareggiato” ovvero ne possedesse comunque tutti i requisiti (quanto meno con riferimento al tipo di cattedre, ai programmi didattici, alla selezione degli insegnanti mediante concorso, alla disciplina della progressione in carriera).
Tale regola non prestava il fianco, ad avviso del giudicante, ad alcuna obiezione di carattere costituzionale.
Occorre muovere dalla premessa che non esiste un principio generale che imponga a chi assuma un soggetto di riconoscergli l'anzianità di servizio maturata, anche in mansioni analoghe o identiche, presso terzi, e non esiste nemmeno un principio di carattere generale che imponga a chi assuma un soggetto di riconoscergli, in quel rapporto, l'anzianità di servizio maturata con esso stesso in precedenti rapporti, anche con le stesse mansioni, sicché l'art. 485 è un tutto e per tutto una disposizione eccezionale di favore, e come tale è in linea di principio di stretta interpretazione (Cass. 16623/2012).
E' ragionevole ritenere che se il legislatore ha individuato espressamente una sola tipologia di scuola secondaria ai fini dell'equiparazione con quella statale per la valutazione del servizio pre - ruolo, ciò sia accaduto proprio in considerazione delle regole che gli istituti pareggiati dovevano rispettare e che ne limitavano per molti aspetti l'autonomia, al fine di garantire un servizio assimilabile a quello offerto dagli istituti statali. Non pare dunque possibile riconoscere in via interpretativa la stessa equiparazione a servizi prestati presso scuole non in possesso degli stessi requisiti: non è consentita un'estensione analogica, “trattandosi di norma attributiva di un beneficio e come tale a carattere eccezionale” (così la sentenza del Consiglio di Stato 1294/98, si veda anche Cass., sent. n. 1035 del 20/01/2014).
Il fatto poi che gli istituti non statali siano successivamente confluiti nella più ampia categoria delle scuole “paritarie” non consente di per sé, in assenza di una diversa previsione di legge, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte attrice, di riconoscere a tutti questi istituti i benefici già accordati dal legislatore solo ad alcuni di essi, ritenuti meritevoli di un trattamento di favore in ragione del rispetto di particolari condizioni che non si esauriscono in quelle indicate dall'art. art. 1 legge n. 62/2000 per ottenere lo status di scuola paritaria.
Il trattamento differenziato appare invero giustificato quanto meno dalla diversità dei sistemi di reclutamento del personale delle scuole paritarie rispetto alla selezione concorsuale prevista per il
8 pubblico impiego dall'art. 97 Cost., che dovrebbe garantire l'assunzione del personale più meritevole e motivato. In particolare, si deve osservare che le scuole paritarie sono gestite da soggetti privati, senza alcun obbligo in merito alle modalità di reclutamento e alla progressione di carriera dei docenti, nonché in merito alla risoluzione del rapporto di lavoro, avendo come unico obbligo quello di assumere docenti muniti di abilitazione e di applicare i contratti collettivi di settore.
Neppure appare rilevante ai fini della decisione il fatto che l'art. 485 comma 3 cit. preveda un diversa disciplina in favore dei maestri della scuola primaria: la Corte Costituzionale ha infatti affermato che non è manifestamente irragionevole, né contraria al buon andamento dell'amministrazione, la scelta discrezionale del legislatore di valutare diversamente il servizio pregresso dei docenti alla luce della diversità dell'insegnamento impartito nei diversi gradi scolastici, dichiarando manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal giudice a quo (ordinanza 89/2001).
Infine, non si ritiene che la ricorrente possa utilmente invocare il disposto dell'art. 2 d.l. 255/2001
(convertito con modificazioni dalla l. 333/2001), secondo cui: “
2. Nella integrazione della graduatoria di cui al comma 1, il personale già inserito nelle graduatorie permanenti che intende aggiornare il proprio punteggio e quello che chiede l'inserimento per la prima volta è graduato, nell'ambito del proprio scaglione, in base ai titoli posseduti, da valutare secondo le disposizioni della tabella di cui all'allegato A annesso al regolamento. I servizi di insegnamento prestati dal 1 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali. Fermo restando quanto previsto dal presente comma, ulteriori modifiche alla tabella di cui all'allegato A annesso al regolamento possono essere adottate con decreto del
[...]
”. Controparte_8
Tale disposizione, infatti, si limita a disciplinare le operazioni di aggiornamento (o di inserimento per la prima volta) nelle graduatorie permanenti (in seguito divenute GAE) del personale docente non di ruolo. Essa prevede sì che il servizio prestato nelle scuole paritarie sia valutato nella stessa misura di quello prestato nelle scuole statali, ma ciò non in via generale, come sostenuto in ricorso, essendo l'equiparazione stata riconosciuta ai soli fini della determinazione del punteggio per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento. Il legislatore ha deciso di valorizzare esperienze pregresse di insegnamento in scuole non statali ai soli fini dell'inserimento nelle graduatorie, e dunque per l'eventuale conferimento di supplenze, e se non ha inteso estendere tale beneficio ad altri ambiti non può certo farlo il giudice.
La piana lettura delle citate norme rivela, dunque, l'equivalenza tra il servizio d'insegnamento svolto nelle scuole Statali e quello svolto nelle scuole paritarie solo ai fini dell'inserimento nelle GAE.
L'art. 2, comma 2, D.L. 255/2001 è una previsione di carattere eccezionale, accordando agli insegnanti delle scuole paritarie il riconoscimento - ai fini dell'inserimento nelle GAE - del servizio prestato presso scuole non statali, l'accesso alle quali avviene prescindendo dai rigidi meccanismi delle graduatorie o del concorso. Di conseguenza, l'esclusione di legge della rilevanza del servizio prestato presso istituti paritari – al di fuori dei casi tassativamente previsti dalla legge – non può ritenersi irragionevole.
9 La diversa considerazione del servizio pre-ruolo (svolto nelle scuole paritarie) operata dal D.L.
255/2001 e l'art. 485 predetto non è irragionevole, in quanto ispirata a finalità diverse e non confliggenti tra loro. Il D.L. 255/2001 ha inteso valorizzare, ai fini dell'immissione in ruolo, l'esperienza di insegnamento maturata dal singolo docente presso qualunque scuola, sia essa statale o paritaria. Il referente normativo citato, invece, ha inteso valorizzare la specifica anzianità di servizio maturata dal singolo docente nelle scuole statali, così premiando la continuità di un servizio pestato alle dipendenze dello Stato (attuale datore di lavoro), sovente in condizioni di disagio (ossia in sedi ogni anno diverse e non sempre vicine alla residenza del docente).
Deve escludersi, quindi, che la norma dettata in materia di integrazione delle graduatorie permanenti postuli e confermi l'esistenza di un principio di generale equiparazione del servizio di insegnamento prestato dai docenti delle scuole paritarie con quello prestato nell'ambito delle scuole pubbliche, atteso che la lettera e la ratio della legge 62/2000 sono nel senso che la qualificazione di “parità” è riferita all'aspetto funzionale ed organizzativo degli “apparati” privati considerati dalla norma, come attesta il complesso delle previsioni dell'art. 1, che riferisce la “parità” appunto alle “scuole” e non al servizio d'insegnamento, di talché deve condividersi l'affermazione secondo cui “non sussiste alcuna parificazione perfetta tra scuola statale e scuola paritaria in merito al trattamento giuridico del personale docente” (vd. Tribunale di Grosseto 467 del 27/11/2012 – Est. e giurisprudenza ivi citata: CdS Per_1
194 del 16/1/2009).
Peraltro, anche volendo dare applicazione al principio di cui all'art. 4 dell'Accordo quadro recepito dalla direttiva 1999/70/CE, il servizio reso presso le scuole paritarie non è valutabile ai fini della ricostruzione di carriera e ai fini della mobilità essendo prestato presso un datore di lavoro diverso dallo
Stato.
Giova anche rammentare, da un punto di vista più generale, come la giurisprudenza amministrativa pronunciatasi in tema di passaggi di ruolo abbia anche affermato che, nel pubblico impiego statale e nel pubblico impiego scolastico in particolare, i casi in cui viene riconosciuta l'anzianità pregressa costituiscono benefici eccezionali a fronte dell'opposta regola generale secondo cui il passaggio di ruolo non comporta la conservazione della pregressa anzianità, sicché tali casi hanno carattere eccezionale e non sono suscettibili di interpretazione analogica (vd. Tribunale di Grosseto 467 del 27/11/2012 – Est.
Casoli e giurisprudenza ivi citata: CdS 536 del 8/7/1982; CdS 1405 del 25/10/1996; CdS 1586 del
3/11/1997; CdS 1294 del 29/10/1998).
Infine, il Consiglio di Stato, nel giudicare manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, D.L. n. 370 conv. in l. 576/70 (recante norme in tema di riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo dal personale insegnante e non insegnante delle scuole di istruzione elementare, secondaria e artistica) ha evidenziato che “la scelta del legislatore di non riconoscere i servizi pre-ruolo svolti in scuole materne non pubbliche e non
10 pareggiate non risulta irragionevole, né contraria al buon andamento dell'amministrazione né violativa dell'art. 33 della Cost. Ciò in considerazione della diversità delle situazioni, della tendenziale non riconoscibilità nel pubblico impiego del servizio pre-ruolo se non in casi eccezionali previsti dalla legge e della possibilità di valutare nell'ambito di un rapporto di impiego pubblico di ruolo solo il servizio pre-ruolo se svolto alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, per ragioni di continuità e omogeneità”.
Recentemente, inoltre, la Suprema Corte (vedi Cassazione civile, sez. lav. 20/01/2014 n. 1035 citata) ha affermato che l'art. 2 del D.L. 19 giugno 1970, n. 370, conv. in legge 26 luglio 1970, n. 576, riprodotto dall'art. 485 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, che prevede, ai fini giuridici ed economici, il riconoscimento, a favore del personale docente delle scuole elementari, del periodo di insegnamento pre-ruolo prestato nelle scuole materne statali o comunali, attribuisce un beneficio, sicché, rivestendo carattere eccezionale, non è suscettibile di interpretazione analogica o estensiva con riguardo ai servizi prestati presso scuole diverse da quelle statali o comunali.
In linea con siffatte argomentazioni sono risultate le recentissime pronunce della Suprema Corte sulla questione che ha pronunciato il seguente principio di diritto: “ai fini dell'inquadramento e del trattamento economico dei docenti non è riconoscibile il servizio pre-ruolo prestato presso le scuole paritarie in ragione della non omogeneità dello "status" giuridico del personale, che giustifica il differente trattamento, nonché della mancanza di una norma di legge che consenta tale riconoscimento, contrariamente a quanto avviene ai fini della costituzione del rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato per il servizio prestato nelle scuole pareggiate oltre che in quelle materne statali e comunali” (cfr. Corte di Cassazione Sez. Lavoto - Sentenza n. 32386 del 11/12/2019).
La Corte di Cassazione ha ritenuto chiaramente che l'attuale disciplina delle scuole paritarie si inserisce in una più ampia evoluzione del sistema scolastico e che nel tempo l'attuazione dell'alt. 33 Cost. ha visto il legislatore modificare progressivamente un assetto organizzativo caratterizzato dal governo centrale della scuola, pervenendo, tra l'altro, ad una pluralità di centri di riferimento in ragione dell'affermazione dell'autonomia scolastica, e dell'integrazione tra scuola pubblica e scuola paritaria privata.
Del resto già la Corte Costituzionale aveva affermato (sentenza n. 33 del 2005) che «la legge n. 62 del
2000, nel prevedere l'istituzione delle scuole paritarie, quali componenti del sistema nazionale di istruzione, ha altresì dettato un principio, valido per tutte le scuole inserite in detto sistema di istruzione, volto a rendere effettivo il diritto allo studio anche per gli alunni iscritti alle scuole paritarie, da essa disciplinate».
Per cui, “Senza dubbio il legislatore ha inteso riconoscere all'insegnamento svolto nelle scuole paritarie private lo stesso valore di quello che viene impartito nelle scuole pubbliche, garantendo un trattamento scolastico equipollente agli alunni delle une e delle altre, da intendere tale equipollenza non solo con riguardo al riconoscimento del titolo di studio, ma anche con riguardo alla qualità del servizio di istruzione erogato dall'istituzione scolastica paritaria”.
11 Come già affermato dalle Sezioni Unite (Cass., S.U., n. 9966 del 2017) nel sistema così delineato, la scuola statale e quella paritaria devono garantire i medesimi standard qualitativi.
Tuttavia, (cfr. Cass. n. 11595 del 6 giugno 2016) si pone in luce che «[…] il lavoro pubblico e il lavoro privato non possono essere totalmente assimilati (Corte cost., sentenze n. 120 del 2012 e n. 146 del 2008) e le differenze, pur attenuate, permangono anche in séguito all'estensione della contrattazione collettiva a una vasta area del lavoro prestato alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, e che la medesima eterogeneità dei termini posti a raffronto connota l'area del lavoro pubblico contrattualizzato e l'area del lavoro pubblico estraneo alla regolamentazione contrattuale (Corte cost., sentenza n. 178 del 2015): in particolare i principi costituzionali di legalità ed imparzialità concorrono comunque a conformare la condotta della pubblica Amministrazione e l'esercizio delle facoltà riconosciutele quale datore di lavoro pubblico in regime contrattualizzato» (...) «D'altro canto la peculiarità del rapporto di lavoro pubblico, rinviene la sua origine storica, non solo nella natura pubblica del datore di lavoro, ma nella relazione che sussiste tra la prestazione lavorativa del dipendente pubblico e l'interesse generale, tutt'ora persistente anche in regime contrattualizzato» - pur avendo il legislatore delineato un servizio pubblico d'istruzione nel quale l'insegnamento svolto nelle scuole paritarie private merita lo stesso riconoscimento di quello impartito nelle scuole pubbliche – ciò non comporta “l'equiparazione del rapporto di lavoro che intercorre con la scuole paritaria, con quello instaurato in regime di pubblico impiego privatizzato”.
I giudici di legittimità hanno infatti focalizzato l'attenzione sulla circostanza che nelle scuole paritarie le assunzioni non vengono effettuate sulla base dei “principi concorsuali di cui all'art. 97 Cost.” ed hanno altresì valorizzato che non sarebbe possibile addivenire in via interpretativa ad un'equiparazione, “in mancanza di una norma di legge”.
“Non sussiste quindi, in mancanza di una norma cli legge - come invece nella fattispecie di cui all'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 - la necessaria premessa della omogeneità delle posizioni professionali per pervenire al riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato presso le scuole paritarie in via interpretativa. Né è applicabile l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994, in quanto attiene alla diversa fattispecie delle scuole pareggiate”. E' solo in forza della legge infatti che viene riconosciuto il servizio prestato nelle scuole pareggiate oppure quello reso nelle scuole materne comunali, per come emerge dal quadro normativo ricostruito.
Decisiva risulta - ad avviso della Corte – la disomogeneità dello status giuridico dei docenti, in mancanza della quale «una differenza di trattamento appare giustificata sul piano obiettivo e funzionale relativamente al complessivo sistema scolastico unitariamente considerato» (Cass. n. 16623 del 2012).
Sulla scorta di quanto argomentato, quindi, non si rinviene nella evoluzione della disciplina normativa rievocata alcuna disparità di trattamento, in quanto il mancato riconoscimento, ai fini della mobilità, del punteggio per il servizio prestato presso la scuola paritaria è conseguenza naturale di una disciplina che nell'introdurre una “regola”, inevitabilmente, ha creato un fattore di differenziazione, tra ciò che è stato attratto nel suo alveo e ciò che ne è stato, invece, escluso.
Situazione che, tuttavia, non è per ciò solo lesiva del principio di uguaglianza.
12 Ripetutamente il giudice delle leggi osserva come “L'eguaglianza davanti alla legge, quindi, non determina affatto l'obbligo di rendere immutabilmente omologhi fra loro fatti o rapporti che, sul piano fenomenico, ammettono una gamma di variabili tanto estesa quante sono le imprevedibili situazioni che in concreto possono storicamente ricorrere, ma individua il rapporto che deve funzionalmente correlare la positiva disciplina di quei fatti o rapporti al paradigma dell'armonico trattamento che ai destinatari di tale disciplina deve essere riservato, così da scongiurare l'intrusione di elementi normativi arbitrariamente discriminatori” ( cfr. Corte Cost. 89/96).
Da ultimo la Corte Costituzionale con sentenza n. con la sentenza 30 luglio 2021, n. 180 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 485 del decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297 nella parte in cui esclude il riconoscimento, ai fini della ricostruzione della carriera, del servizio di insegnamento non di ruolo prestato presso le scuole paritarie(Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Roma, sezione lavoro.
In particolare la Corte ha chiarito che “quanto al primo profilo di irragionevolezza, che il rimettente individua nel raffronto con la disciplina riservata dalla stessa disposizione censurata ai docenti degli istituti scolastici pareggiati, va rilevato che le due tipologie di scuole presentano significative differenze nei rispettivi sistemi di selezione e reclutamento del personale docente, tali da impedirne la completa equiparazione. 5.3.1.- Infatti, solo gli istituti scolastici pareggiati, ormai definitivamente superati dall'ordinamento scolastico (art.
1-bis del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, recante «Misure urgenti in materia di scuola, università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonché in tema di rinegoziazione di mutui, di professioni e di sanità», convertito, con modificazioni, nella legge 3 febbraio 2006, n. 27), dovevano garantire che il numero e il tipo delle cattedre fossero uguali a quelli delle corrispondenti scuole statali e che le stesse cattedre fossero «occupate da personale nominato, secondo norme stabilite con regolamento, in seguito ad apposito pubblico concorso, o che sia risultato vincitore, o abbia conseguito la votazione di almeno sette decimi in identico concorso generale o speciale presso scuole statali o pareggiate o in esami di abilitazione all'insegnamento corrispondente» (art. 356, comma 2, lettera b, del d.lgs. n. 297 del 1994). Per l'accesso all'insegnamento negli istituti paritari, viceversa, non è stabilita alcuna selezione di carattere concorsuale ed è previsto il solo requisito dell'abilitazione (art. 1, comma 4, lettera g, della legge n. 62 del 2000), dovendosi peraltro rilevare che la stessa necessità di tale requisito è stata ripetutamente derogata 5.3.2.- È bensì vero che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che l'abilitazione costituisca requisito di validità del contratto di lavoro avente ad oggetto mansioni di insegnamento (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza
20 febbraio 2018, n. 4080; sezioni unite civili, sentenza 26 maggio 2011, n. 11559)” … ; - che “ulteriori previsioni di carattere derogatorio nella disciplina del reclutamento dei docenti delle scuole paritarie sono stabilite dai successivi commi
4-bis e 5 dello stesso art. 1 della legge n. 62 del 2000. La prima disposizione prevede che, per i docenti in servizio presso le scuole secondarie alla data di entrata in vigore della legge n. 62 del 2000, il requisito del titolo di abilitazione debba essere conseguito al termine dell'anno accademico in corso alla data di conclusione della prima procedura concorsuale per titoli ed esami. Anche la seconda disposizione introduce un regime di favore per le scuole paritarie, consentendo loro di
13 avvalersi di prestazioni volontarie di personale docente, purché fornito di relativi titoli scientifici e professionali, ovvero di ricorrere anche a contratti d'opera, in misura non superiore a un quarto delle prestazioni complessive. La natura agevolativa di tale disciplina è stata già riconosciuta dalla giurisprudenza di questa Corte (sentenza n. 42 del 2003)” ; - che, “ una completa equiparazione del rapporto di lavoro prestato presso le scuole paritarie a quello reso in quelle statali non risponde neppure ai principi che si ricavano dall'art. 33, quarto comma, Cost., di cui la legge n. 62 del 2000 intendeva essere attuazione.
5.4.1.- Con questo intervento, che ha riformato in senso pluralista e policentrico l'ordinamento delle istituzioni scolastiche, il legislatore ha voluto garantire agli alunni delle scuole paritarie i medesimi standard qualitativi di quelle statali, sia in relazione all'offerta didattica, sia al valore dei titoli di studio che possono essere conseguiti. Ciò non ha peraltro comportato una completa equiparazione del rapporto di lavoro che intercorre fra il docente e la scuola paritaria a quello instaurato con
i docenti della scuola statale in regime di pubblico impiego privatizzato.
Infatti, nonostante la comune appartenenza al sistema nazionale di istruzione, nell'assunzione dei docenti della scuola paritaria manca la previsione di un'attività procedimentale che regoli la selezione e il reclutamento degli insegnanti. Sempre in conformità all'art. 33, quarto comma, Cost., ciò garantisce l'autonomia e la libertà della scuola paritaria e l'esigenza di questa di dotarsi di personale connotato da un'impostazione culturale, didattica ed educativa coerente con il suo orientamento e progetto formativo. Conseguentemente, la mancanza di meccanismi di selezione assimilabili alle procedure concorsuali non consente di tenere conto dei principi generali che, ai sensi dell'art. 97 Cost., devono informare l'attività dell'amministrazione pubblica. D'altra parte, il lavoro pubblico e il lavoro privato non possono ritenersi totalmente assimilati e le differenze, pur attenuate, permangono anche in séguito all'estensione della contrattazione collettiva a una vasta area del lavoro prestato alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni. I principi costituzionali di legalità ed imparzialità, che si esprimono anche nella necessità del pubblico concorso, in conformità all'art. 97 Cost., contribuiscono a conformare la condotta della pubblica amministrazione e l'esercizio delle funzioni che le sono riconosciute quale datore di lavoro pubblico in regime contrattualizzato” ; che “è pur vero che, attraverso il meccanismo delle graduatorie ad esaurimento, di cui alla legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico), anche
l'accesso all'insegnamento nella scuola statale prescinde, in misura del 50 per cento delle immissioni in ruolo, dall'espletamento di un pubblico concorso. Ma anche in questo caso permangono significative differenze tra i rispettivi sistemi di reclutamento. in effetti, il sistema delle graduatorie ha rappresentato uno strumento per consentire l'assorbimento del precariato dei docenti che hanno prestato attività di insegnamento presso le istituzioni scolastiche statali. Tuttavia, proprio con riferimento ad esso, questa Corte ha riconosciuto che «la scelta operata dal legislatore con la legge n. 124 del 1999, istitutiva delle graduatorie permanenti, è quella di individuare i docenti cui attribuire le cattedre e le supplenze secondo il criterio del merito» (sentenza n. 41 del 2011).
Anche laddove l'accesso all'insegnamento nella scuola statale avvenga attraverso tale sistema, infatti, il possesso dell'abilitazione all'insegnamento costituisce solo uno dei criteri che determinano l'utile collocazione nelle stesse. Accanto ad
14 esso, si tiene conto di una molteplicità di altri indicatori, espressivi delle pregresse esperienze professionali, dell'anzianità di servizio e degli altri titoli professionali e accademici conseguiti.
Questo canale di accesso denota, inoltre, un carattere fortemente procedimentalizzato, tale da consentire una verifica anche in sede giudiziale sulla correttezza delle scelte operate dall'amministrazione. Viceversa, nel sistema delle scuole paritarie, proprio al fine di garantire la libertà di educazione e l'autonomia delle stesse istituzioni scolastiche, in particolare nel momento della scelta del corpo docente, la selezione non comporta alcuna attività procedimentale, potendo la scelta avvenire sulla base della valutazione discrezionale del dirigente scolastico”; che “va, infine, notato che il principio del pubblico concorso che regola l'accesso ai ruoli della scuola statale, unito alla volontà legislativa di eliminare possibili distorsioni applicative, ha reso progressivamente marginale il sistema delle graduatorie. Come stabilito dall'art. 1, comma 605, lettera
c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2007)», già a partire dal 2007 non è più consentito l'inserimento in esse di nuovi aspiranti candidati prima che sia completata l'immissione in ruolo dei docenti che già ne facevano parte”; che “permane, dunque, la differenza tra le scuole paritarie, svincolate dall'esercizio di meccanismi di selezione assimilabili alle procedure concorsuali,
e quelle statali, dove invece valgono i principi generali per l'accesso ai ruoli dell'amministrazione. Anche dopo la legge n.
62 del 2000, ciò impedisce, sotto questo profilo, la completa assimilazione dei due diversi plessi. Nè d'altra parte, la diversa valutazione del servizio incide su quello che costituisce il presupposto della parità di trattamento garantita dalla legge n. 62 del 2000, rappresentato dalla comprovata omogeneità qualitativa dell'offerta formativa e didattica (legge n. 62 del 2000, art. 1, comma 5, primo periodo)” ; che “va infine esclusa l'irragionevolezza della disposizione censurata, nel raffronto con l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255 (Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002), convertito, con modificazioni, nella legge 20 agosto 2001, n. 333.
5.5.1.- Quest'ultima disposizione consente la valutazione dei servizi d'insegnamento prestati nelle scuole paritarie nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali, ma tale valutazione ha rilievo ai soli fini della
«[i]ntegrazione a regime delle graduatorie permanenti del personale docente», così come indica la relativa rubrica. Agli insegnanti delle scuole paritarie è stato così espressamente riconosciuto un beneficio particolare e significativo, consistente nella equiparazione, a determinati fini, dell'attività di insegnamento prestata anteriormente all'immissione nei ruoli dell'amministrazione statale.
In quanto attributiva di un beneficio in favore di determinate categorie di soggetti, questa norma riveste carattere eccezionale e deve ritenersi di stretta interpretazione. Come riconosciuto dalla costante giurisprudenza della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato, essa è insuscettibile di essere applicata «estensivamente o analogicamente» (Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza 10 novembre 2020, n. 25226 e sentenza 11 dicembre 2019, n. 32386; Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenze 4 novembre 2020, n. 6796, n. 6797, n. 6798 e n. 6799; 27 luglio 2020, n. 4770; 28 aprile 2020, n. 2717; 11 febbraio 2011, n. 906; decisione 7 gennaio 2008, n. 6; sezione quarta, decisioni 22 giugno
2004, n. 4382 e 25 marzo 2004, n. 1607; sezione sesta, decisione 9 maggio 2002, n. 2517). È consentita, dunque, la valutazione del servizio preruolo ai fini dell'immissione dei docenti delle scuole paritarie nelle graduatorie permanenti del
15 personale docente, ma questa possibilità non è estensibile, in via analogica, anche ai fini della ricostruzione della carriera, della mobilità scolastica e dell'accesso alle procedure concorsuali riservate”.
Alla luce delle considerazioni sopra riportare la domanda volta ad ottenere il riconoscimento del servizio pre ruolo svolto presso una scuola paritaria, ai fini della ricostruzione di carriera, va integralmente rigettata.
*********
In merito all'ulteriore doglianza sollevata relativa al mancato riconoscimento, per intero, dei servizi pre ruolo statali, ai fini della ricostruzione di carriera, ritiene questo Giudice di dover esporre brevi cenni sulla normativa di riferimento.
Occorre, preliminarmente, precisare che nel presente giudizio non si discute della legittimità dei contratti a termine succedutisi nel tempo tra la ricorrente e l'amministrazione convenuta: parte istante, docente immessa in ruolo con contratto a tempo indeterminato a far data dal 01.09.2019, lamenta il mancato riconoscimento, da parte del resistente, dell'intero servizio pre-ruolo svolto CP_1 precedentemente all'assunzione a tempo indeterminato, affermando la illegittimità della normativa nazionale alla luce della giurisprudenza comunitaria ed, in particolare, la violazione del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva del Consiglio del 28.06.99, 1999/70/CE.
Tanto premesso, in punto di diritto, occorre ricordare che il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato è stato sancito, nell'ordinamento comunitario, dalla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, al quale ha dato attuazione la Direttiva comunitaria 1999/70/CE. Secondo tale disposizione, "per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori
a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive" (punto 1).
Nello specifico, "i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive" (punto 4).
Nell'interpretare la Direttiva 1999/70/CE, la Corte di Giustizia ha precisato che cosa debba intendersi per "condizioni di impiego" ai sensi della succitata clausola 4, chiarendo che la riserva di cui all'art. 137,
n. 5, del Trattato UE (che esclude la materia della retribuzione dalle competenze delle istituzioni comunitarie) "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché
16 proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (v. sent. 4.7.2006, C-
212/04, e altre). Nell'affrontare, inoltre, lo specifico argomento della spettanza degli scatti di Per_2 anzianità al personale assunto a termine dalle Pubbliche Amministrazioni, di ruolo o non di ruolo, la
CGUE ha poi statuito: "La mera circostanza che un impiego sia qualificato come 'di ruolo' in base all'ordinamento interno e presenti taluni aspetti caratterizzanti il pubblico impiego dello Stato membro interessato è priva di rilevanza sotto questo aspetto, a pena di rimettere seriamente in questione l'efficacia pratica della direttiva 1999/70 e quella dell'Accordo Quadro nonché la loro applicazione uniforme negli Stati membri, riservando a questi ultimi la possibilità di escludere, a loro discrezione, talune categorie di persone dal beneficio della tutela voluta da tali strumenti comunitari"
(ibidem).
La Corte ha infine spiegato che la nozione di "ragioni oggettive" che, secondo la clausola 4, punto 1 dell'Accordo quadro, possono giustificare la deroga al principio di non discriminazione in materia di periodi di anzianità, "non autorizza a giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e
i lavoratori a tempo indeterminato per il fatto che quest'ultima sia prevista da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo", ma solo quando "la disparità di trattamento in causa sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria" (ibidem). In conclusione, sempre secondo la CGUE, la nozione di "condizioni di impiego" di cui alla clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro "dev'essere interpretata nel senso che essa può servire da fondamento ad una pretesa ... che mira ad attribuire ad un lavoratore a tempo determinato scatti di anzianità che l'ordinamento interno riserva ai soli lavoratori
a tempo indeterminato", (ibidem).
Si tratta di principi che sono stati in seguito ribaditi dalla Corte (v. sent. 22.12.2010, nei procedimenti riuniti C-444/09, G.G. e C-456/09, I.T.), laddove è stato ulteriormente precisato che "un'indennità per anzianità di servizio ... rientra nell'ambito di applicazione della clausola 4 punto 1, dell'Accordo Quadro, in quanto costituisce una condizione d'impiego, per cui i lavoratori a tempo determinato possono opporsi ad un trattamento che, relativamente al versamento di tale indennità, al di fuori di qualsiasi giustificazione obiettiva, sia meno favorevole di quello riservato ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile. Il carattere temporaneo del rapporto di lavoro di taluni dipendenti pubblici non può costituire, di per sé, una ragione oggettiva ai sensi di tale clausola dell'Accordo Quadro".
Ancora più di recente la Corte (v. ordinanza 7 marzo 2013 in causa C-393/11), pronunciando sulla compatibilità con il diritto dell'Unione delle disposizioni dettate in tema di inquadramento dei dipendenti "stabilizzati" dall'art. 75 del D.L. n. 112 del 2008, ha richiamato detti principi, evidenziando innanzitutto che le ragioni oggettive che giustificano la diversità di trattamento, devono consistere in
17 "elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui
s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria. Dette circostanze possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi i contratti a tempo determinato, dalle caratteristiche ad esse inerenti o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno
Stato membro".
Deve, invece, escludersi che possa configurare una ragione oggettiva il mero richiamo alla natura temporanea del rapporto, in quanto ciò "svuoterebbe di contenuti gli obiettivi della direttiva e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato" (punto 41, ibidem).
La Corte ha aggiunto che "il principio di non discriminazione, enunciato nella clausola 4 dell'accordo quadro, sarebbe privato di qualsiasi contenuto se il semplice fatto che un rapporto di lavoro sia nuovo in base al diritto nazionale fosse idoneo a configurare una "ragione oggettiva" ai sensi della clausola suddetta, atta a giustificare una diversità di trattamento ..." essendo necessario "prendere in considerazione la natura particolare delle mansioni svolte dai resistenti nel procedimento principale" (v. punti 50 e 51, ibidem).
Infine, nella succitata ordinanza, è stata anche affrontata la questione delle modalità di reclutamento e la
Corte ha evidenziato che la diversità fra procedura di stabilizzazione (che veniva in rilievo nel procedimento principale) e concorso pubblico può giustificare una diversità di trattamento, quanto alle condizioni di impiego, solo qualora "un siffatto trattamento differenziato derivi dalla necessità di tener conto di esigenze oggettive attinenti all'impiego che deve essere ricoperto mediante la procedura di assunzione" (v. punti 45 e 46, ibidem).
Nella sentenza 18 ottobre 2012 (in causa C-302/11 pronunciata sempre con riferimento alle Per_3 procedure di stabilizzazione, la Corte ha in sintesi affermato che "se nell'ambito della presente causa fosse dimostrato (...) che le funzioni svolte (dalle parti ricorrenti - N.D.R.) in veste di dipendenti di ruolo sono identiche a quelle che esse esercitavano in precedenza nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato, e se fosse vero che, come sostenuto dal governo italiano nelle sue osservazioni scritte, la normativa nazionale in questione mira a valorizzare
l'esperienza acquisita dai dipendenti con contratto a termine in seno all'AGCM, simili elementi potrebbero suggerire che la mancata presa in considerazione dei periodi di servizio compiuti dai lavoratori a tempo determinato è in realtà giustificata soltanto dalla durata dei loro contratti di lavoro e, di conseguenza, che la diversità di trattamento in esame nei procedimenti principali non è basata su giustificazioni correlate alle esigenze oggettive degli impieghi interessati dalla procedura di stabilizzazione che possano essere qualificate come "ragioni oggettive" ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o
4, dell'accordo quadro".
Al contrario, nella richiamata recente decisione, la Corte di Giustizia ha ritenuto che gli obiettivi ivi invocati dal governo italiano, consistenti, da un lato, nel rispecchiare le differenze nell'attività lavorativa
18 tra le due categorie di lavoratori in questione e, dall'altro, nell'evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei dipendenti pubblici di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso generale, possano essere considerati come configuranti una «ragione oggettiva», ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro, nei limiti in cui essi rispondano a una reale necessità, siano idonei a conseguire l'obiettivo perseguito e siano necessari a tale fine (v., in tal senso, sentenza del 18 ottobre
2012, e a., da C-302/11 a C-305/11, EU:C:2012:646, punto 62). Per_3
Di talché, previa verifica del Giudice nazionale, può essere ritenuta legittima l'applicazione della normativa nazionale (che tenga conto dei periodi di servizio di pre-ruolo in misura integrale fino al quarto anno e dei restanti, parzialmente, a concorrenza dei due terzi) al docente precario che abbia prestato esclusivamente supplenze brevi e temporanee, su svariate materie, ritenendosi invece integralmente computabile come annualità completa il servizio di almeno 180 giorni conseguiti in un anno scolastico.
E infatti, per quanto interessa in particolare la situazione dell'odierna parte ricorrente, le norme dell'ordinamento interno da esaminare sono l'art. 485 e l'art. 489 del D.lgs. n. 297 del 1994, così come modificato dalla L. n. 124 del 1999.
Il primo, intitolato “ Riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera” stabilisce al comma 1 che “Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai solo fini economici per il rimanente terzo”. La norma va integrata con l'art. 4 comma 3 l. 399/1988, intitolato “Inquadramento economico Passaggi di qualifica funzionale”, che al comma 3 stabilisce che “Al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali”.
L'art. 489, intitolato “Periodi di servizio utili al riconoscimento”, stabilisce al primo comma che “Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione”. La norma va letta congiuntamente all'art. 11 comma 14 l. 124 del 1999 che stabilisce che “Il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero
19 se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal
1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”.
In applicazione dell'art. 489 come interpretato dall'art. 11 comma 14, il raggruppa i servizi a CP_1 termine in base all'anno scolastico di riferimento, quindi prende in considerazione ai fini della ricostruzione della carriera soltanto quelli che, sommati tra loro, raggiungono almeno 180 giorni nell'ambito dell'anno scolastico corrispondente.
Gli anni scolastici in cui ci sono da 180 a 365 giorni di servizio entrano dunque nel computo dell'anzianità come anno intero, mentre quelli in cui ci sono meno di 180 giorni non contano nulla.
Una volta calcolata così l'anzianità anteriore all'immissione in ruolo, il fa applicazione dell'art. CP_1
485 e dunque ricostruisce l'anzianità utile a fini retributivi prendendo in considerazione i primi 4 anni per intero e quelli successivi soltanto per due terzi. Il terzo escluso dal computo dell'anzianità utile ai fini retributivi – che nei decreti di ricostruzione della carriera viene definita come “utile ai fini giuridici ed economici” – viene accantonato con la qualificazione come utile “ai soli fini economici” in attesa che il docente maturi l'anzianità complessiva di cui all'art. 4 comma 3 l. 399/1988 (ad es. 16 anni per i docenti laureati di scuola media superiore). Superato tale momento, a domanda dell'interessato, viene emesso un nuovo decreto di ricostruzione della carriera in cui – con efficacia ex nunc dal compimento dell'anzianità rilevante in base all'art.
4 - anche gli anni accantonati vengono inseriti nell'anzianità “utile ai fini giuridici ed economici”, con conseguente adeguamento della fascia stipendiale spettante.
L'applicazione di tale normativa alla varietà delle situazioni concrete rende possibile una molteplicità di risultati diversi che, a volte, collocano l'ex docente a termine in posizione di (maggiore o minore) svantaggio nei confronti del collega che abbia prestato la stessa quantità di servizio in ruolo ma, altre volte, gli attribuiscono una condizione di sostanziale parità o addirittura di (maggiore o minore) vantaggio.
Lo svantaggio è di tutta evidenza ove i rapporti a termine anteriori all'immissione in ruolo siano stati di
12 mesi l'uno.
Ove vanti 9 anni di servizio pre-ruolo in contratti a termine di 12 mesi l'uno, infatti, il docente si vede attribuire una fascia stipendiale (la 0/8) inferiore a quella del collega che, come lui, abbia iniziato a lavorare 9 anni prima (9/14), e ciò pur avendo lavorato nella stessa identica misura.
E' altrettanto evidente, tuttavia, il vantaggio del docente che per gli stessi 9 anni abbia invece lavorato a termine almeno 180 giorni all'anno con una media, ad esempio, di 210 giorni all'anno (ovvero 7 mesi).
Egli infatti si vedrà calcolare un'anzianità di 108 mesi (pari a 9 anni) pur avendo di fatto lavorato per soli 63 mesi. Seppur ridotta a 88 mesi (7 anni e 4 mesi) ai sensi dell'art. 485, tale anzianità rimane comunque ampiamente superiore rispetto a quella di 5 anni e 3 mesi spettante al collega di ruolo che
20 abbia lavorato gli stessi 63 mesi. In tal modo l'ex docente a termine raggiunge la fascia stipendiale 9/14 ben 25 mesi (2 anni ed 1 mese) prima del collega di ruolo ed il divario aumenta a 45 mesi (3 anni e 9 mesi) al compimento dell'anzianità prevista dall'art. 4 comma 3 l. 399/1988, quando il primo recupera anche gli anni accantonati.
La combinazione dei servizi pre-ruolo può anche essere tale da realizzare nel caso concreto una vera e propria parità di trattamento.
Nell'effettuare la descritta comparazione, si deve tener conto che gli artt. 485 e 489, come interpretato dall'art. 11 comma 14, in altri termini, appartengono ad un complesso normativo inscindibile e dunque, in caso di disapplicazione del primo, il secondo perde la sua ragion d'essere rimanendo privo di ogni possibilità di applicazione autonoma.
La verifica se la ricostruzione di carriera operata dal determina o meno una disparità di CP_1 trattamento idonea ad integrare una violazione della clausola 4 non può, dunque, avvenire in astratto sulla sola scorta del tenore dell'art. 485, bensì di volta in volta, con riferimento al caso concreto, accertando se la contestuale applicazione del pacchetto normativo inscindibile di cui all'art. 485 ed all'art. 489, come interpretato dall'art. 11 comma 14, si traduca o meno in uno svantaggio per l'ex docente a termine.
A tale scopo è necessario confrontare l'anzianità corrispondente ai servizi a termine calcolata nel decreto di ricostruzione di carriera con quella che risulta sommando gli effettivi periodi di servizio.
Tale orientamento sembra avvalorato dalla recente sentenza della C.G.U.E., 20 settembre 2018, in causa C466\17, Motter. In tale pronuncia la Corte di Giustizia ha esplicitamente affermato che "[...] gli obiettivi invocati dal governo italiano consistenti, da un lato, nel rispecchiare le differenze nell'attività lavorativa tra le due categorie di lavoratori in questione e, dall'altro, nell'evitare il prodursi di discriminazione alla rovescia nei confronti di dipendenti pubblici di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso generale, possono essere considerati come configuranti una "ragione oggettiva ai sensi della clausola 4... nei limiti in cui essi rispondano ad una reale necessità" e che, in tutta teoria, ".. non si può ritenere che una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, la quale consente di tener conto dell'anzianità eccedente quattro anni maturata nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato solo nella misura dei due terzi vada oltre quanto è necessario per conseguire gli obiettivi precedentemente esaminati e raggiungere un equilibrio tra i legittimi interessi dei lavoratori a tempo determinato e quelli dei lavoratori a tempo indeterminato, nel rispetto dei valori di meritocrazia delle considerazioni imparzialità e di efficacia dell'amministrazione su cui si basano le assunzioni mediante concorso”, facendo tuttavia salve le verifiche che spettano al Giudice del rinvio.
21 Analogamente, la Suprema Corte (Cass. civ. sez. lavoro, 28 novembre 2019, n. 31149 e, da ultimo, in senso conforme, Cass. civ. sez. lavoro, 12 febbraio 2020, n. 3474) , tirando le fila del discorso, ha precisato che “in tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma
14, della l. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto
"ab origine" a tempo indeterminato;
il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato”.
In particolare, la Corte ha specificato che: - L'applicazione diretta della clausola 4 chiama il giudice nazionale a seguire un procedimento logico secondo il quale occorre: a) determinare il trattamento spettante al preteso "discriminato"; b) individuare il trattamento riservato al lavoratore comparabile;
c) accertare se l'eventuale disparità sia giustificata da una ragione obiettiva: - Nel rispetto di queste fasi, perché il docente si possa dire discriminato dall'applicazione del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, che è la risultante di elementi di sfavore e di favore, deve emergere che l'anzianità calcolata ai sensi della norma speciale sia inferiore a quella che nello stesso arco temporale avrebbe maturato l'insegnante comparabile, assunto con contratto a tempo indeterminato per svolgere la medesima funzione docente;
ciò implica che il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato non possa essere ritenuto discriminatorio per il solo fatto che dopo il quadriennio si operi un abbattimento, occorrendo invece verificare anche l'incidenza dello strumento di compensazione favorevole, che pertanto, in sede di giudizio di comparazione, va eliminato dal computo complessivo dell'anzianità, da effettuarsi sull'intero periodo, atteso che, altrimenti, si verificherebbe la paventata discriminazione alla rovescia rispetto al docente comparabile. - In altri termini un problema di trattamento discriminatorio può fondatamente porsi nelle sole ipotesi in cui l'anzianità effettiva di servizio, non quella virtuale ex art. 489, D.Lgs. n.
297 del 1994, prestata con rapporti a tempo determinato, risulti superiore a quella riconoscibile ex art. 485, D.Lgs. n. 297 del 1994, perché solo in tal caso l'attività svolta sulla base del rapporto a termine viene ad essere apprezzata in misura inferiore rispetto alla valutazione riservata all'assunto a tempo indeterminato –
22 Nel calcolo dell'anzianità occorre, quindi, tener conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato (congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), con la conseguenza che non possono essere considerati né gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, né, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi, in relazione ai quali questa Corte da tempo ha escluso la spettanza del diritto alla retribuzione (Cass. n. 21435/2011, Cass. n. 3062/2012, Cass. n.
17892/2015), sul presupposto che il rapporto cessa al momento del completamento delle attività di scrutinio. - Si dovrà, invece, tener conto del servizio prestato in un ruolo diverso da quello rispetto al quale si domanda la ricostruzione della carriera, in presenza delle condizioni richieste dall'art. 485, perché il medesimo beneficio è riconosciuto anche al docente a tempo indeterminato che transiti dall'uno all'altro ruolo, con la conseguenza che il meccanismo non determina alcuna discriminazione alla rovescia. - Qualora, all'esito del calcolo effettuato nei termini sopra indicati, il risultato complessivo dovesse risultare superiore a quello ottenuto con l'applicazione dei criteri di cui al D.Lgs. n. 297 del
1994, art. 485, la norma di diritto interno deve essere disapplicata ed al docente va riconosciuto il medesimo trattamento che, nelle stesse condizioni qualitative e quantitative, sarebbe stato attribuito all'insegnante assunto a tempo indeterminato, perché l'abbattimento, in quanto non giustificato da ragione oggettiva, non appare conforme al diritto dell'Unione; - la clausola 4 dell'accordo quadro ha effetto diretto ed i giudici nazionali, tenuti ad assicurare ai singoli la tutela giurisdizionale che deriva dalle norme del diritto dell'Unione ed a garantirne la piena efficacia, debbono disapplicare, ove risulti preclusa l'interpretazione conforme, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte di
Giustizia 8.11.2011, SA SA punti da 49 a 56). Non è consentito, invece, all'assunto a tempo determinato, successivamente immesso nei ruoli, pretendere, sulla base della clausola 4, una commistione di regimi, ossia, da un lato, il criterio più favorevole dettato dal T.U. e, dall'altro,
l'eliminazione del solo abbattimento, perché la disapplicazione non può essere parziale né può comportare l'applicazione di una disciplina diversa da quella della quale può giovarsi l'assunto a tempo indeterminato comparabile.
Sintetizzando, la parte che invoca l'applicazione della clausola 4 deve puntualmente allegare e provare che la misura del servizio complessivamente prestato (derivante dalla sommatoria dei singoli periodi di servizio, al netto delle interruzioni ed esclusa l'applicazione del meccanismo di cui all'art. 489 d.lgs.
297/1994) sia superiore a quella riconosciuta dall'amministrazione nel decreto di ricostruzione.
Vanno dunque messi a confronto la sommatoria dei periodi di servizio non di ruolo annualmente ed effettivamente svolto sino alla data dell'assunzione (con le maggiorazioni ed esclusioni esplicitate dalla
23 citata giurisprudenza di legittimità) e i periodi riconosciuti al momento dell'immissione in ruolo, desumibili dal decreto di “ricostruzione della carriera”.
Risulta infatti che, sebbene nel periodo di pre ruolo statale la ricorrente abbia prestato servizio per anni
4 anni 8 mesi e 17 giorni effettivi, alla data dell'1.09.2019, l'applicazione della norma interna ha comportato un riconoscimento ai fini giuridici ed economici di 5 anni, mesi 1 e giorni 10 di servizio pre ruolo
Il ricorso va, pertanto , rigettato sul punto dal momento che parte ricorrente non otterrebbe alcun vantaggio dalla disapplicazione nelle norme richiamate considerato che l'anzianità calcolata ai sensi dell'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994 risulta essere superiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato.
Le spese del presente giudizio vanno compensate attesi i contrasti giurisprudenziali sul punto nonché la complessità della materia e l'assoluta novità delle questioni trattate.
P.Q.M
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso
2) compensa le spese di lite
Si comunichi
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere data di deposito
Il Giudice
Dott.ssa Roberta Gambardella
24
nella causa civile iscritta al N. 4012/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “altre ipotesi ” e vertente TRA
rapp.ta e difesa dagli avvocati Ciro Cutillo e Francesco Raucci ed Parte_1
o il loro studio legale sito in Capodrise (Ce) alla Via Francesco Rao n. 101 RICORRENTE E Controparte_1
– in persona del legale rappresentante p.t. rapp.to e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dai
[...]
ed ed elettivamente Controparte_2 Controparte_3 CP_4 domiciliato presso l , via Lubich n. 6 , Controparte_5
CP_5 RESISTENTE FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato, in data 03.06.2024 la ricorrente, in epigrafe indicata, docente abilitata su classe di concorso A060, assunta a tempo indeterminato alle dipendenze del resistente, in data CP_1
01.09.2019 ed attualmente in servizio presso l'Istituto Comprensivo “Aldo Moro” in Maddaloni, esponeva di aver prestato servizio prima dell'immissione in ruolo, in forza di contratti a tempo determinato stipulati con l'Amministrazione convenuta prestati con il prescritto titolo di studio;
che i servizi svolti in ciascun a.s. avevano avuto durata superiore ai 180 giorni e pertanto ciascuno doveva essere computato come un intero anno scolastico.
Lamentava la ricorrente che, pur avendo svolto servizio tali servizi, prima dell'immissione in ruolo, l'Amministrazione non aveva tenuto conto – se non in misura parziale - dei periodi di lavoro pre-ruolo ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio, avendogli riconosciuto, in seguito alla ricostruzione della propria carriera, la fascia 0 /8 con la relativa posizione stipendiale, avendo applicato la norma di cui all'articolo 485, comma 1, del D. Lgs. n. 297 del 1994.
Lamentava, altresì, che l'Amministrazione Scolastica resistente non le aveva riconosciuto gli anni di servizio pre ruolo, prestato presso le scuole paritarie.
1 Tanto premesso, la ricorrente, richiamando la normativa eurounitaria del settore e le pronunce della CGUE e della Corte di legittimità espresse sulla materia, chiedeva il riconoscimento dell'anzianità di servizio e dei connessi incrementi stipendiali maturati e non percepiti durante il periodo di precariato;
l'integrale ed immediata valutazione del servizio preruolo ai fini della ricostruzione della carriera e ai fini della collocazione nei corrispondenti scaglioni stipendiali.
Con vittoria di spese processuali ed attribuzione
Instauratosi il contraddittorio, l' resistente si costituiva in giudizio Controparte_6 eccependo, in via preliminare, la prescrizione delle pretese retributive azionate. Nel merito deduceva l'infondatezza del ricorso, per le articolate argomentazioni indicate in memoria difensiva, e concludeva per il suo rigetto, con condanna della parte attrice al pagamento delle spese di lite.
Istruita in via documentale, trattandosi di una questione di puro diritto, la causa veniva decisa, all'esito dell'odierna udienza all'esito del deposito delle note sostitutive ex art. 127 ter c.p.c. mediante il deposito della sentenza completa di motivazione.
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Preliminarmente va rigettata la domanda della parte ricorrente volta ad ottenere il riconoscimento, ai fini della ricostruzione di carriera, del servizio pre – ruolo prestato presso una scuola paritaria, negli anni scolastici 2006/2007, 2007/2008 e 2010/2011.
Circa il mancato riconoscimento del servizio pre ruolo svolto presso un Istituto paritario, la ricorrente deduce la illegittimità per contrasto con principi superiori di ordine costituzionale ed europeo dell'art. 485 citato, in quanto dal combinato disposto dell'art. 1 della legge 62/2000 e dell'art. 2, comma 2, del
D.L. 255/2001 si ricaverebbe il principio della totale equivalenza tra il servizio d'insegnamento svolto nelle scuole statali e quello svolto alle dipendenze delle scuole paritarie.
Invero, si osserva che il contenzioso in ordine all'equiparazione del servizio prestato presso istituti paritari ai fini della mobilità e/o della ricostruzione della carriera negli ultimi anni ha raggiunto proporzioni considerevoli;
ciò anche perché la giurisprudenza si è mostrata alquanto ondivaga, sino alle recentissime pronunce della Cassazione (cfr. Cass. sent. n. 32386/2019 e conformi, Cass. n.
33134/2019, n. 33137/2019), che ha finalmente chiarito i termini della questione.
Giova preliminarmente ripercorrere i tratti salienti della normativa di riferimento.
La Costituzione (art. 33, terzo comma, Cost.) sancisce il diritto dei privati di istituire scuole e istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. Essa (art. 33, secondo comma, Cost.) affida inoltre alla legge ordinaria il compito di fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, assicurando ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole statali.
Inizialmente, le scuole non statali erano disciplinate dal titolo VIII rubricato “Istruzione non statale” del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, diviso in sei capi: capo I, scuola materna;
capo II, istruzione
2 elementare;
capo III, istruzione secondaria;
capo IV, istituti musicali e scuola di musica;
capo V, scuole di danza;
capo VI, Controparte_7
L'ordinamento scolastico di interesse pubblico “fotografato” dal d.lgs n. 297/94 conosceva le seguenti categorie rilevanti di scuole non statali:
a) scuole materne, tutte soggette a mera autorizzazione (art. 333) e vigilanza (art. 332) dello Stato, per le quali erano poste certe regole (artt. 344 ss);
b) scuole elementari meramente autorizzate (artt. 343, 349). Esse erano pure soggette a vigilanza statale (art 351), ma erano tenute a conformarsi ai soli obiettivi dell'ordinamento scolastico statale, e solo “di massima” (art. 350);
c) scuole elementari sussidiate (artt. 343, 348), che erano scuole meramente autorizzate ma sovvenzionate dallo Stato in quanto operanti in zone in cui non c'erano scuole statali o parificate, e quindi svolgenti compiti in un certo senso suppletivi dell'obbligo dello Stato di garantire un servizio scolastico statale o equiparato;
d) scuole elementari parificate (artt. 343). La parificazione poteva essere ottenuta con convenzione da enti o associazioni aventi personalità giuridica (art. 344, 345). La parificazione comportava l'obbligo della scuola di adottare, quanto ad ordinamento ed orari, la disciplina della scuola statale (art. 346); e ad essa conseguiva il riconoscimento “ad ogni effetto legale” (art 344);
e) meri corsi di istruzione secondaria soggetti a mera vigilanza statale (art. 352);
f) istituzioni scolastiche secondarie legalmente riconosciute. Il riconoscimento era previsto a certe condizioni, volte a garantire l'equipollenza del servizio reso a quello offerto dalle scuole statali, e comportava il piano valore legale dei titoli di studio conseguiti (art. 355);
g) istituzioni scolastiche secondarie “pareggiate”, per le quali erano richiesti gli stessi requisiti ed altri, e si caratterizzavano per il fatto di essere gestite da enti pubblici o ecclesiastici (art. 356).
La legge 10 marzo 2000, n. 62 ha superato l'originario discrimine tra scuola privata pareggiata e quella legalmente riconosciuta, introducendo la figura unica della scuola “paritaria”.
Il d.l. 5 dicembre 2005, n. 250 (convertito in legge, con modificazioni dall'art. 1 della l. 3 febbraio 2006,
n. 27), è intervenuto in maniera più articolata in materia dettando, all'art. 1 bis “norme in materia di scuole non statali” sia per aggiornare le norme dell'ordinamento scolastico di cui al T.U. del 1994 sia per dettare norme per il passaggio dal sistema delle scuole private pareggiate e legalmente riconosciute a quello unitario delle scuole paritarie.
Si riporta per esteso il predetto articolo «
1-bis. Norme in materia di scuole non statali.
1. Le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000,
n. 62, e di scuole non paritarie.
3
2. La frequenza delle scuole paritarie costituisce assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76. La parità è riconosciuta con provvedimento adottato dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale competente per territorio, previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo
1 della citata legge n. 62 del 2000. Il riconoscimento ha effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in cui è stata presentata la relativa domanda. Nei casi di istituzione di nuovi corsi, ad iniziare dalla prima classe ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera f), della citata legge n. 62 del 2000, fatta eccezione per le scuole dell'infanzia, il riconoscimento è sottoposto alla condizione risolutiva del completamento del corso di studi, restando comunque salvi gli effetti conseguenti al riconoscimento adottato. Le modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento sono definite con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400.
3. Le scuole paritarie non possono svolgere esami di idoneità per alunni che abbiano frequentato scuole non paritarie che dipendano dallo stesso gestore o da altro con cui il gestore abbia comunque comunanza d'interessi. Il gestore o il legale rappresentante ed il coordinatore delle attività educative e didattiche della scuola paritaria devono dichiarare l'inesistenza di tale situazione per ciascun candidato ai predetti esami. La dichiarazione è inserita nel fascicolo personale del candidato stesso. La mancanza o falsità delle predette dichiarazioni comporta la nullità degli esami sostenuti e dei titoli rilasciati, fatte salve le conseguenti responsabilità civili e penali.
4. Sono scuole non paritarie quelle che svolgono un'attività organizzata di insegnamento e che presentano le seguenti condizioni di funzionamento: a) un progetto educativo e relativa offerta formativa, conformi ai princìpi della Costituzione e all'ordinamento scolastico italiano, finalizzati agli obiettivi generali e specifici di apprendimento correlati al conseguimento di titoli di studio;
b) a disponibilità di locali, arredi e attrezzature conformi alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza dei locali scolastici, e adeguati alla funzione, in relazione al numero degli studenti;
c) l'impiego di personale docente e di un coordinatore delle attività educative e didattiche forniti di titoli professionali coerenti con gli insegnamenti impartiti e con l'offerta formativa della scuola, nonché di idoneo personale tecnico e amministrativo;
d) alunni frequentanti, in età non inferiore a quella prevista dai vigenti ordinamenti scolastici, in relazione al titolo di studio da conseguire, per gli alunni delle scuole statali o paritarie.
5. Le scuole non paritarie che presentino le condizioni di cui al comma 4 sono incluse in un apposito elenco affisso all'albo dell'ufficio scolastico regionale. Lo stesso ufficio vigila sulla sussistenza e sulla permanenza delle predette condizioni, il cui venir meno comporta la cancellazione dall'elenco. Le modalità procedimentali per l'inclusione nell'elenco e per il suo mantenimento sono definite con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400. Le scuole non paritarie non possono rilasciare titoli di studio aventi valore legale, né intermedi, né finali. Esse non possono assumere denominazioni identiche o comunque corrispondenti a quelle previste dall'ordinamento vigente per le istituzioni scolastiche statali o paritarie e devono indicare nella propria denominazione la condizione di scuola non paritaria. Le sedi e le attività d'insegnamento che non presentino le condizioni di cui al comma 4 non possono assumere la denominazione di «scuola» e non possono comunque essere sedi di assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla
4 formazione. Per le scuole dell'infanzia non paritarie si prescinde dalla finalità correlata al conseguimento di un titolo di studio, di cui alla lettera a) del comma 4.
6. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non possono essere rilasciati nuove autorizzazioni, riconoscimenti legali o pareggiamenti, secondo le disposizioni di cui alla parte II, titolo VIII, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Nelle scuole che non hanno chiesto ovvero ottenuto il riconoscimento della parità di cui alla citata legge n. 62 del 2000, i corsi di studio già attivati, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base di provvedimenti di parificazione, riconoscimento legale e pareggiamento adottati ai sensi degli articoli 344, 355, 356 e 357 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, continuano a funzionare fino al loro completamento. Le convenzioni in corso con le scuole parificate non paritarie di cui all'articolo 344 del medesimo testo unico si intendono risolte di diritto al termine dell'anno scolastico in cui si completano i corsi funzionanti in base alle convenzioni;
conseguentemente, i contributi statali previsti dalle predette convenzioni sono progressivamente ridotti in ragione delle classi funzionanti in ciascun anno scolastico e degli alunni frequentanti, fino al completamento dei corsi. Le disposizioni di cui agli articoli 339, 340, 341 e 342, quelle di cui all'articolo 345 e quelle di cui agli articoli 352, comma 6, 353, 358, comma 5, 362 e 363 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994 continuano ad applicarsi nei confronti, rispettivamente, delle scuole dell'infanzia, delle scuole primarie e delle scuole secondarie riconosciute paritarie ai sensi della citata legge n. 62 del 2000. Le condizioni e le modalità per la stipula delle nuove convenzioni con le scuole primarie paritarie che ne facciano richiesta, i criteri per la determinazione dell'importo del contributo ed i requisiti prescritti per i gestori e per i docenti sono stabiliti con le norme regolamentari previste dall'articolo 345 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994. Le nuove convenzioni assicurano in via prioritaria alle scuole primarie già parificate, nel rispetto dei criteri definiti con le medesime norme regolamentari, un contributo non inferiore a quello corrisposto sulla base della convenzione di parifica in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le convenzioni di parifica attualmente in corso con le scuole primarie paritarie si risolvono di diritto al termine dell'anno scolastico in corso alla data di entrata in vigore delle norme regolamentari previste dall'articolo 345 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994.
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono abrogate le disposizioni contenute nella parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, fatto salvo quanto previsto dal comma 6, secondo e terzo periodo, del presente articolo e fatta eccezione per le disposizioni degli articoli 336, 339, 340, 341, 342, 345, 352, comma 6, degli articoli 353, 358, comma 5, e degli articoli 362 e 363, che si applicano con riferimento alle scuole paritarie, nonché per le disposizioni dell'articolo 366, riguardanti le scuole e le istituzioni culturali straniere in Italia. È fatto altresì salvo il comma 6 dell'articolo 360, le cui disposizioni continuano ad applicarsi nei confronti del personale dirigente e docente già di ruolo nelle scuole pareggiate che sia assunto con rapporto a tempo indeterminato nelle scuole statali in applicazione delle disposizioni vigenti. L'articolo 334 del citato testo unico si applica limitatamente agli effetti di cui all'articolo 1, comma 4-bis, secondo periodo, della legge 10 marzo 2000, n. 62.
L'articolo 353 si applica anche alle scuole non paritarie. Sono abrogati altresì, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli articoli 156, 157, 158, 159 e 161 del regolamento di cui al regio decreto 26 aprile
5 1928, n. 1297. L'articolo 160 del predetto regio decreto continua ad applicarsi nei confronti delle scuole primarie paritarie. All'articolo 1, comma 7, della legge 10 marzo 2000, n. 62, il secondo periodo è soppresso.
8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».
L'art. 1 della legge 62/2000 di riforma recita che “
1. Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private
e degli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita.
2. Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, in particolare per quanto riguarda
l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6”.
Le scuole paritarie costituiscono, insieme alle scuole statali, dunque, il sistema nazionale di istruzione, secondo un modello pluralistico integrato. L'articolo, nella sua formulazione letterale, si limita a dettare i requisiti che devono possedere le scuole “non statali” ai fini del riconoscimento della natura “paritaria”.
La parità è riconosciuta alle scuole non statali che ne fanno richiesta e che siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, tra cui: personale docente fornito del titolo di abilitazione;
contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnanti e che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore.
Si tratta di una previsione che, superando la precedente classificazione delle scuole non statali previste dal T.U. del 1994 (“autorizzate”, “parificate”, “pareggiate” e “legalmente riconosciute”), ha determinato i criteri per il riconoscimento delle scuole paritarie, ha dettato disposizioni generali sulla loro natura giuridica e sul servizio da queste fornito, assicurando agli alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole statali, senza regolamentare alcun aspetto relativo alla mobilità o alla carriera del personale docente di ruolo, materia che resta tutt'ora disciplinata dal d.lgs. n 297/1994, non essendo intervenute modifiche ad opera del legislatore.
Il legislatore del 2005, infatti, conformemente al precedente intervento normativo del 2000, ha precisato che alla unitaria categoria delle scuole paritarie sono “ricondotte” tutte le scuole non statali, se in precedenza parificate, legalmente riconosciute, pareggiate;
in mancanza, a quella delle scuole non paritarie. Ha altresì abrogato i capi I, II e III (dedicati rispettivamente alla scuola materna, all'istruzione elementare e all'istruzione secondaria) di cui alla parte II, titolo VIII “Istruzione non statale”, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 facendo salve, tuttavia, al comma 7, alcune disposizioni, puntualmente e specificamente indicate, che continuano ad applicarsi alle scuole paritarie e al relativo personale.
Tra le disposizioni del testo unico del 1994 abrogate non figurano quelle della parte III del titolo VIII che, disciplinando lo status giuridico del personale, si occupano del riconoscimento del servizio agli effetti della carriera (Capo III, sezione IV e segnatamente, l'art 485 successivamente riportato).
6 La materia della ricostruzione della carriera degli insegnanti al momento della immissione in ruolo, ovvero del passaggio da un ruolo ad altro dell'amministrazione scolastica, è dunque ancora disciplinata dall'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 che così dispone al comma 1: “Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.”
Sempre con riferimento alla ricostruzione della carriera dei docenti delle scuole di istruzione secondaria, aggiunge il comma 2 che “Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, è riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all'estero, nonché nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie”. Quanto invece ai docenti delle scuole elementari, stabilisce poi il terzo comma dell'art. 485 che “Al personale docente delle scuole elementari è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonché i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali”.
L'art. 485 prevedeva e prevede tuttora, quindi, che una volta nominato in ruolo nella scuola statale, il docente ottiene il riconoscimento come parte del servizio di ruolo, per intero per i primi 4 anni, e limitatamente per i successivi, dei soli servizi non di ruolo resi (per quanto qui interessa): i) nella scuola statale di ogni ordine e grado;
ii) nelle scuole secondarie “pareggiate”; iii) nelle scuole elementari
“parificate”; iv) nelle scuole elementari “sussidiate”; v) nelle scuole materne comunali.
I servizi pre-ruolo resi nelle scuole materne private, nelle scuole elementari meramente autorizzate, nei corsi di scuola secondaria soggetti a mera vigilanza, e nelle scuole private secondarie legalmente riconosciute, non risultavano valutabili, e la “ratio” appare agevolmente riscontrabile nelle caratteristiche che avevano in comune: esse non corrispondevano alle regole dell'istruzione statale per ordinamento, o se lo facevano (come nel caso delle istituzioni di scuola secondaria legalmente riconosciuti), non svolgevano un compito sostitutivo del sistema scolastico propriamente pubblico, ma davano sfogo all'esercizio di una libera opzione per la scuola privata.
Ne discende quindi che, sulla base della normativa originariamente dettata dal legislatore nel predetto
T.U., per i docenti della scuola secondaria si potevano valutare i servizi prestati nelle scuole statali e pareggiate dello stesso ordine (oltre a quello prestato negli educandati femminili statali nonché nelle scuole elementari statali e parificate), mentre non si potevano computare il servizio prestato nelle scuole superiori legalmente riconosciute e parificate (come conosciute anteriormente alla legge n. 62/2000).
7 A differenza di quanto sostenuto dalla parte attrice, il decreto legislativo n. 297/1994 non prevede dunque una completa equiparazione tra il servizio prestato dai docenti negli istituti scolastici secondari privati e il servizio prestato nei corrispondenti istituti statali, avendo il legislatore espressamente assimilato a questi ultimi, ai fini che qui rilevano, solo gli istituti pareggiati – non anche le scuole paritarie secondarie.
Si tratta di previsioni che non possono trovare applicazione al caso di specie, avendo la ricorrente dedotto, in ricorso, che l'Istituto presso cui ha espletato il servizio pre ruolo è un Istituto Paritario;
né ha allegato e dunque neppure provato – che l'Istituto presso cui è stato svolto il pre-ruolo fosse istituto già riconosciuto come “pareggiato” ovvero ne possedesse comunque tutti i requisiti (quanto meno con riferimento al tipo di cattedre, ai programmi didattici, alla selezione degli insegnanti mediante concorso, alla disciplina della progressione in carriera).
Tale regola non prestava il fianco, ad avviso del giudicante, ad alcuna obiezione di carattere costituzionale.
Occorre muovere dalla premessa che non esiste un principio generale che imponga a chi assuma un soggetto di riconoscergli l'anzianità di servizio maturata, anche in mansioni analoghe o identiche, presso terzi, e non esiste nemmeno un principio di carattere generale che imponga a chi assuma un soggetto di riconoscergli, in quel rapporto, l'anzianità di servizio maturata con esso stesso in precedenti rapporti, anche con le stesse mansioni, sicché l'art. 485 è un tutto e per tutto una disposizione eccezionale di favore, e come tale è in linea di principio di stretta interpretazione (Cass. 16623/2012).
E' ragionevole ritenere che se il legislatore ha individuato espressamente una sola tipologia di scuola secondaria ai fini dell'equiparazione con quella statale per la valutazione del servizio pre - ruolo, ciò sia accaduto proprio in considerazione delle regole che gli istituti pareggiati dovevano rispettare e che ne limitavano per molti aspetti l'autonomia, al fine di garantire un servizio assimilabile a quello offerto dagli istituti statali. Non pare dunque possibile riconoscere in via interpretativa la stessa equiparazione a servizi prestati presso scuole non in possesso degli stessi requisiti: non è consentita un'estensione analogica, “trattandosi di norma attributiva di un beneficio e come tale a carattere eccezionale” (così la sentenza del Consiglio di Stato 1294/98, si veda anche Cass., sent. n. 1035 del 20/01/2014).
Il fatto poi che gli istituti non statali siano successivamente confluiti nella più ampia categoria delle scuole “paritarie” non consente di per sé, in assenza di una diversa previsione di legge, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte attrice, di riconoscere a tutti questi istituti i benefici già accordati dal legislatore solo ad alcuni di essi, ritenuti meritevoli di un trattamento di favore in ragione del rispetto di particolari condizioni che non si esauriscono in quelle indicate dall'art. art. 1 legge n. 62/2000 per ottenere lo status di scuola paritaria.
Il trattamento differenziato appare invero giustificato quanto meno dalla diversità dei sistemi di reclutamento del personale delle scuole paritarie rispetto alla selezione concorsuale prevista per il
8 pubblico impiego dall'art. 97 Cost., che dovrebbe garantire l'assunzione del personale più meritevole e motivato. In particolare, si deve osservare che le scuole paritarie sono gestite da soggetti privati, senza alcun obbligo in merito alle modalità di reclutamento e alla progressione di carriera dei docenti, nonché in merito alla risoluzione del rapporto di lavoro, avendo come unico obbligo quello di assumere docenti muniti di abilitazione e di applicare i contratti collettivi di settore.
Neppure appare rilevante ai fini della decisione il fatto che l'art. 485 comma 3 cit. preveda un diversa disciplina in favore dei maestri della scuola primaria: la Corte Costituzionale ha infatti affermato che non è manifestamente irragionevole, né contraria al buon andamento dell'amministrazione, la scelta discrezionale del legislatore di valutare diversamente il servizio pregresso dei docenti alla luce della diversità dell'insegnamento impartito nei diversi gradi scolastici, dichiarando manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal giudice a quo (ordinanza 89/2001).
Infine, non si ritiene che la ricorrente possa utilmente invocare il disposto dell'art. 2 d.l. 255/2001
(convertito con modificazioni dalla l. 333/2001), secondo cui: “
2. Nella integrazione della graduatoria di cui al comma 1, il personale già inserito nelle graduatorie permanenti che intende aggiornare il proprio punteggio e quello che chiede l'inserimento per la prima volta è graduato, nell'ambito del proprio scaglione, in base ai titoli posseduti, da valutare secondo le disposizioni della tabella di cui all'allegato A annesso al regolamento. I servizi di insegnamento prestati dal 1 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali. Fermo restando quanto previsto dal presente comma, ulteriori modifiche alla tabella di cui all'allegato A annesso al regolamento possono essere adottate con decreto del
[...]
”. Controparte_8
Tale disposizione, infatti, si limita a disciplinare le operazioni di aggiornamento (o di inserimento per la prima volta) nelle graduatorie permanenti (in seguito divenute GAE) del personale docente non di ruolo. Essa prevede sì che il servizio prestato nelle scuole paritarie sia valutato nella stessa misura di quello prestato nelle scuole statali, ma ciò non in via generale, come sostenuto in ricorso, essendo l'equiparazione stata riconosciuta ai soli fini della determinazione del punteggio per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento. Il legislatore ha deciso di valorizzare esperienze pregresse di insegnamento in scuole non statali ai soli fini dell'inserimento nelle graduatorie, e dunque per l'eventuale conferimento di supplenze, e se non ha inteso estendere tale beneficio ad altri ambiti non può certo farlo il giudice.
La piana lettura delle citate norme rivela, dunque, l'equivalenza tra il servizio d'insegnamento svolto nelle scuole Statali e quello svolto nelle scuole paritarie solo ai fini dell'inserimento nelle GAE.
L'art. 2, comma 2, D.L. 255/2001 è una previsione di carattere eccezionale, accordando agli insegnanti delle scuole paritarie il riconoscimento - ai fini dell'inserimento nelle GAE - del servizio prestato presso scuole non statali, l'accesso alle quali avviene prescindendo dai rigidi meccanismi delle graduatorie o del concorso. Di conseguenza, l'esclusione di legge della rilevanza del servizio prestato presso istituti paritari – al di fuori dei casi tassativamente previsti dalla legge – non può ritenersi irragionevole.
9 La diversa considerazione del servizio pre-ruolo (svolto nelle scuole paritarie) operata dal D.L.
255/2001 e l'art. 485 predetto non è irragionevole, in quanto ispirata a finalità diverse e non confliggenti tra loro. Il D.L. 255/2001 ha inteso valorizzare, ai fini dell'immissione in ruolo, l'esperienza di insegnamento maturata dal singolo docente presso qualunque scuola, sia essa statale o paritaria. Il referente normativo citato, invece, ha inteso valorizzare la specifica anzianità di servizio maturata dal singolo docente nelle scuole statali, così premiando la continuità di un servizio pestato alle dipendenze dello Stato (attuale datore di lavoro), sovente in condizioni di disagio (ossia in sedi ogni anno diverse e non sempre vicine alla residenza del docente).
Deve escludersi, quindi, che la norma dettata in materia di integrazione delle graduatorie permanenti postuli e confermi l'esistenza di un principio di generale equiparazione del servizio di insegnamento prestato dai docenti delle scuole paritarie con quello prestato nell'ambito delle scuole pubbliche, atteso che la lettera e la ratio della legge 62/2000 sono nel senso che la qualificazione di “parità” è riferita all'aspetto funzionale ed organizzativo degli “apparati” privati considerati dalla norma, come attesta il complesso delle previsioni dell'art. 1, che riferisce la “parità” appunto alle “scuole” e non al servizio d'insegnamento, di talché deve condividersi l'affermazione secondo cui “non sussiste alcuna parificazione perfetta tra scuola statale e scuola paritaria in merito al trattamento giuridico del personale docente” (vd. Tribunale di Grosseto 467 del 27/11/2012 – Est. e giurisprudenza ivi citata: CdS Per_1
194 del 16/1/2009).
Peraltro, anche volendo dare applicazione al principio di cui all'art. 4 dell'Accordo quadro recepito dalla direttiva 1999/70/CE, il servizio reso presso le scuole paritarie non è valutabile ai fini della ricostruzione di carriera e ai fini della mobilità essendo prestato presso un datore di lavoro diverso dallo
Stato.
Giova anche rammentare, da un punto di vista più generale, come la giurisprudenza amministrativa pronunciatasi in tema di passaggi di ruolo abbia anche affermato che, nel pubblico impiego statale e nel pubblico impiego scolastico in particolare, i casi in cui viene riconosciuta l'anzianità pregressa costituiscono benefici eccezionali a fronte dell'opposta regola generale secondo cui il passaggio di ruolo non comporta la conservazione della pregressa anzianità, sicché tali casi hanno carattere eccezionale e non sono suscettibili di interpretazione analogica (vd. Tribunale di Grosseto 467 del 27/11/2012 – Est.
Casoli e giurisprudenza ivi citata: CdS 536 del 8/7/1982; CdS 1405 del 25/10/1996; CdS 1586 del
3/11/1997; CdS 1294 del 29/10/1998).
Infine, il Consiglio di Stato, nel giudicare manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, D.L. n. 370 conv. in l. 576/70 (recante norme in tema di riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo dal personale insegnante e non insegnante delle scuole di istruzione elementare, secondaria e artistica) ha evidenziato che “la scelta del legislatore di non riconoscere i servizi pre-ruolo svolti in scuole materne non pubbliche e non
10 pareggiate non risulta irragionevole, né contraria al buon andamento dell'amministrazione né violativa dell'art. 33 della Cost. Ciò in considerazione della diversità delle situazioni, della tendenziale non riconoscibilità nel pubblico impiego del servizio pre-ruolo se non in casi eccezionali previsti dalla legge e della possibilità di valutare nell'ambito di un rapporto di impiego pubblico di ruolo solo il servizio pre-ruolo se svolto alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, per ragioni di continuità e omogeneità”.
Recentemente, inoltre, la Suprema Corte (vedi Cassazione civile, sez. lav. 20/01/2014 n. 1035 citata) ha affermato che l'art. 2 del D.L. 19 giugno 1970, n. 370, conv. in legge 26 luglio 1970, n. 576, riprodotto dall'art. 485 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, che prevede, ai fini giuridici ed economici, il riconoscimento, a favore del personale docente delle scuole elementari, del periodo di insegnamento pre-ruolo prestato nelle scuole materne statali o comunali, attribuisce un beneficio, sicché, rivestendo carattere eccezionale, non è suscettibile di interpretazione analogica o estensiva con riguardo ai servizi prestati presso scuole diverse da quelle statali o comunali.
In linea con siffatte argomentazioni sono risultate le recentissime pronunce della Suprema Corte sulla questione che ha pronunciato il seguente principio di diritto: “ai fini dell'inquadramento e del trattamento economico dei docenti non è riconoscibile il servizio pre-ruolo prestato presso le scuole paritarie in ragione della non omogeneità dello "status" giuridico del personale, che giustifica il differente trattamento, nonché della mancanza di una norma di legge che consenta tale riconoscimento, contrariamente a quanto avviene ai fini della costituzione del rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato per il servizio prestato nelle scuole pareggiate oltre che in quelle materne statali e comunali” (cfr. Corte di Cassazione Sez. Lavoto - Sentenza n. 32386 del 11/12/2019).
La Corte di Cassazione ha ritenuto chiaramente che l'attuale disciplina delle scuole paritarie si inserisce in una più ampia evoluzione del sistema scolastico e che nel tempo l'attuazione dell'alt. 33 Cost. ha visto il legislatore modificare progressivamente un assetto organizzativo caratterizzato dal governo centrale della scuola, pervenendo, tra l'altro, ad una pluralità di centri di riferimento in ragione dell'affermazione dell'autonomia scolastica, e dell'integrazione tra scuola pubblica e scuola paritaria privata.
Del resto già la Corte Costituzionale aveva affermato (sentenza n. 33 del 2005) che «la legge n. 62 del
2000, nel prevedere l'istituzione delle scuole paritarie, quali componenti del sistema nazionale di istruzione, ha altresì dettato un principio, valido per tutte le scuole inserite in detto sistema di istruzione, volto a rendere effettivo il diritto allo studio anche per gli alunni iscritti alle scuole paritarie, da essa disciplinate».
Per cui, “Senza dubbio il legislatore ha inteso riconoscere all'insegnamento svolto nelle scuole paritarie private lo stesso valore di quello che viene impartito nelle scuole pubbliche, garantendo un trattamento scolastico equipollente agli alunni delle une e delle altre, da intendere tale equipollenza non solo con riguardo al riconoscimento del titolo di studio, ma anche con riguardo alla qualità del servizio di istruzione erogato dall'istituzione scolastica paritaria”.
11 Come già affermato dalle Sezioni Unite (Cass., S.U., n. 9966 del 2017) nel sistema così delineato, la scuola statale e quella paritaria devono garantire i medesimi standard qualitativi.
Tuttavia, (cfr. Cass. n. 11595 del 6 giugno 2016) si pone in luce che «[…] il lavoro pubblico e il lavoro privato non possono essere totalmente assimilati (Corte cost., sentenze n. 120 del 2012 e n. 146 del 2008) e le differenze, pur attenuate, permangono anche in séguito all'estensione della contrattazione collettiva a una vasta area del lavoro prestato alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, e che la medesima eterogeneità dei termini posti a raffronto connota l'area del lavoro pubblico contrattualizzato e l'area del lavoro pubblico estraneo alla regolamentazione contrattuale (Corte cost., sentenza n. 178 del 2015): in particolare i principi costituzionali di legalità ed imparzialità concorrono comunque a conformare la condotta della pubblica Amministrazione e l'esercizio delle facoltà riconosciutele quale datore di lavoro pubblico in regime contrattualizzato» (...) «D'altro canto la peculiarità del rapporto di lavoro pubblico, rinviene la sua origine storica, non solo nella natura pubblica del datore di lavoro, ma nella relazione che sussiste tra la prestazione lavorativa del dipendente pubblico e l'interesse generale, tutt'ora persistente anche in regime contrattualizzato» - pur avendo il legislatore delineato un servizio pubblico d'istruzione nel quale l'insegnamento svolto nelle scuole paritarie private merita lo stesso riconoscimento di quello impartito nelle scuole pubbliche – ciò non comporta “l'equiparazione del rapporto di lavoro che intercorre con la scuole paritaria, con quello instaurato in regime di pubblico impiego privatizzato”.
I giudici di legittimità hanno infatti focalizzato l'attenzione sulla circostanza che nelle scuole paritarie le assunzioni non vengono effettuate sulla base dei “principi concorsuali di cui all'art. 97 Cost.” ed hanno altresì valorizzato che non sarebbe possibile addivenire in via interpretativa ad un'equiparazione, “in mancanza di una norma di legge”.
“Non sussiste quindi, in mancanza di una norma cli legge - come invece nella fattispecie di cui all'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 - la necessaria premessa della omogeneità delle posizioni professionali per pervenire al riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato presso le scuole paritarie in via interpretativa. Né è applicabile l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994, in quanto attiene alla diversa fattispecie delle scuole pareggiate”. E' solo in forza della legge infatti che viene riconosciuto il servizio prestato nelle scuole pareggiate oppure quello reso nelle scuole materne comunali, per come emerge dal quadro normativo ricostruito.
Decisiva risulta - ad avviso della Corte – la disomogeneità dello status giuridico dei docenti, in mancanza della quale «una differenza di trattamento appare giustificata sul piano obiettivo e funzionale relativamente al complessivo sistema scolastico unitariamente considerato» (Cass. n. 16623 del 2012).
Sulla scorta di quanto argomentato, quindi, non si rinviene nella evoluzione della disciplina normativa rievocata alcuna disparità di trattamento, in quanto il mancato riconoscimento, ai fini della mobilità, del punteggio per il servizio prestato presso la scuola paritaria è conseguenza naturale di una disciplina che nell'introdurre una “regola”, inevitabilmente, ha creato un fattore di differenziazione, tra ciò che è stato attratto nel suo alveo e ciò che ne è stato, invece, escluso.
Situazione che, tuttavia, non è per ciò solo lesiva del principio di uguaglianza.
12 Ripetutamente il giudice delle leggi osserva come “L'eguaglianza davanti alla legge, quindi, non determina affatto l'obbligo di rendere immutabilmente omologhi fra loro fatti o rapporti che, sul piano fenomenico, ammettono una gamma di variabili tanto estesa quante sono le imprevedibili situazioni che in concreto possono storicamente ricorrere, ma individua il rapporto che deve funzionalmente correlare la positiva disciplina di quei fatti o rapporti al paradigma dell'armonico trattamento che ai destinatari di tale disciplina deve essere riservato, così da scongiurare l'intrusione di elementi normativi arbitrariamente discriminatori” ( cfr. Corte Cost. 89/96).
Da ultimo la Corte Costituzionale con sentenza n. con la sentenza 30 luglio 2021, n. 180 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 485 del decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297 nella parte in cui esclude il riconoscimento, ai fini della ricostruzione della carriera, del servizio di insegnamento non di ruolo prestato presso le scuole paritarie(Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Roma, sezione lavoro.
In particolare la Corte ha chiarito che “quanto al primo profilo di irragionevolezza, che il rimettente individua nel raffronto con la disciplina riservata dalla stessa disposizione censurata ai docenti degli istituti scolastici pareggiati, va rilevato che le due tipologie di scuole presentano significative differenze nei rispettivi sistemi di selezione e reclutamento del personale docente, tali da impedirne la completa equiparazione. 5.3.1.- Infatti, solo gli istituti scolastici pareggiati, ormai definitivamente superati dall'ordinamento scolastico (art.
1-bis del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, recante «Misure urgenti in materia di scuola, università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonché in tema di rinegoziazione di mutui, di professioni e di sanità», convertito, con modificazioni, nella legge 3 febbraio 2006, n. 27), dovevano garantire che il numero e il tipo delle cattedre fossero uguali a quelli delle corrispondenti scuole statali e che le stesse cattedre fossero «occupate da personale nominato, secondo norme stabilite con regolamento, in seguito ad apposito pubblico concorso, o che sia risultato vincitore, o abbia conseguito la votazione di almeno sette decimi in identico concorso generale o speciale presso scuole statali o pareggiate o in esami di abilitazione all'insegnamento corrispondente» (art. 356, comma 2, lettera b, del d.lgs. n. 297 del 1994). Per l'accesso all'insegnamento negli istituti paritari, viceversa, non è stabilita alcuna selezione di carattere concorsuale ed è previsto il solo requisito dell'abilitazione (art. 1, comma 4, lettera g, della legge n. 62 del 2000), dovendosi peraltro rilevare che la stessa necessità di tale requisito è stata ripetutamente derogata 5.3.2.- È bensì vero che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che l'abilitazione costituisca requisito di validità del contratto di lavoro avente ad oggetto mansioni di insegnamento (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza
20 febbraio 2018, n. 4080; sezioni unite civili, sentenza 26 maggio 2011, n. 11559)” … ; - che “ulteriori previsioni di carattere derogatorio nella disciplina del reclutamento dei docenti delle scuole paritarie sono stabilite dai successivi commi
4-bis e 5 dello stesso art. 1 della legge n. 62 del 2000. La prima disposizione prevede che, per i docenti in servizio presso le scuole secondarie alla data di entrata in vigore della legge n. 62 del 2000, il requisito del titolo di abilitazione debba essere conseguito al termine dell'anno accademico in corso alla data di conclusione della prima procedura concorsuale per titoli ed esami. Anche la seconda disposizione introduce un regime di favore per le scuole paritarie, consentendo loro di
13 avvalersi di prestazioni volontarie di personale docente, purché fornito di relativi titoli scientifici e professionali, ovvero di ricorrere anche a contratti d'opera, in misura non superiore a un quarto delle prestazioni complessive. La natura agevolativa di tale disciplina è stata già riconosciuta dalla giurisprudenza di questa Corte (sentenza n. 42 del 2003)” ; - che, “ una completa equiparazione del rapporto di lavoro prestato presso le scuole paritarie a quello reso in quelle statali non risponde neppure ai principi che si ricavano dall'art. 33, quarto comma, Cost., di cui la legge n. 62 del 2000 intendeva essere attuazione.
5.4.1.- Con questo intervento, che ha riformato in senso pluralista e policentrico l'ordinamento delle istituzioni scolastiche, il legislatore ha voluto garantire agli alunni delle scuole paritarie i medesimi standard qualitativi di quelle statali, sia in relazione all'offerta didattica, sia al valore dei titoli di studio che possono essere conseguiti. Ciò non ha peraltro comportato una completa equiparazione del rapporto di lavoro che intercorre fra il docente e la scuola paritaria a quello instaurato con
i docenti della scuola statale in regime di pubblico impiego privatizzato.
Infatti, nonostante la comune appartenenza al sistema nazionale di istruzione, nell'assunzione dei docenti della scuola paritaria manca la previsione di un'attività procedimentale che regoli la selezione e il reclutamento degli insegnanti. Sempre in conformità all'art. 33, quarto comma, Cost., ciò garantisce l'autonomia e la libertà della scuola paritaria e l'esigenza di questa di dotarsi di personale connotato da un'impostazione culturale, didattica ed educativa coerente con il suo orientamento e progetto formativo. Conseguentemente, la mancanza di meccanismi di selezione assimilabili alle procedure concorsuali non consente di tenere conto dei principi generali che, ai sensi dell'art. 97 Cost., devono informare l'attività dell'amministrazione pubblica. D'altra parte, il lavoro pubblico e il lavoro privato non possono ritenersi totalmente assimilati e le differenze, pur attenuate, permangono anche in séguito all'estensione della contrattazione collettiva a una vasta area del lavoro prestato alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni. I principi costituzionali di legalità ed imparzialità, che si esprimono anche nella necessità del pubblico concorso, in conformità all'art. 97 Cost., contribuiscono a conformare la condotta della pubblica amministrazione e l'esercizio delle funzioni che le sono riconosciute quale datore di lavoro pubblico in regime contrattualizzato” ; che “è pur vero che, attraverso il meccanismo delle graduatorie ad esaurimento, di cui alla legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico), anche
l'accesso all'insegnamento nella scuola statale prescinde, in misura del 50 per cento delle immissioni in ruolo, dall'espletamento di un pubblico concorso. Ma anche in questo caso permangono significative differenze tra i rispettivi sistemi di reclutamento. in effetti, il sistema delle graduatorie ha rappresentato uno strumento per consentire l'assorbimento del precariato dei docenti che hanno prestato attività di insegnamento presso le istituzioni scolastiche statali. Tuttavia, proprio con riferimento ad esso, questa Corte ha riconosciuto che «la scelta operata dal legislatore con la legge n. 124 del 1999, istitutiva delle graduatorie permanenti, è quella di individuare i docenti cui attribuire le cattedre e le supplenze secondo il criterio del merito» (sentenza n. 41 del 2011).
Anche laddove l'accesso all'insegnamento nella scuola statale avvenga attraverso tale sistema, infatti, il possesso dell'abilitazione all'insegnamento costituisce solo uno dei criteri che determinano l'utile collocazione nelle stesse. Accanto ad
14 esso, si tiene conto di una molteplicità di altri indicatori, espressivi delle pregresse esperienze professionali, dell'anzianità di servizio e degli altri titoli professionali e accademici conseguiti.
Questo canale di accesso denota, inoltre, un carattere fortemente procedimentalizzato, tale da consentire una verifica anche in sede giudiziale sulla correttezza delle scelte operate dall'amministrazione. Viceversa, nel sistema delle scuole paritarie, proprio al fine di garantire la libertà di educazione e l'autonomia delle stesse istituzioni scolastiche, in particolare nel momento della scelta del corpo docente, la selezione non comporta alcuna attività procedimentale, potendo la scelta avvenire sulla base della valutazione discrezionale del dirigente scolastico”; che “va, infine, notato che il principio del pubblico concorso che regola l'accesso ai ruoli della scuola statale, unito alla volontà legislativa di eliminare possibili distorsioni applicative, ha reso progressivamente marginale il sistema delle graduatorie. Come stabilito dall'art. 1, comma 605, lettera
c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2007)», già a partire dal 2007 non è più consentito l'inserimento in esse di nuovi aspiranti candidati prima che sia completata l'immissione in ruolo dei docenti che già ne facevano parte”; che “permane, dunque, la differenza tra le scuole paritarie, svincolate dall'esercizio di meccanismi di selezione assimilabili alle procedure concorsuali,
e quelle statali, dove invece valgono i principi generali per l'accesso ai ruoli dell'amministrazione. Anche dopo la legge n.
62 del 2000, ciò impedisce, sotto questo profilo, la completa assimilazione dei due diversi plessi. Nè d'altra parte, la diversa valutazione del servizio incide su quello che costituisce il presupposto della parità di trattamento garantita dalla legge n. 62 del 2000, rappresentato dalla comprovata omogeneità qualitativa dell'offerta formativa e didattica (legge n. 62 del 2000, art. 1, comma 5, primo periodo)” ; che “va infine esclusa l'irragionevolezza della disposizione censurata, nel raffronto con l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255 (Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002), convertito, con modificazioni, nella legge 20 agosto 2001, n. 333.
5.5.1.- Quest'ultima disposizione consente la valutazione dei servizi d'insegnamento prestati nelle scuole paritarie nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali, ma tale valutazione ha rilievo ai soli fini della
«[i]ntegrazione a regime delle graduatorie permanenti del personale docente», così come indica la relativa rubrica. Agli insegnanti delle scuole paritarie è stato così espressamente riconosciuto un beneficio particolare e significativo, consistente nella equiparazione, a determinati fini, dell'attività di insegnamento prestata anteriormente all'immissione nei ruoli dell'amministrazione statale.
In quanto attributiva di un beneficio in favore di determinate categorie di soggetti, questa norma riveste carattere eccezionale e deve ritenersi di stretta interpretazione. Come riconosciuto dalla costante giurisprudenza della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato, essa è insuscettibile di essere applicata «estensivamente o analogicamente» (Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza 10 novembre 2020, n. 25226 e sentenza 11 dicembre 2019, n. 32386; Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenze 4 novembre 2020, n. 6796, n. 6797, n. 6798 e n. 6799; 27 luglio 2020, n. 4770; 28 aprile 2020, n. 2717; 11 febbraio 2011, n. 906; decisione 7 gennaio 2008, n. 6; sezione quarta, decisioni 22 giugno
2004, n. 4382 e 25 marzo 2004, n. 1607; sezione sesta, decisione 9 maggio 2002, n. 2517). È consentita, dunque, la valutazione del servizio preruolo ai fini dell'immissione dei docenti delle scuole paritarie nelle graduatorie permanenti del
15 personale docente, ma questa possibilità non è estensibile, in via analogica, anche ai fini della ricostruzione della carriera, della mobilità scolastica e dell'accesso alle procedure concorsuali riservate”.
Alla luce delle considerazioni sopra riportare la domanda volta ad ottenere il riconoscimento del servizio pre ruolo svolto presso una scuola paritaria, ai fini della ricostruzione di carriera, va integralmente rigettata.
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In merito all'ulteriore doglianza sollevata relativa al mancato riconoscimento, per intero, dei servizi pre ruolo statali, ai fini della ricostruzione di carriera, ritiene questo Giudice di dover esporre brevi cenni sulla normativa di riferimento.
Occorre, preliminarmente, precisare che nel presente giudizio non si discute della legittimità dei contratti a termine succedutisi nel tempo tra la ricorrente e l'amministrazione convenuta: parte istante, docente immessa in ruolo con contratto a tempo indeterminato a far data dal 01.09.2019, lamenta il mancato riconoscimento, da parte del resistente, dell'intero servizio pre-ruolo svolto CP_1 precedentemente all'assunzione a tempo indeterminato, affermando la illegittimità della normativa nazionale alla luce della giurisprudenza comunitaria ed, in particolare, la violazione del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva del Consiglio del 28.06.99, 1999/70/CE.
Tanto premesso, in punto di diritto, occorre ricordare che il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato è stato sancito, nell'ordinamento comunitario, dalla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, al quale ha dato attuazione la Direttiva comunitaria 1999/70/CE. Secondo tale disposizione, "per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori
a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive" (punto 1).
Nello specifico, "i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive" (punto 4).
Nell'interpretare la Direttiva 1999/70/CE, la Corte di Giustizia ha precisato che cosa debba intendersi per "condizioni di impiego" ai sensi della succitata clausola 4, chiarendo che la riserva di cui all'art. 137,
n. 5, del Trattato UE (che esclude la materia della retribuzione dalle competenze delle istituzioni comunitarie) "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché
16 proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (v. sent. 4.7.2006, C-
212/04, e altre). Nell'affrontare, inoltre, lo specifico argomento della spettanza degli scatti di Per_2 anzianità al personale assunto a termine dalle Pubbliche Amministrazioni, di ruolo o non di ruolo, la
CGUE ha poi statuito: "La mera circostanza che un impiego sia qualificato come 'di ruolo' in base all'ordinamento interno e presenti taluni aspetti caratterizzanti il pubblico impiego dello Stato membro interessato è priva di rilevanza sotto questo aspetto, a pena di rimettere seriamente in questione l'efficacia pratica della direttiva 1999/70 e quella dell'Accordo Quadro nonché la loro applicazione uniforme negli Stati membri, riservando a questi ultimi la possibilità di escludere, a loro discrezione, talune categorie di persone dal beneficio della tutela voluta da tali strumenti comunitari"
(ibidem).
La Corte ha infine spiegato che la nozione di "ragioni oggettive" che, secondo la clausola 4, punto 1 dell'Accordo quadro, possono giustificare la deroga al principio di non discriminazione in materia di periodi di anzianità, "non autorizza a giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e
i lavoratori a tempo indeterminato per il fatto che quest'ultima sia prevista da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo", ma solo quando "la disparità di trattamento in causa sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria" (ibidem). In conclusione, sempre secondo la CGUE, la nozione di "condizioni di impiego" di cui alla clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro "dev'essere interpretata nel senso che essa può servire da fondamento ad una pretesa ... che mira ad attribuire ad un lavoratore a tempo determinato scatti di anzianità che l'ordinamento interno riserva ai soli lavoratori
a tempo indeterminato", (ibidem).
Si tratta di principi che sono stati in seguito ribaditi dalla Corte (v. sent. 22.12.2010, nei procedimenti riuniti C-444/09, G.G. e C-456/09, I.T.), laddove è stato ulteriormente precisato che "un'indennità per anzianità di servizio ... rientra nell'ambito di applicazione della clausola 4 punto 1, dell'Accordo Quadro, in quanto costituisce una condizione d'impiego, per cui i lavoratori a tempo determinato possono opporsi ad un trattamento che, relativamente al versamento di tale indennità, al di fuori di qualsiasi giustificazione obiettiva, sia meno favorevole di quello riservato ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile. Il carattere temporaneo del rapporto di lavoro di taluni dipendenti pubblici non può costituire, di per sé, una ragione oggettiva ai sensi di tale clausola dell'Accordo Quadro".
Ancora più di recente la Corte (v. ordinanza 7 marzo 2013 in causa C-393/11), pronunciando sulla compatibilità con il diritto dell'Unione delle disposizioni dettate in tema di inquadramento dei dipendenti "stabilizzati" dall'art. 75 del D.L. n. 112 del 2008, ha richiamato detti principi, evidenziando innanzitutto che le ragioni oggettive che giustificano la diversità di trattamento, devono consistere in
17 "elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui
s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria. Dette circostanze possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi i contratti a tempo determinato, dalle caratteristiche ad esse inerenti o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno
Stato membro".
Deve, invece, escludersi che possa configurare una ragione oggettiva il mero richiamo alla natura temporanea del rapporto, in quanto ciò "svuoterebbe di contenuti gli obiettivi della direttiva e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato" (punto 41, ibidem).
La Corte ha aggiunto che "il principio di non discriminazione, enunciato nella clausola 4 dell'accordo quadro, sarebbe privato di qualsiasi contenuto se il semplice fatto che un rapporto di lavoro sia nuovo in base al diritto nazionale fosse idoneo a configurare una "ragione oggettiva" ai sensi della clausola suddetta, atta a giustificare una diversità di trattamento ..." essendo necessario "prendere in considerazione la natura particolare delle mansioni svolte dai resistenti nel procedimento principale" (v. punti 50 e 51, ibidem).
Infine, nella succitata ordinanza, è stata anche affrontata la questione delle modalità di reclutamento e la
Corte ha evidenziato che la diversità fra procedura di stabilizzazione (che veniva in rilievo nel procedimento principale) e concorso pubblico può giustificare una diversità di trattamento, quanto alle condizioni di impiego, solo qualora "un siffatto trattamento differenziato derivi dalla necessità di tener conto di esigenze oggettive attinenti all'impiego che deve essere ricoperto mediante la procedura di assunzione" (v. punti 45 e 46, ibidem).
Nella sentenza 18 ottobre 2012 (in causa C-302/11 pronunciata sempre con riferimento alle Per_3 procedure di stabilizzazione, la Corte ha in sintesi affermato che "se nell'ambito della presente causa fosse dimostrato (...) che le funzioni svolte (dalle parti ricorrenti - N.D.R.) in veste di dipendenti di ruolo sono identiche a quelle che esse esercitavano in precedenza nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato, e se fosse vero che, come sostenuto dal governo italiano nelle sue osservazioni scritte, la normativa nazionale in questione mira a valorizzare
l'esperienza acquisita dai dipendenti con contratto a termine in seno all'AGCM, simili elementi potrebbero suggerire che la mancata presa in considerazione dei periodi di servizio compiuti dai lavoratori a tempo determinato è in realtà giustificata soltanto dalla durata dei loro contratti di lavoro e, di conseguenza, che la diversità di trattamento in esame nei procedimenti principali non è basata su giustificazioni correlate alle esigenze oggettive degli impieghi interessati dalla procedura di stabilizzazione che possano essere qualificate come "ragioni oggettive" ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o
4, dell'accordo quadro".
Al contrario, nella richiamata recente decisione, la Corte di Giustizia ha ritenuto che gli obiettivi ivi invocati dal governo italiano, consistenti, da un lato, nel rispecchiare le differenze nell'attività lavorativa
18 tra le due categorie di lavoratori in questione e, dall'altro, nell'evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei dipendenti pubblici di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso generale, possano essere considerati come configuranti una «ragione oggettiva», ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro, nei limiti in cui essi rispondano a una reale necessità, siano idonei a conseguire l'obiettivo perseguito e siano necessari a tale fine (v., in tal senso, sentenza del 18 ottobre
2012, e a., da C-302/11 a C-305/11, EU:C:2012:646, punto 62). Per_3
Di talché, previa verifica del Giudice nazionale, può essere ritenuta legittima l'applicazione della normativa nazionale (che tenga conto dei periodi di servizio di pre-ruolo in misura integrale fino al quarto anno e dei restanti, parzialmente, a concorrenza dei due terzi) al docente precario che abbia prestato esclusivamente supplenze brevi e temporanee, su svariate materie, ritenendosi invece integralmente computabile come annualità completa il servizio di almeno 180 giorni conseguiti in un anno scolastico.
E infatti, per quanto interessa in particolare la situazione dell'odierna parte ricorrente, le norme dell'ordinamento interno da esaminare sono l'art. 485 e l'art. 489 del D.lgs. n. 297 del 1994, così come modificato dalla L. n. 124 del 1999.
Il primo, intitolato “ Riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera” stabilisce al comma 1 che “Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai solo fini economici per il rimanente terzo”. La norma va integrata con l'art. 4 comma 3 l. 399/1988, intitolato “Inquadramento economico Passaggi di qualifica funzionale”, che al comma 3 stabilisce che “Al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali”.
L'art. 489, intitolato “Periodi di servizio utili al riconoscimento”, stabilisce al primo comma che “Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione”. La norma va letta congiuntamente all'art. 11 comma 14 l. 124 del 1999 che stabilisce che “Il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero
19 se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal
1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”.
In applicazione dell'art. 489 come interpretato dall'art. 11 comma 14, il raggruppa i servizi a CP_1 termine in base all'anno scolastico di riferimento, quindi prende in considerazione ai fini della ricostruzione della carriera soltanto quelli che, sommati tra loro, raggiungono almeno 180 giorni nell'ambito dell'anno scolastico corrispondente.
Gli anni scolastici in cui ci sono da 180 a 365 giorni di servizio entrano dunque nel computo dell'anzianità come anno intero, mentre quelli in cui ci sono meno di 180 giorni non contano nulla.
Una volta calcolata così l'anzianità anteriore all'immissione in ruolo, il fa applicazione dell'art. CP_1
485 e dunque ricostruisce l'anzianità utile a fini retributivi prendendo in considerazione i primi 4 anni per intero e quelli successivi soltanto per due terzi. Il terzo escluso dal computo dell'anzianità utile ai fini retributivi – che nei decreti di ricostruzione della carriera viene definita come “utile ai fini giuridici ed economici” – viene accantonato con la qualificazione come utile “ai soli fini economici” in attesa che il docente maturi l'anzianità complessiva di cui all'art. 4 comma 3 l. 399/1988 (ad es. 16 anni per i docenti laureati di scuola media superiore). Superato tale momento, a domanda dell'interessato, viene emesso un nuovo decreto di ricostruzione della carriera in cui – con efficacia ex nunc dal compimento dell'anzianità rilevante in base all'art.
4 - anche gli anni accantonati vengono inseriti nell'anzianità “utile ai fini giuridici ed economici”, con conseguente adeguamento della fascia stipendiale spettante.
L'applicazione di tale normativa alla varietà delle situazioni concrete rende possibile una molteplicità di risultati diversi che, a volte, collocano l'ex docente a termine in posizione di (maggiore o minore) svantaggio nei confronti del collega che abbia prestato la stessa quantità di servizio in ruolo ma, altre volte, gli attribuiscono una condizione di sostanziale parità o addirittura di (maggiore o minore) vantaggio.
Lo svantaggio è di tutta evidenza ove i rapporti a termine anteriori all'immissione in ruolo siano stati di
12 mesi l'uno.
Ove vanti 9 anni di servizio pre-ruolo in contratti a termine di 12 mesi l'uno, infatti, il docente si vede attribuire una fascia stipendiale (la 0/8) inferiore a quella del collega che, come lui, abbia iniziato a lavorare 9 anni prima (9/14), e ciò pur avendo lavorato nella stessa identica misura.
E' altrettanto evidente, tuttavia, il vantaggio del docente che per gli stessi 9 anni abbia invece lavorato a termine almeno 180 giorni all'anno con una media, ad esempio, di 210 giorni all'anno (ovvero 7 mesi).
Egli infatti si vedrà calcolare un'anzianità di 108 mesi (pari a 9 anni) pur avendo di fatto lavorato per soli 63 mesi. Seppur ridotta a 88 mesi (7 anni e 4 mesi) ai sensi dell'art. 485, tale anzianità rimane comunque ampiamente superiore rispetto a quella di 5 anni e 3 mesi spettante al collega di ruolo che
20 abbia lavorato gli stessi 63 mesi. In tal modo l'ex docente a termine raggiunge la fascia stipendiale 9/14 ben 25 mesi (2 anni ed 1 mese) prima del collega di ruolo ed il divario aumenta a 45 mesi (3 anni e 9 mesi) al compimento dell'anzianità prevista dall'art. 4 comma 3 l. 399/1988, quando il primo recupera anche gli anni accantonati.
La combinazione dei servizi pre-ruolo può anche essere tale da realizzare nel caso concreto una vera e propria parità di trattamento.
Nell'effettuare la descritta comparazione, si deve tener conto che gli artt. 485 e 489, come interpretato dall'art. 11 comma 14, in altri termini, appartengono ad un complesso normativo inscindibile e dunque, in caso di disapplicazione del primo, il secondo perde la sua ragion d'essere rimanendo privo di ogni possibilità di applicazione autonoma.
La verifica se la ricostruzione di carriera operata dal determina o meno una disparità di CP_1 trattamento idonea ad integrare una violazione della clausola 4 non può, dunque, avvenire in astratto sulla sola scorta del tenore dell'art. 485, bensì di volta in volta, con riferimento al caso concreto, accertando se la contestuale applicazione del pacchetto normativo inscindibile di cui all'art. 485 ed all'art. 489, come interpretato dall'art. 11 comma 14, si traduca o meno in uno svantaggio per l'ex docente a termine.
A tale scopo è necessario confrontare l'anzianità corrispondente ai servizi a termine calcolata nel decreto di ricostruzione di carriera con quella che risulta sommando gli effettivi periodi di servizio.
Tale orientamento sembra avvalorato dalla recente sentenza della C.G.U.E., 20 settembre 2018, in causa C466\17, Motter. In tale pronuncia la Corte di Giustizia ha esplicitamente affermato che "[...] gli obiettivi invocati dal governo italiano consistenti, da un lato, nel rispecchiare le differenze nell'attività lavorativa tra le due categorie di lavoratori in questione e, dall'altro, nell'evitare il prodursi di discriminazione alla rovescia nei confronti di dipendenti pubblici di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso generale, possono essere considerati come configuranti una "ragione oggettiva ai sensi della clausola 4... nei limiti in cui essi rispondano ad una reale necessità" e che, in tutta teoria, ".. non si può ritenere che una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, la quale consente di tener conto dell'anzianità eccedente quattro anni maturata nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato solo nella misura dei due terzi vada oltre quanto è necessario per conseguire gli obiettivi precedentemente esaminati e raggiungere un equilibrio tra i legittimi interessi dei lavoratori a tempo determinato e quelli dei lavoratori a tempo indeterminato, nel rispetto dei valori di meritocrazia delle considerazioni imparzialità e di efficacia dell'amministrazione su cui si basano le assunzioni mediante concorso”, facendo tuttavia salve le verifiche che spettano al Giudice del rinvio.
21 Analogamente, la Suprema Corte (Cass. civ. sez. lavoro, 28 novembre 2019, n. 31149 e, da ultimo, in senso conforme, Cass. civ. sez. lavoro, 12 febbraio 2020, n. 3474) , tirando le fila del discorso, ha precisato che “in tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma
14, della l. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto
"ab origine" a tempo indeterminato;
il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato”.
In particolare, la Corte ha specificato che: - L'applicazione diretta della clausola 4 chiama il giudice nazionale a seguire un procedimento logico secondo il quale occorre: a) determinare il trattamento spettante al preteso "discriminato"; b) individuare il trattamento riservato al lavoratore comparabile;
c) accertare se l'eventuale disparità sia giustificata da una ragione obiettiva: - Nel rispetto di queste fasi, perché il docente si possa dire discriminato dall'applicazione del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, che è la risultante di elementi di sfavore e di favore, deve emergere che l'anzianità calcolata ai sensi della norma speciale sia inferiore a quella che nello stesso arco temporale avrebbe maturato l'insegnante comparabile, assunto con contratto a tempo indeterminato per svolgere la medesima funzione docente;
ciò implica che il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato non possa essere ritenuto discriminatorio per il solo fatto che dopo il quadriennio si operi un abbattimento, occorrendo invece verificare anche l'incidenza dello strumento di compensazione favorevole, che pertanto, in sede di giudizio di comparazione, va eliminato dal computo complessivo dell'anzianità, da effettuarsi sull'intero periodo, atteso che, altrimenti, si verificherebbe la paventata discriminazione alla rovescia rispetto al docente comparabile. - In altri termini un problema di trattamento discriminatorio può fondatamente porsi nelle sole ipotesi in cui l'anzianità effettiva di servizio, non quella virtuale ex art. 489, D.Lgs. n.
297 del 1994, prestata con rapporti a tempo determinato, risulti superiore a quella riconoscibile ex art. 485, D.Lgs. n. 297 del 1994, perché solo in tal caso l'attività svolta sulla base del rapporto a termine viene ad essere apprezzata in misura inferiore rispetto alla valutazione riservata all'assunto a tempo indeterminato –
22 Nel calcolo dell'anzianità occorre, quindi, tener conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato (congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), con la conseguenza che non possono essere considerati né gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, né, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi, in relazione ai quali questa Corte da tempo ha escluso la spettanza del diritto alla retribuzione (Cass. n. 21435/2011, Cass. n. 3062/2012, Cass. n.
17892/2015), sul presupposto che il rapporto cessa al momento del completamento delle attività di scrutinio. - Si dovrà, invece, tener conto del servizio prestato in un ruolo diverso da quello rispetto al quale si domanda la ricostruzione della carriera, in presenza delle condizioni richieste dall'art. 485, perché il medesimo beneficio è riconosciuto anche al docente a tempo indeterminato che transiti dall'uno all'altro ruolo, con la conseguenza che il meccanismo non determina alcuna discriminazione alla rovescia. - Qualora, all'esito del calcolo effettuato nei termini sopra indicati, il risultato complessivo dovesse risultare superiore a quello ottenuto con l'applicazione dei criteri di cui al D.Lgs. n. 297 del
1994, art. 485, la norma di diritto interno deve essere disapplicata ed al docente va riconosciuto il medesimo trattamento che, nelle stesse condizioni qualitative e quantitative, sarebbe stato attribuito all'insegnante assunto a tempo indeterminato, perché l'abbattimento, in quanto non giustificato da ragione oggettiva, non appare conforme al diritto dell'Unione; - la clausola 4 dell'accordo quadro ha effetto diretto ed i giudici nazionali, tenuti ad assicurare ai singoli la tutela giurisdizionale che deriva dalle norme del diritto dell'Unione ed a garantirne la piena efficacia, debbono disapplicare, ove risulti preclusa l'interpretazione conforme, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte di
Giustizia 8.11.2011, SA SA punti da 49 a 56). Non è consentito, invece, all'assunto a tempo determinato, successivamente immesso nei ruoli, pretendere, sulla base della clausola 4, una commistione di regimi, ossia, da un lato, il criterio più favorevole dettato dal T.U. e, dall'altro,
l'eliminazione del solo abbattimento, perché la disapplicazione non può essere parziale né può comportare l'applicazione di una disciplina diversa da quella della quale può giovarsi l'assunto a tempo indeterminato comparabile.
Sintetizzando, la parte che invoca l'applicazione della clausola 4 deve puntualmente allegare e provare che la misura del servizio complessivamente prestato (derivante dalla sommatoria dei singoli periodi di servizio, al netto delle interruzioni ed esclusa l'applicazione del meccanismo di cui all'art. 489 d.lgs.
297/1994) sia superiore a quella riconosciuta dall'amministrazione nel decreto di ricostruzione.
Vanno dunque messi a confronto la sommatoria dei periodi di servizio non di ruolo annualmente ed effettivamente svolto sino alla data dell'assunzione (con le maggiorazioni ed esclusioni esplicitate dalla
23 citata giurisprudenza di legittimità) e i periodi riconosciuti al momento dell'immissione in ruolo, desumibili dal decreto di “ricostruzione della carriera”.
Risulta infatti che, sebbene nel periodo di pre ruolo statale la ricorrente abbia prestato servizio per anni
4 anni 8 mesi e 17 giorni effettivi, alla data dell'1.09.2019, l'applicazione della norma interna ha comportato un riconoscimento ai fini giuridici ed economici di 5 anni, mesi 1 e giorni 10 di servizio pre ruolo
Il ricorso va, pertanto , rigettato sul punto dal momento che parte ricorrente non otterrebbe alcun vantaggio dalla disapplicazione nelle norme richiamate considerato che l'anzianità calcolata ai sensi dell'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994 risulta essere superiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato.
Le spese del presente giudizio vanno compensate attesi i contrasti giurisprudenziali sul punto nonché la complessità della materia e l'assoluta novità delle questioni trattate.
P.Q.M
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso
2) compensa le spese di lite
Si comunichi
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere data di deposito
Il Giudice
Dott.ssa Roberta Gambardella
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