CASS
Sentenza 30 gennaio 2024
Sentenza 30 gennaio 2024
Massime • 1
Nel procedimento di riparazione per l'ingiusta detenzione, la parte soccombente deve essere condannata, anche ex officio, al pagamento delle spese processuali, nel caso in cui, a seguito della costituzione del Ministero, sia stata rigettata la domanda di riparazione, salvo che lo stesso Ministero abbia chiesto la compensazione delle spese di giudizio. (In motivazione, la Corte ha precisato che, nel caso in cui sia stata richiesta la compensazione delle spese, la statuizione di condanna della parte soccombente al pagamento delle spese giudiziali risulta emessa oltre i limiti della domanda, in violazione del principio di correlazione tra chiesto e pronunciato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/01/2024, n. 16867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16867 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: MA RI nato a [...] il [...] CO LU nato il [...] CC NC nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 08/11/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LU ANGELA RICCI;
lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi Penale Sent. Sez. 4 Num. 16867 Anno 2024 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: RICCI ANNA LU ANGELA Data Udienza: 30/01/2024 RITENUTO IN FATTO La Corte d'Appello di Salerno ha rigettato la richiesta di riparazione ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen. presentata nell'interesse di TA CH, IS CC e Principio CI, con riferimento alla misura cautelare degli arresti domiciliari da costoro subita (CH per 20 giorni dal 10 marzo 2012 al 30 marzo 2020; CC e CI per 23 giorni dal 10 marzo 2012 al 13 aprile 2012) in un procedimento penale, nel quale era stato contestato loro il reato di usura continuata ed aggravata (capo c). I tre ricorrenti erano stati assolti con sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania del 10 febbraio 2022 divenuta irrevocabile il 20 giugno 2022 con la formula perché il fatto non sussiste. La Corte della riparazione ha ravvisato la condizione ostativa della colpa grave nella condotta dei richiedenti, consistita nell'aver fatto transitare sui loro conti correnti somme provenienti da GI AR EZ e MA EN, vittime dell'asserito giro di usura. La Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese in favore del Ministero "per il principio della soccombenza". 2.La difesa degli interessati ha proposto ricorso, con atto unico, con cui ha formulato due motivi. 2.1.Con il primo motivo ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della condizione ostativa della colpa grave. Il difensore muove dal rilievo che, contrariamente a quanto indicato nell'ordinanza impugnata, i richiedenti la riparazione non erano mai stati indagati in ordine al reato associativo e che, comunque, l'istruttoria dibattimentale aveva dimostrato l'insussistenza dei fatti contestati. I giudici del merito avevano, infatti, affermato che le condotte contestate ai ricorrenti "per tabulas" non integravano il delitto di usura in concorso, in quanto si collocavano in un momento successivo a quello della consumazione del delitto di usura e in astratto potevano, semmai, g2nconfigurare il delitto di favoreggiamento reale ovvero il diverso delitto di riciclaggio. La Corte di Appello, travisando il senso di tale passaggio argomentativo, fondato su considerazioni del tutto astratte, aveva ritenuto di ravvisare la colpa ostativa in tali condotte, senza verificare;
come sarebbe stato necessario, se sin dall'origine vi fossero elementi per ritenere che i ricorrenti fossero consapevoli della provenienza delittuosa delle somme incassate sui loro conti correnti. La Corte avrebbe, dunque, errato nell'esaminare i comportamenti 2 dei ricorrenti nella prospettiva ex ante del giudice della cautela, senza tenere conto delle evidenze processuali. La Corte, inoltre, avrebbe valorizzato i rapporti intrattenuti con il coimputato IN CC (peraltro, poi, assolto), senza chiarire sulla base di quali elementi poteva dirsi che i ricorrenti fossero al corrente della presunta attività delittuosa posta in essere da costui e senza tenere conto che il giudice del dibattimento era pervenuto alla sentenza di assoluzione sulla base dei medesimi elementi già conosciuti dal giudice della cautela. In ogni caso la Corte non aveva spiegato in che senso le condotte tenuto dai ricorrenti dovessero essere considerate gravemente colpose. 2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge per avere la Corte della riparazione condannato i ricorrenti a rifondere le spese al Ministero resistente, nonostante quest'ultimo si fosse limitato a contestare la domanda non già nell'an debeatur, ma solo nel quantum e avesse chiesto la compensazione delle spese. 3.11 Procuratore generale, in persona del sostituto Raffaele Gargiulo ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. 4.1n data 5 gennaio 2024 è pervenuta memoria dell'Avvocatura Generale dello Stato per il Ministero resistente con cui si è chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile, ovvero sia rigettato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso deve essere accolto con riferimento al secondo motivo concernente la statuizione delle spese e rigettato nel resto. 2.11 primo motivo, con cui si contesta il riconoscimento della condizione ostativa, è infondato. 2.1. Va ribadito che il giudice della riparazione per l'ingiusta detenzione, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese Rv. 259082). Pertanto, in sede di verifica della 3 sussistenza di un comportamento ostativo al riconoscimento del diritto alla riparazione non viene in rilievo la valutazione del compendio probatorio ai fini della responsabilità penale, ma solo la verifica dell'esistenza di un comportamento del ricorrente che abbia contribuito a configurare un grave quadro indiziario nei suoi confronti. Si tratta dì una valutazione che ricalca quella eseguita al momento dell'emissione del provvedimento restrittivo ed è volta a verificare: in primo luogo, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice della cautela potesse desumersi l'apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall'esito del giudizio;
in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente (cfr. Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv.247663). A tal fine, peraltro, il giudice della riparazione non può valorizzare elementi di fatto la cui verificazione sia stata esclusa dal giudice di merito, ovvero anche solo non accertata al di là di ogni ragionevole dubbio, con la conseguenza che non possono essere considerate ostative al diritto all'indennizzo condotte escluse sul piano fattuale o ritenute non sufficientemente provate con la sentenza di assoluzione (Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039; Sez. 4, n.46469 del 14/09/2018, Colandrea, Rv. 274350). Il giudice deve esaminare e apprezzare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, non è censurabile in sede di legittimità (Sez. 4 n. 27458 del 5/2/2019, Hosni Hachemi Ben Hassen, Rv. 276458). 2.2.La Corte di Appello di Salerno, nel caso in esame, ha dato atto che le indagini avevano documentato la seguente situazione di fatto. GI AR EZ, presunta vittima di usura, aveva maturato con la ditta Edil Siani s.r.l. di cui EN CC era ragioniere, un debito in relazione alla fornitura di materiali edili ricollegata alla realizzazione di un complesso turistico e, per far fronte a detto debito, si era fatto finanziare la relativa somma dal rag. CC. EZ aveva, quindi, saldato i ratei del finanziamento non già direttamente a CC, bensì agli odierni ricorrenti, legati al predetto da rapporti di parentela. In particolare IS CC, sorella di EN, aveva depositato sui suoi conti personali la somma di euro 16.870,00, costituente parte dei titoli postdatati dati in restituzione da AR, nonché ulteriori assegni sempre a firma di AR e aveva emesso nei confronti del fratello e di altri soggetti sempre ritenuti coinvolti nel giro di usura (ovvero i fratelli Siani, titolari della Edilsiani srl) assegni tratti dal proprio conto corrente;
Principio CI, coniugato con IS CC e cognato di EN CC, aveva accreditato sui suoi conti correnti la somma di euro 72.830,00, costituente parte dei titoli postdatati dati in restituzione dai presunti 4 usurati AR EZ e MA EN EN;
TA CH, moglie di EN CC aveva accreditato ulteriori somme provenienti dagli assegni postdatati rilasciati dai presunti usurati sui suoi conti correnti. La Corte ha, quindi, ritenuto gravemente colposa la condotta consistita nel mettere a disposizione i propri conti correnti per farvi transitare somme di denaro provenienti dai debitori e nel ridistribuire dette somme ad altri soggetti in qualche modo coinvolti nella elargizione dei prestiti. Tali comportamenti, che gli stessi giudici di merito, nel pervenire alla pronuncia assolutoria, avevano qualificato come idonei ad integrare semmai il reato di favoreggiamento reale, ovvero il reato di riciclaggio, in quanto intervenuti in un momento in cui l'usura si era già consumata, avevano creato un apparenza di reato ed erano stati, secondo la Corte, un fattore condizionante della detenzione rivelatasi ingiusta. 2.3. Il percorso argonnentativo adottato dalla Corte appare coerente con i dati di fatti riportati e rispettoso dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, mentre, di contro, i motivi dei ricorsi non colgono nel segno. In primo luogo si osserva che nella motivazione dell'ordinanza si dà atto che i ricorrenti erano stati indagati e sottoposti a misura in ordine al reato di usura e che il percorso argomentativo in merito alle condotte che avevano creato un'apparenza di reato è coerente, appunto, con tale imputazione, sicché il riferimento al reato associativo, pure contenuto nell'ordinanza, non vale ad inficiare la tenuta logica del ragionamento. Inoltre la censura è infondata anche nella parte in cui lamenta che, comunque, l'istruttoria dibattimentale aveva dimostrato l'insussistenza dei fatti contestati e che la Corte avrebbe errato nell'esaminare i comportamenti dei ricorrenti nella prospettiva ex ante del giudice della cautela, senza tenere conto delle evidenze processuali. Il giudice della riparazione, invero, contrariamente a quanto osservato dal ricorrente, deve prendere in considerazione le evidenze processuali proprio nella prospettiva del giudice della cautela, essendogli preclusa, come visto, solo la valorizzazione di comportamenti che i giudici di merito hanno escluso nel loro accadimento fattuale, e deve valutare se tali evidenze valgano non già a supportare l'affermazione della responsabilità penale, bensì a creare un'apparenza di reato, tale da legittimare l'adozione di un provvedimento restrittivo. Nel caso di specie la sentenza assolutoria aveva, comunque, ritenuto provati il transito del denaro dovuto dai debitori, presunte vittime di usura, sui conti correnti dei richiedenti la riparazione e i successivi trasferimenti di tale denaro in favore dei creditori e aveva formulato, altresì, una valutazione circa la possibile rilevanza penale di tali condotte. Il motivo, nel rimarcare che gli stessi elementi posti a fondamento della misura erano stati ritenuti insufficienti ai fini della condanna, sovrappone la valutazione sulla sussistenza di una condotta 5 c'\) colposa o dolosa extraprocessuale causale rispetto alla instaurazione ed al mantenimento della detenzione, con la valutazione in ordine al compendio probatorio che aveva portato all'assoluzione. Deve a tal fine essere ribadito che il giudizio per la riparazione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale, impegnando piani di indagine diversi che possono portare a conclusioni differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti, ma sottoposto ad un vaglio caratterizzato da utilizzo di parametri di valutazione differenti (Sez. 4 n. 34438 del 02/07/2019, Messina, Rv. 276859). Infine infondata è anche la censura nella parte in cui lamenta che, stante la mancata dimostrazione della consapevolezza in capo ai ricorrenti della presunta attività delittuosa posta in essere dal congiunto EN CC, l'ordinanza non avrebbe spiegato in che senso la condotta descritta sarebbe stata gravemente colposa. I giudici, invero, con un apprezzamento che in quanto logico non è sindacabile, hanno spiegato l'anomalia determinata da un "giro" di denaro, con pagamenti di debiti a soggetti diversi rispetto al creditore, che non aveva alcuna plausibile giustificazione e che, determinando uno schermo rispetto al reale finanziatore, valeva a connotare come gravemente colposa la condotta di chi a tali operazioni si era prestato. 5. Il secondo motivo è, come detto, fondato. Il Ministero della Economia e delle Finanze nel corso del giudizio riparatorio si era costituito, opponendosi non già all'accoglimento della domanda, ma solo alla quantificazione del danno nella misura richiesta e in sede di conclusioni aveva espressamente chiesto la compensazione delle spese. Principio pacifico è quello per cui le spese del procedimento di riparazione per ingiusta detenzione, per le connotazioni civilistiche che afferiscono a tale istituto, vanno regolate secondo i criteri indicati dagli articoli 91 e 92 cod. proc. civ. (Sez. 4, n. 38163 del 10/07/2013, Terzani, Rv. 256832; Sez. 4, Sentenza n. 46265 del 14/10/2005, Baraldi, Rv. 232911). In proposito, occorre ricordare che, secondo le Sezioni Unite, il procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione è a contraddittorio necessario - in quanto si instaura con la notifica della domanda, a cura della cancelleria, al Ministero dell'economia e delle finanze - ma non a carattere contenzioso necessario, in quanto l'Amministrazione intimata può non costituirsi ovvero costituirsi aderendo alla richiesta del privato o rimettersi al giudice, sicché in questi ultimi casi, non essendovi contrasto di interessi da dirimere, non v'è soccombenza dell'Amministrazione e non può essere pronunciata la sua condanna alla rifusione delle spese, nonché degli eventuali diritti e onorari di rappresentanza e difesa in favore della controparte, mentre, qualora essa si costituisca, svolgendo una qualsiasi eccezione diretta a paralizzare o ridurre la 6 pretesa dell'istante e veda rigettate le sue deduzioni o conclusioni, il contraddittorio si connota di carattere contenzioso e il giudice deve porre le spese stesse, nonché gli eventuali diritti e onorari a carico dell'Amministrazione soccombente o, se ne sussistono le condizioni, dichiararle totalmente o parzialmente compensate (Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, De Benedictis, Rv. 222264). Va considerato che l'attivazione della procedura giudiziale è assolutamente necessaria perché il privato consegua l'indennizzo dovuto, sicché lo Stato, e per esso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, non può spontaneamente procedere extra-giudizialmente ad alcuna determinazione, né relativamente all'an, né relativamente al quantum debeatur in ordine alla pretesa del privato. Ne consegue che ove la Pubblica Amministrazione non si opponga affatto alla richiesta del privato essa non può essere considerata soccombente nella relativa procedura e non può, quindi, essere condannata al rimborso delle spese processuali sostenute dalla parte privata, conformemente all'orientamento giurisprudenziale formatosi prima delle modifiche dell'art. 92 cod. proc. civ. (Sez. 4, n. 15209 del 26/02/2015 Rv. 263141; Sez. 4, n. 41307 del 02/10/2019 Rv. 277357-02). Tale principi conservano validità anche a seguito della modifica dell'art. 92 cod. proc. civ. ad opera del d.l.n. 132 del 2014 e convertito nella Legge n. 162 del 2014: secondo la nuova disposizione il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, soltanto laddove vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti e, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018, qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni (Sez. 4, n. 24020 del 24/05/2023, Ministero Economia Finanze, Rv. 284649). Venendo più direttamente al merito della doglianza, con cui si è censurata la condanna alle spese in favore del Ministero, si osserva che il procedimento di cui si discute ha assunto carattere contenzioso, in quanto il Ministero dell'Economia e delle Finanze si è costituito in giudizio e ha contestato il quantum debeatur. In linea di principio, nell'ipotesi in cui, dopo la costituzione del Ministero, sia stata rigettata la richiesta di riparazione, il richiedente soccombente deve essere condannato di ufficio al pagamento delle spese, pur in assenza di espressa istanza dell'interessato, ai sensi degli artt. 91 e ss cod. proc. civ. Tale principio, tuttavia, non può applicarsi nell'ipotesi in cui l'interessato abbia manifestato la volontà di rinunciarvi (in tal senso Sez. U, n. 6242 del 18/11/1988, Rv. 460591; Sez. 2, n. 6893 del 03/07/1999, Rv. 528270) Nel caso in cui lo stesso interessato abbia chiesto la compensazione delle spese, la statuizione di condanna della parte soccombente al pagamento delle stesse deve ritenersi in contrasto con l'art. 112 cod. proc. civ, ) in quanto emessa oltre i limiti della 7 Lorgklicockt domanda e dunque in violazione del principio di QRagginuatozia tra chiesto e pronunciato, dovendo equipararsi la richiesta di compensazione alla rinuncia espressa (in tal senso Sez. 2 , Ordinanza n. 15326 del 12/06/2018 Rv. 649173). Nel caso di specie, dunque, a fronte della richiesta di compensazione delle spese da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze costituitosi con contestazione della pretesa del ricorrente, la statuizione della condanna del ricorrente al pagamento delle spese sostenute dal Ministero è stata emessa illegittimamente, in quanto in violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. . 6. In conclusione l'ordinanza impugnata deve essere annullata limitatamente alla statuizione concernente le spese in favore del Ministero resistente, statuizione che deve essere eliminata. Non si ritiene di dover procedere alla liquidazione delle spese sostenute dal
lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi Penale Sent. Sez. 4 Num. 16867 Anno 2024 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: RICCI ANNA LU ANGELA Data Udienza: 30/01/2024 RITENUTO IN FATTO La Corte d'Appello di Salerno ha rigettato la richiesta di riparazione ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen. presentata nell'interesse di TA CH, IS CC e Principio CI, con riferimento alla misura cautelare degli arresti domiciliari da costoro subita (CH per 20 giorni dal 10 marzo 2012 al 30 marzo 2020; CC e CI per 23 giorni dal 10 marzo 2012 al 13 aprile 2012) in un procedimento penale, nel quale era stato contestato loro il reato di usura continuata ed aggravata (capo c). I tre ricorrenti erano stati assolti con sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania del 10 febbraio 2022 divenuta irrevocabile il 20 giugno 2022 con la formula perché il fatto non sussiste. La Corte della riparazione ha ravvisato la condizione ostativa della colpa grave nella condotta dei richiedenti, consistita nell'aver fatto transitare sui loro conti correnti somme provenienti da GI AR EZ e MA EN, vittime dell'asserito giro di usura. La Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese in favore del Ministero "per il principio della soccombenza". 2.La difesa degli interessati ha proposto ricorso, con atto unico, con cui ha formulato due motivi. 2.1.Con il primo motivo ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della condizione ostativa della colpa grave. Il difensore muove dal rilievo che, contrariamente a quanto indicato nell'ordinanza impugnata, i richiedenti la riparazione non erano mai stati indagati in ordine al reato associativo e che, comunque, l'istruttoria dibattimentale aveva dimostrato l'insussistenza dei fatti contestati. I giudici del merito avevano, infatti, affermato che le condotte contestate ai ricorrenti "per tabulas" non integravano il delitto di usura in concorso, in quanto si collocavano in un momento successivo a quello della consumazione del delitto di usura e in astratto potevano, semmai, g2nconfigurare il delitto di favoreggiamento reale ovvero il diverso delitto di riciclaggio. La Corte di Appello, travisando il senso di tale passaggio argomentativo, fondato su considerazioni del tutto astratte, aveva ritenuto di ravvisare la colpa ostativa in tali condotte, senza verificare;
come sarebbe stato necessario, se sin dall'origine vi fossero elementi per ritenere che i ricorrenti fossero consapevoli della provenienza delittuosa delle somme incassate sui loro conti correnti. La Corte avrebbe, dunque, errato nell'esaminare i comportamenti 2 dei ricorrenti nella prospettiva ex ante del giudice della cautela, senza tenere conto delle evidenze processuali. La Corte, inoltre, avrebbe valorizzato i rapporti intrattenuti con il coimputato IN CC (peraltro, poi, assolto), senza chiarire sulla base di quali elementi poteva dirsi che i ricorrenti fossero al corrente della presunta attività delittuosa posta in essere da costui e senza tenere conto che il giudice del dibattimento era pervenuto alla sentenza di assoluzione sulla base dei medesimi elementi già conosciuti dal giudice della cautela. In ogni caso la Corte non aveva spiegato in che senso le condotte tenuto dai ricorrenti dovessero essere considerate gravemente colpose. 2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge per avere la Corte della riparazione condannato i ricorrenti a rifondere le spese al Ministero resistente, nonostante quest'ultimo si fosse limitato a contestare la domanda non già nell'an debeatur, ma solo nel quantum e avesse chiesto la compensazione delle spese. 3.11 Procuratore generale, in persona del sostituto Raffaele Gargiulo ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. 4.1n data 5 gennaio 2024 è pervenuta memoria dell'Avvocatura Generale dello Stato per il Ministero resistente con cui si è chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile, ovvero sia rigettato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso deve essere accolto con riferimento al secondo motivo concernente la statuizione delle spese e rigettato nel resto. 2.11 primo motivo, con cui si contesta il riconoscimento della condizione ostativa, è infondato. 2.1. Va ribadito che il giudice della riparazione per l'ingiusta detenzione, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese Rv. 259082). Pertanto, in sede di verifica della 3 sussistenza di un comportamento ostativo al riconoscimento del diritto alla riparazione non viene in rilievo la valutazione del compendio probatorio ai fini della responsabilità penale, ma solo la verifica dell'esistenza di un comportamento del ricorrente che abbia contribuito a configurare un grave quadro indiziario nei suoi confronti. Si tratta dì una valutazione che ricalca quella eseguita al momento dell'emissione del provvedimento restrittivo ed è volta a verificare: in primo luogo, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice della cautela potesse desumersi l'apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall'esito del giudizio;
in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente (cfr. Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv.247663). A tal fine, peraltro, il giudice della riparazione non può valorizzare elementi di fatto la cui verificazione sia stata esclusa dal giudice di merito, ovvero anche solo non accertata al di là di ogni ragionevole dubbio, con la conseguenza che non possono essere considerate ostative al diritto all'indennizzo condotte escluse sul piano fattuale o ritenute non sufficientemente provate con la sentenza di assoluzione (Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039; Sez. 4, n.46469 del 14/09/2018, Colandrea, Rv. 274350). Il giudice deve esaminare e apprezzare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, non è censurabile in sede di legittimità (Sez. 4 n. 27458 del 5/2/2019, Hosni Hachemi Ben Hassen, Rv. 276458). 2.2.La Corte di Appello di Salerno, nel caso in esame, ha dato atto che le indagini avevano documentato la seguente situazione di fatto. GI AR EZ, presunta vittima di usura, aveva maturato con la ditta Edil Siani s.r.l. di cui EN CC era ragioniere, un debito in relazione alla fornitura di materiali edili ricollegata alla realizzazione di un complesso turistico e, per far fronte a detto debito, si era fatto finanziare la relativa somma dal rag. CC. EZ aveva, quindi, saldato i ratei del finanziamento non già direttamente a CC, bensì agli odierni ricorrenti, legati al predetto da rapporti di parentela. In particolare IS CC, sorella di EN, aveva depositato sui suoi conti personali la somma di euro 16.870,00, costituente parte dei titoli postdatati dati in restituzione da AR, nonché ulteriori assegni sempre a firma di AR e aveva emesso nei confronti del fratello e di altri soggetti sempre ritenuti coinvolti nel giro di usura (ovvero i fratelli Siani, titolari della Edilsiani srl) assegni tratti dal proprio conto corrente;
Principio CI, coniugato con IS CC e cognato di EN CC, aveva accreditato sui suoi conti correnti la somma di euro 72.830,00, costituente parte dei titoli postdatati dati in restituzione dai presunti 4 usurati AR EZ e MA EN EN;
TA CH, moglie di EN CC aveva accreditato ulteriori somme provenienti dagli assegni postdatati rilasciati dai presunti usurati sui suoi conti correnti. La Corte ha, quindi, ritenuto gravemente colposa la condotta consistita nel mettere a disposizione i propri conti correnti per farvi transitare somme di denaro provenienti dai debitori e nel ridistribuire dette somme ad altri soggetti in qualche modo coinvolti nella elargizione dei prestiti. Tali comportamenti, che gli stessi giudici di merito, nel pervenire alla pronuncia assolutoria, avevano qualificato come idonei ad integrare semmai il reato di favoreggiamento reale, ovvero il reato di riciclaggio, in quanto intervenuti in un momento in cui l'usura si era già consumata, avevano creato un apparenza di reato ed erano stati, secondo la Corte, un fattore condizionante della detenzione rivelatasi ingiusta. 2.3. Il percorso argonnentativo adottato dalla Corte appare coerente con i dati di fatti riportati e rispettoso dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, mentre, di contro, i motivi dei ricorsi non colgono nel segno. In primo luogo si osserva che nella motivazione dell'ordinanza si dà atto che i ricorrenti erano stati indagati e sottoposti a misura in ordine al reato di usura e che il percorso argomentativo in merito alle condotte che avevano creato un'apparenza di reato è coerente, appunto, con tale imputazione, sicché il riferimento al reato associativo, pure contenuto nell'ordinanza, non vale ad inficiare la tenuta logica del ragionamento. Inoltre la censura è infondata anche nella parte in cui lamenta che, comunque, l'istruttoria dibattimentale aveva dimostrato l'insussistenza dei fatti contestati e che la Corte avrebbe errato nell'esaminare i comportamenti dei ricorrenti nella prospettiva ex ante del giudice della cautela, senza tenere conto delle evidenze processuali. Il giudice della riparazione, invero, contrariamente a quanto osservato dal ricorrente, deve prendere in considerazione le evidenze processuali proprio nella prospettiva del giudice della cautela, essendogli preclusa, come visto, solo la valorizzazione di comportamenti che i giudici di merito hanno escluso nel loro accadimento fattuale, e deve valutare se tali evidenze valgano non già a supportare l'affermazione della responsabilità penale, bensì a creare un'apparenza di reato, tale da legittimare l'adozione di un provvedimento restrittivo. Nel caso di specie la sentenza assolutoria aveva, comunque, ritenuto provati il transito del denaro dovuto dai debitori, presunte vittime di usura, sui conti correnti dei richiedenti la riparazione e i successivi trasferimenti di tale denaro in favore dei creditori e aveva formulato, altresì, una valutazione circa la possibile rilevanza penale di tali condotte. Il motivo, nel rimarcare che gli stessi elementi posti a fondamento della misura erano stati ritenuti insufficienti ai fini della condanna, sovrappone la valutazione sulla sussistenza di una condotta 5 c'\) colposa o dolosa extraprocessuale causale rispetto alla instaurazione ed al mantenimento della detenzione, con la valutazione in ordine al compendio probatorio che aveva portato all'assoluzione. Deve a tal fine essere ribadito che il giudizio per la riparazione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale, impegnando piani di indagine diversi che possono portare a conclusioni differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti, ma sottoposto ad un vaglio caratterizzato da utilizzo di parametri di valutazione differenti (Sez. 4 n. 34438 del 02/07/2019, Messina, Rv. 276859). Infine infondata è anche la censura nella parte in cui lamenta che, stante la mancata dimostrazione della consapevolezza in capo ai ricorrenti della presunta attività delittuosa posta in essere dal congiunto EN CC, l'ordinanza non avrebbe spiegato in che senso la condotta descritta sarebbe stata gravemente colposa. I giudici, invero, con un apprezzamento che in quanto logico non è sindacabile, hanno spiegato l'anomalia determinata da un "giro" di denaro, con pagamenti di debiti a soggetti diversi rispetto al creditore, che non aveva alcuna plausibile giustificazione e che, determinando uno schermo rispetto al reale finanziatore, valeva a connotare come gravemente colposa la condotta di chi a tali operazioni si era prestato. 5. Il secondo motivo è, come detto, fondato. Il Ministero della Economia e delle Finanze nel corso del giudizio riparatorio si era costituito, opponendosi non già all'accoglimento della domanda, ma solo alla quantificazione del danno nella misura richiesta e in sede di conclusioni aveva espressamente chiesto la compensazione delle spese. Principio pacifico è quello per cui le spese del procedimento di riparazione per ingiusta detenzione, per le connotazioni civilistiche che afferiscono a tale istituto, vanno regolate secondo i criteri indicati dagli articoli 91 e 92 cod. proc. civ. (Sez. 4, n. 38163 del 10/07/2013, Terzani, Rv. 256832; Sez. 4, Sentenza n. 46265 del 14/10/2005, Baraldi, Rv. 232911). In proposito, occorre ricordare che, secondo le Sezioni Unite, il procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione è a contraddittorio necessario - in quanto si instaura con la notifica della domanda, a cura della cancelleria, al Ministero dell'economia e delle finanze - ma non a carattere contenzioso necessario, in quanto l'Amministrazione intimata può non costituirsi ovvero costituirsi aderendo alla richiesta del privato o rimettersi al giudice, sicché in questi ultimi casi, non essendovi contrasto di interessi da dirimere, non v'è soccombenza dell'Amministrazione e non può essere pronunciata la sua condanna alla rifusione delle spese, nonché degli eventuali diritti e onorari di rappresentanza e difesa in favore della controparte, mentre, qualora essa si costituisca, svolgendo una qualsiasi eccezione diretta a paralizzare o ridurre la 6 pretesa dell'istante e veda rigettate le sue deduzioni o conclusioni, il contraddittorio si connota di carattere contenzioso e il giudice deve porre le spese stesse, nonché gli eventuali diritti e onorari a carico dell'Amministrazione soccombente o, se ne sussistono le condizioni, dichiararle totalmente o parzialmente compensate (Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, De Benedictis, Rv. 222264). Va considerato che l'attivazione della procedura giudiziale è assolutamente necessaria perché il privato consegua l'indennizzo dovuto, sicché lo Stato, e per esso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, non può spontaneamente procedere extra-giudizialmente ad alcuna determinazione, né relativamente all'an, né relativamente al quantum debeatur in ordine alla pretesa del privato. Ne consegue che ove la Pubblica Amministrazione non si opponga affatto alla richiesta del privato essa non può essere considerata soccombente nella relativa procedura e non può, quindi, essere condannata al rimborso delle spese processuali sostenute dalla parte privata, conformemente all'orientamento giurisprudenziale formatosi prima delle modifiche dell'art. 92 cod. proc. civ. (Sez. 4, n. 15209 del 26/02/2015 Rv. 263141; Sez. 4, n. 41307 del 02/10/2019 Rv. 277357-02). Tale principi conservano validità anche a seguito della modifica dell'art. 92 cod. proc. civ. ad opera del d.l.n. 132 del 2014 e convertito nella Legge n. 162 del 2014: secondo la nuova disposizione il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, soltanto laddove vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti e, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018, qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni (Sez. 4, n. 24020 del 24/05/2023, Ministero Economia Finanze, Rv. 284649). Venendo più direttamente al merito della doglianza, con cui si è censurata la condanna alle spese in favore del Ministero, si osserva che il procedimento di cui si discute ha assunto carattere contenzioso, in quanto il Ministero dell'Economia e delle Finanze si è costituito in giudizio e ha contestato il quantum debeatur. In linea di principio, nell'ipotesi in cui, dopo la costituzione del Ministero, sia stata rigettata la richiesta di riparazione, il richiedente soccombente deve essere condannato di ufficio al pagamento delle spese, pur in assenza di espressa istanza dell'interessato, ai sensi degli artt. 91 e ss cod. proc. civ. Tale principio, tuttavia, non può applicarsi nell'ipotesi in cui l'interessato abbia manifestato la volontà di rinunciarvi (in tal senso Sez. U, n. 6242 del 18/11/1988, Rv. 460591; Sez. 2, n. 6893 del 03/07/1999, Rv. 528270) Nel caso in cui lo stesso interessato abbia chiesto la compensazione delle spese, la statuizione di condanna della parte soccombente al pagamento delle stesse deve ritenersi in contrasto con l'art. 112 cod. proc. civ, ) in quanto emessa oltre i limiti della 7 Lorgklicockt domanda e dunque in violazione del principio di QRagginuatozia tra chiesto e pronunciato, dovendo equipararsi la richiesta di compensazione alla rinuncia espressa (in tal senso Sez. 2 , Ordinanza n. 15326 del 12/06/2018 Rv. 649173). Nel caso di specie, dunque, a fronte della richiesta di compensazione delle spese da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze costituitosi con contestazione della pretesa del ricorrente, la statuizione della condanna del ricorrente al pagamento delle spese sostenute dal Ministero è stata emessa illegittimamente, in quanto in violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. . 6. In conclusione l'ordinanza impugnata deve essere annullata limitatamente alla statuizione concernente le spese in favore del Ministero resistente, statuizione che deve essere eliminata. Non si ritiene di dover procedere alla liquidazione delle spese sostenute dal