Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 22/01/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
Nr. 11/2020 di R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Benevento
Seconda Sezione
Il Giudice Monocratico, GOP dr. Carlo BUONO, nella causa iscritta al n.
11/2020 di Ruolo Generale, avente ad oggetto “Contratti bancari (deposito bancario, etc)”: tra
(P.I. ), corrente in Mirabella Eclano (AV), Parte_1 P.IVA_1
alla via Concezione Monte nr. 26, in persona del legale rappresentante
p.t., assistito e difeso dall'avv. Riccardo Bistolfi e dall'avv. Domenico
Primarosa, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo difensore in Flumeri, opponente nonché,
(C.F. ), nato a [...] Controparte_1 C.F._1
Eclano (AV), il 31.071961 ed ivi residente alla Frazione Pianopantano, assistito e difeso dall'avv. Riccardo Bistolfi e dall'avv. Domenico
Primarosa, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo difensore in Flumeri, opponente e
(P.I. ), corrente Controparte_2 P.IVA_2
in alla Piazza Salimbeni n. 3, in persona del legale rappresentante CP_2
(P.I. Controparte_3
), corrente in Napoli alla Via Santa Brigida n. 39, in persona P.IVA_3
del legale rappresentante p.t., assistito e difeso dall'Avv. Carmine
Liguori, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli, intervenuto volontariamente.
sulle conclusioni rassegnate nell'udienza del 30.09.2024 e dettagliate come dalle note versate in atti, ha emesso la seguente
SENTENZA
Con atto di citazione depositato il 02.01.2020, ritualmente notificato alla controparte, e si opponevano al Parte_1 Controparte_1
decreto ingiuntivo nr. 1442/2019 (procedimento nr. 4445/2019 di R.G.) emesso il 31.10.2019 dal Tribunale di Benevento, provvisoriamente esecutivo, con cui gli si ingiungeva di pagare la somma di € 126.018,24, oltre interessi e spese a Gli Controparte_2
opponenti chiedevano, nel merito, revocare il provvedimento monitorio in quanto infondato in fatto e diritto. Sempre nel merito, in via principale, accertare e dichiarare la nullità, ovvero ed in ogni caso, l'inefficacia della fideiussione rilasciata da in occasione della stipula in Controparte_1
data 13/07/2016 del contratto di finanziamento contraddistinto con il numero 741758403/82, di originari euro 200 mila, con la
[...]
per violazione del disposto di cui all'articolo 4, Controparte_4
Tribunale BN - Proc nr. 11/2020 R.G.
Giudice C. Buono Pag. 2 di 14 comma quarto, del DM 23/09/2005 che, per l'appunto, stabilisce infatti il divieto di acquisire qualsiasi garanzia sulla quota di finanziamento già Contro garantita dal Fondo gestito dal Sempre e nel merito, accertare e dichiarare l'illegittimità del piano di ammortamento “alla francese”, nonché la nullità ex art. 1419, secondo comma, cod. civ. per indeterminatezza della clausola relativa alla pattuizione del saggio di interesse contenuta nel contratto di finanziamento numero 741758403/82, stipulato in data
13/07/2016 e, per l'effetto, rideterminare il piano di ammortamento conteggiato con l'applicazione del solo tasso legale sostitutivo ai sensi del terzo comma, dell'art. 1284 cod. civ.. Sempre nel merito, accertare e dichiarare l'illegittimità della segnalazione “a sofferenza” della posizione della Società attrice alla Centrale Rischi della Banca d'Italia, posto che la non ha preventivamente avvertito l'attrice Controparte_4
dell'imminenza della segnalazione stessa, nelle modalità e forme prescritte dall'art. 125, comma terzo, T.U.B., e dell'art. 4, comma 7, del Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi di informazioni creditizie e, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare l convenuto, in Controparte_6
persona del legale rappresentante pro tempore, a procedere a quanto necessario all'immediata cancellazione del nominativo della società istante come a sofferenza nella Centrale Rischi della Banca d'Italia, con efficacia retroattiva, nonché al risarcimento dei danni che si chiede vengano liquidati in una somma non inferiore ad euro 100 mila (corrispondente alla linea di credito non erogata proprio in conseguenza dell'illegittima segnalazione), ovvero ed in ogni caso, in via equitativa dal Giudice, ma che, in ogni caso, dovrà tener conto dei seguenti tre criteri: 1) la gravità della colpa della
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Giudice C. Buono Pag. 3 di 14 banca segnalante;
2) la durata della segnalazione;
3) l'ammontare del debito erroneamente segnalato. Con vittoria di spese e competenze di causa.
Resisteva l'opposta (di seguito Controparte_2
anche , instando per il rigetto dell'opposizione e la conferma del CP_7
decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese.
Interveniva volontariamente la Controparte_3
che, in conseguenza di un'operazione di scissione è
[...]
divenuta esclusiva titolare dei crediti e dei rapporti inclusi nel compendio scisso, ivi incluso del credito già vantato da nei confronti di CP_7
e di . Parte_1 Controparte_1
Venivano assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. e, all'esito il giudice procedeva alla nomina di un CTU nella figura del dr.
. Depositato l'elaborato peritale e terminata l'istruttoria, Persona_1
il giudice invitava le parti a precisare le conclusioni. Nell'udienza del
30.09.2024, sulle rassegnate conclusioni, il giudice tratteneva la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Tutte le parti depositavano memorie conclusionali, parte opposta e l'interveniente volontario anche di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'opposizione va respinta e confermato il decreto ingiuntivo opposto.
L il 13.07.2016 stipulava con la Parte_1 Controparte_4
, un contratto di finanziamento rubricato al n. 741758403/82 per un
[...]
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Giudice C. Buono Pag. 4 di 14 importo di € 200.000,00 rimborsabile, con rate mensili, in cinque anni. Tale contratto veniva garantito, quale fideiussore, da . Controparte_1
Il contratto evidenziava un tasso annuo nominale Euribor a 6 mesi (360 gg)
“rilevato il quarto giorno lavorativo antecedente la fine di ogni mese perla rata scadente l'ultimo giorno del mese immediatamente successivo” maggiorato con spread di 5,250 punti percentuali, il TAEG evidenziato in contratto era del 7,730%, prevedeva un ammortamento alla francese, degli interessi di mora: “3 punti percentuali in più del tasso contrattualmente convenuto sulle singole rate”, un tasso di preammortamento del 5,075000, delle spese di istruttoria pratica pari ad € 2.400,00, una commissioni di gestione di € 1.000,00, delle spese incasso rata di € 1,50, un'imposta sostitutiva dello 0,25%, una commissione per estinzione anticipata dell'1,00% del capitale rimborsato. Inoltre, fu posta in essere un'assicurazione sulla vita intestata al fideiussore, stipulata in data
13.07.2016, con AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A., per un importo di €
584,85.
In ossequio agli obblighi di trasparenza imposti dalla normativa di settore, il contratto fu stipulato per iscritto, in cui risultano riportate le modalità di calcolo dei tassi di interesse sia corrispettivi che di mora così come le condizioni economiche di cui si è detto. La tipologia di ammortamento viene indicata sia nel documento di sintesi che all'interno dell'allegato piano di ammortamento.
La società ha provveduto al rimborso sino al 31.08.2018 Pt_1
corrispondendo 24 rate del finanziamento, oltre la rata di preammortamento, pertanto determinando, un debito residuo pari ad €
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Giudice C. Buono Pag. 5 di 14 126.018,18. Da qui la richiesta del provvedimento monitorio da parte della
Banca a cui si è proposta opposizione.
Deve richiamarsi, in premessa, la nota regola distributiva dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, nel quale è il convenuto opposto ad assumere le vesti di attore in senso sostanziale. A tale regola va associata, in relazione alla fattispecie di causa, quella, altrettanto pacifica in giurisprudenza, secondo cui il creditore che agisce per l'adempimento di un'obbligazione deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (tra le molte, cfr. Cass.
n.3373/2010). Facendo applicazione delle suddette coordinate di giudizio, va osservato che ha certamente dimostrato tanto la fonte negoziale CP_7
quanto la scadenza del termine delle obbligazioni di pagamento azionate in via ingiuntiva. A fronte dell'assolvimento dell'onere probatorio principale gravante sulla creditrice opposta, competeva al debitore opponente allegare e dimostrare fatti estintivi, modificativi o impeditivi delle avverse pretese contrattuali.
Occorre preliminarmente chiarire l'eccezione presentata dall'opponente circa l'inefficacia della fideiussione rilasciata da per Controparte_1
violazione del disposto di cui all'articolo 4, comma quarto, del DM
23.09.2005.
Per il finanziamento in questione esiste, infatti, una garanzia prestata da
API FIDI nella misura del 50% della somma mutuata, quest'ultima
contro
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Giudice C. Buono Pag. 6 di 14 Contro garantita da per l'80%. L'opponente sostiene la nullità della fideiussione quale conseguenza del divieto previsto all'art. 4 del D.M. 23 settembre 2005, che regola le modalità di corresponsione della garanzia da Contro parte di in relazione alle previsioni di cui alla legge 266/97.
Ebbene, l'art.
4.4 del D.M. 23 settembre 2005 (recita: …sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria…), fa riferimento alle garanzie prestate da intermediari assicurativi e bancari, non a quelle personali prestate da persone fisiche. Quella di cui si discute non è difatti assimilabile a nessuna delle categorie specificamente delineate nella norma citata, ma ha connotazioni nettamente distintive rispetto alle fideiussioni bancarie e assicurative. A ben vedere, queste ultime sono fornite da istituti bancari e compagnie assicurative e comportano, dunque, l'intervento di intermediari finanziari sottoposti a specifici obblighi regolamentari. Invece, la fideiussione personale, configurandosi come un accordo tra privati, non implica tali oneri, ma prevede l'impegno a garantire, con il proprio patrimonio, l'adempimento delle obbligazioni di un terzo. Pertanto tale forma di garanzia di carattere personale non è stata inclusa nel divieto, di conseguenza non rientra tra quelle previste dalla disposizione in esame ed esula dunque dal divieto ivi previsto. L'eccezione è da respingere.
Venendo agli altri motivi, appare opportuno ricordare che si è proceduto alla nomina di un CTU quale strumento e suggerimento volto al giudice, per una comprensione degli intricati strumenti contabili che sono propri dei contratti finanziari. In tal senso la consulenza non è stata una “sostituzione
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Giudice C. Buono Pag. 7 di 14 probatoria”, che rimane onere di parte, ma strumento di comprensione delle prove sottoposte al giudice.
Ebbene, l'opponente propone una serie di discrasie contrattuali che dimostra nell'atto di opposizione quale risultato di un complesso sistema di calcoli finanziari.
Il metodo di risposta alle domande diviene quindi analisi del contratto e del suo equilibrio. Ebbene, va subito rilevato che la documentazione versata in atti attesta quali siano gli interessi da applicarsi rispetto al prestito concesso. La CTU è esente da vizi e risponde pienamente ai quesiti posti dal giudice e pertanto si condivide pienamente l'operato come parte e motivazione della presente sentenza. Dunque, è ben chiaro il calcolo operato dal consulente e, in particolare, gli algoritmi utilizzati per comprendere l'eventuale illegittimità del tasso debitorio applicato dalla banca.
Venendo al confronto del TAEG indicato in contratto con quello calcolato dal CTU, appare corretto il ragionamento operato. Infatti, tale tasso è comprensivo degli interessi e di tutti i costi, inclusi gli eventuali compensi di intermediari del credito, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che devono essere pagate con la sola esclusione delle spese notarili, ma inclusi i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito e obbligatori per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte.
Pertanto, al fine di individuare il tasso annuo effettivo globale applicato al contratto di finanziamento vanno sommate le spese iniziali, gli interessi di preammortamento dal 13.07.2016 al 31.07.2016, le spese di istruttoria della pratica, le commissioni di gestione, le spese di assicurazione, le
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Giudice C. Buono Pag. 8 di 14 commissioni di Garanzia una tantum Consorzio Api Fidi, le commissioni di
Garanzia annua Consorzio Api Fidi € 2.200,00, la quota istruttoria pratica per Garanzia Consorzio Api Fidi, la quota fondo Consortile Consorzio Api
Fidi, l'imposta sostitutiva, le spese ricorrenti e le spese di incasso rata.
Si addiviene ad un TAEG del 9,114%, dunque superiore a quello contrattuale che è indicato nella misura del 7,730%.
Va osservato che sul punto, recentemente, è intervenuta la Suprema Corte
(v. Cassazione civile sez. III, 03/07/2024, n.18235), secondo la quale
“L'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex articolo
117 del decreto legislativo n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo
l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto”.
Sebbene il CTU ha riscontrato che nel corso del rapporto vi era stata l'applicazione di un TAEG effettivo difforme da quello pattuito la doglianza in tal senso, come proposta, non può ritenersi fondata.
Ed invero, la disposizione di cui all'art. 125 bis T.U. bancario la quale ha previsto per i contratti stipulati dal consumatore l'applicazione di un interesse sostitutivo, in caso di non corretta indicazione del TAEG, si
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Giudice C. Buono Pag. 9 di 14 applica solo ai contratti di importo non superiore ad € 75.000,00 e successivi al 19.09.2010, presupposti che non ricorrono ambedue nel caso di specie.
In ogni caso, in ossequio all'indirizzo giurisprudenziale di legittimità prima riportato, appare evidente che il TAEG non rappresenta una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento ma svolge solo una funzione informativa. Di conseguenza, l'erronea quantificazione del TAEG non può comportare una maggiore onerosità del finanziamento,
e conseguentemente non giustifica l'applicazione dell'art. 117 T.U. bancario.
Venendo alla valutazione del TEG se superiore al tasso soglia, va fatto riferimento ai contratti di finanziamento alla famiglie e alle imprese per il periodo 01.07.2016 – 30.09.2016. Ebbene si condivide perfettamente l'analisi del CTU e il sistema di calcolo adottato sia in relazione al tasso applicato, includendo gli interessi di preammortamento, le spese di istruttoria della pratica, le commissioni di gestione, le spese di assicurazione, le commissioni di Garanzia una tantum Consorzio Api Fidi, le commissioni di Garanzia annua Consorzio Api Fidi € 2.200,00, la quota istruttoria pratica per Garanzia Consorzio Api Fidi, la quota fondo
Consortile Consorzio Api Fidi e le spese di incasso rata, e sia in relazione alla determinazione del tasso soglia.
Il TEG così determinato, pari al 8,991%, non risulta superiore al tasso soglia usura rilevato da Banca d'Italia per il periodo in questione, pari a
16,9625%.
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Giudice C. Buono Pag. 10 di 14 Parallelamente, il tasso di mora, nella misura inizialmente convenuta, pari al tasso applicato alla rata stessa, maggiorato di tre punti percentuali, risulta essere del 8,075%. Tale tasso di interesse, al momento della stipula del contratto, avvenuta in data 13.07.2016, non risulta superiore al tasso soglia usura 16,9625% rilevato da Banca d'Italia per il periodo e la classe di operazioni in questione.
Circa le questioni sollevate quale conseguenza del piano di ammortamento
“alla francese” va rilevato che tale sistema di calcolo prevede che, a fronte di un capitale preso a prestito al momento iniziale, il debitore deve corrispondere varie rate di importo costante comprensive di interessi I criteri adottati prevedono dunque che ciascuna rata costante è costituita da una quota-interessi decrescente e da una quota-capitale crescente. La quota- interessi si ottiene moltiplicando per il tasso il debito residuo del periodo precedente, tenendo presente che al tempo zero il debito residuo coincide con quello iniziale e, pertanto applicando la formula dell'interesse semplice
(Interessi = Capitale x tasso x tempo). Invece, la quota-capitale è la differenza fra la rata del prestito e la quota-interessi dello stesso periodo.
Infine il debito estinto alla fine del periodo è dato dalla somma del debito estinto alla fine del periodo precedente e della quota-capitale versata mentre il debito residuo, che al tempo zero coincide con il debito iniziale, si calcola per differenza fra il debito iniziale e quello estinto.
Ne consegue che gli interessi vengono calcolati sulla quota capitale via via decrescente per il periodo corrispondente a ciascuna rata, al tasso nominale indicato in contratto e che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia
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Giudice C. Buono Pag. 11 di 14 sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti.
Così quando le parti hanno inserito in contratto la somma oggetto di mutuo, il tasso di interesse e il numero delle rate, non è più possibile alcun intervento successivo del mutuante, il quale non ha la possibilità di suddividere la rata fra quota capitale e quota interessi, poiché tale suddivisione è già contenuta nella definizione di una rata costante di quel determinato importo.
La conseguenza è che l'ammortamento alla francese non comporta l'applicazione di interessi anatocistici, e che non si pongano problemi di determinatezza delle pattuizioni contrattuali, perché una volta raggiunto l'accordo sulla somma mutuata, sul tasso, sulla durata del prestito e sul rimborso mediante un numero predefinito dì rate costanti, la misura della rata discende matematicamente dagli indicati elementi contrattuali: il rimborso di un mutuo acceso per una certa somma, ad un certo tasso e con un prefissato numero di rate costanti, può avvenire solo mediante il pagamento di rate costanti di quel determinato importo.
Da tutto ciò si evince anche che il piano di ammortamento fornisce una dettagliata rappresentazione dei costi del finanziamento e delle modalità di restituzione (importo, numero e periodicità delle rate), il che esclude la configurabilità di un “effetto sorpresa” in fase di rimborso;
in particolare la modalità di determinazione della quota interessi di ciascuna rata (interessi su capitale residuo) è chiaramente determinata;
né si può ritenere che le regole di trasparenza richiedano la prospettazione di regimi finanziari
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Giudice C. Buono Pag. 12 di 14 alternativi, non oggetto di proposta né di trattativa, o la discussione critica del regime finanziario applicato.
Cosicché è da respingere ogni eccezione sul punto.
La conseguenza è che l'operato della Banca appare corretto, così dunque la sua richiesta monitoria.
Va dunque confermato il decreto ingiuntivo, per altro già provvisoriamente esecutivo.
Le spese di lite tra gli opponenti e l'opposto Controparte_2
seguono la soccombenza e vengono liquidate nella prevista misura media
(con la sola esclusione della fase istruttoria e decisionale ove applica la tariffa minima) facendo riferimento alla tariffa di cui al D.M. nr. 55 del
2014 come modificata dal D.M. nr. 147 del 2022 sul valore della causa. Su tale liquidazione viene operata una riduzione del 30%, ai sensi dell'art. 4 comma 4 del D.M. nr. 147 del 2022.
Vanno invece compensate le spese di lite tra gli opponenti e l CP_3
in ragione del suo intervento
[...] Controparte_3
volontario, la peculiare natura della vertenza e la particolarità del caso unita alla complessità interpretativa della normativa di settore, in uno alla qualità delle parti.
Pone inoltre le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, in solido, definitivamente a carico degli opponenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, II Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, sulla domanda in opposizione a decreto ingiuntivo, proposta da e Parte_1
Tribunale BN - Proc nr. 11/2020 R.G.
Giudice C. Buono Pag. 13 di 14 nei confronti di Controparte_1 Controparte_2
con l'intervento volontario di
[...] Controparte_3
così provvede:
[...]
a) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 1442/2019 (procedimento nr. 4445/2019 di R.G.) emesso il
31.10.2019 dal Tribunale di Benevento e lo dichiara definitivamente esecutivo;
b) condanna gli opponenti e in Parte_1 Controparte_1
solido, al pagamento delle spese di lite dell'opposto
[...]
liquidate in € 6.399,40 e spese generali pari Controparte_2
al 15%, IVA, CPA.;
c) compensa le spese di lite tra e Parte_1 Controparte_1
Controparte_3
d) pone le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, definitivamente, in solido, a carico di e Parte_1 Controparte_1
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D. L.vo n. 196/03.
Così deciso in Benevento il 18 gennaio 2025
IL GIUDICE Carlo Buono
Tribunale BN - Proc nr. 11/2020 R.G.
Giudice C. Buono Pag. 14 di 14