Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/01/2024, n. 16867
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Sentenza 30 gennaio 2024

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, emessa il 30 gennaio 2024. Le parti ricorrenti hanno contestato il rigetto della loro richiesta di riparazione per ingiusta detenzione, sostenendo che la Corte d'Appello di Salerno avesse erroneamente ritenuto sussistente la condizione ostativa della colpa grave, in relazione a comportamenti che non avrebbero dovuto integrare tale colpa. In particolare, i ricorrenti hanno argomentato che le loro condotte non erano state sufficientemente provate e che non avevano consapevolezza della provenienza illecita delle somme transitanti sui loro conti.

La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso, annullando la condanna alle spese in favore del Ministero, ritenendo che quest'ultimo non si fosse opposto all'accoglimento della domanda di riparazione, ma solo alla quantificazione del danno. Tuttavia, ha confermato la valutazione della Corte d'Appello riguardo alla colpa grave, sottolineando che il giudice della riparazione deve considerare se il comportamento del ricorrente abbia contribuito a creare un'apparenza di reato, indipendentemente dall'esito del processo penale. La Corte ha ribadito che la valutazione della colpa deve essere autonoma rispetto a quella penale, e ha ritenuto che le condotte dei ricorrenti avessero effettivamente creato un quadro indiziario sufficiente a giustificare la misura cautelare.

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Massime1

Nel procedimento di riparazione per l'ingiusta detenzione, la parte soccombente deve essere condannata, anche ex officio, al pagamento delle spese processuali, nel caso in cui, a seguito della costituzione del Ministero, sia stata rigettata la domanda di riparazione, salvo che lo stesso Ministero abbia chiesto la compensazione delle spese di giudizio. (In motivazione, la Corte ha precisato che, nel caso in cui sia stata richiesta la compensazione delle spese, la statuizione di condanna della parte soccombente al pagamento delle spese giudiziali risulta emessa oltre i limiti della domanda, in violazione del principio di correlazione tra chiesto e pronunciato).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/01/2024, n. 16867
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16867
    Data del deposito : 30 gennaio 2024

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